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III-F.4.1 CH-GL

Kanton Glarus

18 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Glarona
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Indice delle disposizioni (18)

Art. 1 Konkordat der ostschweizerischen Kantone über den Vollzug von Strafen und Massnahmen Art. 2 Konkordat der ostschweizerischen Kantone über den Vollzug von Strafen und Massnahmen Art. 3 Konkordat der ostschweizerischen Kantone über den Vollzug von Strafen und Massnahmen Art. 4 Konkordat der ostschweizerischen Kantone über den Vollzug von Strafen und Massnahmen Art. 5 Konkordat der ostschweizerischen Kantone über den Vollzug von Strafen und Massnahmen Art. 6 Konkordat der ostschweizerischen Kantone über den Vollzug von Strafen und Massnahmen Art. 7 Konkordat der ostschweizerischen Kantone über den Vollzug von Strafen und Massnahmen Art. 8 Konkordat der ostschweizerischen Kantone über den Vollzug von Strafen und Massnahmen Art. 9 Konkordat der ostschweizerischen Kantone über den Vollzug von Strafen und Massnahmen Art. 10 Konkordat der ostschweizerischen Kantone über den Vollzug von Strafen und Massnahmen Art. 11 Konkordat der ostschweizerischen Kantone über den Vollzug von Strafen und Massnahmen Art. 12 Konkordat der ostschweizerischen Kantone über den Vollzug von Strafen und Massnahmen Art. 13 Konkordat der ostschweizerischen Kantone über den Vollzug von Strafen und Massnahmen Art. 14 Konkordat der ostschweizerischen Kantone über den Vollzug von Strafen und Massnahmen Art. 15 Konkordat der ostschweizerischen Kantone über den Vollzug von Strafen und Massnahmen Art. 16 Konkordat der ostschweizerischen Kantone über den Vollzug von Strafen und Massnahmen Art. 17 Konkordat der ostschweizerischen Kantone über den Vollzug von Strafen und Massnahmen Art. 18 Konkordat der ostschweizerischen Kantone über den Vollzug von Strafen und Massnahmen

Testo normativo (18 Articoli)

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Geltungsbereich

1 Das Konkordat findet Anwendung auf den Vollzug

a.

der in den Konkordatskantonen ausgesprochenen unbedingten

Strafen sowie der stationären therapeutischen Massnahmen und

der Verwahrungen gegenüber erwachsenen Personen;

b.

von Sanktionen gegenüber Erwachsenen und Jugendlichen, so-

weit der Vollzug in Vollzugseinrichtungen durchgeführt wird, die

dem gemeinsamen Vollzug dienen (Konkordatsanstalten).

2 Die beteiligten Kantone informieren sich gegenseitig über ihre Planungen

und Bauten im gesamten Bereich des Freiheitsentzugs und stimmen die

Angebote soweit möglich und zweckmässig aufeinander ab.

2. Organisation

***

Ambito di applicazione

1 Il Concordato si applica all'esecuzione di

a.

pene detentive incondizionate, nonché misure terapeutiche stazionarie e misure di internamento disposte nei confronti di persone adulte nei Cantoni concordatari;

b.

sanzioni nei confronti di adulti e giovani, nella misura in cui l'esecuzione avvenga in istituti di esecuzione che servono all'esecuzione comune (istituti concordatari).

2 I Cantoni partecipanti si informano reciprocamente in merito alle loro pianificazioni e costruzioni nell'intero settore della privazione della libertà e coordinano le offerte nella misura in cui ciò sia possibile e opportuno.

2. Organizzazione

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Commissione per l'esecuzione delle pene

1 L'organo supremo del Concordato è la Commissione per l'esecuzione delle pene. Essa è composta da un membro del Governo di ciascuno dei Cantoni partecipanti.

2 La Commissione per l'esecuzione delle pene

a. esercita la vigilanza sull'applicazione e l'interpretazione del Concordato e decide nelle controversie;

b. nomina gli organi necessari;

c. emana direttive sulla collaborazione nell'ambito dell'esecuzione e sulla configurazione dell'esecuzione, che possono essere dichiarate vincolanti con il consenso di tutti i partecipanti;

d. decide, con il consenso dei Cantoni sede, quali istituti d'esecuzione adempiono compiti comuni in quanto istituti concordatari, e pianifica l'offerta necessaria di posti di esecuzione;

e. fissa le indennità per le spese di mantenimento per gli istituti concordatari;

f. può rilasciare ad istituti privati l'autorizzazione a eseguire pene sotto forma di semidetenzione e di lavoro esterno, trattamenti stazionari di autori di reati affetti da disturbi psichici, da dipendenza da sostanze stupefacenti o in altro modo dipendenti, misure per giovani adulti nonché sanzioni del diritto penale minorile;

g. prende posizione su progetti di legge o rapporti della Confederazione o su trattati internazionali o rapporti di organizzazioni internazionali.

