Kanton Glarus (LRV)
Indice delle disposizioni (150)
Testo normativo (150 Articoli)
Convocazione alla seduta costitutiva
1 Il Gran Consiglio si riunisce nel mese di giugno, prima delle vacanze scolastiche estive, per la sua seduta costitutiva. *
2 La convocazione è fatta dal Consiglio di Stato, che stabilisce anche l'ordine del giorno.
Seduta Costituente
1 Il Landammann apre la seduta costituente.
2 Egli nomina, tenendo conto dei gruppi parlamentari (frazioni), quattro scrutatori;
questi formano l'Ufficio provvisorio e rimangono in carica finché l'Ufficio
ordinario non è eletto.
3 Come primo atto, il Landrat delibera, sulla base di un rapporto del Consiglio
di Stato, in merito al riconoscimento delle elezioni (validazione). Un membro del Consiglio,
la cui elezione è contestata, si astiene fino alla decisione sul ricorso elettorale.
4 Il Landrat è costituito non appena è accertata la valida elezione di almeno due
terzi di tutti i membri.
5 Successivamente viene eletto l'Ufficio ordinario ai sensi dell'articolo 22.
Assegnazione dei Posti
1 I posti nella sala del Consiglio sono assegnati ai Consiglieri comunali in base ad un accordo tra i gruppi politici.
2 Se non si raggiunge un accordo, decide il Presidente del Gran Consiglio.
1) GSIA/1,
SBE V/7 367
1
II A/2/3
1.2. Giuramento
Formula del giuramento, promessa solenne *
1 Dopo la costituzione del Consiglio e dopo ogni successiva approvazione
elettorale, ogni membro la cui elezione sia stata dichiarata valida presta il
giuramento o la promessa solenne.
2 Prima della prestazione del giuramento, tutti i presenti si alzano dai loro
posti.
3 Il Presidente fa leggere la formula del giuramento, che recita: «Io giuro e
prometto di osservare rigorosamente la Costituzione e le leggi costituziona-
li, di rispettare i diritti e le libertà del popolo e delle persone e di adempiere
fedelmente e coscienziosamente le prescrizioni e i doveri del mio ufficio,
così che Dio mi aiuti.» Chi presta il giuramento pronuncia, stando in piedi
e con le dita del giuramento alzate, le parole: «Questo giuro.» *
4 Chi non vuole prestare il giuramento, fa una promessa solenne. La for-
mula della promessa solenne recita: «Io prometto di osservare rigorosamen-
te la Costituzione e le leggi costituzionali, di rispettare i diritti e le libertà
del popolo e delle persone e di adempiere fedelmente e coscienziosamente
le prescrizioni e i doveri del mio ufficio.» Chi presta la promessa solenne
pronuncia, stando in piedi, le parole: «Questo prometto.» *
5 Chi non presta né il giuramento né la promessa solenne non può parte-
cipare alle deliberazioni del Landrat e delle sue commissioni.
1.3. Denominazione della funzione
Parità di genere*
1 Le funzioni menzionate nel presente regolamento si riferiscono sempre a
entrambi i generi.
1.4. Sedute
Convocazione
1 Il Presidente convoca il Gran Consiglio di sua iniziativa, o qualora lo richiedano l'Ufficio,
almeno 15 membri o il Consiglio di Stato.
Termini
**1** La convocazione con l'ordine del giorno e la documentazione di supporto deve essere inviata al più tardi dieci giorni prima della seduta. Essa deve essere pubblicata nel Foglio Ufficiale.
**2** In casi urgenti, la convocazione e la consegna della documentazione possono avvenire al più tardi cinque giorni prima della seduta. Il pubblico deve essere informato in modo adeguato. *
2
Ort und Termine II A/2/3
1 Le sedute si svolgono nella Casa comunale a Glarona; eccezionalmente l'Uffi-
cio può stabilire un altro luogo di riunione.
2 L'Ufficio fissa, dopo aver sentito il Consiglio di Stato, le date delle sedute e
le comunica ai membri e all'opinione pubblica.
3 Di regola le sedute hanno luogo il mercoledì mattina; se gli affari lo richie-
dono, viene convocata una seduta pomeridiana.
Presenza
1 All'inizio della seduta il messo del Consiglio accerta la presenza. I nomi degli assenti vengono riportati nel verbale.
Ordine del Giorno
1. Come prima cosa, il Gran Consiglio delibera sull'ordine del giorno. Esso può modificarlo o, in casi urgenti, integrarlo.
2. Dopo l'approvazione, non possono essere inseriti nuovi affari all'ordine del giorno.
Capacità deliberativa
¹ Il Gran Consiglio ha capacità deliberativa se sono presenti almeno 31 membri. *
² Se la capacità deliberativa è dubbia, il Presidente la verifica mediante appello nominale.
³ Se viene constatata la mancanza della capacità deliberativa, il Gran Consiglio si aggiorna. I membri assenti al momento dell'aggiornamento perdono il diritto all'indennità di seduta e al rimborso delle spese di viaggio. *
Chiusura della seduta
1 Il Presidente decide quando aggiornare o togliere la seduta. Rimane riservata una diversa decisione del Landrat.
1.5. Pubblicità
Principio e esclusione
1 Le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche.
3
II A/2/3
2 Qualora ciò appaia opportuno nell’interesse dell’ordine e della sicurezza pub-
blica o quando lo giustifichino interessi privati degni di protezione, il Presi-
dente, ogni membro del Consiglio o il Consiglio di Stato possono chiedere
la trattazione a porte chiuse. Su tale richiesta si vota a scrutinio segreto con
esclusione del pubblico. Per la decisione sono necessari i voti di due terzi
dei membri presenti.
3 Nel caso di deliberazioni a porte chiuse, chiunque è tenuto a osservare il
segreto sulle trattative.
1. Während der Sitzungen des Landrates haben zum Ratssaal Zutritt
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | die Mitglieder des Landrates und des Regierungsrates; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | der Ratsschreiber, der Protokollführer und die Weibel; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | Personen, welche auf Beschluss des Büros geladen sind; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d. | akkreditierte Medienschaffende. | | |
2. Dem Publikum steht die Tribüne des Ratssaales zur Verfügung.
Perturbazione dell'ordine
¹ Il Presidente, se necessario, richiama il pubblico all'ordine e provvede al mantenimento della disciplina. Chi turba le deliberazioni viene allontanato dopo richiamo infruttuoso.
² In caso di persistenti perturbazioni e manifestazioni, la tribuna viene sgomberata e, se necessario, la seduta interrotta.
* **Registrazione e trasmissione delle deliberazioni**
1. Le deliberazioni del Gran Consiglio sono registrate in immagine e suono.
2. Le registrazioni delle deliberazioni pubbliche sono trasmesse in tempo reale tramite internet.
3. Le registrazioni delle deliberazioni pubbliche rimangono accessibili in forma adeguata tramite internet.
4. L'Ufficio di Presidenza disciplina i dettagli.
* Mass media
1 Sull'ammissione (accreditamento) dei rappresentanti dei mass media nella sala del Gran Consiglio decide il Presidente insieme al Segretario del Gran Consiglio. L'ammissione include l'autorizzazione per registrazioni sonore e visive, nella misura in cui non disturbino lo svolgimento dei lavori del Gran Consiglio.
2 Un rappresentante dei mass media che non viene ammesso o a cui vengono negate le registrazioni sonore e visive può presentare reclamo all'Ufficio. L'Ufficio decide in via definitiva.
3 Ai professionisti dei mass media accreditati vengono assegnati posti adeguati nella sala del Gran Consiglio. Essi ricevono i documenti di discussione, nella misura in cui il loro contenuto non escluda la divulgazione. In caso di dubbio, decide l'Ufficio.
