Kanton Glarus
Indice delle disposizioni (29)
Testo normativo (29 Articoli)
Procedura
1 La redazione dell'atto pubblico deve essere svolta senza interruzioni sostanziali. È fatto salvo l'articolo 14 capoverso 4 della legge.
1. Nr.
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 1. | Übertragung von Grundeigentum (Art. 657 Abs. 1) (Kauf, Schenkung, Tausch, Erbgang, Vermächtnis); Kaufrechtsvertrag, Rückkaufs- und Vorvertrag, Grundstücksversteigerung, Errichtung eines selbstständigen und dauernden Baurechts (Fehlt eine Vertragssumme, ist der Vermögenssteuerwert nach der Verordnung über die Bewertung der Grundstücke massgebend. Bei Tauschverträgen der Wert nur des höher eingeschätzten Tauschobjektes.): | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 1.1. | 3‰ der Vertragssumme bis 200 000 Fr., mind. aber 400 Fr. | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 1.2. | plus 2‰ vom Mehrbetrag über 200 000 bis 500 000 Fr. | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 1.3. | plus 1‰ vom Mehrbetrag über 500 000 bis 5 000 000 Fr. | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 1.4. | plus 0,5‰ vom Mehrbetrag über 5 000 000 Fr. | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 2. | Bei der Aufhebung oder Abänderung einer gesetzlichen Eigentumsbeschränkung durch Rechtsgeschäft (Art. 680 Abs. 2): 200 bis 500 Fr. | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 3. | Änderung des Eigentumsverhältnisses durch Realteilung von Grundstücken, die im Miteigentum oder Gesamteigentum mehrerer Personen stehen: 200 bis 1000 Fr. | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 4. | Änderung des Eigentumsverhältnisses durch Umwandlung von Miteigentum in Gesamteigentum und umgekehrt: 1‰ vom gesamten Grundstückswert, mind. 200 bis 5000 Fr. | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 5. | Errichtung, Änderung oder Aufhebung Dienstbarkeiten (z. B. Baurecht): 200 bis 1000 Fr. | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 6. | Errichtung, Änderung oder Aufhebung Grundlast (Art. 783): 200 bis 1000 Fr. | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 7. | Grundpfand (Art. 799) | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 7.1. | Errichtung (Werden in der gleichen öffentlichen Urkunde mehrere Pfandrechte errichtet, so berechnet sich die Gebühr vom Gesamtbetrag der Pfandsummen.): 1,5‰ der Pfandsumme, mind. 50 max. 500 Fr. | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 7.2. | Erhöhung: Erhöhter Betrag gemäss Ziff. 7.1. | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 7.3. | Vereinbarungen über das Nachrückrecht: 50 Fr. | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 7.4. | Umwandlung, Pfandwechsel, Aufteilung und Verlegung, Pfandrechtserneuerung: ½ der Ansätze gemäss Ziff. 7.1. (Werden in der gleichen öffentlichen Urkunde die Pfandsumme erhöht und das Pfandrecht mit der erhöhten Pfandsumme umgewandelt, aufgeteilt oder verlegt.): Gemäss Ziff. 7.2. oder 7.4., wobei die höhere Gebühr berechnet wird.) | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 7.5. | Bei anderen Änderungen: 50 bis 500 Fr. | |
1. Nr.
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 8. | Bürgschaft: | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 8.1. | Errichtung, Vollmacht zur Eingehung einer Bürgschaft, Erhöhung Haftungssumme, Umwandlung in Solidarbürgschaft: je Bürge 0,5‰ des Haftungsbetrages mind. 300 bis 1500 Fr. | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 8.2. | Erklärung nach Art. 493 Abs. 6 OR: 50 bis 400 Fr. | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 8.3. | Sind getrennt abgegebene Bürgschaftserklärungen zweier oder mehrerer für dieselbe Schuld einstehender Bürgen einzeln durch dieselbe Urkundsperson zu beurkunden, wird für die zweite und jede weitere Beurkundung ein Zuschlag von je 10% dieser Gebühr erhoben. | |
1. Für andere Beurkundungen von beurkundungsbedürftigen Geschäften, fürdie keine andere Gebühr vorgesehen ist, kann eine Gebühr zwischen 100 und 1000 Franken erhoben werden.
1. Die Beurkundungsgebühr für Amtshandlungen von Rechtsanwälten nach Artikel 10 Absatz 2 und Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung beträgt 50 bis 300 Franken.
2. Die staatlich angestellten Urkundspersonen erheben eine Gebühr in diesem Rahmen, wenn ihnen das zu beurkundende Dokument ausgefertigt vorgelegt wird.
