Kanton Glarus (EGZGB)
Indice delle disposizioni (203)
Testo normativo (203 Articoli)
¹ Competenza e procedura si fondano, con riserva delle disposizioni di
diritto federale, in particolare del Codice di procedura civile, sulla legge
sull'organizzazione giudiziaria e sulla legge sulla procedura amministrativa.
Art. 2-8b *
1.2. Autorità amministrative²)
1 Autorità di protezione dei minori e degli adulti ai sensi del Codice civile svizzero è l'Autorità cantonale di protezione dei minori e degli adulti conformemente agli articoli 63a segg. della presente legge.
1 La Pretura è competente per tutti i compiti ad essa attribuiti dal diritto
federale. *
2 Essa è anche competente in tutti i casi in cui, negli ambiti del diritto dei
minori (7° e 8° titolo art. 252 segg. CC), della comunità familiare (9° titolo
art. 328 segg. CC) e della protezione dell'adulto (3a parte art. 360 segg. CC),
il Cantone deve designare un'autorità competente e non esiste una regolamen-
tazione diversa nel diritto federale o nel diritto cantonale. *
2a Essa riceve i mandati precauzionali (art. 360 segg. CC) per la custodia. *
3-4
*
1) Modificato da LBK
2) Modificato da LBK
LB 4 1
1
III B/1/1
1. Per l'esecuzione della legge federale sui rapimenti internazionali di minori e le Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RIME) si applicano le seguenti competenze
1. l'Autorità di protezione dei minori e degli adulti è l'autorità centrale per la Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e la Convenzione dell'Aia sulla protezione degli adulti (art. 2 cpv. 1 LF-RIME); essa è anche l'autorità di esecuzione per il rientro dei minori (art. 12 cpv. 1 LF-RIME);
2. il tribunale cantonale competente per la valutazione delle domande di rientro, comprese le misure per la protezione dei minori (art. 7 cpv. 1 LF-RIME), è il Tribunale superiore.
1 La Polizia cantonale è competente per: CCS
1. * Art. 720 e 720a, ricezione delle denunce di ritrovamento, incluse
quelle relative ad animali;
2. Art. 721, custodia e vendita all'incanto delle cose ritrovate.
1 L'Ufficio di esecuzione e dei fallimenti è competente per: CC
1. Art. 910, disposizione dell'invito pubblico per il riscatto del pegno e vendita del pegno.
1 Il Consiglio comunale del Comune di domicilio è competente nei seguenti casi
CC *
1. Art. 84, vigilanza sulle fondazioni appartenenti al Comune;
2.-3.
4. *
*
5.-6. *
1. Das Grundbuchamt verfügt in folgenden Fällen: ZGB
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 1. | Art. 833 und 834, Verlegung der Pfandhaft und Anzeige der Schuldübernahme[[3]](#enumeration_itemtext_content_fn_455065_2_3_c); | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 2. | Art. 852, Verlegung der Gülten; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 3. | Art. 861 Abs. 2, Zahlungen des Grundpfandschuldners; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 4. | Art. 882, Überwachung der Auslosungen. | | |
¹ Il Consiglio di Stato è l'autorità competente nei seguenti casi: CC
1.-2. *
3. Art. 78, azione di annullamento di un'associazione;
4.-11. *
12. Art. 702, disposizioni concernenti la protezione della patria (Heimatschutz);
13.-15. *
16. Art. 885, autorizzazione all'accettazione di pegni su bestiame;
17. Art. 907, autorizzazione all'esercizio dell'attività di pegno;
18. 4)
19. 5)
20. *
¹ Il Dipartimento competente riconosce i centri di consulenza matrimoniale e familiare (art. 171 CC) e, su richiesta dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti, prende decisioni in merito alle adozioni (art. 268 cpv. 1 CC).
¹ Il Consiglio di Stato designa l'autorità amministrativa cantonale competente
per l'autorizzazione di cambiamenti di nome (art. 30 cpv. 1 e 2 CC).
2 *
³ Il Consiglio di Stato designa l'autorità amministrativa cantonale competente
per l'inoltro d'ufficio dell'azione di nullità del matrimonio e dell'azione di nullità
dell'unione domestica registrata. *
1. Die Aufsicht über Stiftungen, die mehreren Gemeinden oder dem Kanton angehören sowie über Personalvorsorgeeinrichtungen wird vom zuständigen Departement wahrgenommen. Dieses ist auch zuständig für die Änderung von Zweck und Organisation sowie für die Aufhebung von Stiftungen. Es klagt auf Aufhebung einer Stiftung wegen eines widerrechtlich oder unsittlich gewordenen Zwecks.
2. Stiftungen, welche ihrer Bestimmung nach unter die Aufsicht der Gemeinde fallen, können mit Einwilligung des Stiftungsrates und des zuständigen Gemeinderates auch der Aufsicht des Kantons unterstellt werden.
3. Das zuständige Departement als kantonale Aufsichtsbehörde ist Oberaufsichtsbehörde für Stiftungen, die unter Aufsicht der Gemeinde stehen.
4. Der Regierungsrat bezeichnet das zuständige Departement und erlässt die notwendigen Ausführungsbestimmungen und einen Gebührentarif[[6]](#paragraphtext_content_fn_886148_2_6_c). Die zu erhebenden Gebühren orientieren sich am Aufwand und am Vermögen der zu kontrollierenden Einrichtungen.
5. Die in den Absätzen 1 und 3 genannten Funktionen und Tätigkeiten können vom Landrat im Rahmen einer interkantonalen Vereinbarung auch einer Aufsichtsbehörde eines anderen Kantons oder einer gemeinsamen Einrichtung des öffentlichen Rechts übertragen werden.
1. Il Consiglio di Stato disciplina l'esecuzione della sorveglianza elettronica disposta giudizialmente a protezione delle persone vittime di violenza (art. 28c cpv. 1 CC e art. 343 cpv. 1bis CPC) in un'ordinanza.
2. Il Dipartimento competente può trasferire l'attuazione tecnica o l'esecuzione della sorveglianza elettronica a un'unità esterna all'amministrazione.
3. Il tribunale che ordina la sorveglianza elettronica addebita i costi dell'esecuzione alla persona sorvegliata, tenendo conto delle sue condizioni finanziarie.
1. Salvo le deroghe seguenti, la protezione giuridica contro le decisioni delle autorità amministrative ai sensi degli articoli 9 e seguenti è disciplinata dalle disposizioni della legge sulla procedura amministrativa7).
2. Il diritto di ricorso contro le decisioni dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti ai sensi dell’articolo 11 è retto dalla legge cantonale di applicazione della legge federale sull’esecuzione forzata e sul fallimento8).
3. Nei casi di cui all’articolo 12 numero 4, non è ammessa alcuna possibilità di ricorso.
4. La protezione giuridica contro le decisioni dell’Autorità di protezione dei minori e degli adulti è disciplinata dall’articolo 67.
4a-5
Art. 17a-17c
6) RU III B/4/2/1
7) RU III G/1
8) RU III D/1
4
III B/1/1
1. La Commissione di stima cantonale è competente per la fissazione del risar-
cimento dei danni e delle indennità nei casi in cui l’obbligo di risarcimento
è riconosciuto secondo il diritto pubblico o è accertato con decisione e non
viene espressamente dichiarata competente un’altra autorità; essa è in par-
ticolare competente nei casi di cui agli articoli 711 e 712 del Codice civile
svizzero nonché agli articoli 156, 163, 181, 192, 208, 209 e 226 della pre-
sente legge.
2. La fissazione del risarcimento dei danni e delle indennità secondo il diritto
privato, in particolare nelle controversie di diritto di vicinato, è riservata al
giudice civile, in particolare nei casi di cui agli articoli 691-695, 700, 701,
706, 709, 710 e 736 del Codice civile svizzero nonché agli articoli 139,
139a, 140 e 212 della presente legge.
3. Contro la decisione di stima della Commissione di stima cantonale può
essere interposto ricorso di diritto amministrativo entro 30 giorni. Il Tri-
bunale amministrativo può anche esaminare l’adeguatezza.
2. Disposizioni organizzative e diritto civile cantonale
2.1. Disposizioni generali
2.1.1. ...
Art. 19-25
2.1.2. Pubblicazione
1 Le pubblicazioni, le ingiunzioni e i bandi pubblici prescritti dal Codice civile e
dalla presente legge hanno luogo nel Foglio ufficiale cantonale, salvo che
la Confederazione non prescriva un’altra forma.
2 Ove le circostanze lo giustifichino, deve inoltre aver luogo un’appropriata
pubblicazione in altri fogli idonei.
3 Nei casi degli articoli 36, 555, 558, 662 del Codice civile e dell’articolo 43
tit. fin. CC, la pubblicazione nel Foglio ufficiale deve avvenire due volte, nel
caso dell’articolo 582 tre volte.
5
III B/1/1
1. Resta riservata la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, prescritta nel Codice civile, come pure la facoltà delle competenti autorità cantonali e comunali di procedere a ulteriori pubblicazioni.
2.2. Diritto delle persone
2.2.1. Onorabilità civile
1 Come sede dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti ai sensi degli articoli 25 e 26 CC per i minori sotto tutela e per i maggiorenni sotto curatela generale, si considera il comune
a.
b.
C.
in cui la persona interessata ha il proprio domicilio al momento dell'istituzione della tutela o della curatela generale;
oppure
in cui essa, con il consenso dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti, trasferisce la propria dimora abituale all'interno della sfera di competenza di tale autorità; oppure
in cui essa ha la propria dimora abituale al momento del trasferimento del provvedimento da parte di un'altra Autorità di protezione dei minori e degli adulti.
2.2.2. Stato civile (Art. 40 CC)
1 Il Cantone costituisce un unico Circondario dello stato civile.
2 Il Cantone gestisce l'Ufficio dello stato civile.
3
*
Artt. 30-31 *
6
III B/1/1
1 Il Dipartimento competente è l’autorità di vigilanza sullo stato civile
cantonale. Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente
ed emana le necessarie disposizioni esecutive. Esso può delegare compiti
dell’autorità di vigilanza a un’autorità amministrativa subordinata
al Dipartimento.
2 L’autorità di vigilanza è competente per le misure disciplinari in caso
di violazioni dei doveri d’ufficio da parte delle persone che operano presso
l’Ufficio dello stato civile.
1 La tutela giuridica nei confronti degli atti dell'Ufficio dello stato civile,
risp. dei funzionari dello stato civile, è retta dall'Ordinanza federale
sullo stato civile. La prima istanza di ricorso è il Dipartimento competente
(autorità di vigilanza), la seconda istanza è il Tribunale amministrativo.
1. Le comunità titolari di diritti, le cooperative per la gestione delle terre comuni, le corporazioni per le sementi, i boschi, gli alpeggi, i tesori, i pozzi, gli idranti, le vie, i diritti d'acqua, i fiumi, i ruscelli e i fossi e simili rimangono soggette alle disposizioni del diritto cantonale.
2. Esse ottengono la personalità giuridica mediante l'approvazione dei loro statuti da parte del Dipartimento competente, senza iscrizione nel Registro di commercio. *
3. Questa disposizione si applica anche alle corporazioni già esistenti.
1 Il Dipartimento competente può negare l'omologazione degli statuti,
richiesta presso di esso, soltanto
a.
se la corporazione persegue uno scopo illecito, immorale o che mette in
pericolo il benessere pubblico;
b.
se gli statuti contengono disposizioni che contravvengono alla
Costituzione federale o cantonale, alle leggi vigenti o ai principi
giuridici generalmente riconosciuti.
1 Salvo che leggi speciali o gli statuti di una corporazione prescrivano
diversamente, si presume che per i crediti nei confronti della corporazione
risponda unicamente il suo patrimonio e non quello dei singoli membri,
e che questi non siano legittimati a chiedere la divisione del patrimonio della
corporazione e l'assegnazione della loro quota.
2 La contabilità delle corporazioni è retta dall'articolo 957 capoversi 2 e 3
del Codice delle obbligazioni. *
1. Le deliberazioni di una corporazione che esulano dall’ambito del suo scopo, o sono prese in forma contraria agli statuti, o ledono diritti acquisiti di singoli membri, possono essere impugnate dalla minoranza.
2. Tale impugnazione deve essere promossa entro un mese presso l’autorità di conciliazione o, qualora gli statuti prevedano un tribunale arbitrale, mediante deposito dell’atto introduttivo presso il tribunale arbitrale, rispettivamente mediante notificazione dell’atto introduttivo alla controparte con invito a concludere il compromesso, conformemente alle disposizioni del Codice di procedura civile.
1. Salvo che vi ostino disposizioni di legge, una corporazione può,
osservate le norme contenute nello statuto, sciogliersi con deliberazione a
maggioranza. La minoranza può impugnare la deliberazione di
scioglimento, a norma dell'articolo 38, qualora i propri o pubblici interessi
ne siano pregiudicati.
1. Im Falle der Auflösung einer Korporation sind für die Verwendung ihres Vermögens die Statuten massgebend. Enthalten diese darüber keine Bestimmung, so fällt das Korporationsvermögen, sofern die Korporation für einen Gemeindezweck gegründet oder vorzüglich im Interesse der Bürger oder Einwohner einer bestimmten Gemeinde gelegen war, der Gemeinde, wenn sie einen andern öffentlichen Zweck hatte, dem Kanton zu. In allen andern Fällen wird das Vermögen unter die Mitglieder verteilt, und zwar, wo Teilrechte bestehen, nach Massgabe derselben, sonst nach der Kopfzahl.
1. Se un patrimonio corporativo, conformemente all'articolo 40, devolve a un Comune o al
Cantone, esso dovrà essere incorporato a quei beni la cui destinazione è maggiormente affine
allo scopo della corporazione sciolta.
2.3. Diritto di famiglia
2.3.1. Registro dei beni matrimoniali (Art. 251 CC)
1. Il registro dei regimi matrimoniali ai sensi dell'articolo 251 CC nella versione del 10 dicembre 1907 è depositato presso il registro di commercio per la consultazione, il quale riceve anche le dichiarazioni di cui all'articolo 9 Tit. fin.
2.3.2. Diritto dei genitori e del figlio (Art. 273 ss. CC)
1 Alle Sezioni dell'aiuto sociale rimangono riservati i poteri in materia di aiuto sociale ai figli, che sono essi stessi sostenuti o i cui genitori percepiscono sussidi, loro conferiti dalla Legge sull'aiuto sociale pubblico, anche nei casi in cui ai genitori non sia stata revocata la potestà genitoriale. *
2 Ciò vale anche nel caso in cui i genitori intendano rinunciare al mantenimento dei figli prima che sia terminata la loro educazione e la corretta formazione per un'attività lavorativa autonoma.
3 Ai genitori rimane garantito il diritto di ricorso al Dipartimento competente e, contro la sua decisione, al Tribunale amministrativo. *
1 …
2 La facoltà di segnalare le situazioni di pericolo per il benessere dei minori all'Autorità di protezione dei minori è aperta a chiunque. Sono obbligati a segnalare tutti i dipendenti pubblici, in particolare gli agenti di polizia, che nell'esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza di un tale caso, nonché, alle stesse condizioni, le autorità sociali e scolastiche, i membri del clero e gli insegnanti, le autorità giudiziarie e i medici.
Art. 45–53c * …
9
III B/1/1
2.3.3. Azione di paternità (Art. 307–327 CC)
Art. 54-63 *
2.3.4. Protezione dei minori e degli adulti
2.3.4.1. Organizzazione
1 Le autorità di protezione dei minori e degli adulti sono
a. l'autorità di protezione dei minori e degli adulti;
b. l'autorità di vigilanza;
c. l'autorità di ricorso.
1 La Commissione per la protezione dei minori e degli adulti è un'autorità
specializzata a composizione interdisciplinare. Ad essa sono aggregati
servizi di supporto.
2 Essa è composta dalla presidente o dal presidente, da almeno tre
membri permanenti e da tre a cinque membri supplementari. La
composizione di tre membri è quella ordinaria, quella di cinque membri
è quella straordinaria.
3 La presidente o il presidente dirige i servizi di supporto sotto il profilo
amministrativo, specialistico e del personale.
4 Il Consiglio di Stato emana prescrizioni sui requisiti professionali dei
membri della Commissione per la protezione dei minori e degli adulti.
Art. 63ba
Art. 63bb
1 La Commissione per la protezione dei minori e degli adulti disciplina la
verbalizzazione. Quest'ultima ha voto consultivo.
Art. 63bc
1 La Commissione per la protezione dei minori e degli adulti può incaricare
terzi, in particolare la Divisione dei servizi sociali, di effettuare accertamenti
o perizie, oppure chiedere informazioni a questi ultimi.
1. Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde regelt die Protokollführung. Diese hat beratende Stimme.
1. Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde kann Dritte, namentlich die Abteilung Soziale Dienste, mit der Abklärung oder Begutachtung beauftragen oder bei diesen Auskünfte einholen.
1 I membri dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti non possono
essere contemporaneamente membri o collaboratori del Tribunale amministrativo,
dell'Autorità di vigilanza o degli organi di esecuzione dell'aiuto sociale.
10
III B/1/1
1 Il Consiglio di Stato elegge la presidente o il presidente e i membri. Per il resto, l'autorità si costituisce autonomamente.
1 La Sezione della protezione dei minori e degli adulti è professionalmente indipendente e non è vincolata ad alcuna istruzione.
2 L'unica autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 441 CC è il Dipartimento competente.
2.3.4.1b. ...
2.3.4.1b.1. ...
1 Il Consiglio di Stato emana ulteriori disposizioni concernenti l'organizzazione dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti, nonché la procedura.
¹ L'Autorità di protezione dei minori e degli adulti decide quale autorità collegiale in composizione a tre membri.
**² Le seguenti decisioni devono essere prese in composizione a cinque membri:**
1. **Sottrazione della custodia e della cura contro la volontà di un genitore titolare dell'autorità parentale (artt. 310 e 311 CC);**
2. **Misure di protezione degli adulti che limitano la capacità di agire (artt. 394 cpv. 2, 396 e 398 CC);**
3. **Misure di protezione dei minori che limitano l'autorità parentale (art. 308 cpv. 3 CC).**
**³ Per il resto, ogni membro permanente può richiedere, nel singolo caso, una decisione in composizione a cinque membri.**
**⁴ In casi urgenti, il membro che dirige il procedimento e, in caso di impedimento di quest'ultimo, la presidente o il presidente, prendono le decisioni necessarie da soli (art. 445 cpv. 2 CC).**
**⁵ Le seguenti pratiche nell'ambito della protezione dei minori e degli adulti rientrano nella competenza esclusiva di ciascun membro:**
1. **Concessione dell'assistenza all'esecuzione, nella misura in cui il diritto cantonale non dichiari competente per questo un'altra autorità (artt. 131 e 290 CC);**
11
III B/1/1
2. **Richiesta di una nuova regolamentazione dell'autorità parentale presso il tribunale del divorzio o della separazione nonché presso il tribunale delle misure a protezione dell'unione coniugale (art. 134 cpv. 1 CC);**
3. **In caso di accordo dei genitori, la nuova regolamentazione dell'autorità parentale, della custodia, del diritto alle relazioni personali, delle quote di custodia, la regolamentazione degli accrediti per compiti educativi nonché l'approvazione dei contratti di mantenimento (artt. 134 cpv. 3, 287, 298a, 298b e 298d CC nonché art. 52fbis cpv. 3 OAVS¹⁰));**
4. **Richiesta di nomina di un rappresentante del minore nel processo di divorzio o di separazione (art. 299 cpv. 2 lett. b CPC);**
5. **Ricevimento della dichiarazione di consenso di padre e madre all'adozione (art. 265a cpv. 2 CC);**
6. **Consulenza ai genitori prima di rilasciare la dichiarazione sull'autorità parentale congiunta e ricevimento della stessa (artt. 298a cpv. 1 e 3 CC);**
6a. **Istituzione di un'assistenza per minori non accompagnati (art. 306 cpv. 2 CC);**
7. **Invito ai genitori a tentare una mediazione (art. 314 cpv. 2 CC) o a svolgere un consiglio di famiglia (art. 70a);**
7a. **Nomina di un rappresentante del minore (art. 314abis CC);**
7b. **Esecuzione delle misure di protezione del minore ordinate dal giudice (art. 315a cpv. 1 CC);**
7c. **Autorizzazione all'accoglienza di bambini in affidamento (art. 316 cpv. 1 e cpv. 1bis CC);**
7d. **Ricevimento dell'inventario dei beni del minore (art. 318 cpv. 2 CC) e ordinanza della rendicontazione e della relazione periodica sui beni del minore (artt. 318 cpv. 3 e 322 cpv. 2 CC);**
8. **Autorizzazione a intaccare il patrimonio del minore (art. 320 cpv. 2 CC);**
9. **...**
10. **Esame, validazione (art. 363 CC), interpretazione e integrazione (art. 364 CC) nonché ricevimento della disdetta del mandato precauzionale (art. 367 CC);**
11. **Consenso ad atti giuridici del coniuge e del partner registrato/della partner registrata nell'ambito dell'amministrazione straordinaria del patrimonio (art. 374 cpv. 3 CC);**
12. **Determinazione del diritto di rappresentanza per le misure mediche (art. 381 cpv. 2 CC);**
13. **Redazione di un inventario (art. 405 cpv. 2 CC) e ordinanza di redigere un inventario pubblico (art. 405 cpv. 3 CC);**
14.
¹⁰) RS 831.101
12
III B/1/1
15. **Esame e approvazione dei rapporti e dei conti (artt. 415 cpv. 1 e 2 CC);**
15a. **Cambiamento del titolare del mandato a seguito della fine del rapporto di lavoro dell'assistente professionale o dell'assistente professionale (art. 421 cifra 3 CC);**
15b. **Rilascio dell'assistente o dell'assistente (artt. 422 e 423 CC);**
15c. **Esonero dell'assistente professionale o dell'assistente professionale dall'obbligo di presentare una relazione finale e un rendiconto finale (art. 425 cpv. 1 frase 2 CC);**
15d. **Esame e approvazione della relazione finale e del rendiconto finale (art. 425 cpv. 2 CC), rilascio dell'assistente o dell'assistente dopo il trasferimento di una misura, dimissioni dall'incarico;**
16. **...**
16a. **Procedimenti relativi all'assunzione e al trasferimento di una misura esistente (artt. 442 e 444 CC);**
16b. **Nomina di un rappresentante (art. 449a CC);**
16c. **Decisioni che dirigono il procedimento nell'ambito dell'accertamento dei fatti (art. 446 CC);**
17. **Concessione del diritto di consultare gli atti e relative limitazioni (art. 449b CC);**
17a. **Esecuzione delle decisioni, compreso il richiamo alla minaccia di pena (art. 450g CC e art. 292 CP¹¹));**
17b. **Fornitura di informazioni sull'esistenza e gli effetti di una misura di protezione degli adulti (art. 451 cpv. 2 CC);**
18. **...**
18a. **Nomina di un curatore rappresentante per il nascituro al fine di tutelare i diritti ereditari (art. 544 cpv. 1bis CC);**
19. **Richiesta di ordinanza di un inventario successorio (art. 553 cpv. 1 cifra 3 CC);**
20.-21. **...**
22. **Presentazione di una querela (art. 30 cpv. 2 CP);**
23. **Decisioni in materia patrimoniale secondo l'Ordinanza sull'amministrazione del patrimonio nell'ambito di un'assistenza o di una tutela¹²).**
**⁶ Per il resto, il membro competente può richiedere, nel singolo caso, una decisione in composizione a tre membri.**
1 Le mediche e i medici del Cantone attivi nella medicina di base con pro-
pria responsabilità professionale, nonché la medica o il medico della stru-
ttura che ha disposto il rinvio, possono ordinare un collocamento a scopo
di assistenza, tuttavia per un massimo di sei settimane. Il Consiglio di Sta-
to può inoltre incaricare una medica o un medico cantonale di esercitare
tali competenze e compiti.
2 Se ritengono necessario un collocamento più lungo, presentano un’istanza
motivata all’Autorità di protezione dei minori e degli adulti. Questa deci-
de senza indugio.
3 Sono competenti per il pronunciamento di una decisione di collocamento
eseguibile secondo l’articolo 427 capoverso 2 CC l’Autorità di protezione
dei minori e degli adulti oppure le mediche e i medici in possesso di un
titolo specialistico in psichiatria e psicoterapia o in psichiatria e psicotera-
pia dell’infanzia e dell’adolescenza.
4 Per il trasferimento di una persona collocata in un’altra struttura non è
necessaria una nuova procedura di collocamento. La competenza per la
decisione di trasferimento è determinata dalla competenza per il rilascio
dalla struttura. Se il collocamento si basa su una decisione dell’Autorità di
protezione dei minori e degli adulti, la struttura le comunica il trasferimen-
to.
5 Ogni collocamento a scopo di assistenza deve essere comunicato dall’au-
torità che lo ha disposto all’Autorità di protezione dei minori e degli adul-
ti.
6 Se la struttura non è competente per il rilascio, la medica o il medico curan-
te o la psichiatra o lo psichiatra curante presenta/presentano all’Autorità di
protezione dei minori e degli adulti un’istanza motivata di rilascio, non ap-
pena i presupposti per il collocamento non sono più soddisfatti. Questa de-
cide senza indugio.
2.3.4.2b.2. Misure ambulatoriali
1 Misure ambulatorische possono essere ordinate
a.
b.
per le dimissioni da un collocamento a scopo assistenziale (cura
successiva),
per evitare un collocamento a scopo assistenziale.
14
III B/1/1
2 Sono ammissibili in particolare misure quali: *
a. Direttive relative al soggiorno, all'esercizio della professione e al comportamento,
b. Disposizione di un trattamento medicalmente indicato,
c. Disposizione di un'assunzione di medicamenti medicalmente indicata,
d. Disposizione di astenersi da bevande alcoliche e altre sostanze
che creano dipendenza e di provarlo, se del caso, mediante ap-
posite analisi,
e. Obbligo di notifica presso un servizio specializzato o un'autorità,
f. Regolamentazione dell'assistenza.
