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III-F.1 EGSTPO CH-GL

Kanton Glarus (EGSTPO)

40 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Glarona
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Indice delle disposizioni (40)

Art. 1 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 2 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 3 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 4 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 5 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 6 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 7 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 9 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 10 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 11 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 12 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 13 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 14 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 15 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 16 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 17 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 18 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 19 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 20 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 21 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 21a Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 22 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 22a Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 23 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 24 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 25 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 26 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 27 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 27a Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 27b Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 28 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 28a Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 30 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 31 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 32 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 34 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 35 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 36 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur Schweizerischen Jugendstrafprozessordnung (EG StPO) Art. 37 EG StPO Art. 38 EG StPO

Testo normativo (40 Articoli)

Kanton Glarus

Oggetto

1 La presente legge contiene le disposizioni esecutive del Codice di procedura

penale svizzero (CPP) e del Codice di procedura penale minorile svizzero (CPPM).

2 L’organizzazione e le competenze delle autorità giudiziarie sono disciplinate

dalla Legge sull’organizzazione giudiziaria del Cantone Glarona (Legge

sull’organizzazione giudiziaria)1).

3 Sono fatte salve le disposizioni particolari di altre leggi cantonali.

Kanton Glarus

Violazioni del diritto penale cantonale

1 Il procedimento per l’azione penale e il giudizio dei reati cantonali

si conforma al Codice di procedura penale (CPP) e al Codice di procedura penale minorile (CPPM).

2 Sono fatte salve le disposizioni speciali di altre leggi cantonali.

Kanton Glarus

Autorità di perseguimento penale (Art. 12, 15 ss. CPP, Art. 6 LPPG)

1 Le autorità di perseguimento penale del Cantone sono

a. la Polizia cantonale nonché le persone a cui le disposizioni di

legge affidano compiti di polizia;

b. la Procura e la Procura dei minorenni.

Kanton Glarus

Amtliche Verteidigung (Art. 132 StPO)

1 Le funzioni della difesa d'ufficio sono esercitate da persone iscritte nel registro degli avvocati. *

2 La Commissione amministrativa dei tribunali propone al Gran Consiglio il numero necessario di persone da eleggere per la durata della carica. *

3 Resta riservato l'articolo 12 lettera g della legge sull'avvocatura2). *

1) RS III A/2

2) SR 935.61

SBE XI/6 387 1

III F/1

2. Polizia cantonale

Kanton Glarus

Compiti

1 I compiti di polizia nell'ambito dell'amministrazione della giustizia penale

sono esercitati in prima linea dalla Polizia cantonale.

2 Le persone alle quali, in virtù delle disposizioni legali, sono parimenti

attribuiti compiti di polizia nell'amministrazione della giustizia penale,

collaborano con la Polizia cantonale nonché con la Procura e la Procura

dei minorenni e le assistono nell'adempimento dei loro compiti.

3 La posizione della Polizia cantonale e delle altre autorità di polizia sotto

il profilo del diritto del personale e dell'organizzazione è retta dalle

disposizioni generali del diritto del personale e dell'organizzazione e dalla

legge di polizia³), l'attività di perseguimento penale dal CPP.

Kanton Glarus

Zeugeneinvernahmen, vorläufige Festnahme, Zwangsmassnah-

men (Art. 142 Abs. 2, 219 Abs. 5, 198 Abs. 2 StPO)

1. Audizioni di testimoni, fermo provvisorio, misure coercitive

(Art. 142 cpv. 2, 219 cpv. 5, 198 cpv. 2 CPP)

1. Nel singolo caso, i membri della Polizia cantonale possono essere incaricati di

condurre audizioni di testimoni.

2. Il Dipartimento competente designa i funzionari di polizia che, in caso di

contravvenzione, possono disporre il fermo di una persona per una durata

superiore a tre ore. Può riservare la facoltà di disporre o eseguire misure

coercitive a funzionari di polizia con un determinato grado o una determinata

funzione.

3. Ministero pubblico e Procura dei minorenni

Kanton Glarus

Organizzazione e competenza

1 Il Ministero pubblico e la Procura dei minorenni sono composti dal Primo

Procuratore e dai ulteriori Procuratori e Procuratori dei minorenni.

