Kanton Glarus (IVBSA)
Indice delle disposizioni (36)
Testo normativo (36 Articoli)
Regione di vigilanza comune
1 I Cantoni Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello
Interno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino («Cantoni convenzionati»)
formano una regione di vigilanza comune per la sorveglianza di
a. istituzioni di previdenza professionale ai sensi dell’articolo 61 della
legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti
e l’invalidità (LPP)¹);
b. fondazioni classiche ai sensi dell’articolo 84 del Codice civile svizzero
(CC)²), nella misura in cui i Cantoni convenzionati hanno delegato tale
compito all’ente.
Anstalt, a. Principio
1 Sotto la denominazione «BVG- und Stiftungsaufsicht der Kantone Zürich, Glarus,
Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, St. Gallen,
Graubünden, Thurgau und Tessin» esiste un ente intercantonale di diritto pubblico
con propria personalità giuridica e sede a Zurigo.
1. Amtssprache der Anstalt ist Deutsch.
2. Die Anstalt stellt ihre Leistungen im Zusammenhang mit einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge oder einer klassischen Stiftung in einer Amtssprache des Vereinbarungskantons zur Verfügung, in welchem die Einrichtung oder Stiftung ihren Sitz hat.
1. Die Anstalt
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | erfüllt die den Kantonen nach der Bundesgesetzgebung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge übertragenen Aufgaben; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | übernimmt die Aufgaben im Bereich der klassischen Stiftungen, soweit ihr die Vereinbarungskantone diese Aufgaben gemäss Artikel 35 übertragen haben. | | |
2. Die Vereinbarungskantone können der Anstalt weitere Aufgaben im Bereich der klassischen Stiftungen übertragen, insbesondere die Funktionen als Kantonsbehörde gemäss Artikel 85, 86, 86a und 88 ZGB und die Behandlung von Rechtsmitteln.
Diritto applicabile
1 Salvo diversa disposizione, si applica il diritto del Cantone di Zurigo.
Personalwesen
1 Per i dipendenti dell'istituto si applica il diritto pubblico del personale del
Cantone di Zurigo.
2 Il Consiglio d'amministrazione può emanare disposizioni divergenti nel
regolamento del personale, nella misura in cui ciò sia necessario per
ragioni aziendali.
3 I dipendenti dell'istituto che sono assicurati obbligatoriamente secondo la
legislazione federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità devono essere assicurati presso un istituto di
previdenza del personale che non sia soggetto alla vigilanza dell'istituto.
Protezione giuridica
1 Le decisioni dell'istituto nell'ambito della previdenza professionale possono es-
sere impugnate conformemente all'articolo 74 LPP.
2 Le decisioni e le sentenze su ricorso dell'istituto nell'ambito delle fondazioni
classiche possono essere impugnate conformemente alle disposizioni sulla giu-
risdizione del Cantone di convenzione al quale la fondazione appartiene in base
alla sua destinazione.
3 Le restanti decisioni e atti normativi dell'istituto possono essere impugnati con-
formemente alle disposizioni sulla giurisdizione del Cantone di Zurigo.
4 I ricorsi contro gli atti normativi dell'istituto non hanno effetto sospensivo.
Pubblicazioni ufficiali
1. Le pubblicazioni ufficiali dell’istituto sono pubblicate negli organi di pubblicazione ufficiali dei Cantoni concordatari interessati.
2.
**2. Organizzazione**
Organi
1 Gli organi dell'Istituto sono
a. il Consiglio del concordato;
b. il Consiglio d'amministrazione;
c. la Direzione;
d. l'Ufficio di revisione.
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Consiglio del Concordato, a. Composizione
1 Il Consiglio del Concordato è composto da un membro di ciascun Governo
dei Cantoni concordatari.
2 Esso si costituisce autonomamente ed elegge al proprio interno il o la
Presidente.
3 La Segreteria del Consiglio del Concordato è curata dalla Direzione.
1. Der Konkordatsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder persönlich anwesend ist oder mit elektronischen Mitteln an der Sitzung teilnimmt.
2. Die Beschlüsse werden durch einfaches Mehr der Stimmenden gefasst. Die oder der Vorsitzende stimmt mit. Bei Stimmengleichheit gibt ihre oder seine Stimme den Ausschlag.
