Kanton Glarus (VEGIVÖB)
Indice delle disposizioni (12)
Testo normativo (12 Articoli)
Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina le modalità procedurali, l’esecuzione e
l’organizzazione in materia di acquisizioni.
Dipartimento competente
1 Il Dipartimento costruzioni e ambiente è il Dipartimento competente per l’esecuzione unitaria, la notifica delle esclusioni secondo l’articolo 45 capoverso 1 dell’OIPub, la tenuta delle statistiche, la fornitura di informazioni e la messa a disposizione di opportunità di formazione e perfezionamento professionale nel settore degli appalti pubblici.
Delega per l'apertura di procedure
1 I Dipartimenti o le Commissioni istituite per legge, ordinanza o decisione del
Consiglio di Stato possono aggiudicare gli appalti di propria competenza, se il valore complessivo stimato
a.
per gli appalti di costruzione non raggiunge il valore di 100 000 franchi;
b.
per gli appalti di fornitura e di servizi non raggiunge il valore di 50 000 franchi.
2 Negli altri casi, è competente il Consiglio di Stato.
Meldestelle für Missstände
1 Missstände im öffentlichen Beschaffungswesen können einer Meldestelle
gemeldet werden.
2 Die Meldung kann über eine öffentliche Mailadresse unter Angabe von Per-
sonalien oder anonym erfolgen.
1) GS II G/1/2/1
2) GS II G/2/1
SBE 2024 05
1
II G/2/3
3 Die Meldestelle prüft den Inhalt der Meldung und leitet diese bei einem hin-
reichenden Anfangsverdacht an die zuständige Aufsichtsinstanz oder Unter-
suchungsbehörde weiter. Diese informiert die Meldestelle nach Abschluss
ihrer Prüfung über die Art der Erledigung.
2. Vergabeverfahren
---
**Ufficio Segnalazioni di Irregolarità**
1 Le irregolarità nell'ambito degli appalti pubblici possono essere segnalate a un ufficio
di segnalazione.
2 La segnalazione può avvenire tramite un indirizzo e-mail pubblico con indicazione
dei dati personali o in forma anonima.
1) GS II G/1/2/1
2) GS II G/2/1
SBE 2024 05
1
II G/2/3
3 L'ufficio segnalazioni esamina il contenuto della segnalazione e, in presenza di un
sufficiente sospetto iniziale, la trasmette all'istanza di vigilanza o all'autorità investigativa
competente. Quest'ultima informa l'ufficio segnalazioni, al termine della sua verifica,
sulle modalità di trattazione.
**2. Procedura di aggiudicazione**
Dialogo
1. Il committente seleziona, se possibile, almeno tre offerenti che invita al dialogo.
2. Lo svolgimento del dialogo, inclusi durata, termini, indennizzo e utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale, sono stabiliti in un accordo di dialogo. L'accettazione dell'accordo di dialogo è un prerequisito per la partecipazione al dialogo.
3. Durante un dialogo e anche dopo l'aggiudicazione, nessuna informazione riguardante le soluzioni e le procedure dei singoli offerenti può essere divulgata senza il consenso scritto degli offerenti interessati.
Invio delle offerte
1 Le offerte e le domande di partecipazione a procedure selettive possono essere
presentate elettronicamente, se
a. l’ente aggiudicatore ammette la presentazione elettronica nel bando di gara;
b. sono garantite l’identità degli offerenti e la riservatezza delle offerte;
c. sono garantite l’inalterabilità e la completezza delle offerte e delle domande.
2 Le offerte e le domande di partecipazione a procedure selettive devono essere munite
di una firma legalmente valida.
Indennizzo dei fornitori
1 I fornitori non hanno diritto a un indennizzo per la partecipazione a una procedura.
2 Se il committente richiede prestazioni preliminari che superano l'onere usuale, lo comunica nei documenti di gara, indicando se e come tali prestazioni preliminari saranno indennizzate.
### Apertura delle offerte
1 Salvo che nelle procedure di affidamento diretto o ai fini dell’identificazione dell’offerta, le offerte devono rimanere chiuse fino alla data di apertura.
2 A tutti gli offerenti viene concessa, su richiesta, l’immediata consultazione del verbale subito dopo l’apertura delle offerte.
1. Depurazione delle Offerte
1.1 Nel caso di depurazione di un'offerta, il committente redige con gli offerenti un verbale contenente almeno le seguenti informazioni
a. Luogo;
b. Data;
c. Nomi dei partecipanti;
d. Elementi dell'offerta depurati;
e. Risultati della depurazione dell'offerta.
Pubblicazioni
1. Non sono previsti organi di pubblicazione aggiuntivi per la LCPub.
3. Statistica
Statistikpflicht
1 Ogni committente comunica al Dipartimento costruzioni e ambiente, secondo le sue direttive, gli appalti la cui somma di aggiudicazione supera i 10 000 franchi (IVA esclusa).
2 Il Dipartimento costruzioni e ambiente allestisce annualmente un rapporto statistico sugli appalti pubblici nel Cantone e lo pubblica in modo adeguato.
3 Trasmette all'Organo intercantonale per gli acquisti pubblici (OIAP) i dati soggetti all'obbligo di notifica relativi agli acquisti del Cantone dell'anno precedente nell'ambito dei trattati statali.
4. Sorveglianza
Controllo e Vigilanza
1 Gli organi di controllo interni dei committenti vigilano sul rispetto del
diritto degli appalti pubblici.
2 Il Consiglio di Stato è l’autorità di vigilanza cantonale. Sono escluse le
commesse delle autorità giudiziarie e del Parlamento.
3 Le autorità cantonali che stipulano convenzioni di prestazioni con enti
che svolgono compiti pubblici disciplinano in queste anche l’osservanza
del diritto degli appalti pubblici da parte dei fornitori di prestazioni.
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