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II A/2/3
4 Le registrazioni sonore e visive da parte dei visitatori sono ammesse solo previo consenso del Presidente.
* Informazione del pubblico
1 Il pubblico è informato in modo obiettivo e tempestivo in merito agli affari
correnti, a tutte le iniziative presentate e ai progetti di interesse generale.
2 L’Ufficio disciplina i dettagli.
2. Organizzazione
2.1. Gli organi
* Organi *
1. Gli organi del Gran Consiglio sono
a. il Presidio;
b. l'Ufficio;
c. l'Ufficio ampliato;
d. le Commissioni;
e. i Gruppi parlamentari;
f. il Servizio parlamentare.
2.2. Il Presidio
Compito
1 Il Presidente prepara le sedute del Gran Consiglio e dell'Ufficio, le dirige e ne assicura il regolare svolgimento.
2 Il Vicepresidente assume le funzioni del Presidente, qualora questi sia impedito. Qualora Presidente e Vicepresidente siano entrambi impediti, il membro dell'Ufficio del Gran Consiglio con la successiva più alta votazione assume le funzioni del Presidente.
Competenza
1 Nella competenza del Presidente rientrano in particolare: *
a. la convocazione alle sedute del Gran Consiglio, dell’Ufficio di presidenza e
dell’Ufficio di presidenza allargato;
b. la preparazione dell’ordine del giorno;
c. il giuramento dei membri del Gran Consiglio;
d. la direzione delle trattative;
e. la vigilanza sull’osservanza del regolamento interno e la tutela
dei diritti del Gran Consiglio;
5
II A/2/3
f. il mantenimento della disciplina e dell’ordine nella sala del Gran Consiglio.
2 Il Presidente rappresenta il Gran Consiglio verso l’esterno e intrattiene i rapporti con
il Consiglio di Stato e la Commissione amministrativa dei tribunali. Firma
a nome del Consiglio.
Wahl und Amtsdauer
1 Der Landrat wählt in geheimer Wahl alljährlich aus seiner Mitte den Präsi-
denten und Vizepräsidenten.
2 Die Amtsdauer des Präsidenten und Vizepräsidenten beträgt ein Jahr. Der
Präsident ist in der folgenden Amtsdauer weder als Präsident noch als Vize-
präsident, der Vizepräsident nicht wieder als solcher wählbar.
3 Erfolgt die Wahl im Laufe einer Amtsdauer, so wird diese nicht angerech-
net.
4 Die Wahl erfolgt in der letzten Sitzung vor den Sommerferien. Die Amts-
dauer endet mit der Wahl des neuen Präsidenten und Vizepräsidenten.
***
**Elezione e durata del mandato**
1 Il Gran Consiglio elegge annualmente a scrutinio segreto dal proprio interno il Presidente e il Vicepresidente.
2 La durata del mandato del Presidente e del Vicepresidente è di un anno. Il Presidente non è eleggibile nella successiva durata del mandato né come Presidente né come Vicepresidente; il Vicepresidente non è rieleggibile come tale.
3 Se l'elezione avviene nel corso di un mandato, questo non viene computato.
4 L'elezione avviene nell'ultima seduta prima delle vacanze estive. La durata del mandato termina con l'elezione del nuovo Presidente e Vicepresidente.
Esercizio della presidenza
1 Se il Presidente intende partecipare alla discussione, consegna la
presidenza al Vicepresidente.
2 Nelle votazioni e elezioni palesi il presidente non vota.
3 Nelle votazioni e elezioni segrete può votare.
4 In caso di parità di voti dopo le votazioni, spetta a lui il voto decisivo; in caso
di parità di voti nelle elezioni decide la sorte.
2.3. L’Ufficio
6 Elezione e organizzazione
1 Il Presidente, il Vicepresidente e almeno quattro rappresentanti dei gruppi
parlamentari costituiscono l'Ufficio di presidenza. Ogni gruppo parlamentare nomina almeno un rappresentante.
2 Il Gran Consiglio elegge annualmente al suo interno i rappresentanti dei gruppi
parlamentari. La prima elezione all'Ufficio di presidenza avviene a scrutinio segreto. Per il resto, i rappresentanti dei gruppi parlamentari sono eletti a scrutinio palese, a meno che il Gran Consiglio non deliberi lo scrutinio segreto.
3 I quattro rappresentanti dei gruppi parlamentari che fanno parte dell'Ufficio di presidenza da più tempo fungono da scrutatori. Il loro ordine è determinato anch'esso dalla durata del mandato. In caso di parità di durata del mandato, decide l'ordine di elezione.
4 Se gli scrutatori sono impediti a partecipare, gli altri rappresentanti dei gruppi parlamentari svolgono questa funzione. Se mancano ulteriori scrutatori, il Presidente può avvalersi di altri membri del Consiglio per la determinazione del risultato di votazioni ed elezioni, tenendo conto della rappresentanza dei gruppi parlamentari.
Sedute
1. L’Ufficio si riunisce su invito e sotto la presidenza del Presidente,
ogni qualvolta gli affari lo richiedano.
2. Nelle votazioni e nelle elezioni in seno all’Ufficio, il Presidente vota
con gli altri. In caso di parità di voti, gli spetta il voto decisivo.
3. Delle deliberazioni dell’Ufficio è redatto un processo verbale.
1. Das Büro ist zuständig für
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | die Festsetzung der Geschäftsplanung und der Sitzungsdaten; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | die Wahl der Präsidenten und Mitglieder der besonderen Kommissionen; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. **\*** | die Genehmigung der Landratsprotokolle sowie der Protokolle des erweiterten Büros; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d. | die Ermittlung der Ergebnisse von Abstimmungen und Wahlen; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | e. | die Vorbereitung ratseigener Angelegenheiten; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | f. | die Zuweisung von Ratsgeschäften an die Kommissionen; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | g. | die Kontrolle von Geschäftsplanung und Stand der Kommissionsarbeit; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | h. | die Dringlichkeitserklärung von Interpellationen; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | i. | die Aufsicht über den Parlamentsdienst in Bezug auf den Ratsbetrieb; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | k. | Beschwerden im Verkehr mit den Medien; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | l. | die Festsetzung von ausserordentlichen Entschädigungen sowie die Bewilligung von Ausgaben landrätlicher Kommissionen bis zum Betrag von 20'000 Franken im Einzelfall; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | m. | weitere Geschäfte, die ihm der Landrat zuweist oder für die kein anderes Ratsorgan zuständig ist; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | n. | Anträge zur Änderung der Landratsverordnung; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | o. **\*** | die Überwachung der Jahresplanung des Regierungsrates; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | p. **\*** | die Berichtigung von durch den Landrat verabschiedeten Erlasstexten bei offensichtlichen Versehen oder in einfachen Fällen; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | q. **\*** | die Bedienung der elektronischen Abstimmungsanlage; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | r. **\*** | die Prüfung und Weiterleitung eines Auskunftsbegehrens nach Artikel 23 Absatz 3 des Kantonalbankgesetzes[[2]](#enumeration_itemtext_content_fn_404860_2_2_c) an die Kantonalbank oder ihre Revisionsstelle. | | |
1a Es kann Beschlüsse auf dem Zirkularweg fassen.
2. Es kann von Regierungsrat und Kommissionen das Ausarbeiten von Mitberichten, zusätzlichen Berichten und Unterlagen verlangen.
3. Es wird in seiner Tätigkeit durch die Finanzkontrolle unterstützt.
1. Das erweiterte Büro setzt sich zusammen aus
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | dem Büro; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | den Präsidenten der Fraktionen; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | den Präsidenten der ständigen Kommissionen. | | |
2. Bei gleichzeitigem Einsitz im Büro oder im Verhinderungsfall können sich die Fraktionspräsidenten durch ein Mitglied ihrer Fraktion vertreten lassen.
