Kanton Glarus (PV)
Indice delle disposizioni (131)
Testo normativo (131 Articoli)
Oggetto e campo di applicazione
1 La presente ordinanza disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti in inte-
grazione alla Legge sul personale e all'Ordinanza sui salari.
2 Essa si applica a tutti i dipendenti del Cantone, salvo che disposizioni speciali
non prevedano diversamente.
3 Sono considerati dipendenti del Cantone le persone impiegate secondo la Legge
sul personale dell'Amministrazione cantonale, dei tribunali, nonché degli enti
e corporazioni cantonali di diritto pubblico autonomi.
1. Pauschalspesen Fahrzeugentschädigung gemäss Artikel 100
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | Kilometerentschädigung für Dienstfahrten: | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 1. | mit dem Privatauto: 70 Rp./km; | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 2. | mit dem Motorrad: 35 Rp./km; | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 3. **\*** | mit dem Elektro-Bike: 20 Rp./km; | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | pauschale Entschädigung für Wildhüter: Festlegung Departement Bau und Umwelt; | | |
| | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | c. **\*** | ... | | | | |
2. Weitere Pauschalspesen gemäss den Artikeln 97 und 105
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | Verpflegungspauschale bei angeordneten dienstlichen Abwesenheiten: | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 1. | Frühstück: 8 Fr.; | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 2. | Mittagessen: 25 Fr.; | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 3. | Abendessen: 25 Fr.; | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | Verpflegungspauschale für Mitarbeitende Strassenunterhaltsdienst und Wildhüter: 160 Fr./Monat; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | Vergütung für die Haltung eines Diensthundes (Polizei, Wildhüter): 1800 Fr./Jahr. | | |
1. Pauschale Pikett- und Inkonvenienzentschädigung gemäss den Artikeln 88 und 89
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. **\*** | Sozialdienst: | | 40 Fr./Tag; |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. **\*** | Staatsanwaltschaft: | | 50 Fr./Tag; |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. **\*** | Umwelt und Energie: | | 40 Fr./Tag; |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d. **\*** | Wildhüter: | | 200 Fr./Monat für Pikettentschädigung, 200 Fr./Monat für Nacht- und Sonntagsarbeit; |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d1. **\*** | Fischereiaufseher: | | 120 Fr./Monat für Nacht- und Sonntagsarbeit; |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | e. **\*** | Winterpikett Strassenunterhalt: | | 30 Fr./Tag; |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | f. **\*** | Bereitschaftsdienst Lawinenzentrale (für die Monate November bis April): | | 200 Fr./Monat; |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | g. **\*** | Gefängnisaufsicht: | | 30 Fr./Tag; |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | h. **\*** | unvorhersehbare Arbeitseinsätze (Naturereignisse, Unfälle) ausserhalb der üblichen Arbeitszeit Strassenunterhalt: | | 30 Fr./Tag; |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | i. **\*** | Informatik: | | 40 Fr./Tag. |
1a An Wochenenden und Feiertagen erhöhen sich die Tagespauschalen gemäss Absatz 1 um 10 Franken pro Tag.
2. Lohnzuschläge gemäss Artikel 88
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. **\*** | angeordnete Abend- und Nachtarbeit (zwischen 20 und 6 Uhr): 8.50 Fr./Stunde; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. **\*** | angeordnete Arbeit an Samstagen, Sonn- und Feiertagen: 8.50 Fr./Stunde. | | |
1. Folgende Arbeitsverhältnisse können dem Obligationenrecht[[3]](#paragraphtext_content_fn_996283_2_3_c) unterstellt werden
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | Lehr- und Praktikumsverhältnisse; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | Aushilfspersonal mit einer befristeten Anstellung bis zu einem Jahr. | | |
2. Der Regierungsrat kann weitere befristete Anstellungen dem Obligationenrecht unterstellen.
1. Maximalbeträge für personelle Ereignisse mit dienstlichem Charakter gemäss Artikel 114a
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. **\*** | Personalanlässe und weitere Massnahmen zugunsten des Personals: 150 Fr. pro angestellte Person und Jahr; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | Eintrittsgeschenk: 50 Fr.; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | Dienstjubiläum ab dem vollendeten 10. Dienstjahr alle 5 Jahre: Mittagessen, Apéro oder dergleichen mit der vorgesetzten Stelle: 150 Fr. insgesamt; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d. | Dienstjubiläumgsgeschenk ab dem vollendeten 20. Dienstjahr alle 5 Jahre: Kosten für Apéro und Geschenk, organisiert durch die Hauptabteilung Personal und Organisation; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | e. | Pensionierungsgeschenk: 300 Fr.; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | f. **\*** | längere Krankheit oder Unfall: 80 Fr. für Karte und Geschenk; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | g. | Todesfall einer angestellten Person: Kosten für Kondolenzschreiben, Todesanzeige, Spende und Kranz (in Rücksprache mit der Staatskanzlei). | | |
Bando di concorso
1 Il bando di concorso si basa sulla descrizione della posizione e sul profilo dei requisiti.
2 La posizione è considerata pubblicamente bandita se pubblicata almeno nel Bollettino Ufficiale del Cantone.
1) GS II A/6/1
2) GS II C/1/1
3) SR 220
SBE 2017 12
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II A/6/2
3 Sono esentate dall'obbligo di bando pubblico le seguenti posizioni
a. un'assunzione a tempo determinato fino a un anno;
b. una posizione con un grado di occupazione inferiore al 30 percento;
c. una posizione che viene ricoperta internamente;
d. una posizione che viene ricoperta tramite nomina diretta;
e. una posizione che viene ricoperta da un proprio apprendista che cerca un impiego dopo la conclusione dell'apprendistato.
4 Per il bando di concorso delle posizioni da ricoprire nell'amministrazione cantonale è competente il Dipartimento principale Personale e Organizzazione. *
Accesso ai posti
1 I rapporti di lavoro costituiti mediante elezione per un periodo determinato possono essere ricoperti solo da persone con cittadinanza svizzera.
Istanza di nomina
1 Il Consiglio di Stato è competente per la nomina delle seguenti funzioni
a. Segretaria o Segretario del Consiglio;
b. Segretarie o Segretari di Dipartimento;
c. Vicesegretaria o Vicesegretario del Consiglio;
d. Capisezione o capi dipartimento principali;
e. Direzione e vicedirezione delle scuole cantonali;
f. Direzione di istituti e enti di diritto pubblico autonomi del Cantone.
2 Per la nomina delle restanti funzioni sono competenti i Dipartimenti, la
Cancelleria di Stato nonché gli organi direttivi degli istituti e enti di
diritto pubblico autonomi del Cantone.
Contratto di lavoro
1 Il rapporto di lavoro è considerato concluso quando il contratto di lavoro
è stato firmato dall'autorità di assunzione e dalla persona da assumere.
2 Il contratto indica le parti contraenti e regola almeno
a. l'inizio e la durata del rapporto di lavoro;
b. la funzione o l'ambito di attività;
c. l'integrazione organizzativa;
d. il grado di occupazione;
e. la retribuzione;
f. il luogo di lavoro;
g. la durata del periodo di prova.
Periodo di prova
**II A/6/2**
1\. Nei rapporti di lavoro a tempo determinato fino a un anno o in caso di
cambi interni a una diversa funzione o unità organizzativa, il periodo di
prova può essere omesso o concordato un periodo di prova più breve.
2\. Se l'assenza durante il periodo di prova supera un sesto, esso si prolunga
della durata dell'assenza.
3\. Per il personale scelto dal Landrat (Consiglio provinciale/distrettuale) si
rinuncia al periodo di prova.
**2.2. Diritti dei dipendenti**
**2.2.1. Tutela della personalità**
Protezione della salute e della personalità
1 Il Cantone adotta misure idonee e adeguate per la prevenzione sanitaria e
per la protezione dei dipendenti da pregiudizi fisici e psichici, in particolare
da molestie sessuali, dipendenze, mobbing e discriminazione.
2 In caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio, il Cantone
deve esaurire tutte le possibilità ragionevoli e adeguate per reintegrare
rapidamente nel processo lavorativo la persona dipendente malata o
infortunata.
3 La Divisione principale del personale e dell'organizzazione si occupa del
coordinamento e della comunicazione con le altre parti interessate, in
particolare con medici, specialisti terapeutici, servizi di consulenza e
assicurazioni. Essa può acquisire, trattare e divulgare i dati personali
necessari a tal fine. *
Assistenza legale
1 L'autorità competente per le decisioni in materia di personale decide in
merito all'assunzione dei costi di contenziosi che sorgono per la persona
impiegata a seguito di attacchi ingiustificati di terzi nell'adempimento
delle proprie mansioni.
2 Qualora dal contenzioso risulti che la persona impiegata ha agito in
modo colpevole, l'autorità competente per le decisioni in materia di
personale può richiederne il rimborso dei costi, in tutto o in parte.
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II A/6/2
2.2.2. Ferie
Feriendauer
1. Durata delle ferie
1 Il diritto annuale alle ferie dei dipendenti è il seguente
a. fino all'età di 49 anni inclusa e per gli apprendisti: 26 giorni;
b. dai 50 anni ai 59 anni inclusi: 27 giorni;
c. dai 60 anni in su: 30 giorni.
2 L'anno di calendario in cui si raggiunge l'età è determinante.
3 Se il rapporto di lavoro inizia o termina durante l'anno di calendario, la durata delle ferie è calcolata proporzionalmente alla durata dell'impiego.
Fruizione e riporto delle ferie
1 La fruizione delle ferie deve essere concordata tempestivamente con il
superiore diretto. I desideri dei dipendenti vengono presi in considera-
zione, purché l'operatività aziendale sia garantita.
2 Le ferie devono essere fruite, di regola, in settimane intere, di cui almeno
una volta due settimane consecutive.
3 Le ferie devono essere fruite nell'anno civile in cui sorge il diritto. Non
possono essere riportati all'anno successivo più di dieci giorni di ferie.
Questi devono essere fruiti entro la fine di aprile dell'anno civile succes-
sivo.
4 Il superiore diretto decide in merito al riporto
a. di un numero maggiore di giorni di ferie o di un periodo di fruizione
più lungo;
b. nel conto a lungo termine (art. 77).
Indennità finanziaria, recupero
1 Un'indennità finanziaria per le vacanze è possibile solo se le vacanze non possono più essere godute per motivi di servizio o a causa di malattia o infortunio fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
2 Se una persona impiegata ha goduto di più vacanze di quelle che le spettano, si procede a una corrispondente riduzione del salario da parte della Divisione principale Personale e Organizzazione o, se possibile, a una corrispondente riduzione del diritto alle vacanze nell'anno civile successivo. *
3 I superstiti di una persona impiegata deceduta hanno diritto a un'indennità finanziaria per il saldo delle vacanze non godute fino a un massimo di 25 giorni, e dopo cinque anni di servizio fino a un massimo di 50 giorni.
Compensazione di giorni di malattia e infortunio
1 I giorni di vacanza che sono compromessi da malattia o infortunio possono
essere recuperati, se lo scopo ricreativo è vanificato.
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II A/6/2
2 L'incapacità lavorativa dovuta a malattia o infortunio durante le vacanze
deve essere segnalata al superiore gerarchico e comprovata da un certificato medico,
che attesti l'incapacità lavorativa dal primo giorno.
3 Se le vacanze vengono prese durante un'incapacità lavorativa parziale dovuta a malattia
o infortunio, esse contano per intero.
Ricalcolo in caso di assenze
1 In caso di impedimento alla prestazione lavorativa di oltre 60 giorni lavo-
rativi per anno civile dovuto a infortunio, malattia, servizio militare, prote-
zione civile, pompieri, servizio civile sostitutivo o scuola reclute, il diritto alle
ferie viene ricalcolato in proporzione alla durata dell'impiego durante l'anno
civile.
2 In caso di assenze dovute a congedo non retribuito di oltre 20 giorni la-
vorativi per anno civile, il diritto alle ferie viene ricalcolato in proporzione
alla durata dell'impiego durante l'anno civile.
Diritto alle ferie con salario orario
1 La persona impiegata con un tasso di occupazione irregolare, che è assunta
con salario orario, riceve il suo salario per ferie e festività insieme al salario
base.
2 Il Dipartimento principale Personale e Organizzazione stabilisce l'ammontare
del supplemento salariale, espresso in percentuale del salario, in base al numero
di giorni di ferie e festività. *
3 L'ammontare del salario per ferie e festività è indicato in percentuale nel
contratto di lavoro e nelle buste paga.
**2.2.3. Congedi retribuiti e non retribuiti**
Vacanze brevi
1 La persona salariata ha diritto a congedi retribuiti per i seguenti eventi
a. due giorni per il proprio matrimonio;
b. cinque giorni per l'adozione;
c. tre giorni in caso di decesso di coniuge, figli propri o genitori;
d. un giorno per il cambio di abitazione.
2 La persona salariata ha diritto a congedi retribuiti per i seguenti eventi, se questi cadono inevitabilmente nell'orario di lavoro e il congedo è fruito in relazione diretta con l'evento
a. un giorno per il matrimonio di figli propri, fratelli/sorelle o genitori;
b. un giorno in caso di decesso di parenti e affini o di altre persone vicine;
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II A/6/2
c. fino a cinque giorni all'anno per attività direttive, di assistenza, di consulenza o di guida a titolo gratuito nell'ambito del lavoro giovanile extrascolastico in un'organizzazione culturale o sociale, nonché per la formazione e il perfezionamento necessari;
d. fino a tre giorni all'anno per la partecipazione o la presenza attiva a manifestazioni culturali o sportive di rilevanza nazionale o internazionale;
e. fino a tre giorni per caso in caso di malattia di figli propri o in caso di malattia di familiari bisognosi di cure, se l'assistenza non può essere fornita da un'altra persona;
f. un giorno per la ricerca di un impiego in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro;
g. il tempo necessario per l'allattamento nel primo anno di vita dei propri figli, al massimo però il tempo secondo l'articolo 60 capoverso 2 dell'Ordinanza 1 della Legge sul lavoro;
h. fino a quattro giorni per la durata dell'arruolamento e delle ispezioni militari, inclusa la giornata di orientamento obbligatoria.
3 L'autorità competente per le decisioni in materia di personale decide sull'adeguato aumento in casi particolari.
4 Le disposizioni si applicano per analogia anche ai salariati in unione domestica registrata e in comunione di vita di fatto.
Ferie non pagate, a. in generale
1 Se le esigenze aziendali lo permettono, l'autorità competente per le decisioni in materia di personale può concedere ferie non pagate.
2 Il versamento dei contributi alla cassa pensioni durante le ferie non pagate è regolato dalle disposizioni del diritto in materia di casse pensioni.
3 In caso di ferie non pagate consecutive superiori a 30 giorni di calendario, l'assicurazione contro gli infortuni si estingue. La persona impiegata ha la possibilità di stipulare un'assicurazione su accordo.
4 La copertura assicurativa dell'assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia è regolata dalle condizioni di assicurazione. Non è possibile un passaggio all'assicurazione individuale.
5 L'erogazione degli assegni per i figli e per la formazione durante le ferie non pagate è regolata dall'ordinanza sugli assegni familiari.
Congedo non retribuito, b. Nascita di figli propri
1 Se il rapporto di lavoro prosegue dopo il parto, l'impiegata può usufruire di un congedo non retribuito in aggiunta al congedo di maternità retribuito.
4) RS 822.111
5) RS 836.21
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II A/6/2
2 L'impiegato può usufruire di un congedo non retribuito fino a quattro settimane entro un anno dalla nascita del proprio figlio. A tale scopo, può utilizzare la 13a mensilità.
3 La concessione del congedo non retribuito può essere rifiutata dall'autorità competente per le decisioni in materia di personale solo se sussistono gravi motivi aziendali contrari.
Festività, giorni liberi
1 Oltre alle domeniche, i dipendenti hanno diritto ai seguenti giorni festivi
retribuiti
a.
Capodanno;
b.
Epifania;
c.
Venerdì Santo;
d.
Lunedì di Pasqua;
e.
Ascensione;
f.
Lunedì di Pentecoste;
g.
1° agosto (Festa nazionale);
h.
Ognissanti;
i.
Natale;
j.
Santo Stefano.
2 Oltre ai sabati, i dipendenti hanno diritto ai seguenti giorni liberi
retribuiti
a.
Giorno di San Berchtold;
b.
Vigilia di Natale;
c.
San Silvestro.
3 Le festività e i giorni liberi non possono essere recuperati. Se cadono
durante le ferie, non vengono computati come giorni di ferie.
2.2.4. Sviluppo del personale
Formazione professionale e continua
1 La formazione professionale e continua è promossa a tutti i livelli, nella
misura in cui ciò risponda all'interesse del Cantone.
2 Il Cantone provvede a un programma di formazione professionale e conti-
nua adeguato e mirato.
Responsabilità
1 La posizione gerarchicamente superiore pianifica lo sviluppo professionale
con la persona impiegata.
2 La persona impiegata non ha diritto a frequentare una formazione o un
aggiornamento da lei desiderato.
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II A/6/2
3 La frequenza di eventi esterni di formazione o aggiornamento durante
l'orario di lavoro deve essere autorizzata dalla posizione gerarchicamente
superiore. Quest'ultima può disporre la frequenza di eventi di formazione e
aggiornamento.
4 La Divisione Principale del Personale e dell'Organizzazione offre eventi
di formazione o aggiornamento per il personale impiegato. La frequenza di
singoli eventi può essere dichiarata obbligatoria. *
Costi di formazione e perfezionamento professionale
1 I costi di formazione e perfezionamento professionale comprendono
a. costi di formazione quali tasse di iscrizione, costi di seminari e di esame, spese per materiale didattico;
b. costi salariali che insorgono per la durata dell'assenza dal posto di lavoro durante l'orario ordinario di lavoro in relazione alla formazione o al perfezionamento professionale, inclusa la quota della 13a mensilità e le prestazioni sociali, ma escluse le indennità per prestazioni lavorative speciali;
c. spese che insorgono in relazione alla formazione o al perfezionamento professionale.
Assunzione dei costi
1 Per le formazioni o perfezionamenti individuali che rientrano nell'interesse
reciproco, il Cantone può assumere fino al 70 per cento dei costi di
perfezionamento.
2 Per le formazioni o perfezionamenti individuali che rientrano nell'interesse
preponderante del Cantone, esso può assumere fino al 100 per cento dei
costi di formazione o perfezionamento.
3 Sull'assunzione dei costi decide
a. fino a 7000 franchi il capo o la capa della sezione principale;
b. fino a 7000 franchi per i capi o le cape delle sezioni principali e i
segretari o le segretarie di Dipartimento il direttore o la direttrice
del Dipartimento;
c. a partire da 7000 franchi il direttore o la direttrice del Dipartimento;
d. a partire da 30 000 franchi il Consiglio di Stato ovvero la Commissione
amministrativa dei tribunali.
4 Possono essere assunti solo i costi effettivamente sostenuti.
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Tempo di vincolo
1 Qualora i costi di formazione o perfezionamento professionale assunti dall'amministrazione cantonale nell'ambito di una formazione o di un perfezionamento professionale individuale superino i 7000 franchi, si determina un tempo di vincolo. Questo si calcola come segue
a. da 7000 a 30 000 franchi: 2 anni;
b. oltre 30 000 franchi: 3 anni.
2 Il tempo di vincolo inizia con il completamento della formazione o del perfezionamento professionale.
3 Per le formazioni o i perfezionamenti professionali ordinati, l'istanza competente per l'assunzione dei costi può rinunciare al tempo di vincolo.
Accordo di formazione continua
1 Una formazione o perfezionamento individuale che implichi un periodo di vincolo con obbligo di rimborso, deve essere concordata per iscritto tra l'istanza competente per l'assunzione dei costi (art. 23) e la persona dipendente, d'intesa con la Direzione generale del personale e dell'organizzazione. *
2 L'accordo di formazione continua disciplina i dettagli della formazione o del perfezionamento. Esso viene redatto dalla Direzione generale del personale e dell'organizzazione. *
Obbligo di Rimborso
1 Se la persona dipendente disdice il rapporto di lavoro prima dell'inizio del
periodo di vincolo, deve rimborsare tutti i costi di formazione e perfezio-
namento professionale effettivamente sostenuti dal Cantone.
2 Se la persona dipendente disdice il rapporto di lavoro prima della scadenza
del periodo di vincolo, è obbligata a rimborsare la parte dei costi effettiva-
mente sostenuti che supera i 7000 franchi. L'obbligo di rimborso si riduce
proporzionalmente per ogni mese intero lavorato durante il periodo di vin-
colo in corso.
3 In caso di mancato inizio o interruzione del perfezionamento professio-
nale, di mancato inizio o mancato superamento dell'esame, tutti i costi di
formazione e perfezionamento professionale effettivamente sostenuti dal
Cantone devono essere rimborsati.
4 Il rimborso può essere compensato con i crediti salariali.
Rinuncia al rimborso
1 L'autorità competente per le decisioni in materia di personale può, in
casi di rigore, rinunciare in tutto o in parte al rimborso degli importi dovuti
secondo l'articolo 26 capoversi 1 e 2.
2 Si considera caso di rigore la disdetta del rapporto di lavoro da parte
della persona assunta a causa di impegni familiari imprevedibili, malattia o
infortunio, una situazione di necessità finanziaria o altri motivi inerenti alla
sua persona, che rendano la continuazione dell'adempimento dell'obbligo di
lavoro irragionevole.
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II A/6/2
II A/6/2
3 Si può rinunciare al rimborso anche se la disdetta del rapporto di lavoro
da parte della persona assunta si basa su motivi non inerenti alla sua persona,
a condizione che non le sia imputabile alcuna colpa.
4 Per la rinuncia al rimborso nei casi di cui all'articolo 26 capoverso 3 e
in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune accordo, la disposizione
si applica per analogia.
Assunzione di obblighi di rimborso
1. In caso di nuova assunzione, l'autorità di nomina può assumere in parte o integralmente i costi di rimborso comprovati della persona assunta nei confronti del precedente datore di lavoro, se la formazione o il perfezionamento professionale alla base di tali costi è utile per l'impiego presso il Cantone.
2. Per un'assunzione di costi a partire da 10 000 franchi, decide il Consiglio di Stato, rispettivamente la Commissione amministrativa dei Tribunali.
3. In caso di assunzione di un obbligo di rimborso, sono applicabili per analogia le disposizioni degli articoli 24 e 25.
Assenze dovute a formazione continua
1 Sono pienamente computabili nell'orario di lavoro
a.
b.
c.
formazioni e formazioni continue disposte;
formazioni e formazioni continue offerte dalla Sezione principale
del personale e dell'organizzazione;
formazioni e formazioni continue esterne che sono prevalentemen-
te nell'interesse del Cantone.
2 Il computo di formazioni e formazioni continue individuali che comportano
un periodo di vincolo con obbligo di rimborso è regolato dalla convenzione
sulla formazione continua.
3 Il computo delle assenze che durano un'intera giornata avviene per un mas-
simo di 8 ore e 24 minuti.
Dialogo di Prestazione e Sviluppo
*
1 I superiori gerarchici, prima della scadenza del periodo di prova e succes-
sivamente almeno una volta all'anno, conducono un colloquio con i loro
dipendenti. Oggetto del colloquio è in primo luogo lo sviluppo professio-
nale e personale del dipendente, nonché la valutazione della prestazione e
del comportamento. *
2 Costituisce la base per le misure e le decisioni in materia di diritto del
personale. *
3 Se il dipendente non è d'accordo con il risultato del colloquio, può richie-
dere un confronto con il superiore gerarchico immediatamente superiore. *
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II A/6/2
4 La Direzione principale Personale e Organizzazione mette a disposizione
strumenti idonei ed emana le relative direttive. Può essere consultata per
un colloquio di mediazione. *
**2.2.5. Diritti di Segnalazione**
Conflitti sul posto di lavoro
1 In caso di conflitti sul posto di lavoro, come molestie sessuali o mobbing, nonché in caso di controversie derivanti dal rapporto di lavoro, i dipendenti possono rivolgersi agli uffici superiori.
2 Se l'ufficio superiore non reagisce adeguatamente alla segnalazione o se è inaccettabile come interlocutore, i dipendenti possono rivolgersi al Punto di contatto e segnalazione, a condizione che non sia stata disposta alcuna misura in materia di personale né sia stato pronunciato un licenziamento.
3 Il Punto di contatto e segnalazione riceve le segnalazioni e fornisce consulenza alla persona dipendente. Le segnalazioni rimangono confidenziali. Su richiesta della persona interessata, il Punto di contatto e segnalazione valuta la segnalazione e la trasmette all'ufficio competente per le decisioni in materia di personale, accompagnandola nel prosieguo della procedura.
Missstände am Arbeitsplatz
¹ Le persone impiegate hanno il diritto di segnalare all'ufficio di contatto e segnalazione le irregolarità che hanno constatato nello svolgimento della loro attività ufficiale o che sono state loro comunicate, qualora gli organi superiori non abbiano reagito in modo adeguato alla segnalazione o non siano ragionevolmente considerabili come interlocutori.
2 Un'irregolarità si configura in particolare quando, nell'esercizio delle funzioni, le disposizioni di legge vengono sistematicamente disattese, vengono perseguiti interessi privati in modo illegittimo o non vengono rispettati i meccanismi di sicurezza o di controllo prescritti.
3 L'ufficio di contatto e segnalazione valuta la segnalazione destinata alle competenti istanze di vigilanza, salvaguardando l'anonimato della persona impiegata che ha effettuato la segnalazione. Esso la informa in merito all'inoltro della segnalazione.
4 Resta riservata la trasmissione di segnalazioni manifestamente abusive, con indicazione della persona impiegata che ha effettuato la segnalazione, alle competenti istanze di vigilanza.
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II A/6/2
2.2.6. Ulteriori diritti
Mitwirkung (Partecipazione)
1 I dipendenti esercitano i loro diritti di partecipazione e consultazione in
quanto partner sociali di norma tramite le associazioni del personale e la
rappresentanza del personale.
2 La rappresentanza del personale è composta da sette membri, eletti dalle
associazioni del personale ogni quattro anni. Per il resto, si costituisce
autonomamente.
3 La rappresentanza del personale è consultata in merito a modifiche di
atti normativi in materia di personale, viene invitata due volte l'anno alle
consultazioni della commissione del personale ed esercita ulteriori
compiti a essa affidati dalle associazioni del personale.
Certificato di lavoro
**1** I dipendenti possono richiedere un certificato di lavoro al proprio superiore
in qualsiasi momento durante la durata del rapporto di lavoro e alla cessazione
dello stesso.
**2** Il certificato di lavoro fornisce informazioni sulla natura e la durata del
rapporto di lavoro e si esprime sulle prestazioni e sul comportamento.
**3** Su richiesta, il certificato deve limitarsi alle indicazioni relative alla
natura e alla durata del rapporto di lavoro.
**4** Il diritto a un certificato di tirocinio è regolato dalle disposizioni del
Codice delle obbligazioni.
Suggerimenti aziendali
1 I dipendenti possono presentare proposte per il miglioramento dell'azienda o
per l'occupazione dei posti. *
2 Per i suggerimenti attuati può essere corrisposto un premio. *
Lavoro indipendente da luogo e tempo*
1 La persona dipendente può, alle condizioni di cui al capoverso 2, svolgere
il proprio lavoro indipendentemente dal luogo e dal tempo, sebbene ciò sia
fondamentalmente limitato al 50 percento del grado di occupazione contrattuale.*
2 La persona dipendente può concordare il lavoro indipendente da luogo e
tempo con l'approvazione del Direttore o della Direttrice del Dipartimento,
rispettivamente del Segretario o della Segretaria del Consiglio o della
rispettiva Presidenza dei Tribunali, se: *
a. * dispone di un posto di lavoro che consente l'adempimento dei compiti
in modo paragonabile a quello del luogo di servizio;
b. * non vi sono ragioni aziendali contrarie; e
c. * la prestazione lavorativa avviene entro il periodo di riferimento dell'orario
di lavoro (art. 59).
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II A/6/2
3 I costi del posto di lavoro esterno sono a carico della persona dipendente.
Il Cantone può partecipare ai costi nell'ambito di un accordo.
4 La persona dipendente, di regola, non ha diritto a supplementi per il
servizio notturno o domenicale.
2.3. Doveri dei dipendenti
2.3.1. Doveri di servizio generali
Dovere di fedeltà
1. I dipendenti sono tenuti a salvaguardare gli interessi del Cantone e ad astenersi da ogni comportamento che possa pregiudicarli.
1. Die angestellte Person hat die Arbeit persönlich zu erfüllen.
Riservatezza, Esibizione degli atti
1 L’obbligo di segretezza non si applica a questioni per le quali non sussistono
interessi pubblici o interessi di terzi degni di protezione alla loro riservatezza.
2 Sull’esonero dal segreto d’ufficio per la partecipazione a un procedimento
civile, penale o amministrativo decide l’autorità competente per le decisioni in
materia di personale. L’obbligo di autorizzazione sussiste anche dopo la fine
del rapporto di lavoro.
3 Sull’esibizione degli atti d’ufficio in procedimenti civili, penali o amministra-
tivi decide l’autorità competente per le decisioni in materia di personale.
Divieto di Accettare Regali
1 Sono considerate liberalità e altri vantaggi i regali sotto forma di
prestazioni in natura o in denaro, compensi, sconti o altre
agevolazioni economiche.
2 Non rientrano nel divieto di accettare regali
a. le agevolazioni per il personale di terzi, decise o autorizzate
dal Consiglio di Stato;
b. le condizioni preferenziali concordate da organizzazioni
professionali per i loro membri;
13
II A/6/2
C.
regali di cortesia di valore modesto, nell'ambito di quanto socialmente
consueto.
3 Il dipendente segnala al superiore gerarchico se gli vengono offerte
liberalità o altri vantaggi, riconoscimenti scientifici o culturali, in particolare
se le liberalità sono correlate a un processo di acquisizione o decisionale
o se sussiste un dubbio sulla compromissione dell'indipendenza.
4 Il superiore gerarchico decide sul seguito da dare.
Inviti
1 La persona dipendente rifiuta inviti la cui accettazione potrebbe comprometterne
l'indipendenza o la capacità di agire, in particolare in relazione a un processo di
approvvigionamento o decisionale.
