Kanton Glarus
Indice delle disposizioni (38)
Testo normativo (38 Articoli)
Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina la retribuzione dei membri delle autorità, degli impiegati e dei docenti.
2 Essa stabilisce il rimborso delle spese dei membri delle autorità.
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| Lohnband | LB Minimum | LB Maximum | | --- | --- | --- | | Lohnband 1 | 50 989 **\*** | 73 934 **\*** | | Lohnband 2 | 54 735 **\*** | 79 366 **\*** | | Lohnband 3 | 58 755 **\*** | 85 194 **\*** | | Lohnband 4 | 63 072 **\*** | 91 454 **\*** | | Lohnband 5 | 67 704 **\*** | 98 171 **\*** | | Lohnband 6 | 72 676 **\*** | 105 381 **\*** | | Lohnband 7 | 78 016 **\*** | 113 123 **\*** | | Lohnband 8 | 83 746 **\*** | 121 432 **\*** | | Lohnband 9 | 89 897 **\*** | 130 350 **\*** | | Lohnband 10 | 96 501 **\*** | 139 926 **\*** | | Lohnband 11 | 103 589 **\*** | 150 204 **\*** | | Lohnband 12 | 111 198 **\*** | 161 237 **\*** | | Lohnband 13 | 118 508 **\*** | 171 837 **\*** | | Lohnband 14 | 126 298 **\*** | 183 132 **\*** | | Lohnband 15 | 134 600 **\*** | 195 170 **\*** | | Lohnband 16 | 143 448 **\*** | 208 000 **\*** |
1. Diese Verordnung gilt für
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | die Angestellten des Kantons; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | die Lehrpersonen des Kantons und der Gemeinden; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | die Richterinnen und Richter; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d. | die Mitglieder des Regierungsrates; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | e. | die Mitglieder des Landrates; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | f. | weitere, ausdrücklich bezeichnete Behördenmitglieder. | | |
2. Als Angestellte des Kantons gemäss Absatz 1 Buchstabe a gelten die nach Personalgesetz angestellten Personen der Verwaltung, der Gerichte sowie der öffentlich-rechtlichen kantonalen Anstalten und Körperschaften, soweit nicht besondere Bestimmungen etwas anderes vorsehen.
3. Für die Lehrpersonen der Gemeinden gelten die Artikel 5, 10 und 11 dieser Verordnung. Im Übrigen gilt das Arbeitsrecht der Anstellungsinstanz.
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| Lohnband | Funktion | | --- | --- | | 16 | Hauptabteilungsleiterin, Hauptabteilungsleiter 4 | | 15 | Hauptabteilungsleiterin, Hauptabteilungsleiter 3 | | 14 | Hauptabteilungsleiterin, Hauptabteilungsleiter 2; Abteilungsleiterin, Abteilungsleiter 5 | | 13 | Hauptabteilungsleiterin, Hauptabteilungsleiter 1; Abteilungsleiterin, Abteilungsleiter 4 | | 12 | Abteilungsleiterin, Abteilungsleiter 3 | | 11 | Abteilungsleiterin, Abteilungsleiter 2; Fachstellenleiterin, Fachstellenleiter 6 | | 10 | Abteilungsleiterin, Abteilungsleiter 1; Fachstellenleiterin, Fachstellenleiter 5 | | 9 | Fachstellenleiterin, Fachstellenleiter 4; Gruppenleiterin, Gruppenleiter 4 | | 8 | Fachstellenleiterin, Fachstellenleiter 3; Gruppenleiterin, Gruppenleiter 3 | | 7 | Fachstellenleiterin, Fachstellenleiter 2; Gruppenleiterin, Gruppenleiter 2 | | 6 | Fachstellenleiterin, Fachstellenleiter 1; Gruppenleiterin, Gruppenleiter 1 |
