Kanton Glarus
Indice delle disposizioni (15)
Testo normativo (15 Articoli)
Ambito di applicazione
1 Il presente decreto si applica a
a.
istituti di previdenza con sede nei Cantoni Glarona, Appenzello
Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni e
Turgovia;
b. fondazioni ai sensi degli articoli 80–89 CC (fondazioni classiche)
con sede nei Cantoni San Gallo e Turgovia.
2 Esso non è applicabile agli istituti di previdenza e alle fondazioni classiche
sottoposti alla vigilanza della Confederazione o di un comune del Cantone
Turgovia, nonché alle fondazioni ecclesiastiche e alle fondazioni di famiglia.
Competenza
1 La Sorveglianza professionale e delle fondazioni della Svizzera orientale è l’autorità di vigilanza.
2 Per le fondazioni classiche sottoposte alla sua vigilanza, è inoltre l'autorità di modifica e trasformazione. Ciò vale anche per le fondazioni classiche sottoposte alla vigilanza di un comune. *
2. Compiti dell'istituto di previdenza e della fondazione classica
2.1. Presentazione di documenti
Regolamenti
¹ L'istituto di previdenza o la fondazione classica presenta all'autorità di vigilanza, spontaneamente, nuovi o modificati regolamenti.
1) GS III B/4/2
SBE XII/1 3
1
III B/4/2/2
1. Die Vorsorgeeinrichtung reicht der Aufsichtsbehörde die jährlichen Berichte unaufgefordert innert sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres ein.
2. Sie stellt zu
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | die genehmigte und rechtsgültig unterzeichnete Jahresrechnung; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | den Bericht über die Geschäftstätigkeit; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | den Bericht der Revisionsstelle; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d. | den Bericht des Experten für berufliche Vorsorge über die periodische Überprüfung. | | |
1. Die klassische Stiftung reicht der Aufsichtsbehörde die jährlichen Berichte unaufgefordert innert sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres ein.
2. Sie stellt zu
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | die genehmigte und rechtsgültig unterzeichnete Jahresrechnung; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | den Bericht über die Geschäftstätigkeit; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | den Bericht der Revisionsstelle, wenn nicht eine Befreiung nach Artikel 83b Absatz 2 ZGB vorliegt. | | |
1. Die Vorsorgeeinrichtung oder die klassische Stiftung reicht auf Verlangen weitere Unterlagen ein.
Obbligo di informazione nei confronti degli assicurati
1 L’istituto di previdenza
a.
b.
c.
d.
mette a disposizione degli aventi diritto in forma adeguata le
norme che disciplinano il rapporto di previdenza e li informa
allo stesso modo in merito alla loro modifica e abrogazione;
fornisce annualmente agli aventi diritto le informazioni che li
riguardano in merito a contributi e pretese a prestazioni di
previdenza e di libero passaggio;
informa annualmente gli aventi diritto in forma adeguata
sull’andamento degli affari;
permette agli aventi diritto di consultare, su richiesta, il conto
annuale e il rapporto dell’organo di revisione.
2
III B/4/2/2
Informazioni e Obblighi verso l'Autorità di Vigilanza
1 L'istituto di previdenza o la fondazione classica informa l'autorità di
vigilanza senza indugio su eventi che abbiano un'influenza significativa sul
suo patrimonio o sulla sua attività futura.
3. Compiti dell'Autorità di Vigilanza
Principio
1 L'autorità di vigilanza
a. adempie ai compiti a essa assegnati dalla legislazione;
b. gestisce il registro della previdenza professionale;
c. emette le disposizioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti.
Esame dei documenti
1 L'autorità di vigilanza esamina i documenti presentati.
2 L'esame dei documenti non esonera da responsabilità gli organi responsabili della previdenza professionale o della fondazione classica.
Gegenstände
1 L'autorità di vigilanza emana decisioni in particolare riguardo a
a. l'assoggettamento dell'istituto di previdenza o della fondazione
classica alla sua vigilanza;
b. l'iscrizione dell'istituto di previdenza;
c. la modifica o la cancellazione nel registro per la previdenza
professionale;
d. la modifica o la nuova stesura dell'atto costitutivo o di altre
basi giuridiche di un istituto di previdenza o di una fondazione
classica;
e. l'approvazione di trasferimenti o ripartizioni di patrimonio
tra istituti di previdenza;
f. la fusione o la soppressione di istituti di previdenza;
g. l'approvazione dei regolamenti di liquidazione totale e parziale
degli istituti di previdenza.
Provvedimenti per rimediare alle lacune
1 L'autorità di vigilanza dispone i provvedimenti idonei a rimediare alle
lacune, in particolare
a. impartendo istruzioni all'istituto di previdenza, alla fondazione clas-
sica, all'ufficio di revisione o all'esperto in previdenza professionale;
b. revocando gli organi dell'istituto di previdenza o della fondazione
classica e nominando amministrazioni provvisorie;
3
III B/4/2/2
c. modificando o annullando le decisioni dell'istituto di previdenza o
della fondazione classica;
d. richiedendo perizie;
e. esaminando la gestione e la contabilità presso la sede dell'istituto di
previdenza o della fondazione classica;
f. ordinando l'esecuzione sostitutiva;
g. infliggendo multe disciplinari.
**4. Protezione giuridica**
1 Le decisioni dell'autorità di vigilanza concernenti la previdenza profes-
sionale possono essere impugnate.
2 Il competente tribunale cantonale giudica in procedura di azione le contro-
versie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e beneficiari.
3 Contro le decisioni dell'autorità di vigilanza che riguardano le fondazioni
classiche, le fondazioni con sede nel Cantone di San Gallo possono
presentare ricorso al Dipartimento delle finanze del Cantone di San Gallo,
quelle con sede nel Cantone di Turgovia reclamo al Dipartimento delle finanze
e degli affari sociali del Cantone di Turgovia e quelle con sede nel Cantone
Ticino ricorso al Tribunale d'appello di Lugano. *
5. Disposizioni finali
1. Die Verfahrensrechtlichen Bestimmungen vom 19. April 2007 betreffend die Aufsicht über Vorsorgeeinrichtungen und Stiftungen werden aufgehoben.
1. Dieser Erlass wird ab 1. Januar 2011[[2]](#paragraphtext_content_fn_272110_2_2_c) angewendet.
2. Er wird nach Artikel 7 der Interkantonalen Vereinbarung vom 26. September 2005 über die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht in den Vereinbarungskantonen publiziert.