Kanton Glarus (EGSTGB)
Indice delle disposizioni (43)
Testo normativo (43 Articoli)
Principio generale
1 Le fattispecie contravvenzionali ancora disciplinate dal diritto penale cantonale
sono rette dalle disposizioni generali del Codice penale svizzero e della Legge federale sul diritto penale minorile,
fatte salve le disposizioni penali speciali del diritto cantonale. *
Negligenza
1 Le contravvenzioni al diritto cantonale sono punibili, anche se commesse per negligenza, salvo che dal tenore della norma risulti che soltanto la commissione intenzionale è minacciata di pena.
Competenza per l'emanazione di disposizioni penali
1. La Landsgemeinde, il Landrat e il Consiglio di Stato sono competenti per includere, nelle leggi,
deliberazioni, ordinanze e regolamenti, disposizioni penali relative alle
violazioni contro le disposizioni di tali atti normativi,
nonché i comuni per quanto riguarda i propri atti normativi comunali.
2. Tali disposizioni penali prevedono multe. *
1.2. Singole contravvenzioni
*Inosservanza di ordini, disciplina procedurale*
1 Chiunque non ottemperi a ordini verbali impartiti da autorità o dipendenti del Cantone, nonché dei Comuni, oppure, nei loro confronti, turbi lo svolgimento delle attività amministrative o violi il decoro, è punito con la multa.
N 29 2001
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III E/1
Mancata Angabe des Namens
Chiunque, su legittima richiesta di dipendenti del Cantone o dei Comuni, si rifiuta di fornire il proprio nome, indirizzo o altre generalità sulla propria persona, o li fornisce in modo errato, è punito con la multa.
* Uso illegittimo di un'uniforme
Chiunque porti senza autorizzazione l'uniforme di funzionari di polizia è punito con la multa.
* Usurpazione di un titolo accademico
Chiunque porti indebitamente un titolo accademico è punito con un'ammenda.
* **Commercio illecito con detenuti**
Con la multa è punito chi, senza l'autorizzazione delle autorità competenti
a. prende contatto con detenuti o persone ricoverate in stabilimenti penitenziari e di esecuzione delle misure;
b. introduce o fa uscire oggetti da locali di detenzione, prigioni o stabilimenti penitenziari e di esecuzione delle misure.
* Disturbo della quiete pubblica, violazione della morale e del buon costume, atti osceni
Chi con causa diretta o indiretta di rumore turba o lascia turbare la quiete
notturna oppure al di fuori della stessa causa rumori molesti inutili o evitabili,
chi pubblicamente si rende responsabile di un comportamento lesivo della
morale e del buon costume, chi causa atti osceni, è punito con la multa.
* Mendicità
Chi mendica o invia altre persone, in particolare bambini, a mendicare,
è punito con la multa.
Custodia di animali pericolosi
Chi un animale pericoloso o imprevedibile non custodisce adeguatamente
o omette le precauzioni a cui egli o ella è tenuto o tenuta secondo le circostanze,
è punito o punita con la multa.
* Reizen oder Scheumachen von Tieren
Chi mediante provocazione o Verscheuchung von Tieren eine Gefahr für Menschen, Tiere oder Sachen herbeiführt, wird mit Busse bestraft.
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III E/1
* Widerhandlungen gegen Natur- und Heimatschutz
(Violazioni contro la protezione della natura e del paesaggio)
1. Chiunque contravviene alle disposizioni emanate dal Cantone o dai Comuni nell'ambito della protezione della natura e del paesaggio, nonché per la conservazione di monumenti antichi e sorgenti curative, ai sensi dell'articolo 702 CC, è punito con la multa.
* Espletamento di bisogni fisiologici e altre lordure
1 Chi, all'interno di aree abitate, espleta i propri bisogni fisiologici al di fuori
di strutture sanitarie, è punito con la multa.
2 Chi lorda edifici e impianti e ne compromette l'aspetto o l'uso
previsto, è punito con la multa, se il comportamento non è punibile secondo
un'altra norma.