3 La Commissione per l'esecuzione delle pene si riunisce almeno due volte l'anno civile. Essa elegge al suo interno il Presidente o la Presidente e il suo Vice. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti. Ogni Cantone ha un voto. In caso di parità di voti, il Presidente o la Presidente ha il voto decisivo. Per il resto, la Commissione per l'esecuzione delle pene disciplina autonomamente la propria procedura.

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Zentralstelle

1 La Commissione per l'esecuzione delle pene nomina la Centrale, quale or-

gano esecutivo. Essa è composta dalla Segreteria del Concordato, che la di-

rige, nonché da un rappresentante per ciascuna delle Conferenze di esper-

ti dei direttori degli istituti, delle autorità di assegnazione ed esecuzione e

dei servizi di libertà vigilata.

2 La Centrale

a. riconosce e analizza gli sviluppi intercantonali nell’ambito

dell’esecuzione delle pene e delle misure, presenta proposte alla

Commissione per l’esecuzione delle pene e ne esegue le decisioni;

b. assicura la creazione di reti tra gli organi del Concordato;

c. prende atto delle proposte delle Conferenze di esperti e le elabora;

d. promuove la collaborazione tra i Concordati;

e. fornisce ai Cantoni le informazioni di cui necessitano per adem-

piere i loro compiti e formula raccomandazioni sull’applicazione e

l’interpretazione del Concordato e delle direttive.

3 Per il resto, la Commissione per l’esecuzione delle pene disciplina i compiti

e l’organizzazione della Centrale mediante regolamento.

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Segretariato

1 La Commissione di esecuzione delle pene designa il Segretariato del Concordato.

2 Il Segretariato del Concordato

a. dirige l’Ufficio centrale e partecipa, nei limiti del possibile, alle riu-

nioni delle Conferenze specialistiche;

b. prepara le sedute della Commissione di esecuzione delle pene;

2

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c. informa i Cantoni in merito a importanti novità nel settore dell’ese-

cuzione delle pene, li consulta in singoli casi di esecuzione e formula

raccomandazioni nell’interesse di un’occupazione uniforme degli isti-

tuti del Concordato;

d. svolge tutti i compiti che non sono attribuiti ad un altro organo.

3 I costi del Segretariato del Concordato sono a carico dei Cantoni partecipanti in

proporzione alla popolazione, secondo l’ultimo censimento federale. La Com-

missione di esecuzione delle pene può fissare un contributo di base.

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Conferenze Specialistiche

1 Esistono conferenze specialistiche di

a. direttori di istituti;

b. autorità di internamento ed esecuzione;

c. servizi per la libertà vigilata.

2 Le conferenze specialistiche servono allo scambio intercantonale di esperienze e informazioni specifiche. Esse riconoscono gli sviluppi e le tendenze nel settore dell'esecuzione delle pene e delle misure, nonché del sistema carcerario e penitenziario, e presentano proposte all'Ufficio centrale all'attenzione della Commissione per l'esecuzione delle pene.

3 Esse disciplinano autonomamente la loro procedura.

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Commissione specializzata per la valutazione della pericolosità pubblica

1 La Commissione di esecuzione delle pene nomina una Commissione specializzata

composta da rappresentanti delle autorità di perseguimento penale,

delle autorità di esecuzione e della psichiatria per la valutazione della

pericolosità pubblica di autori e autrici di reati e ne designa la presidenza.

2 La Commissione specializzata valuta, su richiesta del Cantone competente

per l'esecuzione, la pericolosità di autori e autrici di reati e formula

raccomandazioni

a. nei casi prescritti dal diritto federale;

b. qualora la pericolosità pubblica di un autore o di un'autrice di reati

non possa essere chiaramente determinata dalle autorità di esecuzione,

sussistano dubbi in merito alla misura da adottare o, nonostante l'affermazione

della pericolosità pubblica, si prenda in considerazione

un allentamento dell'esecuzione.

3 Per il resto, la Commissione di esecuzione delle pene disciplina i compiti e

l'organizzazione della Commissione specializzata con regolamento. I costi

della valutazione sono a carico del Cantone competente per l'esecuzione.

