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III-F.3 CH-GL

Kanton Glarus

50 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Glarona
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Indice delle disposizioni (50)

Art. 1 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 2 Gefängnisverordnung Art. 2a Gefängnisverordnung Art. 3 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 4 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 5 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 6 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 7 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 8 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 9 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 9a Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 10 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 11 Gefängnisverordnung Art. 12 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 13 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 14 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 15 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 16 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 17 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 17a Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 18 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 19 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 21 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 23 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 24 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 25 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 26 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 27 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 28 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 29 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 30 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 31 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 32 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 32a Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 33 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 34 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 35 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 35a Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 37 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 38 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 39 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 40 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 41 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 42 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 43 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 44 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 49 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 50 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 52 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung) Art. 55 Verordnung über das Kantonsgefängnis vom 14. Mai 1996 (Gefängnisverordnung)

Testo normativo (50 Articoli)

Kanton Glarus

Funzioni

1 Le funzioni menzionate nella presente ordinanza si riferiscono sempre ad entrambi i generi.

Organisation - Allgemeines

1. In das Kantonsgefängnis werden insbesondere aufgenommen

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | Untersuchungs- und Sicherheitsgefangene; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. **\*** | Auslieferungs-, Vorbereitungs-, Ausschaffungs- und Durchsetzungshäftlinge; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. **\*** | Gefangene, die eine Freiheitsstrafe von längstens sechs Monaten zu erstehen haben; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d. | mit Freiheitsentzügen bestrafte Jugendliche; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | e. | in polizeilichen Gewahrsam genommene Personen; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | f. **\*** | Personen im vorzeitigen Strafvollzug; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | g. | zu Freiheitsstrafe verurteilte oder strafrechtlich in eine Massnahmeanstalt eingewiesene Personen bis zu ihrer Überführung in die zuständige Vollzugseinrichtung. | | |

Organisation - Allgemeines

1. Der Vollzug der Freiheitsstrafen erfolgt insbesondere nach den Regeln dieser und weiterer Verordnungen des Regierungsrates, der Hausordnung und von Weisungen der zuständigen Behörden.

2. Vorbehalten bleiben

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | die Artikel 74-92 StGB; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | besondere Bestimmungen der Bundesgesetzgebung über Ausländer und Asylsuchende; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. **\*** | Anordnungen der Verfahrensleitung bei der Administrativ-, Untersuchungs- und Sicherheitshaft; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d. | Anordnungen der Strafvollzugsbehörden. | | |

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particolari disposizioni della legislazione federale sugli stranieri e i richiedenti l’asilo;

decisioni della direzione del procedimento in caso di detenzione amministrativa,

preventiva e di sicurezza;

decisioni delle autorità di esecuzione delle pene.

Ricevimento, ammissione da parte della polizia

1 Le persone direttamente ammesse dalla Procura pubblica e dalla Procura dei

minorenni e le persone che si presentano per l’esecuzione della pena sono

ricevute e rinchiuse dagli addetti alla custodia dei detenuti. *

2 Se l’ammissione avviene tramite la polizia, questa deve procedere

all’internamento a titolo precauzionale e consegnare il verbale di arresto agli

addetti alla custodia dei detenuti o, se del caso, alla Procura pubblica e alla

Procura dei minorenni. Dal verbale di arresto deve risultare chi ha eseguito

l’arresto. *

3 Nelle ore notturne le ammissioni da parte della polizia avvengono solo in

casi urgenti.

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Controllo dei Detenuti

¹ Il detenuto entrante deve presentare tutti gli oggetti che porta con sé.

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Perquisizione, Perquisizione Corporale

1 L'esecuzione di perquisizioni corporali su nuovi detenuti o su prigionieri

che sono sospettati di nascondere oggetti non autorizzati su di sé o nel

loro corpo, si conforma all'articolo 85 CP. La perquisizione corporale deve

essere, se possibile, eseguita in due fasi. Gli oggetti sequestrati devono

essere elencati, e in casi di notevole importanza, la direzione del carcere

o, se necessario, la Procura pubblica e dei minorenni devono essere

informate. *

2 Per i detenuti di sesso maschile, la perquisizione e la perquisizione

corporale sono eseguite da un operatore carcerario di sesso maschile. *

3 La perquisizione e la perquisizione corporale di detenute di sesso

femminile sono eseguite da una donna o da un medico, il quale deve

essere consultato anche per un'eventuale perquisizione corporale

approfondita su detenuti di sesso maschile.