3 Chi getta o abbandona senza autorizzazione piccoli rifiuti come materiali
d'imballaggio, contenitori per bevande o altri oggetti e sostanze, è punito
con la multa, se il comportamento non è punibile secondo un'altra norma.
* Rimozione di manifesti
1 Chi intenzionalmente rimuove, strappa, danneggia, deturpa o sporca
annunci ufficiali affissi pubblicamente o manifesti affissi legittima-
mente, è punito con la multa.
2. Competenza delle autorità
Autorità esecutive
1 Le sentenze e le decisioni passate in giudicato delle autorità penali
cantonali sono eseguite dalle autorità amministrative cantonali designate
dal Consiglio di Stato, con riserva delle competenze particolari per
l'incasso di pretese pecuniarie ai sensi dell'articolo 442 CPP.
2 Il Consiglio di Stato designa l'autorità amministrativa cantonale che
esercita la sorveglianza sui locali di detenzione e sul trattamento dei
detenuti e che impartisce le necessarie istruzioni al personale carcerario.
* **Dipartimento competente**
1 Il Dipartimento competente per la sanità designa gli studi medici e gli
ospedali che soddisfano i requisiti per l'esecuzione specialistica
di interruzioni di gravidanza e per una consulenza approfondita (art. 119
cpv. 4 CP). Esso designa inoltre l'ufficio di notifica per le interruzioni di
gravidanza (art. 119 cpv. 5 CP).
Art. 21 *
**3. Grazia** *
Art. 22 * **Autorità di grazia**
1 L'autorità di grazia ai sensi degli articoli 381-383 CP è per le pene
detentive superiori a sei mesi il Gran Consiglio e per le pene inferiori il
Consiglio di Stato.
1. Begnadigungsbehörde im Sinne der Artikel 381-383 StGB ist für Freiheitsstrafen von über sechs Monaten der Landrat und für geringere Strafen der Regierungsrat.
Istanza di Grazia
¹ L'istanza di grazia è da presentare per iscritto e corredata di eventuale documentazione all'autorità preposta alla concessione della grazia.
² L'autorità preposta alla concessione della grazia acquisisce gli atti penali e svolge le indagini necessarie.
* Effetto Sospensivo
1 La domanda di grazia non ha effetto sospensivo.
Definitività
¹ Le decisioni di grazia del Landrat e del Regierungsrat sono definitive.
* Notifica della sentenza e inizio dell'esecuzione *
1 I tribunali notificano la sentenza passata in giudicato all'autorità ammini-
strativa competente per l'esecuzione. Essi le comunicano immediatamente
il dispositivo qualora la persona condannata sia già privata della libertà o
siano da esaminare misure cautelari. *
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III E/1
1a Il Ministero pubblico e la Procura dei minorenni notificano all'autorità am-
ministrativa competente per l'esecuzione il decreto d'accusa passato in giu-
dicato se è stata pronunciata una pena detentiva non sospesa, un aiuto alla
prova o un'istruzione. *
1b I tribunali nonché il Ministero pubblico e la Procura dei minorenni allegano
alle loro decisioni penali eventuali perizie e rapporti nonché altri documenti
nella misura in cui siano idonei e necessari per l'esecuzione. *
2 L'esecuzione di pene e misure restrittive della libertà in un istituto idoneo
deve essere avviata il più rapidamente possibile dopo il passaggio in giudica-
to.
3 La convocazione per l'inizio di una pena detentiva o di una misura penale
privativa della libertà è di regola comunicata alla persona condannata me-
diante decisione scritta. In caso di irreperibilità, la persona condannata è
ricercata per l'arresto dall'autorità cantonale competente.
* **Esecuzione anticipata di pene e misure**
1
*
1a L'autorizzazione dell'esecuzione anticipata di misure stazionarie da parte
della direzione del procedimento richiede il consenso dell'autorità ammini-
strativa competente per l'esecuzione. *
2 L'autorità penale impartisce all'autorità d'esecuzione competente le necessa-
rie istruzioni per l'esecuzione anticipata. *
Capacità di sostenere la detenzione e la pena
1 L'autorità che ordina l'internamento decide, in caso di dubbio o di
opportuna indicazione, sulla capacità di sostenere la detenzione o la pena
di una persona interessata.