1. Nr.
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 1. | Unterschrift, Handzeichen | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 1.1. | Einzeln: 15 bis 50 Fr. | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 1.2. | Bei gleichzeitiger Beglaubigung mehrerer Unterschriften, Handzeichen auf demselben Schriftstück: 50 Fr. für erste und 10 Fr. für jede weitere Unterschrift | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 2. | Abschriften, Auszüge, andere Wiedergaben (Das Erstellen von Abschriften, Auszügen oder andern Wiedergaben ist in dieser Gebühr nicht enthalten.) | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 2.1. | nicht von der Urkundsperson erstellt: 15 Fr. für erste und 5 Fr. für jede weitere Seite | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 2.2. | von der Urkundsperson erstellt: 1 Fr. für erste und 2 Fr. für jede weitere Seite | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 3. | Übersetzung: 20 Fr. für erste und 10 Fr. für jede weitere Seite bis 1000 (Stammt die Übersetzung von der Urkundsperson selber, so kann hiefür ein Zuschlag nach Zeitaufwand und Schwierigkeit berechnet werden.) | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 4. | Datum: 30 Fr. | | |
1. Dieser Gebührentarif tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.
Redazione dell'Atto
1 L'atto pubblico deve essere redatto in modo unitario, con scrittura chiaramente leggibile e senza spazi superflui.
2 L'atto può essere redatto a mano, a macchina o stampato; solo le firme necessarie devono essere apposte di proprio pugno. Si devono evitare abbreviazioni non di uso comune.
3 I numeri importanti, come prezzo di acquisto, importo del pegno, ammontare del legato ecc., devono essere scritti, oltre che in cifre, almeno una volta anche in lettere.
4 La carta e la scrittura dell'atto devono essere di buona conservazione. L'atto può essere redatto in originale in più esemplari. Il numero degli esemplari deve essere menzionato nell'atto.
5 Gli allegati che costituiscono parte integrante di un atto devono essere uniti a quest'ultimo o chiaramente identificati come allegati.
6 Se il diritto straniero lo richiede, le singole pagine di un atto e gli allegati pertinenti devono essere uniti con nastro e sigillo.
Correzioni
1 Le correzioni devono essere apportate nell'atto o in un supplemento autenticato
e chiaramente contrassegnate. Se possibile, deve essere redatto un atto
rettificato.
1) GS III B/3/1
SBE XI/1 51
1
III B/3/2
2 In un atto non è consentito cancellare con la gomma. Le parti barrate devono
rimanere leggibili.
3 Le correzioni sostanziali possono essere effettuate solo durante la procedura
di autenticazione e devono essere siglate dall'ufficiale rogante e dalle parti.
4 Errori di scrittura manifesti possono essere corretti anche dopo la conclusione
della procedura di autenticazione. Ogni tale correzione deve essere siglata
dall'ufficiale rogante.
5 Se vengono utilizzati moduli, la compilazione degli spazi previsti a tale scopo
non è considerata una correzione.
Dichiarazione di autenticazione
1 La dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 lettera e della legge
sull'autenticazione è fondamentalmente la seguente: «Il presente atto contiene
la volontà delle parti a me comunicata ed è stato letto dalle parti o dai loro
rappresentanti, riconosciuto come corretto e firmato in mia presenza.»
2 Qualora sia stata condotta una procedura straordinaria ai sensi degli articoli
16-19 della legge sull'autenticazione, ciò deve essere riportato nella dichia-
razione di autenticazione.
1.2. Autenticazione ufficiale
Unterschrift, Handzeichen und Auszüge
1 L'autenticazione della firma si estende principalmente all'autenticità della
firma e all'identità della persona che sottoscrive. Se richiesto, possono
essere confermate ulteriori informazioni.
2 Le presenti disposizioni si applicano per analogia all'autenticazione di un
segno manuale.
3 In caso di estratti di atti, nella copia si annota che essa contiene solo
un estratto.
Traduzione
1 La legalizzazione della traduzione di un documento consiste nell'attesta-
zione da parte del funzionario legalizzante che la traduzione è corretta.
2 Se il funzionario legalizzante non padroneggia sufficientemente la lingua
straniera, deve avvalersi di un traduttore. Questi deve confermare la cor-
rettezza della traduzione sulla stessa. Il funzionario legalizzante deve
integrare l'attestazione di conseguenza.