1 La competente autorità di protezione dei minori e degli adulti ordina
misure ambulatoriali, fondandosi su
a. una richiesta o un rapporto motivato della medica o del medico curante
o della psichiatra o dello psichiatra curante;
b. ...
1. L'Autorità di protezione dei minori e degli adulti sorveglia l'osservanza delle
misure disposte.
2. Essa le revoca quando il loro scopo è raggiunto o non può essere raggiunto.
3. Le misure ambulatoriali durano al massimo due anni. È ammessa una nuova
disposizione.
2.3.4.2b.3. Post-cura
1. Qualora l'istituto di dimissione non provveda a un'adeguata assistenza post-dimissione per le persone dimesse da un collocamento a scopo assistenziale, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti la garantisce su richiesta e sulla base di un rapporto corrispondente dell'istituto di dimissione.
2. L'assistenza post-dimissione mira a una stabilizzazione duratura dello stato di salute e alla prevenzione delle ricadute.
3. Le disposizioni sulle misure ambulatoriali si applicano per analogia.
15
III B/1/1
2.3.4.1c. Protezione giuridica
2.3.4.1c.1. ...
¹ Contro le decisioni dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti e contro le decisioni mediche ai sensi dell'articolo 66a capoversi 1 e 3 è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo (art. 450 CC).
2.3.4.1c.2. ...
1. Il procedimento dinanzi all'Autorità di protezione dei minori e degli adulti è retto, fatti salvi i seguenti scostamenti, dalla legge sulla giustizia amministrativa, nella misura in cui non sia disciplinato dal diritto federale. In via sussidiaria si applica il Codice di procedura civile (CPC).
2. Le disposizioni sull'accesso informativo ai documenti ufficiali ai sensi della legge sull'informazione del pubblico, la protezione dei dati e l'archivistica13) non trovano applicazione nell'ambito della protezione dei minori e degli adulti.
1 L'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 443 capoverso 3 ZGB incombe anche ai parenti in linea retta, nonché in linea collaterale di primo e secondo grado.
¹ L'autorità può richiedere alle famiglie interessate da un provvedimento di protezione dei minori o degli adulti esistente o futuro di indire un consiglio di famiglia.
13) GS I F/1
16
1 Quale curatore o curatrice può essere designata ogni persona fisica che soddisfa i requisiti personali e professionali necessari per i compiti previsti (art. 400 CC).
2 I mandati di assistenza e gestione che l'Autorità di protezione dei minori e degli adulti non affida a una persona privata idonea secondo il capoverso 1, possono essere affidati a curatori professionisti.
3 I curatori professionisti sono impiegati secondo le disposizioni del diritto cantonale del personale, nella misura in cui non lavorano su base contrattuale.
2.3.4.3. ...
Art. 77-84
...
1. Il conto della persona di assistenza deve contenere tutte le entrate e le uscite
durante il periodo contabile, essere provvisto dei giustificativi necessari
e indicare il saldo del patrimonio amministrato.
Art. 86-90
...
2.3.4.2.3. Ulteriori disposizioni
1 La *Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde* (Autorità di protezione dei minori e degli adulti) stabilisce nel singolo caso la remunerazione e il rimborso delle spese dei curatori (art. 404 cpv. 2 CC).
2 Se l'indennità e il rimborso delle spese non possono essere pagati o possono esserlo solo parzialmente con il patrimonio della persona interessata, i costi sono a carico dello Stato.
3 Il Consiglio di Stato emana le ulteriori disposizioni necessarie in merito alla curatela professionale e alle remunerazioni dei curatori (art. 404 cpv. 3 CC) nonché dei fiduciari in virtù di un mandato precauzionale (art. 366 cpv. 1 CC).
17
III B/1/1
1. La Sezione della protezione dei minori e degli adulti riscuote emolumenti per i propri atti d'ufficio.
2. Il Gran Consiglio emana un'ordinanza tariffale14). L'ammontare degli emolumenti si commisura all'estensione e alla difficoltà dell'attività.
Art. 93-94
1. La procedura per far valere i diritti di responsabilità
e il diritto di regresso del Cantone nei confronti dei membri delle autorità che hanno causato
un danno, sono disciplinate dalla legge sulla responsabilità dello Stato del 5 maggio
1991.
Art. 96-97
2.3.4.4.
Art. 98-102
2.4. Diritto successorio
2.4.1. Diritto successorio dell'ente pubblico (Art. 466 CC)
¹ Se il testatore non lascia persone con diritto all'eredità, l'eredità passa al Cantone o agli scopi sociali cantonali designati dal Consiglio di Stato.
2.4.2. Diritto alla legittima dei fratelli e delle sorelle (Art. 471 e 472 CC)
1
...
*
14) GS III B/7/1
18
III B/1/1
2 Il Consiglio di Stato assegna l'adempimento dei compiti in materia di diritto
successorio a un'unità amministrativa e ne regola i dettagli. *
3 Le disposizioni di ultima volontà e i contratti successori possono essere
consegnati aperti o sigillati all'Ufficio controllo abitanti del Comune. Il
ricevimento deve essere attestato. L'Ufficio controllo abitanti tiene un
registro speciale per l'entrata e l'uscita dei documenti ed è responsabile
della loro corretta custodia. In caso di trasferimento del domicilio dal
Comune, le disposizioni di ultima volontà e i contratti successori depositati
devono essere consegnati agli aventi diritto al momento della notifica di
partenza. In caso di decesso, devono essere presentati all'autorità
competente per l'apertura.
*
2.4.4. Misure per la sicurezza della successione (artt. 551 e segg. CC) *
1 La competente autorità deve comunicare alla Sezione successioni ogni decesso.
2 Qualora la Sezione successioni ritenga necessarie o vengano richieste misure di sicurezza previste dalla legge, le ordina per l'apertura della successione (Art. 551 CC).
¹ L'eredità è, in caso di interesse fondato, senz'indugio da porre sotto sigillo
(art. 552 CC) se gli eredi sono sconosciuti oppure se eredi conosciuti
sono permanentemente assenti e sprovvisti di rappresentanza. *
1. L'inventario da compilare nei casi di cui all'articolo 553 CC deve contenere
un elenco preciso dei beni ereditari del defunto. *
1 La sigillazione e l'inventario sono ordinati dall'Ufficio successioni.
2 L'Ufficio successioni ordina l'amministrazione della successione anche nei casi previsti dall'articolo 554 CC, emette le pubbliche ingiunzioni previste dall'articolo 555 CC e adotta eventuali ulteriori provvedimenti per la salvaguardia della devoluzione ereditaria.
1 All’apposizione dei sigilli deve partecipare una persona dell’unità amministra-
tiva di riferimento; sull’apposizione dei sigilli deve essere redatto un verbale.
19
III B/1/1
1. **Apertura di testamenti**
Le disposizioni di ultima volontà devono essere aperte dall'Ufficio Successioni (art. 556-559 CC).
2. **Nomina di esecutori testamentari**
Qualora siano stati nominati degli esecutori testamentari, l'Ufficio Successioni deve darne loro immediata comunicazione e, in caso di accettazione dell'incarico, conferire loro le incombenze e le facoltà previste dalla legge (cfr.
1 La rinuncia a un'eredità deve essere dichiarata al Tribunale cantonale.
2 Il Tribunale cantonale redige il verbale prescritto dall'articolo 570 CC.
1 Ogni persona che intende rinunciare a un'eredità deve fornire al Tribunale cantonale la prova della sua qualità di erede. *
2 Per gli eredi legali, tale prova è fornita mediante atti dell'ufficio dello stato civile; per gli eredi istituiti, mediante la presentazione delle disposizioni del testatore.15)
3 *
2.4.6. Inventario pubblico (artt. 580 segg. CC) *
1. La richiesta di inventario pubblico (art. 580 CC) dev'essere presentata al Tribunale Cantonale, il quale ne dà comunicazione all'Ufficio successioni.
1 La Sezione successioni o un curatore nominato dalla stessa deve, dopo
ricevuta la notifica, di regola completare l'inventario (art. 581 CC) entro
tre mesi. Se necessario, essa incarica un curatore per l'amministrazione
della successione.
15) Bereinigt durch LBK
20
III B/1/1
1. La citazione ai creditori (art. 582 CC) deve essere pubblicata tre volte – due volte di seguito e la terza volta dopo la scadenza di due settimane dalla seconda pubblicazione – nel Foglio Ufficiale cantonale e, ove lo si ritenga necessario, anche in fogli di pubblicazione fuori cantone, mediante i quali i presunti creditori possano più facilmente prenderne conoscenza.
2. Il termine per la presentazione delle domande è di sei settimane, calcolate dal giorno della prima pubblicazione.
3. Le domande devono essere presentate per iscritto.
4. Entro un mese è possibile consultare il credito inventariato e, se necessario, richiederne la correzione.
1. Sul termine per le domande di proroga ai sensi dell'articolo 587 CC decide il Tribunale cantonale. *
2. La proroga del termine non giova ai creditori in mora.
1. Le disposizioni sull’inventario pubblico (art. 113–117) si applicano per analogia alla diffida ai creditori secondo l’articolo 592 CC. *
2.4.7. Attestazione su informazioni *
1. Su richiesta di un erede, il servizio specializzato in successioni rilascia un certificato che lo autorizza, in particolare presso banche e autorità, a ottenere informazioni sulla composizione dell'eredità.
2.4.8. Divisione ereditaria
*1 L'intervento ufficiale previsto dall'articolo 609 capoverso 1 CC avviene tramite l'Ufficio successioni.*
*2 Le tasse da pagare a tale scopo sono a carico del creditore.*
Art. 119a-119b
21
III B/1/1
2.4.9. Tutela giuridica
1. Der Rechtsschutz richtet sich nach dem Verwaltungsrechtspflegegesetz.
1. Bestandteil einer unbeweglichen Sache ist alles, was zu ihrem Bestande gehört und ohne ihre Zerstörung oder Beschädigung oder Veränderung nicht abgetrennt werden kann (Art. 642 ZGB). Nach Ortsgebrauch sind namentlich Bestandteile
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | die im Boden stehenden Mauern und Einfriedungen; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | alles, was in einem Gebäude niet- und nagelfest ist; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | die in die Wand eingelassenen Schränke, Spiegel, Bilder; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d. | die in den Boden eingebauten oder mit einer Feuermauer in feste Verbindung gebrachten Öfen oder Herde; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | e. | die mit dem Gebäude baulich verbundenen Einrichtungen wie Wasserwerke, Triebwerke, Maschinen, Aufzüge, elektrische Leitungen, Kessel, Ventilatoren, Röhrenleitungen u. dgl. | | |
le mura e le recinzioni infisse nel terreno;
tutto ciò che in un edificio è inchiodato e saldamente fissato;
gli armadi, gli specchi, i quadri incassati nella parete;
le stufe o i focolari incassati nel pavimento o stabilmente
collegati a un muro tagliafuoco;
le installazioni strutturalmente connesse all'edificio come
centrali idriche, macchinari motore, macchine, ascensori, linee
elettriche, caldaie, ventilatori, condotte tubolari e simili.
1 Sono pertinenze di immobili, in conformità con le condizioni di cui
all'articolo 644 CC, purché i beni mobili in questione appartengano
contemporaneamente al proprietario dell'immobile, secondo l'uso locale
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
le chiavi e le scale appartenenti a un edificio o a una recinzione;
le porte, le finestre, le controfinestre, le persiane, le aste per
tende, le tende a rullo (store), le lampade a gas ed elettriche;
le stufe non stabilmente collegate all'edificio, in particolare
le stufe mobili e i focolari;
gli scaldabagni, le vasche da bagno, le lavabiancheria, i lavatoi e
gli abbeveratoi;
i mattoni, le tegole, le assi, i paletti, i pali di sostegno ecc.,
destinati alla corretta manutenzione degli edifici e degli
immobili;
rivestimenti per pavimenti su misura (come linoleum e simili);
botti, scaffalature e simili;
16) Titolo rettificato da LBK
22
III B/1/1
h. attrezzature antincendio;
i. il letame presente sul fondo e ivi prodotto;
k. le attrezzature che servono all'esercizio di un'attività commerciale
o di una fabbrica e che, per la loro costruzione, sono state
progettate per l'opera, come telai per filatura con fusi e rocche,
telai meccanici, macchine da ricamo, mulini, caldaie mobili e
supporti e simili.
2.5.2. Diritto di vicinato
2.5.2.1. Costruzioni (Art. 686 e 688 CC)
¹ La proprietà dei terreni non coltivabili, come rupi, ghiaioni, nevai e
ghiacciai, e delle sorgenti che vi hanno origine, appartiene, salvo prova
contraria ai sensi dell’articolo 664 CC, ai Tagwen o ai comuni.
Art. 122-126*
¹ Nella misura in cui l'edificazione o la riparazione di costruzioni renda indispensabile il calpestio o l'occupazione temporanea del suolo vicino, il proprietario del fondo confinante deve tollerarlo previa comunicazione e integrale risarcimento del danno.
¹ Il deposito isolato di legno e altri oggetti e l'applicazione di dispositivi
fisici fino a un'altezza di 2 metri possono avvenire solo a una distanza
di 50 centimetri, e, se si trovano davanti a aperture di finestre e giardini,
solo a una distanza di 90 centimetri dalla proprietà fondiaria vicina.
