Kanton Glarus (IVÖB)
Indice delle disposizioni (65)
Testo normativo (65 Articoli)
Oggetto
1 Il presente accordo si applica all'aggiudicazione di appalti pubblici da
parte di committenti subordinati all'interno e all'esterno del settore degli
accordi internazionali.
Scopo
1 Il presente accordo ha lo scopo di
a. garantire un impiego economico e, sotto il profilo dell'economia
pubblica, ecologicamente e socialmente sostenibile dei mezzi pubblici;
b. assicurare la trasparenza della procedura di aggiudicazione;
c. garantire la parità di trattamento e la non discriminazione degli offerenti;
d. promuovere una concorrenza efficace e leale tra gli offerenti, in
particolare attraverso misure contro accordi di concorrenza illeciti
e la corruzione.
1. In dieser Vereinbarung bedeuten
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | Anbieter[[1]](#enumeration_itemtext_content_fn_408811_2_1_c): natürliche oder juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder Gruppe solcher Personen, die Leistungen anbieten, sich um die Teilnahme an einer öffentlichen Ausschreibung, die Übertragung einer öffentlichen Aufgabe oder die Erteilung einer Konzession bewerben; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | öffentliches Unternehmen: Unternehmen, auf das staatliche Behörden aufgrund von Eigentum, finanzieller Beteiligung oder der für das Unternehmen einschlägigen Vorschriften unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben können; ein beherrschender Einfluss wird vermutet, wenn das Unternehmen mehrheitlich durch den Staat oder durch andere öffentliche Unternehmen finanziert wird, wenn es hinsichtlich seiner Leitung der Aufsicht durch den Staat oder durch andere öffentliche Unternehmen unterliegt oder wenn dessen Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan mehrheitlich aus Mitgliedern besteht, die vom Staat oder von anderen öffentlichen Unternehmen ernannt worden sind; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | Staatsvertragsbereich: Geltungsbereich der internationalen Verpflichtungen der Schweiz über das öffentliche Beschaffungswesen; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d. | Arbeitsbedingungen: zwingende Vorschriften des Obligationenrechts[[2]](#enumeration_itemtext_content_fn_408814_2_2_c) über den Arbeitsvertrag, normative Bestimmungen der Gesamtarbeitsverträge und der Normalarbeitsverträge oder, wo diese fehlen, die orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | e. | Arbeitsschutzbestimmungen: Vorschriften des öffentlichen Arbeitsrechts, einschliesslich der Bestimmungen des Arbeitsgesetzes[[3]](#enumeration_itemtext_content_fn_408815_2_3_c) und des zugehörigen Ausführungsrechts sowie der Bestimmungen zur Unfallverhütung; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | f. | Einrichtung des öffentlichen Rechts: jede Einrichtung, die: | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 1. | zum besonderen Zweck gegründet wurde, im öffentlichen Interesse liegende Aufgaben nicht gewerblicher Art zu erfüllen; | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 2. | Rechtspersönlichkeit besitzt; und | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 3. | überwiegend vom Staat, von Gebietskörperschaften oder von anderen Einrichtungen des öffentlichen Rechts finanziert wird, hinsichtlich ihrer Leitung der Aufsicht durch Letztere unterliegt oder deren Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan mehrheitlich aus Mitgliedern besteht, die vom Staat, von den Gebietskörperschaften oder von anderen Einrichtungen des öffentlichen Rechts ernannt worden sind; | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | g. | staatliche Behörden: der Staat, die Gebietskörperschaften, Einrichtungen des öffentlichen Rechts und Verbände, die aus einer oder mehreren dieser Körperschaften oder Einrichtungen des öffentlichen Rechts bestehen. | | |
Committenti
¹ Nell’ambito dei trattati statali, sottostanno al presente Accordo le autorità statali, le unità amministrative centrali e decentrate, inclusi gli enti di diritto pubblico a livello cantonale, distrettuale e comunale ai sensi del diritto cantonale e comunale, ad eccezione delle loro attività commerciali.
² Nell’ambito dei trattati statali, sottostanno al presente Accordo anche le autorità statali e le imprese pubbliche e private che erogano servizi pubblici e che sono dotate di diritti esclusivi o speciali, nella misura in cui svolgono attività in uno dei seguenti settori in Svizzera
a. fornitura o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico in relazione alla produzione, al trasporto o alla distribuzione di acqua potabile o all'approvvigionamento di tali reti con acqua potabile;
b. fornitura o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico in relazione alla produzione, alla trasmissione o alla distribuzione di energia elettrica o all'approvvigionamento di tali reti con energia elettrica;
c. gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel settore dei trasporti tramite metropolitana leggera, sistemi automatici, tram, filobus, autobus o funivia;
d. fornitura di aeroporti o altre infrastrutture terminali di trasporto alle imprese di trasporto aereo;
e. fornitura di porti o altre infrastrutture terminali di trasporto alle imprese di trasporto per vie navigabili interne;
f. fornitura o gestione di ferrovie, compreso il traffico che vi si svolge;
g. fornitura o gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico in relazione alla produzione, al trasporto o alla distribuzione di gas o calore o all'approvvigionamento di tali reti con gas o calore; o
h. utilizzo di un'area geograficamente delimitata allo scopo di ricerca o estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi.
³ I committenti di cui al capoverso 2 sottostanno al presente Accordo solo per gli acquisti relativi al settore di attività descritto, e non per le loro altre attività.
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II G/1/2/1
⁴ Al di fuori dell'ambito dei trattati statali, sottostanno al presente Accordo inoltre
a. altri enti responsabili di compiti cantonali e comunali, ad eccezione delle loro attività commerciali;
b. oggetti e prestazioni che sono sovvenzionati con fondi pubblici per oltre il 50 per cento dei costi totali.
⁵ Se una terza persona effettua l'aggiudicazione di un appalto pubblico per uno o più committenti, tale terza persona sottostà al presente Accordo come il committente da essa rappresentato.
Diritto applicabile
1 Qualora più committenti soggetti al diritto federale e al presente accordo
partecipino a un appalto, è applicabile il diritto dell'ente pubblico il cui
committente sopporta la parte maggiore del finanziamento. Se la quota
cantonale complessiva prevale sulla quota federale, si applica il presente
accordo.
2 Qualora più committenti soggetti al presente accordo partecipino a un
appalto, è applicabile il diritto del Cantone che sopporta la parte maggiore
del finanziamento.
3 Più committenti che partecipano a un appalto sono autorizzati, di comune
accordo, a sottoporre un appalto congiunto, in deroga ai principi
precedenti, al diritto di un committente partecipante.
4 Un appalto la cui esecuzione non avviene nel territorio giuridico del
committente, è facoltativamente sottoposto al diritto della sede del
committente o al diritto del luogo in cui le prestazioni sono fornite
principalmente.
5 Un appalto da parte di un ente congiunto è sottoposto al diritto della sede
dell'ente. Se questo non ha una sede, si applica il diritto del luogo in cui le
prestazioni sono fornite principalmente.
6 Imprese pubbliche o private con diritti esclusivi o speciali, conferiti loro
dalla Confederazione, o che svolgono compiti di interesse nazionale,
possono scegliere se sottoporre i loro appalti al diritto della loro sede o al
diritto federale.
Fornitori
1 Ai sensi del presente accordo, sono ammessi a presentare offerte i fornitori
svizzeri e i fornitori provenienti da Stati nei confronti dei quali la Svizzera
si è contrattualmente impegnata a garantire l'accesso al mercato, questi
ultimi nell'ambito degli impegni reciprocamente assunti.
2 Al di fuori dell'ambito dei trattati internazionali, i fornitori stranieri provenienti
da Stati sono ammessi a presentare offerte nella misura in cui tali Stati
concedano la reciprocità o nella misura in cui il committente lo consenta.
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II G/1/2/1
3 Il Consiglio federale tiene un elenco degli Stati che si sono impegnati nei
confronti della Svizzera a garantire l'accesso al mercato. L'elenco viene
aggiornato periodicamente.
4 I Cantoni possono stipulare accordi con le regioni di confine e gli Stati
limitrofi.
Befreiung von der Unterstellung
1. Esenzione dall'assoggettamento
1 Se in un mercato settoriale, ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2, sussiste una
concorrenza efficace, l’Organo intercantonale per gli acquisti pubblici (OIAP)
può proporre al Consiglio federale di esentare completamente o parzialmente
gli acquisti corrispondenti dall’assoggettamento al presente Accordo. Gli
acquirenti attivi nel mercato settoriale interessato sono autorizzati a presentare
una relativa domanda all’OIAP.
2 Un’esenzione si applica agli acquisti corrispondenti di tutti gli acquirenti attivi
nel mercato settoriale interessato.
2.2. Campo d'applicazione oggettivo
Appalto Pubblico
1 Un appalto pubblico è un contratto che viene stipulato tra il committente e l'offerente e che serve al compimento di un compito pubblico. È caratterizzato dalla sua onerosità, nonché dallo scambio di prestazione e controprestazione, laddove la prestazione caratteristica è fornita dall'offerente.