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3. Istituti del Concordato

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Ripartizione dei compiti esecutivi

1 I Cantoni partecipanti si impegnano, con riserva dell'approvazione dei

crediti necessari da parte delle istanze competenti secondo il diritto can-

tonale, a mettere a disposizione, sviluppare e gestire le seguenti strutture

d'esecuzione per l'esecuzione congiunta delle pene detentive, delle misure

privative della libertà, nonché della collocazione di minorenni e della priva-

zione della libertà ai sensi del diritto penale minorile

a. Cantone di Zurigo

1. Penitenziario Pöschwies (esecuzione in regime chiuso)

2. Succursali del Penitenziario Pöschwies (esecuzione in re-

gime aperto)

3. Centro di misure Uitikon (misure per giovani adulti non-

ché misure di protezione e privazione della libertà per

minorenni)

b. Cantone Appenzello Esterno

1. Penitenziario Gmünden (esecuzione in regime aperto)

C. Cantone di San Gallo

1. Penitenziario Saxerriet (esecuzione in regime aperto)

2. Centro di misure Bitzi (esecuzione di misure, in particola-

re trattamento di disturbi psichici e trattamento delle dipen-

denze)

d. Cantone dei Grigioni

1. Penitenziario Sennhof (esecuzione in regime chiuso)

2. Istituto Realta (esecuzione in regime aperto)

e. Cantone Turgovia

1. Centro di misure per giovani adulti Kalchrain (misure per

giovani adulti nonché misure di protezione e privazione

della libertà per minorenni).

2 La Commissione dell'esecuzione delle pene può, su richiesta del Cantone

di ubicazione, attribuire ulteriori compiti esecutivi comuni ad altre strutture

d'esecuzione, purché queste ultime rispettino i requisiti e le regole stabiliti

nel presente concordato e nelle direttive.

3 Sulla modifica della destinazione d'uso di un istituto del concordato o sul

suo scioglimento da compiti esecutivi comuni decide la Commissione del-

l'esecuzione delle pene su richiesta del Cantone di ubicazione.

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Personale

1 Affinché il mandato legale di esecuzione sia adempiuto e i principi di esecuzione

possano essere rispettati, i Cantoni coinvolti garantiscono

a. l'assunzione di un numero sufficiente di collaboratrici e collaboratori

idonei nelle strutture di esecuzione;

b. la formazione, il perfezionamento e la formazione continua congiunti del personale.

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4. Esecuzione delle pene

Durchführung der Vollzüge

1. Die beteiligten Kantone verpflichten sich, die von ihnen zu vollziehenden Freiheitsstrafen und freiheitsentziehenden Massnahmen in den Konkordatsanstalten zu vollziehen.

2. Der Vollzug richtet sich nach den Vorschriften für die einzelnen Vollzugseinrichtungen. Sie werden von dem Kanton erlassen, der die Vollzugseinrichtung führt. Sie sind von der Strafvollzugskommission zu genehmigen.

3. Vorbehalten bleiben

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | der Vollzug von Freiheitsstrafen in einem Gefängnis des für den Vollzug zuständigen Kantons, wenn die betroffene Person aus zeitlichen oder persönlichen Gründen nicht in eine Konkordatsanstalt eingewiesen werden kann; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | der Vollzug in Form der Halbgefangenschaft oder im Rahmen des Wohn- und Arbeitsexternats; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | die Abtretung des Vollzugs an einen Kanton, der dem Konkordat nicht angehört; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d. | die Einweisung in eine Vollzugseinrichtung ausserhalb des Konkordats im Einzelfall aus Sicherheitsgründen, zur Optimierung der Insassenzusammensetzung oder wenn die Wiedereingliederung aufgrund der Beschäftigungs- oder Ausbildungssituation oder mit Rücksicht auf das familiäre Umfeld dadurch erleichtert wird. Soweit der einweisende Kanton für Entscheide zuständig ist, wendet er dieses Konkordat und die Richtlinien der Strafvollzugskommission an. | | |

Durchführung der Vollzüge

1. Der einweisende Kanton

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | bestimmt im Einzelfall die geeignete Vollzugseinrichtung; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | koordiniert die Planung des gesamten Vollzugs einschliesslich der Probezeit nach der Entlassung aus der Vollzugseinrichtung; er stellt der Vollzugseinrichtung, dem Bewährungsdienst und den anderen am Vollzug beteiligten Stellen die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Informationen und Unterlagen zu; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | entscheidet über Vollzugsöffnungen wie die Bewilligung von Urlaub, die Verlegung in den offenen Vollzug, den Vollzug in Form des Arbeits- sowie des Wohn- und Arbeitsexternats, die bedingte Entlassung sowie die Unterbrechung des Vollzugs. Er kann die Kompetenz für die Bewilligung von Urlaub sowie des Wohn- und Arbeitsexternats der Leitung der Vollzugseinrichtung delegieren. | | |

2. Die Vollzugseinrichtung

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | übernimmt die zugewiesenen Personen im Rahmen ihrer Aufnahmefähigkeit und entlässt sie nach den Anordnungen des einweisenden Kantons; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | erstellt innerhalb der Vorgaben des einweisenden Kantons zusammen mit der eingewiesenen Person den Vollzugsplan; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | bezieht den Bewährungsdienst oder Fachstellen bei Bedarf mit ein, insbesondere bei der Vorbereitung der Entlassung; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d. | erstattet dem einweisenden Kanton Bericht, wenn er es verlangt, bei besonderen Vorkommnissen wie schweren Disziplinarverstössen, Unfall oder Tod der eingewiesenen Person und mit der Überweisung von Gesuchen. | | |

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Piano di Esecuzione

1. Il piano di esecuzione è uno strumento di pianificazione per la concretizzazione degli obiettivi di esecuzione nel singolo caso. Esso elenca le misure e i mezzi pedagogici e terapeutici con cui tali obiettivi devono essere raggiunti.

2. A seconda della durata del soggiorno nell'istituzione di esecuzione penale e delle prevedibili condizioni di vita dopo il rilascio, esso contiene indicazioni circa la necessaria assistenza e il fabbisogno terapeutico, il lavoro, la formazione e il perfezionamento scolastico e professionale, la riparazione del danno, il rapporto con il mondo esterno nonché la preparazione del rilascio. Il piano di esecuzione è periodicamente rivisto e, se necessario, adeguato.

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Trasferimento

1 Se la persona assegnata si rivela inadatta all'esecuzione della misura nella struttura penitenziaria indicata, il suo comportamento causa tali difficoltà da renderla non più sostenibile, o se la sanzione non può più essere eseguita per motivi di salute, la direzione della struttura penitenziaria richiede il trasferimento al Cantone che ha disposto l'assegnazione. In caso di disaccordo, il Segretariato del Concordato media.

2 In caso di trasferimento, gli atti esecutivi, inclusi il piano di esecuzione e il rapporto sullo stato di attuazione, vengono inoltrati alla nuova struttura penitenziaria.

Durchführung der Vollzüge

1. Der einweisende Kanton vergütet dem vollziehenden Kanton die Vollzugskosten sowie die Auslagen für Einlieferung und Entlassung. Der Rückgriff auf andere Zahlungspflichtige bleibt dem einweisenden Kanton vorbehalten.

2. Die Strafvollzugskommission legt die Höhe des Kostgeldes unter Berücksichtigung der Aufgaben der einzelnen Vollzugseinrichtungen fest und bestimmt, welche Leistungen mit dem Kostgeld abgegolten werden. Sie legt Minimalstandards fest, die erfüllt sein müssen, damit das entsprechende Kostgeld verlangt werden kann.

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Kostenbeteiligung

1 La persona internata

a.

paga gli acquisti personali, in particolare sigarette, generi voluttuari, articoli da toletta e abbonamenti a giornali, i costi delle vacanze nonché le tasse per l'utilizzo di radio, televisione e telefoni a carico del suo salario;

b.

partecipa in misura adeguata ai costi della semiprigionia, del lavoro esterno nonché del soggiorno e del lavoro esterni;

c.

sostiene i costi per i contributi alle assicurazioni sociali, per particolari misure di perfezionamento e per il rimpatrio, nella misura in cui ciò le sia possibile ed esigibile.

**5. Disposizioni finali**

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Accordi con altri Concordati e Cantoni

1 La Commissione di esecuzione delle pene stipula gli accordi necessari con

altri Concordati, in particolare in relazione all'alloggiamento di

donne e di detenuti malati.

2 Gli accordi generali dei singoli Cantoni con altri Cantoni o

Concordati necessitano dell'approvazione della Commissione di esecuzione delle pene.

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Kündigung** (Recesso)

1. Jeder Kanton kann unter Beachtung einer fünfjährigen Frist auf Ende eines

Kalenderjahres durch schriftliche Erklärung vom Konkordat zurücktreten.

(Ogni Cantone può, osservando un termine di cinque anni, recedere dal Concordato per la fine di un anno civile mediante dichiarazione scritta.)

2. Die verbleibenden Kantone teilen die Vollzugsaufgaben soweit nötig neu

auf.

(I Cantoni rimanenti ripartiscono nuovamente i compiti esecutivi nella misura necessaria.)

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Abrogazione del precedente accordo

**1 L'accordo del 31 marzo 1976 è abrogato.**

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Entrata in vigore

1 La Commissione per l'esecuzione delle pene determina l'entrata in

vigore del presente Concordato.

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III F/4/1

Entrata in vigore: 1° gennaio 2007

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