2
*
Art. 129bis-129ter *
23
III B/1/1
2.5.2.2. Piantagioni (Art. 687 e 688 CC)
¹ Fatte salve le disposizioni concernenti i boschi (art. 13), il proprietario di un
fondo non può piantare né lasciare crescere alberi a una distanza inferiore a
4,2 metri dal confine della proprietà vicina.
² Ne sono eccettuati unicamente gli alberi da giardino di basso fusto e gli arbu-
sti, i quali devono però essere annualmente, su richiesta del vicino, potati in
autunno fino a un'altezza di 4,2 metri.
1. In caso di ringiovanimento o piantumazione di bosco su terreno precedentemente forestale,
deve essere mantenuta una distanza di 3 metri dal confine della proprietà vicina
rispetto a edifici, giardini, campi e prati.
2. Per nuove piantumazioni di bosco su terreno precedentemente utilizzato per scopi agricoli,
devono essere mantenute distanze di piantumazione di 15 metri dal confine della proprietà
vicina rispetto a edifici, giardini, campi e prati.
3. Non esistono restrizioni nei confronti di altre proprietà forestali, pascoli e alpeggi,
e le piantumazioni forestali possono estendersi fino al confine.
4. Nell'area di barriere frangivento pubbliche, il Dipartimento competente per le foreste può
ridurre adeguatamente tali distanze di piantumazione.
1 Per quanto concerne le strade cantonali, restano riservate le disposizioni degli articoli 79
e 80 della legge sulle strade¹7).
1 Il diritto di ricorso per piante o boschi piantati o fatti crescere troppo
vicino (art. 130 e 131) si prescrive con lo scadere di cinque anni, da quando
l’albero o il bosco è stato piantato o è nato spontaneamente.
2 Alle piantagioni esistenti prima dell’entrata in vigore dell’articolo 131
modificato, le nuove distanze di piantagione non si applicano. *
17) RS VII C/11/1
18) Modificato da DGR
24
III B/1/1
1. Alberi o boschi che fin dall'antichità o in seguito alla tolleranza del
vicino (art. 133) hanno una distanza inferiore a quella legale,
sono protetti nella loro esistenza; tuttavia, se essi periscono o vengono
abbattuti, per la nuova piantagione o per il ringiovanimento si applicano
le disposizioni degli articoli 130 e 131.
1 Il travalicamento di rami e radici di alberi fruttiferi deve essere con-
sentito (cfr. art. 688 CC).
2 I frutti che sporgono o sono caduti in un fondo vicino appartengono al
proprietario del fondo e dell'albero per metà ciascuno.
3 Soltanto se un albero da frutto sporge su una strada, un corso d'acqua, un'alpe
o un seminativo di un comune, tutti i frutti appartengono
al proprietario del fondo su cui l'albero si trova.
2.5.2.3. Diritti di passo (art. 694–696 CC)19)
1. Sull'obbligo di concedere un diritto di passo necessario (diritto di passo pedonale, di transito veicolare e di abbeverata) secondo gli articoli 694 e 695 CC decide il giudice, osservando i seguenti principi e disposizioni
a. ogni proprietario fondiario deve avvalersi del suo fondo per quanto possibile e cercare sul fondo altrui solo il percorso meno pregiudizievole, di regola il più breve;
b. se diritti di passo precedentemente esistenti sono stati estinti da sentenze giudiziarie o in altro modo, si devono riutilizzare per quanto possibile i vecchi percorsi;
c. se un accesso o un transito è andato perduto a seguito della divisione di un fondo, sono in primo luogo i fondi risultanti da tale divisione obbligati a concedersi reciprocamente accesso e passo;
d. il proprietario obbligato a cedere ha diritto al pieno risarcimento di tutti i pregiudizi che gli derivano dalla concessione di un diritto di passo.
2. Qualora il giudice imponga al proprietario fondiario convenuto la concessione dei diritti richiesti, fissa nella medesima procedura anche l'indennità completa da corrispondere.
Art. 137-137a *
19) Rettificato dalla LBK
25
III B/1/1
1 Per il legname che, a causa della sua posizione naturale al momento dell'abbattimento, cade dritto dal ceppo su fondi vicini, sussiste su questi, qualora nelle vicinanze non si trovino altri diritti di abbattimento legittimi, senza altro un diritto di trasporto legale (Art. 219 della presente legge).
2 Le deviazioni da questo principio sono riconosciute solo se provate da documenti.
1 Il proprietario di un bosco, il quale non possegga diritti di trasporto o ne
possegga solo di inadeguati e dannosi per il legname, è autorizzato a
richiedere ai proprietari dei fondi vicini la concessione di diritti di trasporto
del legname, sia mediante flottazione (Reisten), slitte, sia mediante speciali
dispositivi quali funi metalliche, condotte di legno ecc., contro piena
indennità.
2 La concessione di tali diritti può essere richiesta e accordata sia per il
trasporto temporaneo di legname nel singolo caso, sia in modo permanente
per tutto il futuro. Tuttavia, la flottazione del legname (Holzreisten) può
avvenire solo conformemente all'articolo 219 della presente legge.
3 Sull'obbligo di concedere i diritti indicati decide l'autorità civile giudiziaria
competente. *
4
*
5 Qualora si tratti della concessione di diritti permanenti, il proprietario del
bosco può rinunciare a diritti di trasporto a lui spettanti, e ciò deve essere
adeguatamente considerato, se ne deriva un sostanziale alleggerimento per
il proprietario del fondo obbligato alla cessione.
6 In caso di concessione di diritti permanenti, il giudice deve, nella misura
in cui ciò appaia fattibile secondo le condizioni locali, determinare la larghezza
della superficie di terreno asservita ai nuovi diritti e stabilire l'indennità
complessiva, sia per la concessione dei diritti sia per il loro futuro utilizzo
legale. *
7 In caso di diritti concessi solo temporaneamente o per singoli casi, il giudice
deve limitarsi a determinare l'indennità per la concessione di tali diritti. Se
poi dall'esercizio di questi diritti derivasse un danno per il fondo gravato, il
proprietario del bosco è tenuto al risarcimento; in caso di mancato accordo,
il danno è determinato dal giudice. *
1 I proprietari di immobili situati in montagna, di boschi, pascoli e alpi,
che non hanno alcuna o hanno solo una connessione inadeguata con il fondovalle,
possono ottenere dal giudice civile il diritto di utilizzare altri
terreni per impianti a fune, contro piena indennità.
2 Il procedimento è retto dalle disposizioni dell’articolo 139.
1 Qualora in seguito a sopravvenuta stagione invernale o per ragioni analoghe il
proprietario di un fondo non possa far uso provvisoriamente dell'abbeveratoio
abituale, è autorizzato a condurre il suo bestiame per la via meno dannosa all'abbeveratoio,
anche se non gli spetta un diritto particolare (cfr. art. 709 CC).
2 Il proprietario del fondo sul quale il bestiame viene condotto ha diritto a un'equa
indennità, che dev'essere in caso di bisogno fissata in via definitiva dal giudice civile. *
2.5.2.4. Recinzione (art. 697 e 698 CC)
1. I fondi contigui a monte e a valle devono darsi reciproca metà della servitù di confine (Fried).
Di conseguenza, tutti i muri di confine, le siepi di confine e i fossati di confine comuni,
salvo che non sia diversamente stabilito da sentenza, negozio giuridico o uso
immemorabile, devono essere realizzati e mantenuti per metà da ciascuno dei due confinanti. *
2. Per le vie di transito forestali aperte e le cosiddette "Winterlucken" (aperture invernali), l'obbligo di Fried
sussiste solo dal 15 marzo all'11 novembre.
1. Chi, a causa dell'inadempimento del dovere di pace, cagiona un danno al vicino
o lo provoca, è tenuto a risarcirgli tutti i danni che ne derivano.
1. Mancando un accordo diverso, ogni proprietario deve realizzare la siepe
sul proprio terreno.
2. Muri e pareti in legno, realizzati come siepe di due fondi, non possono superare, senza il consenso di entrambi, l’altezza di 1,5 metri, e le siepi vive l’altezza di 1,2 metri. Le siepi vive devono essere potate annualmente in modo ordinato, se il confinante lo richiede.
1 Siepi che mettono in pericolo persone o animali, come ad esempio siepi di filo spinato,
sono vietate su strade e sentieri. Verso le proprietà confinanti
sono permesse solo con il consenso del vicino.
27
III B/1/1
1. Allo scopo di tagliare le siepi di confine e di riparare i muri di confine, il proprietario può, se necessario, calpestare il terreno del vicino, dopo averglielo comunicato. Se ne deriva un danno, egli è tenuto al risarcimento.
2.5.3. Diritto di accesso e di difesa (Art. 699 CC)
1
*
2 Le aree boschive e i pascoli, anche quelli non di proprietà di un comune o di una corporazione, possono essere percorsi e utilizzati per la pratica dello sci. *
3 Chi intende emanare un divieto a protezione delle colture, deve rivolgersi al Tribunale cantonale, il quale stabilirà il divieto con relativa sanzione pecuniaria e ne disporrà la pubblicazione nel Foglio ufficiale. *
1. L'accesso a fondi altrui a prato e a pascolo nonché ai boschi è consentito per
l'esercizio della caccia, nella misura in cui ciò possa avvenire senza
danni significativi per il proprietario del fondo. Per i danni cagionati è
dovuto il risarcimento.
2.5.4. Espropriazione20)
1 Ogni proprietario fondiario è obbligato a cedere al Cantone e ai Comuni, per gli scopi seguenti, la proprietà necessaria (terreno, edifici e diritti)
a.
*
per la costruzione di nuove strade o per la correzione e l'allargamento di strade esistenti e per la realizzazione di altre infrastrutture al servizio del traffico, a condizione che per queste ultime sia stata rilasciata la concessione federale;
b.
per la correzione di fiumi, ruscelli e torrenti, nonché per la costruzione o il miglioramento di approdi sulla Linth, sul Walensee e sul Klöntalersee;
c.
per l'esecuzione di nuovi o per l'ampliamento di edifici statali o comunali già esistenti che servono a scopi pubblici;
20) Il riferimento all'Art. 702 CC, che figurava tra parentesi sotto il titolo «D. Espropriazione», è stato omesso dalla LBK in quanto inesatto.
28
d. per le cave di ghiaia e altri punti di prelievo di ghiaia necessari per la manutenzione delle strade, nonché per i luoghi di deposito e per il carico e scarico;
e. * per lo spostamento di fontane e acquedotti pubblici esistenti e per la costruzione di nuovi, nonché per la realizzazione di impianti e zone di protezione necessari nell'interesse della tutela delle acque;
f. per la costruzione di nuovi o per l'ampliamento di cimiteri esistenti;
g. per la protezione contro i danni da incendio e da acqua;
h. * per la costruzione di nuovi o per l'ampliamento di campi da gioco per l'attività scolastica;
i. * per la costruzione e l'esercizio di funivie e skilift, nonché per la protezione di piste da sci, discese sciistiche e aree di pratica sciistica contro la lottizzazione;
k. * per misure nell'interesse della protezione della natura e del patrimonio culturale.21)
1 Sulla ammissibilità dell’espropriazione o sulla sussistenza di un fatto
assimilabile all’espropriazione (espropriazione materiale) decide il
Consiglio di Governo con riserva di ricorso al Tribunale amministrativo. *
2 A seconda della natura del caso, esso può disporre la pubblicazione
ufficiale dei piani, delle norme edilizie, ecc. e, mediante annuncio sul
Bollettino Ufficiale, stabilire termini di perenzione per la presentazione
dell’opposizione all’espropriazione. *
1 La Landsgemeinde può anche concedere a società o a privati che intendono
eseguire un’opera nell’interesse pubblico la facoltà di chiedere la cessione
della proprietà necessaria a tale scopo.
2 Per l’espropriazione ai sensi degli articoli 163 e 180, nonché di altre
disposizioni speciali della presente legge, le competenze sono disciplinate
dalle più precise prescrizioni ivi contenute.
3 Resta salvo il diritto di espropriazione della Confederazione. 22)
1. Der Abtretungspflichtige hat Anspruch auf volle Entschädigung für das abzutretende Eigentum und für alle Nachteile, die infolge der Enteignung an dem ihm verbleibenden Eigentum entstehen, wobei die Unfreiwilligkeit der Abtretung angemessen zu würdigen ist.
¹ Se un tale parte di una proprietà deve essere ceduta, senza la quale
il resto non è più utilizzabile secondo la sua destinazione, il soggetto
obbligato all'alienazione può chiedere l'espropriazione dell'intera proprietà.
¹ Il diritto a piena indennità sussiste anche per i beni la cui espropriazione
non è richiesta, ma che in seguito alla nuova opera non possono più essere
utilizzati come prima o sono in altro modo svantaggiati.
¹ Nell'accertamento dell'indennità sono pienamente da computare i vantaggi che per il soggetto espropriato comportano una liberazione da oneri speciali che gli gravavano finora.