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| Lohnband | Funktion | | --- | --- | | 11 | Ingenieurin, Ingenieur 3; Juristin, Jurist / Ökonomin, Ökonom 3; Kaufm. Fachspezialistin, Fachspezialist 5; Techn. Fachspezialistin, Fachspezialist 5 | | 10 | Psychologin, Psychologe; Ingenieurin, Ingenieur 2; Juristin, Jurist / Ökonomin, Ökonom 2; Kaufm. Fachspezialistin, Fachspezialist 4; Techn. Fachspezialistin, Fachspezialist 4 | | 9 | Ingenieurin, Ingenieur 1; Juristin, Jurist / Ökonomin, Ökonom 1; Kaufm. Fachspezialistin, Fachspezialist 3; Techn. Fachspezialistin, Fachspezialist 3 | | 8 | Kaufm. Fachspezialistin, Fachspezialist 2; Techn. Fachspezialistin, Fachspezialist 2 | | 7 | Kaufm. Fachspezialistin, Fachspezialist 1; Techn. Fachspezialistin, Fachspezialist 1 | | 6 | Kaufm. Sachbearbeiterin, Sachbearbeiter 3; Techn. Sachbearbeiterin, Sachbearbeiter 3 | | 5 | Kaufm. Sachbearbeiterin, Sachbearbeiter 2; Techn. Sachbearbeiterin, Sachbearbeiter 2 | | 4 | Kaufm. Sachbearbeiterin, Sachbearbeiter 1; Techn. Sachbearbeiterin, Sachbearbeiter 1 | | 3 | Kaufm. Angestellte, Angestellter; Techn. Angestellte, Angestellter | | 2 | Betriebsangestellte, Betriebsangestellter |
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| Lohnband | Funktion | | --- | --- | | 16 | Kommandantin, Kommandant; Erste Staatsanwältin, Erster Staatsanwalt | | 14 | Leitende Staatsanwältin, Leitender Staatsanwalt | | 12 | Abteilungsleiterin, Abteilungsleiter Polizei; Staats- und Jugendanwältin, Staats- und Jugendanwalt | | 11 | Fachstellenleiterin, Fachstellenleiter Polizei; Gruppenleiterin, Gruppenleiter Polizei | | 9 | Sachbearbeiterin, Sachbearbeiter 3 Polizei | | 8 | Sachbearbeiterin, Sachbearbeiter 2 Polizei | | 7 | Sachbearbeiterin, Sachbearbeiter 1 Polizei |
Principi
1 La politica salariale si conforma ai seguenti principi
a. la politica salariale è esente da discriminazioni;
b. i salari sono competitivi sul mercato del lavoro;
c. il salario segue la funzione;
d. la determinazione dei salari tiene conto della diversità delle funzioni;
e. il sistema salariale è parte di un sistema di gestione complessivo;
f. lo sviluppo dei salari si orienta alle possibilità finanziarie del
Cantone;
g. la prestazione è un fattore essenziale per lo sviluppo salariale
individuale;
h. le prestazioni particolari sono remunerate;
i. l'esperienza utile è considerata nella definizione del salario iniziale;
j. la definizione del salario è un compito dirigenziale.
1.3. Fasce salariali e massa salariale
Lohnbänder der Angestellten
**Fasce salariali dei dipendenti**
1 Die Lohnskala umfasst 16 Lohnbänder.
**1 La scala salariale comprende 16 fasce salariali.**
2 Jedes Lohnband umfasst eine Bandbreite von 100 bis 145 Prozent.
**2 Ogni fascia salariale comprende un intervallo dal 100 al 145 percento.**
3 Die Differenz vom Minimum eines Lohnbands zum Minimum des nächsthö-
heren Lohnbands beträgt zwischen den Lohnbändern 1 und 12 je 7,3 Pro-
zent und zwischen den Lohnbändern 12 und 16 je 6,6 Prozent.
**3 La differenza tra il minimo di una fascia salariale e il minimo della fas-
cia salariale superiore successiva ammonta al 7,3 percento tra le fasce
salariali 1 e 12, e al 6,6 percento tra le fasce salariali 12 e 16.**
4 Der minimale Jahreslohn des Lohnbands 1 beträgt mindes-
tens 50 989 Franken. *
**4 Il salario annuo minimo della fascia salariale 1 ammonta a un mi-
nimo di 50 989 franchi.***
5 Der Landrat passt das betragsmässige Minimum jedes Lohnbands mindes-
tens alle vier Jahre und unter Mitberücksichtigung der Finanzlage des
Kantons an die Arbeitsmarktentwicklung der Löhne an.
**5 Il Gran Consiglio adegua il minimo in termini monetari di ogni fascia
salariale almeno ogni quattro anni e tenendo conto della situazione
finanziaria del Cantone, all'evoluzione dei salari sul mercato del lavoro.**
6 Die Lohnskala ist öffentlich und im Anhang verfügbar.
**6 La scala salariale è pubblica e disponibile nell'allegato.**
Fasce salariali dei docenti
1 La scala salariale per i docenti comprende tre fasce salariali.
2 Nella prima fascia salariale, il salario annuale ammonta a un minimo di
79 560 franchi e a un massimo di 121 680 franchi. *
3 Nella seconda fascia salariale, il salario annuale ammonta a un minimo di
92 456 franchi e a un massimo di 147 680 franchi. *
4 Nella terza fascia salariale, il salario annuale ammonta a un minimo di
101 920 franchi e a un massimo di 159 120 franchi. *
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II C/1/1
5 Il Gran Consiglio adegua il minimo e il massimo in franchi di ogni fascia
salariale almeno ogni quattro anni e tenendo conto della situazione finanziaria
del Cantone all’evoluzione dei salari sul mercato del lavoro.
Massa salariale
1 Il Consiglio di Stato richiede al Gran Consiglio con il budget i mezzi necessa-
ri per gli adeguamenti salariali, la gestione dei posti di lavoro nonché per
l'erogazione di premi di prestazione.
2 Per la proposta di budget e la decisione sul budget si devono in particolare
considerare
a.
la totalità dei compiti da svolgere;
b.
i principi di politica del personale e salariale;
c.
la situazione finanziaria del Cantone;
d.
la situazione economica generale;
e.
le condizioni sul mercato del lavoro;
f.
g.
l'evoluzione del costo della vita;
l'evoluzione salariale nelle amministrazioni pubbliche e nell'eco-
nomia privata.
3 Sull'utilizzo della massa salariale autorizzata decide il Consiglio di Stato.
2. Retribuzione degli impiegati e dei docenti
2.1. Inquadramento dei posti e fissazione del salario degli impiegati
Classificazione delle funzioni, Piano di classificazione
1 Ogni funzione viene assegnata ad una posizione valutata analiticamente e
oggettivamente.
2 La valutazione della funzione determina la classificazione della posizione
nelle fasce salariali.
3 La classificazione di tutte le posizioni nelle fasce salariali in base alle
funzioni dà luogo al Piano di classificazione.
4 Se i compiti di una posizione cambiano in modo significativo e a tempo
indeterminato, l'assegnazione deve essere rivista e la classificazione
eventualmente adeguata.
5 Il Consiglio di Stato, rispettivamente la Commissione amministrativa dei
Tribunali, determina i criteri di valutazione delle funzioni ed è competente
per l'assegnazione e la classificazione delle posizioni, nonché per la loro
revisione.
6 Il Piano di classificazione deve essere pubblicato in allegato all'Ordinanza
sulle retribuzioni.
Besitzstand
1 Se una posizione viene classificata a un livello inferiore senza l'influenza del dipendente o della dipendente, viene garantito il *Besitzstand* salariale in termini di importo.
3
II C/1/1
Il Consiglio di Stato disciplina la limitazione temporale del *Besitzstand* e la possibilità di sviluppo salariale.
Fissazione del Salario
¹ Per la fissazione del salario degli impiegati è determinante l'inquadramento della posizione nelle fasce salariali.
² Se l'impiegato o l'impiegata non soddisfa ancora i requisiti della posizione, il salario può essere inferiore alla fascia salariale di riferimento.
³ L'autorità di assunzione stabilisce il salario iniziale d'intesa con il servizio del personale. Essa tiene adeguatamente conto delle esperienze e delle conoscenze rilevanti acquisite sia professionalmente che al di fuori dell'ambito professionale.
⁴ Le istanze competenti fissano annualmente il salario dei propri impiegati in base alle direttive finanziarie e tenendo conto dei criteri e delle direttive del Consiglio di Stato.
2.2. Inquadramento delle posizioni e fissazione del salario degli insegnanti
Classificazione dei docenti
1. I docenti della scuola primaria sono classificati nella prima fascia salariale per docenti.
2. I docenti della scuola secondaria (scuola media superiore) sono classificati nella seconda fascia salariale per docenti.
3. La classificazione dei docenti cantonali in una fascia salariale per docenti avviene conformemente all'articolo 7 capoverso 5.
4. Se la formazione di un docente non corrisponde al grado in cui egli è attivo, la sua retribuzione viene fissata sette percento più bassa.
5. Il Consiglio di Stato disciplina la retribuzione dei docenti cantonali senza formazione corrispondente.
Determinazione del salario per il personale docente
¹ Ai fini della determinazione del salario del personale docente cantonale si applica l'articolo 9.
² I comuni decidono in piena autonomia sulla determinazione del salario
del loro personale docente.
2.3. Elementi costitutivi del salario
Salario
1 I dipendenti hanno diritto a un salario per il loro lavoro.
2 Il salario si compone di
a. il salario annuale contrattualmente dovuto;
b. premi di rendimento;
c. indennità del mercato del lavoro;
d. indennità per inconvenienti;
e. assegni sociali.
3 Il salario contrattualmente dovuto ai sensi del capoverso 2 lettera a viene corrisposto in 13 parti uguali oppure come salario orario.
Premio di rendimento
1 Un premio di rendimento può essere concesso per
a. prestazioni che eccedono i risultati attesi nella funzione corrispondente;
b. prestazioni eseguite con uno sforzo superiore alla media o con un impegno particolare.
2 I premi possono essere concessi individualmente o come premio di gruppo.
3 Il Consiglio di Stato stabilisce l'importo massimo dei premi di rendimento che possono essere concessi ai dipendenti. In luogo dei premi, esso può prevedere la concessione di giorni di congedo supplementari retribuiti.
Indennità per il mercato del lavoro
1 Per acquisire o trattenere dipendenti con qualifiche eccezionali, il Consiglio di Governo o la Commissione amministrativa dei Tribunali possono concedere un’indennità massima di 20 000 franchi all’anno.
Indennità per lavoro disagevole
1 Le prestazioni di lavoro particolari, quali il lavoro nei giorni festivi, il lavoro domenicale, notturno, a turni o di picchetto o i servizi supplementari, sono compensate mediante indennità per lavoro disagevole.
2 Il Consiglio di Stato disciplina le ulteriori condizioni per l’indennità per lavoro disagevole e ne fissa l’ammontare.
Assegni sociali
1 Gli assegni per i figli e di formazione sono disciplinati dalla legge cantonale d'introduzione alla legge federale sugli assegni familiari4).
2 Nella misura in cui hanno diritto agli assegni per i figli o di formazione secondo il capoverso 1, i dipendenti hanno diritto a un assegno familiare speciale di 70 franchi al mese.
1. Langjährige Angestellte haben ab dem vollendeten zehnten Dienstjahr alle fünf Jahre einen Anspruch auf eine Treueprämie.
2. Diese beträgt 1,5 Prozent des Maximums des Lohnbands 16.
3. Der Regierungsrat regelt
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | die Berechnung der Treueprämie bei schwankendem Beschäftigungsumfang; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | die Umwandlung der Treueprämie in Urlaubstage; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | die anteilmässige Ausrichtung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d. | die Anrechnung früherer Dienstjahre bei einem Wiedereintritt. | | |
la definizione del premio fedeltà in caso di variazione della portata
dell’impiego;
la conversione del premio fedeltà in giorni di vacanza;
il versamento proporzionale in caso di scioglimento del rapporto di
lavoro;
il computo degli anni di servizio precedenti in caso di riassunzione.
