Kanton Glarus (DVG)
Indice delle disposizioni (37)
Testo normativo (37 Articoli)
Gegenstand
1 Dieses Gesetz regelt
a.
die Grundsätze für die Digitalisierung von Behördendienstleistun-
gen;
b.
die Grundlagen für die innerkantonale und interkantonale Zusam-
menarbeit sowie die Zusammenarbeit mit dem Bund im Bereich
der Digitalisierung von Behördendienstleistungen;
C.
die Ausrichtung von Finanzhilfen an Private zur Förderung der di-
gitalen Transformation in der Wirtschaft und Gesellschaft;
d.
die Organisation, den Betrieb und die Nutzung des Behördenpor-
tals des Kantons Glarus und seiner Gemeinden.
***
Oggetto
1 La presente legge disciplina
a.
i principi per la digitalizzazione dei servizi pubblici;
b.
le basi per la collaborazione interna al Cantone e intercantonale
nonché la collaborazione con la Confederazione nel settore della
digitalizzazione dei servizi pubblici;
c.
l’erogazione di aiuti finanziari a privati per la promozione della
trasformazione digitale nell’economia e nella società;
d.
l’organizzazione, l’esercizio e l’utilizzo del portale delle autorità
del Cantone Glarona e dei suoi Comuni.
1. Dieses Gesetz gilt für Behörden und Träger öffentlicher Aufgaben des Kantons und der Gemeinden unabhängig von ihrer Rechtsform (Behörden).
2. Es gilt nicht für
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. **\*** | die gerichtlichen Behörden gemäss Gerichtsorganisationsgesetz[[2]](#enumeration_itemtext_content_fn_458718_2_2_c); | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. **\*** | die öffentlich-rechtlichen Korporationen gemäss Gemeindegesetz[[3]](#enumeration_itemtext_content_fn_458719_2_3_c). | | |
Prevalenza digitale
1 Le autorità agiscono, informano e comunicano in forma digitale, a meno che non possano altrimenti svolgere efficacemente i loro compiti.
2 La forma legalmente vincolante dei documenti è quella digitale.
1) GS I A/1/1
2) GS III A/2
3) GS II E/2
SBE 2022 64
1
II H/1
3 Ogni persona può richiedere all'autorità competente un estratto cartaceo del documento digitale.
4 Restano salve le disposizioni speciali, in particolare nella legislazione processuale.
Comunicazioni digitali con le autorità
1 Sono obbligati alle comunicazioni digitali con le autorità
a. altre autorità;
b. persone giuridiche;
c. persone fisiche che comunicano con le autorità nell'ambito della
loro attività professionale.
2 L'obbligo alle comunicazioni digitali con le autorità vale nella misura in cui la legislazione o le autorità designano i mezzi da utilizzare a tal fine.
3 Le autorità possono creare incentivi per l'utilizzo volontario delle comunicazioni digitali da parte delle persone fisiche.
Inclusione Digitale
1. I servizi pubblici digitali devono poter essere utilizzati dalle persone che ne fanno richiesta nel modo più semplice possibile e con i mezzi comunemente in uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare anche da persone con disabilità.
2. Restrizioni sono ammissibili in particolare per ragioni di economicità, fattibilità tecnica o sicurezza.
Acquisizione dei dati
1 I dati personali e i dati relativi alle cose sono acquisiti e gestiti dalle autorità, se possibile, una sola volta.
Digitalizzazione di documenti fisici
1 Le autorità acquisiscono elettronicamente i documenti presentati in formato fisico. Sono esclusi i documenti che, per ragioni tecniche o di diritto probatorio, non sono idonei a tale procedura.
2 I documenti presentati in formato fisico, dopo la loro digitalizzazione, vengono di regola distrutti. Resta riservato il loro utilizzo nel procedimento.