² Sono altresì da considerare adeguatamente i vantaggi che per la proprietà del soggetto espropriato derivano in seguito all'espropriazione e all'opera da eseguire.
¹ Nelle espropriazioni di forze idriche, l’indennità può essere versata, su richiesta dell’espropriato, in tutto o in parte mediante assegnazione di energia elettrica.
¹ L'intera indennità da corrispondere in caso di espropriazione, qualora non sia possibile raggiungere un'intesa amichevole, viene stabilita dalla Commissione di stima provinciale.
1. In dringlichen Fällen ist der Enteigner berechtigt, die Abtretung sofort nach dem Entscheid der Landesschatzungskommission zu verlangen, sofern der Schätzungsentscheid über den Gegenstand der Enteignung genügenden Aufschluss erteilt oder die Entschädigung auch nach dem Übergang des Eigentums an den Enteigner sich mit Sicherheit feststellen lässt.
2. Ein solches Begehren ist bei der ersten Schätzungsverhandlung zu stellen und wird von der Landesschatzungskommission endgültig entschieden. Auf Begehren des Abtretungspflichtigen hat der Enteigner eine von der Landesschatzungskommission erster Instanz zu bestimmende Sicherheit zu leisten.
1 Al soggetto espropriato compete il diritto di recedere dalla sua richiesta entro un termine da stabilirsi in ogni singolo caso dalla Commissione cantonale di stima.
2 L'indennità per le spese che, in caso di tale recesso, devono essere versate dall'espropriante al soggetto obbligato all'abbandono, viene fissata contestualmente alla determinazione del termine di recesso dalla Commissione cantonale di stima.
2.5.5. Protezione del paesaggio e del patrimonio (Art. 702 CC)
Artt. 159-160 *
2.5.6. Miglioramenti fondiari (Art. 703 CC)
1 Qualora si intendano attuare migliorie fondiarie ai sensi dell’articolo 703 CC e non si giunga a un accordo amichevole, i richiedenti devono presentare al Governo il piano e il preventivo dei costi, che forniscano informazioni sull’ampiezza e l’esecuzione dell’impresa, nonché sulla proprietà fondiaria da includere.
2 Il Governo deposita tali atti presso la Cancelleria governativa e, nella misura in cui le circostanze lo rendano opportuno, pubblica sul Foglio ufficiale un invito a presentare opposizioni contro l’impresa stessa e l’obbligo di partecipazione. Il termine per la presentazione delle opposizioni è di 30 giorni. Le opposizioni presentate successivamente non saranno più considerate. *
3 Qualora non avvenga una pubblicazione sul Foglio ufficiale, i partecipanti devono essere invitati per iscritto.
1. Il Consiglio di Stato evade le opposizioni pervenute e, nella misura in cui esse sono di natura privatistica, le rimette al giudice, fissando un termine di perenzione adeguato per il caso di omessa proposizione dell’azione. *
2. Dopo l'evasione delle opposizioni, il Consiglio di Stato decide in merito all'approvazione dell'opera e all'obbligo di partecipazione. *
3. L'approvazione deve essere pronunciata se sussistono le condizioni per un'esecuzione appropriata e se i costi dell'opera sono in sintonia con il suo utile.
4. A queste condizioni possono essere approvate anche opere alle quali abbia aderito meno della maggioranza dei proprietari fondiari interessati o se agli aderenti appartiene meno della metà del terreno interessato (art. 703 cpv. 3 CC). *
31
III B/1/1
1 Qualora si renda necessario, il Consiglio di Stato ordina la costituzione di
una Corporazione alla quale devono aderire tutti i proprietari fondiari
interessati.
2 All'atto della costituzione della Corporazione, il Consiglio di Stato nomina
un Comitato provvisorio composto da almeno tre membri. Questo Comitato
deve presentare all'Assemblea della Corporazione, entro due mesi, una
proposta di statuto, sulla cui discussione la maggioranza dei membri
presenti decide.
3 L'approvazione dello statuto spetta al Consiglio di Stato.
4 Il Consiglio di Stato è inoltre autorizzato a concedere tutti i diritti di
espropriazione necessari per l'impresa. Le indennità sono fissate dalla
Commissione cantonale di stima.
5 La ripartizione dei costi avviene in base all'entità del beneficio che
l'immobile soggetto all'obbligo ricava dall'impresa, e al valore dell'immobile,
nonché tenendo conto di un eventuale onere aggiuntivo permanente rispetto
alla situazione precedente.
1 Le controversie derivanti dall'impresa tra le parti interessate sono decise
in via amministrativa in prima istanza dal Dipartimento competente per
il settore specialistico interessato. La protezione giuridica contro le decisioni
dipartimentali è disciplinata dalla legge sulla giustizia amministrativa.
2 Gli obblighi derivanti dall'impresa dei membri di Corporazioni ai sensi dell'articolo
163 sono decisi dall'organo corporativo competente mediante provvedimento.
Questi provvedimenti possono essere impugnati dinanzi al Dipartimento
competente per il settore specialistico interessato, conformemente
alla legge sulla giustizia amministrativa. Le decisioni di ricorso del
Dipartimento sono soggette, conformemente alla legge sulla giustizia
amministrativa, a ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo.
¹ Le ulteriori disposizioni della presente legge sulla costituzione obbligatoria di corporazioni di fiumi, torrenti e riali (artt. 182, 200, 201 e 202) restano riservate.
2.5.7. Diritti sull'acqua
1. La vigilanza suprema sulle acque, comprese le acque sotterranee,
spetta al Cantone, riservate le disposizioni federali.
32
III B/1/1
¹ La derivazione, totale o parziale, dello scarico di una sorgente o delle
acque sotterranee necessita dell’autorizzazione del Dipartimento competente
per la protezione delle acque
a.
b.
c.
d.
se e nella misura in cui l’acqua è stata finora utilizzata ed è necessaria per il fabbisogno agricolo, domestico o commerciale degli abitanti di una località, di un villaggio o di un insediamento rurale o di un gruppo di confinanti;
se l’acqua è indispensabile per il mantenimento della fertilità di un complesso di fondi;
se il livello o il corso d’acqua di un ruscello o di un fiume subirebbe un’influenza negativa significativa;
se la derivazione deve avvenire oltre il confine cantonale.
² L’autorizzazione può essere subordinata a condizioni di garanzia; restano salve le legislazioni in materia di energia e protezione delle acque²³).
1. I diritti sull’acqua acquisiti in conformità alle leggi vigenti rimarranno garantiti anche in futuro.
1 Le acque delle sorgenti che nascono su un fondo, e i rus-
celli che lo attraversano, finché l'acqua rimane sul
fondo, sono considerati a esso appartenenti (cfr.
1. Bei Flüssen und Bächen, die an ihren beiden Ufern die Liegenschaften verschiedener Eigentümer bespülen, ist jeder Ufereigentümer berechtigt, für gewerbliche Zwecke die vorhandene Wasserkraft zur Hälfte zu benützen, sofern nicht wohlerworbene Rechte eine andere Verteilung begründen. Ein Ufereigentümer kann über das ihm von Gesetzes wegen zustehende Wasserrecht als selbstständiges Recht verfügen.
2. Solange und soweit indessen die jedem Ufereigentümer zustehende Hälfte des Wassers weder von ihm selbst noch aufgrund einer Verfügung von Dritten genutzt wird, ist weder dieser Ufereigentümer noch ein Dritterwerber befugt, den jenseitigen Ufereigentümer an der Nutzung daran zu hindern.
3. Der solchenfalls begünstigte gegenüberliegende Ufereigentümer ist verpflichtet, zwecks Sicherung der Rechte des ihm das Wasser überlassenden Ufereigentümers oder des Dritterwerbers, diesem auf Verlangen einen Revers auszustellen.
1 Contro l'erezione di una nuova opera idraulica possono essere sollevate
obiezioni dai proprietari di opere idrauliche più antiche e dai proprietari di
diritti d'acqua sullo stesso corso d'acqua, qualora essi fossero impediti
nell'uso pregresso dell'acqua o i loro diritti fossero pregiudicati in misura
rilevante.
2 Si deve in particolare osservare il principio che, a danno di stabilimenti
esistenti, l'acqua non può essere derivata o trattenuta a monte, né può
essere sbarrata a valle mediante nuove opere.
Devono inoltre essere protette le opere idrauliche più antiche nei loro
tradizionali poteri, senza riguardo al fatto che questi ultimi appaiano
indispensabilmente necessari per l'attività svolta.
1 Il proprietario di un fondo situato a monte di un fiume o torrente è legittimato a opporsi qualora il fondo stesso venga compromesso da un'opera idraulica eretta a valle mediante rigurgito.
2 Allo stesso modo, il proprietario di un fondo situato a valle è legittimato a sollevare opposizione qualora egli sia danneggiato nei suoi diritti di utilizzo dell'acqua o sulla sua proprietà fondiaria da un'opera idraulica eretta a monte, da altre opere idrauliche o da qualsivoglia misura, mediante sottrazione o adduzione o inquinamento dell'acqua, inclusa l'acqua sotterranea. *
1 Nella valutazione delle controversie derivanti dalla proposizione dell'ecce-
zione ai sensi degli articoli 171 e 172, il giudice è autorizzato a contem-
perare i reciproci interessi giuridici mediante l'ordinanza di un'ulteriore
specificazione e fissazione di determinati limiti.
1 Il Consiglio di Stato è autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni
affinché l’acqua non venga illecitamente trattenuta.
Art. 175-176a *
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III B/1/1
1. Oltre all'obbligo, previsto dall'articolo 711 CC, di cedere sorgenti, pozzi o corsi d'acqua che sono di nessuna o di minima utilità per il proprietario in rapporto alla loro sfruttabilità, e oltre al diritto di passaggio di condotte ai sensi dell'articolo 691 CC, possono essere acquisiti per espropriazione, contro piena indennità, per imprese di pubblico interesse
a. forze idriche e impianti idrici con le relative opere edilizie, nonché la proprietà fondiaria e altri diritti necessari per l'utilizzazione o la trasmissione della forza in altro luogo;
b. proprietà fondiaria e altri diritti per ulteriori impianti destinati alla produzione, trasmissione e distribuzione di energia;
c. acqua per l'alimentazione di fontane pubbliche esistenti o da erigere, di impianti di approvvigionamento idrico e delle connesse opere idriche di comuni e corporazioni di fontanieri, nonché il diritto di adduzione e scarico.
2. L'acqua potabile e l'acqua per usi domestici indispensabile per gli edifici e per l'esercizio di un fondo, per persone e bestiame, è esclusa dall'obbligo di cessione e deve essere riservata d'ufficio agli aventi diritto. Il quantitativo d'acqua è determinato dal Consiglio di Stato.
3. La decisione sulle controversie di natura privatistica rimane di competenza dei tribunali.
1 La facoltà di chiedere l'espropriazione indicata all'articolo 177 lettera a, di
usare o di cedere i diritti così acquistati, spetta in primo luogo al Cantone.
2 Se il Cantone non intende fare uso della sua prerogativa, possono chiedere
l'espropriazione i Comuni e, se anche questi vi rinunziano, le società e i privati.
3 Nel decidere sui vari ricorsi di espropriazione presentati da privati e società
che si contrastano, è da preferire quello che più corrisponde all'interesse pubblico.
1. Die Entscheidung, ob der Kanton von der Enteignung (Art. 177 Bst. a) für sich Gebrauch machen will oder nicht, fällt in die Kompetenz der Landsgemeinde.[[24]](#paragraphtext_content_fn_886478_2_24_c)
1 Sull'ammissibilità dell'espropriazione a favore di Comuni, società,
corporazioni o privati decide il Consiglio di Stato, salvo ricorso al
Tribunale amministrativo.
2 Al fine della presentazione delle opposizioni contro l'espropriazione e
delle pretese giuridiche di indennizzo, prima della decisione deve avvenire
la pubblicazione del piano e del progetto, unitamente a un invito sul
Foglio Ufficiale.
1. Il Consiglio di Stato comunica all'espropriante le domande presentategli ai sensi dell'articolo 180 capoverso 2, e quest'ultimo, qualora intenda contestare una o l'altra pretesa giuridica, deve sottoporla al giudizio del tribunale.
2. Qualora non sussistano divergenze giuridiche o queste siano state risolte giudizialmente, il Consiglio di Stato decide sull'ammissibilità dell'espropriazione.
3. Se vengono fatte valere unicamente pretese di indennizzo o se le opposizioni formulate contro l'espropriazione e le altre pretese giuridiche controverse sono state definite, l'espropriante deve far determinare le indennità dalla Commissione cantonale di stima. Per la determinazione dell'indennità sono determinanti gli articoli 151-158 della presente legge. *
1 Qualora la costruzione di serbatoi o la realizzazione di altre opere per lo
sfruttamento delle forze idriche arrechi un notevole vantaggio a più
proprietari di opere idrauliche, il Consiglio di Stato, salvo il diritto di
ricorso al Tribunale amministrativo, può, su richiesta delle parti
interessate, ordinare la costituzione di corporazioni.*
2 Alla partecipazione a una tale corporazione possono essere tenuti i
proprietari di opere idrauliche esistenti anche contro la loro volontà, a
condizione e nella misura in cui ne derivino loro effettivi vantaggi. La
prestazione diviene esigibile nel momento in cui l'aumentata forza
idrica viene utilizzata dal proprietario. Lo stesso obbligo sussiste anche
per le opere idrauliche costruite successivamente.
3 Le contestazioni o le controversie sull'obbligo di partecipazione, nonché
sulla necessità delle opere e sulla loro natura e utilizzazione, sono
decise dal Consiglio di Stato sulla base del parere di periti.
4 Allo stesso modo, l'approvazione degli statuti di tali corporazioni è di
competenza del Consiglio di Stato.
36
Le contestazioni o le controversie sull'entità della partecipazione tra i
membri della corporazione, nonché sull'interpretazione degli statuti, sono
decise dal giudice.
1 Interruzioni nell'esercizio di opere idriche a causa dell'esecuzione
di costruzioni nell'interesse pubblico danno diritto a pretese di risar-
cimento solo se da ciò deriva un danno considerevole ai proprietari delle
opere idriche interessate.
2 Le controversie a riguardo sono decise dal giudice.
1 Qualora in seguito alla correzione di un corso d’acqua la forza di opere
idrauliche esistenti sia notevolmente aumentata e questo aumento di forza sia
da esse utilizzato, i proprietari delle opere idrauliche sono obbligati a versare un
contributo proporzionato alle spese di correzione e di manutenzione.
2 Le controversie sul principio e sull’ammontare di tale contributo sono
decise dal giudice con l’ausilio di esperti.
1 Ai Comuni e alle Corporazioni di fontanieri è riservato, nell'interesse dei loro
impianti antincendio, il diritto di prelevare gratuitamente l'acqua destinata
a scopi commerciali per alimentare idranti o altri dispositivi antincendio,
nonché di collegare in modo opportuno tali dispositivi antincendio a
opere idrauliche, canali, serbatoi d'acqua, condotte e simili, e di utilizzarli
in caso di incendio e per prove ufficialmente ordinate.
1 Il Consiglio di Stato è autorizzato a far allestire un catasto completo di
tutte le opere idrauliche.
2 In esso devono essere registrati i punti fissi per i diritti di sbarramento (livelli idrometrici), la descrizione delle opere di sbarramento e dei motori, nonché tutte le altre disposizioni che servono al controllo delle opere idrauliche.
1 Installazioni, che sono state realizzate senza che le disposizioni di questa legge siano state
siano state osservate, devono essere rimosse su richiesta del Consiglio di Stato.
37
III B/1/1
2 Inoltre, il relativo proprietario risponde per tutti i danni che ne derivano.
1. L'inosservanza o la contravvenzione agli articoli 174, 175 e 187 della presente
legge sono punite con multa.
2.5.8. Obbligo di manutenzione delle sponde e di mantenimento degli alvei in stato di apertura
1 L'obbligo di manutenzione degli argini e la protezione delle rive di fiumi, ruscelli e torrenti grava sulla proprietà fondiaria, e precisamente, se non diversamente stabilito da negozio giuridico o da pronuncia delle autorità competenti, in primo luogo sulle proprietà immobiliari e sulle costruzioni che confinano direttamente con tali corsi d'acqua.
2 In secondo luogo, se un'equa ripartizione degli oneri lo richiede, vengono coinvolti i proprietari di proprietà immobiliari e costruzioni che devono essere protette da danni mediante le opere di protezione da realizzare.
1 Qualora, in seguito a inondazioni o per altre ragioni, Corporazioni o privati rinuncino al diritto di proprietà sui loro fondi soggetti a obbligo di manutenzione degli argini (Wuhrpflicht), tale diritto passa, insieme all'obbligo di manutenzione, ai Tagwen o ai Comuni nel cui comprensorio (Huben) è situato il fondo. Il Tagwen o il Comune è pertanto legittimato a sollevare un'opposizione preventiva contro una significativa svalutazione di tale fondo soggetto a obbligo di manutenzione degli argini, ad esempio mediante tagli boschivi.
1 Qualora strade cantonali vengano a trovarsi presso fiumi, ruscelli o torrenti,
il Cantone non potrà essere chiamato a rispondere di obblighi di arginatura,
ma questi continueranno a gravare sugli immobili
ai quali incombevano in precedenza.
1\. Fintanto che la correzione della Linth in base al piano Linth approvato o
la correzione di un altro corso d'acqua in base a un piano approvato può
essere eseguita entro i confini dell'area finora dominata dal fiume, non
viene corrisposto alcun indennizzo; bensì, il terreno che eventualmente
ricade fuori dalla linea di contenimento (Wuhrlinie) passa, con diritti e
oneri, ai proprietari confinanti sulla sponda sinistra e destra.
38
III B/1/1
Se invece si deve abbandonare il precedente letto del fiume e un terreno
produttivo deve essere ceduto da entrambi i lati o anche solo da un lato,
allo scopo di effettuare la correzione, il Cantone deve indennizzare
in modo adeguato il o i confinanti che perdono terreno bonificato.
Se devono essere demolite e sostituite vecchie opere di contenimento (Wuhre)
ancora in buono stato costruttivo, per questo deve essere corrisposto
ugualmente un indennizzo adeguato.
In tutti questi casi, i vantaggi che derivano a uno o entrambi i confinanti
dalla correzione del fiume devono essere equamente presi in considerazione.
L'indennizzo è fissato dalla Commissione cantonale di stima (Landesschatzungskommission),
valutando tutte le circostanze da considerare nel caso specifico. *
Wo der Uferschutz in Niederholz, Erlen, Weiden usw. besteht oder dadurch
verstärkt ist, darf die Nutzung nur allmählich stattfinden, so dass stets genü-
gender Nachwuchs bleibt.
Quando la protezione delle rive è costituita o rafforzata da sottobosco, ontani, salici, ecc., l'utilizzo deve avvenire solo gradualmente, in modo che rimanga sempre una sufficiente rigenerazione.
Laddove sussista il bisogno, i soggetti obbligati alle opere di difesa fluviale devono realizzare e mantenere opere di difesa fluviale sufficienti e idonee a garantire la sicurezza generale.
**Sulla Linth, le opere di difesa fluviale in caso di nuove costruzioni e ristrutturazioni devono essere realizzate secondo il piano Linth approvato.**
**3 25)**
**4-5**
***
1. Wuhrpflichtige Anstösser, Tagwen oder Gemeinden sowie Korporationen sind, wenn sie neue Wuhre anbringen oder bestehende umbauen wollen, verpflichtet, dies beim zuständigen Departement anzumelden.
2. Der für die Ausführung des Bauvorhabens erforderliche Plan bedarf der Genehmigung durch das zuständige Departement.
3. Abweichungen vom genehmigten Plan sind nur mit Zustimmung des zuständigen Departements zulässig.
1 Qualora impianti già esistenti appaiano pericolosi per la sicurezza gene-
rale del fondo sovrastante, adiacente o sottostante, il Dipartimento compe-
tente è autorizzato a impartire direttive vincolanti circa la loro rimozione o
l'adozione di misure di sicurezza, sempre che l'utilizzo della forza idraulica
non venga con ciò pregiudicato nella misura finora giustificata.
1 La pulizia degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei riali da ogni tipo di mate-
riale che ostacoli il deflusso dell'acqua, incombe ai proprietari frontisti su
entrambi i lati, nonché ai proprietari degli immobili e delle costruzioni im-
mediatamente minacciati da eventuali inondazioni. *
2 Alla pulizia o alla corresponsione di un contributo proporzionato ai costi
sono obbligati anche i proprietari di opere idrauliche, i cui impianti costi-
tuiscono in tutto o in parte la causa del deposito di materiale nell'alveo.
3 Sui contenziosi decide la competente autorità amministrativa cantonale. *
1 Le frane, le smottature, i canaloni, i torrenti e i corsi d'acqua forestali,
che minacciano danni e svantaggi generali, devono essere, per quanto
consentito dalla pubblica utilità e reso possibile dai mezzi necessari a
tal fine, arginati, messi in sicurezza in modo appropriato e i canaloni
mantenuti aperti.
1. Die Pflicht zu der in Artikel 197 ausgesprochenen Verbauung und Sicherstellung liegt
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | auf den Gemeinden oder Tagwen, in deren Huben solche Flinsen, Erdrutschungen, Wild- und Waldbäche ihren Ursprung und Verlauf haben; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. **\*** | auf den Besitzern derjenigen Liegenschaften und Bauwerken, welche von den Flinsen, Erdrutschungen usw. direkt begrenzt oder indirekt gefährdet sind. | | |
sui Comuni o Tagwen, nelle cui proprietà fondiarie tali frane,
smottamenti, torrenti e fiumi selvaggi hanno la loro origine e il loro corso;
sui proprietari di quei beni immobili e costruzioni che sono
direttamente delimitati o indirettamente minacciati da frane, smottamenti, ecc.
1 Le opere di arginatura più grandi e tutti gli sbarramenti per i quali è
necessaria una progettazione sistematica, devono essere eseguiti secondo
il piano approvato dal Dipartimento competente (Art. 194a cpv. 2 e 3).
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III B/1/1
2 Meri lavori di completamento, riparazioni e dragaggi dei letti di fiumi,
torrenti e canalizzazioni sono soggetti alla vigilanza dell'autorità
amministrativa cantonale competente, nella misura in cui questi lavori
superano il livello della manutenzione ordinaria o per essi viene richiesto un
contributo cantonale.
1. Qualora le opere di arginatura, le sistemazioni e gli spurghi dei corsi d’acqua, richiesti dagli articoli 189, 196 e 197, non siano eseguiti direttamente dagli obbligati o dai comuni e quando l’interesse pubblico lo esiga, o ove la natura della cosa lo renda opportuno, tutti gli obbligati devono costituire una corporazione.
2. L’obbligo di partecipazione è determinato dalla grandezza e dal valore dei beni immobili e delle opere, nonché dal pericolo che verosimilmente li minaccia, tenendo in debita considerazione oneri o servitù analoghi già gravanti sui singoli fondi. *
3. Se i comuni provvedono a quanto necessario, essi chiamano i proprietari fondiari, così sgravati, a partecipare in misura adeguata alle spese. La commisurazione dei contributi dei proprietari fondiari è determinata dalla grandezza e dal valore dei beni immobili e delle opere, tenendo in debita considerazione oneri e servitù analoghi già gravanti sui singoli fondi. Tali contributi possono essere impiegati solo per la prevenzione o la gestione di eventi dannosi causati dalle acque. *
¹ La decisione fondamentale sulla costituzione di una corporazione spetta al
Consiglio di Governo, salvo il diritto di ricorso al Tribunale Amministrativo.
² L'obbligo di partecipazione dei comuni o Tagwen, indipendentemente dalla loro proprietà fondiaria, ai sensi dell'articolo 198 lettera a della presente legge, non si applica a Linth, Sernf e Löntsch.
1. La più precisa determinazione dell'entità della partecipazione spetta
all'organo competente della Corporazione. Esso la comunica agli inte-
ressati, fissando un termine di ricorso di 30 giorni.
2 In caso di ricorso, l'organo competente della Corporazione conduce una
trattativa di ricorso, alla quale partecipa una rappresentanza del Consi-
glio comunale a scopo di mediazione. Se non si raggiunge un accordo,
l'organo competente della Corporazione emana la decisione di ricorso.
3 La protezione giuridica contro le decisioni di ricorso è disciplinata dal-
l'articolo 204.
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III B/1/1
1 Ai costi dei lavori di messa in sicurezza prescritti dagli articoli 189, 196 e 197
della presente legge, qualora superino in modo considerevole la misura della
manutenzione ordinaria, il Consiglio di Stato può concedere un contributo
adeguato alle circostanze.
1. Sugli obblighi dei membri di corporazioni ai sensi dell'articolo 200 decide il competente organo della corporazione mediante provvedimento.
Questi provvedimenti possono essere impugnati dinanzi al competente Dipartimento secondo le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa. Le decisioni del Dipartimento sui ricorsi sono soggette a impugnazione dinanzi al Tribunale amministrativo secondo le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa.
¹ In tutti quei casi, in cui manchino i presupposti per la formazione di Corporazioni,
ma siano tuttavia necessarie misure di protezione contro frane, smottamenti,
erosioni, torrenti e fiumi, il Dipartimento competente può obbligare i
soggetti interessati e determinarne l'estensione dell'obbligo. La
tutela giurisdizionale contro le decisioni del Dipartimento è retta dalla
legge sulla giustizia amministrativa.
1 Il diritto di prelevare pietre, ghiaia, sabbia e limo dal letto dei laghi,
fiumi, ruscelli e torrenti, nella misura in cui ciò può essere esercitato
senza conseguenze negative, spetta
a.
ai proprietari frontisti obbligati alla manutenzione;
b.
ai titolari dell’obbligo di eseguire opere di difesa contro le acque;
c.
al Cantone e ai Comuni per costruzioni pubbliche e per la
manutenzione di strade e ponti, contro indennizzo ai proprietari
fondiari per il trasporto e l’asporto.
2 Le controversie sono decise dall’autorità amministrativa cantonale
competente. *
3 Restano riservate le disposizioni della legislazione sulla protezione
delle acque. *
1 Il Consiglio di Stato è autorizzato a stabilire disposizioni di polizia sulla fluitazione nei corsi d’acqua.
2 La fluitazione di legname di lunghezza superiore a 1 metro è vietata.
3 In caso di necessità, può essere flottato anche legname più lungo fino ai più vicini luoghi di estrazione.
42
III B/1/1
1 In caso di imminente pericolo dovuto a inondazioni, frane o altri eventi naturali straordinari, il Cantone, i Comuni e i soggetti obbligati sono autorizzati a prelevare immediatamente legno e altro materiale necessario per lavori di emergenza e di sicurezza in luoghi idonei, nonché a trasportare e depositare tale materiale, dietro equa indennità, che in caso di controversia sarà stabilita dalla Commissione cantonale di stima.
1 I comuni, i "Tagwen", le corporazioni o i privati sono obbligati a
cedere, a titolo permanente o temporaneo, contro un'equa indennità
che, in caso di controversia, sarà stabilita dalla Commissione di stima
del Paese, i terreni necessari per l'esecuzione di lavori di sicurezza o
di correzione, nonché materiali di ogni tipo e tutti i diritti necessari
per il deposito, l'approvvigionamento e il trasporto.
¹ In casi in cui, per allontanare un pericolo, paiano necessarie disposizioni
immediatamente esecutive, la competente autorità amministrativa cantonale
può fare eseguire i lavori necessari a spese degli obbligati, qualora questi
siano impediti o, su richiesta fattagli, non vi abbiano ottemperato.
1. Il getto e il deposito di materiale di qualsiasi genere in fiumi e torrenti
è vietato.
2. L'allontanamento di neve e ghiaccio derivante da rotture dovute a neve
sulle strade e nei luoghi pubblici è permesso nei corsi d'acqua, a
condizione che ciò non provochi un pregiudizievole impedimento
del corso d'acqua, un danneggiamento della protezione delle sponde
o dei diritti idrici e nessun inquinamento dell'acqua destinata a
usi potabili.
3. *
4. Qualora ne derivino svantaggi per i diritti di prelievo d'acqua o di
abbeveraggio, tali svantaggi devono essere indennizzati. In caso di
controversia decide il giudice civile. *
1. Die Missachtung der Artikel 193, 194, 194a, 195, 206, 207 und 212 wird mit Busse bestraft.
1 I sentieri pedonali regolarmente esistenti devono essere mantenuti aperti.
Chiunque può percorrere i sentieri pedonali pubblici, mentre i sentieri pedonali privati
possono essere percorsi solo da chi ne ha il diritto. Il proprietario del fondo ha l'obbligo
di mantenere il sentiero pedonale in buono stato per tutta la lunghezza in cui esso
attraversa la sua proprietà.
¹ Nel diritto di passo pedonale è inclusa la facoltà di trasportare carichi sul sentiero. Ciononostante, il proprietario gravato non è obbligato a potare gli alberi lungo il sentiero oltre quanto necessario per il libero esercizio del diritto.
1. Bei einem Viehfahrwegrecht spricht im Zweifelsfalle die Vermutung dafür,
dass darin nur das Recht, gefangenes (festgehaltenes), nicht aber ungefan-
genes (frei laufendes) Vieh über den Fahrweg zu treiben, begriffen sei. Eben-
so wird ein Tränkwegrecht nicht als im Fahrwegrecht enthalten angesehen.
---
1. In caso di diritto di passo per il bestiame, in dubbio la presunzione è
che esso comprenda solo il diritto di condurre bestiame catturato (custodito), ma non
bestiame non catturato (libero) sulla strada di passo. Allo stesso modo, un diritto di
passo per l'abbeverata non è considerato incluso nel diritto di passo per il bestiame.
1. I consueti abbeveratoi possono essere utilizzati dai legittimati nel periodo invernale fino al 27 aprile e nel periodo autunnale, quando il bestiame si trova al pascolo, a partire dall'11 ottobre. Chi tuttavia sul proprio fondo o presso un abbeveratoio comune possiede acqua sufficiente, o chi sul proprio fondo consuma fieno trasportato, sarà autorizzato a transitare per gli abbeveratoi solo fino al 27 marzo.
2. I cavalli ferrati devono essere sempre condotti all'abbeveratoio legati.
1 La via invernale (carreggiata durante l'inverno) può essere utilizzata dal 23 novembre fino al 27 marzo. Ogni proprietario, sulla cui proprietà fondiaria passa una via invernale, è obbligato a mantenerla in buono stato, affinché chiunque possa camminarvi e transitarvi in sicurezza.
2 Laddove le vie invernali passano sopra fossi e burroni, i proprietari gravati sono obbligati a costruire ponti sicuri su di essi, e laddove due proprietari si incontrano presso fossi o burroni, il ponte deve essere realizzato congiuntamente da entrambi.
Quando, con clima mite, il terreno non è né gelato né coperto di neve e i proprietari dei fondi gravati subirebbero un danno considerevole a causa del transito di carri, il Tribunale cantonale è autorizzato a far chiudere le vie invernali durante questo clima mite; tuttavia, anche in questo caso, ogni coltivatore potrà trasportare fieno, paglia, concime e legna per il proprio uso dalla strada cantonale alla propria proprietà.
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1. Il diritto di trasporto del legname su slitta può essere esercitato nelle Alpi dall'11 ottobre, nei pascoli superiori confinanti con i boschi dal 28 ottobre e nei rimanenti pascoli e fondi dal 23 novembre fino al 15 marzo, con i consueti trasporti di legname su slitta, purché il terreno sia gelato o coperto di neve.
2. Le domande di risarcimento danni derivanti dal trasporto di legname su slitta sono decise dal giudice civile. *
3. Nei luoghi in cui i trasporti di legname su slitta avvengono su strade o sentieri, il trasporto deve essere effettuato solo in caso di necessità e, se ciò avviene, coloro che effettuano il trasporto devono predisporre guardiani sufficienti, i quali avvertano le persone di passaggio e diano il segnale a coloro che si trovano più in alto di cessare il trasporto. Chiunque ometta di farlo non solo sarà tenuto al risarcimento del danno, ma sarà anche condannato a una multa da 30 a 100 franchi.
1 Chi ha il diritto di pascolo sulla proprietà altrui può far pascolare il bestiame soltanto sull'erba che vi cresce, ma non può raccoglierla a mano.
2 Se il proprietario del bosco vuole favorire il ringiovanimento di una parte disboscata seminando o piantando, il titolare del diritto di pascolo non può impedirglielo.
1. Il proprietario di un bosco è impedito nella libera disposizione dal diritto di taglio del legno, che spetta ad altri per determinati scopi (costruzione, legna da ardere, recinzione ecc.), solo nella misura in cui non può intaccare il patrimonio arboreo necessario per soddisfare il fabbisogno del beneficiario. Se in tal senso è sufficientemente provveduto, il proprietario del bosco può, a sua discrezione, abbattere legname al di là di tale misura.
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III B/1/1
1 Se l'esercizio di un diritto di taglio di legna è subordinato alla condizione
che l'avente diritto non possegga legna sufficiente sul proprio fondo,
egli non può utilizzare la propria foresta se non per le necessità
del fondo. Rinunciando tuttavia alla servitù che gli spetta,
egli può liberarsi da questa limitazione della sua proprietà.
1 Il proprietario di alberi, il cui fogliame e legno da abbattimento un altro ha
diritto di ottenere, può, senza il consenso di quest'ultimo, abbattere solo alberi deperienti
che non producono più un significativo reddito da strame.
1 Le disposizioni del Codice civile concernenti la liberazione unilaterale di
ipoteche (art. 828-830 CC) sono applicabili per il Cantone Glarona.
2 L'ammontare della somma di liberazione può essere fissato, su richiesta di
tutti i creditori, mediante stima ufficiale. Questa è effettuata dalla
Commissione cantonale di stima.
1 Un pegno legale immobiliare sussiste senza iscrizione nel registro
fondiario (cfr. art. 836 CC)
1. *
2. *
a favore dell'assicurazione cantonale dei danni a edifici e a beni
culturali per gli ultimi due premi scaduti dovuti dai proprietari al
momento dell'apertura del fallimento o della richiesta di realizzo
del pegno e per il premio dell'anno in corso;
a favore del Cantone e dei Comuni sui fondi siti nel Cantone di
Glarona per l'imposta cantonale, l'imposta sugli utili immobiliari,
l'imposta sulle successioni e sulle donazioni, l'imposta di costruzione
e le imposte comunali, per i costi del ripristino sostitutivo dello stato
legittimo nonché per la tassa sul plusvalore ai sensi della legge sullo
sviluppo territoriale e l'edilizia;
46
III B/1/1
a favore del Cantone per la restituzione di contributi cantonali a
misure edilizie ai sensi dell'articolo 39 della legge sull'aiuto sociale a
causa di un uso improprio.
2 I pegni legali immobiliari non iscritti nel registro fondiario superiori a
1000 franchi, che non sono iscritti nel registro fondiario entro quattro mesi
dalla scadenza del credito sottostante, ma al più tardi entro due anni dalla
nascita del credito, non possono più essere opposti, dopo la scadenza del
termine d'iscrizione, ai terzi che si sono affidati in buona fede al registro
fondiario. *
1 Il diritto all'iscrizione di un'ipoteca legale sulle proprietà dei debitori
mediante iscrizione nel registro fondiario sussiste a favore del Cantone, dei Comuni e degli enti di diritto pubblico per i contributi scaduti alle spese di costruzione, di correzione, di manutenzione e di ampliamento di strade, sentieri, miglioramenti fondiari, impianti di captazione d'acqua, impianti per lo sfruttamento delle forze idriche, opere di regolazione, opere di difesa, drenaggi e simili imprese pubbliche o comuni.
2 L'iscrizione del diritto di pegno deve avvenire al più tardi entro quattro mesi dalla scadenza del contributo.
1. **Pegni legali ex articoli 227 e 227a**
1. I pegni legali di cui agli articoli 227 e 227a prevalgono, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 227 capoverso 1 numero 3, su tutti gli altri pegni iscritti.
2. Tra loro, i pegni legali di cui all’articolo 227 capoverso 1 numero 1 prevalgono sugli altri pegni legali. I pegni legali di cui agli articoli 227 capoverso 1 numero 2 e 227a hanno lo stesso rango tra loro e godono dello stesso diritto di soddisfazione sul pegno.
1 Autorità competente per l'autorizzazione prevista dall'articolo 885 CC, da
concedere a istituti finanziari e cooperative per la garanzia di crediti me-
diante pegno su bestiame, è il Consiglio di Stato.
2 Allo stesso vanno sottoposti per approvazione gli statuti e i regolamenti
degli istituti finanziari e delle cooperative.
3 Il verbale di costituzione del pegno è tenuto dagli ufficiali di esecuzione,
suddiviso per comuni. Esso è accessibile a chiunque dimostri un interesse
legittimo.
2.5.11.3. Attività di pegno
1 L'autorizzazione all'esercizio del mestiere di monte di pietà (art. 907 segg. CC)
deve essere concessa dal Consiglio di Stato solo ad enti pubblici del Cantone o
dei Comuni, nonché ad imprese di utilità pubblica.
2 Non devono essere riscosse tasse a favore del Cantone.
2.5.12. Registro fondiario (art. 942–977 CC)
1 La costituzione dell'ufficio del catasto avviene in base ai comuni locali.
1 Per l'intero Cantone di Glarona esiste un Ufficio del registro fondiario.
1. Der Regierungsrat regelt in einer Verordnung, ob und inwieweit
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 1. | elektronische Auszüge aus dem Papiergrundbuch, Tagebuch, den Hilfsregistern und den Belegen angeboten werden; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | 2. | der elektronische Geschäftsverkehr angeboten wird. | | |
elektronische Auszüge aus dem Papiergrundbuch, Tagebuch, den
Hilfsregistern und den Belegen angeboten werden;
der elektronische Geschäftsverkehr angeboten wird.
1 Das vom Regierungsrat bezeichnete Departement ist die kantonale Auf-
sichtsbehörde über das Grundbuchamt. Es unterstellt dessen Geschäftsfüh-
rung einer regelmässigen Aufsicht und Prüfung, trifft die nötigen Massnah-
men zur Beseitigung von Missständen und ahndet Amtspflichtverletzungen
der Angestellten des Grundbuchamtes.
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estratti elettronici dal catasto cartaceo, dal diario, dai
registri ausiliari e dai documenti giustificativi offerti;
è offerto il commercio elettronico.
1 Il Dipartimento designato dal Consiglio di Stato è l'autorità di vigilanza
cantonale sull'Ufficio del registro fondiario. Esso sottopone la sua gestione
a una regolare vigilanza e revisione, adotta le misure necessarie per
eliminare le carenze e sanziona le violazioni dei doveri d'ufficio
dei dipendenti dell'Ufficio del registro fondiario.
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1 La responsabilità patrimoniale in relazione alla tenuta del registro fondiario è retta dalla Legge sulla responsabilità dello Stato.
