Kanton Glarus
Indice delle disposizioni (38)
Testo normativo (38 Articoli)
Principio
1 Il presente decreto disciplina nel Cantone di Glarona l'autenticazione pub-
blica ai sensi dell'articolo 55 del titolo finale del Codice civile svizzero (CC)
nonché la certificazione ufficiale.
2 Esso non si applica ad altri atti che vengono rilasciati da autorità e uffici
nell'esercizio delle loro funzioni.
3 Tutte le designazioni di funzione si riferiscono a entrambi i sessi.
2. Autenticazione pubblica
Concetto
1. La strumentazione pubblica è la registrazione di fatti giuridicamente rilevanti o di dichiarazioni negoziali da parte di una persona autorizzata a tal fine ai sensi dell'articolo 4, nella forma prescritta e secondo la procedura prevista.
2. Essa comprende la strumentazione di dichiarazioni individuali, la verbalizzazione di dichiarazioni legate a eventi, nonché la strumentazione di fatti esistenti.
Efficacia dell'esame di idoneità
1 I notai devono superare un esame di idoneità dinanzi alla Commissione degli
avvocati, nell'ambito della loro competenza di autenticazione.
2 L'esame di idoneità può essere sostenuto separatamente o congiuntamente
all'esame di avvocato.
3 Esso comprova il possesso dei requisiti professionali.
Ufficiali roganti
1 La stipulazione di atti pubblici è riservata agli avvocati, come pure
all’amministratore del registro fondiario e ai suoi sostituti. *
SBE X/5 264 1
III B/3/1
2 Su domanda, la Commissione degli avvocati nomina gli ufficiali roganti
dopo il superamento di un esame d’idoneità. Essa può riconoscere i
documenti di un altro Cantone concernenti la qualifica di ufficiali
roganti, a condizione che la formazione e gli esami siano equivalenti e
che l’altro Cantone accordi la reciprocità. Gli avvocati possono esercitare
la funzione di ufficiale rogante solo se sono iscritti nel registro cantonale
degli avvocati del Cantone Glarona. Resta riservato l’articolo 38 capoverso 2.
3 Gli ufficiali roganti possono agire sotto la denominazione professionale di
«Notaio» o sotto un titolo equivalente.
4 La facoltà di autenticazione inizia il giorno della pubblicazione nel
Foglio ufficiale.
Competenza
1 Gli avvocati nominati dalla Commissione degli avvocati quali pubblici nota-
i sono competenti per tutti gli affari di autenticazione.
2 Per i contratti di costituzione di un pegno immobiliare (art. 799 CC) sono
competenti tutti i pubblici notai ai sensi dell'articolo 4.
2.1. Disposizioni generali
Obbligo di Accertamento
1. La persona abilitata alla redazione di atti pubblici (Urkundsperson) deve, in occasione di ogni autenticazione, accertare la sussistenza dei requisiti per l'autenticazione e dei fatti da autenticare.
2. In particolare, deve accertare l'identità, la capacità di discernimento e la capacità di agire delle persone che compaiono dinanzi a essa. Le procure di eventuali rappresentanti devono essere verificate. Se sussistono dubbi sulla capacità di discernimento e di agire, sull'identità o sulla procura, l'autenticazione deve essere rifiutata.
3. L'obbligo di accertamento del contenuto si riferisce, nel caso delle dichiarazioni individuali, al contenuto della dichiarazione e, nel caso degli accertamenti di fatti, al processo da verbalizzare o ai fatti esistenti che devono essere attestati dalla persona abilitata alla redazione di atti pubblici.
4. Questo obbligo vale anche quando viene presentata alla persona abilitata alla redazione di atti pubblici una bozza di atto.
Dovere di Diligenza
1. Le autenticazioni devono essere preparate ed eseguite con la massima diligenza.
2. Il notaio (o la persona abilitata ad autenticare) incaricato dell'autenticazione pubblica di dichiarazioni individuali ha in particolare il compito di assicurarsi che la volontà delle parti sia espressa in modo chiaro e completo.
3. Le parti devono essere informate sulla forma e sulla portata giuridica di un atto. È necessario adoperarsi per eliminare contraddizioni e ambiguità.
