Kanton Glarus (EGZPO)
Indice delle disposizioni (14)
Testo normativo (14 Articoli)
Oggetto
1 La presente legge contiene le disposizioni esecutive del Codice di procedura
civile svizzero (CPC) nonché ulteriori disposizioni in materia di spese
processuali e indennità.
2 L'organizzazione e le competenze delle autorità giudiziarie sono disciplinate
dalla legge sull'organizzazione giudiziaria del Cantone Glarona (legge
sull'organizzazione giudiziaria)¹).
3 Rimangono riservate le disposizioni particolari di altre leggi cantonali.
Diritto privato cantonale
1 La CPC è applicabile anche alla valutazione del diritto privato canta-
nale. La legge ne disciplina le eccezioni.
Assistenza giudiziaria in materia civile
1 Per la concessione di assistenza giudiziaria nazionale o internazionale è
competente il Tribunale cantonale (Art. 194 e segg. CPC e Art. 11a Legge federale sul
diritto internazionale privato [LDIP]). *
2 Qualora leggi o trattati statali prevedano imperativamente un’istanza superiore, è
competente la Corte superiore. *
1) RS III A/2
SBE XI/6 409
1
III C/1
Arbitrato
1 Nelle cause arbitrali il Tribunale cantonale presta assistenza giudiziaria conformemente agli articoli 183 capoverso 2, 184 capoverso 2 e 185 della LDIP ed è unica istanza ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2 del CPC. *
Giurisdizione volontaria
1 Il Tribunale cantonale decide in procedura sommaria in particolare
su: *
1. Codice civile (CC)
a. Ricezione di disposizioni testamentarie orali (Art. 507 CC);
b. Ordinazione della liquidazione ufficiale di un’eredità (Art. 593
e segg. CC);
c. Nomina di un rappresentante per la comunione ereditaria (Art. 602
cpv. 3 CC);
d. Differimento della divisione ereditaria e salvaguardia dei diritti dei
coeredi nei confronti di eredi insolventi (Art. 604 CC);
e. Formazione dei lotti (Art. 611 CC);
f. Tipo di vendita all’incanto o di divisione prima dell’inizio della
procedura di divisione ereditaria (Art. 612s. CC);
g. Incarico alla commissione di stima di accertare il valore d’impu-
tazione di immobili (Art. 618 CC);
h. * Sorveglianza sull’esecutore testamentario (Art. 517 s. CC);
i. * Sorveglianza sul liquidatore dell’eredità (Art. 595 CC);
2 Codice delle obbligazioni (CO)
a. Vendita in caso di contestazione di oggetti comprati spediti (Art. 204
CO);
b. Vendita e asta di merce in commissione (Art. 427 e 435 CO);
c. Vendita e deposito di merce di trasporto (Art. 444, 445 e 453 CO);
d. Deposito della somma cambiaria per mancanza di presentazione della
cambiale per il pagamento (Art. 1032 CO).
3. ... *
Art. 8-11 * ...
2
III C/1
4. Disposizioni procedurali complementari
4.1. Generalità
Art. 12-14*
Parteivertretung (Art. 68 Abs. 2 ZPO)
1 Nel procedimento sommario ai sensi dell’articolo 251 CPC, le parti possono
farsi rappresentare da una persona fisica capace di agire, senza abilitazione
all’esercizio della professione di avvocato, o da una persona giuridica.
2 Nelle controversie in materia di locazione e affitto di locali d’abitazione e
commerciali, di affitto agricolo e di contratto di lavoro, le parti possono
farsi rappresentare nel procedimento semplificato da una persona con funzione
in un’associazione professionale. *
3 Nelle controversie di cui al capoverso 2, le parti possono farsi rappresentare
nel procedimento ai sensi dell’articolo 257 CPC (tutela giurisdizionale nei
casi manifesti) da una persona ai sensi dell’articolo 68 capoverso 2 lettera d CPC. *
4.2. Accertamento ufficiale
Contenuto *
1 Su richiesta può essere redatto un verbale ufficiale sullo stato di fatto di
una cosa, nella misura in cui ciò sia possibile senza particolari co-
noscenze specialistiche.
2 Le persone interessate dalla cosa vengono, se possibile, consultate per la
redazione del verbale.
3 Viene redatto un verbale ai sensi dell'articolo 182 CPC.
Competenza
1 Per l'ordinazione del referto ufficiale è competente il Tribunale cantonale. *
2 L'allestimento del referto ufficiale avviene a cura di una persona incaricata
dal Tribunale cantonale. *
Costi e procedura *
1 Le spese del referto ufficiale sono a carico di chi l’ha richiesto.
2 Non vengono assegnate indennità di parte.
3 Per il resto, è applicabile la procedura sommaria conformemente all’art. 252 CPC. *
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III C/1
4.3. Costi
* **Pagamento supplementare (Art. 123 CPC)**
1 Il Tribunale cantonale decide in procedura sommaria il pagamento
supplementare delle spese processuali ai sensi dell’articolo 123 CPC.
Parteientschädigung (Art. 96 ZPO)
1. L'indennità di parte si commisura in base al dispendio di tempo necessario, al valore della lite o dell'interesse e alla complessità del caso.
2. Il Tribunale superiore emana una tariffa sulle spese della rappresentanza professionale da parte di avvocate e avvocati ai sensi dell'articolo 95 capoverso 3 lettera b CPC, nonché sull'indennità delle patrocinatrici e dei patrocinatori d'ufficio ai sensi dell'articolo 122 capoverso 1 lettera a CPC. Essa necessita dell'approvazione del Consiglio legislativo. *
3. Nelle controversie di diritto del lavoro fino a un valore della lite di 30'000 franchi, le spese processuali sono a carico delle parti stesse. Restano riservati i casi di lite temeraria.
5. Disposizioni finali e transitorie
Entrata in vigore
1 La legge introduttiva entra in vigore il 1° gennaio 2011.
Disposizione transitoria
1 Le disposizioni transitorie degli articoli 404 e seguenti CPC sono applicabili per analogia al diritto cantonale.
2 I divieti generali (Rechtbote) pronunciati prima del 1° gennaio 2011 in base alle previgenti ordinanze cantonali di procedura civile, valgono d'ora in poi come divieti giudiziali ai sensi degli articoli 258 e seguenti CPC. Resta sempre salvo il diritto di proporre prova contraria.
3 Per i Rechtbote pronunciati prima del 1° gennaio 2011, la nuova comminatoria di multa di 2000 franchi secondo l'articolo 258 capoverso 1 CPC è applicabile solo se segnalata in loco ai sensi dell'articolo 259 CPC.
Abrogazione del diritto previgente
¹ Il Codice di procedura civile del 6 maggio 2001 del Cantone Glarona è abrogato
con l'entrata in vigore della presente legge.
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