Kanton Glarus (GG)
Table of Provisions (134)
Statutory Text (134 Provisions)
Ambito di applicazione
1 Questa legge disciplina i principi fondamentali dell'organizzazione, dell'adempimento
dei compiti, della cooperazione e dell'aggregazione di comuni,
nonché la vigilanza cantonale.
2 Questa legge si applica anche alle parrocchie, alle associazioni intercomunali e alle corporazioni di diritto pubblico, ove ciò sia espressamente previsto.
Definizioni
1 Ai sensi della presente legge s'intendono per
a.
b.
C.
d.
e.
f.
g.
**Statuto comunale:** Lo statuto di un Comune, l'ordinamento di una
parrocchia ecclesiastica, gli statuti di un'associazione intercomu-
nale, di una corporazione di diritto pubblico o di un'istituzione
comunale;
**Comune parlamentare:** Comune con un parlamento comunale;
**Comune assembleare:** Comune senza un parlamento comunale;
**Autorità comunali:** l'organo esecutivo, le commissioni e l'am-
ministrazione comunale nel Comune, nonché, in un Comune par-
lamentare, anche il parlamento comunale;
**Organo esecutivo:** Il Municipio di un Comune, il Consiglio parroc-
chiale di una parrocchia ecclesiastica, il consiglio di direzione di
un'associazione intercomunale, il consiglio di direzione o la com-
missione di una corporazione di diritto pubblico e il consiglio di
amministrazione di un'istituzione comunale;
**Organo di controllo:** La Commissione di gestione in un Comune,
l'organo di revisione contabile in una parrocchia ecclesiastica e
in un'associazione intercomunale, nonché l'organo incaricato della
revisione in una corporazione di diritto pubblico;
**Delibera:** Una decisione o un atto normativo.
1) GSIA/1/1
SBE 2025 30
1
II E/2
Autonomie
1 I Comuni disciplinano le proprie competenze in modo autonomo nel
rispetto del diritto superiore.
2 In questo ambito i Comuni hanno il diritto di legiferare e di amministrare.
Diritto di Legiferare
1. I Comuni disciplinano la propria organizzazione e le competenze dei loro organi nel regolamento comunale, nel rispetto del diritto superiore. Essi regolano anche le competenze finanziarie.
2. Le norme importanti degli aventi diritto di voto o del parlamento comunale vengono pubblicate ufficialmente e aggiornate in modo appropriato in una raccolta generalmente accessibile.
Poteri penali
1 I Comuni possono prevedere disposizioni penali per le contravvenzioni
alle fattispecie di violazione dei loro disposti comunali.
2 Le disposizioni penali indicano la contravvenzione da sanzionare e stabiliscono
l'ammontare della multa.
2. Tipi di Comuni ed Enti di diritto pubblico
2.1. Comuni
Situazione giuridica dei Comuni
1 I Comuni sono enti territoriali di diritto pubblico con propria personalità giuridica.
Condizione giuridica delle parrocchie
1 La Chiesa evangelica riformata e la Chiesa cattolica romana cantonali e le loro parrocchie sono enti di diritto pubblico riconosciuti dallo Stato e autonomi.
1. Organisation und Verwaltung der Kirchgemeinden müssen den Grundsätzen der Kantonsverfassung und dieses Gesetzes entsprechen; im Übrigen richten sie sich nach den kirchlichen Vorschriften.
2. Im Einzelnen gilt
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | Wo nach diesem Gesetz die Genehmigung oder Zustimmung einer kantonalen Instanz nötig ist, können die kirchlichen Vorschriften vorsehen, dass vorgängig kantonale kirchliche Instanzen mitwirken. | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | Der Regierungsrat kann eine Aufsicht gegenüber Kirchgemeinden nur ausüben, wenn die kantonalen Kircheninstanzen diese nicht wahrnehmen oder wenn das staatliche Recht in schwerwiegender Weise verletzt wird. | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | Der Rechtsschutz gegenüber den Kirchgemeinden richtet sich nach den Kirchenverfassungen[[2]](#enumeration_itemtext_content_fn_480317_2_2_c) und dem Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG)[[3]](#enumeration_itemtext_content_fn_480317_2_3_c). | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d. | Die Landeskirchen können im Übrigen in Einzelfragen abweichende Bestimmungen erlassen, sofern die Rechtsstellung der Stimmberechtigten, die Funktionen der Gemeindebehörden und die Rechtsstellung der Gemeindebediensteten nicht beeinträchtigt werden. | | |
Posizione giuridica delle corporazioni di diritto pubblico
1 Una corporazione di diritto pubblico è una persona giuridica di diritto
cantonale, che si basa su una determinata cerchia di persone o su determinati
beni e svolge compiti di interesse generale.
Istituzione
1 L'istituzione di nuove corporazioni di diritto pubblico, le modifiche nel
loro assetto nonché quelle relative ai loro statuti necessitano dell'approva-
zione del Consiglio di Stato.
2 Il Consiglio di Stato può, qualora sia indispensabile nell'interesse pubblico,
disporre l'istituzione di una corporazione di diritto pubblico, ridefinirne i
compiti o anche scioglierla.
Organizzazione e Amministrazione
1 Le corporazioni di diritto pubblico si organizzano autonomamente se-
condo i principi democratici. Esse osservano a tal fine i principi procedurali e
organizzativi di questa legge.
2 Le corporazioni di diritto pubblico amministrano e utilizzano i loro beni
autonomamente e tengono conto degli interessi generali del comune.
2) RU IV A/1/4 e IV A/1/6
3) RU III G/1
3
II E/2
Disposizioni derogatorie
¹ La sua contabilità è retta dall’articolo 957 capoversi 2 e 3 CO¹). Le disposizioni del diritto in materia di gestione delle finanze pubbliche non sono applicabili.
2.3. Consorzi
Posizione giuridica degli Enti di scopo
¹ Gli enti di scopo sono persone giuridiche di diritto pubblico con propria personalità giuridica, costituiti dall'unione di comuni per l'adempimento congiunto di compiti.
3. Organizzazione dei Comuni
3.1. Aventi diritto di voto
Stimmberechtigte
¹ L'insieme degli aventi diritto di voto costituisce l'organo supremo del comune.
² Essi esercitano i loro diritti in conformità alla Costituzione e al diritto cantonale e comunale in seno all'assemblea comunale o alle urne.
³ Il diritto di voto negli affari comunali è regolato dalla Costituzione cantonale, dalla Legge sui diritti politici5) e dalla presente Legge.
Garanzia dei diritti politici
¹ I diritti politici nel comune sono garantiti in conformità con lo statuto comunale e la legge sui diritti politici.
Diritto di iniziativa
¹ Ogni avente diritto di voto ha il diritto di presentare in qualsiasi momento, autonomamente o congiuntamente con altri aventi diritto di voto, proposte alla Direzione su questioni che rientrano nella competenza degli aventi diritto di voto.
² Una proposta può essere presentata sotto forma di un'esortazione generale o di un progetto elaborato. Essa deve rispettare il principio dell'unità della materia.
³ Non deve contenere nulla che contravvenga al diritto federale o al diritto cantonale; non deve richiedere nulla che sia manifestamente irrealizzabile.
4) RS 220
5) GSID/22/2
4
II E/2
⁴ Deve essere descritta e motivata con precisione, e deve essere firmata di pugno dai proponenti o munita di firma elettronica qualificata (art. 4a LPA).
Riesame
1 Una decisione degli aventi diritto al voto può essere riesaminata in qualsiasi
momento. Lo statuto comunale, lo statuto ecclesiastico o lo statuto di
organizzazione ne regolano i dettagli.
2 Sono fatte salve le decisioni elettorali.
3 Una richiesta di riesame è inammissibile se sono già state intraprese azioni
esecutive significative, se in caso di accoglimento fossero violati i principi della
buona fede o i diritti di terzi, o se la decisione, secondo il diritto cantonale o
federale o per la natura della cosa, non può più essere revocata.
Procedure di voto ed elezione
1. I comuni disciplinano autonomamente le procedure di voto ed elezione nell'ambito del diritto superiore. In via sussidiaria, si applicano le disposizioni della Legge sui diritti politici.
Referendum Facoltativo
1. Nei Comuni, il regolamento comunale, e nelle Parrocchie (o Comunità ecclesiastiche), il regolamento ecclesiastico, disciplina il referendum facoltativo.
2. Le decisioni soggette a referendum facoltativo sono sottoposte ai votanti nella successiva assemblea comunale o votazione alle urne come proposta, se ciò viene richiesto entro 30 giorni dalla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale cantonale da
a. almeno 300 votanti del Comune;
b. almeno un decimo degli aventi diritto di voto appartenenti alla confessione religiosa.
3. Le unioni di comuni (Zweckverbände) e le corporazioni di diritto pubblico possono prevedere referendum facoltativi nel loro statuto organizzativo.