2 Essi sono responsabili dell'azione penale e sono competenti in prima istanza

per le misure amministrative nel traffico stradale; il Consiglio di Stato

può formare divisioni per la trattazione dei casi.

3 La competenza per il medesimo procedimento rimane invariata qualora

emerga che un'altra delle divisioni formate sarebbe competente.

4 Il Consiglio di Stato può attribuire al Ministero pubblico e alla Procura

dei minorenni ulteriori compiti che siano in relazione con la loro attività

o le loro particolari competenze specialistiche.

Kanton Glarus

Art. 1 Stellung

¹ La posizione giuridica in materia di personale e di organizzazione dei

procuratori statali e minorili, nonché degli altri impiegati della Procura

statale e minorile, è retta dalle disposizioni generali del diritto del personale

e dell'organizzazione, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge.

Kanton Glarus

Elezioni

1 L'elezione dei procuratori e dei procuratori minorili, nonché la designazione

del Primo Procuratore, è di competenza del Gran Consiglio; la procedura di elezione

è disciplinata dagli articoli 113 e seguenti del Regolamento del Gran Consiglio.

2 I candidati possono essere eletti per entrambe le funzioni e impiegati sia come

procuratori che come procuratori minorili.

3 Il Consiglio di Stato nomina i capi delle sezioni tra i procuratori e i procuratori

minorili eletti.

4 Il Consiglio di Stato è inoltre competente per la nomina di procuratori e procuratori

minorili straordinari in caso di ricusazione, impedimento o particolare carico di lavoro.

Kanton Glarus

Il Primo Procuratore

**1 Il Primo Procuratore:** *

a. dirige il Ministero pubblico e la Procura dei minorenni e li rappresenta

all’esterno;

b. assicura un perseguimento penale specializzato, unitario e uniforme;

c. emana direttive generali per il Ministero pubblico e la Procura dei

minorenni;

d. può stabilire la competenza per i procedimenti in deroga alla

regolamentazione legale, qualora ciò sia giustificato;

e. rappresenta il Ministero pubblico e la Procura dei minorenni nei

procedimenti federali, potendo la rappresentanza essere delegata;

f. assegna i casi e ne sorveglia la trattazione, potendo impartire

istruzioni concrete su singoli procedimenti, in particolare in merito

all’apertura, alla chiusura e all’interposizione di mezzi di ricorso;

g. può avocare a sé o riassegnare in qualsiasi momento i procedimenti;

h. * regola l’informazione del pubblico in merito ai procedimenti

pendenti;

i. * può nominare per determinati settori periti permanenti o ufficiali

nell’ambito del procedimento di indagine penale.

4) RS II A/2/3

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III F/1

**1ª Egli designa all’interno del Ministero pubblico e della Procura dei

minorenni una persona competente per la consulenza in materia di

protezione dei dati con i seguenti compiti:** *

a. essa consiglia e supporta le autorità di perseguimento penale, ad

eccezione della Polizia cantonale, nell’elaborazione dei dati

personali;

b. essa esegue valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi

del diritto cantonale in materia di protezione dei dati;

c. essa è il punto di contatto del o della Responsabile della protezione

dei dati e collabora con esso o essa.

**2 Il Primo Procuratore esercita inoltre i compiti che non sono attribuiti ad

un’altra istanza. Tratta inoltre i propri casi.**

Kanton Glarus

Procuratori

1. I procuratori straordinari e i procuratori minorili, eletti o nominati dal Consiglio di Governo, conducono personalmente i casi loro assegnati fino alla conclusione definitiva e sono autorizzati a compiere, in tale contesto, tutte le azioni necessarie a tal fine.

2. Qualora sia loro affidata anche la direzione di un dipartimento, essi hanno, oltre alla gestione dei propri casi, le competenze ai sensi dell'articolo 11, capoverso 1, lettere f e g.

Kanton Glarus

Delega di competenze investigative (Art. 311 cpv. 1

CPP)**

1 Il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni possono essere intera-

mente delegati ad altri collaboratori del Ministero pubblico e dell’Ufficio del

giudice dei minorenni.

2 Per i delitti e i crimini, l’esecuzione dell’inchiesta può essere delegata, ma

non la sua apertura e la sua chiusura.

Kanton Glarus

A. Vigilanza (Art. 14 cpv. 5 CPP)

1 Il Ministero pubblico e il pubblico ministero dei minorenni sono sottoposti alla vigilanza del Consiglio di Stato. Questa è esercitata dal Dipartimento competente.

2 Il primo procuratore relaziona annualmente al Dipartimento competente, a destinazione del Consiglio di Stato, sull'attività e la prassi del Ministero pubblico e del pubblico ministero dei minorenni.

3 Il Dipartimento competente può richiedere al Ministero pubblico e al pubblico ministero dei minorenni informazioni o rapporti supplementari sulla loro attività e prassi e può effettuare ispezioni.

4 Il Consiglio di Stato può impartire al Ministero pubblico e al pubblico ministero dei minorenni direttive generali sull'adempimento dei loro compiti.

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4. Disposizioni procedurali complementari

4.1. Disposizioni generali

Kanton Glarus

Lingua del procedimento (Art. 67 cpv. 1 CPP)

1 La lingua del procedimento è l'italiano.

Kanton Glarus

Assistenza Giudiziaria Nazionale (Art. 44 CPP)

1 Le autorità penali possono concedere assistenza giudiziaria ad altri Can-

toni in materia penale di diritto cantonale.

Kanton Glarus

1. Assistenza giudiziaria internazionale (Art. 54 CPP)

1 Il procedimento in materia di assistenza giudiziaria internazionale è retto, con riserva di disposizioni divergenti del diritto federale, per analogia dal Codice di procedura penale svizzero.

Kanton Glarus

Diritto e obbligo di denuncia (Art. 302 cpv. 2 CPP)

¹ I membri delle autorità nonché i capi dipartimento e i capi sezione del

Cantone o dei Comuni hanno il diritto di denunciare le contravvenzioni di

cui essi o persone a loro subordinate vengano a conoscenza nell'esercizio

della loro attività ufficiale. In caso di crimini e delitti sussiste un corri-

spondente obbligo di denuncia. *

² Sono fatti salvi gli obblighi e i diritti di denuncia secondo altri atti normativi

della Confederazione, del Cantone e del Comune. Il capoverso 1 si applica

per analogia agli enti di diritto pubblico del Cantone e dei Comuni. *

Kanton Glarus

Diritti e obblighi di comunicazione e collaborazione

**(Art. 75 cpv. 4 CPP, Art. 31 LPPG)**

1 Le autorità penali possono informare le altre autorità del Cantone e dei suoi

Comuni, nonché di altri Cantoni o della Confederazione, sui loro procedi-

menti penali, nella misura in cui queste siano tenute a disporre delle infor-

mazioni per adempiere i propri compiti legali e l'interesse pubblico all'infor-

mazione prevalga sui diritti della personalità.

2 Le autorità penali informano il Dipartimento competente e le autorità co-

munali competenti sui procedimenti penali a carico di docenti, formatrici e

formatori professionali, nonché di quadri di Gioventù e Sport, qualora i fatti

da esaminare siano rilevanti ai fini della vigilanza sulla loro attività di in-

segnamento o di formazione.

3 Sono fatte salve le facoltà e gli obblighi di comunicazione previsti dalle

leggi cantonali e federali.

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III F/1

Kanton Glarus

Notificazione mediante pubblicazione (Art. 88 cpv. 1 CPP)

1 La notificazione mediante pubblicazione avviene nel Foglio ufficiale.

Kanton Glarus

Ricompense (Art. 211 cpv. 2 CPP)

1 Possono mettere a concorso ricompense

a.

nel procedimento preliminare: il pubblico ministero o la procura dei

minorenni;

b.

nel procedimento principale: la direzione del dibattimento.

Kanton Glarus

* **Indennità**

1. Le indennità nel procedimento penale si commisurano al tempo necessario, al valore della lite o dell'interesse e alla complessità del caso.

2. Il Tribunale superiore emana una tariffa sulle spese della rappresentanza professionale da parte di avvocate e avvocati nel procedimento penale. Tale tariffa necessita dell'approvazione del Gran Consiglio.

Kanton Glarus

Esecuzione delle prestazioni pecuniarie (Art. 442 CPP)

1. Il Consiglio di Stato designa le autorità competenti per l'incasso delle spese da imporre in relazione all'attività delle autorità di perseguimento penale.