4. Un dovere di consulenza da parte del notaio (o della persona abilitata ad autenticare) sussiste solo in relazione all'autenticazione pubblica prevista.
Obbligo di Verità
1 Il notaio è vincolato all'obbligo di verità nella sua attestazione notarile.
Obbligo di riservatezza
1 Le persone abilitate alla documentazione pubblica nonché i loro collaboratori e ausiliari sono tenuti alla riservatezza circa i fatti di cui vengano a conoscenza in relazione alla preparazione ed esecuzione di atti di documentazione pubblica. Le disposizioni sull'accesso alle informazioni contenute in documenti ufficiali ai sensi della legge sull'informazione del pubblico, la protezione dei dati e gli archivi¹) non trovano applicazione.
2 Gli atti di documentazione pubblica redatti dalla persona abilitata alla documentazione pubblica, nonché riproduzioni di ogni genere, possono essere consegnati soltanto agli aventi diritto.
Forma dell'Atto Notarile
1 L'atto notarile deve essere redatto in modo unitario, con grafia leggibile e durevole. Le firme richieste devono in ogni caso essere apposte di proprio pugno.
Nullità
**1** Un atto pubblico è nullo
a.
b.
C.
d.
e.
f.
se il pubblico ufficiale non è competente;
se il pubblico ufficiale viola i motivi di ricusazione ai sensi dell'articolo 31;
se il pubblico ufficiale non era personalmente presente all'autenticazione di una dichiarazione individuale o alla verbalizzazione, o se la sua presenza non è attestata notarialmente nell'atto;
se l'identità del pubblico ufficiale non è univocamente determinabile in base alle indicazioni contenute nell'atto;
se l'atto è redatto in una o più lingue che il pubblico ufficiale non comprende e che non sono tradotte;
se mancano la data o la firma del pubblico ufficiale.
**2** Rimangono riservate le disposizioni federali sull'autenticazione pubblica.
Obbligo di conservazione
1 Il notaio tiene un registro dal quale risultano gli atti da lui rogati, le parti interessate e la data.
2 Egli conserva una copia conforme degli atti da lui redatti in un luogo sicuro e, per gli atti di diritto successorio, consegna una seconda copia all'ufficio anagrafe competente per la conservazione e la registrazione.
3 Egli prende le misure necessarie affinché il registro e le copie conformi siano a disposizione di un successore abilitato ad autenticare. In assenza di tale successore, il registro e le copie conformi devono essere consegnati entro sei mesi alla Cancelleria di Stato per la conservazione.
**2.2. Autenticazione di dichiarazioni individuali**
Contenuto e redazione dell'atto
1 Oltre alla dichiarazione da autenticare, l'atto deve contenere
a. cognome, nome, funzione e indirizzo professionale del pubblico ufficiale rogante;
b. l'esatta designazione delle parti e di altre persone che partecipano all'autenticazione;
c. luogo e data della redazione dell'atto;
d. le firme delle parti o dei loro rappresentanti e di altre persone partecipanti;
e. la dichiarazione di autenticazione, la firma e il sigillo o timbro del pubblico ufficiale rogante.
2 Sono riservate le speciali esigenze prescritte per casi e tipi di atti specifici.
3 Le parti possono redigere personalmente gli atti relativi alle dichiarazioni da autenticare, oppure affidarne la stesura al pubblico ufficiale rogante.
2.2.1. Procedura ordinaria
Processo di Autenticazione in Generale
1 Il notaio rogante deve leggere l'atto alle parti o farlo leggere. Se le parti dichiarano che l'atto è completo e corrisponde alla loro volontà reciprocamente concorde, il notaio rogante fa sottoscrivere l'atto alle parti.
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L'autenticazione pubblica avviene mediante la dichiarazione del notaio rogante
sull'atto, attestante che esso contiene la volontà delle parti a lui comunicata, che
è stato portato a conoscenza delle parti e da esse sottoscritto.
Il notaio rogante sottoscrive l'atto indicando la data
dell'autenticazione e apponendo il sigillo o il timbro.
Se, in via eccezionale, non tutte le parti possono comparire contemporaneamente
dinanzi al notaio rogante, tale procedura deve essere ripetuta con ciascuna parte.
In tal caso, deve essere indicato il giorno in cui le singole persone hanno sottoscritto.
