Kanton Glarus (RVOG)
Indice delle disposizioni (34)
Testo normativo (34 Articoli)
Ambito di applicazione
1 La presente legge disciplina, nelle linee essenziali, l'organizzazione dell'attività governativa e amministrativa. Essa disciplina inoltre la posizione giuridica dei membri del Governo e dei membri delle altre autorità amministrative.
Principi dell'attività governativa e amministrativa
1 Il Consiglio di Stato e l'Amministrazione agiscono sulla base della Costituzione e della legge.
2 Essi si impegnano per il bene comune e tutelano i diritti dei cittadini nonché l'autonomia dei comuni.
3 Essi adempiono ai loro compiti osservando i principi di efficacia ed economicità.
1. Der Regierungsrat, die Departemente und die Staatskanzlei führen aufeinander abgestimmte Planungen ihrer Tätigkeiten. Diese dienen der Festlegung der strategischen und der operativen Vorgaben sowie der Steuerung und Kontrolle bei der Umsetzung.
2. Die Planungen nennen die Ziele und deren Prioritäten. Der Regierungsrat sorgt für die Abstimmung mit der Integrierten Aufgaben- und Finanzplanung gemäss dem Finanzhaushaltgesetz[[1]](#paragraphtext_content_fn_703593_2_1_c).
3. Der Regierungsrat legt dem Landrat spätestens bis zur ordentlichen Beratung des Budgets sein Legislaturprogramm, welches auf den Planungen gemäss dieser Bestimmung beruht, zur Genehmigung vor; er erstattet zugleich Bericht über die Verwirklichung des für die vorangehende Legislatur erstellten Programmes.
Adempimento dei Compiti
¹ Il Consiglio di Stato, nell'adempimento dei suoi compiti, attribuisce priorità alla pianificazione e al coordinamento dell'azione statale.
Principio di collegialità
¹ I membri del Consiglio di Stato sostengono le decisioni del collegio. In casi particolari, il collegio può esonerare un membro dal rappresentare pubblicamente una decisione.
Convocazione delle sedute del Governo
¹ Il Consiglio di Stato si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedono. Di regola si riunisce una volta alla settimana.
² Ogni membro può chiedere in qualsiasi momento la convocazione di una seduta.
Trattative
¹ Il Consiglio di Stato tratta gli affari di regola sulla base di proposte scritte.
² Esso prende le sue decisioni di principio dopo una discussione congiunta. Per gli affari meno importanti può essere prevista una procedura semplificata nel regolamento di esecuzione.
³ Le trattative del Consiglio di Stato non sono pubbliche.
Decisioni
¹ Il Consiglio direttivo ha facoltà di deliberare se sono presenti almeno tre membri.
² Le votazioni e le elezioni si svolgono apertamente. L'astensione è ammessa.
³ Determinate è la maggioranza dei votanti.
⁴ Il Landammann o la Landammana vota con gli altri membri. In caso di parità di voti, il suo voto conta doppio, ad eccezione delle elezioni.
Procedure decisionali speciali
¹ In casi urgenti, una decisione può essere presa per circolazione, per telefono o in modo simile, qualora non sia possibile tenere una riunione entro un termine utile. A tal fine, deve essere acquisito il parere di tutti i membri del Governo raggiungibili.
² Una decisione valida presuppone la partecipazione di almeno tre membri. L'articolo 9, commi 3 e 4, è applicabile.
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II A/3/2
³ In caso di catastrofi, situazioni di emergenza, violenza al di sotto della soglia di guerra e conflitti armati, restano fatte salve le disposizioni derogatorie della legge sulla protezione della popolazione e delle sue disposizioni di attuazione. *
1. Der Landammann oder die Frau Landammann leitet den Regierungsrat.
2. Zur Leitung des Regierungsrates gehört
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | darauf zu achten, dass die Arbeiten des Regierungsrates zeitgerecht, zweckmässig und koordiniert begonnen und abgeschlossen werden und | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | die Regierungssitzungen zusammen mit dem Ratsschreiber oder der Ratsschreiberin vorzubereiten und die Regierungssitzungen zu leiten. | | |
1. In dringlichen Angelegenheiten trifft der Landammann oder die Frau Landammann vorsorgliche Massnahmen. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes.
