Kanton Glarus (StiftungsV)
Indice delle disposizioni (16)
Testo normativo (16 Articoli)
Ambito di applicazione
1 Il presente regolamento si applica alle fondazioni ai sensi degli articoli 80–89 del Codice civile svizzero, con sede nel Canton Glarona o sotto la vigilanza dell'autorità cantonale di vigilanza.
2 Esso non è applicabile agli istituti di previdenza né alle fondazioni soggette alla vigilanza della Confederazione, né alle fondazioni ecclesiastiche e alle fondazioni di famiglia.
Competenze
1 L'Ufficio specializzato del Registro di commercio è l'autorità cantonale di vigilanza e l'autorità cantonale competente. *
2 Il Consiglio comunale è l'autorità di vigilanza sulle fondazioni appartenenti a un singolo comune.
3 In caso di dubbio, l'autorità cantonale di vigilanza designa l'autorità di vigilanza competente.
2. Fondazioni
Principio
1 La Fondazione adempie i compiti ad essa attribuiti dalla legge, dalle
ordinanze, dall'atto costitutivo e da altre disposizioni.
1) RS 210
2) GS III B/1/1
3) GS II A/3/2
RGE XII/4 227
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Rendicontazione annuale
1 La fondazione sottopone all’autorità di vigilanza, spontaneamente, entro sei
mesi dalla chiusura dell’esercizio
a. il bilancio annuale approvato e validamente sottoscritto
nonché il relativo elenco dei titoli;
b. la relazione sulla gestione;
c. la relazione dell’organo di revisione, a meno che non sia stata
concessa una dispensa.
2 Essa presenta all’autorità di vigilanza, su richiesta, ulteriore documentazione.
Obbligo di informazione nei confronti dell'Autorità di vigilanza
1 Il Consiglio di fondazione informa senza indugio l'Autorità di vigilanza in merito a
circostanze che richiedono un rapido intervento (messa in pericolo del patrimonio,
ecc.).
3. Autorità di vigilanza
Principio generale
1 L'autorità di vigilanza adempie ai compiti che le sono stati attribuiti dalla legislazione e adotta in tal senso le necessarie disposizioni.
Visione della rendicontazione
1 L'autorità di vigilanza prende visione dei documenti a lei presentati.
2 Ciò non comporta alcun discarico per gli organi responsabili.
Verfügungen
1 La competente autorità emana decisioni, in particolare, su
a. modifiche di atti di fondazione;
b. assoggettamento della fondazione alla sua vigilanza;
c. fusione e soppressione di fondazioni nonché trasferimenti patri-
moniali;
d. ordine di adottare misure per ovviare alle carenze;
e. presa di conoscenza dei rapporti;
f. dispensa dall’obbligo legale dell’ufficio di revisione.
Mezzi di Vigilanza
1 L'autorità di vigilanza adotta le misure appropriate per porre rimedio alle
carenze, in particolare
a. impartisce direttive alla fondazione e/o all'organo di revisione;
b. modifica o annulla le decisioni della fondazione;
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c. esamina la gestione e la contabilità presso la sede della fondazione;
d. impone l'esecuzione di decisioni e disposizioni ai sensi dell'articolo 130
della legge sulla giustizia amministrativa;
e. revoca gli organi della fondazione e nomina amministrazioni
provvisorie.
2 I costi per le disposizioni ai sensi del paragrafo 1 o per ulteriori misure
eventualmente necessarie sono, in linea di principio, a carico della fondazione.
4. Protezione dei dati
1 L’autorità di vigilanza gestisce i dati necessari per l’esercizio della sua attività di vigilanza. Essi riguardano in particolare lo scopo della fondazione, la tipologia della fondazione, gli indirizzi delle persone responsabili, i dati costitutivi, i regolamenti, gli archivi contabili, i dati di bilancio nonché ulteriori circostanze utili per l’esercizio dell’attività di vigilanza (osservazioni sulla rendicontazione, ecc.).
2 La comunicazione dei dati è limitata alla sede, all’indirizzo e allo scopo.
5. Mezzi di ricorso
1 La protezione giuridica contro le decisioni dell'autorità di vigilanza e del-
le autorità cantonali competenti si basa sulla legge sulla procedura ammini-
strativa4). *
6. Alta vigilanza
Autorità
1 L'autorità di vigilanza cantonale, in quanto autorità di vigilanza superiore, supporta, se necessario, in modo adeguato le autorità di vigilanza a livello comunale.
2 L'autorità di vigilanza superiore adotta le misure appropriate per eliminare le carenze, in particolare
a. emana direttive alle autorità di vigilanza a livello comunale, le ammonisce o le diffida;
b. modifica o annulla d'ufficio o in sede di ricorso decisioni e pronunce;
c. ordina l'esecuzione sostitutiva.
3 I costi di queste o di altre eventuali misure necessarie sono fondamentalmente a carico dell'autorità di vigilanza inferiore.
Informazione all’Autorità di Vigilanza Superiore
**1** Le autorità di vigilanza inferiori devono notificare all’Autorità di vigilanza superiore tutte le decisioni e le pronunce.
**7. Tasse**
Principio
1 Sono soggette al pagamento di emolumenti le fondazioni, nonché i terzi per la comunicazione di dati.
2 Vengono riscossi emolumenti annuali di vigilanza e altri emolumenti.
3 In casi particolari, le fondazioni con un patrimonio lordo inferiore a 500 000 franchi possono essere esonerate dall'emolumento di vigilanza.
Tariffa
1 Le commissioni di vigilanza sono determinate in base al patrimonio della fondazione e ai costi di vigilanza come segue
Patrimonio lordo (in Fr.) | Tassa (in Fr.)
--- | ---
inferiore a 500 000 | fino a 400
500 000 - 1 000 000 | 200-500
1 000 000 - 5 000 000 | 400-750
5 000 000 - 10 000 000 | 600-1000
superiore a 10 000 000 | 800-1500
2 Per le decisioni concernenti la preparazione, la verifica, la modifica e l'approvazione di atti costitutivi o regolamenti di fondazione, l'assunzione della vigilanza, l'esonero dall'obbligo di revisione, la soppressione di fondazioni, la fusione e il trasferimento di patrimonio, i solleciti in forma di decisione, nonché le misure di diritto di vigilanza, viene prelevata una tassa da 100 a 1000 franchi, a seconda dell'onere.
3 Le spese straordinarie vengono fatturate come segue
a. solleciti semplici, 100 franchi ciascuno;
b. comunicazione di dati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2, 10 franchi per set di dati;
c. creazione di fotocopie, 2 franchi per copia;
d. spese e anticipi in contanti secondo l'onere effettivo.
4 Per affari d'ufficio particolarmente complessi e voluminosi, le tasse secondo i capoversi 1 e 2 possono essere aumentate fino al doppio dell'aliquota massima.
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**8. Disposizione finale**
1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. Il regolamento del
25 giugno 2002 sull'istituzione, la modifica e la vigilanza delle istituzioni di
previdenza professionale e delle fondazioni, nonché la tariffa delle tasse del
20 dicembre 2005 per la vigilanza sulle istituzioni di previdenza professionale
e sulle fondazioni sono così abrogati.
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