Kanton Glarus
Testo normativo (5 Articoli)
Compito
II A/5/1
1 L’accertamento di valori mobiliari o immobiliari di ogni tipo, che devono essere determinati in seguito a decisioni e provvedimenti delle autorità cantonali in generale, o in base a disposizioni delle leggi e dei regolamenti esistenti in particolare, deve essere eseguito dalla Commissione cantonale di stima, nella misura in cui ciò non debba essere effettuato, secondo le prescrizioni, dagli organi dell’assicurazione cantonale delle cose.
* Composizione
1 La Commissione provinciale di stima è composta da un presidente e quattro
membri, eletti dal Gran Consiglio.
2 Il Gran Consiglio elegge due membri supplenti.
3 La Commissione provinciale di stima designa il proprio segretario.
* **Indennità**
1 Il Consiglio di Stato disciplina l'indennità dei membri della Commis-
sione cantonale di stima.
Art. 4-5* ...
* **Disposizioni procedurali**
1. L'introduzione della procedura di stima avviene mediante un'istanza scritta presentata al Presidente della Commissione cantonale di stima.
2. La stima deve essere preceduta da un'udienza orale con esposizioni delle parti.
3. Per il resto, la procedura è retta dalle disposizioni della legge sull'ordinamento giudiziario in materia di diritto amministrativo¹).
Artt. 7-9* ...
* **Tutela giurisdizionale**
1 Contro le decisioni della Commissione di stima fondiaria cantonale può essere presentato ricorso entro 30 giorni al Tribunale amministrativo. Il Tribunale amministrativo può anche esaminare l'adeguatezza.
1) GS III G/1
LB 1 108
1
II A/5/1