Kanton Glarus (EGSCHKG)
Indice delle disposizioni (14)
Testo normativo (14 Articoli)
Circondario di esecuzione e di fallimento
**1** Il Cantone di Glarona forma un solo circondario di esecuzione e fallimento per l’esecuzione delle procedure esecutive e dei fallimenti.
Betreibungsamt, Konkursamt
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1. L'Ufficio di esecuzione e l'Ufficio dei fallimenti sono unificati.
3. Il capo dell'ufficio è autorizzato ad avvalersi di privati per singoli
adempimenti, i cui costi, entro i limiti consentiti, sono a carico della
relativa massa fallimentare o esecuzione.
Incompatibilità e astensione
1 Le persone che esercitano funzioni dell’autorità di vigilanza, come
pure i dipendenti dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti, non possono essere
membri degli organi direttivi di istituti di credito o di analoghe società
commerciali.
2 Se una persona dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti si trova in astensione,
il capo dell’Ufficio le affida la procedura a un’altra persona. Se necessario,
l’autorità di vigilanza nomina esattori o funzionari di fallimento straordinari,
che possono anche essere privati (art. 5).
3 L’autorità di vigilanza decide sulle domande controverse di astensione.
Organizzazione, Regolamento per le firme
1 L'Ufficio delle esecuzioni e dei fallimenti costituisce una parte dell'Am-
ministrazione cantonale ed è inserito nel Dipartimento designato dal Con-
siglio di Stato. *
2*
SBE VI/5 413
1
III D/1
Trattamento da parte di Privati
1 Nella misura in cui il diritto federale lo consente, in circostanze particolari
possono essere coinvolti privati come amministratori di fallimento, curatori fallimentari, liquidatori
o come personale ausiliario straordinari.
2 I privati o le aziende private sottostanno in particolare al segreto d'ufficio
e alla vigilanza delle autorità.
3 L'organo di nomina deve di regola richiedere la prova di un'assicurazione
di responsabilità civile professionale con copertura sufficiente.
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Depositenanstalt
1. La Banca Cantonale di Glarona è designata quale Istituto di Deposito (art. 24 LEF).
Zustellung der Urkunden
1 Le notificazioni degli atti dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti avvengono di regola
per posta.
2 Se la notificazione per posta non riesce, gli atti sono per quanto possibile notificati
direttamente dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti. Se ciò non è possibile, la notificazione
è eseguita dalla Polizia cantonale. *
2. Autorità di vigilanza e procedura
* Autorità di vigilanza
1 Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per il sistema
delle esecuzioni forzate e dei fallimenti. Esso può delegare la vigilanza
amministrativa, tecnica e organizzativa a un’autorità amministrativa
subordinata al Dipartimento. *
2 Sulle opposizioni ai sensi dell’articolo 17 LEF decide in prima istanza la
Presidenza del Tribunale cantonale. Sulle opposizioni ai sensi dell’articolo 18
LEF decide in seconda istanza la Corte superiore.
Procedura
1 Per quanto il diritto federale e la presente legge non contengano disposi-
zioni, si applica alle procedure dinanzi all’autorità di vigilanza e alla prote-
zione giuridica la legge sulla giustizia amministrativa (VRG)¹).
1) RS III G/1
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III D/1
2 Per i procedimenti di reclamo secondo gli articoli 17 e 18 LEF si applicano
per analogia gli articoli 319 segg. e in via sussidiaria il procedimento som-
mario del CPC. *
3 Le misure disciplinari ordinate dall’autorità di vigilanza sono direttamente
soggette a ricorso al Tribunale amministrativo.
3. Altre disposizioni
Verfügungen als Rechtsöffnungstitel
1. Le decisioni relative a crediti di diritto pubblico sono azionabili per via esecutiva, conformemente all'articolo 129 della LFGE.
Gebühren
1 Nella misura in cui l’ordinanza federale sulle tasse d’esecuzione e fallimento non contiene una regolamentazione specifica, è applicabile l’ordinanza sulle spese nell’ambito della procedura amministrativa e della giustizia amministrativa2) rispettivamente l’ordinanza sulle spese nell’ambito dei procedimenti civili e penali³).
4. ...
*
Art. 13-23 *
5. Disposizioni finali e transitorie
Abrogazione del diritto previgente
1. Il decreto cantonale del 6 maggio 1906, legge di applicazione della legge federale dell'11 aprile 1899 sulla esecuzione forzata e il fallimento, è abrogato.
2. Tutte le disposizioni che contraddicono la presente legge, in particolare quelle contenute nel codice di procedura civile, sono abrogate.
1. Für Beschwerdeverfahren, aufsichts- und disziplinarrechtliche Verfahren sowie gerichtliche Verfahren, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes hängig geworden sind, gilt für die sachlichen Zuständigkeiten das bisherige kantonale Recht.
1. Dieses Gesetz tritt mit der Annahme durch die Landsgemeinde und der Genehmigung durch den Bund in Kraft[[4]](#paragraphtext_content_fn_188582_2_4_c).