2 In caso di dubbio, la persona dipendente chiarisce con il superiore gerarchico
se può accettare l'invito.
2.3.3. Attività accessorie, Incompatibilità
Obbligo di notifica e di autorizzazione
¹ I dipendenti con un grado di occupazione di almeno il 50 per cento de-
vono notificare la nomina, l’accettazione o l’esercizio di cariche pubbliche
e delle seguenti attività accessorie
a.
b.
c.
attività direttive e di consiglio in partiti, fondazioni e associazioni;
mandati di consigliere di amministrazione;
attività accessorie retribuite.
² Indipendentemente dal grado di occupazione, i dipendenti devono noti-
ficare la nomina, l’accettazione o l’esercizio di cariche pubbliche e di attività
accessorie, qualora non sia possibile escludere conflitti d’interesse.
³ Oltre all’esercizio, deve essere notificata anche la cessazione dell’attività
accessoria.
⁴ Delle attività accessorie notificate sono soggette ad autorizzazione
a.
b.
c.
tutte le cariche pubbliche;
mandati di consigliere di fondazione e di consigliere di ammini-
strazione;
attività accessorie retribuite che, sommate all’impiego presso il
Cantone, comportano un onere di tempo superiore a 48 ore la
settimana;
d.
attività accessorie qualora non sia possibile escludere conflitti
d’interesse;
e.
attività accessorie qualora per il loro esercizio sia richiesto tempo
14
di lavoro.
II A/6/2
L’autorità competente per le decisioni di diritto del personale autorizza o
nega l’esercizio di attività accessorie o di cariche pubbliche.
1. Nebenbeschäftigungen oder die Ausübung öffentlicher Ämter sind in der Freizeit zu verrichten. Die dafür aufgewendete Zeit ist nicht an die bezahlte Arbeitszeit anrechenbar.
2. Davon ausgenommen ist die Mitwirkung in externen Behörden, Kommissionen oder anderen Institutionen, wenn die Tätigkeit zur Funktionsausübung gehört oder wenn die angestellte Person die Tätigkeit als Vertretender des Kantons im Sinne von Artikel 21 des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes[[6]](#paragraphtext_content_fn_996406_2_6_c) ausübt. Die dafür aufgewendete Zeit gilt als Arbeitszeit, die dafür erhaltenen Honorare und Vergütungen sind dem Kanton abzuliefern, davon ausgenommen sind Sitzungsgelder und Spesen.
3. Wird für Nebenbeschäftigungen oder die Ausübung öffentlicher Ämter ausnahmsweise bezahlte, nicht durch Mehrarbeit kompensierte Arbeitszeit beansprucht, sind die dafür erhaltenen Honorare und Vergütungen abzuliefern.
4. Für die Ausübung bewilligter öffentlicher Ämter wird bezahlter Urlaub von bis zu zehn Tagen pro Kalenderjahr gewährt. Bei der Festlegung der Höhe des bezahlten Urlaubs sind die effektive zeitliche Beanspruchung und die Höhe der Vergütung, welche für die Ausübung des öffentlichen Amts ausgerichtet wird, zu berücksichtigen.
Incompatibilità con il mandato di membro del Gran Consiglio
1. Oltre ai dipendenti elencati nell'articolo 28 capoverso 1 della Legge sul
personale, non possono far parte del Gran Consiglio i seguenti dipendenti
della Cancelleria di Stato
a. i giuristi del Servizio giuridico;
b. la Segretaria o il Segretario del Gran Consiglio.
2.3.4. Altri doveri
1. Arbeitsabsenzen infolge Krankheit und Unfalls sind der vorgesetzten Stelle unverzüglich zu melden.
2. Arbeitsabsenzen infolge Krankheit und Unfalls von mehr als fünf Arbeitstagen sind mit einem Arztzeugnis zu belegen. In begründeten Fällen kann die vorgesetzte Stelle schon vor Ablauf von fünf Tagen ein Arztzeugnis verlangen.
3. Die Lohnfortzahlung bei Arbeitsverhinderung infolge Krankheit oder Unfalls kann von einer vertrauensärztlichen Untersuchung abhängig gemacht werden.
4. Die Hauptabteilung Personal und Organisation kann jederzeit nach Rücksprache mit der vorgesetzten Stelle oder auf Veranlassung der vorgesetzten Stelle eine vertrauensärztliche Untersuchung anordnen.
Ripresa del Lavoro
1 La persona salariata
a. partecipa attivamente alle misure avviate per la ripresa della precedente attività o per la reintegrazione in un'altra attività lucrativa;
b. adotta tutte le precauzioni ragionevolmente esigibili al fine di ridurre la durata e l'estensione dell'impedimento al lavoro;
c. informa il superiore gerarchico sul momento e sull'entità della ripresa presunta e definitiva del lavoro.
2.4. Estinzione
Termini e scadenze speciali di preavviso
1 Se non escluso contrattualmente, un rapporto di lavoro a tempo determinato può essere disdetto con un preavviso di un mese per la fine di un mese.
Dimissioni da parte del dipendente
1 La disdetta del rapporto di lavoro da parte del dipendente deve essere comunicata per iscritto al superiore gerarchico.
Raggiungimento del limite d'età, pensionamento per motivi di salute
¹ Per il personale docente delle scuole cantonali, il rapporto di lavoro termina senza preavviso al termine del semestre o dell'anno scolastico in cui raggiunge il limite d'età ordinario.
² In caso di pensionamento per motivi di salute, il rapporto di lavoro termina senza preavviso al più tardi alla fine del mese in cui l'ufficio dell'assicurazione invalidità comunica la sua decisione.
16
II A/6/2
Pensionamento anticipato, a. Versamento nella cassa pensioni
1. In caso di rigore, il Cantone può compensare in tutto o in parte, mediante un versamento unico nella cassa pensioni, la diminuzione delle prestazioni previdenziali di cassa pensioni derivante dal mancato pagamento dei contributi fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.
2. Qualora il Cantone disponga il pensionamento anticipato, la compensazione secondo il capoverso 1 deve avvenire indipendentemente dalla sussistenza di un caso di rigore.
3. Sulla compensazione della diminuzione delle prestazioni previdenziali di cassa pensioni dovuta al pensionamento anticipato e sulla disposizione di un pensionamento anticipato decide l'autorità competente per le decisioni in materia di diritto del personale.
Vorzeitige Alterspensionierung, b. Rendita transitoria
1 In caso di rigore, il Cantone può erogare una rendita transitoria nella misura
dell'80 percento della rendita massima semplice dell'AVS per la vecchiaia,
fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS.
2 Per il calcolo dell'importo è determinante il grado di occupazione medio
degli ultimi cinque anni.
3 Le rendite transitorie sono soggette a contributi ai sensi dell'articolo 7
lettera q dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. I
contributi sono dovuti al momento del pensionamento anticipato. La persona
dipendente assume i propri contributi per l'AVS e l'AD.
4 La rendita transitoria è ridotta, nella misura in cui il reddito complessivo,
derivante da pretese nei confronti di terzi o da un'attività lucrativa sostitutiva,
insieme alle prestazioni derivanti da rendite e previdenza, superi il 90
percento del reddito precedente.
5 I beneficiari di rendite transitorie sono obbligati a notificare all'Ufficio
principale del Personale e dell'Organizzazione l'inizio di una nuova attività
lucrativa o di un'attività lucrativa che superi l'estensione precedente, nonché
il reddito da lavoro conseguito in tale attività. *
6 L'autorità competente per le decisioni in materia di personale decide in
merito all'erogazione e a un'eventuale riduzione della rendita transitoria.
Pensionamento flessibile
1 Il Cantone può partecipare, in tutto o in parte, ai contributi alla cassa pensioni dei dipendenti che si pensionano parzialmente o gradualmente tra il compimento del 60° e del 65° anno di età e che continuano la previdenza presso la cassa pensioni con la precedente retribuzione assicurata.
2 Non sussiste alcun diritto alla concessione di un pensionamento parziale o graduale e alla partecipazione finanziaria del Cantone.
7) RS 831.101
17
II A/6/2
3 La partecipazione è limitata ai contributi alla cassa pensioni risultanti dalla differenza tra la precedente retribuzione assicurata e la retribuzione assicurata derivante dall'attuale salario annuo computabile.
4 L'autorità competente per le decisioni in materia di personale decide tenendo conto delle esigenze aziendali. Essa stabilisce il grado e il momento del pensionamento parziale o graduale e l'eventuale continuazione dell'impiego oltre la data del pensionamento ordinario, in accordo con il dipendente, e determina l'ammontare della partecipazione finanziaria.
Rinvio del pensionamento
1 La continuazione dell'impiego dopo il raggiungimento dell'età pensionabile
avviene nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato.
2 I periodi di servizio prestati dopo il raggiungimento dell'età pensionabile
non vengono presi in considerazione.
Abolizione o adeguamento del posto
1 L'indennità di cui all'articolo 46a capoverso 1 della Legge sul personale è calcolata in stipendi mensili, senza supplementi, e viene stabilita dall'istanza di nomina, entro i seguenti limiti e in base alle circostanze personali
Anni di servizio | 5-9 | 10-19 | 20-29 | da 30
--- | --- | --- | --- | ---
Età 35-39 | 0-3 | 2-5 | 3-6 | 5-8
Età 40–49 | 2-5 | 3-6 | 4-7 | 7-10
Età 50–60 | 3-6 | 4-7 | 6-8 | 8-12
Età da 60 | 5-7 | 6-8 | 7-10 | 10-14
2 Quali circostanze personali devono essere considerate in particolare gli effettivi obblighi di mantenimento del dipendente, le sue opportunità sul mercato del lavoro, la sua situazione finanziaria e le circostanze della perdita del posto.
3 Eventuali partecipazioni supplementari ai costi di riqualificazioni o nuovi orientamenti professionali costituiscono un'eccezione. Esse non possono superare l'importo di tre stipendi mensili.
Indennizzo in caso di licenziamento illegittimo
1. Se un'istanza di ricorso valuta un licenziamento come illegittimo ai sensi dell'articolo 55a capoverso 1 lettera a della legge sul personale, ne stabilisce l'ammontare dell'indennizzo.