3. Das erweiterte Büro
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. **\*** | wählt zu Beginn einer Amtsdauer und bei ausserordentlichen Gesamterneuerungswahlen nach Artikel 29a die Mitglieder der ständigen Kommissionen sowie je ein Ersatzmitglied je Fraktion; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | nimmt bei Rücktritten während der Amtsdauer Ersatzwahlen von Mitgliedern und Ersatzmitgliedern der ständigen Kommissionen vor; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | bereitet nach Bedarf weitere Wahlen vor; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d. | trifft sich auf Einladung des Büros mindestens einmal jährlich mit den Regierungsmitgliedern, namentlich zur Besprechung der Zusammenarbeit sowie wichtiger Geschäfte und Vorhaben. | | |
Disposizioni generali
¹ Le Commissioni assistono il Gran Consiglio nella preparazione dei suoi oggetti di deliberazione, nell'esercizio della vigilanza superiore e per indagini speciali.
1ª Esse hanno il diritto di presentare mozioni e postulati nel loro ambito di competenza. A tal fine è necessaria una maggioranza di due terzi dei membri della Commissione presenti. *
² Esse esaminano gli affari consiliari loro assegnati, effettuano i necessari accertamenti e presentano rapporto e proposta al Gran Consiglio.
³ Il membro competente del Consiglio di Stato partecipa di regola alle sedute con voto consultivo.
⁴ Salvo diversa decisione delle Commissioni, il Consigliere di Stato competente può farsi accompagnare da funzionari. Il ricorso a esperti esterni da parte delle Commissioni deve avvenire d'intesa con l'Ufficio del Gran Consiglio. Quest'ultimo ne dà notifica alla Commissione di gestione finanziaria.
⁵ Funzionari ed esperti hanno in ogni caso solo voto consultivo.
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* Appartenenza, Elezione II A/2/3
1 Il Landrat, in osservanza dell'articolo 28, elegge all'inizio di ogni periodo
di legislatura, tra i propri membri, i presidenti delle commissioni permanenti.
2 L'elezione avviene a scrutinio palese; il Landrat può anche deliberare lo scrutinio segreto.
3 Restano riservati i casi in cui la presidenza è attribuita per legge a una carica.
4 Un membro del Consiglio non dovrebbe far parte contemporaneamente di più di due commissioni
permanenti ai sensi dell'articolo 37. Sono possibili mandati aggiuntivi come membro supplente.
5 Un membro del Consiglio non può far parte di più di una commissione di vigilanza;
nemmeno come membro supplente.
* Rappresentanza
1 Qualora i membri effettivi e il membro supplente siano impediti,
gli impediti possono farsi rappresentare per singole sedute da un altro membro
del Consiglio della propria frazione.
2 Gli impediti informano il Presidente della Commissione e consegnano
al membro del Consiglio interessato i documenti della seduta.
Durata del mandato e limitazione della durata del mandato
1. La durata del mandato nelle commissioni permanenti è di quattro anni.
2. Un membro può far parte di una commissione permanente ai sensi dell'articolo 37 per un massimo di dodici anni, di cui non più di quattro anni come presidente. Se l'assunzione della carica avviene durante una legislatura in corso, è consentita una rielezione unica a presidente. Ai fini della limitazione della durata del mandato, la qualità di membro supplente non viene considerata. *
3. Fatti salvi i casi in cui il presidente o un membro della commissione interessata fa parte della stessa di diritto.
4. Per la Commissione cantonale di stima, la Commissione degli avvocati, la Commissione di ricorso in materia fiscale e la Commissione di ricorso ai sensi della legge sull'energia, non esiste alcuna limitazione della durata del mandato ai sensi del presente regolamento. *
Composizione
1 Nella costituzione delle commissioni permanenti, il Gran Consiglio e l'Ufficio
ampliato devono tenere conto della forza numerica dei gruppi parlamentari.
Ogni gruppo parlamentare ha diritto a una rappresentanza in ogni commissione permanente. *
2 Per le commissioni speciali, l'Ufficio di presidenza, all'inizio di un periodo
di legislatura, stabilisce la chiave di riparto per l'assegnazione dei seggi
delle commissioni ai gruppi parlamentari. Questa si basa sulla forza
numerica di un gruppo parlamentare. L'Ufficio di presidenza determina
la dimensione e la composizione delle commissioni. Possono essere presi
in considerazione anche i membri del Consiglio non appartenenti a nessun
gruppo parlamentare.
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II A/2/3
1. Eine ausserordentliche Gesamterneuerungswahl der ständigen Kommissionen findet statt, wenn deren Zusammensetzung erheblich von den Grundsätzen gemäss Artikel 29 Absatz 1 abweicht.
2. Das erweiterte Büro kann dem Landrat im Rahmen einer ausserordentlichen Gesamterneuerungswahl eine Neuwahl der Präsidenten der ständigen Kommissionen beantragen.
3. Findet eine ausserordentliche Gesamterneuerungswahl statt, legt das Büro den Verteilschlüssel gemäss Artikel 29 Absatz 2 neu fest.
Organizzazione
1 Le Commissioni si riuniscono, dopo la loro costituzione o rinnovamento,
su invito del loro Presidente o su richiesta di almeno tre dei loro membri. *
2 Esse designano un Vicepresidente; il Presidente e il Vicepresidente non
dovrebbero appartenere alla stessa fazione. *
3 Esse regolano autonomamente lo svolgimento delle deliberazioni. Esse
possono suddivisi in Comitati. *
Votazioni ed Elezioni
1 La procedura delle votazioni e delle elezioni corrisponde, in analogia, a
quella del Gran Consiglio. Le commissioni sono deliberanti quando sono
presenti più della metà, ma almeno tre membri.
2 Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di
parità di voti, la proposta è accolta se il Presidente ha votato a favore di essa.
Protocolli
1 I protocolli della Commissione sono redatti senza indugio. Essi riproducono
i dibattiti in modo completo, ma conciso.
2 In casi semplici, su decisione della Commissione, la relazione di cui
all'articolo 34 sostituisce il protocollo.
Rapporti
1 Le commissioni presentano al Gran Consiglio un rapporto scritto sulle loro
proposte, sulla discussione nonché sulle opinioni di minoranze significative
e comunicano al Segretariato del Consiglio la conclusione delle deliberazioni. *
2 Se vengono decise deviazioni significative rispetto al progetto del Consiglio
di Stato, la commissione sottopone al Gran Consiglio una versione consolidata
dell'intero progetto; le deviazioni devono essere evidenziate o confrontate con
la versione originale.
3 Il presidente della commissione può integrare o commentare oralmente il
rapporto scritto nella plenaria del Consiglio.
4 Eccezionalmente, soprattutto in casi urgenti o semplici, il presidente della
commissione può presentare oralmente le proposte e le prese di posizione
della commissione anziché tramite un rapporto scritto.
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II A/2/3
* Riservatezza
1 Le riunioni della Commissione sono riservate. I partecipanti non sono autoriz-
zati a rilasciare dichiarazioni su questioni che per loro natura devono essere
trattate in modo confidenziale.
2 I verbali delle riunioni e la documentazione possono essere resi accessibili
solo ai membri e ai supplenti della Commissione interessata. Restano fatte
salve le disposizioni relative allo scambio di informazioni tra le Commissioni
di vigilanza.
3
*
4 Sull’accesso ai verbali delle sedute e alla documentazione di affari conclusi
a fini scientifici decide l’Ufficio. *
Informazioni
1 Su decisione della Commissione, il Presidente o un membro delegato può
informare i media per iscritto o oralmente sui risultati delle deliberazioni della
Commissione al termine delle sedute. Le prese di posizione e le votazioni dei
singoli partecipanti alle sedute rimangono in ogni caso confidenziali.
