Kanton Glarus (GOG)
Indice delle disposizioni (55)
Testo normativo (55 Articoli)
Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente legge disciplina l’organizzazione della giustizia, salvo che
non sia determinata dalle pertinenti disposizioni procedurali.
2 Essa si applica alle autorità giudiziarie elencate nell’articolo 2.
3 Per quanto concerne le altre autorità con compiti nell’amministrazione della
giustizia, la presente legge si applica per analogia, fatto salvo il prevalere
delle disposizioni proprie di singole leggi speciali.
Autorità giudiziarie
1 Esistono le seguenti autorità giudiziarie
a.
il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo quali corti
cantonali superiori;
b.
il Tribunale distrettuale quale giudice cantonale di prima istanza in
materia civile e penale;
c.
l'Autorità di conciliazione;
d.
le commissioni indipendenti dall'amministrazione.
2. Vigilanza
### Vigilanza superiore
1 Il Landrat esercita la vigilanza superiore sull'amministrazione della giustizia.
1) GSIA/1/1
2) SR 272
3) SR 311.0
4) SR 312.0
5) SR 312.1
SBE 2022 10
1
III A/2
2 La Commissione amministrativa dei tribunali, il Tribunale superiore e il Tribunale amministrativo riferiscono annualmente al Landrat sulla loro attività.
Vigilanza
1 Il Tribunale superiore vigila sulla gestione del Tribunale cantonale.
2 Il Tribunale amministrativo vigila sulla gestione delle Commissioni indipendenti dall'amministrazione.
3 Il Tribunale cantonale vigila sulla gestione dell'Autorità di conciliazione.
4 La vigilanza viene esercitata in particolare tramite
a. l'esame dei rapporti;
b. l'acquisizione di informazioni;
c. l'emissione di istruzioni orali e scritte;
d. le indagini;
e. l'approvazione di atti normativi.
5 Le autorità di vigilanza sono obbligate a intervenire d'ufficio contro gli abusi e, se necessario, a informare la loro autorità di vigilanza superiore.
1. Wegen Verletzungen von Amtspflichten kann bei der übergeordneten Aufsichtsbehörde Beschwerde erhoben werden.
2. Das Verfahren richtet sich nach dem Verwaltungsrechtspflegegesetz[[6]](#paragraphtext_content_fn_542673_2_6_c).
3. Die Aufsichtsbeschwerde ist unzulässig, wenn nach Gesetz ein Rechtsmittel ergriffen werden kann.
Organizzazione
1 Membri della Commissione amministrativa dei Tribunali sono
a. la Presidenza del Tribunale superiore e la Vicepresidenza del Tribunale superiore a tempo parziale;
b. la Presidenza del Tribunale amministrativo;
c. le due Presidenze dei Tribunali cantonali.
2 La Commissione amministrativa dei Tribunali elegge ogni due anni il Presidente e il suo Vice.
3 Sono eleggibili la Presidenza del Tribunale superiore e la Presidenza del Tribunale amministrativo. La rielezione è ammessa.
4 Per il resto, la Commissione amministrativa dei Tribunali si costituisce autonomamente.
6) GS III G/1
2
Decisione
1 La Commissione amministrativa dei tribunali è in grado di deliberare se sono presenti almeno tre membri.
2 I membri della Commissione amministrativa dei tribunali possono farsi rappresentare da un membro del rispettivo tribunale.
3 Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, il presidente ha il voto decisivo.
4 Le decisioni mediante circolare sono ammissibili se tutti i membri acconsentono.
Compiti
1 La Commissione amministrativa dei Tribunali svolge i compiti ad essa
attribuiti dalla legge e tratta tutte le questioni amministrative della
giustizia, a meno che non siano di competenza dei Tribunali stessi o
delle autorità ad essi subordinate.
2 Essa ha in particolare i seguenti compiti
a. Assunzione e assegnazione di tutto il personale dei Tribunali;
b. Presentazione di proposte legislative e pareri in merito a
consultazioni al Dipartimento competente, all'attenzione del
Consiglio di Stato, a meno che ciò non avvenga tramite il Tribunale
superiore o il Tribunale amministrativo operante nel relativo settore
materno;
c. Presentazione del budget e del conto della Commissione
amministrativa dei Tribunali al Consiglio di Stato, all'attenzione
del Parlamento;
d. Determinazione della rappresentanza in Parlamento;
e. Emanazione di disposizioni nell'ambito delle proprie competenze.