2. Per la commisurazione dell'indennizzo, essa tiene conto in particolare di
a. la gravità dell'offesa alla personalità;
b. la gravità della colpa;
c. l'età e la situazione sociale;
d. la durata del rapporto di impiego;
e. le prestazioni e il comportamento precedenti;
18
il grado del concorso di colpa.
3. Orario di lavoro
3.1. Disposizioni generali
Principi
1 La prestazione di lavoro è orientata alle esigenze dei compiti da svolgere.
Gli interessi della clientela esterna ed interna hanno la precedenza sugli
interessi del team, gli interessi del team hanno la precedenza su quelli
dei singoli dipendenti.
2 Le disposizioni in materia di orario di lavoro possono essere limitate per
motivi aziendali o in caso di abuso.
Orario di lavoro teorico
1 L'orario di lavoro teorico per un impiego a tempo pieno ammonta, con riserva
di disposizioni di legge speciali, a 8 ore e 24 minuti (8,4 ore) al giorno.
2 Il Dipartimento principale Personale e Organizzazione calcola, tenendo conto
dei giorni festivi e dei giorni non lavorativi, l'orario di lavoro teorico annuale e
mensile e lo comunica in anticipo.
Varianti dell'orario di lavoro
1 Se le esigenze aziendali lo consentono, i dipendenti con un grado di
occupazione pari almeno all'80 percento e con il previo consenso del
superiore gerarchico possono scegliere una delle seguenti varianti dell'orario
di lavoro: *
| Variante | Retribuzione in percentuale del grado di occupazione * | Giorni di compensazione |
| :------- | :------------------------------------------------------ | :--------------------- |
| 1 | 98.0 | 5 |
| 2 | 96.0 | 10 |
| 3 | 94.0 | 15 |
| 4 | 92.0 | 20 |
2 La variante scelta è valida per un anno civile. In assenza di una decisione
diversa, essa rimane invariata anche nell'anno successivo, per un massimo di
tre anni.
3 In caso di definizione di una variante con un salario annuo inferiore al
100 percento del grado di occupazione, il Cantone si assume per un
massimo di tre anni i contributi del datore di lavoro alla previdenza
professionale per la differenza tra il salario annuo effettivo e il salario
annuo contrattuale. *
19
II A/6/2
Orario di Lavoro
1. Se non esistono piani di impiego fissi, il lavoro deve essere svolto dal lunedì al venerdì tra le ore 06.00 e le ore 20.00.
2. Eccezionalmente, il lavoro prestato di sabato e domenica, nonché al di fuori della fascia oraria giornaliera o a domicilio, può essere computato nell'orario di lavoro previa approvazione del superiore gerarchico.
3. L'orario di lavoro non può superare le 12 ore al giorno e le 60 ore alla settimana. Le eccezioni per ragioni operative sono decise dal superiore gerarchico.
4. Per i dipendenti con funzioni dirigenziali, i dipendenti con servizio di picchetto e altre funzioni designate dall'autorità competente per le decisioni in materia di diritto del personale, il lavoro può essere svolto anche al di fuori dell'orario di lavoro.
Reperibilità
1 I Dipartimenti, la Cancelleria di Stato e i Tribunali garantiscono la
generale reperibilità delle loro unità organizzative per il pubblico
dal lunedì al venerdì tra le ore 08.00 e le ore 12.00, nonché tra
le ore 13.30 e le ore 17.00, e il giovedì fino alle ore 17.30. *
2 Prima di giorni festivi e giorni di riposo pubblici, la reperibilità è
garantita fino alle ore 16.30.
3 Gli orari di apertura degli sportelli possono essere definiti in deroga
alla generale reperibilità di cui ai capoversi 1 e 2, con il consenso
del Dipartimento, della Cancelleria di Stato o dei Tribunali. *
Pausen
1 Die Mittagspause beträgt mindestens 30 Minuten.
2 Die als Arbeitszeit anrechenbare Arbeitspause beträgt 15 Minuten pro hal-
ben Arbeitstag.
3 Die Mittagspause und zusätzliche Rauchpausen sind nicht an die Arbeits-
zeit anrechenbar.
***
**Pausa**
1 La pausa pranzo è di almeno 30 minuti.
2 La pausa di lavoro computabile come orario di lavoro è di 15 minuti per
ogni mezza giornata lavorativa.
3 La pausa pranzo e le eventuali pause per fumare non sono computabili
nell'orario di lavoro.
Rilevamento del tempo
1. Gli impiegati devono registrare le proprie ore di lavoro e assenze elettronicamente utilizzando l'apposito sistema.
2. Sulle eccezioni decide l'autorità competente per le decisioni in materia di diritto del personale.
3. Il superiore e l'ufficio responsabile del rilevamento del tempo, nonché la Divisione principale Personale e Organizzazione, possono prendere visione dei dati di rilevamento del tempo in qualsiasi momento. *
4. Il controllo, la vistatura e la conservazione dei dati di rilevamento del tempo sono disciplinati dalle direttive della Divisione principale Personale e Organizzazione. *
20
II A/6/2
3.2. Assenze
Assenze retribuite
¹ Per le assenze dovute a malattia, infortunio, vacanze o congedi retribuiti,
è computabile come tempo di lavoro l'effettiva assenza, ma al massimo
l'orario di lavoro giornaliero previsto.
² I dipendenti a tempo parziale con piani di impiego fissi possono, in caso di
assenze per l'intera giornata dovute a malattia, infortunio o congedi retribuiti,
computare l'orario di lavoro pianificato per il giorno in questione.
³ In casi acuti, in cui una visita medica è necessaria o quando sono richiesti
interventi gravi che costringono il dipendente ad assentarsi dal lavoro,
o in caso di trattamenti post-malattia o post-infortunio, il tempo necessario
è computabile come malattia o infortunio all'orario di lavoro, se è presente
un certificato medico corrispondente.
⁴ In caso di partecipazione a eventi per il personale, viene computato l'orario
di lavoro giornaliero previsto, ma al massimo 8 ore e 24 minuti.
⁵ In caso di partecipazione a eventi per il personale di breve durata, può essere
computata come orario di lavoro un'ora al massimo.
Assenze non retribuite
1 Le assenze per motivi privati o la partecipazione a eventi a carattere
prevalentemente non lavorativo non sono considerate tempo di lavoro. *
2
*
Servizio Esterno
1 In caso di interventi lavorativi necessari al di fuori del luogo di lavoro, il
tempo effettivo impiegato viene considerato come orario di lavoro.
2 Il tempo di viaggio tra il luogo di lavoro e il luogo dell'intervento è considerato
orario di lavoro. Se il luogo dell'intervento è più vicino al domicilio del dipendente,
il tempo di viaggio dal domicilio al luogo dell'intervento viene considerato come
orario di lavoro.
3.3. Forme di orario di lavoro
3.3.1. Orari di lavoro flessibili e fissi
Orario di Lavoro Flessibile
¹ Per tutti i dipendenti a tempo pieno e parziale che non sono vincolati a un orario di lavoro fisso, si applica il modello dell'orario di lavoro annuo (Art. da 68 a 72).
² Se le esigenze aziendali lo richiedono, la posizione gerarchica superiore può eccezionalmente disporre il modello dell'orario di lavoro mensile.
21
II A/6/2
³ I dipendenti a tempo parziale concordano con la posizione gerarchica superiore i propri orari di impiego nei singoli giorni della settimana. Il piano di impiego concordato rimane di regola invariato durante l'anno civile.
Orario di Lavoro Fisso
1. L'orario di lavoro fisso è indicato qualora l'unità organizzativa, per ragioni operative
a. sia vincolata a piani di servizio o di impiego, ovvero a turni;
b. la fornitura delle prestazioni non possa essere altrimenti garantita.
2. Gli orari di lavoro vengono stabiliti in anticipo, in accordo con il dipendente, in piani di impiego. I dipendenti sono vincolati agli orari di lavoro ivi stabiliti.
3.3.2. Orario di lavoro annuale
Scopo
1 La durata annuale del lavoro è intesa ad adeguare l'orario di lavoro alle fluttuazioni del carico di lavoro durante l'anno, nonché alle diverse esigenze dei dipendenti.
Prestazione di Lavoro, Compensazione Oraria
1 La durata annuale prevista del lavoro può essere effettuata in meno di dodici mesi.
2 Le presenze e le assenze dei dipendenti, così come il momento e la portata della compensazione oraria, devono essere concordate tra il superiore gerarchico e la persona dipendente.
3 La compensazione oraria può essere goduta in modo continuativo.
4 Per la gestione dell'orario di lavoro durante l'anno, il Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione mette a disposizione dei superiori gerarchici un sistema di gestione (sistema a semaforo) che, a seconda del saldo orario attuale, prevede diverse fasi con differenti misure. *
Retribuzione
1 La retribuzione avviene mensilmente in rate uguali.
II A/6/2
**Saldo e riporto orario**
1 Il saldo orario è la differenza positiva o negativa tra l'orario di lavoro
teorico e l'orario di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un anno.
22
2 Il periodo di rendicontazione corrisponde all'anno civile. I superiori
possono stabilire un diverso momento di rendicontazione per motivi aziendali.
3 Un saldo orario positivo o negativo di massimo +/- 60 ore può essere
riportato al nuovo anno civile.
4 La parte del saldo orario che supera le +60 ore al momento della
rendicontazione decade senza retribuzione.
5 La parte del saldo orario che supera le -60 ore al momento della
rendicontazione deve essere di norma compensata con una deduzione salariale.
Beendigung Arbeitsverhältnis
1 Prima della cessazione del rapporto di lavoro, un saldo orario positivo o
negativo deve essere compensato.
2 Un saldo orario positivo decade il giorno della cessazione senza compenso.
3 L'autorità competente per le decisioni in materia di personale può, in via
eccezionale, autorizzare un compenso se la compensazione del saldo orario
positivo non è stata possibile fino al giorno della cessazione per ragioni
operative o a causa di malattia o infortunio.
4 Un saldo orario negativo il giorno della cessazione comporta una
corrispondente detrazione salariale o la restituzione della retribuzione in
eccesso.
3.3.3. Orario di lavoro mensile
Prestazione lavorativa
¹ L'orario di lavoro nominale annuo deve essere prestato proporzionalmente su base mensile.
² Le presenze e le assenze dei dipendenti devono essere concordate tra il superiore gerarchico e il dipendente.