Forme straordinarie di votazione
1 I Comuni possono prevedere che, nei Comuni con assemblea, la presidenza e, nei Comuni con parlamento, il parlamento comunale sottopongano agli aventi diritto di voto
a.
b.
due varianti, indicando quella preferita;
una questione di principio per la votazione.
2 Se gli aventi diritto di voto hanno approvato una questione di principio, questa è vincolante per gli altri organi comunali. Per l'attuazione si applicano i termini previsti per il trattamento delle mozioni destinate agli aventi diritto di voto sotto forma di suggerimento generale.
3 I Comuni possono prevedere che possano essere sottoposte agli aventi diritto di voto votazioni consultive. L'esito di una votazione consultiva non è vincolante.
4 Le comunità parrocchiali, le associazioni di scopo e gli enti di diritto pubblico possono prevedere tali forme straordinarie di votazione. Le relative disposizioni si applicano loro per analogia.
**3.2. Disposizioni comuni**
Scelta dell'organizzazione
1 Ai Comuni spetta, nell'ambito del diritto superiore, la libertà di organizzazione.
2 I Comuni strutturano il proprio organo legislativo come Parlamento comunale con Assemblea comunale o con votazione alle urne, oppure come Assemblea comunale.
3 Le parrocchie, le associazioni intercomunali e le corporazioni di diritto pubblico si organizzano come Comuni assembleari.
Organi dei Comuni
¹ Nel comune con assemblea (Versammlungsgemeinde), gli organi comunali sono
a. gli aventi diritto di voto;
b. il Municipio;
c. la Commissione della gestione.
² Nel comune con parlamento (Parlamentsgemeinde), gli organi comunali sono
a. gli aventi diritto di voto;
b. il parlamento comunale;
c. il Municipio.
³ Nei comuni con assemblea, il Municipio sottopone agli aventi diritto di voto le questioni per la decisione; nei comuni con parlamento, è il parlamento comunale a farlo.
⁴ Nei comuni con parlamento, l'ordinamento comunale disciplina le modalità di esercizio dei diritti da parte degli aventi diritto di voto. Essi possono farlo nell'ambito di un'assemblea comunale (comune con parlamento e assemblea comunale) o tramite votazione alle urne (comune con parlamento e votazioni alle urne).
⁵ Le assemblee comunali escludono le votazioni alle urne.
⁶ Le competenze degli organi comunali sono stabilite dall'ordinamento comunale nel quadro del diritto sovraordinato.
6
II E/2
Tenuta e pubblicazione dei protocolli
1 Gli organi comunali redigono protocolli separati che informano almeno su
le decisioni, i risultati delle elezioni e le eventuali contestazioni
riguardanti la violazione di disposizioni sulla competenza e sulla procedura.
Essi sono sottoscritti dalla segretaria o dal segretario
e, previa approvazione espressa o tacita, dalla presidente o dal presidente.
2 Il protocollo dell'assemblea comunale, approvato dalla giunta, viene
pubblicato entro due mesi dalla data dell'assemblea, secondo le modalità
consuete del luogo.
3 Eventuali opposizioni contro il protocollo dell'assemblea comunale devono
essere presentate per iscritto alla giunta entro il termine di pubblicazione
di 30 giorni. Quest'ultima decide entro 30 giorni.
3.3. Comuni con parlamento
Poteri intrasferibili degli aventi diritto al voto
1 Nei comuni con parlamento, gli aventi diritto al voto decidono obbligatoriamente
sulle seguenti questioni
a. l'adozione dello statuto comunale;
b. l'elezione dei membri del parlamento comunale e della presidenza;
c. la fusione con altri comuni;
d. ulteriori poteri inalienabili ai sensi della legislazione cantonale speciale.
Funzioni inalienabili del Parlamento comunale
1 Nelle Comuni con Parlamento, il Parlamento comunale è competente
in via definitiva per
a. l'approvazione del bilancio e del conto annuale;
b. la decisione sull'adesione e il recesso da consorzi intercomunali;
c. l'approvazione dei rapporti di gestione.
2 Il Parlamento comunale costituisce l'autorità elettorale per
a. le commissioni ad esso appartenenti;
b. l'ufficio elettorale;
c. la rappresentanza del Comune negli organi dei consorzi intercomunali.
Referendum obbligatorio e facoltativo
1 Il regolamento comunale disciplina, con riserva del capoverso 2, contro
quali decisioni del parlamento comunale può essere promosso il referendum
facoltativo ai sensi dell'articolo 19.
7
II E/2
2 È escluso il referendum facoltativo per le decisioni ai sensi dell'articolo 25,
per le decisioni negative del parlamento, ad eccezione di quelle relative
a mozioni dei cittadini aventi diritto di voto ai sensi dell'articolo 16, e per
le decisioni procedurali nella trattazione di interventi parlamentari.
3 Il regolamento comunale può, con riserva dell'articolo 25, sottoporre
ulteriori decisioni ai sensi dell'articolo 27 al referendum obbligatorio.
3.4. Comuni con assemblea comunale
1. In Versammlungsgemeinden befinden die Stimmberechtigten über folgende Geschäfte
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | die Wahl der Vorsteherschaft; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | die Wahl des Kontrollorgans (Art. 2 Abs. 1 Bst. f); | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | die Beschlussfassung über die Gemeindeordnung und über die wichtigen Rechtssätze im Sinne von Artikel 4 Absatz 2; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d. | die Genehmigung des Budgets und der Jahresrechnung sowie die Festsetzung des Steuerfusses; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | e. | die Beschlussfassung über den Beitritt zu und den Austritt aus Zweckverbänden; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | f. | den Zusammenschluss mit anderen Gemeinden, Gemeindeaufteilungen sowie Änderungen und Bereinigungen der Gemeindegrenzen; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | g. | weitere unentziehbare Befugnisse gemäss kantonaler Spezialgesetzgebung; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | h. | in den Kirchgemeinden, die Wahl des Kirchenrates, des Pfarrers oder der Pfarrerin sowie weiterer kirchlicher Bediensteter, soweit die kirchlichen Vorschriften dies vorsehen. | | |
Competenze della Presidenza
¹ La Presidenza costituisce l'autorità elettorale per
a.
b.
c.
le commissioni delle autorità e dell'amministrazione;
l'ufficio elettorale;
i rappresentanti del Comune negli organi degli enti consortili,
con riserva dell'articolo 106 capoverso 2.
² Il Regolamento comunale stabilisce contro quali decisioni della Presidenza può essere indetto il referendum facoltativo secondo l'articolo 19.
II E/2
**4. L'Assemblea comunale**
**4.1. Preparazione**
Convocazione dell'Assemblea Comunale
1 Il Consiglio convoca le assemblee comunali.
Documenti per l'Assemblea comunale
¹ I termini per la pubblicazione e la trasmissione dei documenti per
l'Assemblea comunale sono stabiliti dall'articolo 60 della Legge sui
diritti politici.
Diritto di Interpellanza
1 Nelle assemblee comunali, gli aventi diritto di voto possono presentare
interpellanze su questioni di interesse generale del comune e richiederne
la risposta durante l'assemblea comunale. Essi indirizzano l'interpellanza
per iscritto alla presidenza.
2 Le interpellanze presentate al più tardi dieci giorni lavorativi prima
di un'assemblea riceveranno risposta scritta dalla presidenza al più tardi
tre giorni prima di tale assemblea. Se le interpellanze vengono presentate
elettronicamente o se la persona interpellante ha acconsentito a una
risposta elettronica, la risposta avverrà in via elettronica.
3 L'interpellanza e la risposta vengono pubblicate, al più tardi tre giorni
prima dell'assemblee, sui media elettronici e comunicate in forma
riassunta durante l'assemblea. La persona interpellante può prendere
posizione sulla risposta. L'assemblea può decidere che abbia luogo una
discussione.
Validità delle decisioni (quorum)
1 Ogni Assemblea comunale regolarmente convocata è valida per prendere decisioni.
2 Le decisioni possono essere adottate solo sugli argomenti all'ordine del giorno che sono stati pubblicati con la convocazione.
3 La violazione di disposizioni in materia di competenza e di procedura deve essere eccepita immediatamente, laddove ciò sia ragionevolmente esigibile. In caso contrario, il diritto di reclamo decade.
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II E/2
4.2. Svolgimento
4.2.1. Momento
Assemblea ordinaria di Comune
**1** I Comuni con assemblea di Comune tengono almeno due volte all'anno, in primavera
e in autunno, un'assemblea ordinaria di Comune. Gli aventi diritto di voto deliberano
entro il 30 giugno sulla contabilità dell'anno precedente ed entro il 31 dicembre sul
budget nonché sulla aliquota d'imposta per l'anno seguente.
**2** I Comuni con parlamento comunale e assemblea di Comune tengono un'assemblea
di Comune in caso di necessità.
