Kanton Glarus (EGSTPO)
Indice delle disposizioni (40)
Testo normativo (40 Articoli)
Oggetto
1 La presente legge contiene le disposizioni esecutive del Codice di procedura
penale svizzero (CPP) e del Codice di procedura penale minorile svizzero (CPPM).
2 L’organizzazione e le competenze delle autorità giudiziarie sono disciplinate
dalla Legge sull’organizzazione giudiziaria del Cantone Glarona (Legge
sull’organizzazione giudiziaria)1).
3 Sono fatte salve le disposizioni particolari di altre leggi cantonali.
Violazioni del diritto penale cantonale
1 Il procedimento per l’azione penale e il giudizio dei reati cantonali
si conforma al Codice di procedura penale (CPP) e al Codice di procedura penale minorile (CPPM).
2 Sono fatte salve le disposizioni speciali di altre leggi cantonali.
Autorità di perseguimento penale (Art. 12, 15 ss. CPP, Art. 6 LPPG)
1 Le autorità di perseguimento penale del Cantone sono
a. la Polizia cantonale nonché le persone a cui le disposizioni di
legge affidano compiti di polizia;
b. la Procura e la Procura dei minorenni.
Amtliche Verteidigung (Art. 132 StPO)
1 Le funzioni della difesa d'ufficio sono esercitate da persone iscritte nel registro degli avvocati. *
2 La Commissione amministrativa dei tribunali propone al Gran Consiglio il numero necessario di persone da eleggere per la durata della carica. *
3 Resta riservato l'articolo 12 lettera g della legge sull'avvocatura2). *
1) RS III A/2
2) SR 935.61
SBE XI/6 387 1
III F/1
2. Polizia cantonale
Compiti
1 I compiti di polizia nell'ambito dell'amministrazione della giustizia penale
sono esercitati in prima linea dalla Polizia cantonale.
2 Le persone alle quali, in virtù delle disposizioni legali, sono parimenti
attribuiti compiti di polizia nell'amministrazione della giustizia penale,
collaborano con la Polizia cantonale nonché con la Procura e la Procura
dei minorenni e le assistono nell'adempimento dei loro compiti.
3 La posizione della Polizia cantonale e delle altre autorità di polizia sotto
il profilo del diritto del personale e dell'organizzazione è retta dalle
disposizioni generali del diritto del personale e dell'organizzazione e dalla
legge di polizia³), l'attività di perseguimento penale dal CPP.
Zeugeneinvernahmen, vorläufige Festnahme, Zwangsmassnah-
men (Art. 142 Abs. 2, 219 Abs. 5, 198 Abs. 2 StPO)
1. Audizioni di testimoni, fermo provvisorio, misure coercitive
(Art. 142 cpv. 2, 219 cpv. 5, 198 cpv. 2 CPP)
1. Nel singolo caso, i membri della Polizia cantonale possono essere incaricati di
condurre audizioni di testimoni.
2. Il Dipartimento competente designa i funzionari di polizia che, in caso di
contravvenzione, possono disporre il fermo di una persona per una durata
superiore a tre ore. Può riservare la facoltà di disporre o eseguire misure
coercitive a funzionari di polizia con un determinato grado o una determinata
funzione.
3. Ministero pubblico e Procura dei minorenni
Organizzazione e competenza
1 Il Ministero pubblico e la Procura dei minorenni sono composti dal Primo
Procuratore e dai ulteriori Procuratori e Procuratori dei minorenni.
2 Essi sono responsabili dell'azione penale e sono competenti in prima istanza
per le misure amministrative nel traffico stradale; il Consiglio di Stato
può formare divisioni per la trattazione dei casi.
3 La competenza per il medesimo procedimento rimane invariata qualora
emerga che un'altra delle divisioni formate sarebbe competente.
4 Il Consiglio di Stato può attribuire al Ministero pubblico e alla Procura
dei minorenni ulteriori compiti che siano in relazione con la loro attività
o le loro particolari competenze specialistiche.
Art. 1 Stellung
¹ La posizione giuridica in materia di personale e di organizzazione dei
procuratori statali e minorili, nonché degli altri impiegati della Procura
statale e minorile, è retta dalle disposizioni generali del diritto del personale
e dell'organizzazione, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge.
Elezioni
1 L'elezione dei procuratori e dei procuratori minorili, nonché la designazione
del Primo Procuratore, è di competenza del Gran Consiglio; la procedura di elezione
è disciplinata dagli articoli 113 e seguenti del Regolamento del Gran Consiglio.
2 I candidati possono essere eletti per entrambe le funzioni e impiegati sia come
procuratori che come procuratori minorili.
3 Il Consiglio di Stato nomina i capi delle sezioni tra i procuratori e i procuratori
minorili eletti.
4 Il Consiglio di Stato è inoltre competente per la nomina di procuratori e procuratori
minorili straordinari in caso di ricusazione, impedimento o particolare carico di lavoro.
Il Primo Procuratore
**1 Il Primo Procuratore:** *
a. dirige il Ministero pubblico e la Procura dei minorenni e li rappresenta
all’esterno;
b. assicura un perseguimento penale specializzato, unitario e uniforme;
c. emana direttive generali per il Ministero pubblico e la Procura dei
minorenni;
d. può stabilire la competenza per i procedimenti in deroga alla
regolamentazione legale, qualora ciò sia giustificato;
e. rappresenta il Ministero pubblico e la Procura dei minorenni nei
procedimenti federali, potendo la rappresentanza essere delegata;
f. assegna i casi e ne sorveglia la trattazione, potendo impartire
istruzioni concrete su singoli procedimenti, in particolare in merito
all’apertura, alla chiusura e all’interposizione di mezzi di ricorso;
g. può avocare a sé o riassegnare in qualsiasi momento i procedimenti;
h. * regola l’informazione del pubblico in merito ai procedimenti
pendenti;
i. * può nominare per determinati settori periti permanenti o ufficiali
nell’ambito del procedimento di indagine penale.
4) RS II A/2/3
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III F/1
**1ª Egli designa all’interno del Ministero pubblico e della Procura dei
minorenni una persona competente per la consulenza in materia di
protezione dei dati con i seguenti compiti:** *
a. essa consiglia e supporta le autorità di perseguimento penale, ad
eccezione della Polizia cantonale, nell’elaborazione dei dati
personali;
b. essa esegue valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi
del diritto cantonale in materia di protezione dei dati;
c. essa è il punto di contatto del o della Responsabile della protezione
dei dati e collabora con esso o essa.
**2 Il Primo Procuratore esercita inoltre i compiti che non sono attribuiti ad
un’altra istanza. Tratta inoltre i propri casi.**
Procuratori
1. I procuratori straordinari e i procuratori minorili, eletti o nominati dal Consiglio di Governo, conducono personalmente i casi loro assegnati fino alla conclusione definitiva e sono autorizzati a compiere, in tale contesto, tutte le azioni necessarie a tal fine.
2. Qualora sia loro affidata anche la direzione di un dipartimento, essi hanno, oltre alla gestione dei propri casi, le competenze ai sensi dell'articolo 11, capoverso 1, lettere f e g.
Delega di competenze investigative (Art. 311 cpv. 1
CPP)**
1 Il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni possono essere intera-
mente delegati ad altri collaboratori del Ministero pubblico e dell’Ufficio del
giudice dei minorenni.
2 Per i delitti e i crimini, l’esecuzione dell’inchiesta può essere delegata, ma
non la sua apertura e la sua chiusura.
A. Vigilanza (Art. 14 cpv. 5 CPP)
1 Il Ministero pubblico e il pubblico ministero dei minorenni sono sottoposti alla vigilanza del Consiglio di Stato. Questa è esercitata dal Dipartimento competente.
