Legislator Giurisprudenza & Legislazione
II-H.5 EVRV CH-GL

Verordnung über das elektronische Verwaltungsverfahren (EVRV) - Gegenstand und Geltungsbereich (EVRV)

15 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Glarona
Apri la fonte ufficiale Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Indice delle disposizioni (15)

Testo normativo (15 Articoli)

Allgemeine Bestimmungen

1. Diese Verordnung regelt die Modalitäten des elektronischen Verkehrs zwischen einer Partei und einer Behörde oder zwischen Behörden im Rahmen von Verfahren auf die das Verwaltungsrechtspflegegesetz Anwendung findet.

2. Sie findet keine Anwendung auf

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | gerichtliche Behörden gemäss Gerichtsorganisationsgesetz[[3]](#enumeration_itemtext_content_fn_502540_2_3_c); | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | Urkunden gemäss Beurkundungsgesetz[[4]](#enumeration_itemtext_content_fn_502541_2_4_c); | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | Verfügungen von Todes wegen. | | |

Zustellplattform für die Übermittlung elektronischer Dokumente

1. Die Übermittlung elektronischer Dokumente erfolgt über das Behördenportal oder eine andere vom Regierungsrat anerkannte Zustellplattform.

2. Die vom Regierungsrat anerkannten Zustellplattformen werden im Anhang aufgeführt. Ausgenommen sind Zustellplattformen, die vom Bund anerkannt sind.

3. Die verantwortliche oder hauptverantwortliche Behörde (Art. 10 BehöPV[[5]](#paragraphtext_content_fn_996862_2_5_c)) legt für das jeweilige Verfahren eine vom Regierungsrat anerkannte Zustellplattform fest. Im Grundsatz ist das Behördenportal zu nutzen.

4. Vor der Festlegung einer anderen vom Regierungsrat anerkannten Zustellplattform hört der Regierungsrat den IT-Steuerungsausschuss an.

Kanton Glarus

Formato dei file

1 I documenti elettronici devono essere trasmessi in un formato di file co-

mune e leggibile. In linea di principio, deve essere utilizzato il formato PDF.

2 L'autorità può richiedere che i documenti elettronici siano inalterabili.

3 Se un documento elettronico viene presentato in un altro formato di file o

non può essere aperto, l'autorità fissa un termine adeguato per la ripresentazione.

Eingaben an Behörden

1. Eine eigenhändige Unterschrift oder eine qualifizierte elektronische Signatur gemäss Bundesgesetz über die elektronische Signatur[[6]](#paragraphtext_content_fn_996867_2_6_c) im Sinne von Artikel 4a VRG ist bei einem elektronischen Dokument nicht erforderlich, wenn die Identifizierung der Absenderin oder des Absenders und die Integrität der Übermittlung in anderer geeigneter Weise sichergestellt sind.

2. Die Behörde kann verlangen, dass ein elektronisches Dokument signiert eingereicht wird.

3. Fehlt eine gesetzlich oder behördlich erforderte qualifizierte elektronische Signatur, setzt die Behörde eine angemessene Frist zur Korrektur an.

Kanton Glarus

Presentazione successiva come documento fisico

1 L'autorità può richiedere la presentazione successiva di documenti in forma fisica (art. 18a cpv. 4 LPA), se

a. il documento elettronico non può essere aperto (art. 34 cpv. 3 lett. a LPA);

b. il documento elettronico o l'estratto non sono leggibili (art. 34 cpv. 3 lett. a LPA);

c. è necessario per verificare l'autenticità o per un ulteriore utilizzo (art. 34 cpv. 3 lett. b LPA).

2 L'autorità fissa un termine adeguato per la presentazione successiva.

6) RS 943.03

2

Kanton Glarus

Auszug eines elektronischen Dokuments

Estratto di un documento elettronico

1 Gli estratti in forma fisica di un documento elettronico devono recare la

conferma «Copia del documento elettronico», la data, il nome, il cognome

e la firma della persona che effettua l'elaborazione.

2 Su richiesta, l'autorità verifica, prima della creazione dell'estratto, una

firma elettronica qualificata, un'identità garantita in altro modo idoneo

o un sigillo elettronico regolamentato per quanto riguarda

a. l'identità del mittente o del sigillo elettronico regolamentato

dell'autorità;

b. la validità della firma elettronica qualificata, dell'identità garantita

in altro modo o del sigillo elettronico regolamentato;

c. la data e l'ora della firma elettronica qualificata, della trasmissione

del documento elettronico tramite l'identità garantita in altro modo

o del sigillo elettronico regolamentato.

3 La persona che effettua l'elaborazione allega all'estratto del documento

elettronico il risultato della verifica di cui al capoverso 2.

4 L'autorità può richiedere una tassa per la verifica di cui al capoverso 2.

4.2. Digitalisierung physischer Dokumente

4.2. Digitalizzazione di documenti fisici

Kanton Glarus

Preparazione

1. Prima della digitalizzazione, il documento fisico deve essere preparato in modo tale da consentire che la sua versione digitale gli si avvicini il più possibile (ossia, rimuovendo graffette, ordinando i documenti in una sequenza corretta, inserendo fogli divisori).

Kanton Glarus

Digitalizzazione

1 Per la digitalizzazione vanno utilizzati i seguenti parametri

a. Formato di destinazione: .pdf / .tiff;

b. Risoluzione: minimo 300 dpi;

c. Colore: colore o scala di grigi;

d. Riconoscimento del testo (OCR): attivato;

e. Traccia e leviga: disattivato.