2
III B/3/2
Forma dell'autenticazione
1 Le autenticazioni devono essere apposte sul documento cui si riferiscono.
Qualora ciò non sia possibile o l'autenticazione si riferisca a più pagine,
l'autenticazione va unita al documento o alle altre pagine come un atto.
2 Se la destinazione di un atto non richiede diversamente, l'autenticazione
deve riportare
1. per firma o segno a mano
a. nei casi in cui la firma è apposta in presenza dell'incaricato
dell'autenticazione: «Si attesta che N. N. [nome, cognome,
data di nascita, eventualmente ulteriori dati identificativi] ha
apposto la sua firma in mia presenza:» Data, sigillo o timbro,
firma dell'incaricato dell'autenticazione.
b. nei casi in cui la firma è già apposta sull'atto: «Si attesta che
N. N. [nome, cognome, data di nascita, eventualmente ulteriori
dati identificativi] ha dichiarato al sottoscritto che la sua firma è
stata apposta di suo pugno:» Data, sigillo o timbro, firma
dell'incaricato dell'autenticazione.
2. per copia, estratto o altra riproduzione: «Si attesta che la copia,
l'estratto o altra riproduzione presentata corrisponde al
documento a me presentato:» Data, sigillo o timbro, firma
dell'incaricato dell'autenticazione.
3. per traduzione
a. nei casi in cui l'incaricato dell'autenticazione conosce
sufficientemente la lingua straniera: «Si attesta che la
traduzione è stata eseguita al meglio delle mie conoscenze e
della mia coscienza:» Data, sigillo o timbro, firma
dell'incaricato dell'autenticazione.
b. nei casi in cui l'incaricato dell'autenticazione non padroneggia
sufficientemente la lingua straniera: «Si attesta che il
traduttore [nome, cognome, data di nascita, eventualmente
ulteriori dati identificativi] ha dichiarato, con la sua firma in mia
presenza, di aver eseguito la traduzione al meglio delle sue
conoscenze e della sua coscienza:» Data, sigillo o timbro, firma
dell'incaricato dell'autenticazione.
3
III B/3/2
1.3. Ulteriori disposizioni
Identificazione delle parti
1 Il modo in cui una persona si è identificata deve essere indicato nell'atto, in caso di autenticazione pubblica, e nel testo, in caso di autenticazione di firma. A tale riguardo, l'ufficiale rogante può dichiarare che la persona corrispondente gli è personalmente nota.
Stempel, Siegel und Register
1 La persona abilitata alla redazione di atti pubblici può procurarsi presso la Cancelleria di Stato un timbro di autenticazione e un registro al prezzo di costo.
2 Per l'apposizione del sigillo, la persona abilitata alla redazione di atti pubblici utilizza un sigillo approvato dalla Commissione degli avvocati.
3 La persona abilitata all'autenticazione può procurarsi presso la Cancelleria di Stato un timbro di autenticazione o un sigillo al prezzo di costo.
2. Tasse
Principio generale
1. Il conservatore del registro fondiario e i cancellieri comunali, nonché i loro
sostituti, percepiscono per la loro attività di autenticazione gli emolumenti
stabiliti nella tariffa delle tasse (Allegato).
2. Gli avvocati percepiscono per i loro atti ufficiali ai sensi dell'articolo 5 della
Legge un emolumento conformemente all'articolo A1-4 dell'Allegato.
3. Le persone abilitate ad autenticare possono inoltre richiedere il rimborso
delle spese necessarie, quali spese postali, telefoniche, di viaggio, di tra-
duzione ecc., e dell'imposta sul valore aggiunto da loro dovuta sull'emolu-
mento e sulle spese, nella misura in cui sussista l'obbligo dell'IVA.
Ambito di applicazione
1 Il tributo, inteso come compenso per l'attività di autenticazione di pubblici
ufficiali statali, comprende i lavori preparatori (approfondimento della
questione, accertamento dell'identità, rilevazione della volontà delle parti),
la redazione dell'atto, l'atto di autenticazione vero e proprio, la registra-
zione e la conservazione dell'originale, la creazione e la consegna di una
copia autentica per le parti e i registri pubblici, nonché l'invio alle parti o la
notifica di negozi giuridici soggetti a iscrizione.
4
III B/3/2
2 Ulteriori spese sostenute da altri pubblici ufficiali statali in relazione all'atto
di autenticazione, come in particolare la stesura di bozze di contratto, ap-
profondimenti specifici, ricerche mirate e l'impiego del pubblico ufficiale
al di fuori del normale orario di lavoro o al di fuori dell'ufficio, possono
essere fatturate separatamente.
