Kanton Glarus (EGIVÖB)
Indice delle disposizioni (6)
Testo normativo (6 Articoli)
Oggetto
1 La presente legge disciplina l'introduzione dell'Accordo intercantonale
sugli appalti pubblici del 15 novembre 2019 (AIAP) nel Cantone di
Glarona.
Pubblicazioni
1 Gli acquirenti pubblicano le aggiudicazioni che sono state conferite tramite
procedura a trattativa privata al di fuori del campo di applicazione del trat-
tato statale ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 dell'OAPI, ai sensi dell'arti-
colo 48 capoverso 1 dell'OAPI.
Protezione giuridica
1 Il reclamo contro le decisioni dei committenti (art. 52 cpv. 1 OIVP)
è ammissibile a partire dalla fase della procedura su invito.
Meldung von Ausschlüssen
1. Bei Ausschlüssen gemäss Artikel 45 Absatz 1 IVÖB stellt der Auftraggeber dem Kanton eine Kopie des rechtskräftigen Entscheids zu. Dieser erstattet Meldung an das Interkantonale Organ für das öffentliche Beschaffungswesen (InöB).
**Comunicazione delle esclusioni**
1. In caso di esclusioni ai sensi dell'articolo 45 capoverso 1 ACAP, il committente trasmette al Cantone una copia della decisione passata in giudicato. Quest'ultimo provvede alla notifica all'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OIAP).
Criteri di aggiudicazione
1 Oltre ai criteri menzionati nell’articolo 29 LOPP, nel rispetto degli obblighi
internazionali della Svizzera, possono essere considerati i criteri «diversi
livelli di prezzo nei Paesi in cui la prestazione è fornita» e «affidabilità del
prezzo».
1) RS 943.02
2)
FF II G/1/2/1
RASI 2024 03
1
II G/2/1
Disposizioni di esecuzione
1 Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione della Legge sugli appalti pubblici (IVöB) e vi
disciplina i dettagli della procedura, dell'applicazione e dell'organizzazio-
ne.
2 In particolare, è autorizzato a
a. designare gli organi responsabili dell'applicazione, dei controlli e della vigilanza (art. 12 cpv. 5, art. 28 cpv. 1, art. 45 cpv. 1–5, art. 50 cpv. 1 e art. 62 cpv. 1 e cpv. 2 IVöB);
b. definire le modalità della procedura elettronica (presentazione elettronica delle offerte e notifica dei provvedimenti) (art. 34 cpv. 2 IVöB);
c. prevedere che l'apertura delle offerte sia pubblica (art. 37 IVöB);
d. prevedere organi di pubblicazione aggiuntivi (art. 48 cpv. 7 IVöB);
e. prevedere statistiche e obblighi di notifica aggiuntivi per gli enti aggiudicatori;
f. delegare la competenza dell'ente aggiudicatore a emettere provvedimenti (art. 51 cpv. 1 IVÖB);
g. designare l'organo cantonale competente per l'applicazione uniforme, la tenuta delle statistiche, la fornitura di informazioni e la formazione e il perfezionamento professionale nel settore degli appalti pubblici;
h. prevedere misure che gli enti aggiudicatori adottano contro rischi quali il comportamento scorretto degli offerenti o del personale addetto agli appalti.
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