2 I documenti a colori vanno digitalizzati a colori.

3 Vengono digitalizzati il fronte e il retro dei documenti fisici. Il retro non

viene digitalizzato se è vuoto.

3

II H/5

Kanton Glarus

Nachbereitung

1 Il documento elettronico deve essere immediatamente verificato per la sua completezza e conformità con il documento fisico.

2 Se il documento elettronico presenta errori o difetti, il documento fisico deve essere nuovamente digitalizzato. I documenti elettronici errati o difettosi, nonché i doppioni, vengono cancellati.

Kanton Glarus

Weiterverwendung physischer Dokumente

**Ulteriore utilizzo di documenti fisici**

1. Il documento fisico viene distrutto dopo la digitalizzazione. Su pre-

cedente richiesta del mittente, l'autorità può anche restituirlo.

2. L'autorità può differire la distruzione o la restituzione del docu-

mento fisico fino alla conclusione del procedimento.

3. L'autorità può conservare il documento fisico, in particolare

a. ai fini di un ulteriore utilizzo in altri procedimenti;

b. per ragioni di diritto probatorio;

c. in caso di archivialità (art. 36 cpv. 2 VIDAG).

**5. Zustellung elektronischer Dokumente**

**5. Notifica di documenti elettronici**

Kanton Glarus

Formato dei file

1 I documenti trasmessi elettronicamente da un'autorità sono recapitati in

un formato di file comune e leggibile.

2 Sono eccettuati i documenti che non sono idonei per motivi tecnici o

attinenti al diritto della prova. Essi possono essere messi a disposizione in

altri formati di file o come documenti fisici.

Kanton Glarus

Firma Elettronica

1 I documenti trasmessi elettronicamente da un'autorità possono essere muniti di

un sigillo elettronico regolamentato o di una firma elettronica qualificata.

2 Le decisioni e i provvedimenti (artt. 3 e 74 cpv. 1 lett. h LRSA) sono muniti di

una firma elettronica qualificata.

3 Si rinuncia alla firma elettronica qualificata per le decisioni e i provvedimenti che

a. sono emessi in una procedura automatizzata (art. 74 cpv. 1

lett. h LRSA);

b. sono emessi in gran numero e il cui contenuto varia solo leggermente

da caso a caso (provvedimenti di massa).

7) GS I F/2

4

**6. Traffico di Fatturazione e Pagamento Digitale**

Kanton Glarus

Ammissibilità

1 L'autorità può

a. emettere fatture digitali a terzi;

b. richiedere fatture in forma digitale a terzi.

2 È richiesto che

a. i terzi acconsentano al traffico di fatture e pagamenti digitali;

b. essi siano obbligati al traffico digitale con le autorità (art. 4 LDLA); o

c. il pagamento riguardi prestazioni amministrative la cui fruizione

è volontaria.

3 L'autorità può, alle condizioni di cui al capoverso 2, subordinare l'erogazione

di prestazioni a pagamento al versamento o al pre-pagamento per via digitale.

Kanton Glarus

Fatture digitali con carattere dispositivo

1 Le fatture digitali con carattere dispositivo vengono recapitate, tramite una

piattaforma di recapito ai sensi dell'articolo 2 o tramite i prestatori di servizi

abituali per lo scambio di fatture elettroniche, in un sistema contabile della

destinataria o del destinatario.

2 Esse non devono essere firmate al momento del loro primo recapito.

3 Se la fattura digitale con carattere dispositivo non viene pagata entro 30 giorni

dalla data che fa decorrere il termine (art. 32 cpv. 1a LFCA), essa viene

recapitata nuovamente come fattura digitale con firma elettronica qualificata

tramite una piattaforma di recapito ai sensi dell'articolo 2 oppure come

fattura fisica firmata con conferma di ricezione.

**7. Disposizione transitoria**

Kanton Glarus

Termine transitorio

1 Con la messa in funzione del portale delle autorità inizia il termine transi-

torio di due anni (art. 36 cpv. 1 LDAG), durante il quale le autorità e le per-

sone obbligate allo scambio digitale con le autorità (art. 4 LDAG) possono

ancora trasmettere dati e documenti in forma fisica. Esso termina lo stesso

giorno di calendario due anni dopo.

2 Le autorità e le persone obbligate allo scambio digitale con le autorità ven-

gono informate in modo adeguato sull'inizio e sulla fine del termine transi-

torio.

5

II H/5

3 Dopo la scadenza del termine transitorio, le autorità e le persone obbligate

allo scambio digitale con le autorità possono ancora trasmettere documenti

in forma fisica nei procedimenti amministrativi in cui l'autorità competente

non ha ancora definito una piattaforma di notifica.

4 I procedimenti amministrativi per i quali l'autorità competente definisce una

piattaforma di notifica solo dopo la scadenza del termine biennale non sca-

tenano un nuovo termine. Le autorità e le persone obbligate allo scambio di-

gitale con le autorità comunicano elettronicamente con l'autorità a partire

dalla data di definizione della piattaforma di notifica.

5 Dopo la scadenza del termine transitorio, gli ufficiali pubblici possono anco-

ra trasmettere documenti in forma fisica, fintanto che la legge sulla pubbli-

ca fede non consente originali elettronici di atti pubblici o copie autentiche

elettroniche di atti pubblici.

6 Se la legge sulla pubblica fede consente originali elettronici di atti pubblici

o copie autentiche elettroniche di atti pubblici solo dopo la scadenza del ter-

mine biennale, ciò non scatena un nuovo termine. Gli ufficiali pubblici co-

municano elettronicamente con l'autorità a partire dalla data di entrata in

vigore delle corrispondenti modifiche della legge sulla pubblica fede.

6

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →