Kanton Glarus
Indice delle disposizioni (26)
Testo normativo (26 Articoli)
* **Scopo**
1 Il presente accordo ha lo scopo di aprire il mercato degli acquisti pubblici
dei Cantoni, dei Comuni e di altri enti titolari di compiti cantonali
o comunali. Esso include anche i terzi, nella misura in cui questi
sono obbligati da trattati internazionali.
2 Esso intende armonizzare le regole di aggiudicazione attraverso principi
stabiliti congiuntamente, nonché trasporre nel diritto cantonale gli obblighi
derivanti in particolare dal Government Procurement Agreement (GPA)
e dall'Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera
su taluni aspetti degli appalti pubblici.
3 I suoi obiettivi sono in particolare
a.
b.
c.
d.
1. Kantone als Auftraggeber[[2]](#paragraphtext_content_fn_810297_2_2_c)
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | Bauarbeiten Gesamtwert | | 8'700'000 Fr. / 5'000'000 SZR |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | Lieferungen Auftragswert | | 350'000 Fr. / 200'000 SZR |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | Dienstleistungen Auftragswert | | 350'000 Fr. / 200'000 SZR |
2. Behörden und öffentliche Unternehmen in den Sektoren Wasser, Energie, Verkehr und Telekommunikation als Auftraggeberinnen
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | Bauarbeiten Gesamtwert | | 8'700'000 Fr. / 5'000'000 SZR |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | Lieferungen Auftragswert | | 700'000 Fr. / 400'000 SZR |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | Dienstleistungen Auftragswert | | 700'000 Fr. / 400'000 SZR |
1. Gemäss bilateralem Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind auch folgende Auftraggeberinnen und Auftraggeber dem Staatsvertragsbereich unterstellt
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | Gemeinden, Bezirke | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 1. | Bauarbeiten Gesamtwert | 8'700'000 Fr. / 6'000'000 € |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 2. | Lieferungen Auftragswert | 350'000 Fr. / 240'000 € |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 3. | Dienstleistungen Auftragswert | 350'000 Fr. / 240'000 € |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | Private Unternehmen mit ausschliesslichen oder besonderen Rechten in den Sektoren Wasser, Energie und Verkehr | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 1. | Bauarbeiten Gesamtwert | 8'700'000 Fr. / 6'000'000 € |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 2. | Lieferungen Auftragswert | 700'000 Fr. / 480'000 € |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 3. | Dienstleistungen Auftragswert | 700'000 Fr. / 480'000 € |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | Öffentliche sowie aufgrund eines besonderen oder ausschliesslichen Rechts tätige private Unternehmen im Bereich des Schienenverkehrs und der Gas- und Wärmeversorgung | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 1. | Bauarbeiten Gesamtwert | 8'000'000 Fr. / 5'000'000 € |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 2. | Lieferungen Auftragswert | 640'000 Fr. / 400'000 € |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 3. | Dienstleistungen Auftragswert | 640'000 Fr. / 400'000 € |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d. | Öffentliche sowie aufgrund eines besonderen oder ausschliesslichen Rechts tätige private Unternehmen im Bereich der Telekommunikation[[3]](#enumeration_itemtext_content_fn_408494_2_3_c) | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 1. | Bauarbeiten Gesamtwert | 8'000'000 Fr. / 5'000000 € |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 2. | Lieferungen Auftragswert | 960'000 Fr. / 600'000 € |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 3. | Dienstleistungen Auftragswert | 960'000 Fr. / 600'000 € |
1. Die beteiligten Kantone behalten sich das Recht vor
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | unter sich bilaterale oder multilaterale Vereinbarungen zur Erweiterung des Anwendungsbereiches dieser Vereinbarung zu schliessen oder ihre Zusammenarbeit auf anderem Weg weiterzuentwickeln; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. **\*** | Vereinbarungen mit den Grenzregionen und Nachbarstaaten zu schliessen. | | |
1. Verfahrensarten nach Auftragswerten
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | Freihändige Vergabe | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 1. | Lieferungen | unter 100'000 Fr. |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 2. | Dienstleistungen | unter 150'000 Fr. |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 3. | Bauarbeiten Baunebengewerbe | unter 150'000 Fr. |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 4. | Bauarbeiten Bauhauptgewerbe | unter 300'000 Fr. |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | Einladungsverfahren | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 1. | Lieferungen | unter 250'000 Fr. |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 2. | Dienstleistungen | unter 250'000 Fr. |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 3. | Bauarbeiten Baunebengewerbe | unter 250'000 Fr. |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 4. | Bauarbeiten Bauhauptgewerbe | unter 500'000 Fr. |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | offenes/selektives Verfahren | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 1. | Lieferungen | ab 250'000 Fr. |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 2. | Dienstleistungen | ab 250'000 Fr. |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 3. | Bauarbeiten Baunebengewerbe | ab 250'000 Fr. |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 4. | Bauarbeiten Bauhauptgewerbe | ab 500'000 Fr. |