3. Beschlüsse können auf dem Zirkularweg gefasst werden. Jedes Mitglied kann eine Sitzung verlangen.
4. Die Präsidentin oder der Präsident des Verwaltungsrates und die Direktorin oder der Direktor nehmen an den Sitzungen mit beratender Stimme und Antragsrecht teil.
1. Der Konkordatsrat
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | wählt die Präsidentin oder den Präsidenten und die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | legt die Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrates fest; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | genehmigt die Wahl oder Abberufung der Direktorin oder des Direktors; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d. | wählt die Revisionsstelle; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | e. | genehmigt die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | f. | sorgt für eine angemessene Berichterstattung in den jeweiligen Vereinbarungskantonen; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | g. | genehmigt die Reglemente der Anstalt über die Organisation, das Personal, das Finanzwesen und die Gebühren; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | h. | regelt mit einem Vereinbarungskanton die Einzelheiten dessen Austritts aus der Vereinbarung; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | i. | legt bei Austritt des Kantons Zürich aus der Vereinbarung den Sitz der Anstalt, das anwendbare Recht und die Zuständigkeit der Gerichte neu fest; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | j. | entscheidet bei einvernehmlicher Auflösung der Vereinbarung über die Verwendung des Vermögens. | | |
2. Er stellt bei der Wahl des Verwaltungsrates sicher, dass dessen Mitglieder unabhängig sind und über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen.
1. Die Entschädigung der Mitglieder des Konkordatsrates ist Sache der Vereinbarungskantone.
Consiglio di amministrazione, a. Composizione e durata del mandato
1 Il Consiglio di amministrazione è composto dalla presidente o dal presidente e
da quattro altri membri.
2 La durata del mandato è di quattro anni. È possibile la rielezione per due volte.
3 Per il resto, il Consiglio di amministrazione si costituisce autonomamente.
1. Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder persönlich anwesend ist oder mit elektronischen Mitteln an der Sitzung teilnimmt.
2. Die Beschlüsse werden durch einfaches Mehr der Stimmenden gefasst. Die Präsidentin oder der Präsident stimmt mit. Bei Stimmengleichheit gibt ihre oder seine Stimme den Ausschlag.
3. Beschlüsse können auf dem Zirkularweg gefasst werden. Jedes Mitglied kann eine Sitzung verlangen.
4. Die Direktorin oder der Direktor nimmt an den Sitzungen mit beratender Stimme und Antragsrecht teil.
1. Der Verwaltungsrat
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | führt die Anstalt in strategischer und finanzieller Hinsicht; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | übt die unmittelbare Aufsicht über die Geschäftstätigkeit der Anstalt aus; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | wählt die Direktorin oder den Direktor und beruft sie oder ihn ab; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d. | genehmigt die Wahl der Mitglieder der Geschäftsleitung; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | e. | setzt das Budget und die Finanzplanung fest; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | f. | beschliesst über die Gewinnverwendung; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | g. | nimmt den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | h. | verabschiedet die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | i. | erlässt die Reglemente der Anstalt über die Organisation, das Personal, das Finanzwesen und die Gebühren; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | j. | genehmigt die Geschäftsordnung der Anstalt; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | k. | erlässt die Leitlinien über die Informationstätigkeit der Anstalt. | | |
Direzione, a. Composizione
1 La Direzione è composta dalla Direttrice o dal Direttore e da altri membri da lei o da lui designati.
2 Per il resto, la Direzione si costituisce autonomamente.
1. Die Geschäftsleitung
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | führt die Anstalt in fachlicher, operativer und personeller Hinsicht; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | erlässt die Geschäftsordnung der Anstalt; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | erarbeitet die Entscheidungsgrundlagen des Verwaltungsrates und berichtet ihm regelmässig, bei besonderen Ereignissen unverzüglich; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d. | erstellt die Jahresrechnung und verfasst den Geschäftsbericht; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | e. | erfüllt alle Aufgaben, die keinem anderen Organ zugewiesen sind. | | |
Revisionsstelle
1 L'organo di revisione esamina il rendiconto annuale e riferisce al
consiglio d'amministrazione in merito al risultato.
3. Finanze
Rendicontazione e Pianificazione Finanziaria
1. La rendicontazione avviene secondo i principi della contabilità commerciale.
2. L'ente redige una pianificazione finanziaria, un budget e un rapporto di gestione.
Finanziamento
1 L'ente si finanzia tramite tariffe che coprono i costi.
Gebühren
1 L'istituto preleva
a. tasse di vigilanza annuali;
b. tasse per singole revisioni, decisioni e ulteriori
servizi.