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Elenco degli effetti personali

1. I responsabili del servizio di assistenza ai detenuti devono redigere un elenco degli effetti personali relativi agli oggetti requisiti; tale elenco deve essere fatto firmare dal detenuto. *

2.

III F/3

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Perquisizione in caso di consegna da parte della polizia

1 In caso di consegna da parte della polizia, la perquisizione personale e la visita corporale devono essere eseguite dalla polizia stessa e non devono essere ripetute. In tal caso, l'inventario degli effetti personali deve essere redatto dalla polizia, fatto firmare e trasmesso alla Procura della Repubblica e per i minorenni o ai responsabili dell'assistenza dei detenuti.

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Assegnazione delle celle

1 Gli assistenti carcerari determinano in quale cella i detenuti debbano essere alloggiati. Essi segnalano regolarmente l'occupazione delle celle alle autorità competenti.

2 Le detenute devono, se possibile, essere alloggiate nella cella appositamente prevista.

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Misure di sicurezza

1 Nei confronti degli internati per i quali sussiste un elevato pericolo di fuga o pericolo di violenza contro sé stessi o contro terzi, la direzione del penitenziario (in caso di urgenza, precauzionalmente, gli assistenti dei detenuti), d’intesa con l’autorità che ha disposto l’internamento, può ordinare misure supplementari adeguate per garantire la sicurezza, finché sussiste il pericolo elevato.

2 Quali misure di sicurezza vengono in particolare considerate

a.

b.

c.

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il ritiro di oggetti di arredamento e d'uso o di capi

d'abbigliamento e simili, il cui abuso è da temere;

la limitazione o il divieto di permanenza all'aperto;

il collocamento in una cella idonea.

**Coinvolgimento di terzi**

1 La direzione del carcere può, con l'approvazione del Dipartimento della

Sicurezza e della Giustizia, incaricare personale di sicurezza esterno di

sostenere il personale permanente, al fine di sopperire a carenze di

personale tra gli assistenti dei detenuti.

2 Le persone incaricate devono possedere le conoscenze specialistiche

necessarie e garantire un'esecuzione impeccabile dei compiti. Possono

essere sottoposte a un controllo di sicurezza personale.

3 Le persone incaricate a cui sono affidati compiti di sicurezza sono

autorizzate a esercitare la coercizione diretta solo nella misura in cui ciò sia

necessario per la propria autodifesa o per la legittima difesa a favore del

personale permanente.

4 La direzione del carcere stabilisce i requisiti necessari per l'esecuzione

dei compiti. Il Dipartimento stipula un accordo di prestazione con

l'impresa coinvolta.

3

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Kanton Glarus

1. Isolamento

¹ La direzione del procedimento o della prigione ordina l'isolamento qualora necessario. *

² Per il resto, la pena detentiva è scontata in detenzione comune. *

Organisation - Allgemeines

1. Gegenüber Untersuchungsgefangenen ist für alle Anordnungen die Staats- und Jugendanwaltschaft zuständig. Diese hat dafür zu sorgen, dass der Zweck der Inhaftierung nicht gefährdet wird.

2. Die Zuständigkeit der Staats- und Jugendanwaltschaft ist insbesondere auch bei Krankheit (Art. 31 und 32) oder Tod (Art. 33) und in Bezug auf die Gewährung von Besuchen (Art. 35) zu beachten.

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Assistenti dei Detenuti

¹ Gli assistenti dei detenuti sono subordinati alla direzione del carcere.

