Kanton Glarus
Indice delle disposizioni (10)
Testo normativo (10 Articoli)
Criteri di Ammissibilità
1. Hanno diritto alle prestazioni ai sensi delle disposizioni seguenti i membri del Consiglio di Stato, i Presidenti del Tribunale Superiore, del Tribunale Penale, del Tribunale Civile e del Tribunale delle Indagini Preliminari, nonché il Procuratore Pubblico.
Diritto alla pensione o alla rendita d'invalidità
1 Chi ha ricoperto un ufficio ai sensi dell'articolo 1 per almeno otto anni
interi, ha diritto a una pensione. L'inizio del diritto coincide con la cessazione
dell'incarico. Se a tale data non è ancora compiuto il 60° anno di età, il diritto
viene differito fino a tale termine.
2 Se le dimissioni sono dovute a invalidità, sussiste il diritto a una rendita
d'invalidità a partire dal primo anno di servizio e decorre dal momento
della cessazione dell'incarico.
3 Il diritto a una pensione o a una rendita d'invalidità si estingue con la morte.
Ammontare della pensione di quiescenza o di invalidità
1 La pensione di quiescenza e la pensione di invalidità si basano sull'ultima retribuzione legale percepita, incluse le indennità di caro vita. Altre indennità, supplementi o diarie non vengono considerate. La retribuzione determinante per il calcolo delle prestazioni non è comunque superiore al rispettivo stipendio massimo assicurato della Cassa di assicurazione per i funzionari.
2 La pensione di quiescenza a partire dall'ottavo anno di servizio ammonta al 48 percento della retribuzione e aumenta di un ulteriore 3 percento per ogni anno di servizio completato, raggiungendo così il massimo del 60 percento dopo dodici anni di attività.
3 La pensione di invalidità, in caso di cessazione del rapporto nel primo anno di servizio, ammonta al 34 percento della retribuzione, aumenta di un 2 percento per ogni anno di servizio completato, raggiunge il 48 percento con il completamento dell'ottavo anno di servizio ed è ora pari alla pensione di quiescenza.
1) RS I A/1/1. Oggi Art. 91 lett. f della nuova Costituzione cantonale del 1° maggio 1988
N 37 2721
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II D/1/1
4 Le pensioni di quiescenza o le pensioni di invalidità devono essere adeguate all'indice del costo della vita nella stessa misura in cui lo sono le rendite della Cassa di assicurazione per funzionari e insegnanti.
Rendita per i superstiti della vedova e dei figli
1 Se muore un avente diritto ai sensi dell'articolo 1, la sua vedova ha diritto, a decorrere da tale momento e per la durata dello stato vedovile, a una rendita pari al 60 percento della pensione di quiescenza o della rendita d'invalidità. I figli dell'avente diritto deceduto percepiscono una rendita per orfani pari al 20 percento ciascuno e, se orfani di entrambi i genitori, al 30 percento ciascuno della pensione di quiescenza o della rendita d'invalidità.
2 A tal fine si pone come base
a. in caso di morte di un avente diritto in carica, la rendita che egli avrebbe potuto richiedere se fosse cessato dal servizio per invalidità il giorno del decesso (art. 2 cpv. 2);
b. in caso di morte di un avente diritto cessato dal servizio, le prestazioni da lui percepite da ultimo o la pensione di quiescenza alla quale avrebbe avuto diritto dopo il compimento del 60° anno di età (art. 2 cpv. 1 ultima frase).
3 Hanno diritto alla rendita i figli fino al compimento del 20° anno di età e, se sono in formazione e non hanno un proprio guadagno o non possono provvedere al proprio sostentamento a causa di infermità mentali o fisiche, fino al compimento del 25° anno di età.
4 Le rendite alla vedova e ai figli non possono superare complessivamente il 100 percento delle prestazioni ai sensi del capoverso 2 lettere a o b.
Finanzierung
1 I beneficiari attuali conformemente all'articolo 1 versano un
premio annuo del 6 percento della retribuzione computabile
secondo l'articolo 3 capoverso 1; il Cantone ne versa uno del 12 percento. Questi premi sono versati
nella Cassa dello Stato, che ne tiene un conto separato.
2 Se il presente conto dei premi non è sufficiente per il pagamento delle prestazioni dovute,
ulteriori oneri devono essere imputati al conto economico. I crediti
necessari devono essere inclusi nel budget.
3 Se, al momento della cessazione della carica, non sussiste alcun diritto a prestazioni in virtù
della presente ordinanza, i premi pagati personalmente sono
rimborsati; inoltre, il Cantone versa una somma una tantum a titolo di indennità
pari a un salario mensile per ogni anno di carica.
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II D/1/1
Cumulo di più cariche; affiliazione alla Cassa di assicurazione per fun-
zionari e insegnanti; riduzione delle prestazioni**
1 Qualora un avente diritto abbia rivestito diverse cariche ai sensi dell’ar-
ticolo 1, la pensione di quiescenza e la rendita d’invalidità sono calcolate
in base alla media delle relative retribuzioni, computate secondo i tassi
vigenti al momento della cessazione dell’ultima carica.
2 Se un titolare di carica, che fino al momento della sua elezione era affi-
liato alla Cassa di assicurazione per funzionari o insegnanti, può rimanervi
membro assicurato, il Cantone versa alla Cassa di assicurazione correspon-
dente i premi previsti dall’articolo 5 per la carica in questione. In questo
caso non sussiste alcun diritto a prestazioni ai sensi della presente legge.
3 Qualora il membro dell’autorità, la sua vedova o i suoi figli abbiano con-
temporaneamente diritto a rendite derivanti dall’assicurazione contro gli
infortuni stipulata dal Cantone per i membri delle autorità e i dipendenti
statali, le prestazioni derivanti dalla presente legge vengono ridotte di
conseguenza.
Inkrafttreten
**Entrata in vigore**
1 Diese Verordnung tritt auf den 1. Juli 1972 in Kraft.
**1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1972.**
2 Die Amtsjahre vor Inkrafttreten dieser Verordnung werden für die Berech-
nung der Leistungen angerechnet.
**2 Gli anni di servizio prestati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono computati ai fini del calcolo delle prestazioni.**
* Applicabilità
1 La presente ordinanza si applica a tutti i membri delle autorità menzionati all’articolo 1, che erano in carica alla Landsgemeinde del 1987.
2 Per i membri delle autorità che non erano ancora in carica alla Landsgemeinde del 1987, la previdenza per la vecchiaia è disciplinata da una nuova regolamentazione da emanare da parte del Gran Consiglio al più tardi entro il 1989.
3 Per il Presidente del Tribunale amministrativo a tempo pieno, eletto per la prima volta alla Landsgemeinde del 1987, nonché per i membri delle autorità eventualmente eletti per la prima volta entro la fine del 1989, dovrà essere decisa il più presto possibile una soluzione transitoria.
Abrogazione e riserva del diritto previgente
1 Al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, la legge del
7 maggio 1967 sull'assicurazione per la vecchiaia dei Consiglieri di Stato, dei Presidenti del Tribunale e del Procuratore generale è abrogata.
2 Le prestazioni già concesse in base a tale legge rimangono in essere
e continuano ad essere regolate dal diritto previgente.
II D/1/1
Vollzug
1. Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione.
4.