1. Die zuständigen Behörden jedes Kantons erlassen Ausführungsbestimmungen, die der Vereinbarung entsprechen müssen.
1. I membri dei Cantoni partecipanti all'accordo, riuniti nella Conferenza Svizzera dei Direttori dei lavori pubblici, della pianificazione e della protezione dell'ambiente (Bau-, Planungs- und Umweltschutzdirektoren-Konferenz), costituiscono l'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OIAP).
2. L'Organo intercantonale è competente per
a. la modifica dell'accordo, con riserva dell'approvazione dei Cantoni partecipanti;
b. l'emanazione di direttive in materia di aggiudicazione;
c. l'adeguamento delle soglie elencate negli allegati;
d. la ricezione e l'inoltro di una richiesta di esenzione dei committenti dall'assoggettamento al presente accordo, a condizione che altre imprese abbiano la possibilità di offrire tali servizi nella medesima area geografica a condizioni sostanzialmente identiche (clausola di *opt-out*);
e. il controllo sull'attuazione dell'accordo da parte dei Cantoni e la designazione di un'autorità di controllo;
f. la regolamentazione dell'organizzazione e della procedura per l'applicazione dell'accordo;
g. le attività in qualità di punto di contatto nell'ambito degli accordi internazionali;
h. la designazione dei delegati cantonali in seno agli organismi nazionali, nonché l'approvazione dei relativi regolamenti interni.
3. L'Organo intercantonale adotta le proprie decisioni con la maggioranza dei tre quarti dei presenti, purché sia rappresentata almeno la metà dei Cantoni. Ogni Cantone partecipante ha un voto, esercitato da un membro del governo cantonale competente.
4. L'Organo intercantonale collabora con le Conferenze dei Presidenti delle direzioni cantonali interessate e con la Confederazione.
Delimitazione
1 Si distingue tra un ambito di trattati statali e un ambito non coperto da
trattati statali.
II G/1/2
2 Nell'ambito dei trattati statali, gli obblighi derivanti dai trattati interna-
zionali vengono attuati nel diritto cantonale.
3 Nell'ambito non coperto da trattati statali, le disposizioni interne dei can-
toni vengono armonizzate.
Tipi di appalto
¹ Nell'ambito dei trattati statali, il presente accordo si applica agli appalti definiti nei trattati statali, in particolare
a.
b.
c.
appalti di lavori per l'esecuzione di opere di ingegneria civile ed edilizia;
appalti di forniture per l'approvvigionamento di beni mobili, in particolare mediante acquisto, leasing, noleggio, affitto o compravendita con patto di riservato dominio (rent-to-own);
appalti di servizi.
² Nell'ambito non coperto dai trattati statali, il presente accordo si applica a tutte le tipologie di appalti pubblici.
Soglie
1 Le soglie nel settore degli accordi internazionali sono elencate nell'allegato 1.
1bis Le soglie nel settore non coperto da accordi internazionali sono elencate
nell'allegato 2.
1ter L'IVA non è considerata nella stima del valore dell'appalto.
2 Se per la realizzazione di un'opera edilizia vengono conferiti più appalti,
nel settore degli accordi internazionali è determinante il valore complessivo
dei lavori di costruzione edile e del genio civile. Gli appalti nel settore
degli accordi internazionali che singolarmente non raggiungono il valore
di due milioni di franchi e che, complessivamente, non superano il 20 per
cento del valore dell'intera opera edilizia, devono essere aggiudicati almeno
secondo le disposizioni del settore non coperto da accordi internazionali
(clausola di irrilevanza).
Committenti
1 Nel settore disciplinato da accordi internazionali sottostanno alla presente convenzione
a. Cantoni, Comuni ed enti di diritto pubblico a livello cantonale e comunale, con eccezione delle loro attività commerciali o industriali;
b. abrogato;
c. autorità e imprese pubbliche e private che godono di diritti esclusivi o speciali, in ciascuno dei settori dell’approvvigionamento idrico, energetico e dei trasporti, nonché delle telecomunicazioni. Essi sottostanno alla presente convenzione soltanto per gli appalti che bandiscono per l’esercizio della loro attività in Svizzera in questi settori;
d. altri committenti in virtù dei relativi accordi internazionali.
2 Nel settore non disciplinato da accordi internazionali sottostanno inoltre alla presente convenzione
a. altri titolari di compiti cantonali o comunali, con eccezione delle loro attività commerciali o industriali;
b. oggetti e prestazioni la cui totalità dei costi è sovvenzionata per più del 50 per cento con fondi pubblici.
3 Le aggiudicazioni cui partecipano più committenti ai sensi dei capoversi 1 e 2 sono rette dal diritto della sede del committente principale. Le aggiudicazioni da parte di un’entità portante comune sono rette dal diritto della sede dell’entità portante. Se questa non ha sede, si applica il diritto del luogo in cui la attività o l’esecuzione dei lavori si concentra maggiormente. Sono fatte salve le intese divergenti.
4 Le aggiudicazioni di un committente ai sensi dei capoversi 1 e 2, la cui esecuzione non avviene nell’ordinamento giuridico della sua sede, sono rette dal diritto del luogo della sede del committente o dal luogo del maggiore concentramento dell’attività.
* Fornitrici e Fornitori; Diritto di reciprocità
1 Il presente accordo è applicabile alle offerte di fornitrici e fornitori che hanno la propria sede o il proprio domicilio
a. in un Cantone partecipante;
b. in uno Stato che, tramite un trattato internazionale, è vincolato in materia di appalti pubblici;
c.
Ausnahmen
1 La presente convenzione non si applica
a. agli ordini conferiti a istituzioni per disabili, enti di beneficenza e
istituti penitenziari;
b. agli ordini conferiti nell’ambito di programmi di aiuto agricolo e
alimentare;
c. agli ordini conferiti in virtù di un trattato statale concernente un
oggetto da realizzare e sostenere congiuntamente;
d. agli ordini conferiti in virtù di una procedura speciale di un’orga-
nizzazione internazionale;
e. agli ordini per l’approvvigionamento di armi, munizioni o materiale
bellico e per la costruzione di infrastrutture di combattimento e di
comando per la difesa complessiva e l’esercito.
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II G/1/2
2 L’ente aggiudicatore non è tenuto a conferire un ordine secondo le
disposizioni della presente convenzione se
a. l’ordine compromette l’ordine o la sicurezza pubblica;
b. la protezione della salute e della vita di persone, animali e piante
lo richiede oppure
c. l’ordine violerebbe diritti di proprietà intellettuale esistenti.
4. Procedura
Principi generali
1. Nell'aggiudicazione degli appalti sono rispettati i seguenti principi
a.
Non discriminazione e parità di trattamento delle offerenti e degli
offerenti;
b.
Concorrenza effettiva;
c.
Rinuncia alle trattative sul prezzo;
d.
Rispetto delle norme sull'astensione;
e.
Rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori
e delle condizioni di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici;
f.