Questa procedura non è ammessa per l'autenticazione di contratti di rendita vitalizia con obbligo di mantenimento, contratti matrimoniali e contratti ereditari.
1. Bei der Beurkundung von einseitig verpflichtenden Verträgen, insbesondere bei der Bestellung eines Grundpfandes oder der Errichtung einer Bürgschaft, muss nur die sich verpflichtende Person vor der Urkundsperson erscheinen.
2. Zur Beurkundung von Verträgen über die Errichtung oder Abänderung eines Grundpfandes oder eines Nachrückungsrechtes genügt für den Pfandgläubiger die schriftliche Erklärung.
Attestazione senza firma o con parte cieca
Se una parte dichiara di non poter firmare o è cieca, deve essere
chiamato un testimone.
L'ufficiale rogante deve leggere l'atto alle parti in presenza del testi-
mone. Successivamente, la parte deve dichiarare in presenza del testimo-
ne che l'atto contiene la sua volontà.
Il testimone deve confermare con la sua firma sull'atto la lettura da parte
dell'ufficiale rogante e la dichiarazione della parte.
1. Ist eine Partei taub, stumm oder taubstumm, so hat sie auf der Urkunde unterschriftlich zu bestätigen, dass sie die Urkunde gelesen hat und dass diese ihren Willen enthält.
2. Kann die Partei nicht selber lesen oder nicht unterschreiben, so ist ein Sachverständiger beizuziehen. Dieser hat der Partei den Inhalt der Urkunde zur Kenntnis zu bringen und auf der Urkunde unterschriftlich zu bestätigen, dass ihm die Partei mitgeteilt hat, die Urkunde enthalte ihren Willen.
Procedura di traduzione
1 Se una parte non padroneggia la lingua in cui è redatto l'atto, il notaio deve tradurre l'atto.
2 Se il notaio non provvede personalmente alla traduzione o se una parte lo richiede, deve essere chiamato un traduttore. Questi deve tradurre l'atto e la dichiarazione della parte interessata che l'atto contiene la sua volontà; deve attestare sull'atto con la propria firma di aver tradotto fedelmente il contenuto dell'atto e la dichiarazione di volontà della parte interessata.
Disposizioni comuni
1 Il motivo per la consultazione di un testimone o perito deve essere ri-
portato nel verbale.
2 Per la consultazione di testimoni e periti, nonché per la loro ricusazione,
devono essere applicate per analogia le corrispondenti disposizioni del
Codice di procedura civile. Restano riservate le disposizioni del diritto
federale.
2.3. Verbalizzazione delle dichiarazioni legate a eventi
Contenuto e redazione dell'atto
1 L'atto concernente la verbalizzazione delle dichiarazioni relative ad un
evento deve contenere, oltre all'intestazione con l'indicazione del cognome,
del nome e della carica o del domicilio della persona abilitata ad autenticare,
quanto segue
a. il luogo e la data dell'evento;
b. le spiegazioni sulla procedura fornite dal direttore dell'evento alla
persona abilitata ad autenticare;
c. i nomi degli scrutatori nominati dal direttore dell'evento e delle
altre persone che, in seguito, verbalizzeranno le dichiarazioni sul
corso dell'evento;
d. i nomi di tutte le altre persone la cui menzione è prescritta dal
diritto federale;
e. i fatti giuridicamente rilevanti per l'autenticazione;
f. l'indicazione dei documenti la cui presenza all'evento è necessaria
per la validità delle delibere;
g. la dichiarazione di autenticazione, nonché la firma e il sigillo o il
timbro della persona abilitata ad autenticare, e, in caso di auten-
ticazione successiva, anche il luogo e la data di redazione dell'atto;
h. se necessario, le firme delle persone le cui dichiarazioni verbali sono
considerate legalmente valide solo con la loro sottoscrizione.
2 La persona abilitata ad autenticare ha il diritto di redigere l'atto, farlo
firmare e firmarlo essa stessa solo dopo la conclusione dell'evento.
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### Accertamenti di diritto societario in particolare
III B/3/1
1 L'atto pubblico consiste in particolare nell'attestazione del notaio circa le dichiarazioni e gli accertamenti richiesti dal diritto federale.