2 Essa si basa sul referto e sull'eventuale raccomandazione di un
professionista medico.
* Rinvio
1 L’esecuzione di una pena privativa di libertà può essere rinviata dall’autorità
amministrativa cantonale competente su richiesta motivata, qualora
dall’immediata esecuzione della pena deriverebbero pregiudizi eccezional-
mente gravi alla persona condannata o alla sua famiglia.
2 Se la persona condannata soffre di una malattia grave o contagiosa o se
una condannata è incinta, l’autorità amministrativa cantonale competente
determina il momento dell’inizio della pena o della misura.
3 L’autorità amministrativa cantonale competente, in caso di rinvio, adotta
se necessario disposizioni atte a garantire l’esecuzione della pena.
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III E/1
* Sospensione dell'esecuzione
1 L'autorità di esecuzione sospende l'esecuzione su ordine dell'autorità penale.
In presenza di importanti motivi, l'autorità amministrativa competente può
interrompere l'esecuzione, purché non sussista pericolo di fuga o di recidiva. *
2 Le istanze tardive al giudice ai sensi degli articoli 36 capoverso 3
e 106 CP non hanno effetto sospensivo durante l'esecuzione di una pena detentiva
sostitutiva in corso.
1. Die zuständige kantonale Verwaltungsbehörde bestimmt im Rahmen des Ostschweizerischen Strafvollzugskonkordates[[1]](#paragraphtext_content_fn_543792_2_1_c) den Vollzugsort für die Durchführung von Strafen und Massnahmen.
2. Der Regierungsrat kann, soweit keine geeigneten Vollzugsmöglichkeiten auf kantonalem Boden zur Verfügung stehen, die nötigen Vereinbarungen mit andern Kantonen und Einrichtungen zur Mitbenützung von Vollzugseinrichtungen treffen.
* **Disciplina**
1. La disciplina serve a mantenere l'ordine e la sicurezza negli istituti cantonali di esecuzione delle pene e delle misure.
2. Le persone internate devono comportarsi correttamente e osservare le disposizioni di esecuzione applicabili, il regolamento carcerario, il regolamento interno e quanto stabilito nel piano di esecuzione, nonché seguire le direttive del personale carcerario.
3. L'azione per il perseguimento di un'infrazione disciplinare si prescrive entro sei mesi dal fatto; la prescrizione è sospesa durante un'evasione.
4. L'esecuzione di una misura disciplinare si prescrive entro sei mesi.
* Mancanze disciplinari
1 Sono considerate mancanze disciplinari, in particolare
1. l’evasione, il tentativo di evasione e l’aiuto all’evasione;
2. la violenza o la minaccia contro il personale carcerario, i con-
detenuti, le persone di servizio o terzi;
3. il rifiuto di lavorare o l’incitamento a rifiutare il lavoro, nonché il
mancato rientro da un’occupazione esterna;
4. l’abuso del diritto al permesso, all’uscita o alla visita;
5. la comunicazione non autorizzata con persone estranee all’istituto;
1) GS III F/4/1
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III E/1
6. l’introduzione e l’esportazione, la fabbricazione, il possesso e la
cessione di oggetti proibiti o pericolosi, in particolare di armi o
documenti, e di denaro non autorizzato, aggirando i controlli;
7. * il danneggiamento o la deturpazione intenzionale di edifici e
oggetti, lo spreco di materiale;
8. l’introduzione, il possesso, la fabbricazione, il consumo o il traffico
di droghe o alcol, nonché l’abuso di medicamenti;
9. il comportamento sconveniente nei confronti del personale
dell’istituto di esecuzione della pena, dei condetenuti, delle
persone di servizio o di terzi;
10. la simulazione ostinata di malattie e l’autolesionismo intenzionale;
11. *
12. l’inosservanza di ordini espressi.