2 Il primo procuratore relaziona annualmente al Dipartimento competente, a destinazione del Consiglio di Stato, sull'attività e la prassi del Ministero pubblico e del pubblico ministero dei minorenni.
3 Il Dipartimento competente può richiedere al Ministero pubblico e al pubblico ministero dei minorenni informazioni o rapporti supplementari sulla loro attività e prassi e può effettuare ispezioni.
4 Il Consiglio di Stato può impartire al Ministero pubblico e al pubblico ministero dei minorenni direttive generali sull'adempimento dei loro compiti.
4
4. Disposizioni procedurali complementari
4.1. Disposizioni generali
Lingua del procedimento (Art. 67 cpv. 1 CPP)
1 La lingua del procedimento è l'italiano.
Assistenza Giudiziaria Nazionale (Art. 44 CPP)
1 Le autorità penali possono concedere assistenza giudiziaria ad altri Can-
toni in materia penale di diritto cantonale.
1. Assistenza giudiziaria internazionale (Art. 54 CPP)
1 Il procedimento in materia di assistenza giudiziaria internazionale è retto, con riserva di disposizioni divergenti del diritto federale, per analogia dal Codice di procedura penale svizzero.
Diritto e obbligo di denuncia (Art. 302 cpv. 2 CPP)
¹ I membri delle autorità nonché i capi dipartimento e i capi sezione del
Cantone o dei Comuni hanno il diritto di denunciare le contravvenzioni di
cui essi o persone a loro subordinate vengano a conoscenza nell'esercizio
della loro attività ufficiale. In caso di crimini e delitti sussiste un corri-
spondente obbligo di denuncia. *
² Sono fatti salvi gli obblighi e i diritti di denuncia secondo altri atti normativi
della Confederazione, del Cantone e del Comune. Il capoverso 1 si applica
per analogia agli enti di diritto pubblico del Cantone e dei Comuni. *
Diritti e obblighi di comunicazione e collaborazione
**(Art. 75 cpv. 4 CPP, Art. 31 LPPG)**
1 Le autorità penali possono informare le altre autorità del Cantone e dei suoi
Comuni, nonché di altri Cantoni o della Confederazione, sui loro procedi-
menti penali, nella misura in cui queste siano tenute a disporre delle infor-
mazioni per adempiere i propri compiti legali e l'interesse pubblico all'infor-
mazione prevalga sui diritti della personalità.
2 Le autorità penali informano il Dipartimento competente e le autorità co-
munali competenti sui procedimenti penali a carico di docenti, formatrici e
formatori professionali, nonché di quadri di Gioventù e Sport, qualora i fatti
da esaminare siano rilevanti ai fini della vigilanza sulla loro attività di in-
segnamento o di formazione.
3 Sono fatte salve le facoltà e gli obblighi di comunicazione previsti dalle
leggi cantonali e federali.
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III F/1
Notificazione mediante pubblicazione (Art. 88 cpv. 1 CPP)
1 La notificazione mediante pubblicazione avviene nel Foglio ufficiale.
Ricompense (Art. 211 cpv. 2 CPP)
1 Possono mettere a concorso ricompense
a.
nel procedimento preliminare: il pubblico ministero o la procura dei
minorenni;
b.
nel procedimento principale: la direzione del dibattimento.
* **Indennità**
1. Le indennità nel procedimento penale si commisurano al tempo necessario, al valore della lite o dell'interesse e alla complessità del caso.
2. Il Tribunale superiore emana una tariffa sulle spese della rappresentanza professionale da parte di avvocate e avvocati nel procedimento penale. Tale tariffa necessita dell'approvazione del Gran Consiglio.
Esecuzione delle prestazioni pecuniarie (Art. 442 CPP)
1. Il Consiglio di Stato designa le autorità competenti per l'incasso delle spese da imporre in relazione all'attività delle autorità di perseguimento penale.
Restituzione (Art. 135 cpv. 4 CPP)
1. Il Tribunale cantonale, quale giudice unico, decide sulla restituzione delle spese processuali ai sensi dell'articolo 135 capoverso 4 CPP, nonché degli indennizzi ai sensi dell'articolo 138 CPP e dell'articolo 25 capoverso 2 LPPG.