²

Kanton Glarus

Orientamento dei detenuti, Obbligo di controllo

¹ Gli operatori penitenziari consegnano ai detenuti, subito dopo l'ammissione, un esemplare del regolamento interno, li orientano in merito e impartiscono loro le istruzioni necessarie. Essi effettuano un controllo su tutti i detenuti ammessi. Questo deve contenere: *

a. Cognome e nome, data di nascita, professione, luogo di origine e domicilio del detenuto;

b. Giorno e ora dell'incarcerazione e del rilascio;

c. Numero di cella;

d. Cassa malati del detenuto.

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* **Meldung der Entlassung**

¹ I custodi carcerari rilevano i dati statistici prescritti e li comunicano agli enti competenti. *

Kanton Glarus

* Compiti generali del personale penitenziario *

¹ Gli operatori penitenziari sono responsabili di tutti i compiti loro attribuiti dal presente regolamento. Essi devono garantire l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, nella misura in cui rientrano nella loro competenza. *

2 In particolare, gli addetti alla custodia dei detenuti sono responsabili

a. della custodia sicura dei detenuti;

b. della pulizia e dell'igiene in tutta la struttura;

4

III F/3

c. del trattamento dovuto e corretto di ogni detenuto;

d. dell'accompagnamento dei detenuti durante l'ora d'aria;

e. della garanzia dell'assistenza medica, sociale e spirituale degli internati;

f. del mantenimento della sicurezza, della tranquillità e dell'ordine;

g. di un'occupazione adeguata e appropriata dei detenuti.

3 Per la gestione di detenuti pericolosi o a rischio di fuga, gli operatori penitenziari possono avvalersi dell'ausilio della polizia. *

Kanton Glarus

Controllo delle celle *

1 Il personale di custodia visita e controlla le celle, gli effetti personali e i

contenitori degli internati e riferisce alla direzione del penitenziario o alla

Procura pubblica e minorile in caso di eventi particolari. *

2 Se l'internato interessato non è presente, viene informato successivamente

dell'esito del controllo. *

Kanton Glarus

Obbligo di segnalazione

1 Qualora un detenuto desideri presentarsi dinanzi alla direzione del penitenziario o all'autorità che ha disposto l'internamento, gli assistenti dei detenuti hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente. *

2 Qualora un imputato in custodia cautelare desideri entrare in contatto con la Procura di Stato e minorile, quest'ultima deve essere immediatamente informata. *

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Bilancio carcerario

1 I responsabili dei detenuti tengono la contabilità mensile dei detenuti e

regolano i conti con la Cassa dello Stato, in particolare per quanto riguarda il vitto

e il salario lavorativo.

2 Il Dipartimento fissa le tariffe del vitto conformemente al diritto superiore

e con riserva di eventuali disposizioni del Concordato.

Kanton Glarus

* **Contatto personale con i detenuti**

*

1 I tutori dei detenuti osservano, nel contatto personale con i detenuti, i collaudati principi di prossimità e distanza. *

2 In caso di pericolo di collusione, la Procura e la Procura minorile possono disporre che singoli detenuti non abbiano contatti tra loro. *

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III F/3

1.3. Obblighi della direzione del carcere nell'ambito del settore detentivo *

Kanton Glarus

* Competenze, vigilanza

1 La direzione del carcere sovrintende al sistema carcerario. Essa

vigila sull’osservanza delle pertinenti disposizioni. *

2-3 *

Kanton Glarus

* Ispezioni, Controlli

1 La direzione del penitenziario fa eseguire regolarmente ispezioni delle celle e

interroga i detenuti in assenza dei collaboratori di custodia circa la manutenzione

e il vitto. In caso di carenze, provvede immediatamente a porvi rimedio e

informa, se necessario, l'autorità superiore. *

2 I collaboratori di custodia dispongono controlli delle urine, in particolare dopo

il rientro dei detenuti dai permessi, nonché in caso di sospetto di consumo di

sostanze illegali o proibite durante l'esecuzione della pena. *

3 Per l'esecuzione di ulteriori controlli, la Polizia cantonale fornisce, su richiesta,

assistenza specialistica e amministrativa.

