Kanton Glarus (VRG)
Indice delle disposizioni (149)
Testo normativo (149 Articoli)
Principio generale
1 La presente legge disciplina il procedimento e la tutela giurisdizionale in relazione alle decisioni e ai contratti in materia amministrativa, nonché la tutela giurisdizionale in altre controversie di diritto pubblico.
1. Dieses Gesetz gilt für folgende Behörden
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | den Regierungsrat und die übrigen kantonalen Verwaltungsbehörden; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | die Vorsteherschaften und Verwaltungsbehörden der Gemeinden und der weitern öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie die Organe der öffentlich-rechtlichen Anstalten; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | private Personen und Organisationen, soweit ihnen öffentliche Aufgaben übertragen sind, und | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d. | das Verwaltungsgericht und die unabhängigen Rekurskommissionen (verwaltungsgerichtliche Behörden). | | |
den Regierungsrat und die übrigen kantonalen Verwaltungsbehör-
den;
die Vorsteherschaften und Verwaltungsbehörden der Gemeinden
und der weitern öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie die
Organe der öffentlich-rechtlichen Anstalten;
private Personen und Organisationen, soweit ihnen öffentliche
Aufgaben übertragen sind, und
das Verwaltungsgericht und die unabhängigen Rekurskommissio-
nen (verwaltungsgerichtliche Behörden).
Entscheide
1 Entscheide im Sinne von Artikel 1, nämlich Verfügungen erster Instanz so-
wie Entscheide und Urteile in Rechtsprechungsverfahren, sind rechtsver-
bindliche Anordnungen einer Behörde im Einzelfall, die sich auf öffentliches
Recht stützen und mit denen
a.
b.
C.
Rechte und Pflichten begründet, geändert oder aufgehoben wer-
den;
das Bestehen, Nichtbestehen oder der Inhalt von Rechten und
Pflichten festgestellt werden;
Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststel-
lung von Rechten und Pflichten abgewiesen oder durch Nichtein-
treten erledigt werden;
1) GSIA/1/1; KV vom 1. Mai 1988 Art. 113
SBE III/1 32
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III G/1
d. verfahrensleitende oder andere Zwischenentscheide getroffen
werden, oder
e. die Vollstreckung von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen angeord-
net wird.
2 Den Entscheiden sind hoheitliche Anordnungen im Einzelfall gleichgestellt,
die eine Behörde in Anwendung privatrechtlicher Vorschriften trifft.
3 Als Entscheide gelten ausserdem Allgemeinverfügungen, die rechtsver-
bindliche Anordnungen im Einzelfall an eine unbestimmte Zahl von Personen
enthalten.
***
al Consiglio di Stato e alle altre autorità amministrative cantonali;
alle direzioni e alle autorità amministrative dei comuni e degli altri
enti di diritto pubblico, nonché agli organi degli istituti di diritto
pubblico;
alle persone e organizzazioni private, nella misura in cui siano loro
affidati compiti pubblici, e
al Tribunale amministrativo e alle commissioni di ricorso indipendenti
(autorità di giustizia amministrativa).
Decisioni
1 Le decisioni ai sensi dell'articolo 1, ossia le decisioni di prima istanza e
le decisioni e sentenze in procedure giurisdizionali, sono ordinanze vincolanti
di un'autorità nel singolo caso, fondate sul diritto pubblico e con le quali
a.
b.
C.
sono costituiti, modificati o abrogati diritti e doveri;
è accertata l'esistenza, l'inesistenza o il contenuto di diritti e doveri;
le domande di costituzione, modifica, abrogazione o accertamento
di diritti e doveri sono respinte o dichiarate inammissibili;
1) GSIA/1/1; Cost. del 1° maggio 1988 Art. 113
RSB III/1 32
1
III G/1
d. sono adottate decisioni procedurali o altre decisioni intermedie, o
e. è disposta l'esecuzione di pretese di diritto pubblico.
2 Sono equiparate alle decisioni le ordinanze sovrane nel singolo caso,
adottate da un'autorità in applicazione di norme di diritto privato.
3 Sono considerate decisioni anche le decisioni generali che contengono
ordinanze vincolanti nel singolo caso rivolte a un numero indeterminato
di persone.
* **Forma scritta**
1. Ove la presente legge richiede la forma scritta, la firma elettronica qualificata ai sensi della legge federale sulla firma elettronica² è equiparata alla firma autografa.
2. Il Consiglio di Stato può prevedere agevolazioni per le presentazioni elettroniche.
Applicazione a Chiese e Comunità Parrocchiali
1. La presente legge trova applicazione nei procedimenti delle Chiese territoriali riconosciute di diritto pubblico e delle loro comunità parrocchiali solo se
a. una Beschwerde o Klage a un'autorità giudiziaria del Cantone è prevista per legge;
b. nelle materie di diritto pubblico, sussiste una controversia con un'autorità non ecclesiastica; o
c. determinate disposizioni sono dichiarate applicabili dalla legislazione delle Chiese territoriali.
Inapplicabilità
1 La presente legge non si applica
a. agli atti amministrativi meramente interni, in particolare le istruzioni
di servizio, purché non lesivi di interessi meritevoli di tutela del cittadino;
b. alla Banca Cantonale di Glarona nella sua attività commerciale, e
c. all'assicurazione cantonale delle cose e ad altri enti o imprese di diritto
pubblico, quando agiscono secondo il diritto privato e non in veste
sovrana.
2) RS 943.03
2
III G/1
Disposizioni complementari e derogatorie
1 Le speciali prescrizioni cantonali che precisano o integrano la presente legge trovano applicazione nella misura in cui non contraddicono le disposizioni della medesima.
2 Le disposizioni della legge tributaria sulla procedura di tassazione e di reclamo prevalgono sulla presente legge. Per la procedura di ricorso in materia fiscale si applica invece la presente legge.
3 Prevalgono le disposizioni di diritto federale relative all'amministrazione della giustizia.
1. Das Gesetz über die digitale Verwaltung[[3]](#paragraphtext_content_fn_732037_2_3_c) ist auf die Verfahren nach diesem Gesetz anwendbar.
2. Davon ausgenommen sind die Verfahren vor dem Verwaltungsgericht, den unabhängigen Rekurskommissionen sowie den verwaltungsunabhängigen Kommissionen.
1. Jede Behörde handelt aufgrund der geltenden Rechtsordnung und wahrt in diesem Rahmen sowohl die Rechte der Bürger wie das öffentliche Wohl.
2. Sie beachtet insbesondere folgende allgemeine Rechtsgrundsätze
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | die Gesetzmässigkeit; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | die Rechtsgleichheit und das Verbot von Willkür; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | die Verhältnismässigkeit der vorgesehenen Massnahmen; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d. | Treu und Glauben und das Verbot von offenbarem Rechtsmissbrauch; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | e. | die Vermeidung einer belastenden Rückwirkung des Entscheides, und | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | f. | das Verbot eines überspitzten Formalismus. | | |
1. Die Behörde wendet das Recht von Amtes wegen an.
2. Der Regierungsrat und die verwaltungsgerichtlichen Behörden überprüfen von Amtes wegen oder auf Antrag vorfrageweise die Geltung und Rechtmässigkeit der im hängigen Fall anwendbaren Vorschriften. Sie wenden keine Vorschrift an, die dem Bundesrecht oder höherstehendem kantonalen Recht widerspricht.
1. Die Behörden führen die Akten digital und geben sie elektronisch weiter.
2. Ausgenommen sind Akten, die sich aus technischen oder beweisrechtlichen Gründen nicht eignen.
Ordine di Competenza
1 La competenza locale e materiale delle autorità è stabilita dalla legislazione.
2 Accordi o concessioni contrari delle parti sono nulli.
Esame; Rimessione
1 Ogni autorità esamina d'ufficio la propria competenza.
2 Se ritiene competente un'altra autorità, le rimette immediatamente la causa, dandone comunicazione agli interessati.
Contestazione della competenza
1 Un’autorità può accertare la propria competenza o incompetenza, se
contestata da una parte, mediante una decisione incidentale impugnabile
dalle parti con ricorso.
2 I conflitti di competenza tra le autorità sono risolti di comune accordo,
dopo uno scambio di opinioni. Se non si raggiunge un accordo entro un
termine utile, decide
a.
b.
c.
i conflitti di competenza tra le autorità amministrative del Cantone, il
Consiglio di Stato;
i conflitti di competenza tra autorità di Comuni, di altre corporazioni
e istituzioni di diritto pubblico o i conflitti di competenza tra queste
autorità e autorità amministrative cantonali, il Tribunale amministrativo;
i conflitti di competenza tra un’autorità giurisdizionale civile o
penale e un’autorità giurisdizionale amministrativa, nonché tra il
Consiglio di Stato e un’autorità giurisdizionale, il Gran Consiglio.
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III G/1
3.1.2. Astensione
Motivi
1 Le persone che preparano o prendono una decisione devono ricusarsi se
a. hanno un interesse proprio nella questione o si aspettano un vantaggio
o uno svantaggio dall'esito del procedimento;
b. sono parenti o affini in linea retta o in linea collaterale fino al secondo
grado, o sono legati da matrimonio, unione di fatto, unione domestica
registrata o affidamento a una parte o al suo rappresentante;
c. sono o sono stati rappresentanti di una parte o hanno agito per essa
nella stessa questione;
d. sono stati sentiti come testimoni o periti nella questione o hanno
partecipato al procedimento in un'istanza precedente, oppure
e. sono manifestamente imparziali per altri motivi, in particolare a causa
di amicizia o inimicizia con una parte o il suo rappresentante.
2 Qualora venga presentato ricorso al Consiglio di Stato contro una decisione
di un Dipartimento, il membro del Consiglio di Stato che ha preso la decisione
impugnata ha solo voto consultivo.
Decisione su un'astensione
1 Se è insorto o è divenuto noto un motivo di astensione, l'autorità competente per la causa deve decidere senza indugio sull'astensione.
2 Se l'astensione è controversa, decide l'autorità superiore o l'autorità di vigilanza o, se si tratta dell'astensione di un membro di un'autorità collegiale, decide il collegio stesso, escluso il membro interessato dalla deliberazione e dalla decisione.
3 Per il Tribunale amministrativo si applica l'articolo 32 della legge sull'organizzazione dei tribunali4). *
3.2. Parti e qualità di parte
3.2.1. Nozione di parte
¹ Parte è chi, in una questione di diritto pubblico, ha un interesse degno di tutela.
4)
GS III A/2
5
III G/1
² Parte è anche un’autorità o altrimenti una persona od organizzazione, purché essa sia legittimata da legge a ricorrere o ad agire in giudizio.
3.2.2. Intervento adesivo
1 Qualora una decisione possa verosimilmente pregiudicare interessi degni di tutela di un terzo, l'autorità può, su richiesta di quest'ultimo, su istanza di una parte o d'ufficio, coinvolgerlo nel procedimento mediante intervento adesivo. Se un terzo è certamente pregiudicato nella sua posizione giuridica dall'esito del procedimento, deve essere chiamato a intervenire, purché sia noto all'autorità.