2 I membri della Commissione possono, nel rispetto del segreto d'ufficio,
informare le loro frazioni parlamentari sulle negoziazioni della Commissione.
I membri delle frazioni parlamentari non possono divulgare comunicazioni
confidenziali a terzi.
**2.4.2. Commissioni permanenti**
* Commissioni Permanenti
1 I lavori delle commissioni sono assegnati alle seguenti commissioni per-
manenti
1. Commissioni di Vigilanza (Presidente + 8 membri ciascuna)
a. Commissione della gestione,
b. Commissione di vigilanza delle finanze;
2. Commissioni Tematiche (Presidente + 8 membri ciascuna)
a. Sanità e Socialità,
b. Finanze e Imposte,
c. Educazione/Cultura ed Economia pubblica/Interni,
d. Diritto, Sicurezza e Giustizia,
e. Edilizia, Pianificazione del territorio e Trasporti,
f. Energia e Ambiente.
Limitazione dell'eleggibilità
1 Non possono fare parte di una commissione di vigilanza
a. Consiglieri di Stato che si trovano, rispetto a un membro del Consiglio
di Stato o della Commissione amministrativa dei tribunali, in un
rapporto di parentela ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1 Cost.;
b. * impiegati cantonali eletti dal Consiglio di Stato o dalla Commissione
amministrativa dei tribunali.
2 ... *
Scambio di informazioni
1 Le Commissioni di vigilanza coordinano i propri compiti e si informano
reciprocamente in merito ai rilievi che toccano i loro campi di attività. È
fatta salva la tutela del segreto d’ufficio.
2 In caso di conflitti di competenza tra le Commissioni di vigilanza, decide
l’Ufficio dopo aver sentito i Presidenti delle Commissioni.
Commissione di verifica della gestione
1 La Commissione di verifica della gestione sorveglia e controlla, nella mi-
sura in cui tale compito non sia affidato dalla legge a un’altra commissione
di vigilanza, in base a proprie verifiche e ai rapporti, la gestione e l'ammi-
nistrazione
a. del Consiglio di Stato;
b. dei singoli Dipartimenti;
c. dell'Amministrazione cantonale;
d. degli enti cantonali;
e. dei Tribunali.
2 Nel fare ciò, essa presta particolare attenzione alla legalità, all'efficacia
e all'economicità della gestione o amministrazione in questione.
3 Essa prende posizione in merito al rapporto di attività e, se necessario, ai
rapporti di gestione degli enti cantonali.
4 Essa sorveglia l'attività statale anche durante l'esercizio corrente e, se del
caso, presenta rapporto e proposta al Gran Consiglio; inoltre, prende posi-
zione in merito ai reclami ricevuti.
5 Essa prende posizione sullo stato di attuazione della pianificazione della
legislatura.
6 Nel suo ambito di competenza, essa sorveglia l'esecuzione degli incarichi
affidati dalla Landsgemeinde o dal Gran Consiglio.
II A/2/3
7 Essa è supportata nella sua attività dalla Segreteria del Consiglio.
8 Essa può in qualsiasi momento presentare rapporto e proposta al Gran
Consiglio in merito alla propria attività. La pratica deve essere trattata con
sollecitudine.
1. Die Finanzaufsichtskommission überwacht den gesamten kantonalen Finanzhaushalt gemäss den Grundsätzen der Haushaltführung im Finanzhaushaltgesetz[[3]](#paragraphtext_content_fn_803858_2_3_c).
2. Sie berät insbesondere den Finanzplan, das Budget inkl. Steuerfuss und gestützt auf den Revisionsbericht die Jahresrechnung.
3. Sie prüft die von den anderen Kommissionen vorberatenen, mit finanziellen Auswirkungen verbundenen Vorlagen und Geschäfte auf ihre finanzielle Tragweite, ihre Wirtschaftlichkeit und Einordnung in den Finanzplan und den gesamten staatlichen Finanzhaushalt.
3a Sie überwacht in ihrem Zuständigkeitsbereich den Vollzug von Aufträgen, welche die Landsgemeinde oder der Landrat erteilt haben.
4. Sie wird in ihrer Tätigkeit durch die Finanzkontrolle und das Ratssekretariat unterstützt.
5. Sie kann über ihre Tätigkeit jederzeit Bericht und Antrag an den Landrat stellen. Das Geschäft ist beförderlich zu behandeln.
* Compiti
1 Le commissioni di esperti consultano previamente le proposte che i dipartimenti intendono sottoporre al Gran Consiglio.
2 Esse possono richiedere al dipartimento competente in materia di finanze di elaborare rapporti finanziari supplementari.
* Sanità e Sociale
1 La Commissione tratta in particolare affari e proposte concernenti i
seguenti temi
a. Sanità (incl. assicurazione malattie e controllo delle derrate ali-
mentari);
b. Ospedale cantonale, assistenza ospedaliera cantonale;
c. Sociale (assistenza sociale, protezione dei minori e degli adulti) e
assicurazioni sociali (Cassa di compensazione, LPP, LAINF, Ufficio AI,
Cassa di compensazione familiare).
3) GS VI A/1/2 13
II A/2/3
* Finanze e Imposte
1 La Commissione tratta in particolare affari e proposte concernenti i seguenti temi
a. Finanze;
b. Imposte;
c. Personale (incl. previdenza professionale);
d. Organizzazione, informatica.
* Istruzione/Cultura ed Economia pubblica/Interni
1 La Commissione tratta in particolare affari e proposte concernenti i seguenti temi
a. Scuola popolare e sport;
b. Istruzione superiore e formazione professionale;
c. Cultura (Archivio di Stato, Biblioteca nazionale, tutela dei monumenti, musei);
d. Interni (questioni comunali, vigilanza sulle fondazioni, registro fondiario, registro di commercio);
e. Economia (agricoltura, turismo, promozione economica) e lavoro (incl. ADL).
* Diritto, Sicurezza e Giustizia
1 La Commissione tratta in particolare affari e proposte concernenti i seguenti temi
a. polizia, indagini penali;
b. militare e protezione civile (aiuto in caso di catastrofi);
c. sistema giudiziario;
d. assicurazione cantonale contro i danni;
e. * sistema giudiziario (giustizia civile, penale e amministrativa);
f. * grazie;
g. * autorizzazioni a perseguire penalmente;
h. * revoche dell'immunità parlamentare;
i. * richieste di responsabilità dello Stato.
* Costruzioni, Pianificazione Territoriale e Trasporti
1 La Commissione elabora in particolare affari e proposte concernenti i
seguenti temi
a. trasporto pubblico;
b. ingegneria civile (strade, piste ciclabili, sentieri escursionistici, opere idrauliche, misurazioni);
c. edilizia (edifici cantonali, pianificazione territoriale);
d. caccia e pesca;
e. appalti.
14
II A/2/3
* Energia e Ambiente
1 La Commissione tratta in particolare affari e proposte concernenti i seguenti temi
a. economia delle acque e dell'energia;
b. foreste, pericoli naturali;
c. protezione dell'ambiente e delle acque;
d. protezione della natura e del paesaggio.
2.4.5. Commissione parlamentare d'inchiesta *
Incarico
1 Qualora eventi di grande portata necessitino di un chiarimento particolare
da parte del Gran Consiglio, quest'ultimo può istituire una commissione
d'inchiesta per accertare i fatti, acquisire ulteriori basi di giudizio e valutarli.
2 L'istituzione avviene mediante decisione del Gran Consiglio. Il Consiglio
di Stato o la Commissione amministrativa dei tribunali deve essere sentito
previamente.