1.4. ... *

Kanton Glarus

* **Doveri generali di condotta**

1. Gli internati devono mantenere un contegno calmo e decoroso e

obbedire alle istruzioni del personale penitenziario.

2. Devono tenere le loro celle pulite e in ordine e trattare le attrezzature

del carcere con cura.

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Divieto di comunicare con persone estranee al penitenziario

1 I detenuti non possono intrattenere conversazioni con persone estranee

al penitenziario, né ricevere o consegnare loro alcunché. Sono fatte salve

le disposizioni di cui al Titolo 2.3 della presente ordinanza. *

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Kanton Glarus

Arredamento delle celle, Risarcimento danni

III F/3

1 I detenuti possono arredare le proprie celle in modo ragionevole con oggetti

personali, nella misura in cui ciò non comprometta l’ordine e la sicurezza. Le

immagini possono essere appese solo nei luoghi a ciò preposti.

2 In caso di danneggiamento della cella o di altre strutture del carcere,

deve essere corrisposto un risarcimento danni.

2.2. Lavoro, vitto e mantenimento

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* Lavoro dei detenuti, retribuzione del lavoro

1 I detenuti sono obbligati a svolgere i lavori loro assegnati. Il lavoro e l'occupazione devono corrispondere, per quanto possibile, alle loro capacità, alla loro formazione e alle loro inclinazioni, nonché all'offerta di lavoro. *

2 I condannati possono, in caso di buona condotta, essere impiegati, con il loro consenso, al di fuori del carcere.

3 I condannati possono, con il consenso della direzione del carcere, svolgere lavori propri, nella misura in cui le condizioni carcerarie lo permettano. *

4 La direzione del carcere stabilisce la retribuzione del lavoro conformemente all'articolo 12 dell'Ordinanza sull'esecuzione nei settori del processo penale, dell'esecuzione delle pene e delle misure e dell'aiuto alle vittime (OSPM)2) e alle direttive concordatarie applicabili. L'indennità è a carico dell'erario. *

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*Passeggiate*

1 Ai detenuti che non lavorano all'aperto è da concedere la passeggiata di

un'ora al giorno sotto sorveglianza.

2

3 Resta riservata una limitazione per motivi disciplinari o imperiosi ragioni

di servizio, oppure per detenuti pericolosi.

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Vitto

1 Gli internati ricevono quotidianamente tre pasti, nella cui composizione

viene tenuto conto, per quanto possibile, dell'appartenenza religiosa.

Il cibo deve essere sufficiente, semplice e sano.

2 La dieta speciale e altri pasti specifici o supplementari vengono forniti

solo su ordine del medico del carcere.

2) GS III F/7

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III F/3

Kanton Glarus

Vestiario, Biancheria

1. Per l'abbigliamento e la biancheria, i detenuti stessi o i loro congiunti o le autorità per i servizi sociali o di protezione degli adulti sono in linea di principio responsabili di fornirli o di coprirne i costi. L'abbigliamento necessario mancante sarà fornito dalla prigione e ritirato dai detenuti al momento del loro rilascio. *

2. L'abbigliamento e la biancheria intima, nonché la biancheria da letto, devono essere cambiati e lavati secondo necessità. *

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Igiene personale

1 Le persone internate sono obbligate all'igiene personale. A tal fine, vengono loro offerte le seguenti possibilità: *

a. lavarsi e radersi quotidianamente;

b. almeno due docce a settimana; *

c. l'opportunità di tagliarsi i capelli in caso di necessità.

2 Ai fini del trattamento per l'identificazione da parte della polizia, i detenuti devono presentarsi lavati, pettinati e rasati. La polizia deve informare gli assistenti dei detenuti con sufficiente anticipo. *

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Malattia

1 Se un detenuto si dichiara malato o sussiste il sospetto di una malattia,

gli operatori carcerari devono avvisare immediatamente il medico del carcere e

la direzione del carcere.