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2 La tassa di vigilanza annuale è calcolata in base al totale di bilancio dell'istituto
vigilato, inclusi i valori di riscatto. Vengono differenziate le seguenti tariffe
per i seguenti istituti
a. istituti collettivi e comuni;
b. altri istituti di previdenza, inclusi gli istituti che,
per il loro scopo, servono la previdenza professionale;
c. fondazioni classiche.
3 Le restanti tasse sono calcolate in base al dispendio di tempo entro il quadro
stabilito dal regolamento sulle tasse.
Capitale Proprio
1 Il capitale proprio ammonta all'80-120 percento delle spese annuali
dell'istituto.
2 Se questa fascia di oscillazione viene superata o non raggiunta, il
Consiglio di amministrazione aumenta o riduce di conseguenza le tariffe.
Prestito
1 Al fine di garantire la solvibilità, i Cantoni contraenti possono concedere prestiti all'istituto.
2 I prestiti sono concessi al costo.
3 L'istituto può rimborsare i prestiti in qualsiasi momento, per intero o in parte.
Esenzione fiscale
1 L'istituto è esente dalle imposte statali, cantonali e comunali dei Cantoni
convenzionati.
Responsabilità
1 L’Istituto risponde delle proprie obbligazioni e dei danni che i suoi organi e i suoi dipendenti, nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali, arrecano illecitamente a terzi.
2 L’Istituto stipula assicurazioni di responsabilità civile.
**4. Composizione delle controversie**
1. Decisioni del Tribunale Arbitrale in merito a Controversie
1 Le controversie tra i Cantoni contraenti o tra i Cantoni contraenti e l'Istituto sono decise da un tribunale arbitrale.
2 Ogni parte in causa designa un membro del tribunale arbitrale.
3 Le parti in causa designano congiuntamente
a. un presidente o una presidentessa del tribunale arbitrale;
b. un ulteriore membro del tribunale arbitrale, qualora il tribunale ar-
bitrale avesse altrimenti un numero pari di membri.
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Qualora le parti in causa non riescano a concordare una designazione co-
mune, il presidente o la presidentessa del Tribunale amministrativo del
Cantone di Zurigo designa il presidente o la presidentessa e l'eventuale ulteriore
membro del tribunale arbitrale.
5. Recesso e scioglimento della Convenzione
Austritt, a. in generale
1 Ogni Cantone concordatario può denunciare il concordato con un preavviso
di due anni per la fine di un anno civile. Una denuncia può essere fatta al
più presto cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente concordato.
2 Il Cantone concordatario che denuncia il concordato non ha diritto ad alcuna
quota del patrimonio dell'istituzione.
3 Il Consiglio del concordato adegua il testo del titolo nonché degli articoli 1
e 2 del concordato.
4 Per il resto, il recesso di un Cantone concordatario è disciplinato tra questo
e il Consiglio del concordato.
1. Tritt der Kanton Zürich aus der Vereinbarung aus, legt der Konkordatsrat den Sitz der Anstalt, das anwendbare Recht gemäss Artikel 5 und 6 Absatz 1 und die Zuständigkeit der Gerichte gemäss Artikel 7 Absatz 3 und 27 Absatz 4 neu fest.
2. Absatz 1 gilt für einen neuen Sitzkanton sinngemäss.
Risoluzione
1 I Cantoni convenzionati possono risolvere di comune accordo la Conven-
zione mediante decisione concorde dei loro organi competenti, nel rispetto
di un termine di due anni per la fine di un anno civile.
2 Il Consiglio del concordato decide in merito all’utilizzo del patrimonio.
6. Disposizioni transitorie e finali
Successione giuridica
1 Al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, tutte le attivi-
tà e passività nonché tutti i contratti dell’Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni
del Cantone Zurigo e dell’Autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni della Svizzera orientale
passano all'Istituto.
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1 Scioglimento degli enti precedenti
1.1 La Vigilanza LPP e fondazioni del Cantone Zurigo e la Vigilanza LPP e
fondazioni della Svizzera orientale saranno sciolte con l'entrata in vigore del presente accordo.
