Kanton Glarus
Table of Provisions (13)
Statutory Text (13 Provisions)
Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina la procedura per l’erogazione di aiuti finanziari nel
quadro di crediti approvati per la promozione della trasformazione digitale.
### Obiettivi
1. Con gli aiuti finanziari si perseguono i seguenti obiettivi
a. la digitalizzazione di processi esistenti ovvero l'implementazione di nuovi processi per l'aumento dell'efficienza delle imprese o il miglioramento delle relazioni con i clienti;
b. il mantenimento e il rafforzamento duraturo della struttura economica esistente attraverso una trasformazione parziale o completa di modelli di business, prodotti o servizi analogici;
c. l'incentivazione della collaborazione tra imprese e l'utilizzo di sinergie.
Zuständigkeit
1 Dipartimento competente per l'esame degli aiuti finanziari è il Dipartimento
dell'economia pubblica e degli affari interni. Autorità d'esecuzione è l'Ufficio di contatto per
l'economia.
2 Il Dipartimento sottopone le domande al Consiglio di Stato.
2. Presupposti per gli aiuti finanziari
Imprese Ammissibili al Sostegno
1 I sussidi finanziari possono essere concessi a imprese se queste
a. sono una ditta individuale, una società di persone o una persona giuridica, autonoma e vitale;
b. hanno sede nel Canton Glarona;
c. operano in libera concorrenza.
1) GS II H/1
SBE 2024 18
1
II H/3
2 Sono in particolare escluse le amministrazioni pubbliche, nonché le imprese in cui è coinvolta la mano pubblica o che sono finanziate primariamente dalla mano pubblica tramite un accordo di prestazione, a meno che il progetto oggetto della domanda non raggiunga un significativo effetto sovra-aziendale.
Requisiti del progetto
1 Le sovvenzioni possono essere concesse a progetti che
a.
b.
c.
d.
sono innovativi;
si riferiscono, almeno in senso lato, alla conversione di elementi ana-
logici in digitali;
generano un significativo valore aggiunto per l'impresa, le imprese
partner, i clienti o i fornitori;
non hanno conseguenze negative per gli operatori di mercato attivi
nel Cantone di Glarona né per il Cantone di Glarona come spazio
abitativo ed economico;
e.
f.
g.
h.
non hanno effetti negativi sui gruppi target definiti;
non causano un significativo impatto ambientale o climatico;
non provocano una distorsione sostanziale della libera concorrenza;
hanno impatti positivi a medio-lungo termine.
2 Il progetto si basa su una relazione di un esperto riconosciuto e specializ-
zato nella promozione dell'innovazione. Questa relazione contiene
a.
un'analisi completa dello stato attuale della trasformazione digitale
nell'impresa (analisi dello stato attuale);
b.
l'identificazione, derivata da tale analisi, delle aree in cui l'impresa
può trarre il maggior beneficio dalle innovazioni digitali;
c.
misure concrete di attuazione per ogni area con elevato potenziale
di innovazione, riassunte sotto forma di un piano di sviluppo (ro-
admap).
3 In casi motivati, è possibile discostarsi da questi requisiti, qualora l'idonei-
tà del progetto sia garantita in altro modo.
Sussidiarietà
1 Saranno promossi solo progetti che, senza un sostegno cantonale, verosimilmente non potrebbero essere realizzati.
3. Procedura
Richiesta di aiuti finanziari
1 Le richieste devono essere presentate in forma elettronica all'autorità
competente per l'esecuzione prima dell'attuazione del progetto.