3 Il Consiglio di Stato disciplina la procedura per la digitalizzazione di documenti fisici.
Open-Source-Software e Open Government Data
1 Le autorità possono pubblicare software, altri beni immateriali e dati sotto una licenza che ne permetta l'uso, la diffusione e la modifica gratuiti da parte di tutti.
2 La licenza può
a. escludere la responsabilità dell'autorità pubblicante;
b. imporre alle persone che ne fanno uso l'obbligo di pubblicare opere derivate alle medesime condizioni.
3 Restano riservate le disposizioni speciali, in particolare quelle sulla protezione del segreto.
3. Collaborazione
3.1. Cantone e Comuni
Principio generale
1 Il Cantone e i Comuni utilizzano congiuntamente le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per migliorare l'adempimento dei loro compiti e per semplificare il traffico commerciale. Essi si orientano allo stato dell'arte.
2 Essi definiscono periodicamente una strategia comune di e-government e una strategia informatica comune.
Strategia di E-Government e Informatica
1 Il Consiglio di Governo emana periodicamente, ma almeno ogni quattro anni, una strategia di E-Government e una strategia informatica.
2 Le strategie sono elaborate e regolarmente rivedute con il coinvolgimento di rappresentanti dei comuni e di specialisti.
3 Esse tengono conto delle esigenze del Cantone e dei comuni, nonché della popolazione e dell'economia. Esse osservano le pianificazioni sovraordinate e le direttive della Confederazione.
4 Il Consiglio di Governo presenta al Gran Consiglio almeno ogni quattro anni un rapporto sull'attuazione della strategia di E-Government e informatica.
Fachstelle Digitale Verwaltung
1 La Sezione Amministrazione Digitale è responsabile dell'attuazione coordinata della strategia di e-government.
2 Essa garantisce il coinvolgimento dei Comuni e rappresenta il Cantone nell'ambito dell'e-government in seno a organismi intercantonali e nazionali.
3 Il Consiglio di Stato definisce le ulteriori mansioni e i poteri della Sezione.
3
II H/1
1. Der Informatikdienst des Kantons (Informatikdienst) erbringt zentrale Informatik- und Kommunikationsdienstleistungen für
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | die kantonale Verwaltung gemäss Artikel 15 Absatz 1 und 2 des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes[[4]](#enumeration_itemtext_content_fn_458725_2_4_c); | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | die gerichtlichen Behörden gemäss GOG; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | die Gemeinden. | | |
2. Er kann seine Dienstleistungen ausserdem erbringen für
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | die selbstständigen öffentlich-rechtlichen kantonalen und kommunalen Anstalten; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | weitere Organisationen des privaten und öffentlichen Rechts, die öffentliche Aufgaben für den Kanton oder die Gemeinden erfüllen. | | |
3. Der Regierungsrat legt die Aufgaben, Funktionen und Zuständigkeiten des Informatikdienstes fest.
4. Der Informatikdienst kann einzelne Aufgaben an Dritte übertragen.
Accordo sulle prestazioni
1 Il Consiglio direttivo conclude con i comuni ed eventualmente con le
organizzazioni di cui all'articolo 12 capoverso 2 accordi sulle prestazioni concernenti
i servizi di informazione e comunicazione da fornire dal servizio informatico.
2 L'accordo sulle prestazioni disciplina in particolare la natura, l'estensione, il compenso
e la qualità delle prestazioni da fornire.
Finanziamento
1 Le prestazioni di servizi informatici e di telecomunicazione del servizio informatico sono fatturate ai beneficiari a prezzo di costo.
2 I progetti comuni sono finanziati in proporzione alla popolazione del Cantone e dei Comuni oppure in base al singolo progetto.
3 L'autorizzazione delle spese e degli esborsi necessita dell'approvazione delle autorità competenti.
Diritti di accesso e di trattamento
1 In quanto gestore dell'infrastruttura d'informazione e comunicazione e di
applicazioni specialistiche, al servizio informatico spettano i diritti di
accesso e di trattamento necessari all'adempimento dei suoi compiti su dati
reali e personali, nonché su dati personali particolarmente degni di protezione.