Responsabilità per pretese anteriori all'entrata in vigore
1. L'Istituto risponde per un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo, fino all'ammontare del capitale proprio apportato da ciascun Istituto, per le pretese di responsabilità non coperte derivanti dall'attività precedente dell'Autorità di vigilanza sulla previdenza professionale e sulle fondazioni del Cantone di Zurigo e dell'Autorità di vigilanza sulla previdenza professionale e sulle fondazioni della Svizzera orientale.
2. Inoltre, per le pretese derivanti dall'attività precedente dell'Autorità di vigilanza sulla previdenza professionale e sulle fondazioni della Svizzera orientale, rispondono in via sussidiaria i Cantoni Glarona, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Turgovia e Ticino, conformemente alle norme di responsabilità della Convenzione intercantonale sull'Autorità di vigilanza sulla previdenza professionale e sulle fondazioni della Svizzera orientale del 26 settembre 2005.
3. La responsabilità del Cantone Ticino si limita alle pretese sorte a partire dalla sua adesione all'Autorità di vigilanza sulla previdenza professionale e sulle fondazioni della Svizzera orientale.
Patrimonio netto
1 Il capitale iniziale dell’istituto è costituito dal patrimonio netto conferito dalla
Vigilanza LPP e delle fondazioni del Canton Zurigo e dalla Vigilanza LPP
e delle fondazioni della Svizzera orientale.
2 Il capitale proprio minimo conformemente all’articolo 23 capoverso 1 è da
costituire integralmente entro dieci anni.
Compiti nell'ambito delle fondazioni classiche
**1 L'ente, con l'entrata in vigore del presente accordo, assume per i sotto-
stanti Cantoni contraenti i seguenti compiti nell'ambito delle fondazioni
classiche:**
**a. Cantone di Zurigo:**
1. Vigilanza, nella misura in cui non siano competenti
i Distretti o i Comuni ai sensi del diritto cantonale;
2. Decisione sui ricorsi contro le disposizioni dei Distretti
e dei Comuni;
3. Funzione di autorità cantonale ai sensi degli articoli 85, 86 e
86a CC;
4. Funzione di autorità cantonale ai sensi dell'articolo 88 CC,
nella misura in cui non siano competenti i Distretti
o i Comuni ai sensi del diritto cantonale;
**b. Cantone di San Gallo:**
1. Vigilanza;
2. Funzione di autorità cantonale ai sensi degli articoli 85, 86, 86a
e 88 CC;
**c. Cantone di Turgovia:** tutti i compiti del Cantone;
**d. Cantone Ticino:**
1. Vigilanza;
2. Funzione di autorità cantonale ai sensi degli articoli 85, 86, 86a
e 88 CC.
---
**Compiti nell'ambito delle fondazioni classiche**
**1 L'ente, con l'entrata in vigore del presente accordo, assume per i sotto-
stanti Cantoni contraenti i seguenti compiti nell'ambito delle fondazioni
classiche:**
**a. Cantone di Zurigo:**
1. Vigilanza, nella misura in cui non siano competenti
i Distretti o i Comuni ai sensi del diritto cantonale;
2. Decisione sui ricorsi contro le disposizioni dei Distretti
e dei Comuni;
3. Funzione di autorità cantonale ai sensi degli articoli 85, 86 e
86a CC;
4. Funzione di autorità cantonale ai sensi dell'articolo 88 CC,
nella misura in cui non siano competenti i Distretti
o i Comuni ai sensi del diritto cantonale;
**b. Cantone di San Gallo:**
1. Vigilanza;
2. Funzione di autorità cantonale ai sensi degli articoli 85, 86, 86a
e 88 CC;
**c. Cantone di Turgovia:** tutti i compiti del Cantone;
**d. Cantone Ticino:**
1. Vigilanza;
2. Funzione di autorità cantonale ai sensi degli articoli 85, 86, 86a
e 88 CC.
Entrata in vigore
1 L’accordo entra in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in
cui tutti i Cantoni aderenti hanno aderito all’accordo.
2 Il Consiglio del concordato inizia la sua attività il primo giorno del mese
successivo a quello in cui tutti i Cantoni aderenti hanno aderito
all’accordo.
3 Il Consiglio d’amministrazione inizia la sua attività immediatamente
dopo la sua elezione da parte del Consiglio del concordato.
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