Kanton Glarus (EMV)
Testo normativo (5 Articoli)
Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina la competenza e la procedura in materia
di sorveglianza elettronica disposta giudizialmente nell’ambito del diritto civile.
2. Competenza
Autorità di Esecuzione
1 L'Ufficio specialistico per l'esecuzione penale è competente per l'esecuzione.
2 Essa coinvolge l'assistenza per la libertà vigilata come organo di accertamento e di esecuzione a supporto, in particolare per quanto riguarda la fattibilità, l'informazione in caso di violazioni e la relazione al tribunale che ha emesso l'ordine.
3 L'autorità di esecuzione garantisce la sicurezza delle informazioni, la destinazione d'uso dei dati registrati e la loro cancellazione, nonché la separazione delle banche dati provenienti dalla sorveglianza elettronica di diritto civile e di diritto penale.
**3. Procedura**
1. Vor Anordnung einer elektronischen Überwachung lässt das zuständige Gericht deren Machbarkeit durch die Vollzugsstelle abklären.
2. Es weist die gefährdende Person auf ihre Mitwirkungspflichten und die Folgen bei Missachtung der gerichtlichen Anordnung hin.
3. Das Gericht teilt seinen Anordnungsentscheid der Vollzugsstelle und der Kantonspolizei mit.
1. Die Vollzugsstelle informiert das anordnende Gericht, die Kantonspolizei sowie die gefährdete Person über
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | den tatsächlichen Beginn und das Enddatum der elektronischen Überwachung; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | Verstösse gegen die elektronische Überwachung. | | |
2. Kann die elektronische Überwachung nicht innert zwei Tagen nach dem vom Gericht festgesetzten Antrittsdatum eingerichtet werden, gilt dies als Verstoss gemäss Absatz 1 Buchstabe b und führt zum Abbruch der Massnahme.
Rapporto
1 L'autorità d'esecuzione trasmette al giudice che ha disposto la sorveglianza
elettronica, un mese prima della scadenza di quest'ultima, un rapporto intermedio
sulla collaborazione e il rispetto delle disposizioni e delle condizioni
imposte alla persona che ha commesso l'atto di violenza. Il giudice informa la
persona protetta della ricezione del rapporto.
2 Dopo la cessazione della sorveglianza elettronica, l'autorità d'esecuzione
trasmette al giudice che l'ha disposta il rapporto finale sul suo andamento.
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