Compensazione Oraria
1 Il saldo orario risulta dalla differenza tra l'orario di lavoro giornaliero computabile e l'orario di lavoro giornaliero dovuto.
2 Un saldo orario positivo deve essere compensato a ore.
3 Qualora le esigenze aziendali lo consentano, e con l'approvazione del superiore gerarchico, esso può essere compensato con tempo libero per mezze giornate o per giornate intere.
4 La compensazione per mezze giornate o per giornate intere è limitata a un massimo di 25 giornate lavorative intere per anno civile.
Trasferimento del tempo, cessazione del rapporto di lavoro
1 Il trasferimento al mese successivo non può superare +/- 60 ore.
2 In caso di cessazione del rapporto di lavoro, si applica per analogia l'articolo 72.
23
II A/6/2
3.4. Conto di lungo periodo
Oggetto
1. Il conto a lungo termine è un conto personale di orario di lavoro per l'accumulo di crediti orari.
2. È aperto a tutto il personale dipendente assunto a tempo indeterminato con salario mensile dal Cantone.
3. Il conto a lungo termine deve essere concordato per iscritto con l'autorità competente per le decisioni in materia di personale e, per le persone assunte dal Consiglio di Stato, con il Direttore o la Direttrice del Dipartimento, rispettivamente con il Segretario o la Segretaria del Consiglio.
4. L'accordo regola la durata dell'accumulo nonché il tipo e il periodo di utilizzo del credito orario.
Costituzione del saldo
1 Il conto a lungo termine può essere costituito durante un periodo minimo di tre e massimo di cinque anni civili tramite
a. conversione di premi fedeltà in giorni liberi dal lavoro (Art. 107);
b. lavoro supplementare non compensato in giorni (Art. 71 e Art. 74);
c. giorni di vacanza non goduti (Art. 11).
2 La costituzione del saldo con giorni di vacanza presuppone che siano state godute almeno quattro settimane del diritto annuale alle vacanze.
3 Il saldo massimo consentito è di 50 giorni.
Uso
1. Il credito orario accumulato deve essere utilizzato al più tardi entro tre anni dal termine del periodo di accumulo per
a. la partecipazione a una formazione o perfezionamento individuale;
b. la riduzione temporanea del grado di occupazione a parità di retribuzione;
c. il prepensionamento.
2. I dipendenti con contratto mensile di lunga data possono, con il credito orario accumulato a partire dal 10° anno di servizio compiuto, usufruire di un congedo di lunga durata retribuito, purché non vi siano motivi di servizio ostativi.
Cessazione del rapporto di lavoro
1. Prima della cessazione del rapporto di lavoro, il saldo orario deve essere compensato.
2. Un saldo orario positivo decade il giorno della cessazione senza indennità.
24. L'autorità competente per le decisioni in materia di personale può, in via eccezionale, autorizzare una retribuzione se la compensazione del saldo orario non è stata possibile fino al giorno della cessazione per motivi aziendali o a causa di malattia o infortunio.
4. Retribuzione
4.1. Inquadramento dei posti
Valutazione del posto di lavoro
1 La valutazione delle funzioni ai sensi dell'articolo 7 dell'Ordinanza sulle
retribuzioni avviene secondo i seguenti criteri
a. * requisiti professionali;
b. * comunicazione e competenze sociali;
c. gestione operativa del personale;
c1. * gestione superiore del personale;
d. * complessità dei compiti;
e. ...
f. * margine di manovra e responsabilità professionale;
g. * carico fisico ed emotivo;
h. * influssi ambientali.
2 La valutazione dei criteri si basa in particolare sulla descrizione della
posizione e sull'inquadramento organizzativo.
3 La valutazione del posto di lavoro è effettuata dal team di valutazione (art. 120);
l'inquadramento della posizione nelle fasce salariali, basato su tale valutazione,
richiede l'approvazione del Consiglio di Stato o della Commissione amministrativa
dei tribunali.
4 La Sezione principale del Personale e dell'Organizzazione è responsabile per
la procedura. *
Revisione della classificazione del posto di lavoro
1 La persona impiegata può richiedere una volta all'anno e con effetto per
il prossimo anno civile, con domanda motivata all'autorità competente per le
decisioni in materia di personale, una revisione della classificazione del posto
di lavoro.
2 L'autorità competente per le decisioni in materia di personale esamina la do-
manda se le condizioni sono cambiate in modo significativo dall'ultima classifica-
zione del posto di lavoro. In tal caso, inoltra la domanda insieme alla nuova
descrizione del posto di lavoro al Dipartimento principale Personale e
Organizzazione per la revisione ai sensi dell'articolo 80. *
25
II A/6/2
3 Una revisione della classificazione del posto di lavoro deve essere effettuata
d'ufficio quando
a.
un posto di lavoro esistente è interessato da modifiche organizzative;
b.
l'attribuzione dei compiti si discosta in modo permanente dalla funzione del
posto di lavoro, verso l'alto o verso il basso, in misura tale da equivalere
a una funzione diversa, di valore superiore o inferiore;
c.
una funzione, che per molti anni è stata esercitata da una singola persona,
viene nuovamente occupata.
Besitzstand** (Diritti Acquisiti / Mantenimento del Salario)
1. In caso di riclassificazione a una categoria inferiore ai sensi dell'articolo 8 dell'Ordinanza sui salari, il mantenimento del salario (Besitzstand) in termini monetari è garantito per tre anni.
2. Durante questo periodo non vengono corrisposti aumenti salariali.
3. Se dopo tre anni il salario non rientra nella fascia salariale, il salario in termini monetari viene ridotto al massimo della fascia salariale in cui è classificata la posizione.
4.2. Fissazione del salario
Retribuzione iniziale
1. Per esperienze e conoscenze extralavorative da considerare nella determinazione
della retribuzione iniziale, si intendono in particolare l'esperienza di vita, l'esperienza
dirigenziale, nonché le conoscenze e le competenze particolari in materia di educazione,
assistenza e consulenza.
Determinazione salariale annuale
1 La determinazione annuale dei salari dei dipendenti da parte della Direttrice
o del Direttore di Dipartimento o della Commissione amministrativa dei
Tribunali si basa in particolare su
a. i mezzi disponibili per il ciclo salariale;
b. un eventuale aumento salariale generale;
c. il livello salariale nel confronto interno ed esterno;
d. l'andamento salariale precedente;
e. la prestazione;
f. ulteriori direttive del Consiglio di Stato.
2 Ai dipendenti il cui rapporto di lavoro con il Cantone inizia dopo il 1° agosto,
che si trovano in un rapporto di lavoro disdetto o che presentano più di 180
giorni di assenza dal posto di lavoro, di regola non viene concesso alcun
aumento salariale.
3 La Divisione principale Personale e Organizzazione stabilisce i salari degli
apprendisti, incluse le indennità speciali, i rimborsi materiali e i premi,
nonché i salari dei praticanti. *
26
II A/6/2
4.3. Componenti del salario
4.3.1. Termini di pagamento del salario, calcoli del salario
Termini di Pagamento dei Salari
1 Il pagamento dei salari avviene di regola entro il 25 del mese, a
dicembre entro il 20.
2 La tredicesima mensilità viene corrisposta per metà a giugno e per metà a dicembre.
Calcolo del salario per una frazione
1 In caso di inizio del rapporto di lavoro durante il mese, il salario mensile
proporzionale, inclusa la parte della 13a mensilità, viene corrisposto a
partire dall'inizio contrattuale del rapporto di lavoro.
2 In caso di cessazione del rapporto di lavoro durante il mese, il salario
mensile proporzionale, inclusa la parte della 13a mensilità, viene
corrisposto fino alla data di cessazione contrattuale del rapporto di lavoro.
4.3.2. Premi di rendimento
Altezza [It means "height", but in this context, "Amount" or "Extent" would be more appropriate for a legal text. I will translate it literally as requested, but a lawyer reading this would infer it means "Amount".]
1 Al personale impiegato può essere concesso annualmente un premio di
rendimento tra i 200 e i 3000 franchi in contanti o anche sotto forma di
prestazioni in natura.
2 I premi di rendimento devono essere versati immediatamente dopo la
prestazione fornita o il particolare impegno.
3 I Dipartimenti e la Cancelleria di Stato, nonché la Commissione
amministrativa dei Tribunali, sono responsabili della concessione.
4 Essi possono, in luogo di un premio, concedere anche fino a tre giorni di
ferie retribuiti.
4.3.3. Inconvenienti
1. Die angestellte Person, die ausserhalb des Arbeitszeitrahmens (Art. 59) angeordnete Abend- und Nachtarbeit oder Samstags- und Sonntagsarbeit (inkl. Feiertage) leistet oder ihre Arbeit im Schichtdienst erbringt, hat Anspruch auf eine Zulage pro Arbeitsstunde.
2. Die Höhe der Zulage richtet sich nach dem Anhang.
3. Anstelle der Zulage pro Arbeitsstunde können Pauschalen gemäss Anhang ausgerichtet werden.
4. ...
Servizio di reperibilità
1 La persona impiegata che, con una certa regolarità, presta per un
periodo di tempo prolungato, al di fuori dell'orario di lavoro (art. 59), un
servizio di presenza o di picchetto ordinato, ha diritto a un'indennità per
inconveniente.
2 L'ammontare dell'indennità è disciplinato dall'Allegato.
3 I superiori gerarchici non hanno diritto a una rimunerazione supplementare.
Le eccezioni sono disciplinate dall'Allegato.
Rilevazione e Orientamento
1. Il versamento dell'indennità per inconvenienti avviene di regola men-
silmente. *
2. Essi devono essere rilevati e segnalati tempestivamente alla Direzione principale Personale e Organizzazione per il versamento, conformemente alle relative istruzioni. *
Funzionari di polizia e assistenti di sicurezza
1 Il diritto di funzionari di polizia e assistenti di sicurezza della Polizia
Cantonale a indennità di disagio si conforma alle disposizioni dell’ordinanza
sulla rimunerazione dei disagi presso la Polizia Cantonale).
4.3.4. Indennità sociali
Assegni per i figli e assegni di formazione
1 La richiesta di assegni per i figli e assegni di formazione deve essere
presentata per iscritto alla Divisione principale Personale e Organizzazione. *
2 Se il diritto agli assegni per i figli e agli assegni di formazione decade, ciò deve
essere comunicato immediatamente alla Divisione principale Personale e Organizzazione. *
Speciale Assegno Familiare
1. Ai dipendenti che percepiscono già un assegno per figli o per formazione dall'Amministrazione cantonale, l'assegno familiare speciale viene corrisposto automaticamente dalla Direzione principale del personale e dell'organizzazione. Gli altri dipendenti devono richiederlo espressamente. *
2. Eventuali modifiche del diritto devono essere comunicate senza indugio alla Direzione principale del personale e dell'organizzazione. Le richieste comunicate in ritardo saranno accolte retroattivamente per un massimo di cinque anni. *
8) GS VA/11/4
28
II A/6/2
3. Allo speciale assegno familiare erogato dall'Amministrazione cantonale possono essere computati
a. assegni di altri datori di lavoro direttamente soggetti alla Legge sul personale;
b. assegni di altri datori di lavoro non direttamente soggetti alla Legge sul personale, che siano equiparabili allo speciale assegno familiare.
4.4. Spese
4.4.1. Principi
Arten
1 Il Cantone rimborsa ai dipendenti solo le spese strettamente necessarie per
l'adempimento dei compiti di servizio e che costituiscono effettivamente
costi supplementari.
2 Sono considerate spese le uscite per
a. vitto;
b. alloggio;
c. viaggi di servizio;
d. comunicazione;
e. abbigliamento di servizio e protettivo.
3 Altre spese giustificate da esigenze di servizio sono rimborsate, purché
comprovate da giustificativi.
4 In casi motivati, possono essere corrisposti rimborsi spese forfettari secondo
l'allegato o possono essere concordati importi forfettari diversi.
Registrazione e Allineamento
1 I dipendenti dell'amministrazione cantonale devono registrare le spese
conformemente alle direttive del Dipartimento principale del personale e
dell'organizzazione e presentarle insieme ai giustificativi. *
2 Il pagamento avviene di regola mensilmente. *
Controllo
1 Il controllo dei conteggi si basa sulle direttive del Dipartimento principale
Personale e Organizzazione. *
2 Questo archivio centralmente le note spese con i giustificativi ed è au-
torizzato a verificarne la plausibilità e la legittimità. *
29
II A/6/2
4.4.2. Vitto e alloggio
Vitto
1 L'ammontare dell'indennità per il vitto è stabilito nell'allegato.
2 Il diritto all'indennità per la colazione sussiste solo se la colazione è stata consumata fuori sede per ragioni di servizio o in caso di pernottamento precedente, a condizione che la colazione non sia già inclusa nei costi dell'alloggio.
3 Se il vitto è già incluso nella partecipazione a un evento, una conferenza o simili, non può essere rivendicato separatamente.
### Alloggio
1 Le spese di alloggio sono rimborsate se l'arrivo il giorno precedente è necessario o se il rientro il giorno di arrivo non è più possibile o non è più considerato opportuno.
2 Per i pernottamenti si devono generalmente scegliere hotel di media categoria. Resta riservata la determinazione di un'indennità giornaliera speciale, in particolare per viaggi di servizio di più giorni.
4.4.3. Viaggi di servizio
Mezzi di trasporto pubblici
1 Per i viaggi di servizio, se possibile, devono essere utilizzati i mezzi di trasporto pubblici.
2 Per i viaggi di servizio vengono rimborsati i costi effettivi dei mezzi di trasporto pubblici di 2a classe.
3 Per i viaggi di servizio di persone con funzioni direttive dell'amministrazione cantonale a livello di segreteria di Dipartimento, divisione e sezione, vengono rimborsati i costi effettivi dei mezzi di trasporto pubblici di 1a classe. Ciò vale anche per i dipendenti quando accompagnano tali persone.
4 I dipendenti possono imputare proporzionalmente come spese i costi degli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici acquistati privatamente, se questi sono utilizzati per viaggi di servizio e se in tal modo è possibile ridurre l'indennità complessiva per le spese.
5 È necessario sottoscrivere un abbonamento Metà-prezzo (Halbtax-Abonnement) se con esso è possibile ridurre l'ammontare complessivo dei rimborsi di viaggio.
Veicoli privati
1 Le Direzioni e i Servizi dell'Amministrazione cantonale designano i dipendenti che devono usare il proprio veicolo a motore privato per i viaggi di servizio.
30
II A/6/2
2 Per i viaggi di servizio con veicoli a motore privati, sono corrisposte indennità chilometriche conformemente all'allegato.
3 … *
4 Con l'indennità chilometrica sono saldate tutte le pretese relative all'uso
del veicolo a motore privato.
5 Per l'assunzione di danni occorsi al veicolo a motore privato durante viaggi
di servizio, esiste un'assicurazione casco per viaggi di servizio.
Viaggi all'estero
1 Per i viaggi di servizio all'estero possono essere fatte valere le spese effettive, a condizione che non sia stato fissato un importo giornaliero speciale.
4.4.4. Comunicazione
Strumenti di comunicazione privati
1 I dipendenti hanno diritto al rimborso delle spese per le conversazioni e le trasmissioni di servizio effettuate dai loro strumenti di comunicazione privati.
Telefonia mobile
1 L'acquisto di telefoni cellulari necessari per scopi aziendali e la parteci
pazione del Cantone ai costi di acquisto di telefoni cellulari privati,
utilizzati dai dipendenti dell'amministrazione cantonale per scopi di servizio,
sono disciplinati dalla Direttiva sull'utilizzo della telefonia mobile aziendale.
2 Per le esigenze di servizio, il Cantone può assumere i costi degli abbona
menti mensili e delle tariffe di conversazione secondo la Direttiva sull'uti
lizzo della telefonia mobile aziendale fino a un importo di 75 franchi. La
parte eccedente tale importo sarà fatturata mensilmente ai dipendenti.
**4.4.5. Abbigliamento di servizio e di protezione**
Dienst- und Schutzkleidung
Abbigliamento di servizio e di protezione
1 Ist eine Dienst- oder Schutzkleidung oder das Tragen einer Uniform zur Er
füllung der Aufgaben vorgeschrieben, haben die Angestellten Anspruch auf
Vergütung der Anschaffungs- und Instandhaltungskosten.
1 Se un abbigliamento di servizio o di protezione o l’uso di un’uniforme è prescritto per l’adempimento delle mansioni, i dipendenti hanno diritto al rimborso dei costi di acquisto e manutenzione.
2 Statt einer Vergütung kann der Kanton die Kleidung gemäss interner Richt
linien und Vorgaben selber anschaffen und abgeben sowie für deren In
standhaltung sorgen.
2 Invece di un rimborso, il Cantone può procurare e fornire direttamente l’abbigliamento secondo direttive e specifiche interne e provvedere alla sua manutenzione.
31
II A/6/2
4.4.6. Weitere Spesen
II A/6/2
4.4.6. Altre spese
Cani di servizio
1 Il Cantone versa un forfait trimestrale per le spese di mantenimento dei cani di servizio secondo l'allegato.
4.5. Premio di fedeltà
Basi di calcolo
1. Per una persona impiegata con un grado di occupazione variabile, il grado di occupazione determinante per il calcolo del premio fedeltà si misura sulla media degli ultimi cinque anni.
2. È determinante l'ultima assunzione presso il Cantone.
3. In caso di nuova assunzione, gli anni di servizio precedenti vengono computati. Sono esclusi i periodi di formazione come apprendistati professionali, scuole e stage.
Conversione in giorni di ferie
1 Invece dell’importo in contanti, il superiore diretto può, su richiesta, concedere ai dipendenti un congedo retribuito di cinque giorni.
2 Dopo due anni, le ferie non godute decadono senza diritto a indennizzo.
Risoluzione del rapporto di lavoro
1. Se il rapporto di lavoro termina dopo più di dieci anni di servizio a causa del raggiungimento del limite di età, di un pensionamento anticipato o di un pensionamento per motivi di salute, il premio fedeltà viene corrisposto in proporzione.
4.6. Continuazione del pagamento del salario
Lavoro salariato computabile
1 Per una persona assunta con un grado di occupazione fluttuante, il salario
computabile ai fini del mantenimento del salario si basa sulla media degli
ultimi sei mesi.
2 Le indennità per inconvenienti per servizi speciali prestati regolarmente e
per un certo periodo di tempo ai sensi dell'articolo 88 fanno parte del
salario computabile ai fini del mantenimento del salario.
3 Per il resto, per il mantenimento del salario durante il congedo di
maternità ai sensi dell'articolo 24 della legge sul personale, si applicano
per analogia le disposizioni relative all'indennità di maternità nella
legislazione federale concernente il regime delle indennità per perdita di
guadagno.
9) RS 834
32
II A/6/2
Mancato Antritt der Stelle
1. Ai dipendenti che non possono prendere servizio a causa di malattia o infortunio, viene erogata la piena retribuzione per la durata di un mese.
Riduzione o sospensione
1. L'autorità competente per le decisioni in materia di diritto del personale può ridurre o sospendere il versamento del salario in caso di incapacità lavorativa dovuta a malattia o infortunio
a. se l'assicuratore ha ridotto o sospeso le proprie prestazioni;
b. se la malattia o l'infortunio sono riconducibili a colpa grave della persona dipendente;
c. in caso di violazione dei doveri di collaborazione conformemente all'articolo 46 o di rifiuto di una visita medica fiduciaria ai sensi dell'articolo 45.
Prestazioni di Terzi
1 La persona impiegata deve segnalare alla Divisione principale del personale e dell'organizzazione
l'erogazione di eventuali prestazioni assicurative e di quelle dovute da terzi
responsabili in caso di malattia o infortunio. *
2 Da tali prestazioni la persona impiegata non deve trarre alcun vantaggio
finanziario. Esse vanno imputate alla continuazione del versamento del salario da parte del Cantone.
3 La Divisione principale del personale e dell'organizzazione può, nell'ambito
della continuazione del versamento del salario, subentrare nei diritti nei confronti di terzi e farli
valere autonomamente e direttamente. *
Scuola reclute, servizi prestati volontariamente, servizio pompieri
1 Durante la scuola reclute la continuazione del pagamento del salario ammonta al 100 percento.
2 Durante i servizi prestati volontariamente, come in particolare i servizi di trasporto, la continuazione del pagamento del salario ammonta al 90 percento del salario.
