Kanton Glarus
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
Generale
1 Le disposizioni seguenti servono a tutelare l'interesse pubblico allo sci.
2 I comprensori sciistici possono essere percorsi solo se il manto nevoso è sufficiente e il proprietario del terreno non subisce danni permanenti.
Wald- und Weidegebiete
1 Tutti i boschi e i pascoli possono essere calpestati e percorsi per la pratica dello sci.
Comprensorio Sciistico Generale
1 La creazione di piste da sci e l'esercizio dello sci su piste, discese sciistiche, campi pratica e percorsi escursionistici sciistici segnalati e piste di fondo, anche al di fuori delle effettive aree forestali e pascolive, non devono essere ostacolati. Essi devono essere mantenuti liberi da ostacoli, come recinzioni, spargimento di concime e letame ecc.
2 Le piste da sci non possono essere percorse da veicoli a motore, ad eccezione dei mezzi battipista.
3 È vietato percorrere e accedere a giardini pubblici e privati, vivai, cortili prossimi a insediamenti, colture riconoscibili come tali o recintate e giovani boschi.
Obbligo di Mantenere Libero
1 Il Consiglio comunale competente per il luogo deve, se necessario, ingiun-
gere ai proprietari di fondi di rimuovere temporaneamente ostacoli distur-
banti e di astenersi da azioni che rendano più difficile o impossibile la pra-
tica dello sci e dello sci escursionistico.
Nuovi Impianti
1 Nuove piste da sci, discese, campi scuola, sentieri e piste da sci di fondo
devono essere realizzate solo dopo previa consultazione con i proprietari
terrieri.
SBE III/3 204
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III B/1/2
Obbligo di risarcimento
1 Le spese per la rimozione temporanea di recinzioni e altri ostacoli, nonché i
danni dimostrabili subiti dal proprietario del fondo a causa dell'utilizzo del suo
terreno, devono essergli rimborsati.
2 Sono tenuti al risarcimento, in proporzione al loro interesse, i realizzatori della
pista, i gestori delle piste, le imprese di skilift o altri trasporti, le organizzazioni
e i comuni interessati.
3 Se le parti coinvolte non riescono a concordare sull'obbligo di risarcimento,
decide la Commissione di stima cantonale. Contro la sua decisione può essere
presentato ricorso entro 30 giorni al Tribunale amministrativo. Il Tribunale
amministrativo può anche verificarne l'adeguatezza. *
4
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Espropriazione
1 Su richiesta delle persone, organizzazioni e comuni menzionati all'articolo 6 capoverso 2, il Consiglio di Stato può, allo scopo di costruire ed esercire funivie e skilift, nonché per garantire piste da sci, discese sciistiche o campi pratica sciistici da un'eccessiva edificazione, costituire le opportune servitù o, se necessario, avvalersi del diritto di espropriazione. *
2 La procedura si conforma alle disposizioni cantonali sull'espropriazione¹). Precedentemente è necessario consultare i proprietari fondiari interessati.
3 Le restrizioni della proprietà ai sensi del capoverso 1 sono di diritto pubblico. Esse danno diritto a un'indennità se per i loro effetti equivalgono a un'espropriazione.
4 Le restrizioni della proprietà possono essere associate a oneri appropriati a carico dei soggetti interessati.
5 I diritti di indennizzo di terzi derivanti dalle restrizioni della proprietà sono a carico dei richiedenti e devono essere garantiti su apposita disposizione del Consiglio di Stato. *
1. Der Rechtsschutz gegen Verfügungen gestützt auf dieses Gesetz richtet sich nach dem Verwaltungsrechtspflegegesetz[[2]](#paragraphtext_content_fn_129573_2_2_c).
2. Beschwerdeinstanz gegenüber Verfügungen des Gemeinderates ist das für das Landwirtschaftswesen zuständige Departement.
Entrata in vigore
1 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1971.
1) Art. 148-158 disp. trans. CC (RS III B/1/1)
2) RS III G/1
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