2. Er oder sie entscheidet anstelle des Regierungsrates, wenn innert nützlicher Frist weder eine Sitzung abgehalten noch ein Beschluss gemäss Artikel 10 getroffen werden kann.
3. Entscheide gemäss Absatz 2 müssen dem Regierungsrat auf die nächste Sitzung zur Genehmigung unterbreitet werden.
Landesstatthalter o Landesstatthalterin** (Luogotenente o Luogotenente)
1 Il Luogotenente o la Luogotenente assume la funzione di Landammann in caso di impedimento e, per il resto, supporta il Landammann o la Landammann secondo accordi. La supplenza nella funzione di Luogotenente spetta al membro più anziano del Governo; in caso di parità di anzianità di carica, è determinante l'età anagrafica.
Cancelliere o Cancelliera
1 Il cancelliere o la cancelliera assiste il Landamano o la Landamana, partecipa alle sedute del governo con voto consultivo, verbalizza le decisioni prese e ne cura la pubblicazione. Egli o ella garantisce il collegamento del Consiglio di Stato con il Gran Consiglio.
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II A/3/2
3. Organizzazione dell'amministrazione
Composizione e struttura; adempimento dei compiti al di fuori dell'amministrazione
1 L'Amministrazione cantonale comprende il Consiglio di Stato quale autorità amministrativa superiore, cinque Dipartimenti, la Cancelleria di Stato ed eventuali altri servizi di stato maggiore del Consiglio di Stato, nonché le unità amministrative subordinate ai Dipartimenti e alla Cancelleria di Stato.
2 Fanno inoltre parte dell'Amministrazione cantonale le commissioni amministrative e le unità amministrative esternalizzate.
3 I compiti amministrativi sono inoltre svolti, secondo le disposizioni di legge, da persone giuridiche e fisiche al di fuori dell'Amministrazione cantonale.
Regierungsrat als oberste Verwaltungsbehörde
Il Consiglio di Stato è la massima autorità amministrativa.
1. Il Consiglio di Stato dirige e sorveglia l'amministrazione cantonale.
2. Adempie inoltre i compiti amministrativi che gli sono attribuiti dalla legge o da un'ordinanza.
Dipartimenti
1 I Dipartimenti sono le massime unità tecniche dell'amministrazione. Essi
collaborano alla preparazione degli affari governativi, dirigono e sorve-
gliano le unità amministrative a essi subordinate e adempiono ai compiti
amministrativi a essi assegnati dalla legge, dall'ordinanza o da una decisione
del Consiglio di Stato.
2 La ripartizione delle aree di competenza tra i Dipartimenti avviene a cura
del Consiglio di Stato secondo i criteri di coerenza settoriale, di equi-
librata mole di lavoro e di bilanciato peso politico.
3 Ciascun Dipartimento è diretto da un membro del Consiglio di Stato. Il
Consiglio di Stato ripartisce i Dipartimenti tra i suoi membri e designa la
supplenza.
4 Ogni Dipartimento dispone di una segreteria dipartimentale quale servizio
di stato maggiore. A questa possono essere assegnati anche compiti tecnici.
Cancelleria di Stato; ulteriori servizi di stato maggiore del Consiglio di Stato
1 La Cancelleria di Stato è l'ufficio centrale di stato maggiore del Consiglio di Stato. Essa dirige e sorveglia le unità amministrative ad essa subordinate e svolge i compiti amministrativi ad essa assegnati dalla legge, dall'ordinanza o da una decisione del Consiglio di Stato. I compiti che la Cancelleria di Stato svolge per il Gran Consiglio sono disciplinati dall'ordinanza sul Gran Consiglio²).
²) GS II A/2/3
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II A/3/2
2 È diretta dal Cancelliere o dalla Cancelliera. Egli o ella è subordinato/a al Presidente del Consiglio di Stato o alla Presidente del Consiglio di Stato.
3 L'ordinanza di esecuzione può prevedere ulteriori servizi di stato maggiore che dipendono direttamente dal Consiglio di Stato o da uno dei suoi membri.