**3** Le Parrocchie tengono almeno annualmente un'assemblea ordinaria di Parrocchia.
Esse deliberano entro il 31 dicembre sulla contabilità dell'anno precedente e sul
budget per l'anno seguente. Fissano altresì l'aliquota d'imposta per l'anno seguente
e prendono periodicamente conoscenza della pianificazione finanziaria.
Assemblea comunale straordinaria
1 Un'assemblea comunale straordinaria si tiene entro e non oltre
tre mesi, se
a. la Giunta comunale lo decide;
b. il Parlamento comunale lo decide;
c. è richiesta da almeno 300 aventi diritto di voto, nelle parrocchie
da almeno un decimo degli aventi diritto di voto appartenenti alla
confessione, con indicazione degli affari da trattare;
d. il Consiglio di Stato lo ordina.
Vorgängige Einreichung von Abänderungsanträgen zu Vorlagen
1 La legge comunale può prevedere che i votanti, eccezionalmente, debbano presentare alla presidenza emendamenti motivati a una proposta, prima dell'assemblea comunale.
2 Questi emendamenti devono essere comunicati ai votanti dalla presidenza in modo appropriato prima dell'assemblea comunale.
4.2.2. Svolgimento delle trattative
Scrutatori
1 L'Ufficio elettorale comunale funge da scrutatore nelle assemblee
comunali.
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Gli scrutatori si ricusano in caso di votazioni che riguardano affari
propri.
Conduzione della riunione
1 La Presidenza della Commissione esecutiva dirige l’assemblea comunale. La Commissione esecutiva regola la supplenza in caso di impedimento o in caso di obbligo di ricusazione.
Ordine del giorno
1. Per prima cosa, l'ordine del giorno viene messo in discussione. Se viene presentata una proposta di modifica dell'ordine dell'elenco dei punti all'ordine del giorno, decide l'Assemblea comunale. Altre proposte relative all'ordine del giorno non sono ammissibili.
2. Affari non annunciati non possono essere né inseriti nell'ordine del giorno né trattati.
Spiegazione degli affari
1 Le proposte del comitato direttivo o dell'organo di controllo vengono lette e, se necessario, illustrate. Gli aventi diritto di voto che hanno presentato una proposta hanno l'opportunità di motivare brevemente la loro proposta.
2 Sia il comitato direttivo sia gli aventi diritto di voto presenti possono decidere di ascoltare, in merito a una proposta, esperti non aventi diritto di voto o persone non aventi diritto di voto ma con un interesse particolare.
Accertamento della maggioranza
1 Il direttore di dibattito accerta la maggioranza dei votanti per stima.
2 Se la maggioranza non risulta manifesta, la votazione deve essere ripetuta,
e i voti devono essere contati dagli scrutatori.
3 In caso di parità di voti, il presidente o la presidente decide con voto di
ballottaggio. Se un'elezione risulta in parità di voti, decide la sorte.
4 Se i comuni impiegano mezzi tecnici per l'accertamento della maggioranza,
possono disciplinare la materia in modo divergente.
Diritto di voto dei membri delle autorità
1 I membri della Direzione e delle altre autorità comunali partecipano alle votazioni. Il o la presidente si astiene dal voto.
2 Nell'approvazione dei conti e nelle decisioni relative alla gestione degli affari delle autorità, dell'amministrazione, delle aziende e degli enti, i membri dell'autorità comunale responsabile non possono votare.
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II E/2
Domanda di Reconsiderazione
1 Le domande di reconsiderazione sono ammissibili fino alla chiusura dell'assemblea.
Le altre mozioni d'ordine devono essere trattate immediatamente.
Procedura di votazione per l'approvazione del conto annuale
1 Qualora vengano presentate proposte su singole voci del conto annuale, si
deve decidere prima su queste e successivamente sull'approvazione del conto
annuale.
2 Se il conto viene approvato solo con riserva di chiarimento delle voci
contestate, il Municipio deve presentare una relazione in merito alla loro
verifica alla successiva Assemblea comunale.
Procedura in caso di mancata approvazione
1. Se il conto non viene approvato, la Presidenza deve esaminare nuovamente le posizioni contestate e, se necessario, integrarle o correggerle. Essa comunica senza indugio la propria posizione all'organo di revisione dei conti o alla commissione di gestione.
2. Al più tardi entro otto settimane dalla mancata approvazione, la Presidenza deve convocare un'assemblea comunale straordinaria.
3. Se l'approvazione viene nuovamente rifiutata, l'organo di controllo informa il Consiglio di Stato della questione.
Procedura di votazione per la delibera sul preventivo e sull'aliquota fiscale
1 I votanti deliberano sul preventivo e successivamente fissano l'aliquota fiscale.
2 Se vengono presentate proposte su singole voci del preventivo, si delibera prima su queste e poi sul preventivo emendato.
Rinvio del Preventivo o dell'Imposta
1 In caso di rinvio del preventivo o dell'imposta, il Capo Dicastero deve
indire un'assemblea comunale straordinaria al più tardi entro otto
settimane.
2 In caso di ulteriore rifiuto, il Capo Dicastero sottopone il preventivo o la
proposta per l'imposta al Consiglio di Stato per la sua fissazione.
**4.2.3. Tutela giuridica**
Anträge rechtswidrig
1 Su proposte illegittime non si può votare.
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Die Zulässigkeit von Anträgen bestimmt sich nach Artikel 65 KV.
3 Wenn ein Stimmberechtigter behauptet, eine Vorlage oder ein
Der Antrag ist rechtswidrig, es muss Gelegenheit zur Diskussion gegeben werden. Der
Entscheid steht dem oder der Vorsitzenden zu.
Ricorso
1 Ogni avente diritto di voto può, fino alla chiusura della discussione, presentare ricorso per vizi procedurali, deliberazioni illegittime o altre violazioni del diritto.
2 Il o la presidente decide se la discussione su un oggetto deve essere riaperta o se una votazione deve essere ripetuta.
Reclamo in materia di diritti politici, elezioni e votazioni
1 Dopo la chiusura della trattazione può
a.
ogni persona avente diritto di voto, a causa di irregolarità nella
preparazione e nello svolgimento dell’assemblea, entro dieci gior-
ni dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 114 capoverso 1 della LGV,
presentare ricorso in materia di diritti politici al Consiglio di Stato;
ogni persona che dimostri un interesse degno di protezione, contro
una decisione illegittima, entro 30 giorni dall'assemblea, ai sensi
degli articoli 85 e seguenti della LGV, presentare ricorso ammini-
strativo al Consiglio di Stato.
5. Il Parlamento comunale
Composizione, competenze
1 Il regolamento comunale determina in particolare
a.
b.
c.
i circondari elettorali per il parlamento comunale;
il numero dei membri del parlamento comunale;
le competenze del parlamento comunale.
Trasparenza delle sedute
1 Le sedute del parlamento comunale sono pubbliche.
2 Se lo esigono gli interessi dell’ordine e della sicurezza pubblica o se lo giustificano interessi privati degni di protezione, la Presidenza, qualsiasi membro del parlamento comunale o il Municipio possono chiedere la deliberazione a porte chiuse. Su tale richiesta si vota a scrutinio segreto, ad esclusione del pubblico. Per la decisione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei membri presenti.
3 Nelle deliberazioni a porte chiuse, chiunque è tenuto a mantenere il segreto sugli atti.
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II E/2
### Competenze
1. Il Parlamento comunale decide in merito alle questioni che gli sono attribuite dal diritto cantonale o dal Regolamento comunale.
2. Ad esso spetta la vigilanza sulle autorità, sull'amministrazione e sugli altri enti che svolgono compiti pubblici.
Rendiconto annuale, preventivo e aliquota fiscale
1 Le disposizioni degli articoli 43–46 si applicano alle assemblee comunali per analogia.
Organizzazione del Parlamento Comunale
1. Il Parlamento comunale si costituisce autonomamente e si dà, nel quadro della legge e del regolamento comunale, un proprio regolamento interno.
2. Il regolamento interno disciplina in particolare
a. gli organi e le loro competenze;
b. i diritti e i doveri dei membri del Parlamento conformemente all'articolo 56, nonché la procedura per il loro esercizio;
c. gli strumenti parlamentari;
d. i diritti e la procedura delle commissioni parlamentari;
e. le modalità di votazione.
3. In assenza di normative specifiche, si applica per analogia il diritto cantonale.
Pubblicazione
1 I decreti soggetti a referendum devono essere pubblicati nel Foglio Ufficiale.
Diritti e doveri dei membri del parlamento comunale
1 I comuni regolamentano i diritti e i doveri dei membri del parlamento
comunale. Salvo disposizioni divergenti, si applicano per analogia gli
articoli 64 e seguenti e 72 e seguenti del Regolamento del Gran Consiglio (RGC).
Rechte der Vorsteherschaft
1 I compiti della Giunta sono sottoposti al Consiglio comunale per
l'adozione delle decisioni.
2 I membri della Giunta partecipano alle sedute del Consiglio comunale con
voto consultivo e diritto di proporre mozioni.
