Kanton Glarus (KorpV)
Indice delle disposizioni (10)
Testo normativo (10 Articoli)
Ambito di applicazione
1 Il presente regolamento si applica alle corporazioni di diritto privato e di
diritto pubblico di diritto cantonale ai sensi degli articoli 59 e 703 del
Codice civile svizzero³) rispettivamente degli articoli 34 segg. e 161 segg. della
Legge di applicazione del Codice civile).
2 Esso disciplina la procedura di vigilanza e di approvazione.
Zuständigkeiten
1 Gli statuti delle corporazioni di diritto pubblico e le loro modifiche necessitano dell'approvazione da parte del Consiglio di Governo. I corrispondenti atti giuridici delle corporazioni di diritto privato necessitano dell'approvazione da parte del Dipartimento dell'Economia Pubblica e degli Affari Interni.
2 Il Dipartimento dell'Economia Pubblica e degli Affari Interni vigila sulle corporazioni. Tale compito è svolto dal Segretariato del Dipartimento.
3 Per il resto valgono le competenze specifiche previste dalla legge.
Verfügungen
1 Le autorità di approvazione emanano decisioni concernenti
a. l'approvazione degli statuti e delle loro modifiche;
b. la fusione e lo scioglimento delle corporazioni.
2 L'autorità di vigilanza emana decisioni in particolare concernenti
a. la rendicontazione (art. 6);
b. l'ordinazione di misure per eliminare le carenze (art. 7).
1) RS II E/2
2) RS II A/3/2
3) RS 210
4) RS III B/1/1
SBE 2017 07
1
II E/2/1
2. Obblighi delle corporazioni
Adempimento dei compiti e rendicontazione *
1 Le Corporazioni adempiono ai loro compiti statutari e sottopongono all'autorità di vigilanza, spontaneamente entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario in cui era prevista una riunione conformemente allo statuto, la seguente documentazione relativa al periodo di rendicontazione statutario
a. i bilanci annuali approvati e validamente firmati;
b. i rapporti sull'attività aziendale o i verbali delle assemblee;
c. le relazioni dell'organo di revisione, nella misura in cui tale organo debba essere nominato.
2 Su richiesta, esse presentano ulteriore documentazione.
3 Le Corporazioni di diritto privato non sono obbligate a presentare rapporti periodici. Esse, così come i terzi nei rapporti con queste, si rivolgono all'autorità di vigilanza in caso di necessità. *
Obbligo d'informazione
1 La Direzione informa senza indugio l'autorità di vigilanza su processi che richiedono un rapido intervento, in particolare quando la Corporazione rischia di perdere la propria capacità di agire.
3. Compiti e mezzi di vigilanza dell'autorità di vigilanza
1. Esame della rendicontazione
1 L'autorità di vigilanza esamina la documentazione presentata.
2 L'esame non comporta l'esonero da responsabilità per gli organi responsabili.
1. Zur Behebung von Mängeln trifft die Aufsichtsbehörde geeignete Massnahmen, indem sie insbesondere
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | Weisungen an die Korporation oder an die Revisionsstelle erteilt; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | Beschlüsse der Korporation ändert, aufhebt oder ersatzweise an deren Stelle fasst; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | Organe der Korporation abberuft und interimistische Verwaltungen einsetzt; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d. | die Vollstreckung von Entscheiden und Verfügungen im Sinne von Artikel 130 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes[[5]](#enumeration_itemtext_content_fn_249366_2_5_c) durchsetzt. | | |
2. Die Kosten für Anordnungen gemäss Absatz 1 oder weiterer allenfalls notwendiger Massnahmen gehen grundsätzlich zulasten der Korporation.
Dati delle corporazioni
*
1 L’autorità di vigilanza acquisisce e gestisce i dati necessari per l’esercizio
della propria attività di vigilanza. Essi concernono in particolare
scopo e natura della corporazione, indirizzi delle persone responsabili,
date di fondazione, statuti, depositi di bilanci, cifre di bilancio nonché altri
fatti utili all’esercizio dell’attività di vigilanza (osservazioni sulla
rendicontazione ecc.).
*
2 La divulgazione di dati è limitata all’indirizzo e allo scopo.
4. Protezione giuridica
Ricorso
1 La tutela giuridica contro le decisioni dell'autorità di autorizzazione e di
vigilanza è retta dalla legge sulla giustizia amministrativa.
5. Emolumenti
Tariffe
1 La comunicazione di dati a terzi è soggetta a tariffa.
2 Per l'ordinaria attività di vigilanza non vengono riscosse tariffe.
3 Per le decisioni concernenti l'esame, la modifica e l'approvazione di
statuti o regolamenti di corporazioni, la fusione o lo scioglimento
di corporazioni e il trasferimento di patrimonio, i solleciti sotto forma
di disposizione, nonché le misure di vigilanza, viene riscossa una tariffa
di 100-1000 franchi, a seconda del dispendio. In casi d'ufficio particolarmente
difficili e complessi, tali tariffe possono essere aumentate fino al
doppio dell'importo massimo. In circostanze particolarmente semplici
si può rinunciare alla riscossione di una tariffa.
4 Le spese straordinarie vengono fatturate come segue
a. Solleciti semplici
b. Comunicazione di dati (art. 8 cpv. 2), per ogni set di dati
c. Creazione di fotocopie, per ogni copia
d. Spese e pagamenti in contanti
3
II E/2/1
100 franchi ciascuno;
10 franchi;
10 centesimi;
secondo il dispendio.