3 Un rappresentante della Commissione amministrativa dei Tribunali può
partecipare alla discussione dei budget e dei conti dei Tribunali e della
Commissione amministrativa dei Tribunali in Parlamento.
4. Tribunali
4.1. Tribunale cantonale
Organizzazione
1 Il Tribunale cantonale è composto, quale autorità collegiale, da due
presidenti a tempo pieno, un vicepresidente a tempo parziale e dodici
membri.
2 Può formare Camere, designare tra i membri altri vicepresidenti ed è
attivo quale autorità collegiale, tribunale collegiale e tribunale monocratico.
Plenaria
1 La Plenaria emana disposizioni sull'organizzazione del Tribunale cantonale
e le sottopone alla Corte superiore per approvazione.
3
III A/2
2 Essa decide in
a. questioni concernenti l'organizzazione del Tribunale cantonale,
nella misura in cui non sia competente una presidenza;
b. questioni di giurisprudenza uniforme;
c. i casi attribuiti dalla legge alla Plenaria.
Presidenza
1 Le Presidenze hanno segnatamente i seguenti compiti
a. presiedere l'autorità collegiale;
b. gestire l'attività del Tribunale cantonale;
c. esercitare la vigilanza.
Collegio giudicante
¹ Il collegio giudicante decide con una composizione di cinque membri
a. quale tribunale di prima istanza nel procedimento ordinario ai sensi degli articoli 219 e seguenti CPC;
b. quale tribunale di prima istanza ai sensi dell’articolo 13 lettera b CPP, nella misura in cui è richiesta una delle seguenti sanzioni
1. una pena detentiva superiore a due anni, da sola o cumulativamente con sanzioni condizionali da revocare contestualmente;
2. un internamento ai sensi dell’articolo 64 CP;
3. un trattamento ai sensi dell’articolo 59 capoverso 3 CP.
² Il collegio giudicante decide con una composizione di tre membri
a. quale tribunale di prima istanza ai sensi dell’articolo 13 lettera b CPP in merito a crimini e delitti, nella misura in cui il collegio giudicante non decide con una composizione di cinque membri;
b. quale tribunale dei minorenni ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera b GPC.
### Giudice unico
1 Il Giudice unico decide, composto da un presidente o dal vicepresidente
semiautorizzato
a. quale tribunale di prima istanza in cause civili che non sono soggette
alla procedura ordinaria ai sensi degli articoli 219 e segg. CPC;
b. in caso di accordo completo su divorzio, separazione giudiziale e
scioglimento dell'unione domestica registrata;
c. sulla concessione di assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 5
comma 1 della Legge di introduzione al Codice di procedura civile
svizzero7);
d. quale unica istanza in materia di arbitrato ai sensi dell'articolo 356
comma 2 CPC;
7) RS III C/1
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e. quale tribunale di prima istanza per le contravvenzioni ai sensi
dell'articolo 19 comma 2 lettera a CPP;
f. quale autorità di vigilanza nell'ambito delle misure coercitive ai sensi
dell'articolo 13 lettera a CPP e dell'articolo 7 comma 1 lettera a CPMin;
g. quale autorità di approvazione per l'ordinazione della sorveglianza
ai sensi dell'articolo 37 comma 3 della Legge federale sulla sorveglianza
del traffico postale e delle telecomunicazioni).
4.2. Corte superiore
Organizzazione
1 Il Tribunale superiore si compone, quale autorità collegiale, del Presidente, del Vicepresidente
semiautonomo e di sette membri.
2 Esso può costituire Camere, nominare ulteriori Vicepresidenti tra i membri ed opera quale autorità collegiale, Tribunale collegiale e giudice unico.
1. Die Gesamtbehörde erlässt Bestimmungen über die Organisation des Obergerichts.
2. Sie entscheidet in
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | Angelegenheiten, welche die Organisation des Obergerichts sowie die Aufsicht betreffen, soweit hierfür nicht das Präsidium zuständig ist; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | Fragen einer einheitlichen Rechtsprechung; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | den vom Gesetz der Gesamtbehörde zugewiesenen Fällen. | | |
Questioni relative all'organizzazione del Tribunale superiore e alla vigilanza, nella misura in cui non sia competente la Presidenza;
Questione di giurisprudenza uniforme;
i casi attribuiti dalla legge all'autorità plenaria.
Presidenza
1 La Presidenza ha in particolare i seguenti compiti
a.
b.
C.
d.
Presidenza dell'autorità plenaria;
Direzione operativa del Tribunale superiore;
Presentazione di proposte legislative e pareri in merito a consultazioni nell'ambito di competenza del Tribunale superiore al Dipartimento competente all'attenzione del Consiglio di Stato, previa informazione della Commissione amministrativa dei tribunali;
Presentazione del bilancio e del rendiconto del Tribunale superiore, del Tribunale cantonale e dell'Autorità di conciliazione al Consiglio di Stato all'attenzione del Gran Consiglio;
8)
SR 780.1
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III A/2
e. Esercizio della vigilanza, a meno che non debbano essere adottate disposizioni ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 lettere d ed e o che la Presidenza, nel singolo caso, deferisca la questione all'autorità plenaria.
Tribunale collegiale
1 Il Tribunale collegiale decide con una composizione di cinque giudici
a. quale istanza di ricorso in materia penale per il trattamento di appelli ai sensi degli articoli 398 e seguenti CPP;
b. quale istanza di ricorso in materia civile per il trattamento di appelli ai sensi degli articoli 308 e seguenti CPC.
2 Il Tribunale collegiale decide con una composizione di tre giudici
a. quale istanza di ricorso in materia penale per il trattamento di reclami ai sensi degli articoli 393 e seguenti CPP;
b. quale istanza di ricorso in materia penale minorile per il trattamento di appelli ai sensi dell'articolo 40 CPPPm nonché reclami ai sensi dell'articolo 39 CPPPm;
c. quale istanza di ricorso in materia civile per il trattamento di reclami ai sensi degli articoli 319 e seguenti CPC;
d. quale tribunale superiore in materia di arbitrato ai sensi dell'articolo 356 capoverso 1 lettera a CPC;
e. in materia civile e penale, laddove il diritto federale prescrive un'unica istanza cantonale, purché il diritto cantonale non stabilisca un'altra competenza.
Giudice unico
1 Il Giudice unico decide con il Presidente o il Vicepresidente a tempo parziale
a. in materia civile ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera g CPC;
b. in merito a provvedimenti cautelari e protezione giurisdizionale in casi manifesti rientranti nella competenza del Tribunale superiore;
c. in materia arbitrale ai sensi dell'articolo 356 capoverso 1 lettera b CPC;
d. sui ricorsi di rimpatrio, incluse le misure per la protezione dei minori ai sensi della legge federale sul rapimento internazionale di minori e le Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti);
e. sull'effettuazione di prelievi invasivi di campioni e sull'analisi del campione per la creazione di un profilo del DNA al di fuori dei procedimenti penali ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 lettera b della legge sui profili del DNA10).
9) RS 211.222.32
10) RS 363
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III A/2
4.3. Tribunale amministrativo
Organizzazione
1 Il Tribunale amministrativo è costituito, quale autorità complessiva, dal
Presidente a tempo pieno e da otto membri.
2 Esso può costituire sezioni, nomina i Vicepresidenti tra i membri ed opera
come autorità complessiva, tribunale collegiale e giudice unico.
Plenum
1 Il Plenum emana disposizioni sull’organizzazione del Tribunale ammini
strativo.
2 Esso decide in
a. questioni concernenti l’organizzazione del Tribunale ammini
strativo e la vigilanza, nella misura in cui non sia competente la Pre
sidenza;
b. questioni di giurisprudenza uniforme;
c. i casi attribuiti dalla legge al Plenum.