Parità di trattamento tra donna e uomo;
g.
Riservatezza delle informazioni.
Tipi di procedure
1 Si distinguono i seguenti tipi di procedure
a.
la procedura aperta, in cui l'ente aggiudicatore bandisce pubblicamente l'appalto previsto e tutti gli offerenti possono presentare un'offerta;
b.
la procedura selettiva, in cui l'ente aggiudicatore bandisce pubblicamente l'appalto previsto. Tutti gli offerenti possono presentare una domanda di partecipazione. L'ente aggiudicatore determina, sulla base di criteri di idoneità, gli offerenti che possono presentare un'offerta. L'ente aggiudicatore può limitare nel bando di gara il numero di offerenti invitati a presentare un'offerta, se altrimenti l'aggiudicazione dell'appalto non può essere gestita in modo efficiente. In tal caso, deve essere garantita una concorrenza effettiva;
5
II G/1/2
bbis la procedura a invito, in cui l'ente aggiudicatore determina quali offerenti vengono invitati direttamente a presentare un'offerta senza un bando di gara. L'ente aggiudicatore deve, se possibile, acquisire almeno tre offerte;
C. la procedura per trattativa privata, in cui l'ente aggiudicatore assegna un appalto direttamente senza bando di gara.
2 Chi organizza un concorso di progettazione o per prestazioni complessive, disciplina la procedura nel singolo caso nell'ambito dei principi del presente accordo. L'ente aggiudicatore può, in tutto o in parte, fare riferimento a disposizioni pertinenti di associazioni professionali, nella misura in cui tali disposizioni non violino i principi del presente accordo.
Scelta delle procedure
¹ Gli appalti nel settore disciplinato dai trattati internazionali possono essere aggiudicati a scelta mediante procedura aperta o selettiva. In casi particolari, conformemente ai trattati internazionali, possono essere aggiudicati mediante procedura di aggiudicazione diretta (a trattativa privata).
² Gli appalti nel settore non disciplinato dai trattati internazionali possono inoltre essere aggiudicati, conformemente alle soglie di valore di cui all'allegato 2, mediante procedura di invito o di aggiudicazione diretta (a trattativa privata).
³ I Cantoni possono fissare soglie di valore inferiori per le procedure nel settore non disciplinato dai trattati internazionali. Da ciò non possono essere dedotte riserve di reciprocità.
* **Disposizioni esecutive cantonali**
1 Le disposizioni esecutive garantiscono
a. le pubblicazioni necessarie e la pubblicazione delle soglie;
b. i riferimenti a specifiche tecniche non discriminatorie;
c. la determinazione di termini sufficienti per la presentazione delle
offerte;
d. una procedura per la verifica dell'idoneità degli offerenti secondo
criteri oggettivi e verificabili;
e. il riconoscimento reciproco delle qualifiche degli offerenti iscritti
negli elenchi permanenti dei Cantoni partecipanti;
f. i criteri di aggiudicazione idonei, che garantiscono l'aggiudica-
zione all'offerta economicamente più vantaggiosa;
g. l'aggiudicazione mediante decisione;
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h. la comunicazione e una breve motivazione dell'aggiudicazione;
i. la limitazione dell'interruzione e della ripetizione della procedura
di aggiudicazione a motivi importanti;
j. l'archiviazione.
Contrattualizzazione
1 Il contratto con l'offerente può essere concluso dopo l'aggiudicazione
e dopo la scadenza del termine di ricorso, a meno che l'istanza di ricorso
non abbia attribuito effetto sospensivo al ricorso.
2 Se un procedimento di ricorso contro l'aggiudicazione è pendente senza
effetto sospensivo, l'amministrazione aggiudicatrice comunica immediatamente
la stipulazione del contratto all'istanza di ricorso.
5. Protezione giuridica
Diritto di ricorso e termine
1 Contro le decisioni del committente o della committente è ammesso il ri-
corso a un'istanza cantonale indipendente. Questa decide in via definitiva.