2 L'interveniente prende conoscenza delle istanze e delle allegazioni delle altre parti e ha la possibilità di prenderne posizione e di formulare le proprie domande. Allo stesso modo, le parti originarie possono esprimersi su quanto richiesto o allegato dall'interveniente.
3 Una decisione pronunciata può essere opposta all'interveniente, indipendentemente dal fatto che egli abbia effettivamente partecipato o meno al procedimento; se vi ha partecipato, anche con le conseguenze in materia di spese e indennità.
3.2.3. Rappresentanza delle parti
Rappresentanza e assistenza
¹ In ogni fase del procedimento, una parte, qualora non debba agire personalmente, può farsi rappresentare o, nella misura in cui l'urgenza di un atto ufficiale non lo escluda, farsi assistere.
² Ad eccezione delle controversie di diritto tributario e di diritto delle assicurazioni sociali, le parti possono farsi rappresentare dinanzi al Tribunale amministrativo solo da una persona che, ai sensi della legge cantonale sugli avvocati, sia autorizzata a rappresentare le parti dinanzi ai tribunali del Canton Glarona.
Comunicazioni con il rappresentante
1 Un’autorità può chiedere al rappresentante di identificarsi mediante una
procura scritta. Gli avvocati ammessi a rappresentare le parti sono considerati
procuratori delle parti per le quali agiscono. *
2 Finché la parte non revoca la procura, l’autorità indirizza le sue
comunicazioni al rappresentante.
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* Obbligo di comunicazione digitale
1 Le persone che agiscono a titolo professionale e le persone giuridiche possono
scambiare documenti con le autorità solo tramite la rispettiva piattaforma
per la trasmissione di documenti elettronici.
2 Si considera persona che agisce a titolo professionale
a. chi è autorizzato a rappresentare le parti dinanzi ai tribunali glaronesi
ai sensi della legge cantonale sugli avvocati;
b. chi è disponibile ad assumere la rappresentanza in un numero indeterminato
di casi.
3 Se una persona obbligata a utilizzare la rispettiva piattaforma per la
trasmissione di documenti elettronici presenta istanze su carta, l'autorità
le fissa un termine adeguato per la presentazione elettronica, con l'avvertenza
che altrimenti l'istanza rimarrà priva di considerazione.
4 Sono esclusi i documenti che non sono idonei per motivi tecnici o di diritto
probatorio.
3.3. Svolgimento della procedura
3.3.1. Disposizioni generali
Agire d'ufficio
1 L'autorità agisce d'ufficio, salvo che una disposizione preveda un'istanza o un'altra azione di una parte come presupposto.
Preparazione della decisione
1 Ogni autorità prepara di regola autonomamente la decisione.
2 Un’autorità collegiale può affidare la preparazione al presidente, a un comitato, a un membro, a un ufficio subordinato o a un singolo impiegato. Un direttore di dipartimento può affidare tale compito a un ufficio subordinato o a un singolo impiegato. *
3 La persona o l’ufficio incaricato della preparazione può accertare i fatti e la situazione giuridica e dirigere la procedura fino alla decisione. Essa è autorizzata a emanare decisioni procedurali sostitutive e ad assumere e assicurare prove. *
Verhandlungen mit Parteien
**Vertrauliche und öffentliche Verhandlungen**
1 Dritte haben zu einer Verhandlung mit Parteien nur Zutritt, wenn die Behörde sie aus besonderen Gründen zulässt.
2 Die Parteiverhandlungen vor Verwaltungsgericht sind öffentlich, ausgenommen
a. wenn das Gericht die Öffentlichkeit aus wichtigen Gründen, namentlich zum Schutze der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit oder der Persönlichkeitsrechte der Beteiligten, ausschliesst, oder
b. in Kindes- sowie Erwachsenenschutz- und Sozialhilfesachen sowie in steuer- und in dienstrechtlichen Sachen.
**Verfahrensleitende Entscheide**
III G/1
3.3.2. Verfahrensleitende Entscheide
Misure cautelari
1 La persona o l'autorità che prepara la decisione o l'autorità decidente può,
tramite decisione intermedia, adottare misure cautelari per conservare lo
stato esistente o per proteggere temporaneamente interessi giuridici minac-
ciati.
2 Le disposizioni generali sulla procedura, in particolare quelle relative
all'audizione delle parti e alla notifica della decisione, si applicano per
analogia.
Sospensione, riunione o separazione di procedimenti
1 L'autorità può sospendere il procedimento per ragioni di opportunità, in
particolare se la sua decisione dipende da un'altra o ne è influenzata in
modo significativo, a meno che ciò non porti a un ritardo irragionevole per
le parti.
2 Se domande, ricorsi o azioni presentati separatamente riguardano lo stesso
oggetto, i procedimenti possono essere riuniti nell'interesse di una trattazione
efficace.
3 Se invece domande, ricorsi o azioni riguardano oggetti diversi o sono stati
presentati congiuntamente da diverse parti, possono essere trattati anche
separatamente per ragioni di opportunità.
**3.3.3. Assistenza d'ufficio e giudiziaria**
Principio generale
1 L'autorità presta assistenza complementare (assistenza amministrativa) in un singolo procedimento su richiesta di un'altra autorità che non può o può solo con difficoltà compiere un atto per ragioni giuridiche o fattuali, in particolare trasmettendo documenti e fascicoli o fornendo informazioni.
2 L'assistenza amministrativa e giudiziaria sono gratuite; le spese dell'autorità richiesta devono essere rimborsate.
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III G/1
Schranken
1 L'assistenza amministrativa e giudiziaria non può essere né richiesta né fornita
se vi si oppongono interessi pubblici o privati degni di tutela o speciali
disposizioni legali.
3.3.4. Disciplina procedurale
Disposizioni disciplinari
*
1 L’autorità può infliggere un richiamo o comminare una multa disciplinare
fino a 1000 franchi alle parti, ai loro rappresentanti o a terzi che, in un
procedimento: *
a.
*
lesionano il decoro;
b. * ostacolano lo svolgimento degli affari o disattendono le disposizioni
direttive del procedimento;
C.
non compaiono o compaiono in ritardo a un’udienza, benché
regolarmente citati e senza giustificazione sufficiente.
2 È fatta salva la comminazione di una pena per disobbedienza ai sensi
dell’articolo 292 del Codice penale. *
Conduzione coattiva da parte della polizia
1 Il Consiglio di Stato, i Direttori di Dipartimento, il Cancelliere dello Stato o il suo
sostituto, i Municipi o le autorità giudiziarie-amministrative possono, anche su richiesta di
un'altra autorità, far condurre coattivamente una parte o un testimone dalla Polizia cantonale,
se la presenza personale di questa persona è necessaria e, nonostante la citazione e la
minaccia di conduzione coattiva, non compare all'udienza senza giustificato motivo.
**3.4. Requisiti di forma, termini**
**3.4.1. Requisiti di forma**
Forma del procedimento e degli atti scritti
1 Il procedimento non contenzioso di prima istanza può essere svolto, nel
quadro della presente legge, oralmente, per iscritto o in forma elettronica. *
2 Gli altri procedimenti si svolgono per iscritto, salvo che una disposizione
prescriva o permetta un’audizione delle parti.
3 Un atto scritto va fatto di principio per iscritto o in forma elettronica. Una
domanda può tuttavia essere messa a verbale presso l’autorità competente. *
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L’autorità può esigere, fissando un termine, una motivazione, una
chiarificazione, una rettifica o un completamento dell’atto scritto.
* **Lingua ufficiale**
1 La lingua ufficiale è il tedesco.
2 Le disposizioni dell'articolo 38 della legge sull'organizzazione giudiziaria si applicano per analogia.
1. Die Vorladung muss schriftlich oder elektronisch und, dringliche Fälle ausgenommen, spätestens 14 Tage vor dem angesetzten Termin erfolgen.
2. Die Vorladung enthält Angaben über
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | Ort und Zeit des Erscheinens; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | die Parteien, den Gegenstand der Verhandlung und die Stellung des Vorgeladenen im Verfahren, und | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | die Säumnisfolgen. | | |
3. Die Vorladungen sind den Parteien und ihren Vertretern zur Kenntnis zu bringen.
Notificazioni
1 L'autorità fa notificare le proprie citazioni, decisioni e altre comunicazioni
per posta; nei comuni la notificazione può avvenire anche tramite
un impiegato comunale.
2 Se il destinatario ha domicilio, sede o dimora abituale fuori dal Cantone,
l'autorità può chiedere all'istanza competente del luogo di eseguire la
notificazione.
2a Le parti possono inoltre indicare un account utente sulla rispettiva
piattaforma per la trasmissione di documenti elettronici e chiedere che
lo scambio di documenti con loro avvenga tramite tale account. *
3 Le parti con domicilio, sede o dimora abituale all'estero devono, su
richiesta dell'autorità, indicare in Svizzera un domicilio di notificazione o
un account utente sulla rispettiva piattaforma per la trasmissione di
documenti elettronici. Se una parte non ottempera a tale richiesta, le
notificazioni possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione
ufficiale. *
3a Se a un procedimento partecipano più parti che hanno presentato una
domanda congiunta o domande con lo stesso contenuto, l'autorità può
obbligarle a indicare un domicilio di notificazione comune o un
rappresentante comune. Se i partecipanti non ottemperano a tale
richiesta, l'autorità amministrativa può sia indicare un domicilio di
notificazione sia nominare un rappresentante. *
4 Il destinatario deve, su richiesta, confermare la ricezione.
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Traduzione in italiano
**Pubblica notifica**
1 Se una notifica a una parte non può essere effettuata a causa di residenza sconosciuta o
per un altro motivo, l'autorità può pubblicare la sua citazione, la sua decisione o un'altra comunicazione nel Foglio ufficiale e, se necessario, in giornali.
2 Una pubblicazione può essere effettuata anche se in una questione è presente una pluralità di parti, la cui identificazione sarebbe possibile solo con uno sforzo sproporzionato.
3.4.2. Termini e scadenze; Conseguenze dell'inosservanza; Reintegrazione
Calcolo
1 Un termine, che è attivato da una notifica o pubblicazione o dall'insorgere
di un evento, inizia a decorrere il giorno seguente.
1a In caso di notifica tramite la rispettiva piattaforma per la trasmissione
di documenti elettronici, il termine inizia a decorrere dal momento indicato
sulla ricevuta di prelievo, ma al più tardi il settimo giorno
dopo la trasmissione, a condizione che la persona dovesse aspettarsi una
notifica. *
2 Se l'ultimo giorno di un termine cade di sabato, domenica o un giorno
festivo riconosciuto dallo Stato, esso termina il giorno lavorativo successivo.
