Kanton Glarus
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
Scopo
1 La presente ordinanza regola la tenuta del registro fondiario mediante l'informatica nel quadro delle disposizioni del diritto federale. *
Sicurezza e protezione dei dati
1 L'Ufficio del registro fondiario assicura la protezione dei dati del registro
fondiario informatizzato mediante opportune misure tecniche e li tutela
contro la distruzione e l'accesso non autorizzato. *
2 Il Consiglio di Stato emana un concetto in materia di sicurezza e protezione
dei dati.
Accesso tramite procedura di richiamo
1. Gli ingegneri-geometri ottengono un accesso indiretto ai dati del libro
mastro. Il Dipartimento dell'Economia Pubblica e degli Interni
(Dipartimento) può garantire loro un accesso diretto. L'accesso si
riferisce ai seguenti dati
a. Dati riguardanti nome, cognome, data di nascita e indirizzo dei
proprietari terrieri;
b. Quote di valore in caso di comproprietà e proprietà per piani;
c. Servitù con parola chiave, senza persone autorizzate;
d. Annotazioni, senza indicazioni di valore.
1bis. L'Amministrazione Cantonale delle Contribuzioni, per la riscossione
dell'imposta sugli utili immobiliari e per la valutazione fiscale degli
immobili, ottiene un accesso diretto ai seguenti dati relativi ai proprietari
e a tutti i precedenti proprietari
a. Dati secondo il comma 1;
b. Data del registro fondiario, numero del documento, dell'immobile
e dell'assicurazione, nonché indicazioni sulla superficie;
c. Tipo, prezzo e data dell'acquisto;
d. Interrogazione su tutti gli immobili di una persona;
e. Designazione degli aventi diritto di abitazione e di usufrutto.
1) GS III B/1/1
SBE VII/8 355
1
III B/6/4
2. Le autorità amministrative cantonali, i comuni, nonché gli enti e le
istituzioni autonome di diritto pubblico possono ottenere un accesso
indiretto o diretto ai dati del libro mastro di cui necessitano per
l'adempimento dei loro compiti, ma al massimo ai dati di cui al comma 1
lettere a-d, previa dimostrazione della necessità. Il Dipartimento decide
in merito al tipo di autorizzazione di accesso.
2bis. Gli accessi ai dati ai sensi del presente articolo vengono protocollati. La
Divisione Informatica controlla a campione gli accessi effettuati per
verificare il rispetto della presente ordinanza. *
3. Il Dipartimento regola le modalità di accesso tramite procedura di richiamo
secondo l'articolo 29 dell'Ordinanza sul registro fondiario (ORF)2), in
particolare la protezione contro l'accesso non autorizzato ai dati e le
limitazioni in merito alla trasmissione di dati a terzi, caso per caso. In
caso di abuso dei dati ottenuti dall'Ufficio del registro fondiario o di loro
elaborazione abusiva, può revocare il diritto di accesso. *
Dati personali
1 Nel libro mastro possono essere indicati, oltre ai dati personali previsti
dal diritto federale, anche il nome dell'alleanza. Ulteriori dati personali,
che risultano dai documenti di iscrizione, possono essere memorizzati
elettronicamente in un registro ausiliario.
Trattamento dei dati
¹ Il collegamento del software del registro fondiario con la piattaforma cantonale dei dati dei registri degli abitanti, per la rilevazione e l'aggiornamento dei dati tramite una procedura automatica di accesso e confronto, è ammissibile.
² L'accesso e il confronto automatici comprendono i dati personali dei gruppi di caratteristiche 1–4 e 6 secondo l'Allegato 1 dell'Ordinanza concernente la gestione di una piattaforma cantonale di dati conformemente alla Legge d'introduzione alla Legge sull'armonizzazione dei registri³).
Acquisizione di Immobili
1 Le quote di comproprietà di coniugi, così come i parcheggi in comproprietà e simili, possono essere inserite nel registro fondiario informatizzato senza rendere autonome le quote.
Servitù
1) In occasione della ripresa dei dati sulle servitù nel registro fondiario in-
formatizzato, le parole chiave vengono adeguate alle esigenze dell’elabora-
zione elettronica dei dati. *
2) RS 211.432.1
3) DC I C/21/3
2
Passaggio al catasto informatizzato *
1 Il Consiglio di Stato autorizza l'Ufficio del registro fondiario a gestire il registro fondiario mediante l'informatica, qualora il software scelto dal Cantone garantisca un'applicazione professionale del registro fondiario informatizzato, nonché la sicurezza e la protezione dei dati. *
1. Diese Verordnung tritt mit der Genehmigung durch das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement in Kraft.[[4]](#paragraphtext_content_fn_850132_2_4_c)