3 Il Gran Consiglio definisce il mandato d'inchiesta e nomina il presidente
della commissione e i membri mediante votazione aperta. Può anche
decidere di procedere a scrutinio segreto.
4 Con l'istituzione di una commissione d'inchiesta, il proseguimento della
trattazione degli eventi e delle responsabilità ad essa demandati nel
mandato d'inchiesta da parte di altre commissioni del Gran Consiglio
viene meno.
5 L'istituzione di una commissione d'inchiesta non impedisce lo svolgimento
di altre procedure legalmente ordinate, in particolare i procedimenti
disciplinari.
6 Finché l'inchiesta è in corso, i membri della commissione e gli altri
partecipanti alle sedute della commissione non sono autorizzati a rilasciare
dichiarazioni sulle deliberazioni o sui risultati provvisori.
### Procedura
1. La Commissione d’inchiesta definisce le misure procedurali e di personale necessarie per le sue indagini.
2. Per l’accertamento dei fatti e l’assunzione delle prove si applicano, per analogia, le disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa (PA)4). È altresì applicabile l’articolo 292 del Codice penale svizzero.
3. Se un’indagine è interamente o prevalentemente diretta contro una determinata persona, questa può essere sentita solo in qualità di persona informata sui fatti.
4) RU III G/1
15
II A/2/3
Diritti
1 Nell’ambito del suo mandato la Commissione d’inchiesta può in particolare
a. sentire testimoni ed esigere la produzione di prove;
b. interrogare persone informate sui fatti;
c. ottenere informazioni orali e scritte da membri di autorità, persone
dell’Amministrazione cantonale e persone private;
d. avvalersi di periti;
e. esigere la produzione di tutti gli atti dell’Amministrazione cantonale
e del Consiglio di Stato nonché dell’amministrazione dei tribunali;
f. procedere a un sopralluogo.
2 Le disposizioni dell’articolo 56 capoversi 1, 2 e 4 LPamm concernenti il diritto di
rifiutare la testimonianza si applicano per analogia.
Audizioni
1 I membri delle autorità, il personale dell'amministrazione cantonale e degli
istituti cantonali autonomi, nonché i privati che adempiono un compito
pubblico cantonale, sono tenuti, ai sensi dell'articolo 56 capoverso 3 LPrA,
a fornire alla Commissione d'inchiesta informazioni veritiere su fatti di
cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.
2 Essi devono indicare eventuali atti che concernono l'oggetto dell'inchiesta.
Persone interessate
1 I membri del Governo, dell'Amministrazione cantonale e terzi che sono direttamente toccati nei loro interessi dall'inchiesta possono, mediante decisione della Commissione d'inchiesta, assistere all'audizione di persone e porre domande supplementari, nonché consultare gli atti, i rapporti, i pareri di esperti e i protocolli di interrogatorio rilasciati.
2 Dopo la conclusione delle indagini e prima della loro relazione al Gran Consiglio, alle persone contro le quali sono mosse accuse deve essere data l'opportunità di esprimersi in merito dinanzi alla Commissione d'inchiesta; in particolare, deve essere loro permesso di esprimersi su accuse che formeranno oggetto del rapporto al Gran Consiglio.
Conclusione dell'inchiesta
1 Al termine dell'inchiesta la Commissione sottopone il suo rapporto e le sue proposte al Gran Consiglio.
16
II A/2/3
2 Dopo il parere del Consiglio di Stato e la discussione del rapporto, il Gran Consiglio decide sulle proposte formulate.
3 La cessazione dell'inchiesta e lo scioglimento della Commissione avvengono su delibera del Gran Consiglio.
**2.4.6. Commissioni permanenti secondo la legislazione***
Commissioni extraparlamentari
1. Il Gran Consiglio elegge i membri delle commissioni extraparlamentari conformemente alla legislazione.
2.4.7. Commissioni speciali
Compito
1 L'Ufficio può istituire commissioni speciali.
2 Le commissioni speciali servono alla pre-consultazione di affari ogget-
tivi che non incombono a una commissione permanente o che non sono
assegnati a una di esse.
3 L'Ufficio nomina la commissione tra i membri del Consiglio e ne designa
il presidente. Esso osserva l'articolo 29.
* Commissione di redazione
1 L’Ufficio può istituire una commissione di redazione per la revisione formale
di un oggetto.
2 Fanno parte della commissione di redazione d’ufficio il Segretario del Gran
Consiglio e il presidente della commissione preliminare.
2.5. I gruppi parlamentari
Concetto e Compito
1. Almeno cinque membri del Consiglio possono formare un gruppo consiliare (Fraktion). Ogni membro del Consiglio può appartenere ad un solo gruppo consiliare.
2. I gruppi consiliari discutono le questioni all'ordine del giorno e preparano le elezioni.
Diritti e doveri
1 I gruppi parlamentari hanno il diritto di presentare mozioni, postulati,
interpellanze e domande di informazione ai sensi dell’articolo 23 capoverso 3
della legge sulla Banca cantonale. *
2 Essi comunicano al Segretariato del Gran Consiglio i nomi del presidente e dei
membri. *
17
II A/2/3
2.6. Il Servizio del Parlamento *
Cancelleria di Stato
1 La Cancelleria di Stato è l'ufficio centrale di staff del Landamano.
2 Essa comprende il segretariato del Consiglio e fornisce le risorse necessarie
per l'adempimento dei compiti.
3 Il Segretario del Consiglio coordina la collaborazione tra il Landamano e il
Consiglio di Governo. Dirige il servizio parlamentare e partecipa alle sedute del
Landamano, dell'Ufficio di presidenza e dell'Ufficio di presidenza allargato.
1. ...
1a Das Ratssekretariat ist gegenüber dem Präsidenten und dem Büro verantwortlich. Es arbeitet nach deren Weisungen.
2. Es unterstützt den Landrat, seine Organe sowie die einzelnen Ratsmitglieder in ihrer parlamentarischen Tätigkeit.
2a Das Ratssekretariat erfüllt insbesondere folgende Aufgaben
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | Führung des Sekretariates des Landrates; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | Führung der Sekretariate des Büros, des erweiterten Büros und der Aufsichtskommissionen; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | Protokollführung des Landrates; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d. | Informations- und Dokumentationsdienst; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | e. | Beratung der Organe und Ratsmitglieder in Verfahrens-, Rechts- und Sachfragen; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | f. | Vorbereitung parlamentseigener Projekte, Vorlagen und Geschäfte; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | g. | Vertretung des Landrates in Gremien gemäss Auftrag. | | |
3-4 ...
1. Das Ratssekretariat ist administrativ dem Ratsschreiber, fachlich dem Büro und dem Präsidenten unterstellt.
2. Der Ratssekretär führt das Ratssekretariat.
3. Der Ratsschreiber und der Ratssekretär unterstehen für die Aufgaben, die sie für den Landrat verrichten, der Aufsicht des Büros.
4. Bei der Anstellung des Ratsschreibers und des Ratssekretärs ist das Büro vorgängig anzuhören.
* **Amministrazione Cantonale**
* 1 I Dipartimenti competenti gestiscono i segretariati delle commissioni.
* 18 Il Segretariato del Gran Consiglio, per l'adempimento dei suoi compiti, previa consultazione con il capo del Dipartimento competente, può avvalersi di ulteriori unità organizzative dell'amministrazione cantonale.
* **3. Diritti all'informazione e segreto d'ufficio**
* **3.1. Diritti all'informazione dei membri del Gran Consiglio**
Compito del Consiglio di Stato
1 Il Consiglio di Stato provvede a un'informazione aperta e adeguata per il
Gran Consiglio e i suoi organi.
Consultazione degli atti
1 Ogni membro del Consiglio può, nell'esercizio della propria attività parlamentare,
previa consultazione con il Capo del Dipartimento competente o con il
Presidente della Commissione amministrativa dei tribunali o con i funzionari
da questi designati, consultare
a. gli atti a cui fanno riferimento i documenti di consultazione;
b. perizie, concetti e indagini su questioni generali
di esecuzione in un determinato ambito di competenza;
c. direttive generali sull'esecuzione di determinati atti normativi.
2 Sono esclusi dalla consultazione degli atti i documenti dai quali risultano
le prese di posizione dei singoli Dipartimenti su una determinata questione;
resta riservata la disciplina sui corapporti ai sensi della
legge sulla gestione delle finanze.
3 Non vengono fornite informazioni su atti soggetti al segreto d'ufficio.
In caso di divergenze di opinioni in merito, decide il
Capo del Dipartimento competente o il Presidente della Commissione
amministrativa dei tribunali.
* Diritto all'informazione
1 Ogni membro del Consiglio, per l'esercizio della propria attività parlamentare,
può richiedere informazioni giuridiche e fattuali al Servizio del Parlamento,
alle Segreterie dei Dipartimenti e ai Cancellieri dei Tribunali.
2 Non vengono fornite informazioni su fatti soggetti al segreto d'ufficio.
In caso di divergenze di opinione sull'assoggettamento di un'informazione
richiesta al segreto d'ufficio, decide il Capo del Dipartimento competente
o il Presidente della Commissione amministrativa dei Tribunali.
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II A/2/3
3.2. Diritti all'informazione delle Commissioni
Ulteriori diritti di informazione
1 Oltre ai diritti di informazione dei singoli membri del Consiglio, le
Commissioni possono
a.
*
richiedere al Dipartimento competente ulteriori rapporti e documenti
su un oggetto di consultazione;
b.
C.
d.
con l'accordo del capo del Dipartimento competente, interrogare
i funzionari dell'amministrazione in merito all'affare;
effettuare sopralluoghi;
nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 26 capoverso 4, avvalersi
di esperti esterni.
2 Le Commissioni e le Commissioni parlamentari d'inchiesta ricevono tutte
le informazioni e gli atti di cui necessitano per l'adempimento del loro
mandato. *
3 Il capo del Dipartimento può presenziare all'interrogatorio di impiegati
del suo Dipartimento e di esperti, porre domande e fornire informazioni
complementari. *
4 Se un capo Dipartimento rifiuta l'interrogatorio ai sensi del capoverso 1
lettera b e una Commissione insiste, l'Ufficio decide sulla legittimità dell'interrogatorio
dopo aver sentito il capo del Dipartimento. *
Esonero dal segreto d'ufficio
1 I capi dipartimento, i membri dell'amministrazione cantonale e degli istituti
autonomi, nonché i membri dei tribunali, possono essere esonerati dal
segreto d'ufficio solo dal Consiglio di Stato o dalla Commissione amministrativa
dei tribunali.
2 L'autorità può mantenere il segreto d'ufficio solo nella misura in cui la
segretezza sia necessaria per la salvaguardia di interessi pubblici preminenti,
per la protezione della personalità di privati o in considerazione di un
procedimento pendente.
3 Se l'autorità mantiene il segreto d'ufficio, motiva la sua decisione alla
Commissione. Invece di fornire informazioni o di consegnare atti, può
presentare una relazione speciale.
4 Se una Commissione, dopo la decisione dell'autorità di cui al capoverso 3
e dopo aver sentito il Consiglio di Stato o la Commissione amministrativa
dei tribunali, mantiene la richiesta di accesso agli atti, l'Ufficio decide, dopo
aver sentito il Consiglio di Stato o la Commissione amministrativa dei
tribunali, sulla trasmissione degli atti. *
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Commissioni parlamentari d’inchiesta
1 Per la fornitura di informazioni alle commissioni parlamentari d’inchiesta, i membri delle autorità e i funzionari statali non devono essere esonerati dal segreto d’ufficio.
* **Contratti intercantonali**
1 Il Capo Dipartimento competente informa regolarmente la competente
Commissione specialistica sugli importanti sviluppi intercantonali.
2 La competente Commissione specialistica può prendere posizione di fronte
al Consiglio di Stato in merito ai contratti intercantonali di natura
legislativa.
3 Il Consiglio di Stato include il parere della competente Commissione
specialistica nella procedura di consultazione cantonale.
* Affari elettorali
1 Il Capo Dipartimento competente informa la commissione competente in merito ai prossimi affari elettorali.
Garanzia del segreto d'ufficio
1 Nella misura in cui i membri di commissione e gli altri partecipanti alle
sedute delle commissioni vengano a conoscenza di dichiarazioni o atti
soggetti al segreto d'ufficio, sono essi stessi vincolati al segreto d'ufficio.
2 Rimane riservata l'informazione necessaria al pubblico dopo decisione
di una commissione di vigilanza o d'inchiesta. *
**3.3. Diritto all'informazione del presidente**
Diritto d'informazione*
1 Il Presidente del Gran Consiglio può farsi informare dal Consiglio di Stato in merito allo stato degli affari che concernono il Gran Consiglio.
**4. Doveri e diritti dei membri del Gran Consiglio**
**4.1. Doveri generali**
Obbligo di partecipazione
1 I membri del Consiglio partecipano alle sedute del Gran Consiglio e degli
organi del Consiglio di cui fanno parte.
2 In caso di impedimento, si scusano tempestivamente presso il Presidente
competente.
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II A/2/3
Comportamento
1 I membri devono comportarsi durante le trattative in modo conforme alla dignità del Consiglio ed esprimere tale rispetto anche tramite un abbigliamento appropriato.
2 I membri del Consiglio Cantonale sono tenuti a familiarizzare con i compiti di vigilanza e le questioni materiali. L'Ufficio decide, su richiesta del Presidente della Commissione, in merito alla partecipazione ai costi per la formazione e l'aggiornamento. *
* Obbligo di divulgazione
1 I membri rendono noti i loro legami di interesse al momento dell'entrata nel Gran Consiglio e in caso di modifiche delle circostanze.
2 La Segreteria del Consiglio crea un registro pubblico contenente le informazioni dei membri.
3 L'Ufficio di presidenza assicura l'osservanza dell'obbligo di divulgazione. Può invitare i membri del Consiglio a iscriversi nel registro.
Obbligo di ricusazione
1 Le persone che preparano o prendono una decisione devono ricusarsi se
a. hanno un interesse personale diretto nella questione;
b. sono parenti o affini in linea retta o in linea collaterale fino al secondo grado, o sono legate da matrimonio, unione domestica registrata o affidamento con una parte o il suo rappresentante;
c. sono rappresentanti di una parte o agendo per essa nella stessa questione.
2 Se una persona deve ricusarsi, non può né partecipare alla discussione in una commissione preparatoria né nel plenum del Consiglio, né partecipare alla decisione. Essa deve lasciare l'aula prima della discussione dell'affare in questione.
3 In caso di controversia, decide il Landrat o la commissione preparatoria.
* **Segreto d'ufficio**
1. I membri del Gran Consiglio sono tenuti alla riservatezza su questioni ufficiali che, per loro natura o in virtù di una disposizione speciale, devono essere tenute segrete.
2. Sono da considerare segrete per loro natura, in particolare, le informazioni sulla vita privata delle persone, sui segreti commerciali delle imprese, sulle questioni di assistenza sociale e di cura della salute, nonché sulle persecuzioni e sanzioni amministrative o penali.
3. L'obbligo di segreto d'ufficio permane anche dopo la cessazione del mandato nel Gran Consiglio.
Restano riservate le disposizioni contenute nei codici di procedura legislativi relative all'esonero dal segreto d'ufficio e all'obbligo di divulgazione.
* Donazioni e altri vantaggi
È fatto divieto ai consiglieri di accettare, nel contesto di attività ufficiali o in
vista di tali attività, per sé o per terzi, qualsivoglia donazione come regali,
somme in contanti e simili, ovvero di procurarsi o farsi promettere vantaggi.
Sono esclusi da tale divieto i doni di cortesia di modico valore. Donazioni
e altri vantaggi accettati illecitamente sono devoluti al Cantone.
4.2. Diritti generali
Stimmfreiheit
I membri del Consiglio negoziano e votano senza istruzioni. Possono astenersi dal voto.
Rechte
Jedes Ratsmitglied hat insbesondere das Recht
zu einem in Behandlung stehenden Geschäft sich zu äussern und
Anträge zu stellen;
an den Wahlen und Abstimmungen teilzunehmen;
Ordnungsanträge zu stellen;
parlamentarische Vorstösse einzureichen;
Wahlvorschläge zu unterbreiten;
zur Abwehr eines Angriffs gegen sich selbst oder seine Fraktion
eine kurze persönliche Erklärung abzugeben;
ein Auskunftsbegehren nach Artikel 23 Absatz 3 des Kantonal-
bankgesetzes beim Landratsbüro einzureichen.
5. Beratungsgegenstände
5.1. Memorialsanträge
***
Diritti
Ogni membro del Consiglio ha, in particolare, il diritto di
esprimersi su una questione in trattazione e
presentare mozioni;
partecipare alle elezioni e alle votazioni;
presentare mozioni d'ordine;
presentare iniziative parlamentari;
presentare proposte di candidatura;
rilasciare una breve dichiarazione personale a difesa di sé stesso o della propria fazione
da un attacco;
presentare all'Ufficio del Gran Consiglio una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della Legge cantonale sulle banche.
5. Oggetti di deliberazione
5.1. Proposte di memoriale
Ammissibilità e Dichiarazione di Rilevanza*
Il Landrat decide preliminarmente sull'ammissibilità giuridica delle istanze
memoriali e delibera successivamente sulla loro rilevanza. Le istanze
ammissibili sono rilevanti se riuniscono su di sé almeno dieci voti (art. 59
cpv. 2 Cost.).
23
II A/2/3
2 Le istanze memoriali devono essere presentate alla Landsgemeinde successiva
a quella immediatamente seguente, al più tardi, dopo la decisione sulla
rilevanza (art. 59 cpv. 3 Cost.).
3 Per le istanze del Regierungsrat destinate alla Landsgemeinde, non è
necessaria una decisione sulla loro rilevanza; tuttavia, se il Landrat non entra
nel merito di un'istanza del Governo o la respinge, l'istanza decade (art. 59
cpv. 4 Cost.).
5.2. Proposte relative a decreti e risoluzioni
Consulenza
**1 Disegni di Costituzione, leggi, ordinanze, delibere e trattati**
sono discussi sulla base dei progetti elaborati dal Consiglio di Stato, dalla Commissione
amministrativa dei tribunali, dall'Ufficio del Gran Consiglio o da una commissione del Gran Consiglio.
**2 I progetti del Consiglio di Stato o della Commissione amministrativa dei**
tribunali sono di norma integrati dalle proposte e dalle spiegazioni della
commissione competente. Se è disponibile una versione completa della commissione,
la discussione in Consiglio avviene sulla base di quest'ultima.
Adozione dei progetti di legge della Landsgemeinde
1 Il Consiglio di Stato adotta al più tardi entro il 10 dicembre tutti i progetti
di legge all'attenzione del Gran Consiglio, che devono essere sottoposti
alla Landsgemeinde dell'anno successivo. L'Ufficio decide sulle eccezioni. *
2 Il Gran Consiglio adotta al più tardi entro il 10 marzo tutti i progetti di legge,
che devono essere sottoposti alla Landsgemeinde dello stesso anno. *
5.3. Iniziative parlamentari
5.3.1. Definizioni
Mozione
1 La mozione obbliga il Consiglio di Stato a
a. presentare un progetto di modifica o abrogazione di una dispo-
sizione costituzionale;
b. sottoporre un progetto di emanazione o di modifica di una legge,
di un'ordinanza o di una decisione;
c. adottare un provvedimento che non rientra nella competenza
esclusiva del Consiglio di Stato.
2 È inammissibile una mozione che intende influire su una decisione am-
ministrativa da prendere secondo una procedura stabilita per legge o che ne
vuole richiedere la modifica successiva.
24
Postulato
1 Il postulato incarica il Consiglio di Stato di esaminare e riferire se
a. debba essere presentata una proposta di Costituzione o di legge;
b. debba essere elaborata una bozza di decisione;
c. debba essere adottata un'altra misura.
2 Può anche essere richiesto un rapporto su un altro oggetto o la nomina di una commissione.
Interpellanza
1 L'interpellanza è una richiesta rivolta al Consiglio di Stato di fornire informazioni su una questione concernente gli interessi cantonali.
2 Un'interpellanza può essere dichiarata urgente dall'interpellante. L'Ufficio decide in merito alla dichiarazione d'urgenza. *
**5.3.2. Procedura per mozioni e postulati**
Domanda e motivazione
1 Mozioni e postulati si dividono, quanto al contenuto, in una domanda e una
motivazione.
2 La motivazione deve essere separata dalla domanda e mantenuta in forma concisa.
* **Presentazione**
1. Le mozioni e i postulati sono presentati per iscritto e firmati o elettronicamente al Presidente e alla Segreteria del Consiglio. Se sono firmati da più membri del Consiglio, il primo firmatario è considerato l'autore. *
Ritiro
1 Le mozioni e i postulati possono essere ritirati fino alla loro trasmissione al
Consiglio di Stato.
2 Il ritiro dell'iniziativa deve essere effettuato dal proponente. Egli non
necessita del consenso dei cofirmatari.
Esame
1 Il Presidente esamina gli atti parlamentari presentati per verificarne la correttezza formale e ne dà conoscenza al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e ai media.
2 L'Ufficio di presidenza tratta e rappresenta gli atti parlamentari relativi alle questioni del Consiglio. Può anche incaricare una commissione di ciò.
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II A/2/3
Modifiche
1. Le mozioni e i postulati non possono più essere modificati dopo la loro presentazione.
2. Se le iniziative parlamentari sono divisibili, il Consiglio può deliberare e votare separatamente sui singoli punti.
Presa di posizione del Consiglio di Stato
1 Il Consiglio di Stato prende posizione per iscritto, al più tardi entro sei
mesi, sulla questione se il Gran Consiglio debba accogliere o respingere
la mozione o il postulato. Una proroga di questo termine è possibile su
richiesta motivata del Consiglio di Stato e deve essere decisa dal Gran
Consiglio.
2 Il Consiglio di Stato può proporre al Gran Consiglio di considerare la
mozione come un postulato o di considerare un postulato come già evaso
con la propria presa di posizione. *
Trattazione
1 La trattazione di una mozione o di un postulato avviene sulla base del parere
scritto del Consiglio di Stato, che esso può completare oralmente.
2 Successivamente, deve essere data la possibilità ai proponenti e poi agli altri
membri del Gran Consiglio di esprimersi in merito al parere del Consiglio
di Stato o al testo presentato.
3 In seguito, il Gran Consiglio decide se vuole trasmettere la mozione o il
postulato, in tutto o in parte, al Governo.