2 L’istigazione e la complicità nella commissione di fatti costituenti illecitodisciplinare sono considerate mancanze disciplinari.
* Misure disciplinari
1 Le misure disciplinari sono
1. il richiamo;
2. il ritiro o la limitazione temporanea della disponibilità di fondi;
3. il ritiro o la limitazione temporanea di attività ricreative, in parti-
colare dell’uso di apparecchi radiofonici o televisivi nonché della
partecipazione a manifestazioni, corsi e attività comunitarie;
4. il ritiro o la limitazione temporanea dei contatti con l’esterno, in
particolare il divieto di visita, di uscita e di congedo; è riservata
la comunicazione con le autorità e con il patrocinatore legale;
5. la multa fino a 200 franchi;
6. l’isolamento in cella o in camera fino a 14 giorni;
7. l’arresto fino a 14 giorni.
2 Possono essere cumulate più misure disciplinari.
3 Se il comportamento pregresso della persona internata lo giustifica, l’esecu-
zione della misura disciplinare può essere sospesa fissando un periodo di
prova. Se la persona internata commette una nuova infrazione disciplinare
durante il periodo di prova oppure non rispetta il piano di esecuzione o ac-
cordi particolari, la misura disciplinare è eseguita. Nei casi lievi l’internato
può essere ammonito o il periodo di prova può essere prolungato al mas-
simo della metà della durata originaria.
4 In caso di gravi o ripetute infrazioni disciplinari, la persona internata può
essere trasferita dall’autorità internante in un’altra istituzione di esecu-
zione o ritrasferita dalla casa esterna di lavoro o di residenza.
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III E/1
* Arresto
1 L'arresto può essere disposto solo in caso di gravi o ripetute infrazioni disciplinari.
2 L'arresto viene eseguito in una cella appositamente designata. La persona assegnata rimane esclusa dal lavoro, dalle attività ricreative, dagli eventi, dagli acquisti e dai contatti esterni. La cella può essere lasciata solo per la passeggiata.
3 Rimangono riservati l'assistenza medica, spirituale e sociale, nonché i contatti con le autorità e il rappresentante legale.
* Procedimento disciplinare
1 Il titolare del potere disciplinare provvede all'accertamento dei fatti.
Prima dell'emissione della decisione disciplinare scritta, la persona interessata
ottiene la possibilità di esprimere il proprio parere. In caso di urgenza, la deci-
sione viene comunicata oralmente e confermata per iscritto il prima possibile.
2 La decisione si basa su una valutazione completa, in particolare della
gravità oggettiva dell'infrazione disciplinare, del comportamento pregresso
durante l'esecuzione e delle motivazioni. La misura deve essere idonea a
prevenire future violazioni della disciplina dell'istituto. L'applicazione di
misure disciplinari collettive è inammissibile.
3 La persona colpita da una misura disciplinare può presentare ricorso
contro le decisioni disciplinari entro due giorni dalla comunicazione. *
4 Questo non ha effetto sospensivo, a meno che non venga disposto
dall'istanza di ricorso. Per il resto, la tutela giuridica è regolata dalla
Legge sulla procedura amministrativa²). *
1 I detenuti sono obbligati a dichiarare veritieramente al medico o alla direzione del carcere le malattie gravi e contagiose.
Spese di mantenimento
1 Le spese di mantenimento da corrispondere per la detenzione nel penitenziario cantonale, in particolare per le forme di esecuzione penale particolari, sono stabilite dal Dipartimento competente, nel rispetto delle decisioni vincolanti degli organi del Concordato della Svizzera orientale sull'esecuzione delle pene e delle misure.
* **Assunzione delle spese di esecuzione**
1 Le spese dell'esecuzione di pene e misure sono assunte in linea di principio
dal Cantone.
2)
GS III G/1
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III E/1
2 Ove le condizioni economiche lo giustifichino, la persona condannata può
essere interamente o parzialmente coinvolta nelle spese di esecuzione della
pena e delle misure. Ciò è possibile anche in caso di successiva modifica
delle condizioni economiche. Per coprire le spese possono essere utilizzate
anche prestazioni di terzi.