2 Le autorità responsabili del trattamento di dati reali e personali, nonché
di dati personali particolarmente degni di protezione, possono comunicarli
al servizio informatico nella misura in cui questi ne abbia bisogno per
l'adempimento dei suoi compiti.
4) GS II A/3/2
4
Auslagerung II H/1
1 Se il servizio informatico esternalizza l'esecuzione di singole mansioni (art. 12
cpv. 4), deve garantire, mediante accordo, condizioni o altri mezzi idonei, che
a. l'adempimento dei compiti statali sia garantito senza sostanziali compromissioni,
anche se il contraente non rispetta gli accordi o cessa l'attività commerciale;
b. il contraente osservi almeno gli stessi requisiti in materia di protezione dei dati,
sicurezza dei dati e sicurezza operativa validi per il servizio informatico.
2 Se l'esternalizzazione riguarda dati di cui la responsabilità non ricade sul servizio
informatico, l'esternalizzazione presuppone il consenso dell'autorità responsabile
del trattamento di tali dati (art. 32).
3 Gli aspetti della protezione dei dati, della sicurezza dei dati e della sicurezza
operativa devono essere presi in considerazione già nella scelta del contraente.
3.2. Altri enti pubblici
Conclusione di accordi
1 Il Consiglio di Stato può stipulare con altri enti pubblici svizzeri e
organizzazioni accordi sull'attuazione tecnica e organizzativa
della collaborazione nel settore dell'E-Government e sul
loro finanziamento.
2 Gli accordi possono prevedere la creazione o la partecipazione a
organizzazioni comuni con propria personalità giuridica.
3 Nella misura in cui gli accordi richiedano basi legali più ampie,
ad esempio perché è interessata la posizione giuridica dei privati in relazione alla protezione dei dati o nei
procedimenti, essi sono ammissibili se sussistono le basi
legali necessarie a tal fine.
**3.3. Aiuti finanziari a privati**
Aiuti finanziari
1 Il Consiglio di Stato può, nell’ambito di crediti autorizzati, concedere aiuti fi-
nanziari a privati per progetti innovativi nel settore della trasformazione di-
gitale.
2 Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti e disciplina i dettagli.
5
II H/1
**4. Portale delle autorità**
**4.1. Disposizioni generali**
Scopo del Portale delle Autorità
1 Il Portale delle Autorità offre servizi digitali delle autorità cantonali e
comunali.
2 Permette a privati e aziende di svolgere affari con le autorità via Internet,
senza interruzioni dei media.
Trasmissione di dati e documenti
1 La trasmissione di dati e documenti nell'ambito dei servizi pubblici digitali
avviene, a seconda delle direttive dell'autorità competente, tramite il portale
dell'autorità o tramite una piattaforma di recapito riconosciuta dal Consiglio di
Stato.
2 Restano riservati i casi in cui le autorità dispongano di soluzioni specifiche di
informazione e comunicazione per la trasmissione di dati e documenti.
3 Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti per i componenti del portale
dell'autorità e disciplina le modalità della trasmissione.
Irreperibilità del portale dell'autorità
¹ Se il portale dell'autorità o la piattaforma di consegna riconosciuta, designata dalla legislazione o dall'autorità, non è accessibile nel giorno in cui scade il termine, il termine è prorogato fino al giorno successivo a quello in cui il portale dell'autorità o la piattaforma è nuovamente accessibile per la prima volta.
² Se il giorno successivo cade di sabato, domenica o in un giorno festivo riconosciuto dallo Stato, il termine scade il primo giorno lavorativo successivo.
³ L'irreperibilità deve essere resa credibile dall'utente.