3 L'atto d'ufficio di cui all'articolo 10 comma 2 comprende l'accertamento
dell'identità, la rilevazione della volontà delle parti, l'esame di una bozza
presentata nonché l'atto di autenticazione vero e proprio e la notifica di
negozi giuridici soggetti a iscrizione. Il compenso per le spese rimanenti,
come in particolare per la redazione o la stesura dell'atto o ulteriore con-
sulenza legale ecc., è da concordare.
4 Le tasse per le autenticazioni (A1.2. Allegato) si applicano a tutti i pubblici
ufficiali.
Bemessung
1 La tassa si determina secondo aliquote fisse, secondo il valore o secondo
un quadro tariffario.
2 Se il valore è determinante, la tassa si determina secondo le frazioni o i
valori in per mille stabiliti nell’allegato.
3 Qualora l'ordinanza stabilisca un quadro tariffario, per il calcolo della
tassa sono determinanti l'importanza e la difficoltà della causa, il dispendio
di lavoro e la durata della prestazione.
4 Sulle controversie decide la Commissione degli avvocati.
Fatturazione
¹ La persona abilitata informa la clientela, al momento dell'accettazione
dell'incarico, in merito alle prevedibili tariffe e, a conclusione dell'incarico,
emette la fattura.
² Devono essere elencati separatamente
a.
b.
c.
l'onorario per l'autenticazione pubblica o per l'autenticazione
ufficiale;
le spese;
l'imposta sul valore aggiunto.
³ Salvo diverso accordo con la persona abilitata, più parti sono
responsabili in solido per gli onorari.
Riduzione della tassa
1 La tassa deve essere adeguatamente ridotta,
a.
se l'autenticazione pubblica richiede solo uno scarso impegno
o non giunge a conclusione;
b.
se un notaio deve autenticare, nel medesimo contesto fattuale,
numerosi negozi giuridici analoghi.
5
III B/3/2
Mehrere Rechtsgeschäfte
**Diversi Negozi Giuridici**
1. Bei der Beurkundung mehrerer Rechtsgeschäfte in der gleichen Urkunde
wird die Gebühr von jedem Rechtsgeschäft gesondert berechnet, soweit
diese Verordnung keine abweichende Regelung vorsieht. Eine gesonderte
Berechnung unterbleibt jedoch bei der gleichzeitigen Beurkundung nicht be-
urkundungsbedürftiger Rechtsgeschäfte, wie etwa bei der Begründung von
beschränkten dinglichen Rechten in einem Grundstückkaufvertrag.
1. Nell'autenticazione di diversi negozi giuridici contenuti nel medesimo atto,
l'onorario è calcolato separatamente per ogni negozio giuridico, a meno che
il presente regolamento non preveda diversamente. Tuttavia, il calcolo separato
non si applica all'autenticazione contestuale di negozi giuridici che non richiedono
l'autenticazione, come ad esempio la costituzione di diritti reali limitati in un contratto
di compravendita immobiliare.
Calcolo delle tasse senza una posizione tariffaria, tariffario
¹ Se per l'istituzione e l'autenticazione di un atto la presente ordinanza non prevede alcuna tariffa, le tasse si determinano in base all'importanza e alla difficoltà dell'atto, nonché all'impegno di lavoro e al tempo impiegato dal pubblico ufficiale.
Sicherstellung
1 Per la garanzia delle probabili spese e anticipazioni in contanti può
essere richiesto un acconto sulle spese.
Esonero
1 Le tasse e le spese vive possono essere condonate in tutto o in parte,
qualora circostanze particolari lo giustifichino, in particolare se il debitore
si trova in stato di bisogno o il pagamento della tassa costituirebbe per lui un
gravoso onere.
Contratto Preliminare
1. L'onorario per l'autenticazione di un contratto preliminare si basa sulla tariffa prevista per il contratto principale corrispondente. Se quest'ultimo viene autenticato dalla medesima persona preposta all'autenticazione, l'onorario per il contratto principale ammonta alla metà.
Proroga di un contratto a tempo determinato
¹ La tassa per la proroga di un contratto a tempo determinato ammonta a un terzo di quella del contratto originale.
1. Erscheinen die Parteien nicht gleichzeitig zur öffentlichen Beurkundung, wird für jede zusätzliche Beurkundung ein Zuschlag von 50 Franken erhoben.
1. Durch diese Verordnung werden die Artikel 36 und 37 der Verordnung mit Gebührentarif zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch und zum Schweizerischen Obligationenrecht aufgehoben.
1. Die Verordnung tritt auf den 1. Januar 2009 in Kraft.