Presidio
1 Il Presidio ha in particolare i seguenti compiti
a. presidenza dell'autorità plenaria;
b. gestione degli affari del Tribunale amministrativo;
c. presentazione di proposte di legge e di pareri in risposta a consultazioni
nelle materie di competenza del Tribunale amministrativo al
Dipartimento competente, per la trasmissione al Consiglio di Governo,
previa informazione della Commissione amministrativa dei
Tribunali;
d. presentazione del budget e del conto del Tribunale amministrativo
e della Commissione ricorsi fiscali al Consiglio di Governo, per la trasmissione
al Landrat;
e. esercizio della vigilanza, a meno che non debbano essere adottate disposizioni
ai sensi dell'articolo 4
capoverso 4 lettera d ed e, o che il Presidio
nel singolo caso rimetta la questione all'autorità plenaria.
Organo Collegiale
1 L'organo collegiale giudica, in composizione di tre membri, quale unica o ultima istanza, le controversie che non sono riservate al giudice monocratico.
Giudice unico
1 La Presidenza decide nei casi previsti dalla legge.
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III A/2
Commissioni e tribunali arbitrali indipendenti dall'amministrazione
1 Le commissioni indipendenti dall'amministrazione giudicano le controversie
di diritto pubblico, nella misura prevista dalla legge.
2 I tribunali arbitrali giudicano le questioni di diritto pubblico, nella misura
prevista dalla legge.
4.4. Disposizioni comuni
4.4.1. Disposizioni generali
Costituzione
1 I tribunali si costituiscono autonomamente, fatte salve le competenze delle
autorità elettorali e le disposizioni legislative speciali.
2 La costituzione avviene per la durata del mandato costituzionale ed è
soggetta a pubblicazione.
Parteivertretung
**Rappresentanza delle parti**
1 La rappresentanza delle parti è vietata
a. a tutte le presidenze e vicepresidenze semiprofessionali dinanzi ai tribunali e all'autorità di conciliazione del Canton Glarona, nonché alle autorità penali del Canton Glarona;
b. ai membri del Tribunale cantonale, del Tribunale superiore e dell'autorità di conciliazione dinanzi a tali autorità e alle istanze precedenti, nonché alle autorità penali del Canton Glarona;
c. ai membri del Tribunale amministrativo e delle commissioni indipendenti dall'amministrazione dinanzi a tali autorità e alle loro istanze precedenti.
Incarichi accessori e legami di interesse
1 Le Presidenze a tempo pieno non possono
a. esercitare alcuna professione o gestire alcuna attività commerciale;
b. essere attive quali membri della direzione o della revisione in so-
cietà che perseguono uno scopo di lucro;
c. esercitare alcuna attività che sia incompatibile con la loro carica a
tempo pieno o con la loro indipendenza.
2 Le Presidenze e Vicepresidenze a tempo parziale nonché i membri dei Tri-
bunali non possono esercitare alcuna attività che sia incompatibile con la
loro carica a tempo parziale o accessoria rispettivamente, o con la loro indi-
pendenza.
3 La Commissione amministrativa dei Tribunali rende accessibili al pubblico
tutti gli incarichi accessori e gli altri legami di interesse in forma appropriata,
nella misura in cui essi siano rilevanti ai sensi dei capoversi precedenti.
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III A/2
Segreto d'ufficio
1 I giudici sono tenuti alla riservatezza su questioni d'ufficio, nella misura in
cui sussista un interesse pubblico o privato preponderante alla segretezza,
ai sensi della Legge sull'informazione del pubblico, la protezione dei dati e
l'archivistica (LIPDA), o qualora una disposizione legale speciale lo preveda.
2 Le presidenze dei singoli tribunali decidono sull'informazione attiva del
pubblico e sulle richieste di accesso ai sensi dell'articolo 11 LIPDA.
3 Restano riservate le disposizioni contenute nella Costituzione cantonale,
nelle ordinanze di procedura legislative e in altri atti normativi relative alla
dispensa dal segreto d'ufficio e all'obbligo di rivelare, nonché alla pubblicità
delle udienze.
4 Sulla dispensa dal segreto d'ufficio decide la Commissione amministrativa
dei tribunali.
Donazioni e altri vantaggi
1 Ai giudici è vietato, in relazione a
funzioni ufficiali o in previsione delle stesse, accettare per sé o per terzi
qualsiasi donazione come regali, somme in denaro e simili, procurarsi vantaggi
o farseli promettere.
2 Le donazioni e gli altri vantaggi accettati illecitamente decadono
a favore del Cantone.
