Legislator Giurisprudenza & Legislazione
III-B.4.2.2 CH-GL

Kanton Glarus

15 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Glarona
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (15)

Testo normativo (15 Articoli)

Kanton Glarus

Ambito di applicazione

1 Il presente decreto si applica a

a.

istituti di previdenza con sede nei Cantoni Glarona, Appenzello

Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni e

Turgovia;

b. fondazioni ai sensi degli articoli 80–89 CC (fondazioni classiche)

con sede nei Cantoni San Gallo e Turgovia.

2 Esso non è applicabile agli istituti di previdenza e alle fondazioni classiche

sottoposti alla vigilanza della Confederazione o di un comune del Cantone

Turgovia, nonché alle fondazioni ecclesiastiche e alle fondazioni di famiglia.

Kanton Glarus

Competenza

1 La Sorveglianza professionale e delle fondazioni della Svizzera orientale è l’autorità di vigilanza.

2 Per le fondazioni classiche sottoposte alla sua vigilanza, è inoltre l'autorità di modifica e trasformazione. Ciò vale anche per le fondazioni classiche sottoposte alla vigilanza di un comune. *

2. Compiti dell'istituto di previdenza e della fondazione classica

2.1. Presentazione di documenti

Kanton Glarus

Regolamenti

¹ L'istituto di previdenza o la fondazione classica presenta all'autorità di vigilanza, spontaneamente, nuovi o modificati regolamenti.

1) GS III B/4/2

SBE XII/1 3

1

III B/4/2/2

Aufgaben der Vorsorgeeinrichtung und der klassischen Stiftung - Einreichung von Unterlagen

1. Die Vorsorgeeinrichtung reicht der Aufsichtsbehörde die jährlichen Berichte unaufgefordert innert sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres ein.

2. Sie stellt zu

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | die genehmigte und rechtsgültig unterzeichnete Jahresrechnung; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | den Bericht über die Geschäftstätigkeit; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | den Bericht der Revisionsstelle; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d. | den Bericht des Experten für berufliche Vorsorge über die periodische Überprüfung. | | |

Aufgaben der Vorsorgeeinrichtung und der klassischen Stiftung - Einreichung von Unterlagen

1. Die klassische Stiftung reicht der Aufsichtsbehörde die jährlichen Berichte unaufgefordert innert sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres ein.

2. Sie stellt zu

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | die genehmigte und rechtsgültig unterzeichnete Jahresrechnung; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | den Bericht über die Geschäftstätigkeit; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | den Bericht der Revisionsstelle, wenn nicht eine Befreiung nach Artikel 83b Absatz 2 ZGB vorliegt. | | |

Aufgaben der Vorsorgeeinrichtung und der klassischen Stiftung - Einreichung von Unterlagen

1. Die Vorsorgeeinrichtung oder die klassische Stiftung reicht auf Verlangen weitere Unterlagen ein.

Kanton Glarus

Obbligo di informazione nei confronti degli assicurati

1 L’istituto di previdenza

a.

b.

c.

d.

mette a disposizione degli aventi diritto in forma adeguata le

norme che disciplinano il rapporto di previdenza e li informa

allo stesso modo in merito alla loro modifica e abrogazione;

fornisce annualmente agli aventi diritto le informazioni che li

riguardano in merito a contributi e pretese a prestazioni di

previdenza e di libero passaggio;

informa annualmente gli aventi diritto in forma adeguata

sull’andamento degli affari;

permette agli aventi diritto di consultare, su richiesta, il conto

annuale e il rapporto dell’organo di revisione.

2

III B/4/2/2

Kanton Glarus

Informazioni e Obblighi verso l'Autorità di Vigilanza

1 L'istituto di previdenza o la fondazione classica informa l'autorità di

vigilanza senza indugio su eventi che abbiano un'influenza significativa sul

suo patrimonio o sulla sua attività futura.

3. Compiti dell'Autorità di Vigilanza

Kanton Glarus

Principio

1 L'autorità di vigilanza

a. adempie ai compiti a essa assegnati dalla legislazione;

b. gestisce il registro della previdenza professionale;

c. emette le disposizioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti.

Kanton Glarus

Esame dei documenti

1 L'autorità di vigilanza esamina i documenti presentati.

2 L'esame dei documenti non esonera da responsabilità gli organi responsabili della previdenza professionale o della fondazione classica.

Kanton Glarus

Gegenstände

1 L'autorità di vigilanza emana decisioni in particolare riguardo a

a. l'assoggettamento dell'istituto di previdenza o della fondazione

classica alla sua vigilanza;

b. l'iscrizione dell'istituto di previdenza;

c. la modifica o la cancellazione nel registro per la previdenza

professionale;

d. la modifica o la nuova stesura dell'atto costitutivo o di altre

basi giuridiche di un istituto di previdenza o di una fondazione

classica;

e. l'approvazione di trasferimenti o ripartizioni di patrimonio

tra istituti di previdenza;

f. la fusione o la soppressione di istituti di previdenza;

g. l'approvazione dei regolamenti di liquidazione totale e parziale

degli istituti di previdenza.

Kanton Glarus

Provvedimenti per rimediare alle lacune

1 L'autorità di vigilanza dispone i provvedimenti idonei a rimediare alle

lacune, in particolare

a. impartendo istruzioni all'istituto di previdenza, alla fondazione clas-

sica, all'ufficio di revisione o all'esperto in previdenza professionale;

b. revocando gli organi dell'istituto di previdenza o della fondazione

classica e nominando amministrazioni provvisorie;

3

III B/4/2/2

c. modificando o annullando le decisioni dell'istituto di previdenza o

della fondazione classica;

d. richiedendo perizie;

e. esaminando la gestione e la contabilità presso la sede dell'istituto di

previdenza o della fondazione classica;

f. ordinando l'esecuzione sostitutiva;

g. infliggendo multe disciplinari.

**4. Protezione giuridica**

Kanton Glarus

1 Le decisioni dell'autorità di vigilanza concernenti la previdenza profes-

sionale possono essere impugnate.

2 Il competente tribunale cantonale giudica in procedura di azione le contro-

versie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e beneficiari.

3 Contro le decisioni dell'autorità di vigilanza che riguardano le fondazioni

classiche, le fondazioni con sede nel Cantone di San Gallo possono

presentare ricorso al Dipartimento delle finanze del Cantone di San Gallo,

quelle con sede nel Cantone di Turgovia reclamo al Dipartimento delle finanze

e degli affari sociali del Cantone di Turgovia e quelle con sede nel Cantone

Ticino ricorso al Tribunale d'appello di Lugano. *

5. Disposizioni finali

Schlussbestimmungen

1. Die Verfahrensrechtlichen Bestimmungen vom 19. April 2007 betreffend die Aufsicht über Vorsorgeeinrichtungen und Stiftungen werden aufgehoben.

Schlussbestimmungen

1. Dieser Erlass wird ab 1. Januar 2011[[2]](#paragraphtext_content_fn_272110_2_2_c) angewendet.

2. Er wird nach Artikel 7 der Interkantonalen Vereinbarung vom 26. September 2005 über die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht in den Vereinbarungskantonen publiziert.

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →