Kanton Glarus (IRV)
Indice delle disposizioni (38)
Testo normativo (38 Articoli)
Scopo e Campo d'Applicazione
1 L'Accordo quadro disciplina i principi e le procedure della cooperazione in-
tercantonale con perequazione degli oneri.
2 Esso costituisce la base per gli accordi intercantonali di cooperazione nei
settori conformemente all'articolo 48a della Costituzione federale.
3 I Cantoni possono assoggettare accordi intercantonali di cooperazione in
altri ambiti di competenza all'Accordo quadro.
Obiettivi della collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri
1. La collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri mira a un'esecuzione dei compiti adeguata alle necessità ed economica.
2. Essa deve essere configurata in modo tale che i beneficiari siano anche responsabili dei costi e delle decisioni.
3. La Conferenza dei governi cantonali (CdC) pubblica ogni quattro anni un rapporto di rendiconto sullo stato di applicazione dei principi della collaborazione intercantonale.
Cooperazione intercantonale con perequazione degli oneri
**1** I Cantoni si impegnano a osservare i principi di sussidiarietà e di equi-
valenza fiscale, mutatis mutandis, anche nei rapporti interni al Cantone.
Posizione dei Parlamenti Cantonali
1 I Governi cantonali sono tenuti a informare tempestivamente e completa-
mente i Parlamenti cantonali circa gli accordi esistenti o previsti nel
settore della collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri.
2 Per il resto, il diritto cantonale disciplina i diritti di partecipazione dei Par-
lamenti.
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1.2. Competenze e attribuzioni
Conferenza dei governi cantonali
1 Le dichiarazioni di adesione, le dichiarazioni di recesso e le richieste di mo-
difica dell'accordo quadro devono essere depositate presso la CdC.
2 La CdC accerta l'entrata in vigore e la cessazione dell'efficacia dell'accordo
quadro e svolge l'eventuale procedura di modifica.
3 Essa elegge i membri della Commissione intercantonale dei trattati (CIT) e
approva il loro regolamento interno.
Präsidium der KdK
¹ La Presidente o il Presidente della KdK è competente per la procedura preliminare informale nell'ambito della procedura di risoluzione delle controversie.
Commissione intercantonale dei trattati
1 La CIT è competente per la procedura formale di conciliazione nell’ambito
della procedura di risoluzione delle controversie.
2 Essa è composta da sei membri, scelti dalla CdC per un mandato di
quattro anni. Nella scelta si tiene conto di un’adeguata rappresentanza delle
regioni linguistiche.
3 Essa si dà un regolamento interno.
4 La CdC si fa carico dei costi di preparazione della CIT. Tutti gli altri costi
sono a carico delle parti conformemente all’articolo 34 capoverso 5.
1.3. Definizioni
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¹ Il fornitore della prestazione è un Cantone o un'istituzione comune, nella cui
sfera di competenza rientra l'erogazione della prestazione.
² L'acquirente della prestazione è il Cantone che remunera le prestazioni.
³ Il produttore della prestazione è chi eroga una prestazione.
⁴ Il beneficiario della prestazione è chi usufruisce di una prestazione.
⁵ I richiedenti ai sensi degli articoli 13 e 23 sono potenziali beneficiari della
prestazione.
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2. Forme di cooperazione intercantonale con
perequazione degli oneri
1. L'Accordo quadro disciplina le seguenti forme di collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri
a. la gestione comune;
b. l'acquisto di prestazioni.
2.1. Gestione comune
Definizioni
1. Una comunità di gestione è un’organizzazione o un’istituzione di due o più Cantoni, il cui scopo è di fornire congiuntamente determinate prestazioni nell’ambito della collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri.
2. I Cantoni che partecipano a una comunità di gestione sono denominati Cantoni gestori.
Diritto applicabile
1 È applicabile il diritto della sede dell’ente comune.
2 Sono fatte salve le disposizioni divergenti negli accordi intercantonali.
Diritti dei Cantoni sostenitori
1 I Cantoni sostenitori hanno nella gestione paritetici diritti di
consultazione e partecipazione. Essi possono eccezionalmente essere ponderati
in base alla partecipazione finanziaria.
2 I diritti di consultazione e partecipazione sono ampi e si estendono a tutti
gli ambiti dell'erogazione delle prestazioni.
Accesso Paritario
1 I richiedenti dei Cantoni promotori hanno un accesso paritario alle prestazioni.
Vigilanza
¹ I Cantoni responsabili garantiscono una vigilanza efficace sulla gestione e
sull’amministrazione dell’ente responsabile comune.
² Essi affidano le funzioni di vigilanza a organi idonei. A tutti i Cantoni
responsabili deve essere consentito di far parte degli organi.
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Revisione dei conti
1 In caso di enti congiunti, vengono istituite commissioni interparlamentari
di revisione dei conti.
2 L'attribuzione dei seggi è, di principio, paritetica. In casi eccezionali può
essere definita in base alla chiave di finanziamento, garantendo tuttavia ad
ogni Cantone una rappresentanza minima.
3 La commissione interparlamentare di revisione dei conti è informata in
modo tempestivo ed esaustivo sull'attività dell'ente congiunto.
4 Le commissioni interparlamentari di revisione dei conti possono proporre
ai Cantoni responsabili modifiche del trattato. Hanno adeguati diritti di
partecipazione nell'ambito dell'elaborazione di un mandato di prestazioni
e di un budget globale.
Entrata
1 I nuovi Cantoni Träger pagano un importo di acquisto che corrisponde
proporzionalmente al valore attuale degli investimenti effettuati dai
Cantoni Träger precedenti.
2 I Cantoni Träger precedenti hanno diritto all'importo di acquisto nella
misura degli investimenti da essi effettuati.
3 La procedura di entrata è disciplinata nei contratti intercantonali.
Austritt
1. Il procedimento di recesso e le condizioni di recesso, incluso un eventuale diritto al risarcimento dei Cantoni membri recedenti, devono essere disciplinati nei contratti intercantonali.
2. I Cantoni membri recedenti rispondono per le obbligazioni sorte durante il periodo della loro cotitolarità.
Scioglimento
1 L'eventuale ricavato dello scioglimento e della liquidazione deve essere
ripartito tra le Parti contraenti proporzionalmente alla loro partecipazione.
2 Per eventuali obbligazioni esistenti al momento dello scioglimento, i Cantoni
ospitanti rispondono solidalmente, salvo che i contratti intercantonali non
dispongano diversamente.
Responsabilità
1 I Cantoni responsabili rispondono in via sussidiaria e solidale per le obbli-
gazioni degli enti responsabili comuni.
2 I Cantoni responsabili rispondono per le persone che essi delegano in or-
gani intercantonali.
3 Sono fatte salve le disposizioni divergenti previste nei rispettivi accordi
intercantonali.
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Informazioni
1. I Cantoni responsabili devono essere informati in modo tempestivo ed esaustivo sulle attività dell'ente comune responsabile.
2.2. Acquisto di prestazioni
Forme dell'acquisto di prestazioni
1 Un acquisto di prestazioni può avvenire mediante pagamenti compensativi, scambio di prestazioni o forme miste di pagamento e scambio.
Corresponsabilità degli acquirenti di prestazioni
**1** Agli acquirenti di prestazioni viene di norma garantito almeno un diritto di corresponsabilità parziale.
Accesso alle prestazioni
1 I richiedenti provenienti dai Cantoni contraenti hanno fondamentalmente
un pari diritto di accesso alle prestazioni.
2 In caso di restrizioni all'ammissione, i richiedenti provenienti dai Cantoni
contraenti sono preferiti a quelli provenienti dai Cantoni non contraenti.
3 In caso di restrizioni all'ammissione, i richiedenti provenienti dai Cantoni
gestori sono preferiti a quelli provenienti dai Cantoni che sono acquirenti
di prestazioni.
Informazioni Scambio
1 I Committenti delle prestazioni devono essere informati periodicamente dal Fornitore delle prestazioni in merito ai servizi erogati.
3. Compensazione degli oneri
3.1. Basi per la determinazione delle remunerazioni
Contabilità dei costi e delle prestazioni
1 Le basi per la determinazione delle indennità sono costituite da contabilità dei costi e delle prestazioni trasparenti e comprensibili.
2 I Cantoni partecipanti a un contratto elaborano i requisiti per le contabilità dei costi e delle prestazioni.
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Bilancio costi-benefici
1 Prima dell'inizio dei negoziati, le parti negoziali illustrano quali prestazioni e vantaggi ne trarranno e quali costi ed effetti negativi graveranno su di esse. I fornitori di servizi dimostrano i costi sostenuti.
2 I Cantoni sono tenuti a mettere a disposizione la documentazione necessaria.
3.2. Principi per le indennità
Abgeltung von Leistungsbezügen aus anderen Kantonen
1. Le prestazioni con costi considerevoli, che non sono a carico dei beneficiari residenti in altri Cantoni, sono compensate tramite pagamenti di perequazione da parte dei Cantoni.
2. La definizione della compensazione e degli altri contenuti contrattuali spetta di principio alle parti contraenti.
Criteri per l'indennizzo
1 La base di partenza per la determinazione dell'indennizzo è costituita dai costi pieni medi.
2 L'indennizzo è orientato ai risultati e si basa sull'effettivo utilizzo delle prestazioni.
3 Ulteriori criteri per la determinazione dell'indennizzo sono
a. i diritti di consultazione e partecipazione concessi o rivendicati;
b. l'accesso garantito all'offerta di prestazioni;
c. significativi vantaggi e svantaggi di localizzazione in relazione alla fornitura e all'ottenimento delle prestazioni;
d. la trasparenza della giustificazione dei costi;
e. l'economicità della produzione della prestazione.
1 Abgeltung des Leistungserstellers
**1 Compenso del Prestatore d'Opere/Servizi**
Il Prestatore d'Opere/Servizi si impegna a versare il compenso al produttore/creatore della prestazione, nella misura in cui quest'ultimo sostenga i costi per la realizzazione della prestazione.
Comuni quali fornitori di prestazioni
1 Qualora i fornitori di prestazioni siano comuni, deve essere loro riconosciuto un diritto di audizione e di codecisione.
2 Un trattato intercantonale può accordare ai comuni o alle organizzazioni da essi sostenute un diritto diretto all’indennizzo.
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4. **Composizione delle controversie**
Principio
1 I Cantoni e gli organismi intercantonali si adoperano per comporre le con-
troversie derivanti da contratti intercantonali esistenti o previsti mediante
negoziazione o mediazione.
2 Essi si impegnano a partecipare, per tutte le controversie connesse alla co-
operazione intercantonale con perequazione degli oneri, alla procedura di
composizione delle controversie descritta qui di seguito, prima di promuo-
vere un’azione giudiziaria conformemente all’articolo 120 capoverso 1 lette-
ra b della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale.
3 La procedura di composizione delle controversie può essere adita anche
da Cantoni non aderenti all’accordo nonché da organismi intercantonali
che non si basano sulla CIPC.
Procedura di risoluzione delle controversie
1 La procedura di risoluzione delle controversie è articolata in due fasi. Consiste in una
procedura preliminare informale dinanzi all’Ufficio di presidenza della CdC e in una
procedura di mediazione formale dinanzi alla CIC.
2 Ogni Cantone e ogni organo intercantonale può, a tale scopo, avviare la procedura
di risoluzione delle controversie presentando una richiesta scritta di mediazione
all’Ufficio di presidenza della CdC.
Procedura preliminare informale
1 Dopo il ricevimento della domanda di mediazione, la Presidente o il Presi-
dente della CdC, o un'altra personalità da lei o da lui designata, in qualità di
mediatore, invita i rappresentanti delle parti interessate a un colloquio.
2 D'intesa con le parti, può essere coinvolta una persona particolarmente
qualificata nel campo della mediazione.
3 Se la procedura preliminare informale non porta a un accordo entro sei
mesi dal ricevimento della domanda di mediazione, il mediatore avvia la
procedura di mediazione formale dinanzi all'IVC.
Procedimento di conciliazione formale
1 L’IVC comunica alle parti l’apertura del procedimento di conciliazione
formale.
2 I membri dell’IVC designano una personalità quale presidente per il
procedimento di conciliazione pendente. Se non riescono a concordare
una proposta comune entro il termine di un mese o se la persona designata
è respinta da una parte, la Presidente o il Presidente del Tribunale federale è
invitato a designare un presidente per il procedimento di conciliazione.
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3 L’apertura del procedimento di conciliazione deve essere comunicata
alla Cancelleria federale, indicando l’oggetto della controversia. Se la
controversia interessa gli interessi della Confederazione, il Consiglio federale
può designare una persona che partecipa al procedimento di conciliazione
in qualità di osservatrice o osservatore della Confederazione.
4 Le parti hanno la facoltà di esporre e documentare per iscritto le loro
divergenti posizioni all’IVC e hanno la possibilità di esprimersi oralmente
dinanzi all’IVC. Della discussione è redatto un verbale.
5 Il risultato è registrato dall’IVC in un atto destinato ai partecipanti. In esso
è anche regolata la ripartizione delle spese procedurali tra le parti.
6 Le parti si impegnano a proporre un’eventuale azione dinanzi al Tribunale
federale svizzero entro sei mesi dalla comunicazione formale di un eventuale
fallimento del procedimento di conciliazione.
7 Si impegnano a inserire negli atti giudiziari la documentazione del
procedimento di risoluzione della controversia.
**5. Disposizioni finali**
Adesione e recesso
1 L’adesione alla Convenzione quadro diventa efficace con la notifica alla CdC.
2 Ogni Cantone può recedere mediante dichiarazione alla CdC. Il recesso diventa efficace alla fine dell’anno civile successivo alla dichiarazione.
3 La dichiarazione di recesso può essere presentata al più presto alla fine del quinto anno dall’entrata in vigore e cinque anni dopo l’adesione.
Inkrafttreten
Entrata in vigore
¹ L'accordo quadro entra in vigore quando vi hanno aderito 18 Cantoni.¹)
Durata di Validità e Causa di Estinzione
1 L'accordo quadro è valido a tempo indeterminato.
2 Esso si estingue qualora il numero dei membri scenda al di sotto di 18.
Modifica della Convenzione quadro
1 Su richiesta di tre Cantoni, la CdC avvia la procedura di modifica della Convenzione
quadro. Essa entra in vigore alle condizioni di cui all'articolo 36.
1) Entrata in vigore: 11 maggio 2007
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