**4.4.2. Integrazione del tribunale e decisione sull'astensione**
Stellvertretung und Ergänzung
*Sostituzione e Integrazione*
¹ Per le presidenze e le vicepresidenze valgono le seguenti regole di sostituzione
a. le presidenze del Tribunale cantonale si sostituiscono reciprocamente o
sono sostituite da una delle loro vicepresidenze o da un membro
del Tribunale cantonale;
b. la presidenza del Tribunale superiore è sostituita dalle sue vicepresidenze o
da un membro del Tribunale superiore;
c. la presidenza del Tribunale amministrativo è sostituita dalle sue vicepresidenze
o da un membro del Tribunale amministrativo;
d. le vicepresidenze e i membri presidenti sono sostituiti da una
presidenza, una vicepresidenza o da un membro del rispettivo
Tribunale.
² I tribunali collegiali si integrano, in caso di ricusazione o impedimento dei loro
ulteriori membri, come segue
a. il Tribunale cantonale mediante l'aggregazione di altri membri del Tribunale
cantonale;
b. il Tribunale superiore mediante l'aggregazione di altri membri del Tribunale
superiore e, se necessario, mediante l'aggregazione di membri del Tribunale
cantonale;
c. il Tribunale amministrativo mediante l'aggregazione di altri membri del Tribunale
amministrativo.
³ Se un tribunale collegiale non può essere composto tempestivamente in conformità al capoverso 2,
esso si integra mediante l'aggregazione di una cancelliera o di un cancelliere
con tutti i diritti e i doveri di un giudice.
⁴ La sostituzione e l'integrazione nelle commissioni indipendenti dall'amministrazione
e nei tribunali arbitrali si regolano secondo le disposizioni applicabili. In mancanza
di tali disposizioni, i capoversi 1 lettere c e d, nonché il capoverso 2 lettera c, si applicano
per analogia.
Casi Particolari
1 Il Landamano, su proposta della Commissione amministrativa dei tribunali,
elegge i presidenti o i membri straordinari necessari.
2 In assenza di una regolamentazione nelle pertinenti disposizioni per le
commissioni indipendenti dall'amministrazione e per i tribunali arbitrali, il
comma 1 è applicabile per analogia.
Decisione sulle istanze di ricusazione
1 Sulle istanze di ricusazione contestate decide
a. una Presidenza del Tribunale cantonale, se la Presidenza, la Vi-
cepresidenza o membri dell'autorità di conciliazione sono interessati;
b. la supplenza conformemente all'articolo 30 capoverso 1, se le Presidenze
del Tribunale cantonale, la Presidenza del Tribunale superiore, la Pre-
sidenza del Tribunale amministrativo, nonché Vicepresidenze o mem-
bri presiedenti sono interessati;
c. la o il Presidente del tribunale collegiale, se i suoi membri, le can-
celliere o i cancellieri sono interessati;
d. il giudice unico, se le sue cancelliere o i suoi cancellieri sono interes-
sati.
2 Nelle cause penali rimane riservata la disciplina della competenza con-
formemente all'articolo 59 CPP.
3 Se in un procedimento dinanzi al Tribunale superiore o al Tribunale
amministrativo non può operare alcuna supplenza conformemente all'ar-
ticolo 30 capoverso 1, decide la Presidenza dell'altro tribunale sull'istanza
di ricusazione.
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III A/2
4.4.3. Regolamento interno
Composizione
1 I tribunali devono essere sempre al completo e, nella medesima causa,
avere la stessa composizione.
2 Se ciò non fosse possibile, si applicano le disposizioni di cui al numero 4.4.2.
Verfahrensleitung
1 La Presidenza o la Vicepresidenza prende le decisioni di direzione del pro-
cedimento, emana le disposizioni per la preparazione delle udienze e dirige
le udienze.
2 Essa prende tutte le decisioni preliminari, parziali e finali che non sono di
merito, in particolare in merito a
a.
l'anticipo delle spese;
b.
la prestazione di una garanzia;
c.
l'assistenza giudiziaria gratuita;
d.
il decreto sulle prove;
e.
l'assunzione anticipata delle prove;
f.
la disposizione di una mediazione.