2 Si distinguono le seguenti prestazioni
a. Lavori (costruzione principale e secondaria);
b. Forniture;
c. Servizi.
3 Gli appalti misti sono composti da diverse prestazioni ai sensi del comma 2 e costituiscono un'operazione complessiva. La qualificazione dell'operazione complessiva segue la prestazione finanziariamente prevalente. Le prestazioni non devono essere mescolate o raggruppate con l'intenzione o l'effetto di eludere le disposizioni del presente accordo.
Trasferimento di compiti pubblici e concessione di concessioni
1 Il trasferimento di un compito pubblico o la concessione di una concessione è
considerato un appalto pubblico se all'offerente sono attribuiti diritti esclusivi o
speciali che egli esercita nell'interesse pubblico e per i quali riceve
direttamente o indirettamente un corrispettivo o un'indennità. Le disposizioni
speciali del diritto federale e del diritto cantonale prevalgono.
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II G/1/2/1
Eccezioni
1 Il presente accordo non si applica
a. all'acquisto di servizi in vista della vendita o rivendita commerciale
o in vista dell'utilizzo nella produzione o nell'offerta di servizi per una
vendita o rivendita commerciale;
b. all'acquisto, alla locazione o al leasing di terreni, edifici e impianti
nonché dei relativi diritti;
c. all'erogazione di aiuti finanziari;
d. ai contratti di servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto,
alla vendita, al trasferimento o alla gestione di valori mobiliari o di
altri strumenti finanziari, nonché ai servizi delle banche centrali;
e. agli incarichi affidati a istituzioni per disabili, organizzazioni per l'integrazione
lavorativa, enti di beneficenza e istituti penitenziari;
f. ai contratti di diritto del personale;
g. agli enti di previdenza di diritto pubblico dei Cantoni e dei Comuni.
2 Il presente accordo non si applica inoltre all'acquisto di servizi
a. presso fornitori cui è riconosciuto un diritto esclusivo di prestare
tali servizi;
b. presso altri committenti giuridicamente autonomi, che a loro volta
sono soggetti al diritto degli appalti pubblici, nella misura in cui
questi committenti non prestino tali servizi in concorrenza con fornitori
privati;
c. presso unità organizzative non autonome del committente;
d. presso fornitori sui quali il committente esercita un controllo equivalente
a quello esercitato sulle proprie divisioni, nella misura in cui
tali imprese forniscano i loro servizi essenzialmente per il committente.
3 Il presente accordo non si applica inoltre agli appalti pubblici
a. quando ciò è ritenuto necessario per la protezione e il mantenimento
della sicurezza esterna o interna o dell'ordine pubblico;
b. nella misura in cui ciò è necessario per la protezione della salute o
della vita delle persone o per la protezione della flora e della fauna;
c. nella misura in cui la loro aggiudicazione violerebbe i diritti di proprietà
intellettuale.
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II G/1/2/1
3. Principi generali
Principi procedurali
1 Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, l'ente aggiudicatore osserva i seguenti
principi procedurali
a. conduce le procedure di aggiudicazione in modo trasparente, obiettivo e imparziale;
b. adotta misure contro i conflitti di interesse, gli accordi restrittivi della concorrenza inammissibili e la corruzione;
c. garantisce la parità di trattamento tra gli offerenti in tutte le fasi della procedura;
d. rinuncia ai ribassi d'asta;
e. tutela la natura confidenziale delle informazioni fornite dagli offerenti.
1. Für die im Inland zu erbringenden Leistungen vergibt der Auftraggeber einen öffentlichen Auftrag nur an Anbieter, welche die im Inland massgeblichen Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen, die Melde- und Bewilligungspflichten nach dem Bundesgesetz gegen die Schwarzarbeit (BGSA)[[4]](#paragraphtext_content_fn_810711_2_4_c) sowie die Bestimmungen über die Gleichbehandlung von Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einhalten.
2. Für die im Ausland zu erbringenden Leistungen vergibt der Auftraggeber einen öffentlichen Auftrag nur an Anbieter, welche mindestens die Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) nach Massgabe von Anhang 3 einhalten. Der Auftraggeber kann darüber hinaus die Einhaltung weiterer wesentlicher internationaler Arbeitsstandards fordern und entsprechende Nachweise verlangen sowie Kontrollen vereinbaren.
3. Der Auftraggeber vergibt einen öffentlichen Auftrag nur an Anbieter, welche mindestens die am Ort der Leistung geltenden rechtlichen Vorschriften zum Schutz der Umwelt und zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen einhalten; dazu gehören im Inland die Bestimmungen des schweizerischen Umweltrechts und im Ausland die vom Bundesrat bezeichneten internationalen Übereinkommen zum Schutz der Umwelt nach Massgabe von Anhang 4.
4. Die Subunternehmer sind verpflichtet, die Anforderungen nach den Absätzen 1-3 einzuhalten. Diese Verpflichtungen sind in die Vereinbarungen zwischen den Anbietern und den Subunternehmern aufzunehmen.
5. Der Auftraggeber kann die Einhaltung der Anforderungen nach den Absätzen 1-3 kontrollieren oder die Kontrolle Dritten übertragen, soweit diese Aufgabe nicht einer spezialgesetzlichen Behörde oder einer anderen geeigneten Instanz, insbesondere einem paritätischen Kontrollorgan, übertragen wurde. Für die Durchführung dieser Kontrollen kann der Auftraggeber der Behörde oder dem Kontrollorgan die erforderlichen Auskünfte erteilen sowie Unterlagen zur Verfügung stellen. Auf Verlangen hat der Anbieter die erforderlichen Nachweise zu erbringen.
6. Die mit der Einhaltung der Anforderungen nach den Absätzen 1-3 befassten Behörden und Kontrollorgane erstatten dem Auftraggeber Bericht über die Ergebnisse der Kontrollen und über allfällige getroffene Massnahmen.
Astensione
1 Nel procedimento di aggiudicazione, non possono partecipare, da parte del committente o di un gruppo di esperti, le persone che
a.
hanno un interesse personale in un appalto;
b.
sono legate a un offerente o a un membro di uno dei suoi organi da matrimonio o unione registrata o intrattengono una convivenza di fatto;
c.
sono parenti o affini in linea retta o fino al terzo grado in linea collaterale con un offerente o con un membro di uno dei suoi organi;
d.
sono rappresentanti di un offerente o hanno agito per un offerente nella stessa questione; o
e.
a causa di altre circostanze, non possiedono l'indipendenza necessaria per l'esecuzione di appalti pubblici.
2 Una domanda di astensione deve essere presentata immediatamente dopo aver avuto conoscenza del motivo di astensione.
3 Sulle domande di astensione decide il committente o il gruppo di esperti, con l'esclusione della persona interessata.
4 Il committente può specificare nel bando di gara che gli offerenti che si trovano in un rapporto tale da giustificare l'astensione rispetto a un membro della giuria in concorsi e studi preliminari, sono esclusi dalla procedura.
1. Anbieter, die an der Vorbereitung eines Vergabeverfahrens beteiligt waren, sind zum Angebot nicht zugelassen, wenn der ihnen dadurch entstandene Wettbewerbsvorteil nicht mit geeigneten Mitteln ausgeglichen werden kann und wenn der Ausschluss den wirksamen Wettbewerb unter den Anbietern nicht gefährdet.
2. Geeignete Mittel, um den Wettbewerbsvorteil auszugleichen, sind insbesondere
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | die Weitergabe aller wesentlichen Angaben über die Vorarbeiten; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | die Bekanntgabe der an der Vorbereitung Beteiligten; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | die Verlängerung der Mindestfristen. | | |
3. Eine der öffentlichen Ausschreibung vorgelagerte Marktabklärung durch den Auftraggeber führt nicht zur Vorbefassung der angefragten Anbieter. Der Auftraggeber gibt die Ergebnisse der Marktabklärung in den Ausschreibungsunterlagen bekannt.
Determinazione del valore dell'appalto
1 Il committente stima il valore presunto dell'appalto.
2 Un appalto pubblico non può essere suddiviso per eludere le disposizioni del presente accordo.
3 Per la stima del valore dell'appalto, si deve tener conto della totalità delle prestazioni o dei corrispettivi da mettere a concorso, nella misura in cui siano strettamente connessi dal punto di vista materiale o giuridico. Devono essere inclusi tutti i componenti dei corrispettivi, incluse le opzioni di proroga e le opzioni per appalti successivi, nonché tutti i premi, le commissioni, le provvigioni e gli interessi previsti, senza l'imposta sul valore aggiunto.
4 Per i contratti a durata determinata, il valore dell'appalto si calcola in base ai corrispettivi cumulati per la durata determinata, incluse eventuali opzioni di proroga. La durata determinata non deve di norma superare i cinque anni. In casi motivati, può essere prevista una durata maggiore.