Uso delle multe
1 Le multe, le ammende e le confische inflitte spettano al Cantone (art. 374 CP).
2 Le multe disciplinari emesse da un comune spettano al comune interessato.
Misure di protezione di persone al di fuori di un pro-
**cedimento (Art. 156 CPP)**
1 La Polizia cantonale è responsabile delle misure di protezione al di
fuori dei procedimenti.
2 Essa informa le altre autorità, qualora si debbano adottare misure
di protezione.
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Decessi Straordinari (Art. 253 CPP)
1. In caso di decessi straordinari, gli organi di polizia devono informare
senza indugio il pubblico ministero.
2. Il Dipartimento competente mette a disposizione, su incarico del pubblico
ministero, i servizi medici specialistici adeguati per l'esecuzione della
ispezione legale.
Immunità parlamentare (Art. 7 cpv. 2 lett. a CPP)
1. I membri del Consiglio di Governo, del Landtag e dei tribunali possono essere perseguiti penalmente per le loro dichiarazioni nel Landtag o nelle sue commissioni solo se il Landtag revoca l'immunità con la maggioranza di due terzi dei membri presenti.
Autorizzazione (Art. 7 cpv. 2 lett. b CPP)
1. L'azione penale nei confronti di membri del Consiglio di Stato, delle Commissioni elette dal Gran Consiglio, dei Tribunali e dell'Autorità di conciliazione, nonché di Procuratori pubblici e Procuratori pubblici minorili, per delitti o contravvenzioni commessi nell'esercizio delle loro funzioni, può essere avviata solo se il Gran Consiglio, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei membri presenti, concede l'autorizzazione. *
* **Conservazione degli atti (Art. 103 CPP)**
1. Gli atti relativi a procedimenti penali concernenti delitti o crimini sono conservati per 50 anni; per le altre cause penali e per i procedimenti penali minorili il termine è di 30 anni. Restano salve le durate minime previste dal diritto federale.
Consultazione degli atti in procedure concluse
1 Gli atti delle procedure penali concluse possono essere consultati, nella
misura in cui la consultazione non sia ostacolata da interessi pubblici o pri-
vati preponderanti
a. dalle parti e dagli altri partecipanti al procedimento, se questi ren-
dono verosimile un interesse;
b. da altre autorità, se le necessitano per la trattazione di procedi-
menti civili, penali o amministrativi pendenti;
c. da terzi, se fanno valere un interesse scientifico o un altro inte-
resse degno di protezione.
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III F/1
Cauzione e multe disciplinari
1. Il Consiglio di Stato può autorizzare gli organi di polizia o di controllo, per le
infrazioni cantonali, a prelevare una cauzione adeguata da una persona
colpevole o, per determinate infrazioni, d'intesa con la persona colpevole,
a riscuotere sul posto una multa disciplinare.
2. Il limite massimo delle multe disciplinari è di 1000 franchi.
3. Il Consiglio di Stato emana un'ordinanza per le infrazioni del diritto
cantonale che devono essere sanzionate con multe disciplinari, stabilisce
l'importo della multa e disciplina la procedura.
4. Il Consiglio di Stato esercita le competenze che la legislazione federale
attribuisce ai Cantoni per i reati da sanzionare con multe disciplinari.
Per la riscossione delle multe nell'ambito della sosta, le competenze
sono stabilite dall'articolo 4 della Legge di applicazione della Legge
federale sulla circolazione stradale (LA LStr). *
* Registro delle attività di trattamento dei dati
1 La Procura dello Stato e la Procura dei minorenni tengono un registro delle attività di trattamento dei dati di loro competenza.
4.2. Procedura particolare per i minorenni
Coinvolgimento di specialisti
1 Per i mandati di osservazione, accertamento, accompagnamento ed esecuzione, per il supporto possono essere coinvolti assistenti sociali e altri specialisti qualificati.