Controllo della gestione e trattazione celere dei procedimenti
1. I tribunali effettuano controlli continui su tutti i procedimenti avviati e sulle modalità di definizione.
2. Essi trattano i procedimenti con celerità. I procedimenti pendenti presso un tribunale da più di un anno sono indicati nel rapporto di attività.
Processo verbale
1 Per ogni udienza viene redatto un processo verbale che contiene in particolare le istanze e le essenziali dichiarazioni orali delle parti, nonché l'assunzione delle prove.
2 Per la redazione del processo verbale possono essere utilizzati apparecchi di registrazione.
Cancellieri
1 I cancellieri partecipano al procedimento con voto consultivo e hanno il diritto di presentare proposte. Tra i loro compiti rientrano
a. la tenuta dei verbali;
b. la gestione amministrativa del procedimento secondo le istruzioni della direzione del procedimento.
2 Nei procedimenti dinanzi a giudice unico, i cancellieri possono essere sostituiti da impiegati di cancelleria.
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III A/2
Amtssprache
1 La lingua processuale è il tedesco.
2 Salvo disposizioni legislative o di trattati internazionali contrarie, scritti
redatti in lingua straniera possono essere respinti per la traduzione.
3 Se le parti o i testimoni non padroneggiano la lingua tedesca, è necessario
ricorrere all'assistenza di una traduttrice o interprete o di un traduttore o
interprete.
4 In altri casi di difficoltà di comprensione, il tribunale si avvale di ausiliari
idonei.
Sistemi di gestione degli affari ed e-Justice
1 I tribunali possono utilizzare sistemi elettronici di gestione degli affari per i loro processi commerciali e per la gestione dei documenti ufficiali.
2 Nella misura in cui i dati personali e i dati di persone giuridiche, inclusi i dati particolarmente sensibili, rientrano nell'ambito di applicazione della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), possono essere trattati nei sistemi di gestione degli affari se servono in particolare a
a. trattare gli affari;
b. organizzare i flussi di lavoro;
c. stabilire se i dati su una determinata persona sono trattati;
d. facilitare l'accesso ai documenti ufficiali.
3 La Commissione amministrativa dei tribunali disciplina i dettagli, in particolare l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di gestione degli affari, nonché la protezione dei dati personali e dei dati delle persone giuridiche ivi registrati.
4 La Commissione amministrativa dei tribunali emana per i tribunali le disposizioni necessarie in materia di trasmissione elettronica e di gestione elettronica degli atti.
Simboli religiosi
1 I giudici e il personale dei tribunali non indossano, nelle udienze e al momento della pubblicazione delle decisioni, simboli religiosi visibili.
Sicurezza e rendicontazione
1 La Commissione amministrativa dei tribunali può emanare disposizioni
a.
b.
per garantire la sicurezza nell'attività giudiziaria;
sull'ammissione, nonché sui diritti e doveri delle reporter e dei reporter giudiziari.
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III A/2
Divieto di consulenza giuridica
1 Ai giudici e al personale dei tribunali è vietato fornire consulenza giuridica in relazione a una lite imminente o pendente o di farsi informare in merito.
2 Il tribunale competente deve essere informato di qualsiasi tentativo di influenza.
Akteneinsicht Dritter
1 Le persone non coinvolte nel procedimento non hanno diritto di accedere
agli atti.
2 I presidenti dell'autorità competente possono autorizzare eccezioni fondate.
Deliberazione del giudizio
1 La deliberazione del giudizio non è pubblica.
2 Il tribunale giudica a maggioranza. L'astensione non è ammessa.
3 Le decisioni prese per via circolare sono ammesse se tutti i membri sono
concordi.
4.4.4. Personale
Segreteria generale
1 La Segreteria generale partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione amministrativa dei tribunali e ha facoltà di presentare proposte. I suoi compiti sono
a. supportare la o il presidente nella preparazione degli affari della Commissione amministrativa dei tribunali;
b. gestire gli affari inter-giurisdizionali ad essa affidati dalla Commissione amministrativa dei tribunali;
c. redigere i verbali.
Cassa del Tribunale
1 La Cassa del Tribunale gestisce la contabilità ed esegue tutte le pretese pecuniarie derivanti da decisioni dei tribunali e dell'autorità di conciliazione.
2 Ad essa può essere affidata l'esecuzione di ulteriori prestazioni finanziarie, in particolare ai sensi dell'articolo 442 CPP.