1 Le spese della tenuta del registro fondiario sono a carico del Cantone.
2 Restano riservate le tasse da riscuotere conformemente all'articolo 954 CC (art. 240 della presente legge).
1 I proprietari dei fondi sono tenuti a tollerare l'esecuzione di lavori di misurazione di opere pubbliche di rilevamento sul loro fondo,
nonché a consentire l'installazione e a mantenere inalterati nella loro posizione i segni di rilevamento pubblici, quali segnali, punti altimetrici ecc.
2 Il danno dimostrabile subito dal proprietario del fondo a causa dell'esecuzione dei lavori di misurazione,
dell'installazione, della permanenza e della manutenzione dei segni è da risarcire.
3 Sull'ammontare decide l'Ufficio del registro fondiario.
1 Il Consiglio di Stato è autorizzato a emanare, nei limiti della legislazione federale, tutte le ordinanze e i regolamenti che si rendessero eventualmente ulteriormente necessari.
1 Kanzleisperren, erlassen von Strafverfolgungs- und Gerichtsbehörden
nach kantonalem Prozessrecht, sind im Grundbuch anzumerken und im
Eigentümerverzeichnis zu erwähnen. Sie schliessen im Umfang der Anordnung
jede Verfügung über das Grundstück aus.
1 Annotazioni di blocco cancelleria disposte da autorità penali e giudiziarie
in base al diritto processuale cantonale devono essere annotate nel registro fondiario e menzionate nel registro dei proprietari. Esse escludono ogni disposizione sul fondo nella misura dell'ordine.
1 Il Consiglio di Stato è autorizzato a emanare ulteriori fattispecie di annotazione ai sensi dell'articolo 129 dell'Ordinanza federale concernente il registro fondiario.
2 Egli stabilisce un elenco con tutte le fattispecie di annotazione e lo comunica alla Confederazione.
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2.6. Tasse e indennità
1. Per quanto non esistano già disposizioni, il Landrat è autorizzato a stabilire
una tariffa di emolumenti sulla base del Codice civile svizzero e della presente legge
di introduzione.
2. In essa deve essere stabilito quali emolumenti spettano al Cantone, ai Comuni
o alle persone interessate a titolo di indennità. *
3. Disposizioni transitorie
3.1. Diritto delle persone *
1. I procedimenti di ricorso in materia di stato civile pendenti al momento
dell'entrata in vigore dell'articolo 32a sono retti dal nuovo diritto.
2. Se al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 32a è pendente dinanzi al
Consiglio di Stato un procedimento di ricorso concernente atti ufficiali degli
ufficiali di stato civile, fondato sul diritto previgente, il Consiglio di Stato
pronuncia la decisione di ricorso, la quale può tuttavia essere impugnata
dinanzi al Tribunale amministrativo ai sensi dell'articolo 32a capoverso 1.
3.2. Diritto matrimoniale patrimoniale
1. I testamenti reciproci tra coniugi, costituiti ai sensi dell'articolo 233 del Codice civile cantonale, qualora al momento del decesso di uno dei coniugi, avvenuto dopo l'entrata in vigore del Codice civile, vi siano figli comuni, sono considerati disposizioni a causa di morte ai sensi dell'articolo 473 CC, e ad essi spettano esclusivamente gli effetti giuridici attribuiti a tali disposizioni.
2. L'usufrutto così costituito è regolato dagli articoli 745-781 CC.
1 Il testamento reciproco può essere in qualsiasi momento revocato mediante dichiarazione congiunta di entrambi i coniugi.
2 Dopo l’entrata in vigore del Codice civile, ogni coniuge è autorizzato a revocare, anche unilateralmente, la propria disposizione testamentaria contenuta nel testamento reciproco, con la conseguenza che il testamento diventa privo di effetti per entrambi i coniugi.
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3 Tali dichiarazioni, sia congiunte che unilaterali, devono essere rese presso il segretario comunale del luogo di domicilio e sottoscritte dai coniugi. Il segretario comunale trasmette le dichiarazioni, con l’autenticazione delle firme, al Consiglio di Governo, il quale pronuncia la revoca del testamento e ne dà conoscenza ad entrambi i coniugi.
4 Dopo la revoca del testamento, in seguito all’entrata in vigore del Codice civile, si applica il nuovo diritto.
1 Testamenti unilaterali di coniugi (cfr. art. 233 cpv. 2 del Codice civile
cantonale) diventano inefficaci con l'entrata in vigore del Codice civile,
e il superstite è da tale momento autorizzato a far valere in pieno le
pretese ereditarie conformemente all'articolo 462 CC.
2 Parimenti, i testamenti reciproci tra coniugi decadono come inefficaci,
se al decesso di uno dei coniugi avvenuto dopo l'entrata in vigore del
Codice civile non vi sono discendenti comuni. In tali casi, il diritto
successorio si regola ugualmente in modo completo secondo l'articolo
462 CC.
1 I diritti del coniuge superstite e degli eredi, derivanti da un testamento
reciproco o unilaterale effettuato ai sensi del § 233 del Codice Civile can-
tonale, divenuto efficace prima dell'entrata in vigore del Codice Civile me-
diante il decesso dell'altro coniuge, si regolano anche sotto il nuovo diritto
secondo il Codice Civile cantonale (cfr. art. 15 Tit. fin. CC).
1 Le disposizioni del Codice civile del Cantone Glarona concernenti
il regime matrimoniale dei beni (§§ 122-161), nella misura in cui si riferiscono al
rapporto patrimoniale tra i coniugi e non sono state abrogate da disposizioni
imperative del nuovo diritto, rimangono in vigore per i matrimoni conclusi
prima del 1° gennaio 1912 ai sensi dell'articolo 9 del Titolo finale del Codice civile svizzero.
1 I coniugi possono nondimeno sottoporre le loro relazioni giuridiche reciproche
al nuovo diritto, depositando una dichiarazione scritta comune presso l'Ufficio del registro dei regimi matrimoniali del
Cantone Glarona.
2 Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte di propria mano da entrambi i coniugi
e le firme devono essere autenticate ufficialmente.
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3 L'Ufficio del registro dei regimi matrimoniali deve tenere un apposito elenco delle dichiarazioni
e attestarne il ricevimento.
3.3. Diritto di vicinato *
1. I ripari vietati dall'articolo 144 devono essere rimossi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3.4. Servitù prediali *
1 I diritti di proprietà esistenti sugli alberi situati su fondo altrui sono garantiti anche per il futuro, se si può dimostrare che essi appartengono a persona diversa dal proprietario del fondo; devono però essere iscritti a tale scopo nel registro fondiario come servitù.
2 In caso di deperimento naturale o altra rimozione degli alberi, tali diritti sono automaticamente estinti (cfr. art. 20 Titolo finale CC).
3.5. Diritti di pegno immobiliare *
1 Le iscrizioni ipotecarie esistenti all'entrata in vigore del Codice civile rimangono in vigore secondo il diritto anteriore, fino alla loro conversione in una specie di ipoteca del nuovo diritto, al più tardi fino al 1° gennaio 1924 (cfr. art. 22 Titolo finale CC).
2 Per quanto concerne il rango fisso dell'ipoteca, il nuovo diritto entra immediatamente in vigore per tutti (cfr. art. 813 e 814, nonché art. 30 Titolo finale CC).
1. Le cartelle ipotecarie ancora in vigore secondo il vecchio diritto sono assimilate, senza riserve e in ogni loro parte, alla cartella ipotecaria al portatore del nuovo diritto (cfr. art. 33 titolo finale CC). Il giorno del censo è l'11 novembre.
1 A decorrere dal 1° gennaio 1924, il debitore o il creditore è libero di far convertire e riemettere in nuove cartelle ipotecarie, ai sensi del nuovo diritto, le iscrizioni ipotecarie ancora emesse secondo il vecchio diritto.
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Le iscrizioni ipotecarie devono essere depositate presso l'ufficio del registro fondiario con una dichiarazione. L'ufficio del registro fondiario può richiedere l'autenticazione ufficiale delle firme.
I costi di tali nuove emissioni sono a carico dei richiedenti.
3.6. Diritto dei registri fondiari *
I registri fondiari esistenti, istituiti per comuni, sono dichiarati
libri fondiari ai sensi del Codice civile svizzero (art. 942-977).
Questi libri e i verbali di pegno e di trasferimento della proprietà
ad essi relativi devono essere tenuti secondo le ordinanze emanate
dal Consiglio federale.
Il registro fondiario può essere tenuto con l'ausilio dell'elaborazione elettronica
dei dati. Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni di
esecuzione. *
Nel registro fondiario esistente, tutte le iscrizioni richieste dalla legge e dalle ordinanze devono essere annotate in modo opportuno.
Entro un termine da stabilire dal Consiglio di Stato, i registri fondiari devono essere rifatti per ciascun comune locale.
Alla nuova istituzione del registro fondiario deve essere collegata la pubblica intimazione per l'annuncio dei diritti reali.
Il Landrat è autorizzato a emanare le necessarie ordinanze sulla procedura da seguire in tale occasione e per la rettifica dei diritti reali, la cui esecuzione è compito del Consiglio di Stato.
La misurazione deve essere preceduta da una delimitazione precisa dei fondi, i cui costi sono a carico dei proprietari.
I costi della delimitazione delle zone di valle sono interamente a carico dei proprietari; ai costi della delimitazione delle zone di montagna il Cantone fornisce un contributo del 20 per cento nei casi in cui la Confederazione accorda un contributo straordinario ai costi di delimitazione. *
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3.7. Abrogazione e modifica del diritto cantonale *
1 Con l'entrata in vigore del Codice civile svizzero e della presente
legge d'introduzione, tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti
cantonali con esso in contraddizione sono dichiarate nulle.
I. In particolare, sono abrogati integralmente
1.
Legge sull'istituzione obbligatoria di corporazioni per la
protezione contro frane, smottamenti, scoscendimenti, torrenti e
corsi d'acqua selvaggi del 4 maggio 1890;
2.
3.
Legge concernente la vigilanza di polizia sulle acque pubbliche
e la protezione delle rive del 4 maggio 1890;
Ordinanza concernente la rimozione di sabbia dal Walensee del
9 agosto 1859;
4.
della Legge sulle obbligazioni e sui contratti i §§ 7 e 826);
5.
Legge cantonale d'introduzione alla Legge federale concernente
la constatazione e l'autenticazione dello stato civile e il matrimonio
del 29 settembre 1875;
6.
7.
Codice civile del Cantone Glarona con tutte le modifiche,
fatto salvo l'articolo 245 della legge d'introduzione;
Legge sul trasferimento di proprietà immobiliari mediante
compravendita o permuta del 3 maggio 1885;
8.
Ordinanza sulla redazione degli atti di compravendita in cui
sono coinvolti soggetti sottoposti a tutela, del 29 maggio 1839;
9.
Legge sulla cessione di proprietà nei prati di Rieter allo scopo
di costruire vie di comunicazione del 1849;
10.
Legge concernente l'uso delle acque dell'8 maggio 1892;
11.
Legge sull'istituzione di nuove lettere di pegno del 1842;
12.
Decisione concernente le conseguenze giuridiche della
mancata presentazione dei titoli di pegno per la registrazione
ufficiale dei trasferimenti di proprietà o del passaggio di proprietà
ad essi relativi del 13 maggio 1885;
13.
Legge sulle dichiarazioni di morte del 27 maggio 1877;
14.
Legge sulla cessione di acqua a comuni e corporazioni di
fontanieri per fontane pubbliche, impianti di approvvigionamento
idrico e impianti idrici del 10 maggio 1896;
15.
Ordinanza di esecuzione di questa legge del 17 settembre
1896;
16.
Legge sui richiami di rendiconto del 2 maggio 1897, nella
misura in cui si tratta di decessi e tutele;
17.
Decisione concernente la riscossione di tasse per il matrimonio
di sposi forestieri del 5 gennaio 1896;
26) Ai sensi dell'art. 43 LI CO la suddetta legge è stata abrogata integralmente.
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Gli articoli 61, 62, 64 e 65 della legge cantonale d'introduzione
alla Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 6 maggio
1906 (cfr. art. 58 titolo finale CC, risp. le modificate
1. Questo Gesetz tritt mit dem 1. Januar 1912 in Kraft.
2. Qualora si manifesti l'esigenza di modificare le disposizioni sui diritti idrici (artt. 166 segg. della presente legge), tale modifica è in qualsiasi momento ammissibile per le norme sussistenti da più di tre anni, sia materialmente prima dell'emanazione di questa legge introduttiva, sia al momento di un'eventuale modifica, e non trova applicazione il termine triennale stabilito all'articolo 46 ultimo comma della Costituzione cantonale.
1 L'autorità competente per la ricezione delle domande di riacquisizione
del precedente diritto di cittadinanza cantonale e comunale ai sensi dell'articolo 8b
disp. trans. CC è l'ispettorato cantonale dello stato civile.
27) Art. 122 abrogato (LG 3 maggio 1925)
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1 Il Landrat è autorizzato ad emanare le eventuali ulteriori ordinanze
necessarie per l'introduzione del Codice civile svizzero.
2 Per il resto, il Regierungsrat è incaricato dell'esecuzione della presente legge.
3.9. Disposizioni finali relative alle modifiche del 6 maggio 2007 *
3.9.1. ... *