6) GS II A/2/3
14
II E/2
3 Il Consiglio comunale può costituire commissioni per la preparazione delle
deliberazioni, per l'esercizio dell'alta vigilanza o per indagini particolari. La
Giunta può far rappresentare le proprie proposte da un membro o da
funzionari amministrativi.
6. Le autorità comunali
6.1. Disposizioni generali
Eleggibilità
1 Tutte le persone aventi diritto di voto che hanno compiuto il 18° anno di età sono eleggibili come membri di autorità comunali.
2 Sono eleggibili nel Consiglio direttivo (Vorsteherschaft) e nel Parlamento comunale le persone che hanno la propria residenza nel comune al più tardi al momento delle elezioni. Tale residenza deve essere mantenuta per l'intera durata del mandato.
3 Il diritto comunale può richiedere il requisito della residenza nel comune per l'elezione in una commissione con funzione consultiva o come delegati del comune in un consorzio intercomunale (Zweckverband).
Elezioni Suppletive
1 Qualora a seguito della cessazione del mandato di un titolare di carica
durante il periodo di carica corrente si verifichi una vacanza, si deve pro-
cedere a un’elezione suppletiva per il resto del periodo di carica, a meno
che le prossime elezioni ordinarie non abbiano luogo entro i sei mesi suc-
cessivi. Per le elezioni suppletive valgono le stesse disposizioni previste
per le elezioni ordinarie.
2 Qualora i presupposti per lo svolgimento di un’elezione suppletiva non
siano soddisfatti, un eventuale supplente partecipa alle deliberazioni del-
l’autorità al posto del membro ordinario uscente.
Elezione a diverse cariche
1 Se una persona è eletta a diverse cariche che si escludono a vicenda, deve optare per l'una o l'altra carica.
2 Se sussistono incompatibilità ai sensi dell'articolo 62, in caso di elezione simultanea è eletta la persona che ha ottenuto più voti. Se i candidati hanno ricevuto lo stesso numero di voti, decide la sorte.
3 Se una delle persone tra le quali sussiste un'incompatibilità ai sensi dell'articolo 62 è eletta e l'altra è in carica, senza che sia imminente la rielezione della seconda contestualmente all'elezione della prima, l'elezione è nulla.
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II E/2
Incompatibilità per le Autorità e i Dipendenti
1 I membri del parlamento comunale o della commissione di revisione dei
conti non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio di
Amministrazione all'interno dello stesso comune.
2 I membri del Consiglio di Amministrazione e della commissione di revisione
dei conti non devono trovarsi in alcun rapporto di parentela ai sensi dell'articolo 62.
3 I membri del Consiglio di Amministrazione e i dipendenti comunali non possono
far parte della commissione di revisione dei conti. Questi ultimi, all'interno dello
stesso comune, non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio
di Amministrazione né appartenere all'autorità ad essi immediatamente superiore.
Qualora il comune non stabilisca un grado di occupazione rilevante a tal fine, ciò
si applica a qualsiasi impiego.
Incompatibilità per parentela
1. Parenti e affini in linea retta, fratelli, coniugi e persone che vivono insieme in unione registrata o in convivenza di fatto, possono appartenere contemporaneamente al parlamento comunale ma non contemporaneamente alla medesima altra autorità comunale.
Incompatibilità per organi di controllo
1 Non può essere eletto in un organo di controllo chi nella relativa
comune o nell'associazione di comuni riveste una carica soggetta a controllo o è con
il titolare di tale carica così strettamente imparentato da sussistere un motivo di ricusazione
per parentela (art. 62).
1. Incompatibilità all'atto dell'assunzione della carica e ulteriori
1 Nessuno può assumere una carica supplementare qualora dovesse assumere doveri d'ufficio incompatibili.
2 La legge comunale può prevedere ulteriori motivi di incompatibilità.
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### Interessi Professionali
1. I membri delle autorità rendono noti i loro interessi professionali al momento dell'entrata in carica e in caso di mutamento delle circostanze.
2. Il Comune tiene un registro pubblico contenente le informazioni dei membri delle proprie autorità.
3. Ogni autorità è responsabile del rispetto dell'obbligo di trasparenza. Essa può invitare i membri a farsi iscrivere nel registro.
Segreto d'ufficio
¹ I membri delle autorità comunali, nonché gli impiegati comunali e i privati
che adempiono a compiti pubblici, sono tenuti al segreto in merito alle
questioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni
ufficiali o di servizio, nella misura in cui sussista un interesse pubblico o
privato preponderante alla segretezza o se una disposizione speciale lo
preveda.
² Sulla dispensa dal segreto d'ufficio di un membro della Direzione decide
la Direzione stessa, con l'astensione del membro interessato; per le altre
persone sottoposte al segreto d'ufficio decide l'autorità loro superiore.
Astensione
1 I membri di un’autorità comunale che preparano, partecipano o adottano una decisione o una risoluzione, devono astenersi ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione cantonale e degli articoli 13 e 14 della Legge sulla procedura amministrativa.
2 Se una persona deve astenersi, non può partecipare né alla consultazione né alla decisione, sia in una commissione preliminare che in plenum. Essa deve lasciare la sala di seduta prima del trattamento dell’affare in questione.
3 In caso di controversia, decide l’autorità comunale.
### Astensione; Eccezioni
1. Nelle pratiche che riguardano l'intera comunità o parti di essa, altre organizzazioni di diritto pubblico o una maggioranza di persone generalmente definita, in particolare nelle questioni legislative, non sussiste l'obbligo di astensione.
2. Se un organo comunale è incapace di deliberare a causa di astensione o per altri motivi, l'autorità di vigilanza cantonale determina il procedimento ulteriore. Essa può agire al posto dell'organo o nominare l'organo di un altro comune come istanza decisionale.
Astensione nella giurisdizione
1. Nel campo della giurisdizione, l'astensione è retta dalle disposizioni della LAGAS.
Responsabilità per danno
1 La responsabilità dei comuni, dei consorzi e delle corporazioni per i danni
causati a terzi da pubblici funzionari è disciplinata dalla Legge sulla responsabilità dello Stato7).
7) GS II F/2
17
II E/2
6.2. Consulenza
### Sedute
1. Le autorità si riuniscono su invito del Presidio nonché su richiesta di almeno un terzo dei loro membri.
2. Salvo motivi scusabili, i membri delle autorità sono obbligati a partecipare alle sedute.
Capacità deliberativa
1. Un’autorità è capace di deliberare quando almeno la maggioranza dei suoi membri è presente e ha diritto di voto.
2. Essa prende le proprie decisioni dopo una consultazione comune in quanto collegio. In casi eccezionali, può decidere mediante circolazione degli atti.
3. I membri dell’autorità rappresentano le decisioni del collegio.
Obbligo di Voto
1 Nelle votazioni e nelle elezioni ogni membro è obbligato a esprimere il
voto. Restano riservate le disposizioni in materia di astensione.
2 Il voto è palese. In caso di parità dei voti, il voto del
Presidente è determinante.
3 Nelle elezioni, al primo scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta, al
secondo scrutinio la maggioranza relativa.
Decisioni presidenziali
1 Qualora questioni urgenti non possano essere trattate tempestivamente dall'autorità, il comitato presidenziale decide al loro posto. Il presidente informa l'autorità.
2 Un'autorità può autorizzare il comitato presidenziale a decidere autonomamente su questioni di minore importanza.
**6.3. La presidenza**
Posizione
1 La Presidenza è l'autorità direttiva e suprema esecutiva del Comune.
2 Essa pianifica e coordina le attività del Comune.
3 Essa dirige e sorveglia l'amministrazione comunale.
Organizzazione
1 La Direzione è composta da un minimo di tre e un massimo di sette
membri. Fatta eccezione per la Presidenza, si costituisce autonomamente.
18
II E/2
2 Essa deve improntare la propria attività amministrativa a criteri organiza-
tivi appropriati.
3 I Comuni determinano l'entità dell'impiego e il modello di gestione.
Compiti presidenziali
1 Salvo diversa disposizione di una delibera del Comune, al
Presidio spetta in particolare
a. preparare gli affari della Giunta e disporre per essi le
necessarie indagini preliminari;
b. dirigere le trattative della Giunta;
c. assicurare l'esecuzione delle delibere della Giunta;
d. coordinare l'attività dei membri nonché dei Comitati e delle Commissioni
della Giunta;
e. dirigere e vigilare l'amministrazione;
f. sorvegliare la preparazione delle Assemblee comunali
e dirigere l'Assemblea comunale;
g. rappresentare il Comune e le sue autorità;
h. curare l'informazione del pubblico.
Rappresentanza del Comune; Diritto di firma
1 La Giunta pianifica l'azione statale, prende iniziative, cura le relazioni con il Cantone e con gli altri Comuni, coordina i lavori amministrativi e rappresenta il Comune sia internamente che esternamente. Restano impregiudicate le competenze degli aventi diritto di voto e del Parlamento comunale.
