Kanton Glarus (IVTH)
Indice delle disposizioni (13)
Testo normativo (13 Articoli)
Scopo e contenuto
1 Il presente accordo è stipulato allo scopo di eliminare gli ostacoli tecnici
al commercio che sussistono tra la Svizzera e l'estero o
tra i Cantoni.
2 L'accordo disciplina
a. la collaborazione dei Cantoni;
b. l'organizzazione dell'Organo intercantonale Ostacoli tecnici al
commercio (Organo intercantonale) nonché i suoi compiti e
le sue competenze;
c. il finanziamento dell'attività dell'Organo intercantonale.
Definizioni
1. Ai sensi del presente Accordo, si intendono per
a. **Ostacoli tecnici al commercio:** impedimenti alla circolazione transfrontaliera dei prodotti dovuti a differenze nelle normative tecniche o nelle norme, all'applicazione divergente di tali normative o norme, o al mancato riconoscimento in particolare di prove, valutazioni della conformità, notifiche o autorizzazioni;
b. **Normative tecniche:** regole giuridicamente vincolanti, la cui osservanza costituisce un requisito affinché i prodotti possano essere offerti, immessi sul mercato, messi in funzione, utilizzati o smaltiti, in particolare regole concernenti
1. la qualità, le caratteristiche, l'imballaggio, l'etichettatura o il marchio di conformità dei prodotti;
2. la fabbricazione, il trasporto o il magazzinaggio dei prodotti;
3. la prova, la valutazione della conformità, la notifica, l'autorizzazione o la procedura per l'ottenimento del marchio di conformità.
SBE VII/4 183 1
II G/1/4
c. **Norme tecniche:** regole, linee guida o caratteristiche non giuridicamente vincolanti, stabilite da organizzazioni di normazione, che riguardano in particolare la fabbricazione, la qualità, le caratteristiche, l'imballaggio o l'etichettatura dei prodotti, o le prove o le valutazioni della conformità.
2. **Organo intercantonale**
Organizzazione
¹ Per l'esecuzione del presente Accordo è istituito un Organo Intercanto-
nale Ostacoli Tecnici al Commercio, che si auto-organizza mediante un
regolamento interno.
² Ogni governo cantonale dei Cantoni partecipanti all'Accordo delega al suo
interno un membro in questo Organo Intercantonale.
³ L'Organo Intercantonale può, per la preparazione e l'esecuzione dei suoi
affari, designare
a. un comitato direttivo,
b. una segreteria permanente o non permanente,
c. commissioni specializzate permanenti o non permanenti. Ne
disciplina i compiti e le competenze in un regolamento
d'organizzazione.
Compiti e competenze
1 L’organo intercantonale è in particolare competente per
a. l’emanazione di prescrizioni concernenti i requisiti delle opere di
costruzione (art. 6);
b. l’emanazione di direttive per l’esecuzione delle prescrizioni rela-
tive all’immissione in commercio di prodotti (art. 7 e 8);
c. l’emanazione di prescrizioni relative all’immissione in commercio
di prodotti (art. 9);
d. il coordinamento della sua attività con la Confederazione.
Deliberazioni
1 L’organo intercantonale prende le sue decisioni con una maggioranza di 18 voti.
2 Ogni membro ha un voto.
3 L’organo intercantonale disciplina le ulteriori modalità nel suo regolamento interno.
**3. Normative intercantonali concernenti i requisiti delle opere di costruzione**
Principi
1 L’Organo intercantonale emana prescrizioni concernenti i requisiti per le
opere edilizie, nella misura in cui l’emanazione di tali prescrizioni non rientri
nella sfera di competenza della Confederazione e si riveli necessaria per
eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi.
2 Esso tiene conto delle norme armonizzate a livello internazionale. Possono
tuttavia essere prese in considerazione le diverse condizioni dei Cantoni e
dei Comuni di natura geografica, climatica o concernente le abitudini di vita,
nonché i diversi livelli di protezione.
3 Tali prescrizioni sono vincolanti per i Cantoni.
4 Restano riservate le prescrizioni cantonali o comunali sulla protezione
dei siti e del paesaggio, nonché sulla conservazione dei monumenti storici.
4. Direttive per l’esecuzione cantonale di prescrizioni federali sulla
commercializzazione dei prodotti
Principi
1 L'Organo Intercantonale emana, su richiesta di un Cantone o del Comitato
direttivo, direttive per l'armonizzazione dell'esecuzione delle disposizioni
sull'immissione di prodotti sul mercato, nella misura in cui la Confederazione
le ha delegate ai Cantoni.
2 Tali direttive sono vincolanti per i Cantoni.
Linee guida nel settore dell'immissione sul mercato di prodotti da costruzione
1 L'Organo Intercantonale può emanare direttive d'esecuzione nel settore dell'im-
missione sul mercato di prodotti da costruzione, in particolare riguardo a
a.
b.
prodotti che in relazione alla salute e alla sicurezza svolgono solo un
ruolo secondario;
prodotti destinati unicamente a un singolo caso d'applicazione specifico.
2 Tali direttive d'esecuzione sono vincolanti per i Cantoni.
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II G/1/4
5. Prescrizioni intercantonali sull'immissione sul mercato di prodotti
Principi
1 L'organo intercantonale emana prescrizioni in materia di immissione sul
mercato di prodotti, nella misura in cui la Confederazione non è competente o
non ha emanato regolamentazioni e ciò si rivela necessario per l'eliminazione
degli ostacoli tecnici al commercio tra i Cantoni o tra i Cantoni e l'estero.
2 A tal fine può rinviare a norme tecniche armonizzate a livello internazionale.
3 Le presenti prescrizioni sono vincolanti per i Cantoni.
6. Finanze
Ripartizione dei costi
1 Le spese dell’attività dell’organo intercantonale, della sua segreteria e
delle commissioni tecniche sono sostenute dai Cantoni partecipanti all’ac-
cordo proporzionalmente al numero dei loro abitanti.
7. Disposizioni finali
Pubblicazione di norme e direttive
1 I Cantoni provvedono alla pubblicazione delle norme e direttive emanate
dall'Organo intercantonale conformemente alle loro disposizioni.
Adesione e Recesso
1 L'adesione o il recesso dalla Convenzione deve essere dichiarata all'Organo Intercantonale, il quale ne dà comunicazione alla Confederazione. Fino all'entrata in vigore della Convenzione, la comunicazione deve essere fatta alla Conferenza dei Governi Cantonali.
2 Il recesso ha effetto alla fine del terzo anno civile successivo alla dichiarazione di recesso.
Entrata in vigore
1 Il presente Accordo entra in vigore non appena vi abbiano aderito 18 Cantoni e
sia pubblicato nella Raccolta Ufficiale delle leggi federali; per i Cantoni che
vi aderiscono in un secondo tempo, l’Accordo entra in vigore con la pubblicazione
della loro adesione nello stesso organo.
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