Zentralverwaltung
1. Amministrazione centrale
Zur Zentralverwaltung gehören neben den Departementen und der Staats-
kanzlei die ihnen nachgeordneten Verwaltungseinheiten. Diese wirken bei
der Vorbereitung der Geschäfte der Departemente und der Staatskanzlei mit
und erfüllen die ihnen durch Gesetz, Verordnung oder Entscheid des Depar-
tementes oder der Staatskanzlei zugewiesenen Verwaltungsaufgaben.
2 Die Gliederung der Departemente und der Staatskanzlei und die Detailor-
ganisation werden durch den Regierungsrat nach den Kriterien der wirksa-
men und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung festgelegt.
1. All'Amministrazione centrale appartengono, oltre ai Dipartimenti e alla Cancelleria di Stato, le unità amministrative ad essi subordinate. Esse collaborano alla preparazione degli affari dei Dipartimenti e della Cancelleria di Stato e adempiono ai compiti amministrativi loro assegnati da legge, ordinanza o decisione del Dipartimento o della Cancelleria di Stato.
2. La struttura dei Dipartimenti e della Cancelleria di Stato e l'organizzazione di dettaglio sono stabilite dal Consiglio di Stato secondo i criteri di un'efficace ed economica esecuzione dei compiti.
Commissioni amministrative, unità amministrative esternalizzate ed enti responsabili con propria personalità giuridica
¹ Le commissioni amministrative, le unità amministrative esternalizzate e gli enti responsabili con propria personalità giuridica adempiono a compiti amministrativi secondo le rispettive normative speciali. Le commissioni amministrative sono supportate dall'amministrazione centrale nell'adempimento dei loro compiti, conformemente alle normative speciali.
Rappresentanza del Cantone in organizzazioni
1 Il Cantone delega propri rappresentanti in organizzazioni di diritto pubblico
o privato, se le prescrizioni speciali lo prevedono o se il Consiglio di Stato
lo decide nel singolo caso.
2 Salvo che le prescrizioni speciali dispongano altrimenti, l'elezione dei
rappresentanti avviene ad opera del Consiglio di Stato. Egli può revocare
in qualsiasi momento i rappresentanti, purché lo statuto dell'organizzazione
interessata lo permetta.
3 I rappresentanti informano in modo adeguato il Consiglio di Stato o la
competente unità amministrativa sull'esercizio del loro mandato. Il Consiglio
di Stato o la competente unità amministrativa può chiedere in qualsiasi
momento informazioni e impartire direttive ai rappresentanti.
Assegnazione di compiti amministrativi
¹ Nella misura in cui la competenza per compiti amministrativi non è regolata da legge o da ordinanza, il Consiglio di Stato può procedere all'assegnazione a un Dipartimento o alla Cancelleria di Stato caso per caso; i Dipartimenti e la Cancelleria di Stato decidono come adempiere ai compiti loro assegnati dal Consiglio di Stato.
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II A/3/2
² L'assegnazione della facoltà di emanare decisioni amministrative deve avvenire, nella misura in cui non è regolata da diritto superiore, tramite ordinanza del Consiglio di Stato.
Delega di compiti amministrativi
1. Il Consiglio di Stato e i Dipartimenti possono delegare unità amministrative subordinate, in via generale o in singoli casi, compiti amministrativi loro assegnati da legge o da ordinanza.
2. La delega di competenze per l'adozione di decisioni amministrative è ammessa solo nella misura in cui tale delega sia prevista dalla norma di competenza applicabile. Essa deve avvenire tramite ordinanza o regolamento.
Compiti e strumenti di direzione
1 Il Consiglio di Stato, i Dipartimenti e la Cancelleria di Stato, nonché i
responsabili della direzione delle unità amministrative subordinate,
svolgono i seguenti compiti di direzione
a. garantiscono il rispetto della legge nell'adempimento dei compiti;
b. verificano periodicamente se gli obiettivi delle loro pianificazioni
siano stati raggiunti e adottano le necessarie misure di miglioramento;
c. assicurano un'attribuzione dei compiti appropriata ed economica;
d. provvedono al coordinamento all'interno dell'unità e garantiscono
la collaborazione con altre unità e
e. promuovono l'adempimento autonomo dei compiti.