2.4. Accertamento di fatti preesistenti
1. Il verbale di constatazione di fatti esistenti deve contenere
a. Nome, cognome nonché funzione e indirizzo professionale del pubblico ufficiale che redige il verbale, e le generalità della parte che richiede la constatazione;
b. la descrizione esatta dei fatti constatati;
c. la dichiarazione di constatazione, la data nonché la firma e il sigillo o timbro del pubblico ufficiale.
3. Autenticazione ufficiale
### Concetto
1 L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte della persona autorizzata ad autenticare dell'autenticità di una firma o di un segno a mano, della corrispondenza di una copia, di un estratto o di un'altra riproduzione con il documento presentato, nonché della corretta esecuzione di una traduzione.
Competenza
¹ Sono competenti ad effettuare le autenticazioni: *
a. gli avvocati;
b. i collaboratori designati dai tribunali, dalla Cancelleria di Stato e dai comuni;
c. l’amministratore del registro fondiario e i suoi sostituti, nonché i collaboratori designati dall’ufficio del registro fondiario;
d. i collaboratori designati dall’Ufficio successioni in relazione ad attestazioni rientranti nel loro ambito di competenza;
e. i collaboratori designati dall’Autorità cantonale di conciliazione in relazione ad attestazioni rientranti nel loro ambito di competenza.
² Per le sovra-autenticazioni e le apostille sono competenti i collaboratori designati dalla Cancelleria di Stato.
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III B/3/1
Applicabilità delle disposizioni generali
1 Gli articoli 6, 7 capoverso 1, 9 e 11 si applicano per analogia anche all’autenticazione.
2 L’obbligo d’inchiesta si riferisce unicamente alle autenticazioni di firma e di traduzione.
Autenticazione di una sottoscrizione o di un segno manuale
1 Una sottoscrizione o un segno manuale può essere autenticato solo se
in presenza del pubblico ufficiale la sottoscrizione o il segno manuale viene
apposto o riconosciuto come autentico dalla persona interessata.
2 La rappresentanza per il riconoscimento di una sottoscrizione è ammessa, se
sussiste una procura a tal fine rilasciata e autenticata.
Altre autenticazioni
1 Per l'autenticazione di una copia, di un estratto o di un'altra riproduzione, la persona addetta all'autenticazione deve accertarsi personalmente della corrispondenza con il documento originale presentato.
2 Per l'autenticazione di una traduzione, la persona addetta all'autenticazione deve avvalersi di un perito se non conosce sufficientemente la lingua straniera.
Forma
1. L'autenticazione viene eseguita tramite un'apposita annotazione, che deve
essere firmata dalla persona autenticante con indicazione di luogo e data e
munita di sigillo o timbro.
2. Nell'autenticazione di firme devono inoltre essere indicati nome, cognome e
data di nascita, nonché ulteriori dati necessari per l'identificazione della
persona.
3. In caso di ricorso a periti, l'articolo 19 si applica per analogia.
4. Disposizioni comuni per l'autenticazione notarile e l'autenticazione di firme
Vigilanza
1 Le persone abilitate ad autenticare atti e legalizzare firme sottostanno,
nell’esercizio di tale attività, alla vigilanza della Commissione degli avvocati.
2 La Commissione degli avvocati disciplina l’esame di idoneità e decide i casi
disciplinari nonché le controversie concernenti la fissazione dell’ammontare
di tasse, onorari e spese.
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Obbligo di autenticazione e legalizzazione
1. Le persone autorizzate ad autenticare e legalizzare atti devono accogliere le richieste di autenticazione o legalizzazione entro un termine ragionevole, eccetto
a. se sussistono gravi motivi contrari;
b. se ciò che deve essere autenticato è giuridicamente impossibile o manifestamente illecito o contrario ai buoni costumi;
c. se sussiste un motivo di ricusazione.