Regolamenti sulla circolazione stradale
1 Se giovani di età inferiore ai 15 anni commettono infrazioni ai regola-
menti sulla circolazione stradale, che per giovani di età superiore ai
15 anni possono essere sanzionate con una multa disciplinare, la polizia
può
a. astenersi dalla denuncia alla procura minorile e richiamare
l'attenzione del giovane sull'infrazione stradale,
oppure
b. astenersi dalla denuncia alla procura minorile, a condizione che
il giovane frequenti volontariamente la lezione di educazione
stradale in un determinato giorno.
2 Se il giovane non segue l'invito a frequentare la lezione di educazione
stradale, la polizia informa la procura minorile dell'infrazione.
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III F/1
### Straftaten vor dem zehnten Altersjahr (Gefährdungsmeldung)
1. Qualora le autorità, in particolare la polizia, constatino nel corso di un procedimento che un atto è stato commesso da un minore di dieci anni, informano i rappresentanti legali del minore. Se vi sono indizi che il minore necessiti di un aiuto particolare, devono essere informati anche l’APMA o l’autorità amministrativa competente per l’aiuto alla gioventù.
Procedura di Mediazione
1 Le autorità inquirenti o i tribunali determinano l'organo incaricato della mediazione.
2 Essi impartiscono l'ordine scritto di condurre la mediazione previa consultazione delle parti. Il termine per l'esecuzione è di regola di sei mesi e può essere prorogato su richiesta motivata dell'organo incaricato.
3 Se il minorenne non partecipa alla mediazione senza giustificato motivo, rifiuta in altro modo la collaborazione nonostante un sollecito o commette ulteriori reati durante la durata della mediazione, il tentativo di mediazione viene interrotto e il procedimento prosegue su comunicazione dell'organo incaricato.
4 L'organo incaricato comunica per iscritto alle autorità inquirenti o ai tribunali l'esito di una mediazione riuscita.
5 La mediazione è considerata riuscita non appena l'accordo raggiunto è stato integralmente adempiuto.
Mitteilung an gesetzliche Vertretung und Behörden (Art. 28 JStPO)
1 Vor der Einleitung eines Strafverfahrens und insbesondere vor wichtigen
Massnahmen, namentlich der Verhaftung, der Anordnung einer vorsorgli
chen Schutzmassnahme oder einer Begutachtung, sind die sorgeberechtig
ten Personen unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Die Benachrichtigung
kann später erfolgen oder unterbleiben, wenn dies zum Erreichen des Ver
fahrenszweckes notwendig erscheint.
2 Die KESB sowie weitere Behörden können auf Verlangen oder von Amtes
wegen über das Ergebnis der Untersuchung informiert werden, wenn es das
öffentliche Interesse oder die Interessen der Jugendlichen erfordern. *
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III F/1
5. Schluss- und Übergangsbestimmungen
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**Notifica alla rappresentanza legale e alle autorità (Art. 28 GPPG)**
1 Prima dell'avvio di un procedimento penale e, in particolare, prima di importanti
misure, segnatamente l'arresto, la disposizione di una misura di protezione
preventiva o una perizia, le persone titolari della custodia parentale devono
essere immediatamente informate. La notifica può avvenire in seguito o
essere omessa, se ciò appare necessario per il raggiungimento dello scopo
del procedimento.
2 L'Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) e altre autorità possono,
su richiesta o d'ufficio, essere informate sull'esito dell'istruttoria, se ciò è
richiesto dall'interesse pubblico o dagli interessi dei minorenni. *
9
III F/1
5. Disposizioni finali e transitorie
Entrata in vigore
1 La legge introduttiva entra in vigore il 1° gennaio 2011.
1. Die Übergangsbestimmungen der Artikel 448-456 StPO sind sinngemäss auf das kantonale Recht anwendbar.
1. Die Strafprozessordnung vom 2. Mai 1965 des Kantons Glarus wird mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes aufgehoben.