Kanton Glarus
Table of Provisions (30)
Statutory Text (30 Provisions)
Oggetto
1 La presente legge disciplina
a. la responsabilità dell'ente pubblico per i danni causati illecitamente
a terzi dai propri funzionari nell'esercizio delle loro funzioni;
b. la responsabilità dei funzionari per i danni che essi causano
all'ente pubblico in violazione dei loro doveri d'ufficio, nonché l'eventuale
diritto di regresso dell'ente pubblico nei confronti dei funzionari;
c. l'indennizzo dei funzionari in caso di responsabilità derivante dalla
rappresentanza di un ente pubblico in un'organizzazione.
2 Essa disciplina inoltre l'indennità eccezionale per i danni causati a terzi da
atti leciti (art. 7).
Gemeinwesen
1 Ai sensi della presente legge, per enti pubblici si intendono
a. il Cantone;
b. i Comuni nonché
c. le altre persone giuridiche di diritto pubblico cantonale e co-
munale.
d. *
Funzionari pubblici
1 Sono considerati funzionari pubblici tutti i membri delle autorità, i dipendenti e gli insegnanti di un ente pubblico, nonché tutte le altre persone fisiche che, su incarico di quest'ultimo, svolgono un compito pubblico. *
2 È irrilevante se i funzionari pubblici operano a tempo pieno, a tempo parziale, a titolo accessorio, in modo permanente o solo temporaneamente, in virtù di un obbligo di diritto pubblico o di diritto privato.
1) GS I A/1/1
SBE V/1 1 1
II F/2
3 Le persone autorizzate all'esercizio della libera professione che operano come ufficiali di stato civile, in relazione alla loro attività professionale di autenticazione e certificazione, non sono funzionari pubblici ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1. Esse rispondono secondo il diritto civile federale. *
Eccezioni
1 La presente legge non si applica se l'ente pubblico svolge attività commerciali di diritto privato e non agisce con poteri sovrani.
Riserva di disposizioni speciali
1 La presente legge non si applica alle pretese di un terzo danneggiato,
nella misura in cui la responsabilità dell'ente pubblico o dei suoi funzionari
è disciplinata dal diritto federale e questo esclude la responsabilità secondo la pre-
sente legge.
2 Restano riservate le disposizioni di altre leggi cantonali, se
esse escludono in parte o completamente l'applicazione della presente legge.
2bis Restano inoltre riservate altre leggi che, nell'esecuzione di compiti pubblici
da parte di organizzazioni di diritto privato incaricate, prevedono
che queste o l'ente pubblico incaricante rispondano secondo la legge sulla responsabilità dello Stato. *
3 Il Gran Consiglio può disciplinare diversamente la responsabilità
degli enti pubblici e dei loro funzionari per i danni derivanti da attività
ufficiali in accordi intercantonali, fermo restando che i principi della presente legge
devono essere rispettati. *
**2. Responsabilità dell'ente pubblico nei confronti di un terzo danneggiato**
**2.1. Presupposti**
2 Responsabilità per comportamento illecito
1. Il Cantone risponde del danno cagionato illecitamente a terzi dai suoi funzionari nell’esercizio delle loro funzioni, a prescindere da una colpa dei funzionari.
2. Se una decisione, una sentenza o un’altra risoluzione del Cantone è stata successivamente modificata in un procedimento di ricorso, il Cantone risponde soltanto se la decisione originaria era manifestamente errata.
3. Il terzo danneggiato non ha diritto di agire contro i funzionari responsabili.
Responsabilità per comportamento lecito
1\. Se un terzo subisce un danno a seguito di un comportamento ufficiale lecito, l'ente pubblico è responsabile solo nella misura prevista da una legge.
2\. Se tuttavia una singola persona o una cerchia determinata e delimitabile di persone subisce un danno grave e inammissibile a causa di un provvedimento ufficiale lecito, l'ente pubblico versa un'indennità secondo equità.
Verletzung in den persönlichen Verhältnissen
Lesione della personalità
1 In caso di lesioni personali o di uccisione di una persona, se le circostanze
lo giustificano, alla persona lesa o ai congiunti dell'ucciso compete un
diritto ad un'adeguata somma di denaro a titolo di riparazione morale.
