Verordnung über die Bewährungshilfe (Bewährungshilfeverordnung) - Zweck
Indice delle disposizioni (12)
Testo normativo (12 Articoli)
1. Die Bewährungshilfe gewährleistet und vollzieht die Bewährungshilfe sowie die Kontrolle von Weisungen und von ambulanten Massnahmen.
2. Ziel und Inhalt orientieren sich am StGB[[3]](#paragraphtext_content_fn_759882_2_3_c) und an den Richtlinien der Ostschweizer Strafvollzugskommission. Die Bewährungshilfe arbeitet nach den neuesten Erkenntnissen in der Rückfallprävention.
Ambito di validità *
1 L'assistenza condizionale (Bewährungshilfe) svolge i propri compiti nei confronti delle persone con
domicilio nel Cantone Glarona, in particolare anche i compiti di assistenza condizionale
disposti da autorità extra-cantonali e delegati alle autorità di Glarona. *
2-3
*
Organizzazione
1 L’assistenza per la libertà vigilata costituisce un servizio speciale, è parte della
divisione esecuzione delle pene e delle misure ed è ad essa subordinata.
2 La direzione della divisione decide in merito alla richiesta di delega della
facoltà di firma conformemente all’articolo 26 capoverso 3 dell’ordinanza
sull’organizzazione del governo e dell’amministrazione.
1) GSIA/1/1
2)
GS III E/1
3) SR 311.0
4) GS II A/3/3
SBE X/4 195
1
III F/5
2. ...
Compiti *
1 La liberazione condizionale e l’assistenza dopo la scarcerazione hanno segnatamente i seguenti compiti: *
a. sorvegliare il rispetto delle direttive ai sensi dell’articolo 94 CP, nonché delle misure ambulatoriali ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza sull’esecuzione del Codice di procedura penale, dell’esecuzione delle pene e delle misure e dell’aiuto alle vittime5);
b. * assistenza dopo la scarcerazione ai sensi dell’articolo 93 CP;
c. * ...
d. * organizzazione di corsi in caso di bisogno.
e. *
2 La liberazione condizionale e l’assistenza dopo la scarcerazione aiutano in particolare nella ricerca di un alloggio e di un lavoro, nonché nel risanamento della situazione finanziaria. *
3. ... *
Art. e natura dell'assistenza *
1 L'autonomia e la responsabilità della persona condannata, nonché la sua
integrazione nella società, sono miratamente promosse. *
2 L'assistenza deve essere avviata il prima possibile. Nei casi in cui
l'ordinanza di libertà vigilata sembri probabile, l'assistenza può essere
avviata anche prima della sua ordinanza passata in giudicato. *
3-5 ... *
Durata dell'assistenza alla prova *
1 L'assistenza alla prova dura fino alla fine del periodo di prova stabilito dal tribunale o dalla competente autorità di esecuzione, incluse eventuali proroghe. *
2 La revoca della sospensione condizionale della pena o della liberazione condizionale comporta la cessazione dell'assistenza alla prova. *
3 Se l'assistenza alla prova, in base all'ottimo andamento del sostegno, ritiene inutile una continuazione, può presentare domanda all'autorità competente per la revoca dell'assistenza alla prova. *
Aiuti materiali
1 Per superare situazioni di emergenza, l’assistenza alla libertà vigilata può
versare alla persona condannata contributi a sua discrezione fino a un
importo di 3000 franchi. I contributi sono soggetti all’obbligo di restituzione. *
5) GS III F/7
2
III F/5
2 Il Dipartimento dell'Esecuzione penale decide sulle garanzie da prestare
e sull'erogazione di contributi più elevati. *
Accertamenti per le Autorità *
1 La Sezione Servizi Sociali accerta, su richiesta di tribunali e autorità,
la situazione sociale della persona condannata e redige un rapporto. *
2-3 *
Ricerca e conduzione della residenza *
1 La libertà vigilata può far ricercare una persona condannata dalla polizia per accertarne il domicilio e richiederne la conduzione da parte della polizia, qualora la persona si sottragga alla libertà vigilata o la sua residenza sia sconosciuta. *
Controllo delle misure e delle istruzioni ambulatoriali *
1 Il servizio di assistenza ai condannati sorveglia l'ottemperanza alle misure
e alle istruzioni ambulatoriali in base all'ordine di esecuzione. *
2 Il servizio di assistenza ai condannati ammonisce la persona condannata
se non osserva la misura ambulatoriale o l'istruzione. Ne dà comunicazione
al tribunale o all'autorità di esecuzione. *
3 Il servizio di assistenza ai condannati riferisce all'autorità di esecuzione
in merito all'andamento della misura ambulatoriale e all'osservanza delle
istruzioni e raccomanda il prosieguo qualora la persona seguita dal servizio
di assistenza ai condannati perseveri nelle sue violazioni. *
Art. 10-12* ... *
1. Die Fallführung der zu betreuenden Personen wird von der Bewährungshilfe selbstständig organisiert.
1. Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2007 in Kraft.