3 Durante il servizio pompieri viene corrisposto il salario intero. Sono considerati servizi pompieri gli interventi antincendio e di salvataggio, ma non le esercitazioni dei pompieri.
Indennità per perdita di guadagno
1 I dipendenti hanno diritto al rimborso dell'indennità per perdita di guadagno
a. durante singole prestazioni di servizio nei sabati, domeniche
e giorni festivi o nel tempo libero;
b. per prestazioni di servizio durante le ferie.
33
II A/6/2
2 Il rimborso dell'indennità per perdita di guadagno deve essere fatto valere
presso la Ripartizione principale Personale e Organizzazione. *
4a. Eventi personali di carattere di servizio *
* Importi
1 Per eventi di carattere personale con carattere di servizio, i Dipartimenti,
la Cancelleria di Stato e i Tribunali dispongono al massimo degli importi
indicati nell'Allegato.
2 Per eventi di carattere personale con carattere di servizio non elencati
nell'Allegato, di regola non possono essere richiesti importi. Sulle eccezioni
decide il Capo del Dipartimento o la Capa del Dipartimento, rispettivamente
il Cancelliere o la Cancelliera o la rispettiva Presidenza dei Tribunali.
3 Per eventi di carattere personale con carattere prevalentemente non di
servizio, non possono essere richiesti importi.
5. Previdenza del personale
1. Die Angestellten sind nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung[[10]](#paragraphtext_content_fn_996599_2_10_c) gegen die Folgen von Berufs- und Nichtberufsunfall versichert.
2. Die Prämien tragen
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | der Kanton für die Berufsunfallversicherung; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | der Kanton und die Angestellten je hälftig für die Nichtberufsunfallversicherung. | | |
3. ...
il Cantone per l'assicurazione contro gli infortuni professionali;
il Cantone e i dipendenti, ciascuno per metà, per l'assicurazione contro gli
infortuni non professionali.
Assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia
1 Per coprire la perdita di guadagno derivante da incapacità lavorativa a causa
di malattia, il Cantone stipula per i suoi dipendenti un'assicurazione per
indennità giornaliera in caso di malattia.
2 Il Cantone sostiene i premi.
3 Le prestazioni sono rette dal contratto d'assicurazione.
10) RS 832.20
34
II A/6/2
Prestazioni in caso di decesso
1 In caso di decesso di una persona salariata, le prestazioni di cui all’articolo 18 del regolamento sui salari sono versate, nell’ordine, ai seguenti superstiti
a. coniuge, partner registrato o partner registrata;
b. partner di un’unione di fatto;
c. parenti in linea retta o fratelli e sorelle regolarmente sostenuti;
d. figli in affido e genitori affidatari regolarmente sostenuti;
e. altre persone regolarmente sostenute dal defunto in virtù di disposizioni legali o decisioni giudiziarie.
6. Gestione del personale
Commissione del personale
1 La Commissione del personale è composta da due membri del Consiglio di Stato e da un rappresentante dei Tribunali.
2 Il membro del Consiglio di Stato competente per il personale presiede la Commissione.
3 La responsabile o il responsabile del Dipartimento principale del personale e dell'organizzazione partecipa alle sedute con voto consultivo e redige il verbale. La responsabile o il responsabile del Servizio giuridico può essere chiamato a partecipare.
Anlauf- und Meldestelle
1. I compiti del punto di contatto e di segnalazione esterno all'amministrazione sono svolti da una persona designata dal Consiglio di Stato o dal suo sostituto o dalla sua sostituta, sulla base di un accordo sulle prestazioni.
2. La persona designata e il suo sostituto o la sua sostituta non devono trovarsi in un rapporto di lavoro con il Cantone.
3. Essi conducono i mandati personalmente e adempiono la loro funzione in particolare attraverso la consulenza e la formulazione di raccomandazioni.
4. Il punto di contatto e di segnalazione è assegnato amministrativamente al Dipartimento delle finanze e della sanità e deve presentare annualmente un rapporto sulla sua attività al Consiglio di Stato.
Team di valutazione
1 Il team di valutazione di cui all’articolo 80 è composto da rappresentanti
della Sezione Gestione delle risorse umane e dell’organizzazione, dei
Dipartimenti e della Cancelleria di Stato, nonché dei Tribunali. *
35
II A/6/2
2 Può avvalersi di altre persone per la valutazione.
Hauptabteilung Personal und Organisation, a. Stellung und Auf-
gaben***
1 La Divisione principale del personale e dell'organizzazione è l'ufficio competente per tutte le questioni relative al personale. Garantisce un'applicazione uniforme del diritto del personale. *
2 Essa collabora con le unità amministrative dell'amministrazione cantonale e con i tribunali, li supporta fornendo consulenza e altri servizi e prepara per loro contratti e decisioni in materia di diritto del personale. In particolare: *
a. cura l'ulteriore sviluppo del diritto cantonale del personale;
b. garantisce processi efficienti in materia di personale;
c. assicura una gestione puntuale e corretta degli affari relativi al personale e ai salari;
d. crea e offre strumenti orientati alle esigenze per la rilevazione del tempo e per lo sviluppo e la gestione del personale;
e. pianifica e organizza la formazione e il perfezionamento interni;
f. garantisce un'efficiente gestione dei dati del personale e dei posti;
g. supporta i dipendenti e i superiori nella valutazione di questioni generali e individuali relative al personale;
h. è responsabile dell'apprendistato;
i. redige rapporti e prese di posizione nel proprio ambito di competenza e di attività;
j. effettua un controlling.
3 La Divisione principale del personale e dell'organizzazione collabora, in base ad accordi di prestazione, con gli enti e le corporazioni di diritto pubblico autonomi del Cantone, i cui rapporti di lavoro sono soggetti alla legge sul personale. *
Direzione Principale Personale e Organizzazione, b. Competenze *
1 La Direzione Principale Personale e Organizzazione ha pieno diritto di ac-
cesso e di informazione in tutte le questioni relative al diritto del personale
delle unità amministrative dell'amministrazione cantonale. *
2 La Direzione Principale Personale e Organizzazione può segnalare alla
successiva istanza di vigilanza superiore, qualora giunga alla conclusione che
atti esecutivi o decisioni non siano conformi alle disposizioni del diritto del
personale. Il Consiglio di Stato, rispettivamente la Commissione amministra-
tiva dei tribunali, decide in via definitiva. *
3 Essa prende decisioni autonome laddove sia dichiarata competente da leg-
ge o ordinanza, ed emana direttive e linee guida nel suo ambito di compe-
tenza. *
36
Conservazione e distruzione dei dati personali
**II A/6/2**
1 I dati personali dei dipendenti che hanno lasciato l'amministrazione cantonale devono essere distrutti non prima di cinque anni e non oltre dieci anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
2 I dati personali dei candidati che non sono stati assunti devono essere restituiti o distrutti entro sei mesi.
3 La Divisione principale Personale e Organizzazione gestisce centralmente un fascicolo personale per ogni rapporto di lavoro. *
4 Nei fascicoli personali vengono archiviati, in particolare, i documenti creati in relazione a
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Candidature;
**Stipula e modifica di contratti;**
**Salari e assicurazioni;**
**Certificati di lavoro;**
**Attività accessorie;**
**Formazione e perfezionamento;**
**Qualifiche personali e professionali;**
**Controversie, misure, procedure e decisioni relative al diritto del personale e di vigilanza.**
**Trattamento dei dati e accesso ai dati**
1 La Divisione principale del personale e dell'organizzazione e i superiori gerarchici diretti trattano i dati nei sistemi del personale che necessitano per l'adempimento dei loro compiti.
2 I dipendenti possono trattare e consultare i propri dati, e i superiori i dati dei loro dipendenti, nei sistemi centrali del personale, nella misura in cui dispongono di un diritto di accesso.
3 La Divisione principale del personale e dell'organizzazione stabilisce i diritti di accesso nonché il tipo e l'estensione delle autorizzazioni.
4 Se i dipendenti passano all'interno dell'amministrazione cantonale a un'altra unità amministrativa, l'autorizzazione di accesso ai sistemi del personale per tutti i dati che riguardano tale persona viene revocata alla precedente unità amministrativa e trasferita alla nuova unità amministrativa.
**7. Disposizioni finali e transitorie**
Attuazione
1 La Divisione principale Personale e Organizzazione adotta le misure
necessarie per l'attuazione. *
2 I dipendenti devono comunicare le loro attività accessorie conformemente
all'articolo 42 alla Divisione principale Personale e Organizzazione entro e non
oltre il 31 dicembre 2017, utilizzando l'apposito modulo. *
37
II A/6/2
1. Die Bestimmungen über die Feiertage und arbeitsfreien Tage (Art. 19) sowie die Arbeitszeit (Art. 56-79) sind erst ab dem 1. Januar 2018 rechtswirksam. Bis dahin richtet sich die Regelung der Arbeitszeit nach den Bestimmungen der Verordnung über die Arbeitszeit der Kantonsangestellten vom 28. September 2004 (Stand 1. Januar 2016)[[11]](#paragraphtext_content_fn_996631_2_11_c).
2. Die Bestimmungen über die Entlöhnung (Art. 80-93), die Treueprämie (Art. 106-108), die Leistungen im Todesfall (Art. 117) und über das Bewertungsteam (Art. 120) werden mit Inkrafttreten der neuen Lohnverordnung rechtswirksam. Bis dahin gelten die Bestimmungen der Verordnung über die Entlöhnung der Behördenmitglieder sowie des Staats- und Lehrpersonals vom 21. November 2007 (Stand 1. Januar 2016)[[12]](#paragraphtext_content_fn_996632_2_12_c), der Verordnung über den Vollzug der Lohnverordnung vom 2. Juli 2009 (Stand 1. September 2014)[[13]](#paragraphtext_content_fn_996632_2_13_c) sowie der Verordnung über die Entschädigung von Spesen und Inkonvenienzen vom 19. März 2013 (Stand 1. Juli 2016)[[14]](#paragraphtext_content_fn_996632_2_14_c).
1. Angestellte Personen mit einem Pensum unter 100 Prozent können eine Arbeitszeitvariante gemäss Artikel 58 Absatz 1 erstmals per 1. Juli 2024 wählen.