2 Se una persona è lesa nella sua personalità in altro modo illecito, le
compete pure un diritto ad una somma di denaro a titolo di riparazione
morale, sempreché la gravità della lesione lo giustifichi e questa non sia
stata altrimenti risarcita.
3 In luogo o accanto al pagamento di una somma di denaro può essere
accordata anche un'altra forma di riparazione morale.
Responsabilità di più enti pubblici
1 Se funzionari, che sono al servizio di più enti pubblici, hanno causato un danno a un terzo, gli enti pubblici rispondono in solido, qualora l'attività ufficiale non possa essere imputata esclusivamente a uno di essi.
2 Gli enti pubblici coinvolti sopportano il danno in proporzione ai loro interessi nell'attività ufficiale.
Esclusione della responsabilità o riduzione dell'indennità
1 L'ente pubblico non risponde se il danneggiato non ha esercitato i rimedi
ordinari a sua disposizione per opporsi all'atto o all'omissione dannosa,
sebbene ciò gli fosse ragionevolmente esigibile.
2 Se il danneggiato ha acconsentito all'attività ufficiale dannosa o se
circostanze di cui egli deve rispondere hanno causato o aggravato il danno,
l'obbligo di risarcimento può essere escluso o ridotto.
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II F/2
2.2. Procedura
Geltendmachung des Anspruchs
**1** Il terzo danneggiato deve far valere i propri diritti nei confronti dell’ente pubblico
per scritto, entro i termini di cui all’articolo 15, presso le seguenti autorità
a. il Consiglio di Stato, se si tratta di pretese contro il Cantone, con riserva delle
pretese ai sensi della lettera b;
b. la Commissione amministrativa dei Tribunali, se si tratta di pretese contro il
Cantone per il comportamento di un membro di un’autorità giudiziaria o di
un collaboratore dell’amministrazione dei Tribunali;
c. la competente direzione, se si tratta di pretese contro un Comune, un con-
sorzio di Comuni o un’altra corporazione di diritto pubblico;
d. * l’organo direttivo di una persona giuridica di diritto pubblico, se si tratta
di pretese contro quest’ultima.
**2** L’autorità interpellata deve decidere sulle richieste del danneggiato mediante
decisione entro sei mesi. Questo termine può essere prolungato d’intesa con il
danneggiato. *
Ricorso giudiziario *
1 La persona lesa può, entro 30 giorni, ricorrere al Tribunale amministrativo,
segnatamente se l'autorità ha contestato in tutto o in parte la sua pretesa o
non ha deciso entro il termine (art. 11 cpv. 2).
2 *
3 I ricorsi contro decisioni relative a pretese dirette contro il Cantone a causa
del comportamento di membri del Tribunale amministrativo devono essere
presentati al Tribunale superiore. *
4 Con il ricorso possono essere esaminati tutti i vizi della procedura e della
decisione contestata, inclusa l'inopportunità. *
Notifica e Chiamata in Causa di Funzionari Pubblici
1 Non appena un terzo danneggiato ha fatto valere un'azione contro l'ente pubblico, l'autorità competente notifica ai funzionari pubblici contro i quali può essere esperita un'azione di regresso (art. 17). Lo stesso vale se il danneggiato ha interposto ricorso amministrativo.
2 I funzionari pubblici devono essere chiamati in causa nel procedimento intentato dal terzo danneggiato contro l'ente pubblico.
3 Nel procedimento di primo grado, la notifica e la chiamata in causa dei funzionari pubblici possono essere posticipate al più tardi fino alla presentazione della presa di posizione dell'autorità interessata, purché da ciò non derivi loro alcun svantaggio e non richiedano essi stessi la chiamata in causa.
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II F/2
Revisione limitata della legalità delle decisioni
1 La legalità di una decisione passata in giudicato, di una sentenza o di un’altra decisione non può più essere riesaminata nell’ambito di un procedimento relativo alla responsabilità patrimoniale dell’ente pubblico.
Perenzione del diritto all'indennizzo
1 Il terzo danneggiato perime il suo diritto all'indennizzo contro l'ente pubblico, se non lo fa valere conformemente all'articolo 11 entro i seguenti termini
a. entro un anno dal giorno in cui ha avuto conoscenza del danno e dell'ente pubblico tenuto all'indennizzo;
b. in ogni caso, al più tardi entro dieci anni dal giorno dell'evento dannoso.