Estensione di termini
1 I termini legali non possono essere estesi.
2 I termini fissati dall'autorità possono essere estesi una volta, se la
parte ne fa richiesta prima della scadenza del termine. *
Rispetto del termine
1. Le istanze scritte devono essere presentate al più tardi l'ultimo giorno del termine
o consegnate alla Posta Svizzera o a una rappresentanza diplomatica svizzera
all'estero.
2. Il termine si considera rispettato anche se un'istanza viene presentata in tempo
a un'autorità incompetente.
3. In caso di presentazione elettronica di un'istanza, per il rispetto del termine
è determinante il momento indicato nella ricevuta di conferma.
L'autorità può richiedere la presentazione successiva di documenti cartacei,
se
a. a causa di problemi tecnici, sussiste il rischio che il trattamento
non sia possibile entro un termine utile;
b. i documenti cartacei sono necessari per la verifica dell'autenticità
o per un ulteriore utilizzo.
11
III G/1
Conseguenze dell'Inosservanza
¹ L'autorità che fissa un termine o un'udienza minaccia contemporaneamente le conseguenze dell'inosservanza; in caso di inosservanza, si verificano solo le conseguenze minacciate.
² Come conseguenza dell'inosservanza può essere minacciato in particolare che
a. la richiesta non sarà trattata, a meno che non esista un diritto legale alla prestazione richiesta, oppure
b. la decisione sarà presa senza ulteriori audizioni sulla base dei fatti disponibili.
1. Die Behörde kann eine Frist oder einen Termin wiederherstellen, wenn eine Partei oder ihr Vertreter unverschuldet abgehalten worden ist, rechtzeitig zu handeln, und innert zehn Tagen nach Wegfall des Hindernisses ein begründetes Begehren um Wiederherstellung einreicht.
2. Unter diesen Voraussetzungen kann eine Wiederherstellung auch nach der Eröffnung des Entscheides bewilligt werden, der in diesem Fall aufgehoben wird.
3. Wird die Wiederherstellung gewährt, so läuft die Frist für die versäumte Rechtshandlung von der Zustellung dieser Entscheidung an.
Accertamento d'ufficio
¹ L'autorità accerta i fatti d'ufficio.
² Essa decide secondo il suo doveroso apprezzamento se e in che misura un fatto ammesso da una parte necessiti ancora di prova.
³ A nessuno deve derivare uno svantaggio a causa di inesperienza.
1. Zur Feststellung des Sachverhalts kann die Behörde folgende Beweismittel verwenden
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | amtliche und private Urkunden; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | Befragung der Parteien; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | Auskünfte anderer Behörden; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d. | Auskünfte von Drittpersonen; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | e. | Zeugeneinvernahmen; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | f. | Augenschein; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | g. | Gutachten von Sachverständigen. | | |
2. Andere Beweismittel können verwendet werden, sofern sie geeignet sind und keine Eingriffe in die persönliche Freiheit verursachen.
Obblighi di collaborazione delle parti
1 Le parti sono tenute a collaborare all'accertamento dei fatti, in particolare se presentano istanze o sono obbligate per legge a fornire informazioni o a rivelare.
2 L'autorità non deve entrare nel merito delle domande delle parti se queste rifiutano la necessaria e ragionevolmente esigibile collaborazione, a meno che non vi sia un diritto legale alla prestazione richiesta.
Assunzione e Conservazione delle Prove
1 L’autorità, dopo l’apertura del procedimento, adotta d’ufficio o su istanza
di parte le misure necessarie per la conservazione delle prove in pericolo.
2 Per un futuro procedimento, essa può d’ufficio o su istanza di parte
assumere o conservare le prove in via cautelare, nella misura in cui queste
appariano in pericolo in caso di attesa prolungata.
Beweiswürdigung
1 L'autorità decidente valuta i mezzi di prova e il valore delle prove secondo il proprio apprezzamento discrezionale e doveroso.
3.5.2. Prova documentale
Concetti
¹ Documenti sono scritti, rappresentazioni grafiche, piani o altre registra-
zioni, destinati o idonei a provare un fatto di rilevanza giuridica.
² Documenti pubblici sono documenti rilasciati da membri di autorità o
impiegati in virtù delle loro funzioni, o da pubblici ufficiali in un proce-
dimento legale, per provare un fatto.
Obbligo di produzione dei documenti
1 Su richiesta delle autorità, le parti o i terzi devono produrre i documenti in loro possesso, a meno che non siano legittimati a rifiutarne la consegna (art. 44).
2 Le parti devono produrre d'ufficio i documenti in loro possesso, se li indicano come mezzi di prova.
3 Se una parte o un terzo contesta di essere in possesso di un documento richiesto, può essere interrogato/a in sede di audizione delle parti o dei testimoni circa la sua ubicazione e il suo contenuto.
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III G/1
Diritto di rifiutare la produzione
1 Le parti o i terzi possono rifiutare la produzione di documenti per quanto
questi si riferiscono a fatti sui quali il detentore potrebbe rifiutare di testi-
moniare nell’ambito di un interrogatorio delle parti o dei testimoni (art. 48
e 56).
2 Se il rifiuto è giustificato solo per parte dei documenti, sussiste un obbligo
di produrre solo se l’autorità ordina una misura adeguata per limitare la
consultazione.
Trattamento di copie e documenti speciali
1 Se un documento viene presentato in copia o fotocopia, l'autorità può
richiedere un'autenticazione ufficiale o la presentazione dell'originale.
2 Se, a causa della natura di un documento, non è opportuno o non è
possibile presentarlo, o se la presentazione lederebbe interessi legittimi,
l'autorità può procedere a un'ispezione (art. 58 e 59) presso il detentore.
Valore probatorio
1 Le attestazioni fatte in pubblici documenti fanno piena prova dei fatti da
essi attestati, fintanto che non ne sia provata la falsità o l’inesattezza del
contenuto.
2 Per il resto, l’autorità valuta il valore probatorio dei documenti secondo il
proprio prudente apprezzamento; ciò vale anche se un documento pubblico
o privato presenta interpolazioni, cancellature o altre modifiche.
3.5.3. Audizione delle parti
Parteieinvernahmen
1 L’autorità può assumere il giuramento di una parte, d’ufficio o su domanda,
a riprova di un fatto.
2 Prima dell’assunzione del giuramento, la parte deve essere ammonita
a dire la verità.
Interrogatorio con conseguenze penali
1 Se i risultati dell'interrogatorio delle parti non sono soddisfacenti e i fatti non possono essere altrimenti sufficientemente accertati, il Consiglio di Stato, un direttore di dipartimento unitamente al Segretario del Consiglio o al suo sostituto, o un'autorità di giustizia amministrativa possono eccezionalmente interrogare una parte anche sotto comminatoria di pena. *
2 Prima di ciò, la parte deve essere nuovamente esortata a dire la verità ed essere avvertita delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione, nonché informata del suo diritto di rifiutare la testimonianza (cpv. 3).
La parte può rifiutare di fornire informazioni se rende verosimile che la risposta a domande la esponga, o il suo coniuge, la persona in unione domestica registrata, i parenti e affini in linea retta e fino al secondo grado della linea collaterale, o i suoi genitori affidatari o il suo figlio affidatario, al rischio di subire un grave pregiudizio. *
L'interrogatorio si svolge secondo la procedura per l'audizione dei testimoni (art. 57).
14
Persone da interrogare
Una parte legalmente rappresentata deve essere interrogata personalmente, se
deve deporre su proprie percezioni ed è capace di intendere e volere. In caso contrario,
sarà interrogato il suo rappresentante legale.
Se parte è una persona giuridica o una società in nome collettivo o in accomandita,
l'autorità stabilisce quale tra i membri degli organi, gli amministratori o i soci
sarà interrogato come parte.
3.5.4. Informazioni da altre autorità
L'autorità può richiedere ad altre autorità, che in ragione della loro attività
ufficiale possono fornire informazioni, una relazione scritta o elettronica, con
riferimento alle disposizioni sull'assistenza amministrativa e giudiziaria (art. 24-25),
quale prova dei fatti.
3.5.5. Informazioni da terzi
1. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann die Behörde von vertrauenswürdigen und zur Auskunft fähigen privaten Personen mündliche, schriftliche oder elektronische Auskünfte einholen.
2. Vor einer Befragung sind die Personalien festzustellen und die Beziehungen des Befragten zu den Parteien und zur Angelegenheit abzuklären; eine mündlich erteilte Auskunft muss in einem Protokoll festgehalten werden.
3. Nach Erhalt der Auskünfte entscheidet die Behörde, ob diese zum Beweis tauglich sind oder der Bekräftigung durch eine Zeugeneinvernahme bedürfen.
### Competenza *
¹ Qualora un determinato fatto non possa essere sufficientemente chiarito in altro modo, il Consiglio di Stato, un direttore di dipartimento assieme al Segretario del Consiglio o al suo sostituto, oppure un'autorità giudiziaria amministrativa, possono sentire un testimone.
Obbligo di testimoniare
¹ Chiunque è fondamentalmente tenuto a deporre come testimone.
² Chi può essere sentito come testimone deve anche collaborare all'acquisizione di altri mezzi di prova; in particolare, deve esibire i documenti in suo possesso (Art. 43 cpv. 1).
### Incapacità
¹ I minorenni che non hanno ancora compiuto il 14° anno di età o le persone la cui capacità di percezione e di giudizio è gravemente compromessa al momento dell'evento o dell'audizione, sono considerate incapaci di testimoniare.
Inammissibilità
¹ Inammissibili come testimoni sono le persone,
a. che possono avere un vantaggio o uno svantaggio dall'esito del procedimento;
b. che sono legate a una parte in linea retta o in linea collaterale fino al secondo grado di parentela o affinità, o che sono legate da matrimonio, unione domestica registrata o affidamento, o
c. che si rendono colpevoli di parzialità.
1. Ein Zeuge kann die Aussage verweigern, soweit er glaubhaft macht, dass die Beantwortung von Fragen ihn, seinen Ehegatten, die Person in eingetragener Partnerschaft, die Verwandten oder Verschwägerten in gerader Linie und im zweiten Grad der Seitenlinie, die Pflegeeltern oder das Pflegekind in Gefahr bringt, einen schweren Nachteil zu erleiden.
2. Geistliche, Anwälte, Verteidiger, Urkundspersonen, nach Obligationenrecht zur Verschwiegenheit verpflichtete Revisoren, Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Hebammen, Psychologen, Psychotherapeuten, anerkannte Familien- und Eheberater sowie deren Hilfspersonen sind von der Pflicht zur Aussage über Berufsgeheimnisse befreit.
3. Behördenmitglieder, öffentliche Angestellte und andere zur Amtsverschwiegenheit verpflichtete Personen dürfen nur aussagen, sofern es der Regierungsrat, die Verwaltungskommission der Gerichte oder die Vorsteherschaft der Gemeinde als ihre vorgesetzte Behörde nach den Grundsätzen von Artikel 24 und 25 bewilligt hat. Vorbehalten bleibt die Auskunftspflicht gegenüber einer Untersuchungskommission des Landrates.
4. Redaktoren, Reporter, Verantwortliche für ein Radio- oder Fernsehprogramm, Verleger, Drucker oder Techniker von periodisch erscheinenden Medien sowie deren Hilfspersonen können die Aussage über Inhalt und Herkunft von Informationen verweigern, ausgenommen, wenn ein Sachverhalt in einem Verfahren zum Schutze der inneren und äusseren Sicherheit des Landes abgeklärt werden muss.
Verfahren
1 All'inizio dell'audizione, il verbalizzante deve
a. accertare le generalità del testimone;
b. ammonirlo a dire la verità e avvertirlo delle conseguenze penali di
una falsa testimonianza (artt. 307-309 CP);
c. informarlo del diritto di rifiutarsi di testimoniare, e
d. chiarire i rapporti del testimone con le parti e con la causa, nella
misura in cui ciò sia necessario per la valutazione delle prove.
2 Il verbalizzante interroga quindi il testimone. Può mettere a confronto le
parti e i testimoni le cui dichiarazioni si contraddicono, o interrogarli
nuovamente.
3 Viene redatto un verbale in cui sono annotate l'introduzione dell'audizione
(cpv. 1) e il risultato dell'interrogatorio in forma di rapporto o per domande
e risposte.
4 Il verbale viene dato in lettura al testimone, e la sua esattezza deve essere
confermata con la firma delle persone coinvolte. Se il testimone si rifiuta di
firmare, se ne fa menzione nel verbale.
3.5.7. Ispezione in loco
Duldung des Augenscheins
1 Le parti o i terzi devono tollerare un sopralluogo da parte dell'autorità
decidente sugli oggetti che si trovano in loro custodia.
2 Possono tuttavia rifiutarsi di tollerare il sopralluogo se esso si riferisce
a fatti sui quali potrebbero rifiutarsi di testimoniare in un interrogatorio
della parte o di un testimone (artt. 48 e 56). L'autorità deve informare le
persone interessate di questo diritto.
17
III G/1
Esecuzione
1 L’autorità ammette testimoni e periti alla ricognizione, nella misura in cui ciò sia opportuno e necessario.
2 Se l’autorità non deve percepire direttamente i fatti, può far eseguire la ricognizione unicamente da periti.
3 I risultati probatori essenziali della ricognizione sono verbalizzati; a tal fine possono essere impiegate raffigurazioni.
**3.5.8. Ricorso a periti**
Nomina
1 Se l’accertamento dei fatti richiede particolari conoscenze specialistiche,
l’autorità nomina un perito d’ufficio o su richiesta di una parte.
2 L’autorità dà alle parti la possibilità di sollevare eventuali obiezioni contro
il perito.
3 Nel nominare il perito, l’autorità tiene adeguatamente conto dei motivi
di ricusazione di cui all’articolo 13.
4 Essa rende attento il perito sulle conseguenze penali di una falsa
perizia (art. 307–309 CP).
Perizia
1 Il perito deve rispondere nel suo Gutachten (perizia) con coscienziosità e imparzialità alle domande che gli vengono poste dall’autorità e che a lui appaiono necessarie per il ragionevole adempimento del suo incarico.
2 L'autorità può in qualsiasi momento nominare un nuovo perito.
3 Essa trasmette alle parti una copia del Gutachtens (perizia) o, in caso di valutazione orale, un estratto del verbale, fissando un termine per la presa di posizione.
Perizia medica
¹ L’autorità può ordinare una perizia medica di una parte, nella misura in cui il suo stato fisico, psichico o mentale sia rilevante per la decisione.
2 La parte deve rispondere alle domande pertinenti dell’esperto, nella misura in cui non potrebbe rifiutarsi di testimoniare in un’audizione di parte (art. 48 cpv. 3).
3 Se ragioni particolari, come segnatamente la protezione della parte esaminata, lo giustificano, l’autorità comunica soltanto i risultati della perizia, se del caso con un’appropriata perifrasi.
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III G/1
3.6. Diritti di partecipazione delle parti
Ascolto delle parti
1 Le parti hanno diritto di essere sentite.
2 L’autorità deve sentire le parti personalmente, per scritto o per via elettronica,
sui fatti essenziali e sulla situazione giuridica, prima di emanare una
decisione o prima di prendere una qualsiasi altra risoluzione. *
3 Se in una causa sono coinvolte più parti con interessi diversi, l’autorità
sente ogni parte in merito alle argomentazioni delle altre. Un’audizione
non è necessaria se le argomentazioni di una parte appaiono irrilevanti
o esclusivamente a favore di un’altra parte.
4 Una discussione non ufficiale o una conversazione telefonica non sono
sufficienti per garantire il diritto di essere sentite delle parti.
Eccezioni all'obbligo di audizione
1 L'autorità non deve sentire le parti prima
a. delle decisioni incidentali che non sono impugnabili autonomamente
(art. 86 cpv. 2 e 3);
b. delle decisioni urgenti nel procedimento di prima istanza, qualora vi sia
pericolo nel ritardo e alle parti spetti in ogni caso il ricorso
contro tale decisione;
c. delle decisioni impugnabili mediante opposizione;
d. delle decisioni con cui l'autorità accoglie pienamente le richieste delle
parti; o
e. delle decisioni d'esecuzione, eccetto quando le parti desiderano esprimersi
sui previsti mezzi di coercizione.
2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettera b, l'autorità indica e motiva la mancata
audizione nella decisione; essa procede all'audizione non appena possibile
e, se del caso, decide nuovamente.
Vorbringen der Parteien
1 Le parti possono addurre fatti, offrire mezzi di prova e prendere posizione
sulla situazione giuridica.
2 L'autorità deve valutare tutte le allegazioni delle parti sui fatti e sulla situa-
zione giuridica, se rilevanti e tempestive, e accogliere i mezzi di prova che
le sono stati offerti, se idonei e rilevanti per l'accertamento dei fatti. *
3 Se le parti hanno presentato domande e dichiarazioni in modo inesatto o le
hanno omesse per errore o per ignoranza, l'autorità dà loro la possibilità di
rimediare.
19
III G/1
Partecipazione all'assunzione delle prove
1 Le parti hanno di principio il diritto di assistere all'audizione di altre parti o di
testimoni, a una prova testimoniale orale o a un sopralluogo e di porre domande
per chiarimenti o per integrazioni. Possono porre domande a periti se ciò è
opportuno secondo il tipo di perizia.
2 L'autorità può eccezionalmente escludere le parti dalla partecipazione
all'assunzione delle prove, qualora lo esiga l'accertamento dei fatti o l'urgenza
della decisione.
3 Può pure escludere le parti se importanti interessi pubblici o privati degni di
protezione esigono il segreto; in tal caso, tuttavia, i risultati mantenuti segreti
dell'assunzione delle prove sono rilevanti per le parti solo secondo l'articolo 69.
Akteneinsicht
**Accesso agli atti**
1 Ogni parte ha diritto di consultare, nel proprio procedimento, i seguenti atti nella
forma in cui si trovano: *
a.
b.
C.
gli scritti delle parti e le prese di posizione delle autorità;
tutti gli atti che servono da mezzi di prova; e
le decisioni già notificate.
2 La parte può ottenere fotocopie dietro pagamento.
3 Su richiesta, gli atti sono trasmessi agli avvocati.
3a Alle persone che comunicano con l'autorità tramite la rispettiva piattaforma per la
trasmissione di documenti elettronici, l'accesso agli atti è concesso su tale piattaforma. *
4 Per la consultazione degli atti di una pratica chiusa può essere riscossa una tassa.
1. Die Behörde darf die Einsicht in die Akten nur verweigern, wenn wesentliche öffentliche oder schutzwürdige private Interessen oder das Interesse an einer noch nicht abgeschlossenen amtlichen Untersuchung die Geheimhaltung erfordern.
2. Die Verweigerung darf sich nur auf die Aktenstücke erstrecken, für die Geheimhaltungsgründe bestehen.
3. Die Einsicht in die eigenen Eingaben der Partei, in die von ihr eingereichten Urkunden und in die ihr eröffneten Entscheide darf nie verweigert werden, die Einsicht in Protokolle über die Aussage der Partei nur bis zum Abschluss der Untersuchungen.
4. Die Verweigerung der Akteneinsicht ist zu begründen und in den Akten zu vermerken.
Rilevanza degli atti segreti
1 Qualora a una parte sia negata la consultazione di un atto, l'autorità può
basarsi su di esso a svantaggio della parte solo se le ha comunicato il
contenuto essenziale per la questione oralmente o per iscritto, e se la parte
ha avuto inoltre l'opportunità di esprimersi e di indicare mezzi di prova
contrari.
**3.7. Decisione**
**3.7.1. Contenuto**
Esame dei presupposti di ammissibilità
1 L’autorità esamina innanzitutto i presupposti di ammissibilità, in partico-
lare se
a. essa è competente;
b. le parti hanno la capacità di essere parte e di partecipare al proce-
dimento;
c. i rappresentanti delle parti sono legittimati a rappresentare;
d. le parti hanno rispettato i termini e le forme per far valere le loro
pretese, e se, ove applicabile,
e. le parti sono legittimate a presentare opposizione o ricorso e se
questi sono ammissibili.
2 Se una di queste condizioni non è soddisfatta, l’autorità decide di non en-
trare nel merito.
Decisione di merito
1 Se tutte le condizioni per l'entrata in materia sono soddisfatte, l'autorità decide nel merito della causa.
Ammortamento
1. L'autorità ammortizza il procedimento con conseguenze in termini di spese e indennità
quando la decisione diventa priva di oggetto o l'interesse giuridico
ad essa viene meno. Ciò si verifica in particolare quando
a. la parte ritira la sua domanda o vi rinuncia;
b. l'autorità revoca la decisione impugnata; oppure
c. viene stipulata una transazione.
21
III G/1
Decisione di accertamento
1 L’autorità competente può pronunciare una decisione di accertamento sull’esi-
stenza, l’inesistenza o l’estensione di diritti o obblighi di diritto pubblico,
su richiesta di una parte o d’ufficio.
2 Chiunque abbia un interesse degno di protezione può chiedere all’autorità,
che nell’ambito della propria competenza e in base al diritto pubblico com-
pie atti che costituiscono o estinguono diritti e obblighi, di pronunciare una
decisione che accerti: *
a. l’illegalità degli atti;
b. l’omissione o la cessazione degli atti illegali; oppure
c. la rimozione delle conseguenze degli atti illegali.
Contenuto della decisione
1 Una decisione deve contenere
a. la denominazione dell'autorità decidente; in caso di autorità di giuri-
sdizione amministrativa, inoltre, i nomi dei membri dell'autorità
partecipanti;
b. la denominazione delle parti, degli intervenienti accessori e dei
rappresentanti;
c. il dispositivo;
d. la motivazione con l'esposizione dei fatti e le basi giuridiche, non-
ché una presa di posizione in merito alle allegazioni delle parti;
e. l'indicazione del rimedio giuridico ordinario disponibile (ricorso,
eventualmente opposizione), dell'istanza di ricorso e del termine
di ricorso;
f. la decisione in materia di spese e indennità;
g. la data della decisione e la data della notifica o della pubblicazione
ufficiale; e
h. le firme, tranne quando la decisione è pronunciata nell'ambito di
una procedura automatizzata.
2 Per le decisioni soggette a ricorso al Tribunale federale, il contenuto
richiesto è determinato dall'articolo 112 capoverso 1 della legge federale
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale. *
3 Se una decisione è redatta in forma di lettera, deve essere qualificata
come tale. *
22
III G/1
Ausnahmen
1 La Behörde può rinunciare alla motivazione e all’indicazione dei rimedi giuridici
a.
se le domande delle parti sono interamente accolte e nessuna
parte chiede una motivazione, oppure
b.
se le parti rinunciano espressamente a una motivazione e alla
presentazione di un ricorso.
3.7.2. Comunicazione della decisione
Forma
1 L’autorità comunica la decisione alle parti per scritto o in forma elettro-
nica; se necessario, la rende nota pubblicamente ai sensi dell’articolo 31.
2 Essa può comunicare verbalmente alle parti presenti le decisioni di pro-
cedura e altre decisioni incidentali; deve tuttavia confermarle per scritto
se una parte lo richiede immediatamente.
3 In tal caso, le parti devono essere avvertite che il termine di ricorso ini-
zia a decorrere solo dalla conferma scritta.
Mancata o insufficiente notifica
1 Se la notifica è insufficiente, in particolare se l'informazione sui rimedi
giuridici manca o non è sufficiente, le parti non devono subire alcun pregiudizio
a causa di ciò.
2 L'autorità può rettificare in qualsiasi momento errori di scrittura e di calcolo
nella stesura di una decisione.
3.8. Nullità o modifica delle decisioni
Nullità
1 Una decisione è nulla se presenta un vizio particolarmente grave e ciò è manifesto alla luce di tutte le circostanze.
2 Una decisione nulla è inefficace e irrilevante. La nullità deve essere rilevata d'ufficio e può essere fatta valere in qualsiasi momento dalle persone interessate.
Modifica o revoca
1 L’autorità che ha emanato un decisione non più impugnabile o l’autorità
superiore può modificarla o revocarla d’ufficio o su istanza di riconsiderazione
(art. 83) se
a.
lo esigono importanti interessi pubblici; oppure
23
i presupposti di diritto o di fatto sui quali si fondava la decisione non
sono più adempiuti o sono mutati in modo rilevante successivamente.
2 In ogni caso occorre esaminare se la buona fede, la certezza del diritto o
altri principi giuridici generali non vietino o ammettano solo in modo
limitato la modifica o la revoca. La modifica o la revoca sono impossibili
se la decisione non può essere ritirata in virtù di una disposizione espressa
o per la natura stessa della cosa.
3 Resta riservata la revisione (art. 117 segg.).
Indennità
1 Se una parte, facendo affidamento in buona fede su una decisione, ha sostenuto spese o adottato misure e subisce un danno a causa della nullità, o di una modifica o revoca della decisione, ha diritto a un'indennità adeguata, a meno che non abbia essa stessa causato la modifica o la revoca. Non sussiste alcun diritto all'indennità per il mancato guadagno.
2 Il diritto all'indennità si rivolge contro l'ente pubblico la cui autorità ha preso la decisione; esso deve essere fatto valere con azione di diritto pubblico dinanzi al Tribunale amministrativo (art. 109 e segg.).
**3.9. Riesame da parte dell'autorità decidente**
**3.9.1. Opposizione**
Nozione e Ammissibilità
1 L'opposizione obbliga l'autorità di primo grado ad esaminare completa-
mente la propria decisione impugnata e a decidere nuovamente sul caso.
2 L'opposizione è ammissibile laddove prevista da una specifica disposi-
zione di legge.
3 In tal caso, la decisione deve informare sul diritto all'opposizione e sul
fatto che l'opposizione è un presupposto per la procedura di ricorso.
Procedura di Opposizione
1 La procedura di opposizione si conforma, per analogia, alle disposizioni
relative al ricorso amministrativo.
2 La Commissione non è vincolata dalle richieste delle parti nella decisione sull'opposizione. Essa può modificare la decisione impugnata a favore della parte opponente; tuttavia, può anche modificarla a suo sfavore, se la decisione era illegittima o basata su un accertamento dei fatti inaccurato e incompleto.
**3.9.2. Riconsiderazione**
1 Una parte può in qualsiasi momento chiedere all'autorità di riconsiderare la
decisione emanata.
2 L'autorità è obbligata a riconsiderare la propria decisione solo se la parte fa
valere i motivi previsti dall'articolo 79 capoverso 1.
3.10. Notifica all'autorità di vigilanza
1 Chiunque può segnalare fatti, che nell'interesse pubblico richiedono un intervento
d'ufficio contro un'autorità, all'autorità di vigilanza.
2 Il segnalante non ha i diritti di una parte. Ha tuttavia diritto a una presa di
posizione, a condizione che la segnalazione non sia infondata o pretestuosa.
4. Disposizioni per il procedimento contenzioso
4.1. Disposizioni generali
Procedura di ricorso
1 Le seguenti disposizioni sono applicabili al ricorso amministrativo e al ricorso
giurisdizionale amministrativo.
2 Per i ricorsi in materia di diritto costituzionale pubblico, per la revisione
e per l'azione di diritto pubblico, le presenti disposizioni si applicano
per analogia.
Anfechtung von End- und Zwischenentscheiden
III G/1
1 Con un ricorso amministrativo o un ricorso al Tribunale amministrati-
vo possono essere impugnate in linea di principio solo le decisioni finali.
2 Decisioni procedurali e altre decisioni incidentali sono impugnabili
separatamente solo se possono causare un pregiudizio non riparabile. In
presenza di questo presupposto sono impugnabili in particolare le de-
cisioni incidentali concernenti
a. il rifiuto di un intervento adesivo (art. 16);
b. un provvedimento cautelare (art. 22);
c. la sospensione di procedure (art. 23);
d. l'obbligo di produrre documenti e l'obbligo di testimoniare in caso
di interrogatorio delle parti e dei testimoni (cfr. art. 43, 47, 48, 53
segg.);
e. il rifiuto di mezzi di prova offerti dalle parti (art. 65) e della loro
partecipazione all'assunzione delle prove (art. 66) nonché il rifiu-
to dell'ispezione degli atti (art. 68), oppure
f. la revoca dell'effetto sospensivo (art. 93).
3 Sono in ogni caso impugnabili le decisioni incidentali concernenti
a. la competenza (art. 10 segg.);
b. la ricusazione (art. 13 e 14), e
c. il rifiuto dell'assistenza giudiziaria gratuita (art. 139).
Denegata o ritardata giustizia
1. Una parte può proporre ricorso in qualsiasi momento anche contro un’autorità che illecitamente denega o ritarda una decisione.
Legittimazione a ricorrere
1. Hanno diritto di ricorso
a. chi ha un proprio interesse degno di protezione alla modifica o all'annullamento della decisione impugnata;
b. un Comune, un altro ente o istituzione di diritto pubblico, per la salvaguardia degli interessi pubblici da esso rappresentati;
c. il Consiglio di Stato o il Dipartimento competente contro le decisioni di commissioni di ricorso o di istituzioni cantonali autonome; e
d. altre persone, organizzazioni o autorità, purché a ciò autorizzate dalla legge.
Termine di ricorso
1 Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica della decisione; contro una decisione intermedia, entro dieci giorni dalla notifica della decisione.
2 In caso di particolare urgenza, l'autorità può abbreviare il termine fino a due giorni.
3 *
26
III G/1
* **Sospensione dei termini**
1 Nel procedimento di ricorso dinanzi al Consiglio di Stato e ai Dipartimenti,
così come nei procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo e alle Com-
missioni di ricorso indipendenti dall'amministrazione, i termini stabiliti dalla
legge sono sospesi: *
a.
b.
c.
dal settimo giorno prima di Pasqua fino al settimo giorno dopo
Pasqua incluso;
dal 15 luglio fino al 15 agosto incluso;
dal 18 dicembre fino al 2 gennaio incluso.
2 In questo periodo non possono essere fissate udienze.
3 Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 non trovano applicazione in casi di
immediato grave pericolo, nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo
di una decisione o altre misure cautelari, nonché sulle decisioni relative a
termini per il versamento di un anticipo spese. *
Ricorso in appello
1 Il ricorso in appello deve contenere
a.
b.
c.
le conclusioni relative alla modifica o all'annullamento della decisione;
i motivi del ricorso e le offerte di prova;
la firma della parte o del suo rappresentante.
2 La decisione impugnata deve essere designata con precisione e allegata.
Allo stesso modo, i mezzi di prova devono essere designati e, per quanto possibile, già allegati. *
3 Se il ricorso in appello non soddisfa i requisiti di legge o se le conclusioni o la motivazione mancano della necessaria chiarezza, l'istanza di appello fissa un breve termine per rimediare ai difetti, con la comminatoria che, in caso contrario, il ricorso non sarà esaminato o sarà deciso sulla base degli atti presenti.
Nuove allegazioni
1 Il ricorrente può allegare fatti, mezzi di prova e motivazioni giuridiche
nuovi entro il termine di ricorso e un eventuale termine suppletivo.
2 Nuove richieste sono ammissibili solo nel ricorso amministrativo e non nel
ricorso di diritto amministrativo. Restano riservate le modifiche delle richieste
che dipendono dalla decisione dell'istanza precedente e le richieste inerenti al
procedimento.
Effetto sospensivo
1 Il ricorso ha fondamentalmente effetto sospensivo.
2 L'istanza precedente può revocare l'effetto sospensivo per motivi importanti,
eccetto quando la decisione riguarda una prestazione pecuniaria.
III G/1
3 Prima della revoca dell'effetto sospensivo, le eventuali persone interessate
devono essere sentite; la revoca deve essere motivata.
4 L'istanza di ricorso può, d'ufficio o su richiesta, ripristinare l'effetto
sospensivo o, a sua volta, revocarlo.
Passaggio della direzione del procedimento
1 Con la presentazione del reclamo, l'autorità di reclamo diviene competente per il
trattamento della questione oggetto della decisione impugnata.
2 L'istanza preliminare può tuttavia riconsiderare, revocare o modificare la decisione fino alla sua osservazione sul reclamo (art. 96). Essa notifica senza indugio la nuova decisione alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di reclamo.
3 In questo caso, l'autorità di reclamo tratta il mezzo di ricorso solo nella misura in cui non sia divenuto privo di oggetto a seguito della nuova decisione.
Intervento adesivo
1 Qualora una decisione sul ricorso sia suscettibile di pregiudicare interessi
degni di protezione di un terzo, quest’ultimo può essere chiamato in causa
d’ufficio o su sua domanda, conformemente all’articolo 16.
