Kanton Glarus
Indice delle disposizioni (7)
Testo normativo (7 Articoli)
Ambito di validità
1 La presente tariffa regola le indennità spettanti a un testimone in procedimenti amministrativi, in indagini penali e in procedimenti giudiziari.
2 Alle persone informate sui fatti sono equiparati i testimoni.
Indennità ai testimoni
1. Il testimone che, a causa della sua assenza dal posto di lavoro, non subisce alcuna perdita di salario o di reddito, riceve 30 franchi.
2. Oltre all'indennità ai testimoni di cui al capoverso 1, il testimone che subisce una perdita di salario o di reddito riceve 100 franchi per la mezza giornata iniziata, considerando iniziata la seconda mezza giornata se il tempo ha superato le cinque ore. Se il tempo è inferiore a due ore, il supplemento si riduce a 40 franchi.
3. Il tempo per il quale il testimone deve essere indennizzato comprende il viaggio di andata e ritorno e l'intera durata della permanenza necessaria nel luogo dell'audizione testimoniale.
Eccezioni
1 Le persone informate sui fatti non ricevono indennità per le audizioni davanti all'ufficio istruttorio.
2 Nei casi di contravvenzione, di regola non viene corrisposto denaro per testimonianza al denunciante.
3 I funzionari statali che compaiono in veste ufficiale non ricevono denaro per testimonianza.
Informazioni scritte
1 Di regola non vengono corrisposte indennità per informazioni ottenute per
iscritto.
1) GS III A/2
2) GS III G/2
SBE V/3 107
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III A/G
2 Qualora eccezionalmente venga versata un’indennità, si applicano analogicamente
le tariffe previste per la comparizione del testimone.
Ampliamenti
1 Per i testimoni provenienti dall’estero possono essere versati indennizzi supplementari
a discrezione dell’autorità.
2 Qualora sussistano circostanze particolari, possono essere stabiliti indennizzi supplementari
anche per i testimoni provenienti dall’interno del Paese.
Spese
1 Al testimone sono rimborsate le spese di viaggio, vitto e alloggio, a
discrezione dell'autorità.
2 Il Regolamento sulle indennità giornaliere e i rimborsi spese di viaggio
dei funzionari e impiegati cantonali serve da linea guida per la fissazione
dell'indennità.
Entrata in vigore
1 La presente tariffa entra in vigore il 1° marzo 1992.
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