Kanton Glarus
Indice delle disposizioni (14)
Testo normativo (14 Articoli)
Scopo
1 La presente ordinanza disciplina l’esecuzione della legge federale sull’aiuto
alle vittime di reati (LAV) e dell’ordinanza federale sull’aiuto alle vittime di
reati (OAV). *
Organi di esecuzione
1. Il Consiglio di Stato determina, nell'ambito delle direttive della presente ordinanza, gli organi di esecuzione competenti.
2. Servizio di consulenza per le vittime *
Nomina *
1 Il Consiglio di Stato designa, ai sensi dell'articolo 9 LVict, un centro di
consulenza per le vittime (di seguito: centro di consulenza), il quale
è professionalmente autonomo. *
Compiti *
1 Il Servizio di consulenza presta, conformemente all'articolo 13 capoverso 1 e
all'articolo 14 della LSFD, aiuto immediato e consulenza generale. *
1a Se il Dipartimento deve valutare una domanda di contributi per aiuti a lungo
termine da parte di terzi ai sensi dell'articolo 9, il Servizio di consulenza
formula una raccomandazione. *
2 Il Servizio di consulenza può affidare compiti rientranti nella sua competenza
finanziaria (art. 6) a istituzioni private o di diritto pubblico. Esso vigila sull'e-
secuzione specialistica ed efficiente di tali compiti delegati. *
RST XII/3 213
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III F/6
Vigilanza
1 La vigilanza sulla struttura di consulenza spetta al Dipartimento competente. *
3. Aspetti finanziari
Quadro dei costi *
1 Il Dipartimento competente stabilisce il quadro dei costi per l'aiuto d'urgenza, del quale il centro di consulenza può disporre liberamente per ogni caso di vittima. *
2 Se tale importo non fosse sufficiente, il Dipartimento può concedere una garanzia di copertura dei costi su richiesta del centro di consulenza. *
3 A tal fine, il Dipartimento tiene conto delle circostanze personali e finanziarie della vittima e delle persone a lei vicine. *
Tariffe per compiti trasferiti *
1 L’assunzione dei costi per compiti che sono stati trasferiti a terzi (art. 4
cpv. 2) avviene a tariffe sociali. *
2 Per la definizione delle tariffe sono di regola utilizzate le raccomanda-
zioni della Conferenza svizzera di coordinamento in materia di LAvs
per l’applicazione della LAvs; sulle eccezioni decide il Dipartimento. *
Gesuch
**1** La vittima può presentare una richiesta scritta al Dipartimento competente
per contributi alle spese di assistenza a lungo termine da parte di terzi,
per indennizzo o per riparazione morale. L'indennizzo e la riparazione
morale devono essere fatti valere entro il termine previsto dall'articolo
25 LSA. *
**2** La richiesta deve contenere una domanda e una motivazione. Ad essa
devono essere allegati i documenti necessari.
Decisione
1 Il Dipartimento competente decide in merito alle domande di cui all'articolo 9.
2 Il Dipartimento concede anticipazioni alle condizioni di cui all'articolo 21 LOF.
**5. Regresso, rivendicazioni di restituzione e aiuti finanziari***
Regresso e domande di restituzione *
1 Per la rivendicazione di diritti di regresso e di restituzione
ai sensi dell'articolo 7 della LLA e dell'articolo 7 dell'OLLA, è competente l'ente che ha erogato la prestazione. *
1a Il Cantone può far valere pretese di regresso nei confronti di terzi per qualsiasi tipo delle sue prestazioni finanziarie ai sensi della LLA. *
2 Il diritto al rimborso ai sensi dell'articolo 7 dell'OLLA si estingue dieci
anni dopo l'ultimo versamento. *
Aiuti finanziari
**1** Il Dipartimento competente provvede a far valere presso la Confederazione eventuali aiuti finanziari, nonché a fornire i rapporti eventualmente richiesti sul loro impiego.
**6. Protezione giuridica ***
1 Contro le decisioni fondate sulla presente ordinanza può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo entro 30 giorni; questo può esaminare la proporzionalità delle decisioni impugnate. *
7. Disposizioni finali
Entrata in vigore, Abrogazione del diritto previgente
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.
2 L'ordinanza identica del 25 ottobre 2000 è abrogata.
Disposizione transitoria
1 La presente ordinanza non si applica ai procedimenti in corso e alle domande pendenti al momento della sua entrata in vigore.
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III F/6