II H/3
2 Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti
a. Descrizione del progetto con illustrazioni relative a
1. innovazione di prodotto o di processo;
2. benefici per i consumatori, i partner o i fornitori;
3. impatto ambientale;
4. vantaggi e svantaggi competitivi generati;
5. possibilità di ulteriore sviluppo;
6. cronologia;
7. stima dei costi (incl. offerte) e finanziamento del progetto;
8. esposizione del deficit di finanziamento o del forte onere
finanziario derivante dal progetto, che può essere sostenuto
solo con l'aiuto del Cantone.
b. Rapporto della consulenza per l'innovazione ai sensi dell'articolo 5
comma 2;
c. Estratto del registro di commercio (non più vecchio di tre mesi);
d. Estratto del registro delle esecuzioni (non più vecchio di tre mesi);
e. Bilanci revisionati dei due esercizi precedenti;
f. Autorizzazione all'autorità di esecuzione a richiedere informazioni
sull'impresa richiedente presso altri uffici federali e cantonali o terzi,
o a divulgare i suoi dati, nella misura in cui ciò sia idoneo e necessario
per la valutazione della richiesta, la gestione del sostegno o la lotta
agli abusi;
g. Accordi di prestazione con enti pubblici e prospetto delle partecipazioni
di comuni e del Cantone, qualora questi siano coinvolti nell'impresa.
3 L'autorità di esecuzione può richiedere ulteriore documentazione.
### Entità e tipologia degli aiuti finanziari
1 Gli aiuti finanziari sono concessi sotto forma di contributi a fondo perso.
2 Per i progetti aziendali individuali, può essere versato un contributo base del
20 percento dei costi complessivi più un sussidio variabile del 50 percento dei
costi ammissibili. L'aiuto finanziario può ammontare fino al 50 percento
dei costi complessivi e non superare i 100'000 franchi. Per i progetti interaziendali
l'importo massimo è di 300'000 franchi.
3 Sono in particolare ammissibili i costi necessari e comprovati per
a. la concezione e l'implementazione di processi, piattaforme
e prodotti;
b. la programmazione di software o la sua estensione.
4 Non sono in particolare ammissibili i costi per
a. misure edilizie;
b. infrastruttura di base e hardware;
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c. licenze software;
d. misure di formazione continua generale e sviluppo del personale.
5 I costi di progetto ammissibili devono ammontare ad almeno 10'000 franchi.
Libero apprezzamento
1 Il Consiglio di Stato decide sull'ammontare degli aiuti finanziari a suo libero
apprezzamento.
2 Il pagamento avviene in base ai mezzi disponibili. Non sussiste alcun diritto
legale agli aiuti finanziari.
### Esecuzione
1 La Segreteria economica stipula eventuali convenzioni di prestazione e autorizza lo sblocco dei contributi concessi, nell'ambito dei crediti approvati, per il versamento da parte della Cassa dello Stato.
2 La Segreteria economica può emanare direttive per l'esecuzione.
Controllo
1. La Sezione per l'economia e il lavoro controlla con misure adeguate l'impiego dei contributi erogati. A tal fine può avvalersi di terzi.
2. I contributi possono essere richiesti in restituzione, in particolare se
a. le indicazioni fornite nella domanda si rivelano inesatte o incomplete;
b. i richiedenti utilizzano i loro mezzi in contrasto con la propria conferma o con le disposizioni della presente ordinanza.
3. Per la decisione in merito alla restituzione è competente la Divisione principale dell'economia e del lavoro.
Mitwirkungspflichten
1 Modifiche significative al progetto dopo la presentazione della domanda o dopo la
decisione sull'aiuto finanziario devono essere comunicate senza indugio al Servizio di contatto per l'economia.
2 I richiedenti sono tenuti a fornire al Servizio di contatto per l'economia informazioni sui risultati raggiunti dopo l'attuazione del loro progetto.
3 I richiedenti concedono al Servizio di contatto per l'economia, su richiesta, l'accesso ai documenti necessari per il controlling.
4
II H/3
4. Disposizioni finali
1. Der Rechtsschutz richtet sich unter Vorbehalt des nachfolgenden Absatzes nach dem Verwaltungsrechtspflegegesetz[[2]](#paragraphtext_content_fn_829610_2_2_c).
2. Gegen Entscheide betreffend die Finanzhilfen ist die Beschwerde an das Verwaltungsgericht ausgeschlossen.