2 L’intervento adesivo è obbligatorio qualora il ricorso sia stato interposto
da una sola parte e verta su controversie concernenti
a. diritti e doveri di privati nei confronti di un comune, di altri enti o
istituti di diritto pubblico; o
b. diritti e doveri pubblici reciproci di privati.
3 L’intervento adesivo è pure obbligatorio qualora il Consiglio di Stato o il
Dipartimento competente impugni la decisione di una commissione di
ricorso o di un istituto cantonale autonomo. *
Scambio di scritti; udienza di discussione orale
1 L'istanza di ricorso porta a conoscenza delle altre parti e dell'istanza pre-
cedente il ricorso, che non si rivela manifestamente inammissibile o infon-
dato, e fissa loro un termine per la risposta al ricorso.
2 Una copia della risposta al ricorso deve essere notificata al ricorrente. L'i-
stanza precedente presenta gli atti con la sua presa di posizione.
3 L'istanza di ricorso ordina, se necessario, un ulteriore scambio di scritti;
può anche convocare per un'udienza di discussione orale.
Ritiro del ricorso
1 Il ricorso può essere ritirato fintanto che non è stata pronunciata la
decisione. Resta riservata la regolamentazione delle spese.
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Elementi Determinanti per la Decisione
1. Salvo che la natura della controversia non imponga altrimenti, sono determinanti i fatti e la situazione giuridica al momento della decisione sul ricorso.
Esame dei fatti
1 L'istanza di ricorso esamina liberamente i fatti. *
2 Se sono disponibili nuove prove che appaiono significative, le parti e l'istanza inferiore ricevono l'opportunità di esprimere un parere.
1. Esame e rilevanza delle richieste delle parti
1 L'istanza di ricorso, nel prendere la sua decisione, non è in linea di prin-
cipio vincolata alle domande delle parti.
2 Un'autorità amministrativa o una commissione di ricorso, in qualità di
istanza di ricorso, può modificare la decisione impugnata a favore di una
parte. Essa può farlo anche a sfavore di quest'ultima, se la decisione era
illegittima o si basava su un accertamento impreciso o incompleto dei fat-
ti; per inopportunità, la decisione non può essere modificata a sfavore di
una parte, a meno che non debba essere modificata a favore di una con-
troparte.
3 Il Tribunale amministrativo, nel prendere la sua decisione, non può esu-
berare le domande presentate dalle parti, né a favore né a sfavore di una
parte, tranne che
a. nelle controversie di diritto delle assicurazioni sociali;
b. nelle controversie tributarie, e
c. * nelle controversie concernenti lo scioglimento di un rapporto di
pubblico impiego, in cui il tribunale può anche aumentare un risar-
cimento richiesto a carico dell'ente pubblico.
4 Se un'istanza di ricorso intende modificare la decisione impugnata a sfa-
vore di una parte, deve darle l'opportunità di esprimersi.
Contenuto e notifica della decisione su ricorso
1 Se l'istanza di ricorso accoglie il ricorso in tutto o in parte, essa decide nel
merito.
2 Eccezionalmente, essa può rinviare la questione all'istanza inferiore con direttive
vincolanti. Se l'istanza inferiore ha deciso come istanza di ricorso, la questione
può essere rinviata all'autorità che ha deciso in prima istanza.
3 La decisione su ricorso deve essere notificata alle istanze inferiori, alle parti
nonché a eventuali altri soggetti legittimati a ricorrere.
29
III G/1
4.2. Ricorso amministrativo
1. Ein Entscheid einer unteren Verwaltungsbehörde kann grundsätzlich mit der Verwaltungsbeschwerde bei einer oberen Verwaltungsbehörde (vgl. Art. 103) angefochten werden.
2. Die Beschwerde ist unzulässig, sofern
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | der Weiterzug durch besondere gesetzliche Vorschrift ausgeschlossen ist; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | gegen den Entscheid zuerst eine Einsprache zulässig ist (Art. 81), oder | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. **\*** | der Entscheid nach besonderer Vorschrift in Gesetz oder landrätlicher Verordnung bei einer unabhängigen Rekurskommission, beim Verwaltungsgericht oder unmittelbar mit einem ordentlichen Rechtsmittel bei einer Bundesbehörde angefochten werden kann. | | |
1. Gegen Entscheide von Behörden, die einer Gemeindevorsteherschaft unterstellt sind, ist die Verwaltungsbeschwerde an die Vorsteherschaft zu richten.
2. Gegen Entscheide der Vorsteherschaften der Gemeinden und der weiteren öffentlich-rechtlichen Körperschaften und gegen Entscheide der Organe der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten ist die Verwaltungsbeschwerde an das zuständige Departement zu richten.
3. Gegen erstinstanzliche Entscheide der Departemente ist die Beschwerde an den Regierungsrat zu richten, gegen erstinstanzliche Entscheide der übrigen unter der Leitung des Regierungsrates stehenden kantonalen Behörden an das zuständige Departement.
4. Vorbehalten bleiben Spezialvorschriften in Gesetz oder landrätlicher Verordnung, die einen abweichenden Instanzenzug vorsehen.
Motivi del ricorso amministrativo
1 Con il ricorso amministrativo, il legittimato a ricorrere può eccepire i seguenti
vizi della decisione impugnata o della procedura contestata
a. l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti;
b. l'errata applicazione del diritto, e
c. l'inadeguatezza.
30
Nelle materie in cui i comuni, gli altri enti di diritto pubblico e gli istituti di diritto pubblico sono autonomi, dinanzi all'istanza di ricorso cantonale possono essere contestati solo l'accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'errata applicazione del diritto. Sono fatte salve, tuttavia, le disposizioni legislative speciali.
4.3. Ricorso di diritto amministrativo
* Ammissibilità
1 Con il ricorso amministrativo possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo,
fatto salvo l'articolo 106
a. le decisioni di prima istanza e le decisioni su ricorso del Consiglio di Stato;
b. le decisioni su ricorso dei Dipartimenti;
c. le decisioni di prima istanza e le decisioni su ricorso di Comuni, di altri enti di
diritto pubblico e di istituti di diritto pubblico, qualora prescrizioni speciali
contenute in legge o in un'ordinanza del Gran Consiglio prevedano
direttamente il ricorso amministrativo;
d. le decisioni di prima istanza e le decisioni su opposizione di autorità
cantonali, qualora prescrizioni speciali contenute in legge o in un'ordinanza
del Gran Consiglio prevedano direttamente il ricorso amministrativo;
e. le decisioni su ricorso di commissioni di ricorso indipendenti, nella misura
in cui queste non decidano come ultima istanza cantonale ai sensi di una
specifica disposizione di legge.
2 Con il consenso del ricorrente, un'istanza inferiore al Tribunale amministrativo può
trasmettere una controversia amministrativa al Tribunale amministrativo per la
valutazione diretta, rinunciando a una propria decisione; l'istanza inferiore può prendere
posizione sul ricorso e presentare richieste.
3 Se un'istanza di ricorso interna all'amministrazione, in una questione ammissibile al
ricorso amministrativo, ha impartito un'istruzione a un'istanza inferiore su come o in che
modo debba decidere, il ricorrente può impugnare direttamente la decisione dinanzi al
Tribunale amministrativo. Il ricorrente deve essere avvertito di ciò dall'autorità che ha
ricevuto l'istruzione nell'informazione sui rimedi giuridici. Il Tribunale amministrativo
verifica il reclamo di inopportunità, se l'istanza di ricorso interna all'amministrazione
avrebbe potuto verificarlo.
31
III G/1
* Inammissibilità
1 Il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile se escluso
da una disposizione speciale o se la legislazione federale prevede un diritto
di ricorso diretto a un'autorità federale o al Tribunale amministrativo federa-
le.
Motivi del ricorso
1 Con il ricorso al Tribunale amministrativo possono essere fatti valere vizi della
decisione impugnata o della procedura
a.
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, e
b.
l’errata applicazione del diritto, ivi compreso un abuso del potere discrezionale.
2 L’inopportunità della decisione può essere fatta valere eccezionalmente
a.
nelle controversie relative all’accertamento o al rimborso di un
tributo di diritto pubblico o alla prestazione di un’indennità di
diritto pubblico;
b.
nelle misure disciplinari concernenti il licenziamento o la messa in
servizio durante il mandato, il trasferimento in via provvisoria o la
riduzione della retribuzione;
c.
nelle controversie relative alla pensione o a un’altra previdenza di
membri delle autorità o di pubblici dipendenti;
d.
nelle controversie in materia di assicurazioni sociali;
e.
in altre controversie impugnabili dinanzi a un’istanza federale,
qualora a quest’ultima spetti un potere di verifica illimitato;
f.
nelle controversie in materia di protezione dei minori e degli adulti, o
g.
se lo prevedono disposizioni speciali in una legge o, in relazione a
deviazioni dalla regolamentazione della presente legge concernente
le istanze di ricorso, disposizioni speciali in un’ordinanza del Gran Consiglio.
1. Der Präsident des Verwaltungsgerichts erledigt als Einzelrichter Beschwerden
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | die zurückgezogen oder gegenstandslos werden, oder | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | auf die offensichtlich nicht eingetreten werden kann, oder | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. **\*** | die ihm durch Gesetzesvorschrift ausdrücklich zur Entscheidung zugewiesen sind. | | |
Ammissibilità
1 Il Tribunale amministrativo giudica su ricorso come unica istanza, in particolare
a. le controversie di diritto pubblico tra autorità cantonali e comunali o tra una
di queste e un'altra autorità pubblica autonoma;
b. quelle derivanti da contratti di diritto pubblico;
c. ...
d. le controversie concernenti la competenza di autorità comunali e di autorità
amministrative cantonali ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 lettera b; e
e. quelle per le quali il diritto delle assicurazioni sociali prevede un ricorso ad
un'istanza giudiziaria cantonale.
Inammissibilità
1 Il ricorso è inammissibile
a. se l’autorità competente adotta una decisione impugnabile con
ricorso amministrativo o ricorso al Tribunale amministrativo,
oppure
b. se altrimenti può essere interposto un ricorso ai sensi della
presente legge.
Legittimazione ad agire
1. È legittimato ad agire chi può far valere in proprio nome una pretesa giuridica.
2. È inoltre legittimato a proporre domanda riconvenzionale chi fa valere una pretesa giuridica che è connessa giuridicamente con una pretesa giudizialmente azionata o che può essere compensata.
Sentenza
1 Il Tribunale amministrativo valuta le argomentazioni delle parti in fatto
e in diritto secondo il proprio prudente apprezzamento.
2 Esso non può andare oltre le domande presentate dalle parti, né a favore
né a sfavore di una parte. Ciò non vale nelle controversie di diritto delle assi-
curazioni sociali, ma alla parte interessata deve essere preventivamente
data l’opportunità di modificare la domanda.