5 Per i contratti a durata indeterminata, il valore dell'appalto si calcola in base al corrispettivo mensile moltiplicato per 48.
6 Per i contratti relativi a prestazioni necessarie in modo ricorrente, il valore dell'appalto si calcola in base al corrispettivo versato per tali prestazioni durante gli ultimi dodici mesi o, in caso di primo incarico, in base al fabbisogno stimato per i prossimi dodici mesi.
**4. Procedura di aggiudicazione**
Schwellenwerte
Soglie
1 La scelta della procedura dipende dal fatto che un appalto raggiunga una
soglia secondo gli allegati 1 e 2. L'InöB adegua periodicamente le soglie,
previa consultazione del Consiglio federale, in conformità agli impegni in-
ternazionali.
2 In caso di adeguamento degli impegni internazionali concernenti le soglie,
la Confederazione garantisce la partecipazione dei Cantoni.
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II G/1/2/1
3 Se il valore complessivo di più prestazioni edili per la realizzazione di
un'opera raggiunge la soglia dell'ambito dei trattati internazionali, si applica-
no le disposizioni della presente convenzione per gli acquisti nell'ambito dei
trattati internazionali. Se tuttavia i valori delle singole prestazioni non rag-
giungono due milioni di franchi e il valore di tali prestazioni sommate non
supera il 20 per cento del valore complessivo dell'opera, si applicano per
queste prestazioni le disposizioni per gli acquisti al di fuori dell'ambito dei
trattati internazionali (clausola di irrilevanza).
4 Al di fuori dell'ambito dei trattati internazionali, la procedura applicabile
per le prestazioni edili è determinata in base al valore delle singole presta-
zioni.
Tipologie di procedure
1 In relazione al valore dell’appalto e alle soglie, gli appalti pubblici sono aggiudicati, a scelta dell’amministra-zione aggiudicatrice, mediante procedura aperta, procedura selettiva, procedura su invito o procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Procedura Aperta
1 Nel caso di procedura aperta, il committente indice la gara pubblicamente.
2 Tutti gli offerenti possono presentare un'offerta.
Procedura Selettiva
¹ Nella procedura selettiva, l'amministrazione aggiudicatrice pubblica la commessa
e invita gli offerenti a presentare inizialmente una domanda di partecipazione.
² L'amministrazione aggiudicatrice seleziona gli offerenti che possono presentare
un'offerta in base alla loro idoneità.
³ L'amministrazione aggiudicatrice può limitare il numero degli offerenti ammessi
a presentare un'offerta, purché sia garantita una concorrenza effettiva. Vengono
ammessi a presentare un'offerta, se possibile, almeno tre offerenti.
Procedura su invito
¹ La procedura su invito trova applicazione per gli appalti pubblici al di fuori
dell’ambito dei trattati internazionali, in conformità con le soglie di cui
all’allegato 2.
² Nella procedura su invito, il committente determina quali offerenti invitare
alla presentazione di offerte senza una pubblicazione. A tal fine, egli
predispone i documenti di gara. Se possibile, sono acquisite almeno tre
offerte.
II G/1/2/1
Procedura a trattativa privata
1 Nella procedura a trattativa privata, l’ente aggiudicatore affida un ap-
palto pubblico direttamente senza bando di gara. L’ente aggiudicatore ha la
facoltà di richiedere offerte comparative e di condurre trattative.
2 L’ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto a trattativa privata in-
dipendentemente dalla soglia di valore, se è soddisfatta una delle seguenti
condizioni
a. nell’ambito della procedura aperta, della procedura selettiva o
della procedura su invito, non sono pervenute offerte o domande di
partecipazione, nessuna offerta corrisponde ai requisiti essenziali del
bando o alle specifiche tecniche o nessun offerente soddisfa i criteri
di idoneità;
b. esistono sufficienti indizi che tutte le offerte pervenute nella proce-
dura aperta, nella procedura selettiva o nella procedura su invito si
basano su un accordo anticoncorrenziale inammissibile;
c. a causa delle peculiarità tecniche o artistiche dell’appalto o per mo-
tivi di protezione della proprietà intellettuale, solo un offerente è idoneo
e non esiste un’alternativa adeguata;
d. a causa di eventi imprevedibili, l’approvvigionamento diventa così
urgente che non è possibile svolgere una procedura aperta o selettiva
e una procedura su invito, nemmeno con termini abbreviati;
e. un cambiamento dell’offerente per prestazioni di sostituzione, in-
tegrazione o ampliamento di prestazioni già fornite non è possibile
per ragioni economiche o tecniche, creerebbe notevoli difficoltà o
comporterebbe costi aggiuntivi sostanziali;
f. l’ente aggiudicatore acquista prime realizzazioni (prototipi) o pre-
stazioni innovative che, su sua richiesta, vengono prodotte o svilup-
pate nell’ambito di un contratto di ricerca, sperimentazione, studio o
nuovo sviluppo;
g. l’ente aggiudicatore acquista prestazioni in borse merci;
h. l’ente aggiudicatore può acquistare prestazioni nell’ambito di un’op-
portunità favorevole e temporanea a un prezzo significativamente
inferiore ai prezzi usuali (in particolare in caso di vendite di liquidazione);
II G/1/2/1
i. l’ente aggiudicatore aggiudica l’appalto di follow-up al vincitore di un
concorso di progettazione o di servizi integrati o di una procedura
di selezione per studi di progettazione o di servizi integrati; a tal fine
devono essere soddisfatte le seguenti condizioni
1. la procedura precedente è stata condotta in conformità con i
principi dell’accordo;
2. le proposte di soluzione sono state valutate da un comitato di
esperti indipendente;
3. l’ente aggiudicatore si è riservato nel bando la possibilità di
aggiudicare l’appalto di follow-up o il coordinamento a trat-
tativa privata.
3 L’ente aggiudicatore redige per ogni appalto aggiudicato ai sensi del
paragrafo 2 una documentazione contenente quanto segue
a. nome dell’ente aggiudicatore e dell’offerente selezionato;
b. tipo e valore della prestazione acquisita;
c. spiegazione delle circostanze e delle condizioni che giustificano
l’applicazione della procedura a trattativa privata.
Concorsi e mandati di studio
1 Il committente che organizza un concorso di progettazione o di prestazioni globali o che affida mandati di studio, disciplina la procedura nel singolo caso nell’ambito dei principi del presente accordo. Può richiamare le disposizioni pertinenti delle associazioni professionali.
Aste elettroniche
1. L'ente aggiudicatore può ricorrere a un'asta elettronica per l'approvvigionamento di prestazioni standardizzate nell'ambito di una procedura ai sensi del presente accordo. In tal caso, le offerte vengono riviste dopo una prima valutazione completa e riordinate mediante strumenti elettronici ed eventualmente più passaggi. La gara d'appalto deve indicare che l'aggiudicazione sarà conferita all'offerta più vantaggiosa.
2. L'asta elettronica si estende
a. ai prezzi, se l'aggiudicazione avviene in base al prezzo complessivo più basso; o
b. ai prezzi e ai valori di componenti quantificabili come il peso, la purezza o la qualità, se l'aggiudicazione avviene in base all'offerta più vantaggiosa.
3. L'ente aggiudicatore verifica se gli offerenti soddisfano i criteri di idoneità e se le offerte rispettano le specifiche tecniche. Sulla base dei criteri di aggiudicazione e della ponderazione stabilita per gli stessi, effettua una prima valutazione delle offerte. Prima dell'inizio dell'asta, mette a disposizione di ciascun offerente
a. il metodo di valutazione automatico, inclusa la formula matematica basata sui suddetti criteri di aggiudicazione;
b. il risultato della prima valutazione della sua offerta; e
c. ogni altra informazione pertinente per lo svolgimento dell'asta.
4. Tutti gli offerenti ammessi sono invitati contemporaneamente e per via elettronica a presentare offerte nuove o modificate. L'ente aggiudicatore può limitare il numero di offerenti ammessi, a condizione di averlo comunicato nel bando di gara o nei documenti di gara.
5. L'asta elettronica può comprendere più passaggi successivi. L'ente aggiudicatore informa tutti gli offerenti del loro rispettivo rango in ogni passaggio.
Dialogo
1 Nel caso di appalti complessi, di servizi a carattere intellettuale o di fornitura di
prestazioni innovative, un committente può, nell’ambito di una procedura
aperta o selettiva, condurre un dialogo al fine di concretizzare l’oggetto della
prestazione e di definire le possibili soluzioni o procedure. Il dialogo deve
essere indicato nella pubblicazione dell’appalto.
2 Il dialogo non può essere condotto allo scopo di negoziare prezzi e prezzi
complessivi.
3 Il committente formula ed espone le proprie esigenze e requisiti nella pub-
blicazione dell’appalto o nei documenti di gara. Indica inoltre
a.
lo svolgimento del dialogo;
b.
i possibili contenuti del dialogo;
c.
se e come la partecipazione al dialogo e l’utilizzo dei diritti di
proprietà intellettuale nonché delle conoscenze ed esperienze
dell’offerente saranno indennizzati;
d.
i termini e le modalità per la presentazione dell’offerta finale.
4 Il committente può ridurre il numero degli offerenti partecipanti secondo
criteri oggettivi e trasparenti.
5 Il committente documenta lo svolgimento e il contenuto del dialogo in modo
idoneo e comprensibile.
13
II G/1/2/1
Contratti quadro
1 L'ente aggiudicatore può pubblicare bandi di gara per accordi con uno o più
fornitori, finalizzati a stabilire le condizioni per le prestazioni da acquisire
nel corso di un determinato periodo, in particolare per quanto riguarda il
loro prezzo e, se del caso, le quantità previste. Sulla base di un tale
contratto quadro, l'ente aggiudicatore può concludere contratti esecutivi
durante la sua durata.
2 I contratti quadro non devono essere utilizzati con l'intento o l'effetto di
ostacolare o eliminare la concorrenza.
3 La durata di un contratto quadro è di massimo cinque anni. Un rinnovo
automatico non è possibile. In casi motivati può essere prevista una
durata maggiore.
4 Se un contratto quadro è concluso con un solo fornitore, i contratti
esecutivi basati su tale contratto quadro sono conclusi conformemente
alle condizioni del contratto quadro. Per la conclusione dei contratti
esecutivi, l'ente aggiudicatore può richiedere per iscritto al rispettivo
contraente di completare la sua offerta.
5 Se per ragioni sufficienti sono conclusi contratti quadro con più fornitori,
la conclusione dei contratti esecutivi avviene, a scelta dell'ente
aggiudicatore, o secondo le condizioni del rispettivo contratto quadro
senza una nuova richiesta di presentazione di offerte, oppure secondo la
seguente procedura
a.
prima della conclusione di ogni contratto esecutivo, l'ente
aggiudicatore consulta per iscritto i contraenti e comunica loro il
fabbisogno specifico;
l'ente aggiudicatore fissa ai contraenti un termine adeguato per la
presentazione delle offerte per ogni contratto esecutivo;
le offerte devono essere presentate per iscritto ed essere vincolanti
per la durata indicata nella richiesta;
l'ente aggiudicatore conclude il contratto esecutivo con il
contraente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei
criteri definiti nei documenti di gara o nel contratto quadro.
**5. Requisiti di aggiudicazione**
Condizioni di Partecipazione
1 Il committente, nell'ambito della procedura di aggiudicazione e nell'e-
secuzione delle prestazioni aggiudicate, garantisce che l'offerente e i suoi
subappaltatori soddisfino le condizioni di partecipazione, segnatamente i re-
quisiti di cui all'articolo 12, abbiano pagato le imposte e i contributi sociali
dovuti e rinuncino ad accordi di concorrenza inammissibili.
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II G/1/2/1
2 Egli può esigere dall'offerente che dimostri il rispetto delle condizioni di
partecipazione, in particolare tramite un'autodichiarazione o l'iscrizione
in un elenco.
3 Egli indica nel bando di gara o nei documenti di gara a quale momento
quali prove devono essere presentate.
Criteri di idoneità
1 Il committente stabilisce in modo esaustivo, nel bando di concorso o nella
documentazione di gara, i criteri di idoneità dell'offerente. I criteri devono
essere oggettivamente necessari e verificabili in relazione al progetto di
appalto.
2 I criteri di idoneità possono riguardare in particolare la capacità professionale,
finanziaria, economica, tecnica e organizzativa, nonché l'esperienza
dell'offerente.
3 Il committente indica nel bando di concorso o nella documentazione di
gara in quale momento devono essere presentati quali giustificativi.
4 Non può porre come condizione che l'offerente abbia già ricevuto uno o
più appalti pubblici da parte di un committente assoggettato al presente
accordo.
Elenchi
1 Il committente o l’autorità competente in virtù di una disposizione legale
può tenere un elenco degli offerenti che, in base alla loro idoneità, soddisfa-
no i requisiti per l’assunzione di appalti pubblici.
2 Le seguenti informazioni devono essere pubblicate sulla piattaforma
Internet di Confederazione e Cantoni
a. riferimento dell’elenco;
b. informazioni sui criteri da soddisfare;
c. metodi di verifica e condizioni per l’iscrizione;
d. durata della validità e procedura di rinnovo dell’iscrizione.
3 Una procedura trasparente deve garantire che la presentazione della
domanda, la verifica o la riverifica dell’idoneità, nonché l’iscrizione di un
richiedente nell’elenco o la sua cancellazione dall’elenco siano possibili in
qualsiasi momento.
4 In una specifica procedura di appalto, sono ammessi anche offerenti che
non sono iscritti in un elenco, a condizione che forniscano la prova della loro
idoneità.
5 Se l’elenco viene soppresso, gli offerenti ivi iscritti vengono informati.
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II G/1/2/1
Criteri di aggiudicazione
1 Il committente esamina le offerte in base a criteri di aggiudicazione legati
alle prestazioni. Oltre al prezzo e alla qualità di una prestazione, può
in particolare tenere conto di criteri quali l'idoneità allo scopo, le scadenze, il
valore tecnico, la redditività, i costi del ciclo di vita, l'estetica, la sostenibilità,
la plausibilità dell'offerta, la creatività, il servizio clienti, le condizioni di
consegna, l'infrastruttura, il contenuto innovativo, la funzionalità, la
disponibilità al servizio, la competenza professionale o l'efficienza della
metodologia.
2 Al di fuori dell'ambito degli accordi internazionali, il committente può
inoltre considerare in che misura l'offerente mette a disposizione posti di
formazione per apprendisti nella formazione professionale di base, posti di
lavoro per lavoratori anziani o un reinserimento per disoccupati di lunga
durata.
3 Il committente rende noti i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione
nel bando di concorso o nella documentazione di gara. Se l'oggetto
dell'appalto sono soluzioni, percorsi di soluzione o procedure, si può
rinunciare alla pubblicazione della ponderazione.
4 Per le prestazioni standardizzate, l'aggiudicazione può avvenire
esclusivamente in base al criterio del prezzo più basso.
Specifiche tecniche
1 Il committente indica nel bando di gara o nei documenti di gara le spe-
cifiche tecniche richieste. Esse definiscono le caratteristiche dell’oggetto
dell’appalto, quali funzione, prestazione, qualità, sicurezza e dimensioni,
oppure i processi di produzione, e regolano i requisiti di etichettatura e im-
ballaggio.
2 Nel definire le specifiche tecniche, il committente si basa, per quanto pos-
sibile e opportuno, su norme internazionali, altrimenti su prescrizioni tec-
niche utilizzate in Svizzera, norme nazionali riconosciute o raccomandazioni
di settore.
3 Non sono ammissibili come specifiche tecniche l’indicazione di particolari
aziende o marchi, brevetti, diritti d’autore, design o tipi, né il riferimento a
un’origine o a produttori specifici, a meno che non esista un altro modo suf-
ficientemente preciso o comprensibile per descrivere le prestazioni e il com-
mittente, in tal caso, inserisca nei documenti di gara le parole «o equivalente».
L’equivalenza deve essere dimostrata dal fornitore.
4 Il committente può prevedere specifiche tecniche per la conservazione delle
risorse naturali o per la protezione dell’ambiente.
1. Bietergemeinschaften und Subunternehmer sind zugelassen, soweit der Auftraggeber dies in der Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterlagen nicht ausschliesst oder beschränkt.
2. Mehrfachbewerbungen von Subunternehmern oder von Anbietern im Rahmen von Bietergemeinschaften sind nur möglich, wenn sie in der Ausschreibung oder in den Ausschreibungsunterlagen ausdrücklich zugelassen werden.
3. Die charakteristische Leistung ist grundsätzlich vom Anbieter zu erbringen.
Lotti e prestazioni parziali
1 L'offerente deve presentare un'offerta complessiva per l'oggetto dell'ac-
quisizione.
2 L'ente aggiudicatore può suddividere l'oggetto dell'acquisizione in lotti e
aggiudicarli a uno o più offerenti.
3 Se l'ente aggiudicatore ha formato dei lotti, gli offerenti possono presentare
un'offerta per più lotti, a meno che l'ente aggiudicatore non abbia disposto
diversamente nel capitolato d'oneri. Può stabilire che un singolo offerente
possa ottenere solo un numero limitato di lotti.
4 Qualora l'ente aggiudicatore si riservi la facoltà di richiedere agli offerenti
una collaborazione con terzi, lo annuncia nel capitolato d'oneri.
5 L'ente aggiudicatore può riservarsi nel capitolato d'oneri di aggiudicare
prestazioni parziali.
Varianti
1 Ai fornitori è consentito, oltre all'offerta della prestazione descritta nel
bando di gara, proporre delle varianti. Il committente può limitare o esclu-
dere tale possibilità nel bando di gara.
2 È considerata variante ogni offerta con la quale l'obiettivo dell'approvvi-
gionamento può essere raggiunto in modo diverso da quello previsto dal
committente.
Requisiti formali
1. Le offerte e le domande di partecipazione devono essere presentate per scritto, in modo completo e tempestivo, in conformità con le indicazioni contenute nel bando di gara o nei documenti di gara.
2. Possono essere presentate in formato elettronico, se ciò è previsto nel bando di gara o nei documenti di gara e se sono rispettati i requisiti definiti dal committente.
**6. Svolgimento della procedura di aggiudicazione**
1. Die Veröffentlichung einer Ausschreibung enthält mindestens folgende Informationen
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | Name und Adresse des Auftraggebers; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | Auftrags- und Verfahrensart sowie die einschlägige CPV-Klassifikation[[5]](#enumeration_itemtext_content_fn_408894_2_5_c), bei Dienstleistungen zusätzlich die einschlägige CPC-Klassifikation[[6]](#enumeration_itemtext_content_fn_408894_2_6_c); | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | Beschreibung der Leistungen, einschliesslich der Art und Menge, oder wenn die Menge unbekannt ist, eine diesbezügliche Schätzung, sowie allfällige Optionen; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d. | Ort und Zeitpunkt der Leistungserbringung; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | e. | gegebenenfalls eine Aufteilung in Lose, eine Beschränkung der Anzahl Lose und eine Zulassung von Teilangeboten; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | f. | gegebenenfalls eine Beschränkung oder einen Ausschluss von Bietergemeinschaften und Subunternehmern; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | g. | gegebenenfalls eine Beschränkung oder einen Ausschluss von Varianten; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | h. | bei wiederkehrend benötigten Leistungen wenn möglich eine Angabe des Zeitpunktes der nachfolgenden Ausschreibung und gegebenenfalls einen Hinweis, dass die Angebotsfrist verkürzt wird; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | i. | gegebenenfalls einen Hinweis, dass eine elektronische Auktion stattfindet; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | j. | gegebenenfalls die Absicht, einen Dialog durchzuführen; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | k. | die Frist zur Einreichung von Angeboten oder Teilnahmeanträgen; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | l. | Formerfordernisse zur Einreichung von Angeboten oder Teilnahmeanträgen, gegebenenfalls die Auflage, dass Leistung und Preis in zwei separaten Couverts anzubieten sind; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | m. | Sprache oder Sprachen des Verfahrens und des Angebots; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | n. | die Eignungskriterien und die geforderten Nachweise; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | o. | bei einem selektiven Verfahren gegebenenfalls die Höchstzahl der Anbieter, die zur Offertstellung eingeladen werden; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | p. | die Zuschlagskriterien sowie deren Gewichtung, sofern diese Angaben nicht in den Ausschreibungsunterlagen enthalten sind; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | q. | gegebenenfalls den Vorbehalt, Teilleistungen zuzuschlagen; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | r. | die Gültigkeitsdauer der Angebote; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | s. | die Bezugsquelle für die Ausschreibungsunterlagen sowie gegebenenfalls eine kostendeckende Gebühr; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | t. | einen Hinweis, ob die Beschaffung in den Staatsvertragsbereich fällt; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | u. | gegebenenfalls zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieter; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | v. | eine Rechtsmittelbelehrung. | | |
Contenuto dei documenti di gara
11 G/1/2/1
1 Nella misura in cui tali informazioni non siano già contenute nel bando di gara,
i documenti di gara indicano
a. nome e indirizzo dell’ente aggiudicatore;
b. l’oggetto dell’appalto, comprese le specifiche tecniche e i certificati
di conformità, i piani, i disegni e le istruzioni necessarie, nonché le
informazioni sulla quantità richiesta;
c. i requisiti formali e le condizioni di partecipazione per gli offerenti,
compreso un elenco di informazioni e documenti che gli offerenti
devono presentare in relazione alle condizioni di partecipazione,
nonché un’eventuale ponderazione dei criteri di idoneità;
d. i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione;
e. se l’ente aggiudicatore gestisce l’appalto per via elettronica: eventuali
requisiti di autenticazione e crittografia per la presentazione
elettronica delle informazioni;
f. se l’ente aggiudicatore prevede un’asta elettronica: le regole
secondo cui l’asta sarà condotta, compresa l’indicazione degli
elementi dell’offerta che possono essere modificati e che sono
valutati in base ai criteri di aggiudicazione;
g. la data, l’ora e il luogo per l’apertura delle offerte, qualora le offerte
siano aperte pubblicamente;
h. tutte le altre modalità e condizioni necessarie per la preparazione
delle offerte, in particolare l’indicazione della valuta (di norma
franchi svizzeri) in cui l’offerta deve essere presentata;
i. i termini per l’esecuzione delle prestazioni.
Apertura delle offerte
1 Nelle procedure aperte, selettive e su invito, tutte le offerte presentate tempe-
stivamente sono aperte da almeno due rappresentanti del committente.
2 Dell’apertura delle offerte viene redatto un verbale. Questo deve riportare
almeno i nomi delle persone presenti, i nomi degli offerenti, la data di pre-
sentazione delle loro offerte, le eventuali varianti d’offerta nonché i rispetti-
vi prezzi totali delle offerte.
3 Se prestazione e prezzo devono essere presentati in buste separate, per l’aper-
tura delle buste si procede conformemente ai capoversi 1 e 2, fermo restando
che nel verbale relativo all’apertura delle seconde buste devono essere ripor-
tati soltanto i prezzi totali.
4 A tutti gli offerenti è concesso, su richiesta, di prendere visione del verbale
al più tardi dopo l’aggiudicazione.
19
II G/1/2/1
Esame delle offerte
1 L'ente aggiudicatore esamina le offerte pervenute per verificarne il rispetto
dei requisiti formali. Errori di calcolo manifesti vengono corretti d'ufficio.
2 L'ente aggiudicatore può chiedere agli offerenti di chiarire le loro offerte.
Egli annota per iscritto la richiesta e le risposte.
3 Se perviene un'offerta il cui prezzo appare insolitamente basso rispetto alle
altre offerte, l'ente aggiudicatore deve richiedere all'offerente informazioni
pertinenti per accertare se le condizioni di partecipazione siano state rispettate
e se gli altri requisiti del bando di gara siano stati compresi.
4 Se la prestazione e il prezzo devono essere offerti in buste separate, l'ente
aggiudicatore redige in un primo momento una graduatoria in base alla qualità
delle offerte. In un secondo momento valuta i prezzi complessivi.
Riallineamento delle Offerte
1 Il committente può riallineare con gli offerenti le offerte in relazione alle
prestazioni e alle modalità della loro fornitura, al fine di individuare l'offerta
più vantaggiosa.
2 Un riallineamento avviene solo se
a.
solo in tal modo l'incarico o le offerte possono essere chiariti o le
offerte possono essere rese oggettivamente confrontabili in base ai
criteri di aggiudicazione; o
b. modifiche delle prestazioni sono oggettivamente e obiettivamente
necessarie, fermo restando che l'oggetto della prestazione, i criteri e le
specificazioni non possono essere adattati in modo tale da modificare
la prestazione caratteristica o il potenziale circolo di offerenti.
3 Un invito ad adeguare i prezzi è ammesso solo in relazione ai casi di cui
al capoverso 2.
4 Il committente registra i risultati del riallineamento in un verbale.
Valutazione delle offerte
1. Se i criteri di idoneità e le specifiche tecniche sono soddisfatti, le offerte vengono esaminate e valutate in modo oggettivo, uniforme e comprensibile secondo i criteri di aggiudicazione. Il committente documenta la valutazione.
2. Se l'esame e la valutazione approfondita delle offerte richiedono un impegno considerevole e il committente lo ha annunciato nel bando di gara, egli può sottoporre tutte le offerte, sulla base dei documenti presentati, a una prima verifica e classificazione. Su questa base, seleziona, se possibile, le tre offerte meglio classificate e le sottopone a un esame e una valutazione approfondita.
20
Aggiudicazione
1 L'offerta più vantaggiosa riceve l'aggiudicazione.
Conclusione del contratto
1 Il contratto con l'offerente selezionato può essere concluso dopo la
scadenza del termine per il reclamo contro l'aggiudicazione, a meno che il
Tribunale amministrativo cantonale non abbia concesso effetto sospensivo
a un reclamo contro l'aggiudicazione.
2 Se è pendente una procedura di reclamo contro l'aggiudicazione, senza
che l'effetto sospensivo sia stato richiesto o concesso, l'ente aggiudicatore
comunica immediatamente al tribunale la conclusione del contratto.
Annullamento
1 Il committente può annullare la procedura di aggiudicazione, in particolare se
a. desiste dall'aggiudicazione dell'appalto pubblico per motivi sufficienti;
b. nessuna offerta soddisfa le specifiche tecniche o gli ulteriori requisiti;
c. a seguito di mutate condizioni quadro, si possono prevedere offerte più vantaggiose;
d. le offerte presentate non consentono un acquisto economico o superano nettamente il budget di spesa;
e. sussistono sufficienti indicazioni di un'intesa illecita volta a falsare la concorrenza tra gli offerenti;
f. si rende necessaria una modifica sostanziale delle prestazioni richieste.
2 In caso di annullamento giustificato, gli offerenti non hanno diritto ad alcun indennizzo.
Esclusione dalla procedura e revoca dell'aggiudicazione
1 L’ente aggiudicatore può escludere un offerente da una procedura di aggiu-
dicazione, cancellarlo da un elenco o revocare un’aggiudicazione già conferi-
tagli, se viene accertato che, per quanto concerne l’offerente in questione, i
suoi organi, una terza persona coinvolta o i suoi organi, si verifica una delle
seguenti circostanze
a. non soddisfano o non soddisfano più i requisiti di partecipazione alla
procedura, oppure lo svolgimento conforme alla legge della procedura
di aggiudicazione è compromesso dal loro comportamento;
b. le offerte o le domande di partecipazione presentano vizi di forma
sostanziali o si discostano in modo significativo dai requisiti vincolanti
di un bando di gara;
II G/1/2/1
c. sussiste una condanna passata in giudicato per un delitto a danno
dell’ente aggiudicatore o per un crimine;
d. si trovano in una procedura di pignoramento o di fallimento;
e. hanno violato le disposizioni in materia di lotta alla corruzione;
f. si oppongono a controlli disposti;
g. non pagano tasse o contributi sociali dovuti;
h. hanno eseguito in modo carente precedenti appalti pubblici o hanno
mostrato in altro modo di non essere partner contrattuali affidabili e
degni di fiducia;
i. hanno partecipato alla preparazione dell'acquisto e lo svantaggio
competitivo degli altri offerenti derivante da ciò non può essere
compensato con mezzi adeguati;
j. sono stati esclusi in via definitiva da futuri appalti pubblici ai sensi
dell'articolo 45 capoverso 1.
2 L’ente aggiudicatore può inoltre adottare le misure di cui al capoverso 1 se
sussistono sufficienti indizi che, per quanto concerne l’offerente, i suoi orga-
ni, un terzo coinvolto o i suoi organi, si verifica in particolare una delle se-
guenti circostanze
a. hanno reso dichiarazioni e informazioni false o fuorvianti all’ente ag-
giudicatore;
b. sono stati stipulati accordi di concorrenza illeciti;
c. presentano un’offerta insolitamente bassa senza dimostrare, su ri-
chiesta, il rispetto delle condizioni di partecipazione e non offrono ga-
ranzie per la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del bando;
d. hanno violato regole professionali riconosciute o hanno commesso
azioni od omissioni che compromettono il loro onore o la loro inte-
grità professionale;
e. sono insolventi;
f. non rispettano le disposizioni sulla protezione del lavoro, le condizioni
di lavoro, le disposizioni sulla parità di trattamento tra donna e uomo
per quanto riguarda la parità salariale o le disposizioni sulla riservatez-
za, le disposizioni del diritto ambientale svizzero o le convenzioni in-
ternazionali designate dal Consiglio federale per la protezione dell’am-
biente;
g. hanno violato gli obblighi di notifica o di autorizzazione ai sensi della
BGSA;
h. violano la Legge federale contro la concorrenza sleale².
7) RS 241
Sanzioni
1 Il committente o l’autorità competente per disposizione di legge può escludere da futuri appalti pubblici per una durata massima di cinque anni o infliggere una multa fino al dieci percento dell’importo d’offerta depurato a un offerente o a un subappaltatore che, personalmente o tramite i suoi organi, realizza in modo grave uno o più dei fatti di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettere c ed e, nonché capoverso 2 lettere b, f e g. Nei casi lievi può essere pronunciato un ammonimento.
2 Tali possibilità di sanzione si applicano indipendentemente da ulteriori azioni legali contro l’offerente, il subappaltatore o i loro organi che si siano resi responsabili della violazione. Il committente o l’autorità competente per disposizione di legge comunica alla Commissione della concorrenza il sospetto di accordi illeciti in materia di concorrenza ai sensi dell’articolo 44 capoverso 2 lettera b.
3 Il committente o l’autorità competente per disposizione di legge comunica un’esclusione passata in giudicato secondo il capoverso 1 all’InöB. L’InöB tiene un elenco non pubblico degli offerenti e dei subappaltatori sanzionati, con l’indicazione dei motivi dell’esclusione e della durata dell’esclusione dagli appalti pubblici. Assicura che ogni committente possa ottenere le informazioni corrispondenti in relazione a un determinato offerente o subappaltatore. A tal fine, può istituire una procedura di consultazione. La Confederazione e i Cantoni si mettono reciprocamente a disposizione tutte le informazioni raccolte in base al presente articolo. Alla scadenza della sanzione, l’iscrizione è cancellata dall’elenco.
4 Se un committente viola il presente accordo, l’autorità competente per disposizione di legge emana le opportune direttive e ne assicura il rispetto.
5 Se per un appalto pubblico sono concessi contributi finanziari, questi contributi possono essere ritirati o recuperati in tutto o in parte se il committente viola le disposizioni in materia di diritto degli appalti.
7. Termini e pubblicazioni, statistiche
Fristen
1 Bei der Bestimmung der Fristen für die Einreichung der Angebote oder Teilnahmeanträge trägt der Auftraggeber der Komplexität des Auftrags, der voraussichtlichen Anzahl von Unteraufträgen sowie den Übermittlungs- wegen Rechnung.
2 Im Staatsvertragsbereich gelten folgende Minimalfristen
a. im offenen Verfahren: 40 Tage ab Veröffentlichung der Ausschreibung für die Einreichung der Angebote;
23
II G/1/2/1
b. im selektiven Verfahren: 25 Tage ab Veröffentlichung der Aus-
schreibung für die Einreichung der Teilnahmeanträge und 40 Tage
ab Einladung zur Angebotserstellung für die Einreichung der
Angebote.
3 Eine Verlängerung dieser Fristen ist allen Anbietern rechtzeitig anzuzeigen
oder zu veröffentlichen.
4 Ausserhalb des Staatsvertragsbereichs beträgt die Frist für die Einreichung
der Angebote in der Regel mindestens 20 Tage. Bei weitgehend standardi-
sierten Leistungen kann die Frist auf nicht weniger als fünf Tage reduziert
werden.
***
**Termini**
1 Nel fissare i termini per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione, il committente tiene conto della complessità dell'appalto, del numero presunto di subappalti e delle modalità di trasmissione.
2 Nell'ambito dei trattati internazionali, valgono i seguenti termini minimi
a. nella procedura aperta: 40 giorni dalla pubblicazione del bando per la presentazione delle offerte;
23
II G/1/2/1
b. nella procedura selettiva: 25 giorni dalla pubblicazione del bando per la presentazione delle domande di partecipazione e 40 giorni dall'invito a presentare offerte per la presentazione delle offerte.
3 Un'estensione di tali termini deve essere comunicata o pubblicata tempestivamente a tutti gli offerenti.
4 Al di fuori dell'ambito dei trattati internazionali, il termine per la presentazione delle offerte è di regola almeno 20 giorni. Per prestazioni ampiamente standardizzate, il termine può essere ridotto a non meno di cinque giorni.
Riduzione dei termini nel settore dei trattati internazionali
1 Il committente può abbreviare i termini minimi di cui all'articolo 46
capoverso 2 a non meno di dieci giorni in casi di comprovata urgenza.
2 Può abbreviare il termine minimo di offerta di 40 giorni di cui all'articolo 46
capoverso 2 di cinque giorni ciascuno, se
a. la pubblicazione del bando di gara avviene elettronicamente;
b. i documenti di gara sono pubblicati contemporaneamente per via
elettronica;
c. le offerte sono ricevute per via elettronica.
3 Può abbreviare il termine minimo di offerta di 40 giorni di cui all'articolo 46
capoverso 2 a non meno di dieci giorni, a condizione che abbia pubblicato
un avviso di preinformazione con il seguente contenuto almeno 40 giorni
e al massimo dodici mesi prima della pubblicazione del bando di gara
a. oggetto dell'appalto previsto;
b. termine approssimativo per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione;
c. dichiarazione che gli offerenti interessati devono comunicare al
committente il loro interesse all'appalto;
d. fonte dei documenti di gara;
e. tutte le altre informazioni già disponibili in quel momento ai sensi
dell'articolo 35.
4 Può abbreviare il termine minimo di offerta di 40 giorni di cui all'articolo 46
capoverso 2 a non meno di dieci giorni, se appalta prestazioni necessarie
ricorrentemente e ha fatto riferimento alla riduzione dei termini in una
precedente gara.
5 Inoltre, nell'acquisto di beni o servizi commerciali o di una combinazione
dei due, il committente può in ogni caso abbreviare il termine per la
presentazione delle offerte a non meno di 13 giorni, a condizione che pubblichi
i documenti di gara elettronicamente contestualmente al bando di gara.
Se il committente riceve offerte per beni o servizi commerciali
elettronicamente, può inoltre abbreviare il termine a non meno di dieci giorni.
24
II G/1/2/1
Veröffentlichungen
**Pubblicazioni**
1 Im offenen und im selektiven Verfahren veröffentlicht der Auftraggeber die
Vorankündigung, die Ausschreibung, den Zuschlag sowie den Abbruch des
Verfahrens auf einer gemeinsam von Bund und Kantonen betriebenen Inter-
netplattform für öffentliche Beschaffungen. Ebenso veröffentlicht er
Zuschläge, die im Staatsvertragsbereich freihändig erteilt wurden.
**1 Nelle procedure aperte e selettive, l'ente aggiudicatore pubblica la preinformazione, il bando di gara, l'aggiudicazione e la revoca della procedura su una piattaforma internet per gli appalti pubblici gestita congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Pubblica altresì le aggiudicazioni concesse tramite trattativa privata nell'ambito dei trattati internazionali.**
2 Die Ausschreibungsunterlagen werden in der Regel zeitgleich und elektro-
nisch zur Verfügung gestellt. Der Zugang zu diesen Veröffentlichungen ist
unentgeltlich.
**2 I documenti di gara sono di regola messi a disposizione simultaneamente e per via elettronica. L'accesso a tali pubblicazioni è gratuito.**
3 Die vom Bund und den Kantonen mit der Entwicklung und dem Betrieb der
Internetplattform beauftragte Organisation kann von den Auftraggebern, den
Anbietern sowie weiteren Personen, welche die Plattform oder damit ver-
bundene Dienstleistungen nutzen, Entgelte oder Gebühren erheben. Diese
bemessen sich nach der Anzahl der Veröffentlichungen beziehungsweise
nach dem Umfang der genutzten Leistungen.
**3 L'organizzazione incaricata dalla Confederazione e dai Cantoni dello sviluppo e della gestione della piattaforma internet può riscuotere onorari o tasse dagli enti aggiudicatori, dagli offerenti e da altre persone che utilizzano la piattaforma o i servizi ad essa correlati. Tali onorari o tasse si commisurano al numero di pubblicazioni o all'entità dei servizi utilizzati.**
4 Für jeden Auftrag im Staatsvertragsbereich, der nicht in einer Amtssprache
der Welthandelsorganisation (WTO) ausgeschrieben wird, veröffentlicht der
Auftraggeber zeitgleich mit der Ausschreibung eine Zusammenfassung der
Anzeige in einer Amtssprache der WTO. Die Zusammenfassung enthält min-
destens
a.
b.
c.
den Gegenstand der Beschaffung;
die Frist für die Abgabe der Angebote oder Teilnahmeanträge;
die Bezugsquelle für die Ausschreibungsunterlagen.
**4 Per ogni appalto nell'ambito dei trattati internazionali che non è bandito in una lingua ufficiale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), l'ente aggiudicatore pubblica, contemporaneamente alla pubblicazione del bando, un riassunto dell'avviso in una lingua ufficiale dell'OMC. Il riassunto contiene almeno:**
**a. l'oggetto dell'appalto;**
**b. il termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;**
**c. la fonte per il reperimento dei documenti di gara.**
5 Ausserhalb des Staatsvertragsbereichs ist auf die sprachlichen Verhältnis-
se des Gebiets Rücksicht zu nehmen, in welchem der Auftrag zur Ausfüh-
rung gelangt.
**5 Al di fuori dell'ambito dei trattati internazionali, si deve tener conto delle condizioni linguistiche della zona in cui l'appalto deve essere eseguito.**
6 Im Staatsvertragsbereich erteilte Zuschläge sind in der Regel innerhalb von
30 Tagen zu veröffentlichen. Die Mitteilung enthält folgende Angaben
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Art des angewandten Verfahrens;
Gegenstand und Umfang des Auftrags;
Name und Adresse des Auftraggebers;
Datum des Zuschlags;
Name und Adresse des berücksichtigten Anbieters;
Gesamtpreis des berücksichtigten Angebots einschliesslich Mehr-
wertsteuer.
**6 Le aggiudicazioni concesse nell'ambito dei trattati internazionali devono essere pubblicate di regola entro 30 giorni. La comunicazione contiene le seguenti indicazioni:**
**a. tipo di procedura applicata;**
**b. oggetto e ambito dell'appalto;**
**c. nome e indirizzo dell'ente aggiudicatore;**
**d. data dell'aggiudicazione;**
**e. nome e indirizzo dell'offerente aggiudicatario;**
**f. prezzo complessivo dell'offerta aggiudicataria, inclusa l'imposta sul valore aggiunto.**
7 Die Kantone können zusätzliche Publikationsorgane vorsehen.
**7 I Cantoni possono prevedere ulteriori organi di pubblicazione.**
Conservazione della documentazione
1 I committenti conservano la documentazione pertinente in relazione a
una procedura di aggiudicazione per almeno tre anni a decorrere dall’aggiu-
dicazione passata in giudicato.
2 Tra la documentazione da conservare rientrano
a.
l’invito a presentare offerte;
25
II G/1/2/1
b. i documenti di gara;
c. il verbale di apertura delle offerte;
d. la corrispondenza relativa alla procedura di aggiudicazione;
e. i verbali di depurazione;
f. le decisioni nell’ambito della procedura di aggiudicazione;
g. l’offerta considerata;
h. i dati relativi alla tracciabilità della gestione elettronica di un ap-
provvigionamento;
i. la documentazione relativa agli appalti pubblici aggiudicati diret-
tamente nell’ambito degli accordi internazionali.
3 Tutta la documentazione è da trattare con riservatezza per tutta la du-
rata della sua conservazione, salvo che il presente accordo non preveda una
divulgazione. Resta riservato l’obbligo di fornire informazioni, nella misura
in cui esista una base legale a tal fine.
Statistica
1 I Cantoni, entro dodici mesi dalla fine di ogni anno civile, elaborano per
la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) una statistica, gestita elettro-
nicamente, relativa agli acquisti dell’anno precedente nell’ambito degli
accordi internazionali.
2 Le statistiche contengono almeno le seguenti indicazioni
a. numero e valore complessivo degli appalti pubblici di ogni committente,
suddivisi per appalti di costruzione, di fornitura e di servizi, con
indicazione della classificazione CPC o CPV;
b. numero e valore complessivo degli appalti pubblici aggiudicati mediante
procedura di aggiudicazione diretta;
c. qualora non sia possibile presentare dati: stime relative alle indicazioni
secondo le lettere a e b, con spiegazioni del metodo di stima utilizzato.
3 Il valore complessivo deve essere sempre indicato IVA inclusa.
4 La statistica globale della SECO è accessibile al pubblico, con riserva della
protezione dei dati e della salvaguardia dei segreti commerciali.
8. Protezione giuridica
Apertura di decisioni
1 Il committente apre le decisioni mediante pubblicazione o tramite notifica
individuale ai fornitori. I fornitori non hanno diritto di essere sentiti prima
dell'apertura della decisione.
2 Le decisioni impugnabili devono essere motivate in modo sommario e corredate
da un'indicazione dei mezzi di ricorso.
26
II G/1/2/1
3 La motivazione sommaria di un'aggiudicazione comprende
a. il tipo di procedura e il nome del fornitore aggiudicatario;
b. il prezzo totale dell'offerta aggiudicataria;
c. le caratteristiche e i vantaggi determinanti dell'offerta aggiudicataria;
d. se del caso, una spiegazione dei motivi di un'aggiudicazione diretta.
4 Il committente non può divulgare informazioni se ciò
a. violerebbe la legislazione vigente o lederebbe interessi pubblici;
b. pregiudicherebbe legittimi interessi economici dei fornitori; o
c. comprometterebbe la leale concorrenza tra i fornitori.
Ricorso
1 Contro le decisioni dei committenti è ammesso ricorso, a partire almeno dal valore dell'appalto determinante per la procedura a invito, al Tribunale amministrativo cantonale quale unica istanza cantonale.
2 Per i ricorsi contro gli acquisti delle autorità giudiziarie cantonali superiori è direttamente competente il Tribunale federale.
3 I fornitori stranieri sono ammessi al ricorso per gli appalti al di fuori del campo di applicazione degli accordi internazionali solo nella misura in cui lo Stato in cui hanno la propria sede conceda la reciprocità.
Oggetto del reclamo
1 Sono impugnabili con reclamo esclusivamente le seguenti decisioni
a. la pubblicazione del bando di gara;
b. la decisione sulla selezione degli offerenti nella procedura selettiva;
c. la decisione sull'ammissione di un offerente in un elenco o sulla radiazione di un offerente da un elenco;
d. la decisione sulle domande di ricusazione;
e. l'aggiudicazione;
f. la revoca dell'aggiudicazione;
g. l'interruzione della procedura;
h. l'esclusione dalla procedura;
i. l'irrogazione di una sanzione.
2 Le disposizioni contenute nei documenti di gara, il cui significato è riconoscibile, devono essere impugnate unitamente al bando di gara.
27
II G/1/2/1
3 Ai reclami contro l'irrogazione di una sanzione non si applicano le disposizioni del presente accordo relative al diritto di essere sentiti nel procedimento decisionale, all'effetto sospensivo e alla limitazione dei motivi di reclamo.
4 Le decisioni ai sensi del paragrafo 1 lettere c e i possono essere impugnate con reclamo indipendentemente dal valore dell'appalto.
5 Per il resto, la tutela giurisdizionale contro le decisioni ai sensi del presente accordo è esclusa.
6 Il reclamo contro la conclusione di contratti individuali ai sensi dell'articolo 25 paragrafi 4 e 5 è escluso.
Effetto sospensivo
1 Il ricorso non ha effetto sospensivo.
2 Su richiesta, il Tribunale amministrativo cantonale può concedere a un ricorso
effetto sospensivo se il ricorso appare sufficientemente motivato e non vi si
oppongono prevalenti interessi pubblici. Sulla questione dell'effetto sospensivo,
di regola, ha luogo solo uno scambio di scritti.
3 Una richiesta di effetto sospensivo abusiva o contraria alla buona fede non è
tutelata. Le richieste di risarcimento danni del committente e dell'offerente
considerato sono da giudicare dai tribunali civili.
Diritto applicabile
1 La procedura di decisione e quella di ricorso sono rette dalle disposizioni
delle leggi cantonali sulla giustizia amministrativa, nella misura in cui il
presente accordo non disponga altrimenti.
Termine di ricorso, motivi di ricorso e legittimazione
1 I ricorsi devono essere presentati per iscritto e motivati entro 20 giorni dalla
notifica della decisione.
2 Le ferie giudiziarie non si applicano.
3 Con il ricorso possono essere contestati
a.
b.
le violazioni del diritto, inclusa l'eccedenza o l'abuso del potere
discrezionale; nonché
l'accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rile-
vanti.
4 L'adeguatezza di una decisione non può essere esaminata nell'ambito di
un procedimento di ricorso.
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Contro le aggiudicazioni nell'ambito della procedura a trattativa privata, può proporre ricorso solo chi dimostra di poter e voler fornire le prestazioni richieste o prestazioni a queste sostituibili. Si può unicamente contestare che la procedura a trattativa privata sia stata applicata indebitamente o che l'aggiudicazione sia stata concessa a causa di corruzione.
Accesso agli atti
1. Nel procedimento di aggiudicazione non sussiste alcun diritto all'accesso agli atti.
2. Nel procedimento di ricorso, al ricorrente deve essere concesso, su richiesta, l'accesso alla valutazione della sua offerta e ad altri atti procedurali rilevanti per la decisione, purché non ostino interessi pubblici o privati preponderanti.
Decisione sul ricorso
1 L’istanza di ricorso può decidere nel merito o rinviare la causa all’istanza inferiore o al committente. In caso di rinvio, deve impartire istruzioni vincolanti.
2 Se il ricorso si rivela fondato e il contratto con l’offerente preso in considerazione è già stato stipulato, l’istanza di ricorso accerta in che misura la decisione impugnata viola il diritto applicabile.
3 Contestualmente all’accertamento della violazione del diritto, l’istanza di ricorso decide sull’eventuale richiesta di risarcimento del danno.
4 Il risarcimento del danno è limitato alle spese necessarie sostenute dall’offerente in relazione alla preparazione e alla presentazione della sua offerta.
Revisione
1 Se l'istanza di ricorso deve decidere su una domanda di revisione, si
applica per analogia l'articolo 58 capoverso 2.
9. Autorità
Commissione Appalti Pubblici Confederazione-Cantoni
1 La sorveglianza degli obblighi internazionali della Svizzera nel settore degli
appalti pubblici compete alla Commissione Appalti Pubblici Confede-
razione-Cantoni (CAPCC). Questa è composta pariteticamente da rap-
presentanti della Confederazione e dei Cantoni. Il segretariato è garanti-
to dalla SECO.
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2 La CAPCC svolge in particolare i seguenti compiti
a. elaborazione della posizione della Svizzera in seno agli organismi
internazionali all’attenzione del Consiglio federale e consulenza
alle delegazioni di negoziato svizzere;
b. promozione dello scambio di informazioni e di esperienze tra Con-
federazione e Cantoni e elaborazione di raccomandazioni concer-
nenti l’attuazione degli obblighi internazionali nel diritto svizzero;
c. cura delle relazioni con le autorità di sorveglianza straniere;
d. fornitura di consigli e mediazione in singoli casi di controversie in
relazione con affari ai sensi delle lettere a-c.
3 Qualora sussistano indizi che obblighi internazionali della Svizzera concer-
nenti gli appalti pubblici vengano violati, la CAPCC può intervenire pres-
so le autorità della Confederazione o dei Cantoni e chieder loro di accer-
tare i fatti e di adottare le misure necessarie in caso di irregolarità accer-
tate.
4 La CAPCC può redigere perizie o incaricare esperti.
5 Si dà un regolamento interno. Questo necessita dell’approvazione del
Consiglio federale e dell’InÖB.
Organo Intercantonale
1 I membri dei Cantoni partecipanti all'accordo nella Conferenza Svizzera
dei Direttori Cantonali dei Lavori Pubblici, della Pianificazione e dell'Am-
biente (BPUK) costituiscono l'Organo Intercantonale per gli Appalti Pub-
blici (InöB).
2 L'InöB svolge in particolare i seguenti compiti
a. emanazione del presente accordo;
b. modifiche del presente accordo, con riserva dell'approvazione dei
Cantoni partecipanti;
c. adeguamento delle soglie;
d. proposta al Consiglio federale per l'esenzione dall'assoggettamento
al presente accordo e ricezione delle relative richieste degli
aggiudicatori ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 (clausola di
esclusione);
e. controllo sull'attuazione del presente accordo da parte dei Cantoni
e designazione di un organismo di controllo;
f. tenuta dell'elenco degli offerenti e subappaltatori sanzionati ai sensi
dell'articolo 45 capoverso 3;
g. regolamentazione dell'organizzazione e della procedura per
l'applicazione del presente accordo;
h. attività quale punto di contatto nell'ambito delle convenzioni
internazionali;
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i. designazione dei delegati cantonali in seno a organismi nazionali e
internazionali, nonché approvazione dei relativi regolamenti
interni.
3 L'InöB adotta le sue decisioni con una maggioranza di tre quarti dei
presenti, purché sia rappresentata almeno la metà dei Cantoni partecipanti.
Ogni Cantone partecipante ha un voto, che è esercitato da un membro del
Governo cantonale.
4 L'InöB collabora con le Conferenze dei capi delle direzioni cantonali
interessate, con le Conferenze specialistiche dei Cantoni e con la
Confederazione.
Controlli
1 I Cantoni vigilano sul rispetto del presente Accordo.
2 L'InöB tratta le segnalazioni dei Cantoni relative all'osservanza del pre-
sente Accordo da parte di altri Cantoni.
3 I privati possono rivolgere all'InöB segnalazioni relative all'osservanza
del presente Accordo da parte dei Cantoni. La segnalazione non conferi-
sce né diritti di parte né diritto a una decisione.
4 L'InöB emana un regolamento in merito.
10. Disposizioni finali
Adesione, recesso, modifica e abrogazione
1 Ogni Cantone può aderire all’accordo mediante dichiarazione al CTP.
2 Il recesso può avvenire alla fine di un anno civile. Esso deve essere notificato
al CTP con un preavviso di sei mesi.
3 L’adesione e il recesso, nonché la modifica o l’abrogazione del presente
accordo, sono portati a conoscenza della Cancelleria federale dal CTP.
4 I Cantoni possono, nel rispetto degli impegni internazionali della Svizzera,
emanare disposizioni di esecuzione, in particolare per gli articoli 10, 12 e 26.
Diritto transitorio
1 I procedimenti di aggiudicazione avviati prima dell'entrata in vigore del presente accordo sono condotti a termine secondo il diritto previgente.
2 In caso di recesso di un Cantone, il presente accordo si applica all'aggiudicazione di appalti pubblici che sono pubblicati prima della fine dell'anno civile in cui il recesso diventa effettivo.
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1. Diese Vereinbarung tritt in Kraft, sobald ihr zwei Kantone beigetreten sind[[8]](#paragraphtext_content_fn_810892_2_8_c). Das Inkrafttreten wird der Bundeskanzlei durch das InöB zur Kenntnis gebracht.
2. Für Kantone, die dieser Vereinbarung nicht beigetreten sind, gilt weiterhin die Vereinbarung vom 15. März 2001[[9]](#paragraphtext_content_fn_810893_2_9_c).