2 Quale strumento di direzione, al Consiglio di Stato, ai Dipartimenti e alla
Cancelleria di Stato spetta un ampio diritto di vigilanza e di istruzione. I
responsabili della direzione delle unità amministrative subordinate
svolgono i compiti di direzione nell'ambito della gestione del personale.
3 Restano riservate le disposizioni speciali concernenti la direzione delle
unità amministrative esternalizzate e dei soggetti responsabili di compiti
con propria personalità giuridica.
Assegnazione Amministrativa
1 Le unità amministrative dell'amministrazione centrale sono eccezionalmente
assegnate amministrativamente a un Dipartimento o alla Cancelleria di
Stato, se prescrizioni speciali lo richiedono o se in tal modo il compito
in questione può essere svolto in modo più appropriato. Le unità
amministrative interessate sottostanno al Dipartimento o alla Cancelleria
di Stato per quanto riguarda l'impiego dei mezzi e le questioni relative al
personale; sotto l'aspetto tecnico-specialistico sottostanno, secondo quanto
previsto dalla regolamentazione di assegnazione, al Landrat o al
Consiglio di Governo.
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II A/3/2
2 Le commissioni amministrative e le unità amministrative esternalizzate
sono assegnate amministrativamente a un Dipartimento. Esse sono
autonome nello svolgimento dei compiti secondo quanto previsto dalle
prescrizioni speciali.
3 Gli enti responsabili dei compiti con propria personalità giuridica sono
assegnati amministrativamente a un Dipartimento, a meno che le
prescrizioni speciali non dispongano diversamente. Essi sono autonomi
nello svolgimento dei compiti secondo quanto previsto dalle prescrizioni
speciali.
Controllo delle unità amministrative tramite mandati di prestazione
1 Il Gran Consiglio può, su proposta del Consiglio di Stato, conferire a singole unità amministrative mandati di prestazione a tempo determinato e concedere loro il grado necessario di autonomia.
2 Il mandato di prestazione disciplina gli effetti attesi dell'attività amministrativa, la loro verifica da parte del Gran Consiglio e i mezzi finanziari a disposizione dell'unità amministrativa durante la durata del mandato. Sulla base di ciò, il Consiglio di Stato, o per le unità amministrative esternalizzate il relativo organo direttivo, definisce in dettaglio le prestazioni da fornire e la loro misurazione.
3 Il Gran Consiglio può modificare il mandato di prestazione durante la sua durata solo in casi giustificati. Dopo la scadenza, può rinnovarlo.
4 Le condizioni quadro in materia di diritto finanziario, del personale e del piano degli impieghi per i mandati di prestazione ai sensi della presente disposizione sono regolate dalle pertinenti normative speciali.
* Sistemi di gestione aziendale
¹ Le unità dell’Amministrazione centrale possono gestire sistemi elettronici
di gestione aziendale per i loro processi aziendali e per la gestione di
documenti ufficiali.
² Dati personali nonché dati di persone giuridiche, inclusi dati particolar-
mente sensibili, possono essere trattati nei sistemi di gestione aziendale
se servono a
a. gestire affari;
b. organizzare flussi di lavoro;
c. stabilire se i dati relativi a una determinata persona sono trattati;
d. facilitare l’accesso ai documenti ufficiali.
³ Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli, in particolare l’organizzazione e
il funzionamento dei sistemi di gestione aziendale, nonché la protezione
dei dati personali e dei dati di persone giuridiche in essi registrati.
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4. Posizione giuridica dei membri del Governo e dei membri delle
altre autorità amministrative
1. Die Regierungsmitglieder und die Mitglieder der übrigen Verwaltungsbehörden sowie die mit Verwaltungsaufgaben betrauten privaten Personen sind zur Verschwiegenheit über amtliche Angelegenheiten verpflichtet, soweit an der Geheimhaltung ein überwiegendes öffentliches oder privates Interesse gemäss Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen[[3]](#paragraphtext_content_fn_703649_2_3_c) besteht oder wenn eine besondere gesetzliche Bestimmung dies vorsieht.
2. ...
3. Die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit bleibt auch nach dem Ausscheiden aus der Behörde bestehen.
4. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen in der Kantonsverfassung, in den gesetzlichen Verfahrensordnungen und in der Landratsverordnung über die Entbindung vom Amtsgeheimnis und die Verpflichtung zur Offenbarung.
