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III-B.4.1 StiftungsV CH-GL

Kanton Glarus (StiftungsV)

16 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Glarona
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Indice delle disposizioni (16)

Testo normativo (16 Articoli)

Kanton Glarus

Ambito di applicazione

1 Il presente regolamento si applica alle fondazioni ai sensi degli articoli 80–89 del Codice civile svizzero, con sede nel Canton Glarona o sotto la vigilanza dell'autorità cantonale di vigilanza.

2 Esso non è applicabile agli istituti di previdenza né alle fondazioni soggette alla vigilanza della Confederazione, né alle fondazioni ecclesiastiche e alle fondazioni di famiglia.

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Competenze

1 L'Ufficio specializzato del Registro di commercio è l'autorità cantonale di vigilanza e l'autorità cantonale competente. *

2 Il Consiglio comunale è l'autorità di vigilanza sulle fondazioni appartenenti a un singolo comune.

3 In caso di dubbio, l'autorità cantonale di vigilanza designa l'autorità di vigilanza competente.

2. Fondazioni

Kanton Glarus

Principio

1 La Fondazione adempie i compiti ad essa attribuiti dalla legge, dalle

ordinanze, dall'atto costitutivo e da altre disposizioni.

1) RS 210

2) GS III B/1/1

3) GS II A/3/2

RGE XII/4 227

1

III B/4/1

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Rendicontazione annuale

1 La fondazione sottopone all’autorità di vigilanza, spontaneamente, entro sei

mesi dalla chiusura dell’esercizio

a. il bilancio annuale approvato e validamente sottoscritto

nonché il relativo elenco dei titoli;

b. la relazione sulla gestione;

c. la relazione dell’organo di revisione, a meno che non sia stata

concessa una dispensa.

2 Essa presenta all’autorità di vigilanza, su richiesta, ulteriore documentazione.

Kanton Glarus

Obbligo di informazione nei confronti dell'Autorità di vigilanza

1 Il Consiglio di fondazione informa senza indugio l'Autorità di vigilanza in merito a

circostanze che richiedono un rapido intervento (messa in pericolo del patrimonio,

ecc.).

3. Autorità di vigilanza

Kanton Glarus

Principio generale

1 L'autorità di vigilanza adempie ai compiti che le sono stati attribuiti dalla legislazione e adotta in tal senso le necessarie disposizioni.

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Visione della rendicontazione

1 L'autorità di vigilanza prende visione dei documenti a lei presentati.

2 Ciò non comporta alcun discarico per gli organi responsabili.

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Verfügungen

1 La competente autorità emana decisioni, in particolare, su

a. modifiche di atti di fondazione;

b. assoggettamento della fondazione alla sua vigilanza;

c. fusione e soppressione di fondazioni nonché trasferimenti patri-

moniali;

d. ordine di adottare misure per ovviare alle carenze;

e. presa di conoscenza dei rapporti;

f. dispensa dall’obbligo legale dell’ufficio di revisione.

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Mezzi di Vigilanza

1 L'autorità di vigilanza adotta le misure appropriate per porre rimedio alle

carenze, in particolare

a. impartisce direttive alla fondazione e/o all'organo di revisione;

b. modifica o annulla le decisioni della fondazione;

2

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c. esamina la gestione e la contabilità presso la sede della fondazione;

d. impone l'esecuzione di decisioni e disposizioni ai sensi dell'articolo 130

della legge sulla giustizia amministrativa;

e. revoca gli organi della fondazione e nomina amministrazioni

provvisorie.

2 I costi per le disposizioni ai sensi del paragrafo 1 o per ulteriori misure

eventualmente necessarie sono, in linea di principio, a carico della fondazione.

4. Protezione dei dati

Kanton Glarus

1 L’autorità di vigilanza gestisce i dati necessari per l’esercizio della sua attività di vigilanza. Essi riguardano in particolare lo scopo della fondazione, la tipologia della fondazione, gli indirizzi delle persone responsabili, i dati costitutivi, i regolamenti, gli archivi contabili, i dati di bilancio nonché ulteriori circostanze utili per l’esercizio dell’attività di vigilanza (osservazioni sulla rendicontazione, ecc.).

2 La comunicazione dei dati è limitata alla sede, all’indirizzo e allo scopo.

5. Mezzi di ricorso

Kanton Glarus

1 La protezione giuridica contro le decisioni dell'autorità di vigilanza e del-

le autorità cantonali competenti si basa sulla legge sulla procedura ammini-

strativa4). *

6. Alta vigilanza

Kanton Glarus

Autorità

1 L'autorità di vigilanza cantonale, in quanto autorità di vigilanza superiore, supporta, se necessario, in modo adeguato le autorità di vigilanza a livello comunale.

2 L'autorità di vigilanza superiore adotta le misure appropriate per eliminare le carenze, in particolare

a. emana direttive alle autorità di vigilanza a livello comunale, le ammonisce o le diffida;

b. modifica o annulla d'ufficio o in sede di ricorso decisioni e pronunce;

c. ordina l'esecuzione sostitutiva.

3 I costi di queste o di altre eventuali misure necessarie sono fondamentalmente a carico dell'autorità di vigilanza inferiore.

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Informazione all’Autorità di Vigilanza Superiore

**1** Le autorità di vigilanza inferiori devono notificare all’Autorità di vigilanza superiore tutte le decisioni e le pronunce.

**7. Tasse**

Kanton Glarus

Principio

1 Sono soggette al pagamento di emolumenti le fondazioni, nonché i terzi per la comunicazione di dati.

2 Vengono riscossi emolumenti annuali di vigilanza e altri emolumenti.

3 In casi particolari, le fondazioni con un patrimonio lordo inferiore a 500 000 franchi possono essere esonerate dall'emolumento di vigilanza.

Kanton Glarus

Tariffa

1 Le commissioni di vigilanza sono determinate in base al patrimonio della fondazione e ai costi di vigilanza come segue

Patrimonio lordo (in Fr.) | Tassa (in Fr.)

--- | ---

inferiore a 500 000 | fino a 400

500 000 - 1 000 000 | 200-500

1 000 000 - 5 000 000 | 400-750

5 000 000 - 10 000 000 | 600-1000

superiore a 10 000 000 | 800-1500

2 Per le decisioni concernenti la preparazione, la verifica, la modifica e l'approvazione di atti costitutivi o regolamenti di fondazione, l'assunzione della vigilanza, l'esonero dall'obbligo di revisione, la soppressione di fondazioni, la fusione e il trasferimento di patrimonio, i solleciti in forma di decisione, nonché le misure di diritto di vigilanza, viene prelevata una tassa da 100 a 1000 franchi, a seconda dell'onere.

3 Le spese straordinarie vengono fatturate come segue

a. solleciti semplici, 100 franchi ciascuno;

b. comunicazione di dati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2, 10 franchi per set di dati;

c. creazione di fotocopie, 2 franchi per copia;

d. spese e anticipi in contanti secondo l'onere effettivo.

4 Per affari d'ufficio particolarmente complessi e voluminosi, le tasse secondo i capoversi 1 e 2 possono essere aumentate fino al doppio dell'aliquota massima.

4

**8. Disposizione finale**

Kanton Glarus

1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. Il regolamento del

25 giugno 2002 sull'istituzione, la modifica e la vigilanza delle istituzioni di

previdenza professionale e delle fondazioni, nonché la tariffa delle tasse del

20 dicembre 2005 per la vigilanza sulle istituzioni di previdenza professionale

e sulle fondazioni sono così abrogati.

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