Prestazioni in caso di decesso
1 In caso di decesso di un impiegato o di un’impiegata, la retribuzione,
comprese le indennità e i supplementi per disagi, è versata per il mese del
decesso.
2 Agli aventi diritto che il defunto o la defunta era tenuto a mantenere, la
retribuzione senza indennità e supplementi per disagi è versata per ulteriori
tre mesi e, a partire dal 15° anno di servizio compiuto, per ulteriori sei mesi.
3 Eventuali prestazioni delle assicurazioni sociali sono computate alla
retribuzione postuma secondo il capoverso 2.
3. Retribuzione dei membri delle autorità
3.1. Consiglio di Governo
Retribuzione annuale
1 La retribuzione annuale ammonta a 216 000 franchi.
2 Il Landammann e il Sostituto del Landammann percepiscono, oltre alla retribuzione annuale, un'indennità calcolata in percentuale su tale retribuzione.
3 Essa ammonta a
a.
b.
für den Landammann
per il Presidente del Governo
für den Landesstatthalter
per il Vicepresidente del Governo
Auslagenersatz
Rimborso spese
8 Prozent;
8 percento;
3 Prozent.
3 percento.
1 Die Mitglieder des Regierungsrates haben Anspruch auf Auslagenersatz.
1 I membri del Consiglio di Stato hanno diritto al rimborso spese.
2 Der Ersatz ordentlicher Auslagen erfolgt durch eine Pauschale von
2 Il rimborso delle spese ordinarie avviene tramite un'indennità forfettaria di
10 000 Franken.
10 000 franchi.
3 Ausserordentliche Auslagen werden separat nach effektivem Aufwand ver-
gütet.
3 Le spese straordinarie vengono rimborsate separatamente in base al dispendio
effettivo.
Le prestazioni in caso di mancata rielezione o decesso
1. Se un membro del Consiglio di Governo non viene rieletto, ha diritto a
una continuazione del pagamento dello stipendio per sei mesi.
6. In caso di decesso di un membro del Consiglio di Governo in carica, agli
eredi nei confronti dei quali era tenuto al mantenimento, lo stipendio
viene versato, oltre al mese del decesso, per altri sei mesi.
Eventuali prestazioni delle assicurazioni sociali sono computate sul
godimento dello stipendio successivo di cui al capoverso 2.
3.2. Tribunali
Presidenza *
Il salario annuale per le presidenze a tempo pieno ammonta a 210 120 franchi. *
Il grado di occupazione della presidenza del Tribunale superiore comprende almeno il 50 per cento. *
* Vicepresidenza semi-professionale
Il salario annuale per le vicepresidenze semi-professionali ammonta, nel
quadro del loro incarico, al 90 percento di quello delle presidenze a tempo pieno.
L'incarico della vicepresidenza semi-professionale del Tribunale cantonale superiore
comprende almeno il 50 percento.
L'incarico della vicepresidenza semi-professionale del Tribunale cantonale
comprende almeno l'80 percento.
Giudici
I giudici a tempo parziale hanno diritto a un’indennità di seduta di 250
franchi; i presidenti dei giudici a tempo parziale a un’indennità di 300 franchi. *
In controversie particolarmente complesse possono essere corrisposte
indennità di seduta supplementari. *
Se giudici sono eccezionalmente gravati da un compito, la Commissione
amministrativa dei Tribunali può versare loro una rimunerazione
straordinaria.
Rimborso Spese
Il rimborso delle spese di viaggio è disciplinato dall'articolo 28.
Il rimborso di ulteriori spese e le relative aliquote si basano sulle disposizioni del diritto del personale.
Prestazioni in caso di mancata rielezione o decesso
Le prestazioni in caso di mancata rielezione o decesso sono regolate dall'articolo 21.