Contributi e altri vantaggi
1 Ai membri del Governo e ai membri delle altre autorità amministrative, come pure alle persone private incaricate di compiti amministrativi, è vietato, in relazione a o in vista di attività ufficiali, accettare per sé o per terzi contributi di qualsiasi natura come regali, somme in denaro e simili, procurarsi o farsi promettere vantaggi. Ne sono esclusi i regali di cortesia di scarso valore. I contributi e gli altri vantaggi accettati illecitamente sono devoluti al Cantone.
Incarichi accessori dei membri del Governo
1. I membri del Governo non possono esercitare alcuna professione né alcuna attività commerciale.
2. Non possono essere membri del consiglio di amministrazione o svolgere funzioni di revisore in società che hanno uno scopo di lucro. Rimane riservata l'assunzione di tali funzioni nell'esercizio dell'incarico governativo o a sostegno di società di notevole importanza per lo sviluppo del Cantone o di una regione. *
3. Possono inoltre ricoprire cariche pubbliche loro consentite dalla Costituzione cantonale, nonché svolgere attività in organizzazioni politiche, di pubblica utilità o culturali, solo se queste sono compatibili con la loro carica a tempo pieno e con la loro indipendenza.
3) RS I F/1
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Il Consiglio di Stato rende pubblici tutti gli incarichi accessori dei suoi membri che sono rilevanti alla luce dei paragrafi precedenti e ne rende accessibili le informazioni al pubblico. *
**5. Disposizioni finali**
Disposizioni di esecuzione; Diritto di ordinanza
1 Il Consiglio di Stato disciplina lo svolgimento degli affari del collegio
governativo nonché i compiti e l'organizzazione dell'amministrazione
nel dettaglio mediante ordinanza e direttive interne.
2 Mediante ordinanza disciplina segnatamente
a. i principi fondamentali dello svolgimento degli affari in seno al Consiglio di Stato;
b. la denominazione dei cinque Dipartimenti e l'attribuzione degli ambiti di competenza;
c. l'articolazione dei Dipartimenti e della Cancelleria di Stato e l'organizzazione dettagliata dell'amministrazione centrale;
d. la verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi nell'amministrazione;
e. il diritto di firma per il Consiglio di Stato, i Dipartimenti, la Cancelleria di Stato e le unità amministrative subordinate dell'amministrazione centrale;
f. la rappresentanza del Consiglio di Stato e delle unità amministrative nelle controversie legali;
g. l'informazione del pubblico sull'attività governativa e amministrativa, in particolare le modalità di trasmissione delle informazioni, le competenze e l'eventuale accreditamento dei professionisti dei media.
Organizzazione interna dei Dipartimenti e della Cancelleria dello Stato
¹ I Dipartimenti e la Cancelleria dello Stato definiscono, nel quadro delle
direttive superiori, la propria organizzazione interna e quella delle unità
amministrative loro subordinate.
1. Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes wird das Behördengesetz vom 5. Mai 1946 aufgehoben.
2. Aufgehoben werden zudem alle Bestimmungen, die diesem Gesetz widersprechen, insbesondere die Verordnung des Landrates vom 15. Juni 1887 über die Organisation und Geschäftsführung des Regierungsrates und seiner Direktionen.
1. Der Regierungsrat überprüft im Rahmen der Arbeiten zur Anpassung weiterer Erlasse die Zuständigkeiten im Hinblick darauf, das Regierungskollegium von Verwaltungsaufgaben zu entlasten und die Wirksamkeit der Verwaltung zu erhöhen.
2. Ändert aufgrund von Organisationsentscheiden des Regierungsrates nur die Bezeichnung einer Verwaltungseinheit oder deren Zuordnung zu einem Departement, so ist die Staatskanzlei zur Anpassung der betroffenen Erlasse ohne deren formelle Änderung ermächtigt.
Entrata in vigore
1 La presente legge entra immediatamente in vigore dopo la Landsgemeinde 2006. *
2 I progetti di legge ai sensi dell'articolo 34 possono essere anticipatamente adottati dalle autorità competenti.
4) Le modifiche sono state inserite negli atti normativi interessati.
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