1bis Sono considerate decisioni impugnabili autonomamente mediante ricorso
a. la pubblicazione del concorso;
b. la decisione sull'ammissione di un fornitore o di una fornitrice in
un elenco permanente ai sensi dell'articolo 13 lettera e;
c. la decisione sulla selezione dei partecipanti nel procedimento selet-
tivo;
d. l'esclusione dal procedimento;
e. l'aggiudicazione, la sua revoca o l'annullamento della procedura di
aggiudicazione.
2 I ricorsi devono essere presentati per iscritto e motivati entro dieci giorni
dalla notifica delle decisioni.
3 In mancanza di disposizioni esecutive cantonali, è competente il Tribunale
federale per i ricorsi concernenti l'applicazione del presente accordo.
Motivi del reclamo
1 Con il reclamo possono essere contestati
a. le violazioni del diritto, inclusi l'eccesso o l'abuso del potere
discrezionale;
b. l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente
rilevanti.
2 L'inadeguatezza non può essere fatta valere.
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II G/1/2
3 In assenza di disposizioni cantonali di esecuzione, le disposizioni della
presente convenzione possono essere direttamente fatte valere.
Effetto sospensivo
1 Il ricorso non ha effetto sospensivo.
2 L'autorità di ricorso può, su richiesta o d'ufficio, concedere l'effetto
sospensivo se il ricorso appare sufficientemente motivato e non vi
si oppongono prevalenti interessi pubblici o privati.
3 Se l'effetto sospensivo viene ordinato su richiesta del ricorrente o della
ricorrente e può comportare un notevole pregiudizio, il ricorrente o la
ricorrente può essere obbligato, entro un termine utile, a prestare garanzie
per le spese procedurali e le eventuali indennità di parte. Se la garanzia
non viene prestata entro il termine, la decisione sull'effetto sospensivo
decade.
4 Il ricorrente e la ricorrente sono obbligati a risarcire il danno derivante
dall'effetto sospensivo, qualora abbiano agito intenzionalmente o con
colpa grave.
Decisione
1 Se il contratto non è ancora stato concluso, l'istanza di ricorso può
annullare la decisione e pronunciarsi nel merito
o rinviarla all'ente aggiudicatore con o senza
istruzioni vincolanti.
2 Se il contratto è già stato concluso e il ricorso si rivela
fondato, l'istanza di ricorso constata che la decisione è illegittima.
6. Sorveglianza
Controlli e Sanzioni
1 I Cantoni vigilano sull'osservanza delle disposizioni sugli appalti prima
e dopo l'aggiudicazione da parte degli enti aggiudicatori
e degli offerenti.
2 Essi prevedono sanzioni in caso di violazione delle disposizioni sugli
appalti.
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II G/1/2
**7. Disposizioni finali**
Adesione e Recesso
1 Ogni Cantone può aderire all'accordo consegnando la propria dichiarazione
di adesione all'Organo Intercantonale, che la comunica alla Confederazione.
2 Il recesso può avvenire alla fine di un anno civile. Esso deve essere comunicato
all'Organo Intercantonale con sei mesi di preavviso, che notifica il recesso
alla Confederazione.
* Entrata in vigore
1 L’accordo entra in vigore, non appena vi abbiano aderito due Cantoni,
mediante pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e per gli
ulteriori membri con la pubblicazione della loro adesione nel medesimo
organo. ¹)
2 Lo stesso vale per le integrazioni e le modifiche dell’accordo.
3 Nei confronti dei Cantoni che non hanno recepito le disposizioni attual-
mente modificate del 15 marzo 2001, continua ad applicarsi l’accordo inal-
terato del 25 novembre 1994.
1. Die Vereinbarung gilt für die Vergabe von Aufträgen, die nach dem Inkrafttreten der Vereinbarung ausgeschrieben oder vergeben wurden.
2. Im Fall eines Austrittes gilt die Vereinbarung für die Vergabe von Aufträgen, die vor dem Ende des Kalenderjahres, auf das der Austritt wirksam wird, ausgeschrieben werden.