Ricusa
1. Il notaio o il funzionario che autentica si trova in stato di ricusa qualora
a. egli stesso o il suo coniuge, il suo fidanzato o la sua fidanzata o una persona che vive con il notaio o il funzionario che autentica in comunione di vita di fatto o in unione domestica registrata, sia parte del negozio giuridico;
b. i suoi parenti in linea retta, i suoi fratelli o sorelle o i loro coniugi o le persone che vivono con questi in unione domestica registrata o in una comunione di vita di fatto, siano parti coinvolte;
c. egli sia dipendente della parte o società richiedente;
d. egli sia coinvolto come socio di una SAGL, di una società in nome collettivo o in accomandita, o sia organo di una persona giuridica alla quale si riferisce l'autenticazione o la legalizzazione;
e. egli sia titolare della sede legale della società oppure azionista, ad eccezione delle società quotate in borsa, alla quale si riferisce l'autenticazione.
Responsabilità
1 Le persone abilitate alla funzione notarile che esercitano la professione in forma indipendente rispondono per i danni derivanti dall'attività di autenticazione e di attestazione ai sensi del diritto civile federale. Esse devono stipulare un'assicurazione di responsabilità civile sufficiente quale garanzia.
2 Per i danni derivanti dall'attività di autenticazione e di attestazione di dipendenti del Cantone e dei Comuni risponde il Cantone ai sensi della legge sulla responsabilità civile dello Stato.
Ordinanza del Consiglio provinciale
**1** Il Consiglio provinciale emana una tariffa per le autenticazioni e le legalizzazioni e disciplina le ulteriori procedure.
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III B/3/1
Disziplinarmassnahmen
Misure disciplinari
1 Bei Verletzung dieses Gesetzes kann die Anwaltskommission folgende Dis-
ziplinarmassnahmen anordnen
1 In caso di violazione della presente legge, la Commissione degli avvocati può disporre le seguenti misure disciplinari
a. eine Verwarnung;
a. un ammonimento;
b. einen Verweis;
b. un rimprovero;
c. eine Busse bis zu 5000 Franken, im Wiederholungsfall bis zu
20'000 Franken;
c. una multa fino a 5000 franchi, in caso di recidiva fino a 20'000 franchi;
d. ein befristetes Verbot als Urkundsperson tätig zu sein für längs-
tens zwei Jahre;
d. un divieto temporaneo di esercitare la professione di pubblico ufficiale per un massimo di due anni;
e. ein dauerndes Verbot als Urkundsperson tätig zu sein.
e. un divieto permanente di esercitare la professione di pubblico ufficiale.
2 Eine Busse kann zusätzlich zum Verbot als Urkundsperson tätig zu sein
angeordnet werden.
2 Una multa può essere disposta in aggiunta al divieto di esercitare la professione di pubblico ufficiale.
3 Nötigenfalls kann die Anwaltskommission die Tätigkeit als Urkundsperson
vorsorglich verbieten.
3 Se necessario, la Commissione degli avvocati può vietare in via cautelare l'esercizio della professione di pubblico ufficiale.
Uso illecito di titoli
1 Chi si designa indebitamente come notaio o utilizza un titolo equi-
valente è punito con una multa fino a 5000 franchi, in caso di recidiva
fino a 20'000 franchi. Inoltre, può essere pubblicata la decisione nel
Foglio ufficiale.
5. Disposizioni finali e transitorie
Abrogazione del diritto vigente
1. Con l'entrata in vigore della presente legge, gli articoli 19–25 della legge del 7 maggio 1911 sull'introduzione del Codice civile svizzero nel Cantone di Glarona (LICCS)²) e gli articoli 11 e 12 della legge del 6 maggio 1923 sull'introduzione del Codice delle obbligazioni svizzero (Parte V del Codice civile) nel Cantone di Glarona (LICO)³) sono abrogati.
Entrata in vigore
1 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.
Disposizioni transitorie
1 Un atto o un’autenticazione rogato da un notaio prima dell’entrata in vigore
della presente legge è valido se soddisfa i requisiti del diritto previgente o
del nuovo diritto.
2 Gli avvocati che, al momento dell’adozione della presente legge, sono am-
messi all’autenticazione nel Cantone di Glarona non devono sostenere
un esame di idoneità e rimangono autorizzati all’autenticazione. *
2) RU III B/1/1
3) RU III B/2/1
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III B/3/1
3 Tutti gli altri notai ai sensi dell’articolo 4 devono sostenere un esame di ido-
neità. Senza esame, l’autorizzazione all’autenticazione scade al più tardi
quattro anni dopo l’entrata in vigore della presente legge.
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III B/3/1