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Trattamento medico

1 Se il medico del carcere rileva in un detenuto una malattia grave o contagi-

osa che richiede trattamento ospedaliero, ne informa la direzione del carcere

e, con il suo consenso, avvia i necessari ulteriori passi. I trattamenti clinici

devono essere eseguiti, ove possibile e necessario, in un ospedale con reparto

di sicurezza o in una clinica psichiatrica. *

2 Le cure odontoiatriche vengono prestate solo se indifferibili.

3 Di norma, i costi del trattamento medico sono a carico della persona

detenuta o della sua cassa malati; in caso di dipendenza da assistenza sociale,

sono a carico dell'autorità competente per l'assistenza sociale; in ultima

istanza, sono a carico dell'autorità che ha disposto l'internamento. *

Kanton Glarus

* **Somministrazione di medicinali**

1 I medicinali possono essere somministrati dal personale di custodia dei detenuti solo su prescrizione del medico penitenziario. *

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* Morte di un detenuto

1 Se un detenuto muore, gli operatori penitenziari ne informano immediatamente

la Polizia cantonale e la direzione del penitenziario. La direzione del penitenziario provvede a farne la comunicazione all'Ufficio dello stato civile. *

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Gefängnisarzt

Medico Penitenziario

1. La Sezione Esecuzione delle Pene, insieme alla Direzione della Casa Circondariale, garantisce l'assistenza medica dei detenuti tramite un medico penitenziario o una medica penitenziaria e i loro sostituti. *

2.3. Contatti esterni dei detenuti con terzi; assistenza spirituale e agevolazioni *

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Visite

1 Le persone internate possono ricevere visite nel rispetto del regolamento interno.

2 Le visite necessitano di un'autorizzazione del personale della prigione o dell'organo che dirige il procedimento della Procura pubblica e della Procura dei minorenni.

3 Le relative richieste devono essere presentate per tempo. Esse vengono autorizzate se la visita non compromette né l'ordine dell'istituto né lo scopo dell'inchiesta.

4 Le visite sono consentite solo durante gli orari di visita della prigione.

5 Le visite per detenuto ammontano di regola a un minimo di un'ora; in casi particolari una visita può essere autorizzata al di fuori degli orari di visita ordinari, nella misura in cui lo consenta l'organizzazione della prigione.

6 Le visite avvengono in apposite sale colloqui.

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Esecuzione del diritto di visita

1 I visitatori devono comprovare la propria identità.

2 Per motivi di sicurezza, un'autorizzazione può essere subordinata alla

condizione che i visitatori si sottopongano a una perquisizione degli

indumenti e degli effetti personali portati con sé.

3 I visitatori non possono consegnare né ricevere alcunché dagli internati.

La conversazione non deve riguardare il procedimento penale pendente.

4 La sorveglianza della visita non è ammessa senza la conoscenza delle

parti coinvolte. Sono fatte salve le misure procedurali penali.

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*Corrispondenza, pacchi*

1 Le persone internate hanno il diritto di spedire lettere e di ricevere lettere e

pacchi.

2 La corrispondenza e le altre spedizioni in entrata e in uscita sono soggette,

nella fase istruttoria, al controllo del Ministero pubblico e del pubblico ministero

per i minorenni, e nella fase di esecuzione della pena al controllo degli incaricati

dell’assistenza ai detenuti. Nell’esecuzione delle pene detentive, qualora vi sia un

ragionevole motivo di ritenere che lo scopo della detenzione e la sicurezza non

siano compromessi, il controllo può essere limitato a campionature. Restano

riservate disposizioni diverse per particolari forme di esecuzione.

3 Le lettere con contenuto inopportuno o comunicazioni che si riferiscono al

procedimento penale pendente o che in altro modo contravvengono allo scopo

della detenzione, non vengono inoltrate. La persona internata deve essere

informata se una lettera non viene inoltrata o consegnata, ma allegata agli atti.

4 La corrispondenza con la difesa penale e le autorità di vigilanza non può essere

controllata.

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Riservatezza

1. È fatto obbligo di mantenere il silenzio in merito alle conoscenze acquisite tramite la supervisione di conversazioni e il controllo di lettere e altre spedizioni, salvo quando tali conoscenze servano all'indagine.