1. Die Behörden dürfen Daten der kantonalen Datenplattform gemäss dem Einführungsgesetz zum Registerharmonisierungsgesetz[[5]](#paragraphtext_content_fn_895964_2_5_c) abfragen und sich systematisch melden lassen für
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | die Identifizierung von Nutzerinnen und Nutzern; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | die Abklärung der Zuständigkeit. | | |
2. Die Abfrage darf mit der Versichertennummer gemäss Artikel 50c des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung[[6]](#paragraphtext_content_fn_895965_2_6_c) (AHV-13-Nr.) getätigt werden, wenn die abfragende Behörde die Versichertennummer für die Erfüllung ihrer Aufgaben verwenden darf.
3. Die Behörden dürfen durch ein automatisiertes Verfahren Einsicht in Daten von weiteren amtlichen Registern nehmen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen, sofern die Nutzerin oder der Nutzer dem Abruf zugestimmt hat.
Scopo del Conto Utente
1 L'utilizzo del portale delle autorità presuppone l'apertura di un conto
utente.
2 Serve all'identificazione degli utenti.
Conto utente personale
1 Il Consiglio di Governo stabilisce i dati personali che devono essere forniti all'apertura del
conto utente personale.
2 Esso può prevedere l'acquisizione del numero AVS-13.
Conto utente non personale
1 Le persone fisiche abilitate alla rappresentanza, che dispongono di un con-
to utente personale, possono creare ulteriormente un conto utente non
personale
a. per le persone giuridiche e le società di persone di diritto privato;
b. per le persone giuridiche di diritto pubblico;
c. per le ditte individuali.
2 Tramite il conto utente non personale, le persone fisiche possono utiliz-
zare i servizi digitali delle autorità destinati alle imprese o previsti per
gli enti pubblici.
3 Il Consiglio di Stato definisce i dati che devono essere forniti all'aper-
tura di un conto utente non personale. Esso può prevedere la raccolta del
Numero d'identificazione dell'impresa (IDI).
Identità dell'utente
1 Con l'apertura del conto utente, l'utente riceve un'identità elettronica
dell'utente univoca e immutabile.
6) RS 831.10
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II H/1
2 Identificazioni elettroniche dell'utente già esistenti e riconosciute dal
Cantone possono essere collegate al conto utente del portale delle autorità
e utilizzate per lo svolgimento delle transazioni.
3 Il Consiglio di Stato disciplina l'attuazione tecnica e stabilisce i requisiti
per il riconoscimento di ulteriori identificazioni dell'utente.
Autenticazione e Autentificazione
1 Le utenti e gli utenti devono autenticarsi prima di ogni transazione commerciale.
2 A seconda del livello di protezione richiesto per il servizio pubblico domandato,
si applicano diversi livelli di affidabilità.
3 Il Consiglio di Governo stabilisce i livelli di affidabilità. Regola la procedura
di autenticazione e autentificazione.
Diritti di accesso
1 I collaboratori autorizzati delle autorità hanno accesso al conto utente, nella misura in cui ciò sia necessario per l’adempimento dei loro compiti legali.
2 Le utenti e gli utenti possono concedere a persone che li rappresentano, e che dispongono esse stesse di un conto utente, l’autorizzazione a espletare uno o più affari per loro e a dotarle dei diritti di accesso necessari a tale scopo.
3 L’autorizzazione di accesso è suddivisa in un’autorizzazione di interrogazione e in un’autorizzazione di modifica.
Protocollo e salvataggio dei dati
1 Ogni accesso al conto utente viene protocollato ai fini della sua traccia-
bilità.
2 Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli della protocollazione, la creazione
di copie di sicurezza, la consultazione dei dati registrati e salvati, nonché
la durata della conservazione.
Risoluzione dell'account utente
1 Le utenti e gli utenti possono richiedere la risoluzione del proprio account in
qualsiasi momento.
2 Il Cantone può risolvere l'account utente, previa comunicazione all'utente
a. se l'utente non ha più effettuato l'accesso al Portale delle autorità da più
di due anni;
b. in caso di violazioni significative o ripetute delle condizioni d'utilizzo.