2 Questi termini di perenzione del diritto all'indennizzo del danneggiato sono sospesi per la durata di un procedimento penale, disciplinare o amministrativo avviato, in base ai medesimi fatti, contro i funzionari. *
**3. Responsabilità dei funzionari nei confronti dell'ente pubblico**
**3.1. Presupposti**
Responsabilità per danno diretto
1 I pubblici funzionari rispondono nei confronti dell'ente pubblico per il danno che gli è stato arrecato in seguito a una violazione intenzionale o gravemente negligente dei doveri d'ufficio.
Rückgriff des Gemeinwesens nach Schädigung eines Dritten
1. Regresso dell'ente pubblico in caso di danno a un terzo
1 Se funzionari pubblici hanno danneggiato un terzo mediante una violazione
intenzionale o gravemente negligente dei loro doveri d'ufficio e se l'ente
pubblico ha risarcito il terzo, in virtù della presente o di un'altra legge,
con un'indennità ed eventualmente un indennizzo per torto morale, l'ente
pubblico ha diritto di regresso nei confronti dei funzionari pubblici.
Responsabilità di più funzionari
1 Se più funzionari hanno causato congiuntamente un danno, essi rispondono nei confronti dell'ente pubblico in solido in caso di dolo e in proporzione all'entità della rispettiva colpa in caso di negligenza grave.
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Haftung ausscheidender Amtsträger
1 Responsabilità dei funzionari uscenti
I funzionari possono essere perseguiti anche dopo lo scioglimento del rapporto di servizio o di altro rapporto giuridico con l’ente pubblico, o dopo una mancata rielezione.
3.2. Procedura
Danno o pretesa di regresso
1 La decisione in merito a una pretesa di risarcimento danni o di regresso spetta
a. al Landrat (Consiglio cantonale), se si tratta di pretese nei confronti di membri del Landrat (Consiglio cantonale), del Regierungsrat (Consiglio di Stato) o del Kantonsgericht (Tribunale cantonale), dell'Obergericht (Tribunale d'appello) o del Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo);
b. al Regierungsrat (Consiglio di Stato) per pretese nei confronti di funzionari cantonali o di un ente o istituto di diritto pubblico cantonale, che sottostanno alla sua direzione o vigilanza;
c. alla Commissione amministrativa dei tribunali per pretese nei confronti di funzionari soggetti ai tribunali;
d. alla Direzione di un Comune, di un Consorzio di Comuni o di un'altra Corporazione comunale di diritto pubblico, se si tratta di pretese nei confronti dei membri della Direzione o di funzionari che sottostanno alla sua direzione o vigilanza;
e. all'organo dirigente di una persona giuridica di diritto pubblico per pretese nei confronti di funzionari di tale persona giuridica.
2 Se la decisione spetta al Landrat (Consiglio cantonale), una commissione chiarisce preliminarmente la questione e ne riferisce il risultato. Il Landrat (Consiglio cantonale) decide in merito alla pretesa a scrutinio segreto.
Ricorso giudiziale *
1 La decisione relativa a una pretesa di risarcimento del danno o di regresso
può essere impugnata dagli agenti pubblici interessati entro 30 giorni (secondo
gli articoli 105 e seguenti della legge sulla giustizia amministrativa) dinanzi al
Tribunale amministrativo.
2 I ricorsi contro decisioni relative a pretese nei confronti di membri del
Tribunale amministrativo devono essere presentati al Tribunale superiore. *
3 Con il ricorso possono essere eccepiti tutti i vizi della procedura e della
decisione contestata, inclusa l’inadeguatezza. *
2) GS III G/1
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Perdita della pretesa al risarcimento del danno e al regresso
1 Il diritto dell'ente pubblico al risarcimento del danno diretto (art. 16) si estingue con lo scadere di un anno dal giorno in cui l'organo competente ha avuto conoscenza del danno e del suo autore, ma al più tardi con lo scadere di dieci anni dal giorno del comportamento illecito dei funzionari.
2 Il diritto dell'ente pubblico al risarcimento del danno di terzi (art. 17) si estingue con lo scadere di un anno dal giorno in cui l'ente pubblico ha riconosciuto il proprio obbligo di indennizzo nei confronti del terzo o è stato condannato con decisione passata in giudicato all'indennizzo, ma al più tardi con lo scadere di dieci anni dal giorno del comportamento illecito dei funzionari.