33
III G/1
4.5. Controversie particolari di diritto pubblico costituzionale
4.5.1. Protezione dell’autonomia di corporazioni ed enti
1 Il Tribunale amministrativo giudica i ricorsi di Comuni, altre corporazioni di diritto pubblico e istituti di diritto pubblico, che fanno valere una violazione della loro autonomia da
a. misure di vigilanza e altre decisioni del Consiglio di Stato;
b. decisioni di un'altra autorità amministrativa cantonale che non sono più impugnabili con ricorso amministrativo; o
c. decisioni di una commissione di ricorso indipendente.
2 Con lo stesso motivo di ricorso, anche le parrocchie possono ricorrere contro le decisioni delle Chiese nazionali riconosciute, nel quadro dell'articolo 5.
3 Il Tribunale amministrativo giudica la violazione dell'autonomia conformemente al quadro entro cui la Costituzione e la legislazione stabiliscono l'autonomia.
4.5.2. Protezione dei diritti politici dei cittadini
Ammissibilità e competenze
1 Contro le decisioni dei Direttivi e delle autorità amministrative di Comuni
e di altri enti di diritto pubblico, è possibile proporre ricorso al Consiglio
di Stato per violazione del diritto di voto, per irregolarità nelle votazioni
e per irregolarità nella preparazione e svolgimento delle elezioni. *
2 Per lo stesso motivo di ricorso, è possibile proporre ricorso al Tribunale
amministrativo contro le decisioni del Consiglio di Stato. Contro le decisioni
riguardanti elezioni e votazioni federali, il ricorso deve tuttavia essere
presentato dinanzi alle autorità federali secondo gli articoli 80 - 82 della
Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.
3 Le decisioni del Landamano relative all'accertamento della maggioranza
nella Landsgemeinde non possono essere impugnate.
34
Termine e forma del ricorso
1 Il ricorso deve essere presentato, per le questioni cantonali, entro tre giorni
dalla scoperta del motivo del ricorso, ma al più tardi il terzo giorno
successivo alla pubblicazione dei risultati. Per le questioni comunali,
il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni dall'assemblea,
rispettivamente, in caso di votazioni alle urne, entro dieci giorni dalla sco-
perta del motivo del ricorso, ma al più tardi il decimo giorno successivo
alla pubblicazione dei risultati. *
2 Il termine per il ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di
ricorsi è di cinque giorni per le questioni cantonali e di dieci giorni per le
questioni comunali. *
3 L'atto di ricorso, a titolo di motivazione, deve contenere una breve esposizione
dei fatti. Se si eccepiscono irregolarità, deve essere reso verosimile
che queste, per loro natura ed estensione, fossero atte a influenzare
in modo determinante il risultato della votazione. *
Decisione; disposizioni speciali
1 Il Consiglio di Stato decide entro dieci giorni dal ricevimento delle risposte al reclamo.
2 Se vengono riscontrate irregolarità, devono essere adottate le disposizioni necessarie per porvi rimedio, se possibile prima della chiusura della procedura di votazione o elettorale.
4.6. Revisione e interpretazione
4.6.1. Revisione di decisioni passate in giudicato
Zulässigkeit
1 La procedura di revisione è ammissibile se sono state violate disposizioni
essenziali in materia di procedura, segnatamente se
a. sono state violate le disposizioni sulla composizione dell’autorità o
sulla ricusazione dei membri dell’autorità;
b. l’autorità non ha rispettato il vincolo legale alle richieste delle parti;
c. singole richieste delle parti sono rimaste prive di giudizio; oppure
d. non sono stati considerati fatti rilevanti contenuti negli atti.
35
III G/1
2 La revisione è ammissibile anche se il richiedente viene a conoscenza in
seguito di fatti rilevanti o trova mezzi di prova decisivi che non poteva far
valere nel procedimento precedente; sono eccettuati i fatti o i mezzi di prova
sorti dopo la decisione impugnata.
3 La revisione è infine ammissibile se, mediante un procedimento penale, si
dimostra che la decisione è stata influenzata da un crimine o da un delitto
a danno del richiedente. Non è necessaria la condanna da parte del tribunale
penale. Se il procedimento penale non può essere svolto, la prova può essere
fornita in altro modo.
4 L’autorità procede del resto alle modifiche di una decisione richieste dalla
decisione di un’autorità federale o di un’autorità internazionale.
Competenza a presentare l'istanza
1. Un'istanza di revisione può essere presentata dalle parti e dall'autorità inferiore.
2. Nell'istanza devono essere indicati
a. come domanda giudiziale, quali modifiche della decisione precedente e quali restituzioni sono richieste, e
b. come motivazione il motivo di revisione, che quest'ultimo sia stato fatto valere tempestivamente, e indicazioni sui mezzi di prova.
Termine per la domanda
1 La domanda deve essere presentata, sotto pena di perenzione, entro 90 giorni
dalla scoperta del motivo di revisione. Questo termine inizia tuttavia non
prima del ricevimento della decisione impugnata in forma scritta o della
conclusione del procedimento penale pendente.
2 Decorso un termine di dieci anni dalla notifica della decisione, la revisione
può essere chiesta solo in caso di crimini o delitti (art. 117 cpv. 3).
Sospensione o Rinvio dell'Esecuzione
1 L'autorità di revisione può sospendere o rinviare l'esecuzione della decisione impugnata o adottare ulteriori misure provvisorie. Tale facoltà può essere subordinata a una garanzia finanziaria da parte del ricorrente.
Decisione di revisione
1 Se l'autorità di revisione accerta che il motivo di revisione è fondato, annulla
la precedente decisione e decide nuovamente. Essa decide contemporaneamente
circa gli effetti della revisione riguardo alla causa principale come pure alle spese.
36
2 Se l'autorità di revisione annulla una decisione su un ricorso, può rinviare
la questione all'istanza precedente per una nuova decisione.
4.6.2. Spiegazione e rettifica
1 Se una decisione è poco chiara, incompleta o ambigua, oppure se le sue
disposizioni sono in contraddizione tra loro o con i motivi della decisione,
oppure se contiene errori di redazione o di calcolo, l'autorità decidente
provvede d'ufficio o su istanza di una parte alla sua spiegazione o
rettifica. Le altre parti non devono essere sentite.
2 L'istanza di spiegazione o rettifica deve essere presentata entro 30 giorni
dalla notifica della decisione.
3 L'istanza non sospende il decorso dei termini per l'impugnazione; tuttavia,
se una decisione viene spiegata o rettificata, i termini d'impugnazione
sono nuovamente aperti per le parti.
4 L'articolo 120 relativo alla sospensione o al differimento dell'esecuzione si
applica per analogia.
5. Contratto di diritto pubblico
Zulässigkeit
**Ammissibilità**
1 Un rapporto giuridico di diritto pubblico può essere costituito, modificato o abrogato mediante contratto di diritto pubblico. Un contratto di diritto pubblico tra autorità e privati o un contratto tra autorità, che riguarda diritti e doveri di privati, può essere concluso solo nella misura in cui una legge lo prevede o nella misura in cui una legge ammette almeno un accordo bilaterale vincolante per l'adempimento di un compito pubblico.
2 Mediante un contratto di diritto pubblico può in particolare
a. essere eliminata un'incertezza esistente riguardo allo stato di fatto o alla situazione giuridica, dopo un'attenta valutazione, mediante concessioni reciproche (transazione);
b. essere autorizzata una persona privata a svolgere un servizio pubblico (contratto di utilizzazione), oppure
c. essere concordata una controprestazione per una prestazione dell'autorità, a condizione che la controprestazione sia prevista nel contratto per uno scopo determinato e serva all'autorità per l'adempimento dei compiti legali (contratto di scambio). La controprestazione deve essere adeguata alle circostanze e trovarsi in una relazione oggettiva con la prestazione dell'autorità.
37
III G/1
Forma; diritto applicabile
1 Un contratto di diritto pubblico deve essere stipulato in forma scritta; è
fatto salvo che una disposizione di legge preveda una forma qualificata.
2 Si applicano le disposizioni generali della presente legge e, in via
complementare, il diritto contrattuale privato.
Zustimmung von Dritten und Behörden
1 Un contratto di diritto pubblico che incide sui diritti di un terzo,
diventa efficace soltanto quando il terzo ha dato il suo consenso scritto.
2 Se un contratto di diritto pubblico è stipulato in luogo di una decisione
che richiederebbe l'approvazione o il consenso di un'altra autorità, il contratto diventa efficace soltanto quando l'altra autorità
ha partecipato in conformità alle prescrizioni.
Nullità di un contratto
1. Un contratto di diritto pubblico è nullo se
a. è inammissibile secondo la legge;
b. sono violate le prescrizioni legali di forma e di approvazione;
c. una decisione con il contenuto corrispondente sarebbe nulla
(art. 78); oppure
d. la nullità deriva dall'applicazione complementare del diritto
privato.
6. Esecuzione della decisione
Competenza
1 Le autorità amministrative del Cantone e dei Comuni eseguono autonomamente le loro
decisioni. Le decisioni di persone o organizzazioni private che svolgono
funzioni sovrane sono eseguite dall'ente pubblico che ha loro
trasferito tali compiti.
2 Le decisioni delle autorità giudiziarie amministrative sono eseguite dagli
uffici amministrativi da esse designati o dall'autorità che ha
deciso in prima istanza.
3 Le autorità esecutive possono richiedere l'assistenza della polizia cantonale. *
Presupposti
1 L'autorità competente può eseguire una decisione quando
a. essa non può più essere impugnata con opposizione o ricorso, o
38
b. essa può ancora essere impugnata, ma il gravame non ha effetto
sospensivo o l'effetto sospensivo gli è stato tolto.
Esecuzione forzata e fallimento
1 Le decisioni che obbligano al pagamento di somme di denaro o alla prestazione di una garanzia devono essere eseguite mediante l'esecuzione forzata; le decisioni delle autorità amministrative sono equiparate alle sentenze esecutive, non appena esse sono passate in giudicato dopo la decorrenza infruttuosa del termine per l'opposizione o il ricorso.
2 Il concordato sull'accordo reciproco di assistenza giudiziaria per l'esecuzione di pretese di diritto pubblico si applica all'esecuzione forzata di una decisione in un altro Cantone.
### Altri mezzi coercitivi
1 Per eseguire le decisioni che obbligano a un atto, a una tolleranza o a
un’omissione, l’autorità competente può adottare i seguenti provvedimenti
a.
b.
c.
d.
e.
f.
può eseguire la sostituzione d’ufficio direttamente o mediante un
terzo incaricato, a spese dell’obbligato;
può impiegare la coercizione diretta contro la persona dell’obbliga-
to o contro i suoi beni;
può, nei casi previsti da una legge, revocare vantaggi amministrativi
o disporre svantaggi o sanzioni amministrativi;
può, nella misura in cui una legge lo preveda, imporre una multa
coercitiva;
può, nella misura in cui una legge preveda una pena, far avviare
un procedimento penale, o
può far avviare un procedimento penale, se in una decisione è stata
minacciata una pena per disobbedienza secondo l’articolo 292 del
Codice penale e se non è applicabile nessun’altra disposizione pe-
nale.
