Kanton Glarus
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
Nome, registrazione e sede
1 Con il nome «Glarner Pensionskasse» è istituita una fondazione di diritto
pubblico ai sensi dell'articolo 48 capoverso 2 LPP.
2 La fondazione è iscritta nel Registro di commercio e si fa iscrivere nel Re-
gistro per la previdenza professionale del Cantone Glarona.
3 La fondazione ha la sua sede a Glarona.
Scopo
1 La Fondazione provvede, nell’ambito del diritto federale, alla previdenza professionale per
i membri delle autorità, il personale dell’Amministrazione cantonale e degli
Istituti cantonali, delle Assicurazioni sociali del Canton Glarona, nonché per
il personale docente retribuito dal Cantone e impiegato nelle scuole professionali e nelle
scuole speciali riconosciute dal Cantone. La Fondazione mira a fornire la
protezione previdenziale professionale ai suoi assicurati e ai loro familiari contro
le conseguenze economiche della vecchiaia, del decesso e dell’invalidità. *
2 Le prestazioni corrispondono almeno a quelle della LPP e delle ulteriori
disposizioni del diritto federale.
3 Il Consiglio di fondazione emana regolamenti relativi alle prestazioni, al finanziamento
e al controllo della Fondazione, nonché all’organizzazione e all’amministrazione.
I regolamenti possono essere modificati, fatto salvo il mantenimento dei diritti acquisiti dei
destinatari. I regolamenti e le loro modifiche devono essere presentati all’autorità
di vigilanza.
4 Il Consiglio di fondazione può convenire contrattualmente l’affiliazione per il
personale al loro servizio con altre istituzioni di diritto pubblico o privato,
che svolgono funzioni pubbliche. Gli accordi di affiliazione devono essere comunicati
all’autorità di vigilanza. *
5 Per il raggiungimento del suo scopo, la Fondazione può stipulare contratti di
assicurazione o aderire a contratti esistenti, dovendo essa stessa essere contraente
e beneficiaria.
Patrimonio
1 Il Cantone di Glarona destina alla fondazione un capitale iniziale di 10'000
franchi. Inoltre, la fondazione assume il patrimonio e le obbligazioni della
preesistente «Cassa pensioni del Cantone di Glarona» e della «Cassa di
assicurazione degli insegnanti del Cantone di Glarona».
2 Il patrimonio della fondazione è inoltre costituito da contributi regolamentari
dei datori di lavoro e degli assicurati, da versamenti volontari dei datori di
lavoro e di terzi, nonché dai proventi patrimoniali.
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3 Il patrimonio della fondazione può essere utilizzato solo per scopi di
previdenza. Sono escluse le prestazioni alle quali i datori di lavoro sono
legalmente obbligati o che essi versano abitualmente come compenso
per servizi prestati, quali indennità di carovita, assegni familiari,
gratifiche ecc.
4 Il patrimonio della fondazione deve essere amministrato secondo principi
riconosciuti e nel rispetto delle normative federali.
5 I contributi dei datori di lavoro possono essere erogati da riserve di
contributi da essi precedentemente costituite.
Principio della capitalizzazione integrale
1 La fondazione è gestita secondo il principio della capitalizzazione integrale.
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Consiglio di fondazione
1 Organo supremo della fondazione è il Consiglio di fondazione.
2 Il Consiglio di fondazione è composto da 8 a 16 membri, i quali sono designati in egual misura dagli assicurati e dai datori di lavoro. Il numero dei membri, così come le singole modalità di amministrazione paritetica, sono definiti in un regolamento. Possono far parte del Consiglio di fondazione anche persone che non hanno diritto di voto nel Cantone.
3 Il Consiglio di fondazione può costituire comitati o commissioni e conferire loro la competenza di regolamentare e sorvegliare l'esecuzione delle proprie decisioni.
4 La durata del mandato è di quattro anni e si conforma alla durata del mandato dei membri delle autorità secondo la Costituzione cantonale. Per i rappresentanti e le rappresentanti degli assicurati, l'appartenenza termina con la cessazione del rapporto di servizio con il datore di lavoro. In caso di pensionamento per anzianità, un membro può rimanere nel Consiglio di fondazione fino alla scadenza del mandato, purché riceva ancora prestazioni dalla cassa pensioni.
5 Il Consiglio di fondazione rappresenta la fondazione all'esterno, designa le persone che rappresentano la fondazione in modo giuridicamente vincolante e disciplina l'autorizzazione a firmare.
6 Il Consiglio di fondazione dirige la fondazione conformemente al diritto federale, alle disposizioni dell'atto di fondazione e dei regolamenti, nonché alle direttive dell'autorità di vigilanza.
Controllo
1 Il Consiglio di Fondazione elegge un revisore esterno abilitato per la veri-
fica annuale della Fondazione, conformemente alle pertinenti disposizioni
del diritto federale (Art. 52c LPP).
2 Il Consiglio di Fondazione elegge un esperto o un’esperta abilitati in
previdenza professionale per la verifica periodica della Fondazione ai sensi
dell’articolo 52e LPP.
Modifica dell'atto di fondazione
1 Per la modifica dell'atto di fondazione è competente il consiglio di fondazione. *
Successione legale, Scioglimento e Liquidazione
1 In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio della Fondazione
deve essere utilizzato in primo luogo per garantire i diritti legali e
regolamentari dei beneficiari. Un eventuale surplus deve essere utilizzato
nell'ambito dello scopo della Fondazione. La liquidazione è curata
dall'ultimo Consiglio di Fondazione, il quale rimane in carica finché essa
non è conclusa.
2 I regolamenti disciplinano, nell'ambito del diritto federale, il recesso di
istituzioni affiliate e altri casi di liquidazione parziale.
3 L'utilizzo dei fondi della Fondazione per scopi diversi dalla previdenza
professionale è escluso.
Entrata in vigore
1 Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2005.
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