3 Sull'assunzione delle spese nel singolo caso decide l'autorità amministrativa
designata dal Consiglio di Stato.
4 L'amministrazione fiscale cantonale fornisce gratuitamente all'autorità am-
ministrativa cantonale competente le informazioni necessarie per la riscossione
della partecipazione alle spese relative ai redditi e ai beni delle persone
condannate e, su richiesta, concede l'accesso agli atti fiscali.
* **Copertura di altri costi**
1. I costi che non sono direttamente connessi all'esecuzione effettiva della pena o della misura e che il Cantone non è tenuto a sostenere in base ad altre disposizioni, come i costi di ricovero ospedaliero, per soggiorni in istituzioni speciali di cura o assistenza o per trattamenti dentistici necessari, nonché le spese ai sensi dell'articolo 14 del Concordato dei Cantoni della Svizzera orientale sull'esecuzione delle pene e delle misure, devono essere sostenuti dalla persona interessata.
Gebühren
1 Per la trattazione delle istanze, segnatamente per la concessione di forme
di esecuzione speciali (ad es. esecuzione frazionata, semiprigionia, ecc.),
per la revoca di decisioni e per l’irrogazione di sanzioni disciplinari, l’autorità
amministrativa competente può riscuotere emolumenti in base al dispendio.
1 Richieste di risarcimento del Cantone per spese derivanti dall'esecuzione
delle pene e delle misure verjähren innerhalb von 10 Jahren.
Verordnungen
1 Il Consiglio di Stato emana, nell'ambito del diritto federale e del Concordato della Svizzera orientale sull'esecuzione delle sanzioni, le disposizioni esecutive necessarie sull'esecuzione delle pene e delle misure.
Rechtsschutz
1 Il ricorso giurisdizionale è retto, fatti salvi l'articolo 29e capoverso 3 e i
capoversi successivi, dalla legge sulla giustizia amministrativa.
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III E/1
2 Il termine per proporre ricorso contro le decisioni e le pronunce concer-
nenti l'esecuzione di una sentenza penale o di un decreto penale è di dieci
giorni. *
3 I ricorsi non hanno effetto sospensivo, a meno che non sia ordinato
dall'autorità di ricorso.
3a Se l'autorità di esecuzione competente ritiene opportuna la revoca di una
misura terapeutica ai sensi degli articoli 56 e seguenti del Codice penale e
contemporaneamente l'ordine successivo di un'altra sanzione penale, ne fa
domanda al Tribunale cantonale. Quest'ultimo decide anche sulla revoca
della misura terapeutica. La Procura e la Procura minorile hanno i diritti di
una parte. L'autorità di esecuzione competente effettua gli accertamenti
rilevanti per il diritto che possono essere significativi per la decisione. *
3b Le decisioni di prima istanza del Dipartimento competente sono diretta-
mente impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo; questo può an-
che esaminare l'adeguatezza di una decisione. *
4 Le decisioni a cui, per legge, su richiesta delle autorità di esecuzione o
della persona condannata, segue una decisione di un'autorità giudiziaria,
non sono impugnabili per via di giustizia amministrativa.
* Videoconferenze
1 Le autorità di esecuzione delle pene sono autorizzate a svolgere atti procedimentali e
verifiche dell'esecuzione, in particolare in relazione ad audizioni
prima dell'emanazione di decisioni riguardanti i passi per l'apertura dell'esecuzione, con la persona
condannata o altre autorità, tramite videoconferenza.
2 La persona condannata deve dichiarare il proprio consenso alla videoconferenza
qualora si tratti della concessione del diritto di essere sentita in merito a una scarcerazione
condizionale.
3 La conversazione deve essere registrata in audio e video o, in caso di rinuncia a una
registrazione, verbalizzata.
Abrogazione di diritti precedenti
1 Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, tutte le disposizioni del diritto glaronese con essa in contrasto sono abrogate.
Entrata in vigore
1 Entrata in vigore La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1966.
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