3 Questi termini di decadenza del diritto dell'ente pubblico rimangono sospesi durante la durata di un procedimento penale, disciplinare o amministrativo che viene condotto sulla base del medesimo stato di fatto. *
4. Indennizzo dei funzionari *
Presupposti
1 Se un funzionario pubblico è personalmente responsabile per la rappresentanza di un ente pubblico in un'organizzazione, l'ente pubblico lo indennizza, a condizione che il funzionario pubblico non abbia causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.
2 Il funzionario pubblico deve informare immediatamente l'ente pubblico di una richiesta di risarcimento danni fatta nei suoi confronti e fornirgli le informazioni necessarie. Se non adempie a tale obbligo o lo adempie in modo insufficiente, l'ente pubblico può rifiutare l'indennizzo in tutto o in parte.
* Procedura, decadenza, diritto di ricorso
¹ Per la rivendicazione e la decisione in merito all'indennizzo si applica
l'articolo 11 per analogia. Il diritto all'indennizzo decade se non viene
fatto valere entro un anno dal riconoscimento o dall'accertamento giudiziale
dell'obbligo di risarcimento del danno presso l'autorità competente ai sensi
dell'articolo 11.
² Contro la decisione dell'autorità competente, il funzionario può ricorrere
entro 30 giorni al Tribunale amministrativo.
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II F/2
5. Diritto complementare *
1. **Disposizioni sussidiarie**
¹ Se la presente legge non contiene disposizioni materiali, sono applicabili le
disposizioni del Codice delle obbligazioni, segnatamente per il calcolo
del danno e la fissazione dell’indennità.
² Se la presente legge non contiene disposizioni procedurali particolari,
sono applicabili le disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa,
segnatamente per quanto concerne le spese procedurali e il diritto
all’assistenza giudiziaria gratuita.
**6. Disposizioni finali e transitorie***
**Art. 24 Abrogazione e modifica del diritto vigente**
¹ Con l’entrata in vigore della presente legge sono modificate le leggi
seguenti:3)
1. Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes werden die folgenden Gesetze geändert:[[3]](#paragraphtext_content_fn_214239_2_3_c)
Diritto transitorio
1 La presente legge si applica anche alla responsabilità per il danno cau-
sato prima della sua entrata in vigore (art. 27), salvo che il diritto del terzo
danneggiato o dell’ente pubblico sia già oggetto di un procedimento giu-
diziario o sia caduto in prescrizione o in perenzione secondo il diritto ante-
riore.
2 Se tuttavia l’inizio del termine annuale di cui all’articolo 15 capoverso 1
o all’articolo 22 capoversi 1 e 2 precede il giorno dell’entrata in vigore della
presente legge, esso è spostato a tale giorno.
3 Le domande pendenti di terzi danneggiati sono trasmesse alle autorità
competenti giusta l’articolo 11 per la decisione. Queste fissano, se del
caso, ai richiedenti un termine per motivare il loro diritto e citano i fun-
zionari interessati.
* Disposizione transitoria relativa al quarto capitolo
1 Il diritto all’indennizzo secondo l’articolo 22a può essere fatto valere anche per le
responsabilità di funzionari causate prima della sua entrata in vigore, tuttavia solo nella
misura in cui il riconoscimento o l’accertamento giudiziale dell’obbligo di risarcimento
non sia avvenuto più di un anno prima dell’entrata in vigore del quarto capitolo. Per la
rivendicazione si applica per analogia l’articolo 25 capoverso 2.
3) Le modifiche sono state inserite nelle normative interessate.
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Vollzug
1 L’esecuzione della presente legge spetta al Consiglio di Stato.
2 Esso può prevedere che l’accertamento preliminare dei sinistri del Cantone
sia affidato all’Assicurazione cantonale dei beni, ad assicuratori privati o ad altri
specialisti.
3 Esso disciplina le questioni che si pongono con lo scioglimento della Glarner Amtsbürgschaftsgenossenschaft.
Entrata in vigore
1 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1992.
2 L’articolo 12 capoverso 3 e l’articolo 21 capoversi 2 e 3 entrano tuttavia in
vigore solo dopo la loro approvazione da parte dell’Assemblea federale.4)
4) Decreto federale di approvazione: 17 dicembre 1992
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