2 Il Presidente, unitamente ad un altro membro della Giunta o con la segretaria comunale o il segretario comunale, sottoscrive gli affari rientranti nella competenza della Giunta.
3 In assenza di una regolamentazione comunale contraria, le altre autorità comunali possono designare autonomamente la propria rappresentanza per il rilascio di dichiarazioni giuridicamente valide nei confronti di terzi.
Obbligo di Preliminare Consulenza
1 La Direzione ha il compito di esaminare in via preliminare e di proporre
tutti gli affari da sottoporre all'Assemblea comunale o al Parlamento comunale.
2 La Direzione elabora per ogni affare un rapporto o un messaggio destinato
agli aventi diritto di voto o al Parlamento comunale e lo consegna loro
tempestivamente oppure lo pubblica in modo appropriato.
19
II E/2
Befugnisse
1 La Direzione svolge tutti i compiti che non sono assegnati a un altro organo dal diritto superiore o dal diritto del Comune.
2 Essa può emanare regolamenti di esecuzione e istruzioni amministrative, nonché prescrizioni per le quali è stata espressamente autorizzata mediante decisione degli aventi diritto di voto nel singolo caso, o che rivestono un'urgenza particolare sia sotto il profilo temporale che materiale.
3 Se il diritto del Comune deve essere adeguato a un diritto superiore e il Comune non ha margine di manovra regolamentare, la Direzione può deliberare la modifica di propria competenza.
Multe disciplinari
1 Il Municipio può autorizzare gli organi di controllo comunali, in relazione
alle fattispecie di contravvenzione dei regolamenti comunali, a riscuotere sul
posto una multa disciplinare con il consenso della persona inadempiente.
2 Il Municipio determina le fattispecie di contravvenzione e stabilisce
l'ammontare della multa disciplinare. La multa disciplinare non supera i
1000 franchi.
3 Se la persona interessata non riconosce l'infrazione o non è d'accordo
con la procedura di multa disciplinare, viene presentata una denuncia alle
autorità preposte al perseguimento penale.
Dringliche Beschlüsse
Deliberazioni urgenti
1 In casi di urgenza oggettiva e temporale, il Consiglio Direttivo, se tutti i
membri presenti sono d'accordo, o il Parlamento comunale con la maggioranza
assoluta, può eccezionalmente adottare una decisione al posto degli aventi
diritto di voto.
2 La decisione deve essere pubblicata su internet e con un apposito avviso nel
bollettino ufficiale.
3 Almeno 100 aventi diritto di voto, nelle parrocchie almeno un decimo degli
aventi diritto di voto appartenenti alla confessione religiosa, possono entro
10 giorni dalla pubblicazione della decisione, richiedere che questa venga
presentata come proposta alla successiva assemblea comunale o alla
successiva votazione alle urne.
Trasferimento di competenze
1 Con Regolamento comunale possono essere delegate singole competenze,
che ordinariamente spettano alla Presidenza, ad autorità o unità speciali
dell’amministrazione comunale.
II E/2
2 I compiti, le competenze e l’organizzazione delle commissioni permanenti
sono disciplinati da un decreto comunale, a meno che non esistano
disposizioni superiori.
3 Gli organi comunali ordinari possono istituire commissioni non permanenti
per l'esame preliminare e la consultazione preventiva di singole questioni
che rientrano nella loro rispettiva competenza, a meno che non esistano
disposizioni superiori.
4 La Presidenza può delegare la decisione nell'ambito di una sua competenza
a un organo superiore solo se ciò si rivela indispensabile per ragioni
oggettive e a causa di una situazione straordinaria.
**7. Revisione dei conti e della gestione**
Kontrollorgane
Organi di controllo
1 I comuni istituiscono una commissione di gestione con almeno cinque
membri. Essa si costituisce autonomamente, salvo quanto diversamente
disposto dal regolamento comunale.
2 Le parrocchie, le corporazioni di diritto pubblico e le associazioni di scopo
istituiscono un organo di revisione contabile con almeno due membri.
3 Il parlamento comunale elegge la commissione di gestione tra i propri
membri. Nei comuni con assemblea, gli aventi diritto di voto eleggono
l'organo di controllo.
4 Il regolamento comunale può prevedere che l'organo di controllo si avvalga
di imprese private di revisione e fiduciarie o di uffici specializzati del
controllo finanziario di altri enti.
1. Die Geschäftsprüfungskommission prüft
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | den Finanzhaushalt und das Rechnungswesen nach finanzpolitischen Gesichtspunkten; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | das Budget, die Jahresrechnung und weitere Geschäfte von finanzieller Tragweite in der Zuständigkeit der Stimmberechtigten oder des Gemeindeparlaments; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | die finanzrechtliche Zulässigkeit, die rechnerische Richtigkeit und die finanzielle Angemessenheit. | | |
2. Im Rahmen der Geschäftsprüfung übt die Geschäftsprüfungskommission die Aufsicht über die Geschäftsführung der Gemeinde aus. Dabei prüft sie insbesondere die Geschäftsberichte und die dem Gemeindeparlament und den Stimmberechtigten vorzulegenden Geschäfte nach Absatz 1 Buchstabe b. In Bezug auf diese Geschäfte prüft sie auch die sachliche Angemessenheit.
3. Das für die Wahl der Geschäftsprüfungskommission zuständige Gemeindeorgan kann weitere Kommissionen wählen und diesen einen Teil der Aufgaben nach Absatz 1 und 2 und entsprechende Kompetenzen übertragen.
Revisione da parte dell'organo di revisione contabile
1
Nei comuni ecclesiastici, nelle associazioni intercomunali e nelle corporazioni di diritto pubblico, i compiti del loro organo di revisione contabile derivano, in assenza di disposizioni contrarie, dall'articolo 85 capoverso 1.
Diritti di informazione
1 L'organo di controllo può richiedere al Comitato direttivo la consegna dei documenti necessari per la sua revisione e, con il consenso di quest'ultimo, può ottenere dalla Direzione del Comune le informazioni necessarie per la sua revisione.
2 Il Comitato direttivo limita la consegna dei documenti e il rilascio di informazioni, nella misura in cui un interesse pubblico o privato preponderante lo richieda.
3 L'ampiezza dei diritti di informazione e la procedura sono determinate, in assenza di disposizioni divergenti nel diritto comunale, per analogia con l'articolo 67 LRV.
Berichterstattung** (This should be translated, not kept as is)
Here's the corrected translation for "Berichterstattung" and the full text
**Report**
**Reporting**
1. La Commissione di revisione dei conti presenta una relazione scritta e una proposta alla Direzione delle Congregazioni per le Comunità Assembleari a favore degli aventi diritto al voto, e al Parlamento Comunale per le Comunità Parlamentari.
---
**Self-correction during thought process:**
The instruction says "translate the text in the title". I missed translating "Berichterstattung" initially and just kept it. I need to make sure to translate it.
* "Berichterstattung" means "Reporting" or "Report". "Reporting" sounds more appropriate as a section title for a continuous process.
Let's re-evaluate the full translation.
Original: "Berichterstattung
1 Die Geschäftsprüfungskommission erstattet der Vorsteherschaft von Ver sammlungsgemeinden zuhanden der Stimmberechtigten, von Parlaments gemeinden zuhanden dem Gemeindeparlament, schriftlichen Bericht und stellt Antrag."
My previous translation
"**Berichterstattung**
1. La Commissione di revisione dei conti presenta una relazione scritta e una proposta alla Direzione delle Congregazioni per le Comunità Assembleari a favore degli aventi diritto al voto, e al Parlamento Comunale per le Comunità Parlamentari."
Corrected title
**Relazione** or **Rapporto** or **Rendiconto** (depending on context, "Relazione" is common for official reports) or **Reporting** (if it's about the act of reporting). Given the context of a commission *erstattet* (renders/submits) a *Bericht* (report), "Relazione" or "Rapporto" is best for the noun form. "Rendiconto" could also fit for a financial-like report. "Relazione" is a very standard legal/administrative term for a report.
Let's use "Relazione".
Now the body
"Die Geschäftsprüfungskommission" -> "La Commissione di revisione dei conti" (Correct, standard for Audit/Business Review Commission)
"erstattet schriftlichen Bericht und stellt Antrag" -> "presenta una relazione scritta e una proposta" (Correct)
"der Vorsteherschaft von Versammlungsgemeinden zuhanden der Stimmberechtigten" -> "alla Direzione delle Comunità Assembleari a favore degli aventi diritto al voto" (This is a bit clunky. "Vorsteherschaft" means "Executive Board" or "Presidency". "Versammlungsgemeinden" means "assembly communities" or "communities with an assembly of voters". "zuhanden der Stimmberechtigten" means "for the attention of the voters" or "to be submitted to the voters". Let's refine this.)
* "Vorsteherschaft von Versammlungsgemeinden": "organo direttivo delle comunità assembleari" or "l'esecutivo delle comunità basate sull'assemblea dei cittadini". "Direzione" is okay, but "organo direttivo" or "esecutivo" might be more precise for "Vorsteherschaft". "Comunità assembleari" for "Versammlungsgemeinden" is good.
* "zuhanden der Stimmberechtigten": "all'attenzione degli aventi diritto di voto" or "da sottoporre agli aventi diritto di voto". "A favore degli aventi diritto al voto" might imply *for their benefit* rather than *for their attention/decision*. "Per gli aventi diritto di voto" could also work, meaning "for the voters". "A sottoporre agli aventi diritto di voto" is more explicit.
"von Parlamentsgemeinden zuhanden dem Gemeindeparlament" -> "e al Parlamento Comunale per le Comunità Parlamentari." (The structure here should mirror the first part. "von Parlamentsgemeinden" implies that these communities *have* a parliament. So, "nel caso delle comunità parlamentari, al parlamento comunale.")
Let's try to reconstruct the sentence with better flow and precision.
Original: "1 Die Geschäftsprüfungskommission erstattet der Vorsteherschaft von Versammlungsgemeinden zuhanden der Stimmberechtigten, von Parlamentsgemeinden zuhanden dem Gemeindeparlament, schriftlichen Bericht und stellt Antrag."
Breakdown
1. The Audit Commission (Die Geschäftsprüfungskommission)
2. submits a written report and makes a proposal (erstattet schriftlichen Bericht und stellt Antrag)
3. to the Executive Board of Assembly Communities (der Vorsteherschaft von Versammlungsgemeinden)
4. for the attention of the voters (zuhanden der Stimmberechtigten),
5. and for Parliamentary Communities (von Parlamentsgemeinden)
6. to the Municipal Parliament (zuhanden dem Gemeindeparlament).
Rephrased Italian
"1. La Commissione di revisione dei conti presenta una relazione scritta e una proposta
* alla Direzione delle comunità basate sull'assemblea, da sottoporre agli aventi diritto di voto;
* e, nel caso delle comunità parlamentari, al parlamento comunale."
This is clearer but changes the structure slightly by breaking it into bullet points. The original is one long sentence. I should try to keep it as one sentence if possible, preserving the parallelism.
"1. La Commissione di revisione dei conti presenta una relazione scritta e una proposta all'organo direttivo delle comunità basate sull'assemblea, da sottoporre agli aventi diritto di voto, e, per le comunità parlamentari, al parlamento comunale."
Let's check "organo direttivo" for "Vorsteherschaft". It's a good fit.
"Comunità basate sull'assemblea" for "Versammlungsgemeinden" (communities where the assembly of citizens is the supreme body).
"Da sottoporre agli aventi diritto di voto" for "zuhanden der Stimmberechtigten" (to be submitted to the voters).
"Per le comunità parlamentari" for "von Parlamentsgemeinden" (for communities that have a parliament). This is a good way to maintain parallelism.
This translation seems much more accurate and preserves the original's single-sentence structure and flow.**Relazione**
1. La Commissione di revisione dei conti presenta una relazione scritta e una proposta all'organo direttivo delle comunità basate sull'assemblea, da sottoporre agli aventi diritto di voto, e, per le comunità parlamentari, al parlamento comunale.
Consulenza
1 La Direzione può, in particolare per affari con implicazioni finanziarie, consultare l'organo di controllo a titolo consultivo.
2 Per revisioni straordinarie, l'organo di controllo può avvalersi di esperti.
**8. Adempimento dei compiti**
**8.1. Principi**
Compiti del Comune
1 I comuni adempiono i compiti loro trasferiti nonché tutte le questioni locali che il diritto cantonale non disciplina o non disciplina in modo esaustivo.
2
Assunzione di compiti
1 I comuni assumono compiti autonomamente scelti mediante decisione
dell'organo comunale competente.
2 Qualora nell'ambito dell'adempimento dei compiti si intervenga nella posizione
giuridica di persone, è necessaria una base giuridica formale per l'assunzione
dei compiti.
Träger der Aufgaben
**Portatori dei Compiti**
1 I Comuni adempiono i loro compiti autonomamente.
2 Essi possono trasferire l'adempimento dei compiti a terzi mediante decisione o contratto, nonché creare o partecipare a organizzazioni di diritto pubblico e privato.
3 La base di trasferimento regola in particolare
a. la natura e l'estensione del compito;
b. la forma giuridica del portatore del compito;
c. il finanziamento;
d. la vigilanza;
e. nel caso di un ente, l'organizzazione;
f. la protezione giuridica, con riserva dell'articolo 103 capoverso 2 della LPAC.
Aufsicht bei Aufgabenübertragung
1 Le entità esternalizzate, ovvero il loro adempimento dei compiti, sono
sotto la vigilanza del comune.
8.2. Consorzi intercomunali
8.2.1. Principi della collaborazione
Möglichkeiten
**Possibilità**
1 Die Gemeinden können für eine Zusammenarbeit mit andern Gemeinden
durch Vereinbarungen
a. Verwaltungsaufgaben von andern Gemeinden übernehmen bzw.
einer andern Gemeinde übertragen (Art. 98);
b. einer andern Gemeinde eigene Einrichtungen oder Mitarbeitende
zur Verfügung stellen;
c. für bestimmte Aufgaben eine gemeinsame Stelle oder Kommission
einsetzen oder eine gemeinsame Einrichtung schaffen;
d. Zweckverbände bilden (Art. 94–120).
**1 I comuni possono, per una collaborazione con altri comuni,**
**mediante accordi:**
**a. assumere compiti amministrativi di altri comuni ovvero**
**trasferirli a un altro comune (art. 98);**
**b. mettere a disposizione di un altro comune le proprie strutture o il proprio personale;**
**c. istituire un ufficio o una commissione comune per determinati compiti**
**o creare un'istituzione comune;**
**d. costituire consorzi intercomunali (art. 94–120).**
II E/2
23
II E/2
Cooperazione transfrontaliera
**1** Nell'ambito della cooperazione intercomunale transfrontaliera, i Comuni sono autorizzati a stipulare contratti con i Comuni limitrofi extra-cantonali in questioni locali. Tali contratti devono essere portati a conoscenza del Governo.
Requisiti formali
1 L'accordo di collaborazione avviene mediante contratto di diritto pubbli-
co. Esso stabilisce in particolare lo scopo dell'accordo, l'organizzazione
della collaborazione, i contributi e i risarcimenti, i rapporti giuridici
relativi a eventuali beni e le condizioni di disdetta e scioglimento.
2 Contratti di diritto privato possono essere stipulati per affari ausiliari
amministrativi, la gestione di attivi finanziari nonché per aziende che non
agiscono in qualità sovrana e che partecipano alla concorrenza economica.
3 Accordi con comuni extracantonali possono essere stipulati solo sulla base
di una specifica disposizione legale, di un accordo intercantonale del
Cantone o, nella misura in cui siano interessati gli interessi del Cantone,
con l'autorizzazione del Consiglio di Stato. Essi devono rispettare i prin-
cipi del diritto cantonale.
Riserva a favore degli aventi diritto di voto
1 Sono fatte salve le facoltà degli aventi diritto di voto di ogni Comune secondo gli articoli 24 e 27.
Assunzione di un compito amministrativo
1 Il comune può, mediante accordo, assumere compiti di altri comuni, in particolare se l'adempimento di tali compiti comporterebbe per questi ultimi un onere sproporzionato.
2 Può anche, mediante accordo, assumere compiti di un comune confinante, se
a. la gestione per quest'ultimo è difficoltosa in una zona remota;
b. in una zona di confine con un altro cantone, una gestione unitaria è nell'interesse pubblico.
3 Gli interessati devono essere consultati prima di un accordo.
Principi per l'assunzione di compiti amministrativi
1 Il Comune, che svolge compiti delegati, agisce in proprio nome e, nell'ambito
dell'accordo, secondo il proprio diritto.
2 L'accordo è a tempo determinato; esso può essere prorogato, previa verifica,
di volta in volta per un ulteriore periodo.
24
II E/2
3 Il Consiglio di Stato può, se necessario, qualora non venga raggiunto un
accordo, assegnare un compito a un Comune.
8.2.2. Forme di costituzione
Fondazione
1 L'ente consorziale nasce con l'approvazione degli aventi diritto di voto dei comuni partecipanti del contratto di fondazione e dello statuto organizzativo.
2 Il contratto di fondazione e lo statuto organizzativo devono essere sottoposti al Consiglio di Stato per l'approvazione. La decisione di approvazione conferisce all'ente la personalità giuridica di diritto pubblico. Essa viene pubblicata nel Foglio Ufficiale.
3 Nel caso di enti consorziali intercantonali, il Consiglio di Stato può approvare deroghe alla presente legge, purché siano rispettati i principi del diritto cantonale.