Kanton Glarus

Restituzione (Art. 135 cpv. 4 CPP)

1. Il Tribunale cantonale, quale giudice unico, decide sulla restituzione delle spese processuali ai sensi dell'articolo 135 capoverso 4 CPP, nonché degli indennizzi ai sensi dell'articolo 138 CPP e dell'articolo 25 capoverso 2 LPPG.

Kanton Glarus

Uso delle multe

1 Le multe, le ammende e le confische inflitte spettano al Cantone (art. 374 CP).

2 Le multe disciplinari emesse da un comune spettano al comune interessato.

Kanton Glarus

Misure di protezione di persone al di fuori di un pro-

**cedimento (Art. 156 CPP)**

1 La Polizia cantonale è responsabile delle misure di protezione al di

fuori dei procedimenti.

2 Essa informa le altre autorità, qualora si debbano adottare misure

di protezione.

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Kanton Glarus

Decessi Straordinari (Art. 253 CPP)

1. In caso di decessi straordinari, gli organi di polizia devono informare

senza indugio il pubblico ministero.

2. Il Dipartimento competente mette a disposizione, su incarico del pubblico

ministero, i servizi medici specialistici adeguati per l'esecuzione della

ispezione legale.

Kanton Glarus

Immunità parlamentare (Art. 7 cpv. 2 lett. a CPP)

1. I membri del Consiglio di Governo, del Landtag e dei tribunali possono essere perseguiti penalmente per le loro dichiarazioni nel Landtag o nelle sue commissioni solo se il Landtag revoca l'immunità con la maggioranza di due terzi dei membri presenti.

Kanton Glarus

Autorizzazione (Art. 7 cpv. 2 lett. b CPP)

1. L'azione penale nei confronti di membri del Consiglio di Stato, delle Commissioni elette dal Gran Consiglio, dei Tribunali e dell'Autorità di conciliazione, nonché di Procuratori pubblici e Procuratori pubblici minorili, per delitti o contravvenzioni commessi nell'esercizio delle loro funzioni, può essere avviata solo se il Gran Consiglio, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei membri presenti, concede l'autorizzazione. *

Kanton Glarus

* **Conservazione degli atti (Art. 103 CPP)**

1. Gli atti relativi a procedimenti penali concernenti delitti o crimini sono conservati per 50 anni; per le altre cause penali e per i procedimenti penali minorili il termine è di 30 anni. Restano salve le durate minime previste dal diritto federale.

Kanton Glarus

Consultazione degli atti in procedure concluse

1 Gli atti delle procedure penali concluse possono essere consultati, nella

misura in cui la consultazione non sia ostacolata da interessi pubblici o pri-

vati preponderanti

a. dalle parti e dagli altri partecipanti al procedimento, se questi ren-

dono verosimile un interesse;

b. da altre autorità, se le necessitano per la trattazione di procedi-

menti civili, penali o amministrativi pendenti;

c. da terzi, se fanno valere un interesse scientifico o un altro inte-

resse degno di protezione.

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III F/1

Kanton Glarus

Cauzione e multe disciplinari

1. Il Consiglio di Stato può autorizzare gli organi di polizia o di controllo, per le

infrazioni cantonali, a prelevare una cauzione adeguata da una persona

colpevole o, per determinate infrazioni, d'intesa con la persona colpevole,

a riscuotere sul posto una multa disciplinare.

2. Il limite massimo delle multe disciplinari è di 1000 franchi.

3. Il Consiglio di Stato emana un'ordinanza per le infrazioni del diritto

cantonale che devono essere sanzionate con multe disciplinari, stabilisce

l'importo della multa e disciplina la procedura.

4. Il Consiglio di Stato esercita le competenze che la legislazione federale

attribuisce ai Cantoni per i reati da sanzionare con multe disciplinari.

Per la riscossione delle multe nell'ambito della sosta, le competenze

sono stabilite dall'articolo 4 della Legge di applicazione della Legge

federale sulla circolazione stradale (LA LStr). *

Kanton Glarus

* Registro delle attività di trattamento dei dati

1 La Procura dello Stato e la Procura dei minorenni tengono un registro delle attività di trattamento dei dati di loro competenza.