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II C/1/1
3.3. Landrat
Indennità di seduta
1 I membri del Consiglio hanno diritto a un'indennità di seduta di 200 franchi. *
1a Per ogni mezza giornata viene versata al massimo un'indennità di seduta. Resta riservato
il capoverso 3. *
2 L'indennità di seduta viene corrisposta per
a. le sedute del Gran Consiglio;
b. le sedute dell'Ufficio di Presidenza e dell'Ufficio di Presidenza allargato;
c. le sedute delle Commissioni.
3 La Presidenza del Gran Consiglio e le presidenze delle Commissioni hanno diritto, per le
sedute da essi dirette, a un'indennità di seduta doppia.
Presidi
1 Il Presidio del Consiglio provinciale e i presidi delle commissioni permanenti sono retribuiti con un importo forfettario.
2 La retribuzione ammonta a
a. per il Presidio del Consiglio provinciale: 12 000 franchi;
b. per il presidio di commissioni permanenti: 6000 franchi.
Compenso straordinario
1 Se i presidenti o i membri delle commissioni sono eccezionalmente sollecitati
da un compito, l’Ufficio può loro corrispondere un compenso straordinario.
Indennità di viaggio
1 L'indennità di viaggio per le sedute del Gran Consiglio, dell'Ufficio e delle
Commissioni è corrisposta ad ogni Consigliere che ha partecipato alla
relativa seduta.
2 Per ogni giorno viene corrisposta una sola indennità di viaggio.
3 La Presidenza del Gran Consiglio e i membri dell'Ufficio ricevono l'indennità
di viaggio anche per la rappresentanza del Gran Consiglio a manifesta-
zioni alle quali sono stati invitati in virtù della loro funzione.
4 L'ammontare dell'indennità di viaggio si basa sulle disposizioni in materia
di diritto del personale.
Controllo e versamento
1 Le Presidenze del Gran Consiglio e delle Commissioni sono responsabili del controllo
delle indennità di seduta e del rimborso delle spese di viaggio.
2 Il versamento avviene due volte l'anno, a gennaio e a giugno.
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3.4. Altre autorità e commissioni
Commissione cantonale di conciliazione
1 I membri della Commissione cantonale di conciliazione hanno diritto a un'indennità di seduta di 250 franchi, il membro presidente a un'indennità di 300 franchi.
2 Per lo studio di atti o scritti processuali voluminosi può essere corrisposta un'indennità di seduta supplementare e, in controversie particolarmente complesse, un'indennità di seduta doppia.
3 Qualora i membri siano sollecitati in misura insolitamente elevata da un compito, la Commissione amministrativa dei tribunali può riconoscere loro un'indennità straordinaria.
4 La presidenza e la vicepresidenza, assoggettate alla legge sul personale, non hanno diritto a un'indennità di seduta.
5 Le aliquote per il rimborso delle spese si orientano alle direttive di diritto del personale.
Autorità di protezione dei minori e degli adulti, Commissioni di ricorso e forense*
1. I membri delle commissioni di ricorso, della commissione forense, della commissione d'esame per avvocati e i membri dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti hanno diritto a un'indennità di seduta di 250 franchi; i presidenti non a tempo pieno hanno diritto a un'indennità di 300 franchi.*
2. Per lo studio di atti o scritti giuridici voluminosi può essere corrisposta un'indennità di seduta aggiuntiva e, in controversie particolarmente complesse, un'indennità di seduta doppia.
3. Se i presidenti o i membri sono sollecitati in modo eccezionalmente intenso da un compito, il Consiglio di Stato o la Commissione amministrativa dei tribunali possono concedere loro una retribuzione straordinaria.
1. Die Mitglieder der übrigen Kommissionen haben Anspruch auf ein Sitzungsgeld von 250 Franken.
2. Bei ungewöhnlich starker Beanspruchung kann ihnen der Regierungsrat oder die Verwaltungskommission der Gerichte eine ausserordentliche Vergütung ausrichten.