3 Con la risoluzione, i dati memorizzati nell'account utente vengono anch'essi
cancellati.
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II H/1
4.3. Responsabilità
Gestore
1 Il Servizio informatico è responsabile del funzionamento tecnico, della
manutenzione e dell’ulteriore sviluppo del portale autorità.
2 Esso decide in merito alla risoluzione dei conti utente conformemente all’articolo 30
capoverso 2.
Autorità
1 Le autorità sono responsabili per il trattamento dei loro dati conformemente
alla legislazione applicabile.
2 Esse definiscono il livello di protezione richiesto per i dati che vengono generati, visualizzati o trasmessi nell'ambito del processo di trattamento nel portale delle autorità.
3 Qualora più autorità siano coinvolte nella gestione di un'operazione, deve essere
designata un'autorità principale responsabile.
4.4. Protezione dei dati
Datenschutz und Datensicherheit
1 Die Behörden stellen mit angemessenen technischen und organisatori-
schen Massnahmen sicher, dass die Daten auf dem Behördenportal gegen
Verlust, Entwendung und unzulässiges Bearbeiten geschützt werden.
2 Die Nutzerinnen und Nutzer des Behördenportals sind verantwortlich dafür,
ihr eigenes Informations- und Kommunikationssystem angemessen zu
schützen, insbesondere gegen
a.
Datenverlust;
b.
Viren und sonstige Schadprogramme;
c.
unbefugte Zugriffe und unzulässige Datenmanipulationen.
4.5. Kosten
***
Protezione dei dati e sicurezza dei dati
1 Le autorità garantiscono, mediante adeguate misure tecniche e organizza-
tive, che i dati sul portale delle autorità siano protetti contro la perdita,
il furto e l'elaborazione illecita.
2 Gli utenti del portale delle autorità sono responsabili di proteggere
adeguatamente il proprio sistema di informazione e comunicazione,
in particolare contro
a.
la perdita di dati;
b.
i virus e altri programmi dannosi;
c.
gli accessi non autorizzati e le manipolazioni illecite di dati.
4.5. Costi
Costi di utilizzo e di accesso
1 L'utilizzo del portale delle autorità è gratuito per gli utenti.
2 I costi di accesso, quali quelli per le telecomunicazioni e i mezzi di autenticazione, sono a carico degli utenti.
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II H/1
4.6. Responsabilità
Esclusione di Responsabilità
1. Il Cantone e i Comuni non rispondono per le istanze presentate in ritardo o
altre omissioni imputabili alla funzionalità insufficiente del portale delle
autorità o di altre piattaforme di recapito riconosciute.
2. Essi non rispondono in particolare se
a. il portale delle autorità o altre piattaforme di recapito riconosciute
sono temporaneamente indisponibili per ragioni tecniche;
b. non è possibile effettuare trasmissioni elettroniche tramite il portale
delle autorità o tramite altre piattaforme di recapito riconosciute;
c. il portale delle autorità o altre piattaforme di recapito riconosciute
non confermano, o non confermano tempestivamente, il ricevimento
delle istanze elettroniche.
**5. Disposizioni finali**
Disposizione transitoria concernente la comunicazione digitale
1 Dal momento in cui la legislazione o le autorità designano i mezzi da utilizzare per la comunicazione digitale, le autorità e le persone che sono obbligate alla comunicazione digitale con le autorità (art. 4 cpv. 1) possono ancora trasmettere dati e documenti fisicamente per due anni.
Assunzione di rapporti di lavoro
1 Con l'assunzione dei compiti della Glarus hoch3 AG da parte del Servizio
Informatico, il Cantone assume i rapporti di lavoro esistenti della
Glarus hoch3 AG.
2 Le condizioni d'impiego devono essere integrate nel diritto cantonale del personale al più tardi entro tre anni dall'assunzione.
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