Kanton Glarus
Indice delle disposizioni (12)
Testo normativo (12 Articoli)
Denominazioni di persone e funzioni
1 Le denominazioni di persone e funzioni impiegate nella presente
ordinanza si riferiscono ad entrambi i sessi.
Organizzazione
*
1 *
2 La Procura e la Procura minorile si articolano in: *
*
a.
a1. *
b. *
*
C.
3
*
Sezione Procura e Procura minorile;
Cancelleria;
Servizio specializzato Misure Amministrative.
4 In caso di elezione alla funzione di procuratore e di procuratore minorile
si deve firmare quale procuratore minorile nei procedimenti penali minorili.
Primo Procuratore
1 La direzione della Procura e della Procura minorile spetta al Primo
Procuratore. Egli pianifica, conduce e gestisce il perseguimento penale nel Cantone e
assicura un'efficiente ed efficace gestione dell'ufficio, il che include in particolare i
seguenti compiti e competenze
a.
b.
c.
*
*
*
Vigilanza sulla Sezione della Procura e della Procura minorile, sulla
Cancelleria e sul Servizio specialistico per le misure amministrative;
Emanazione di direttive organizzative, professionali e relative ai casi (in
particolare l'avvio, la conclusione e l'impugnazione di mezzi legali), inclusa la
regolamentazione dei rapporti di subordinazione all'interno della Procura e
della Procura minorile;
d.
*
1) GSI A/1/1
2)
GS III F/1
XI/8 512
1
III F/2
e. Esecuzione della valutazione del personale per il Capo Cancelleria, il
Responsabile del Servizio specialistico per le misure amministrative e il
restante personale direttamente subordinato;
f. * Decisione sulle richieste di ricusa ai sensi dell'articolo 59 CPP;
g. Gestione di propri casi e possibilità di avocare e ridistribuire procedimenti
in qualsiasi momento;
h.
i. Rappresentanza esterna della Procura e della Procura minorile e
regolamentazione della comunicazione interna e verso il pubblico, salvo
diverse disposizioni di legge;
k. Regolamentazione della sostituzione all'interno della Procura e della
Procura minorile.
2 *
3 La sostituzione del Primo Procuratore esercita le sue funzioni quando: *
a. una funzione le è stata delegata in un singolo caso o in generale;
b. una funzione deve essere svolta in caso di assenza o impedimento del
Primo Procuratore.
Ulteriori Procuratori e Procuratori Minorili
1 I Procuratori e i Procuratori Minorili conducono personalmente i casi loro
assegnati fino alla loro conclusione definitiva con forza di legge e compiono
tutte le azioni necessarie in tale contesto, in particolare la formulazione
dell'accusa dinanzi al tribunale. Successivamente, essi svolgono gli altri
affari loro affidati dal Primo Procuratore e presentano rapporti periodici.
2 Se a un Procuratore o a un Procuratore Minorile viene affidata la direzione
della Sezione Procura e Procura Minorile, questi avrà, rispetto a tale sezione
e fatte salve le competenze del Primo Procuratore ai sensi dell'Articolo 3,
oltre alla gestione dei propri casi, in particolare i seguenti ulteriori compiti e
poteri: *
a. esercizio della sorveglianza;
b. possibilità, previa consultazione con il Primo Procuratore, di avocare a sé
e ridistribuire procedimenti;
c. emanazione di direttive tecniche e relative ai singoli casi (in particolare
avvio, conclusione e ricorso a mezzi legali);
d. assegnazione dei casi;
e. conduzione della valutazione del personale per i Procuratori e i
Procuratori Minorili direttamente subordinati e per il personale
direttamente subordinato.
2
III F/2
3 I Procuratori o i Procuratori Minorili ai quali è affidata la sostituzione del
Primo Procuratore o la direzione della Sezione Procura e Procura Minorile,
firmano come Procuratore Dirigente o, rispettivamente, Procuratore
Minorile Dirigente. *
Personale di supporto alla gestione dei casi
1 Il personale con funzioni di supporto alla gestione dei casi tratta autonomamente
i casi e svolge altre pratiche, su istruzione del Procuratore Pubblico o del
Procuratore dei minorenni responsabile del procedimento.
2 Il Procuratore Pubblico Capo può loro conferire l'autorizzazione a svolgere
atti istruttori; tuttavia, in caso di contravvenzioni e delitti, l'apertura e la
chiusura non sono delegabili, con riserva dell'apertura in caso di urgenza
durante il servizio di picchetto. *
Cancelleria*
1 La Cancelleria adempie in particolare ai seguenti compiti:*
a. *
b. *
c. *
d. *
e. *
f. *
g. *
h. *
registrazione dei casi in entrata;
stesura delle decisioni;
gestione della corrispondenza e delle verbalizzazioni;
archiviazione degli atti del procedimento penale;
evasione delle richieste di consultazione degli atti dopo la conclusione
del procedimento;
elaborazione dei dati nel sistema elettronico d'informazione del casellario
giudiziale VOSTRA e adempimento dei compiti assegnati dal diritto
federale al Servizio di coordinamento del casellario giudiziale (KOST);
tenuta del registro delle attività di trattamento dei dati in tutto il
settore di competenza della Procura pubblica e per i minorenni;
svolgimento di ulteriori lavori amministrativi su istruzione del
Procuratore pubblico capo e della Direzione della Cancelleria.
2-3 *
Ufficio specializzato per i provvedimenti amministrativi
1 L'Ufficio specializzato per i provvedimenti amministrativi costituisce l'autorità amministrativa di prima istanza competente per i provvedimenti amministrativi nel traffico stradale.
Praticanti
1 Le persone con una formazione giuridica nonché gli aspiranti di polizia e i
funzionari di polizia possono essere ammessi a un praticantato presso il
Ministero pubblico e minorile.
3
III F/2
2 Essi svolgono i compiti loro affidati sotto la supervisione dei procuratori
e dei procuratori minorili competenti per il procedimento, il che può includere
anche gli interrogatori degli accusati.
Pikett
1 Sostituti procuratori e procuratori dei minorenni nonché il personale
addetto all’istruttoria hanno il dovere di prestare picchetto, per quanto
necessario.
2 Il procuratore capo disciplina le modalità del picchetto e ne garantisce
una ripartizione equilibrata.
Impieghi alternativi
1 Ai procuratori e ai procuratori minorili è vietato, al di fuori del loro impiego, condurre processi penali e processi civili collegati a un processo penale dinanzi ai tribunali glaronesi.
2 Per il resto, per quanto concerne gli impieghi secondari e l’esercizio di funzioni pubbliche, si applicano le disposizioni generali di diritto del personale per i dipendenti del Cantone. *
3 *
* **Incasso e Contabilità**
¹ La Cassa giudiziaria gestisce la contabilità delle spese nei casi penali ed esegue le prestazioni finanziarie derivanti dalle decisioni delle autorità di perseguimento penale (multe pecuniarie, ammende, spese procedurali ecc.).
² La Cassa giudiziaria è altresì competente per l'incasso e la contabilità nell'ambito delle misure amministrative nel traffico stradale.
Entrata in vigore e abrogazione del diritto previgente
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
2 Il Regolamento di procedura del 25 marzo 1991 per l’Ufficio degli interrogatori del
Cantone di Glarona è abrogato alla medesima data.