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Beni Voluttuari

**1** Non sussiste alcun diritto al consumo di alcol.

**2** Gli operatori penitenziari possono autorizzare il fumo in luoghi idonei.

Kanton Glarus

Telefonate

1 Gli internati hanno il diritto di usare il telefono a proprie spese, nell'ambito

del regolamento interno del carcere. Occorre tenere conto dei diversi tipi

di detenzione.

2 Le comunicazioni telefoniche in entrata vengono trasmesse solo in casi

motivati.

3 Per il resto, gli articoli 37 e 38 si applicano per analogia.

Kanton Glarus

Assistenza spirituale

1 Detenuti e detenute hanno il diritto, su richiesta e con l'accordo del personale di custodia, di ricevere assistenza da parte di sacerdoti, ministri di culto o guide spirituali.

2 Tali visite, salvo abuso, di regola non sono sorvegliate. Esse devono svolgersi, se possibile, durante gli orari di visita usuali.

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* **Assistenza Sociale**

¹ Per l'assistenza sociale dei detenuti durante l'esecuzione penale e la custodia cautelare è competente la Divisione Servizi Sociali. Gli operatori sociali del carcere informano i detenuti su questa offerta di assistenza sociale. *

² Con il consenso della direzione del carcere, possono essere coinvolte anche altre figure professionali. *

Kanton Glarus

Vergünstigungen

Agevolazioni

1 I detenuti possono prendere in prestito fino a tre libri alla volta dalla biblio-

teca del carcere.

2 Essi possono abbonarsi a proprie spese fino a due giornali o riviste; tali

abbonamenti non saranno inoltrati agli ex-detenuti dopo la fine della detenzione.

3 Ai detenuti può essere consentito l'uso di un televisore a proprie spese. Le

istruzioni necessarie per l'uso sono fornite dagli assistenti dei detenuti. Se terzi

sono disturbati dal funzionamento o se l'apparecchio viene in qualsiasi modo

abusato, esso sarà immediatamente ritirato.

4 La direzione del carcere limita o vieta la fornitura di libri, giornali, riviste o

l'uso di un apparecchio radio o televisivo, se tali agevolazioni mettono in

pericolo lo scopo della detenzione o la sicurezza o causano notevoli disagi.

5 La direzione del carcere o la direzione del procedimento decide sull'uso di

apparecchi di registrazione e riproduzione nonché di altri apparecchi elettronici.

Kanton Glarus

Vacanza

1 Non esiste un diritto legale alle vacanze.

2 La concessione delle vacanze è regolata dall'articolo 11 OSEPS e dalla

direttiva della Commissione della Svizzera orientale per l'esecuzione delle pene. *

2.4. ... *

Artt. 45-48 *

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2.5. Licenziamento

Kanton Glarus

* **Detenuti in attesa di giudizio e detenuti per motivi di sicurezza**

1. Il rilascio dei detenuti in attesa di giudizio e dei detenuti per motivi di sicurezza avviene su disposizione della Procura e della Magistratura dei minorenni, rispettivamente, o del tribunale competente.

Kanton Glarus

* Detenuti

1 La scarcerazione dalla detenzione penale avviene senza ulteriori indugi alla scadenza della durata della pena o su istruzione delle autorità competenti.

Kanton Glarus

* Austritt, Kontrolle der Zelle

1. Prima della dimissione, la cella e l'inventario devono essere controllati dagli assistenti penitenziari per eventuali danni. *

2. I reclusi rispondono del danno da essi colpevolmente causato. Tale danno può essere compensato con il denaro contante amministrato.

3. Gli effetti personali ritirati, gli scritti e il denaro contante devono essere consegnati ai detenuti contro ricevuta firmata. Importi maggiori derivanti da retribuzione lavorativa vengono di regola trasferiti su un conto del detenuto; piccoli importi possono essere versati in contanti. *

2.6. ... *

Artt. 53-54 *

3. Disposizione finale

Kanton Glarus

Inkraftsetzung

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1997 e sostituisce il Rego-

lamento carcerario del 25 settembre 1978. *

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