Fondazione straordinaria, obbligo di adesione
1 Il Consiglio di Stato può, per importanti motivi, obbligare i Comuni ad
associarsi in un'unione di comuni. Può determinarne il contratto di fonda-
zione e lo statuto organizzativo.
2 Per gli stessi motivi può obbligare un Comune ad aderire a un'unione di
comuni, o obbligare quest'ultima ad accogliere ulteriori Comuni.
3 In tutti questi casi sente previamente le parti coinvolte. Le decisioni del
Consiglio di Stato sono pubblicate nel Foglio Ufficiale.
Accordo di costituzione
1 L'accordo sulla costituzione di un consorzio determina almeno
a.
b.
c.
d.
e.
f.
i comuni membri;
il nome e lo scopo del consorzio, nonché il luogo in cui il consorzio
ha la sua sede;
gli organi del consorzio (art. 106) e la rappresentanza dei comuni
membri in essi;
i principi di finanziamento dei compiti del consorzio, in particolare
il tipo di ripartizione degli oneri finanziari tra i membri;
i requisiti e la procedura per l'adesione e il recesso;
la procedura per lo scioglimento del consorzio.
25
II E/2
Statuto Organizzativo
1. Lo statuto organizzativo dell'ente consortile regola almeno
a. la convocazione, la procedura di negoziazione e le competenze degli organi dell'ente;
b. i principi fondamentali dell'organizzazione dell'amministrazione dell'ente;
c. tutte le questioni che, ai sensi della presente legge, i comuni sono tenuti a disciplinare tramite il regolamento comunale.
2. Lo statuto organizzativo può essere inserito nell'atto costitutivo.
Adesione
1. Ai nuovi membri dell'associazione può essere richiesta una ragionevole somma di acquisto, qualora i membri precedenti abbiano fornito prestazioni corrispondenti.
8.2.3. Organizzazione
**Recesso**
1 Un membro può recedere dall'associazione conformemente alle disposizioni dello statuto. Resta salvo un obbligo imposto dal Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 101.
2 Tuttavia, se la continuazione dell'associazione o il raggiungimento dei suoi scopi sono gravemente compromessi dal recesso di uno o più membri, oppure se gli altri membri dell'associazione sono eccessivamente gravati dal recesso, il Consiglio direttivo può, su richiesta, prorogare il termine di disdetta nella misura necessaria. Ascolta preventivamente tutte le parti interessate.
3 I membri recedenti non hanno diritto ad alcun indennizzo, salvo diversa previsione dell'accordo. Essi sono responsabili, in proporzione e in conformità allo statuto, per le passività dell'associazione sorte durante la durata della loro adesione.
Organi dell'Unione di Comuni
1 Gli organi dell'Unione di Comuni sono
a. i comuni membri;
b. l'Assemblea dei Delegati;
c. la Presidenza;
d. l'organo di gestione o di revisione dei conti;
e. eventualmente, le commissioni speciali;
f. l'amministrazione, le aziende e le istituzioni dell'Unione.
26
II E/2
2 L'accordo costitutivo può prevedere che non sia nominata alcuna Assem-
blea dei Delegati e che, al suo posto, la Presidenza dell'Unione sia eletta
dagli aventi diritto di voto dei comuni membri e che essa eserciti anche
le competenze dell'Assemblea dei Delegati ai sensi dell'articolo 112 lette-
re c-h. In tal caso, anche i membri della commissione di revisione dei
conti o i revisori dei conti devono essere eletti dagli aventi diritto di voto
dei comuni membri. La Presidenza, in tal caso, si costituisce autonomamen-
te.
Composizione e Costituzione dell'Assemblea dei Delegati
1 L'Assemblea dei Delegati è composta da rappresentanti di ogni membro
dell'associazione.
2 L'atto costitutivo determina il numero dei delegati tenendo conto della
popolazione dei membri e dell'importanza dell'associazione per i singoli
membri.
3 Ogni membro dell'associazione ha diritto ad almeno un rappresentante
nell'Assemblea dei Delegati. Nessun comune può designare più della metà
dei delegati, a meno che l'associazione non sia formata da soli due comuni.
Mitglieder der Gemeindevorsteherschaft in der Delegiertenver-
sammlung
I membri del Consiglio comunale nell'Assemblea dei Delegati
¹ Il regolamento comunale di un comune membro può prevedere che al-
meno un delegato, ma non più della metà dei delegati di questo comune,
debba essere eletto tra i membri del Consiglio comunale.
Esclusione dell'appartenenza all'Assemblea dei Delegati
1. I membri dell'Assemblea dei Delegati che vengono eletti nel Consiglio Direttivo o
nell'organo di revisione dei conti dell'associazione, perdono la loro
qualità di delegati e devono essere sostituiti dai loro supplenti eletti.
Informazione dei membri dell’Associazione
¹ Gli organi dell’Associazione devono informare regolarmente e in modo completo i membri dell’Associazione sull’attività dell’Associazione di scopo.
² I membri dell’Associazione possono richiedere informazioni in qualsiasi momento.
³ I direttivi dei comuni membri informano annualmente gli aventi diritto di voto o il parlamento comunale sulla gestione e sul bilancio dell’Associazione di scopo.
27
II E/2
Mitwirkungsrechte der Verbandsmitglieder
1 L'Assemblea comunale, il Parlamento comunale e il Municipio di ogni
comune membro possono chiedere che l'Assemblea dei delegati sia
convocata entro quattro mesi o che il Municipio dell'Associazione sia
convocato entro due mesi.
2 Lo statuto organizzativo stabilisce quali decisioni relative a tutte le
spese una tantum liberamente determinabili per lo stesso scopo e quali
decisioni relative a tutte le spese ricorrenti liberamente determinabili
per lo stesso scopo richiedano l'approvazione degli aventi diritto di voto
dei membri dell'Associazione o l'approvazione dei Municipi di tali comuni.
3 L'accordo costitutivo o lo statuto organizzativo possono prevedere
che ulteriori decisioni dell'Associazione richiedano l'approvazione della
maggioranza o di tutti i membri.
Competenze dell'Assemblea dei Delegati
1 L'Assemblea dei Delegati è competente per
a. l'elezione della Presidenza nonché degli altri membri del Di-
rettivo dell'Unione;
b. l'elezione dei membri della Commissione di revisione dei conti
o dei revisori dei conti;
c. l'emanazione dei regolamenti dell'Unione;
d. le deliberazioni concernenti l'approvazione, la modifica o la disdet-
ta di contratti con altri enti o con persone private in merito alle
competenze dell'Unione;
e. le competenze finanziarie che spetterebbero agli aventi diritto
di voto o al parlamento comunale di un comune, con riserva
dei diritti dei membri dell'Unione ai sensi dell'articolo 111;
f. la decisione sull'ammissione di nuovi membri;
g. la sorveglianza sull'amministrazione, sulle aziende e sugli istituti
dell'Unione;
h. ogni altra questione che deve essere sottoposta all'Assemblea
dei Delegati dalla legislazione, dallo statuto costitutivo o dallo
statuto organizzativo.
Verhandlungen der Delegiertenversammlung
1 La Delegiertenversammlung è valida solo se è presente la maggioranza dei
delegati o dei supplenti eletti.
2 Ogni delegato ha un voto. La rappresentanza è possibile secondo quanto
previsto dallo statuto organizzativo.
3 Per lo svolgimento della Delegiertenversammlung si applicano analogamente
le disposizioni relative all'Assemblea comunale.
28
II E/2
8.2.4. Comitato direttivo dell'associazione intercomunale
Stellung
1. La direzione dell'unione di comuni (Zweckverband) è composta dal presidio e da almeno due membri aggiuntivi.
2. Il comune in cui l'unione di comuni ha la propria sede, o quello in cui ha i suoi impianti più importanti, deve essere rappresentato nella direzione.
Befugnisse und Pflichten
1 Die Befugnisse der Vorsteherschaft richten sich nach dem Gründungsver-
trag, dem Organisationsstatut und sinngemäss nach den Bestimmungen
dieses Gesetzes über die Vorsteherschaft.
2 Sie erstattet der Delegiertenversammlung jährlich einen Rechenschaftsbe-
richt, den sie dieser zusammen mit der Verbandsrechnung und dem Bericht
des Rechnungsprüfungsorgans vorlegt.
---
**Competenze e doveri**
1 Le competenze del Comitato direttivo sono determinate dal Contratto
di fondazione, dallo Statuto organizzativo e, per analogia, dalle disposizioni
della presente legge relative al Comitato direttivo.
2 Il Comitato direttivo presenta annualmente all'Assemblea dei delegati una
relazione di gestione, che sottopone all'Assemblea insieme al bilancio
dell'associazione e alla relazione dell'organo di revisione contabile.
Preminenza del Diritto Federale
1 Le decisioni adottate dagli organi federali nell'ambito delle loro competenze
legali, contrattuali e statutarie vincolano i membri della federazione.