2 Per l’esecuzione può essere nuovamente minacciata una pena per di-
sobbedienza secondo l’articolo 292 del Codice penale.
Vorgehen
¹ L'autorità esamina innanzitutto se la decisione è stata correttamente noti-
ficata e se è esecutiva.
39
III G/1
² Prima che venga adottato un mezzo coercitivo, questo deve essere intima-
to al soggetto obbligato e deve essergli concesso un termine adeguato per
adempiere al suo obbligo, con avviso delle possibili conseguenze penali.
Questi avvisi possono essere inseriti nella decisione da eseguire o in una
decisione intermedia.
³ L'autorità può, in caso di pericolo imminente, rinunciare eccezionalmen-
te all'intimazione dell'esecuzione sostitutiva o della coercizione diretta.
7. Spese procedurali e indennità
7.1. Spese amministrative
Principio fondamentale
1 L'autorità riscuote emolumenti per i costi ufficiali del procedimento
secondo i principi della presente legge.
2 I costi ufficiali comprendono in particolare le spese per l'attività
dell'autorità (tasse di decisione, spese di cancelleria, ecc.) e per il
procedimento probatorio (indennità per testimoni e periti, ecc.).
3 Gli emolumenti per i costi ufficiali delle autorità amministrative e delle
autorità della giustizia amministrativa sono regolati da un'ordinanza del
Consiglio di Stato.
* Anticipo delle spese
1 Le autorità cantonali prelevano dalla parte che promuove un procedimento
di ricorso, di azione o di revisione un anticipo adeguato per le spese
ufficiali che potrebbero esserle addossate. In presenza di motivi particolari,
si può rinunciare del tutto o in parte alla riscossione dell'anticipo delle
spese.
2 Inoltre, ogni autorità può prelevare da una parte che promuove un
procedimento un anticipo per le spese ufficiali che potrebbero esserle
addossate, se
a.
la parte è in mora con il pagamento delle tasse relative a un
procedimento precedente, oppure
b.
circostanze particolari, come l'onere per l'assunzione di prove,
giustificano un anticipo.
5) GS III G/2
40
III G/1
3 Per il versamento dell'anticipo delle spese è fissato un termine non
prorogabile. Se la parte non versa l'anticipo delle spese, le viene concesso
un termine supplementare non prorogabile. Se il versamento dell'anticipo
delle spese non avviene nemmeno durante il termine supplementare,
la domanda non viene trattata. Se l'anticipo delle spese deve essere
versato solo per l'esecuzione di una determinata fase procedurale, il
mancato pagamento ha come conseguenza l'omissione di quest'ultima. *
1. Oneri delle spese delle parti private
1 La parte è tenuta a sopportare le spese processuali se
a. in procedura non contenziosa di prima istanza, ha chiesto la decisione
esclusivamente nel proprio interesse o l’ha provocata con il proprio
comportamento;
b. in procedura d’opposizione, ha proposto un’opposizione temeraria
inammissibile o manifestamente infondata; oppure
c. in procedura di ricorso, di azione o di revisione, soccombe o la sua
domanda è irricevibile.
2 Le spese causate da una parte con un comportamento contrario ai doveri
processuali o con la produzione tardiva di fatti e mezzi di prova sono a suo
carico, anche se essa vince la causa. *
3 Se una parte ritira uno scritto o una domanda oppure desiste dal procedimento,
deve sopportare le spese come nel caso di reiezione delle domande, sempre
che l’autorità non le riduca (art. 136 cpv. 1). *
Costi a carico delle autorità
¹ Il Cantone non è tenuto al pagamento dei costi per le proprie autorità, a meno che particolari circostanze lo giustifichino. *
² I comuni e altri enti di diritto pubblico, nonché gli istituti dei comuni, sono tenuti al pagamento dei costi nei confronti delle autorità cantonali quando partecipano al procedimento come parte e hanno un interesse economico nella questione.
³ Per il resto, le istanze di ricorso possono imporre costi amministrativi ai comuni e ad altre autorità subordinate al Cantone, qualora questi abbiano commesso gravi errori procedurali o evidenti violazioni di legge. *
* Procedimenti gratuiti
1 Sono gratuiti i procedimenti concernenti
a. le controversie di diritto costituzionale;
b. le controversie derivanti da un rapporto di lavoro di diritto pubblico fino a
un valore litigioso di 30 000 franchi;
41
III G/1
c. l’assistenza sociale e la concessione del beneficio del gratuito patrocinio e
d. della rappresentanza legale;
e. l’interpretazione o la rettifica di decisioni.
2 Resta riservato il caso in cui un siffatto procedimento sia stato introdotto dalla parte
in modo temerario e abusivo o in cui un’assunzione di prove cagioni un dispendio
straordinario.
Riduzione delle spese
1 L’autorità può ridurre le spese di giustizia o rinunciare alla riscossione
delle stesse se
a. la riscossione delle spese significherebbe una difficoltà eccezionale;
b. particolari motivi, quali l’interesse pubblico all’accertamento dei fatti,
lo giustificano; o
c. si giunge a una transazione, un’istanza o una domanda è ritirata o
una parte si astiene dalla procedura.
2 Se una parte tenuta alle spese soccombe solo parzialmente, le spese
di giustizia sono ridotte in misura adeguata.
Aufteilung unter den Parteien
1 Sind mehrere Parteien am Verfahren beteiligt, werden die Kosten in der Re-
gel unter denjenigen angemessen aufgeteilt, die ganz oder teilweise unter-
liegen, unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Interessen am Verfahren und
dem Entscheid über ihre Vorbringen. Vorher sind die den Behörden anfallen-
den Kosten abzuziehen (Art. 135).
2 Mehrere Parteien tragen die ihnen gemeinsam auferlegten Kosten, sofern
der Entscheid nichts anderes bestimmt, zu gleichen Teilen unter Solidarhaft.
7.2. Entschädigung der Parteien
---
**Ripartizione tra le parti**
1 Se al procedimento partecipano più parti, di regola le spese vengono riparti-
te in modo adeguato tra le parti soccombenti in tutto o in parte, tenendo
conto dei loro rispettivi interessi nel procedimento e della decisione sulle
loro richieste. Precedentemente vanno dedotte le spese a carico delle au-
torità (art. 135).
2 Se la decisione non stabilisce altrimenti, più parti sopportano le spese lo-
ro congiuntamente imposte in parti uguali, con responsabilità solidale.
**7.2. Indennità alle parti**
1 L'indennità di parte è un compenso per le spese della rappresentanza legale
professionale di parte e per la necessaria comparizione delle parti dinanzi
ad autorità o periti in un procedimento di ricorso, di azione o di revisione.
2 In quanto a tale procedimento partecipano parti con interessi contrapposti,
alla parte vittoriosa può essere riconosciuta un'adeguata indennità di parte
a carico di quella soccombente o che ritira la propria domanda. La riparti-
zione tra più parti tenute all'indennizzo avviene in conformità all'articolo 137.
42
III G/1
3 Le parti ricevono un'adeguata indennità di parte a carico dell'autorità infe-
riore, se
a. esse risultano vittoriose nel procedimento di ricorso di diritto ammi-
nistrativo, di revisione o di azione, oppure
b. l'autorità inferiore ha commesso gravi errori procedurali o manifeste
violazioni del diritto.
4 Di regola, alle autorità non viene corrisposta alcuna indennità, eccetto nel
procedimento di azione o quando circostanze particolari lo giustificano.
7.3. Patrocinio gratuito
* Esenzione dai costi ufficiali e assistenza legale gratuita
1 L'autorità esonera, su richiesta, totalmente o parzialmente dall'obbligo di
pagamento delle spese e degli anticipi una parte che non dispone dei mezzi
necessari per far fronte alle spese procedurali oltre che al mantenimento per
sé e la propria famiglia, a condizione che la procedura non sia priva di
probabilità di successo.
2 Alle condizioni di cui al capoverso 1, le autorità cantonali, su richiesta o
d'ufficio, designano alla parte un avvocato come patrocinatore legale, se
questo è necessario per la dovuta tutela degli interessi. In questo caso,
l'autorità o, in sua vece, il presidente o il membro dell'autorità incaricato
della preparazione della decisione, dopo la conclusione della procedura, fissa
il compenso del patrocinatore legale tenendo conto delle sue indicazioni. Il
compenso è a carico dello Stato, nella misura in cui non debba essere
sostenuto da una controparte o da un'istanza inferiore.
3 La prova dello stato di bisogno ai sensi del capoverso 1 incombe alla parte
che presenta una richiesta di patrocinio a spese dello Stato.
4 Su richiesta, l'autorità o, in sua vece, il membro dell'autorità incaricato
della preparazione della decisione, emette una decisione interlocutoria sulle
richieste di patrocinio a spese dello Stato, qualora vi sia un interesse
degno di protezione; altrimenti, sulla richiesta si decide nell'ambito della
decisione finale.
* Pagamento successivo
1 Una parte alla quale è stata concessa l'assistenza giudiziaria gratuita è
obbligata al pagamento successivo, non appena ne sia in grado. Le
relative decisioni sono emanate dall'autorità che ha concesso l'assistenza
giudiziaria gratuita; per le autorità amministrative, ciò spetta al Dipartimento
designato dal Consiglio di Stato. Le autorità amministrative del Cantone
forniscono all'istanza competente tutte le informazioni necessarie per il
recupero relative al reddito e al patrimonio della parte tenuta al pagamento
delle spese.
43
III G/1
8. Disposizioni finali
Diritto transitorio
1 La presente legge non è applicabile ai procedimenti pendenti al momento
della sua entrata in vigore; in tutti questi casi si applica il diritto anteriore,
comprese le precedenti competenze.
2 Le disposizioni concernenti la competenza e la ricusazione (art. 10-14)
nonché la revisione e l’interpretazione (art. 117-122) sono applicabili a tutti
i procedimenti a decorrere dall’entrata in vigore.
3 Le persone obbligate alla trasmissione digitale con le autorità (art. 18a)
possono trasmettere dati e documenti in forma cartacea ancora per due
anni. Il termine inizia a decorrere dal giorno in cui le autorità designano la
piattaforma di trasmissione. *
**Art. 140a** *Disposizione transitoria concernente la modifica del 5 settembre 2021*
1 Per i procedimenti pendenti all’entrata in vigore delle presenti modifiche
si applica il diritto anteriore fino alla conclusione del procedimento dinanzi
all’istanza interessata.
1. Für Verfahren, welche beim Inkrafttreten dieser Änderungen rechtshängig sind, findet das bisherige Recht bis zum Abschluss des Verfahrens vor der betroffenen Instanz Anwendung.
Modifiche al diritto vigente
1 Le disposizioni di legge vigenti sono modificate conformemente a un
particolare progetto di legge.
2 ... *
1. Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten dieses Gesetzes. Er kann es gestaffelt in Kraft setzen.[[6]](#paragraphtext_content_fn_732034_2_6_c)