3 La Cassa del Tribunale dispone il versamento supplementare in caso di patrocinio gratuito o difesa d'ufficio.
4 Le autorità amministrative del Cantone forniscono alla Cassa del Tribunale tutte le informazioni necessarie relative al reddito e al patrimonio della parte tenuta al pagamento delle spese per il versamento supplementare.
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III A/2
Organizzazione
1 Il personale, ad eccezione dei dipendenti menzionati al capoverso 2, sottostà,
per quanto attiene agli aspetti specialistici, al rispettivo tribunale e, per il
resto, alla Commissione amministrativa dei tribunali.
2 La Segretaria o il Segretario generale e il personale addetto alla cassa dei
tribunali sottostanno alla Commissione amministrativa dei tribunali.
3 La Commissione amministrativa dei tribunali disciplina i diritti e i doveri
del personale, la supplenza e il diritto di firma.
4.4.5. Emolumenti e indennità di terzi
Gebühren und Tarife
**1 Tariffe e Imposte**
1. Il Consiglio cantonale regola le spese da riscuotere nell'ambito della giurisdizione civile, penale e amministrativa.
2. Le spese procedurali sono determinate dal valore della controversia o dall'interesse economico o morale delle parti alla decisione della questione, nonché dal tempo e dalle risorse materiali necessarie.
3. Le tasse per altre attività sono determinate in base al tempo e alle risorse materiali necessarie.
Risarcimento a Terzi
1 La Commissione amministrativa dei Tribunali regola il risarcimento di
testimoni e altre persone aventi diritto a indennità in procedimenti
giudiziari e indagini penali.
5. Autorità di conciliazione
Organizzazione
1 L'Autorità di conciliazione è composta da una Presidenza, una Vice-Presi-
denza e otto membri paritetici.
2 La Presidenza e la Vice-Presidenza sono assoggettate alla legge sul personale,
con la possibilità che la Vice-Presidenza possa operare anche a tempo parziale.
1. Der Landrat wählt für die verfassungsmässige Amtsdauer das Präsidium und das Vizepräsidium der Schlichtungsbehörde auf Vorschlag der Verwaltungskommission der Gerichte.
2. Für die Wahl der paritätischen Mitglieder der Schlichtungsbehörde ist die Verwaltungskommission der Gerichte zuständig.
1. Das Präsidium hat folgende Aufgaben
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | Geschäftsleitung; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b . | Unterbreitung von Budget und Rechnung der Schlichtungsbehörde an die Aufsichtsbehörde. | | |
Direzione;
Sottoponimento di budget e rendiconto dell'autorità di conciliazione all'auto-
rità di vigilanza.
Competenza
¹ L'autorità di conciliazione, in composizione monocratica, conduce le pro-
cedure di conciliazione ai sensi degli articoli 197 e seguenti CPC ed è un
servizio di consulenza legale ai sensi dell'articolo 201 capoverso 2 CPC.
² L'autorità di conciliazione si riunisce in composizione di tre membri
a.
b.
c.
nelle controversie derivanti dalla locazione e dall'affitto di locali d'abita-
zione e commerciali con rappresentanza paritetica della parte dei lo-
catori e degli inquilini, rispettivamente della parte degli affittuari e dei
locatori;
nelle controversie derivanti da rapporti di lavoro di diritto privato e dalla
Legge sul collocamento11) con rappresentanza paritetica della parte dei
datori di lavoro e dei lavoratori;
nelle controversie ai sensi della Legge sulla parità dei sessi12).
³ Le controversie relative a questioni di parità dei sessi nei rapporti di lavoro
di diritto pubblico sono regolate dalla Legge cantonale sulla parità dei sessi13).
Rappresentanza e completamento
1 La Commissione amministrativa dei tribunali elegge una rappresentanza o un completamento straordinario, qualora l'autorità di conciliazione non possa essere integralmente occupata.
Direzione del procedimento
1 La presidenza, la vicepresidenza o un altro membro dell’autorità di conci-
liazione dirige i procedimenti che gli sono assegnati e prende tutte le decisioni preli-
minari, parziali e finali che non riguardano il merito della causa.
11) RS 823.11
12) RS 151.1
13) RU I E/1/1
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