2 La federazione può emanare normative generalmente vincolanti o emettere
decisioni nei confronti di persone e organizzazioni private. Essa può,
in particolare, nell'ambito delle competenze legali, contrattuali e statutarie,
riscuotere contributi e tasse, con esclusione di altre imposte comunali.
Haushalt
¹ Le disposizioni legali concernenti il bilancio comunale e il suo controllo
si applicano anche all'associazione intercomunale.
2 Il conto e il budget dell'associazione devono essere preparati e consegnati
ai membri dell'associazione in tempo utile affinché possano includere
i loro contributi nei propri conti e nei propri budget per l'anno
seguente.
8.2.5. Disposizioni finali relative all'associazione intercomunale
Entrate; Responsabilità dei membri del consorzio
¹ L'accordo di costituzione, lo statuto organizzativo e i regolamenti emanati dal consorzio disciplinano le entrate.
² I membri del consorzio sono obbligati almeno a coprire correntemente gli avanzi di spesa.
29
II E/2
³ Per i debiti del consorzio, i membri del consorzio rispondono proporzionalmente secondo l'accordo di costituzione.
Scioglimento dell'Associazione
1 L'associazione viene sciolta in conformità all'atto costitutivo o mediante
decisione unanime dei suoi membri. La decisione di scioglimento deve
essere approvata dal Consiglio di Stato.
2 Il Consiglio di Stato può sciogliere un'associazione per gravi motivi,
dopo aver sentito le parti interessate.
3 Le decisioni del Consiglio di Stato sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale.
Conseguenze dello scioglimento
1. L'associazione sciolta entra in liquidazione, a meno che il suo patrimonio non venga acquisito da uno o più membri dell'associazione o da un ente terzo. Il patrimonio amministrativo deve essere offerto prioritariamente agli enti che in futuro svolgeranno i compiti dell'associazione, successivamente messo all'asta. Il patrimonio finanziario viene venduto a trattativa privata. Le passività non coperte passano ai membri dell'associazione. Esse sono ripartite tra i membri dell'associazione proporzionalmente, informando i creditori.
2. Se il Consiglio di Stato ha approvato la liquidazione o l'acquisizione, l'associazione è sciolta.
**9. Fusione di Comuni e modifica dei confini comunali**
Unione o suddivisione di Comuni
1 L'unione o la suddivisione di Comuni richiede il consenso dei votanti interessati e l'approvazione della Landsgemeinde.
2 Per le parrocchie (Kirchgemeinden), la decisione dei votanti richiede l'approvazione del Landrat.
3 Per l'annullamento di tali modifiche si applica la procedura corrispondente.
Nome e Stemma del Comune
¹ Il Comune determina il proprio nome e il proprio stemma.
² Il nome o lo stemma del Comune possono essere modificati mediante decisione dei votanti, con riserva dell'approvazione del Consiglio di Stato.
³ La Parrocchia determina il proprio nome. Essa può determinare uno stemma.
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Confini comunali
1 I Comuni limitrofi possono, con l'accordo dei rispettivi aventi diritto al voto,
concordare una rettifica di confine o una modifica di confine. La rettifica di
confine necessita dell'approvazione del Consiglio di Stato, la modifica di confine
dell'approvazione del Gran Consiglio.
2 La modifica di confine è vincolante per le Parrocchie (o Comuni patriziali), nella
misura in cui il loro territorio sia determinato dal territorio del Comune.
3 Se il Cantone intende effettuare una modifica di confine con un Cantone limitrofo,
deve previamente ottenere il consenso del Comune glaronese interessato.
Regolamentazione delle questioni aperte
¹ Qualora non si riesca a raggiungere un accordo tra i comuni interessati riguardo alla procedura da osservare in caso di unione o scissione, al trattamento dei beni e dei passività, alla cittadinanza o all'ordinamento transitorio, ogni giunta comunale può ricorrere al Landrat, che decide sui dettagli dell'accordo su richiesta del Regierungsrat.
10. Vigilanza
Autorità cantonale di vigilanza
1 I Comuni, le unioni di comuni e le corporazioni di diritto pubblico, nonché le istituzioni e le aziende degli enti comunali, sono sottoposti alla vigilanza del Consiglio di Stato.
2 Il Consiglio di Stato può delegare al Dipartimento competente determinate facoltà di vigilanza e in particolare la vigilanza sulle corporazioni di diritto pubblico.
3 Restano riservate le disposizioni speciali contenute in legge o in ordinanza del Gran Consiglio, che attribuiscono la vigilanza sull'adempimento di compiti cantonali da parte dei Comuni al Dipartimento specialistico competente.
A. Chiarimenti in materia di vigilanza, oggetto della vigilanza
1 Il competente servizio cantonale procede a chiarimenti approfonditi su
denuncia in materia di vigilanza (art. 84 LGD) o d’ufficio, se
a. sono violate chiare norme di diritto, procedure o importanti interessi
pubblici; e
b. il comune non provvede in merito alla questione ai sensi dell’articolo 133.
2 Sono soggetti alla vigilanza del Cantone le decisioni degli aventi diritto di
voto e l’intera attività delle autorità e dell’amministrazione degli enti, degli
istituti e delle aziende comunali.
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II E/2
Misure di vigilanza
1 Il Consiglio di Stato e le autorità cantonali ad esso subordinate sono,
salvo disposizione contraria della legislazione, competenti per
a. controlli e indagini;
b. direttive e decisioni;
c. l'annullamento di decisioni controverse;
d. misure coercitive speciali.
2 La legislazione determina inoltre quali delibere, contratti e decisioni de-
vono essere sottoposti al Consiglio di Stato o a un'altra autorità cantonale
di vigilanza per approvazione.
Indagini
1 L'autorità di vigilanza cantonale può prendere visione degli atti, richiedere
rapporti alle autorità, interrogare membri delle autorità e dipendenti comunali,
nonché accertare i fatti in altro modo idoneo.
2 All'autorità di vigilanza devono essere fornite tutte le informazioni necessarie,
indipendentemente dagli obblighi di segretezza.
3 In particolare, deve essere verificato se siano rispettati i principi del diritto
della gestione finanziaria relativi alla direzione del bilancio e alla contabilità.
In caso contrario, il Dipartimento dispone le necessarie indagini e propone
al Governo le misure opportune.
Misure coercitive
1 Il Consiglio di Stato adotta le misure adeguate per ripristinare o garantire l'ordine legale nell'ente.
2 Esso interviene in particolare in presenza dei seguenti fatti
a. l'indebitamento ha raggiunto un valore critico o si sta avvicinando ad esso;
b. è rilevato un disavanzo di bilancio o un tale disavanzo è da temere a causa dell'andamento negativo dell'autofinanziamento;
c. i principi della gestione finanziaria e della contabilità sono gravemente disattesi.
3 I comuni che prevedono spese una tantum o ricorrenti o rinunce a entrate che potrebbero portare a un aumento dell'indebitamento a un valore critico, devono notificarlo preventivamente all'autorità di vigilanza.
Sostituzione, Sospensione dall'Ufficio
1. Il Consiglio di Stato può agire in luogo di un organo comunale o disporre
azioni sostitutive. In particolare, può emanare norme di carattere generale
vincolanti, stipulare contratti e prendere decisioni in merito al rendiconto,
al bilancio e all'aliquota fiscale.
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II E/2
2. Può sospendere un membro di un'autorità comunale dall'ufficio,
se per gravi motivi la sua permanenza in carica nuoce agli interessi
dell'ente.
Amministrazione coattiva
1 Il Consiglio direttivo può sottoporre un comune ad amministrazione coattiva,
qualora il comune violi continuativamente gli obblighi legali, si
opponga persistentemente alle disposizioni del Consiglio direttivo o ne comprometta
seriamente la solvibilità attraverso la gestione finanziaria.
2 Nomina uno o più commissari per l'amministrazione coattiva e
ne stabilisce le competenze. Non appena la ragione dell'amministrazione coattiva lo consente,
vengono indette nuove elezioni delle autorità.
Verfahren; Kosten
1 Il Consiglio di Stato sente gli organi competenti dell'ente e li invita a
ripristinare o a garantire l'ordine legale.
2 Esso ordina misure coercitive secondo gli articoli 129 e 131 solo nella
misura e per il tempo in cui esse siano idonee e necessarie.
3 Il Comune o l'associazione intercomunale sopportano i costi delle misure.
11. Tutela giuridica
Autorità di vigilanza nel Comune
1 Qualora in un Comune vengano accertati fatti conformemente all’articolo 126 capoverso 1 lettera a, l’organo comunale competente dispone gli accertamenti necessari e adotta le misure del caso.
Ricorso
1 Contro le decisioni, le deliberazioni e le ordinanze di organi del comune, di un altro ente di diritto pubblico o di un istituto di diritto pubblico, nonché contro i provvedimenti di vigilanza emanati nei loro confronti, il diritto di ricorso è disciplinato dalla legge sulla procedura amministrativa (LPAmm).
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