4.2. Procedura particolare per i minorenni

Kanton Glarus

Coinvolgimento di specialisti

1 Per i mandati di osservazione, accertamento, accompagnamento ed esecuzione, per il supporto possono essere coinvolti assistenti sociali e altri specialisti qualificati.

Kanton Glarus

Regolamenti sulla circolazione stradale

1 Se giovani di età inferiore ai 15 anni commettono infrazioni ai regola-

menti sulla circolazione stradale, che per giovani di età superiore ai

15 anni possono essere sanzionate con una multa disciplinare, la polizia

può

a. astenersi dalla denuncia alla procura minorile e richiamare

l'attenzione del giovane sull'infrazione stradale,

oppure

b. astenersi dalla denuncia alla procura minorile, a condizione che

il giovane frequenti volontariamente la lezione di educazione

stradale in un determinato giorno.

2 Se il giovane non segue l'invito a frequentare la lezione di educazione

stradale, la polizia informa la procura minorile dell'infrazione.

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III F/1

Kanton Glarus

### Straftaten vor dem zehnten Altersjahr (Gefährdungsmeldung)

1. Qualora le autorità, in particolare la polizia, constatino nel corso di un procedimento che un atto è stato commesso da un minore di dieci anni, informano i rappresentanti legali del minore. Se vi sono indizi che il minore necessiti di un aiuto particolare, devono essere informati anche l’APMA o l’autorità amministrativa competente per l’aiuto alla gioventù.

Kanton Glarus

Procedura di Mediazione

1 Le autorità inquirenti o i tribunali determinano l'organo incaricato della mediazione.

2 Essi impartiscono l'ordine scritto di condurre la mediazione previa consultazione delle parti. Il termine per l'esecuzione è di regola di sei mesi e può essere prorogato su richiesta motivata dell'organo incaricato.

3 Se il minorenne non partecipa alla mediazione senza giustificato motivo, rifiuta in altro modo la collaborazione nonostante un sollecito o commette ulteriori reati durante la durata della mediazione, il tentativo di mediazione viene interrotto e il procedimento prosegue su comunicazione dell'organo incaricato.

4 L'organo incaricato comunica per iscritto alle autorità inquirenti o ai tribunali l'esito di una mediazione riuscita.

5 La mediazione è considerata riuscita non appena l'accordo raggiunto è stato integralmente adempiuto.

Kanton Glarus

Mitteilung an gesetzliche Vertretung und Behörden (Art. 28 JStPO)

1 Vor der Einleitung eines Strafverfahrens und insbesondere vor wichtigen

Massnahmen, namentlich der Verhaftung, der Anordnung einer vorsorgli

chen Schutzmassnahme oder einer Begutachtung, sind die sorgeberechtig

ten Personen unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Die Benachrichtigung

kann später erfolgen oder unterbleiben, wenn dies zum Erreichen des Ver

fahrenszweckes notwendig erscheint.

2 Die KESB sowie weitere Behörden können auf Verlangen oder von Amtes

wegen über das Ergebnis der Untersuchung informiert werden, wenn es das

öffentliche Interesse oder die Interessen der Jugendlichen erfordern. *

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III F/1

5. Schluss- und Übergangsbestimmungen

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**Notifica alla rappresentanza legale e alle autorità (Art. 28 GPPG)**

1 Prima dell'avvio di un procedimento penale e, in particolare, prima di importanti

misure, segnatamente l'arresto, la disposizione di una misura di protezione

preventiva o una perizia, le persone titolari della custodia parentale devono

essere immediatamente informate. La notifica può avvenire in seguito o

essere omessa, se ciò appare necessario per il raggiungimento dello scopo

del procedimento.

2 L'Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) e altre autorità possono,

su richiesta o d'ufficio, essere informate sull'esito dell'istruttoria, se ciò è

richiesto dall'interesse pubblico o dagli interessi dei minorenni. *

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III F/1

5. Disposizioni finali e transitorie

Schluss- und Übergangsbestimmungen

1. Die Übergangsbestimmungen der Artikel 448-456 StPO sind sinngemäss auf das kantonale Recht anwendbar.

Schluss- und Übergangsbestimmungen

1. Die Strafprozessordnung vom 2. Mai 1965 des Kantons Glarus wird mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes aufgehoben.

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