Kanton Glarus
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
1. La presente ordinanza esegue il diritto federale sullo stato civile.
2. Organizzazione e vigilanza
Dipartimento della Sicurezza e della Giustizia
1. Il Dipartimento della Sicurezza e della Giustizia è il dipartimento competente per lo stato civile ai sensi dell'articolo 32 LAC CC. *
Ufficio dello Stato Civile
1 L'Ufficio dello Stato Civile ha sede a Glarona, costituisce l'ufficio cantonale competente
e svolge anche le funzioni dell'Ufficio Speciale dello Stato Civile.
2 Il Cantone mette a disposizione presso la sede dell'ufficio locali idonei per lo svolgimento
delle attività relative allo stato civile.
Ispettorato dello stato civile
1 L'Ispettorato dello stato civile e il Servizio dello stato civile e del diritto di cittadinanza
esercitano la vigilanza sullo stato civile, a meno che un'altra
autorità o ufficio sia designato come competente in materia. *
1) RS III B/1/1
RSB IX/6 276
1
III B/5/2
3. Ulteriori disposizioni
Findelkind
1 Competenti per la ricezione delle denunce relative a un bambino di
provenienza ignota sono le basi della Polizia cantonale. I loro
dipendenti avvisano senza indugio l'Autorità di protezione dei minori e
degli adulti e l'Ufficio dello stato civile.
2 L'Ufficio dello stato civile attribuisce al bambino il cognome nonché uno o
più nomi di battesimo e li iscrive nel registro dello stato civile. *
Notifica del decesso al Comune di domicilio
1 Se una persona decede nel suo luogo di domicilio, il decesso può essere notificato personalmente all'ufficio designato da tale Comune.
Ciò non si applica ai decessi avvenuti in ospedali, case di riposo, case di cura e istituti, né se la persona deceduta aveva domicilio a Glarona (in tal caso la notifica deve essere fatta all'Ufficio dello stato civile).
2 L'ufficio comunale competente deve comunicare immediatamente il decesso per iscritto all'Ufficio dello stato civile. Il certificato medico di morte e i documenti depositati devono essere allegati alla comunicazione.
Veröffentlichungen -> Pubblicazioni
1 Geburten (mit Ausnahme der Totgeburten) und Todesfälle, welche Kan-
tonseinwohner betreffen, werden regelmässig im Amtsblatt veröffentlicht. -> 1 Nascite (ad eccezione delle nascite morte) e decessi, che riguardano residenti
del Cantone, sono regolarmente pubblicati sul Foglio Ufficiale.
2 Die Veröffentlichung hat bei Geburten auf Verlangen eines Elternteils bzw.
bei Todesfällen auf Verlangen eines Hinterbliebenen zu unterbleiben. * -> 2 La pubblicazione è omessa per le nascite su richiesta di un genitore e per
i decessi su richiesta di un congiunto. *
3 Die Gemeindeverwaltungen melden zu veröffentlichende Ereignisse regel-
mässig der Staatskanzlei. -> 3 Le amministrazioni comunali comunicano regolarmente alla Cancelleria di Stato
gli eventi da pubblicare.
Abrogazione del diritto previgente
**1** Con l'entrata in vigore della presente ordinanza, sono abrogate le disposizioni di esecuzione del 23 giugno 1981 relative all'ordinanza del Consiglio federale concernente l'attestato di domicilio.
Entrata in vigore
1 La presente ordinanza entra immediatamente in vigore dopo la Landsgemeinde 2006.
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