4 Una mozione può anche essere trasmessa, in tutto o in parte, come postulato;
un postulato può essere stralciato in quanto considerato adempiuto con il
parere del Consiglio di Stato. *
Adempimento di mozioni e postulati
1 Il Consiglio di Stato adempie le richieste di una mozione o di un postulato
approvato al più tardi entro due anni, a meno che il Gran Consiglio non
abbia deciso un termine diverso. *
2 Un prolungamento di tale termine è possibile su richiesta motivata del
Consiglio di Stato e deve essere deliberato dal Gran Consiglio.
3 Il Consiglio di Stato propone la cancellazione delle mozioni e dei postulati
evasi nell’ambito di un progetto di legge o con il rapporto di attività. *
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**5.3.3. Procedura in caso di interpellanze**
Presentazione
1 L'interpellanza viene presentata al Presidente e al Segretariato del Gran
Consiglio in forma scritta e firmata, oppure per via elettronica. Essa può
essere firmata da più Consiglieri. Il primo firmatario è considerato l'autore. *
2 L'interpellanza deve essere corredata da una breve motivazione.
3 Il Presidente verifica la correttezza formale dell'interpellanza e ne porta a
conoscenza il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e i media. La decisione
sull'eventuale richiesta di urgenza spetta all'Ufficio di presidenza senza indugio. *
* Risposta
1 Un'interpellanza deve essere risposta per iscritto al più tardi entro tre mesi dalla sua presentazione. Il Consiglio di Stato può rifiutare di rispondere indicando i motivi.
2 Il Consiglio di Stato può inoltre fornire spiegazioni orali sull'interpellanza. Una discussione si svolge solo se il Gran Consiglio lo decide.
3 L'interpellante può rilasciare una breve dichiarazione.
4 Un'interpellanza dichiarata urgente dall'Ufficio deve essere risposta per iscritto entro un mese dalla sua dichiarazione di urgenza.
5.3.4. Procedura per le richieste di informazioni ai sensi della Legge sulla Banca Cantonale *
* **Presentazione**
1. Un'istanza di informazione ai sensi dell'articolo 23 capoverso 3 della Legge sulla Banca Cantonale deve essere presentata al Presidente e alla Segreteria del Consiglio per iscritto e firmata o elettronicamente. Può essere firmata da più Consiglieri. Il primo firmatario è considerato l'autore.
2. L'istanza di informazione deve essere corredata da una breve motivazione.
3. L'Ufficio esamina l'istanza, la inoltra alla Banca Cantonale o al suo Ufficio di revisione per la risposta e la porta a conoscenza del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio e del pubblico.
* Risposta
1 La risposta deve essere fornita entro tre mesi, con riserva delle disposizioni
legislative e regolamentari, o la si deve rifiutare motivatamente.
2 Il richiedente e il Consiglio di Stato possono rilasciare dichiarazioni orali
in merito alla risposta o al suo rifiuto.
3 Una discussione ha luogo solo se decisa dal Gran Consiglio.
27
II A/2/3
4 L'Ufficio può invitare un rappresentante dell'organo di direzione strategica
della Banca Cantonale o un rappresentante dell'ufficio di revisione a parteci-
pare alla trattazione ai sensi dell'articolo 126a.
6. Regolamento delle trattative
6.1. Deliberazione
Lingua
1 La lingua nel Gran Consiglio è il tedesco (dialetto o lingua scritta). Si parla in piedi dal proprio posto.
Intervento
1 Chi vuole parlare su un affare in discussione si annuncia al Presidente. Nessuno può parlare senza aver ottenuto la parola. *
2 Nessun membro del Consiglio deve parlare più di due volte sullo stesso argomento; sono eccettuati i relatori delle commissioni.
3 L'allocuzione è: «Signor Presidente (Signora Presidente), onorevoli colleghe e colleghi.»
Concessione della parola
1 Qualora sia disponibile una relazione di una commissione, il relatore di quest'ultima ha il diritto di prendere la parola per primo. Egli rappresenta l'opinione della maggioranza della commissione e si limita a osservazioni integrative.
2 Successivamente, la parola viene data ai membri della commissione; in seguito, si apre la discussione generale.
Sachlichkeit (Objective Tone/Relevance)
1 Qualora un oratore si discosti dall'oggetto della discussione in modo divagante o non pertinente, il Presidente lo richiama all'ordine.
Richiamo all'ordine
1 Se un oratore viola la decenza parlamentare, in particolare
quando si permette espressioni offensive, il Presidente lo richiama
all'ordine.
2 Se l'ordine parlamentare continua ad essere turbato, il Presidente
toglie la parola all'oratore.
3 Se un membro solleva obiezioni contro la revoca della parola, il Landrat
decide senza discussione preliminare.
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Chiusura della deliberazione
1 Se nessuno chiede più la parola, il Presidente dichiara chiusa la deliberazione. In seguito, la parola non viene più concessa.
Diritto di proporre mozioni
1 Ogni membro ha il diritto di proporre mozioni su un oggetto pendente.
2 Le mozioni intese a modificare il testo di proposte sono da presentare per iscritto al Presidente; restano salvi i casi in cui le mozioni possono essere presentate oralmente in casi semplici.
Entrata in materia
1 Il Consiglio decide innanzitutto se vuole entrare in materia su un affare. *
2 L'entrata in materia è obbligatoria
*
*
*
*
a. * per le mozioni;
b. * per il bilancio;
c. * per il conto annuale;
d. * per il rapporto d'attività e i rapporti di gestione;
e. * per le domande di grazia;
f. * per le domande di autorizzazione al perseguimento penale;
g. * per le domande di revoca dell'immunità parlamentare;
h. * per altri affari il cui trattamento è prescritto dalla legislazione.
3 Se un progetto di legge consiste in pochi articoli, si può iniziare immediatamente
con la discussione di dettaglio.
Consiglio di Dettaglio
1 Se l'entrata in materia è decisa o obbligatoria, segue il consiglio di dettaglio. *
2 L'affare può essere discusso articolo per articolo, per sezioni, per settori
di competenza o nella sua totalità. *
Ordnungsanträge
**1** Le mozioni d'ordine sono mozioni che si riferiscono all'andamento delle trattative e all'effettuazione delle votazioni. Si tratta, in particolare, di mozioni per la sospensione e il rinvio della discussione, nonché per la chiusura della discussione e l'immediata votazione.
**2** Se una mozione d'ordine viene presentata, la discussione è interrotta fino alla sua risoluzione.
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II A/2/3
Rinvio
1 Dopo la decisione di entrata nel merito o durante la discussione dettagliata,
il Gran Consiglio può rinviare l'intero oggetto o singoli articoli alla
Commissione o al Consiglio di Stato.
2 Le proposte di rinvio di un oggetto devono indicare in che senso esso
dovrebbe essere rielaborato.
Ritorno
1 Terminata la discussione articolo per articolo o per sezioni, ogni membro
può proporre di tornare su determinati articoli o sezioni. Se la proposta non
viene contestata, si procede a una nuova discussione dell'oggetto in questione.
Seconda Lettura
1 Le modifiche costituzionali, le leggi e le ordinanze sono soggette a una
seconda lettura. L'Ufficio può disporre una doppia lettura anche per altre
proposte.
2 La seconda lettura si svolge di norma non prima di 14 giorni dalla prima
lettura. In casi urgenti, il Consiglio può decidere che la seconda lettura
abbia luogo una settimana dopo la prima lettura. Eccezionalmente, può
anche decidere di effettuare la seconda lettura lo stesso giorno della prima
lettura. *
3 Alla seconda lettura viene omessa la questione preliminare sull'entrata in materia. La proposta è
immediatamente discussa articolo per articolo. Vengono trattate in via prioritaria le disposizioni
per le quali sono state presentate mozioni dalla commissione preliminare, dall'Ufficio o dal
Consiglio di Governo. Le mozioni possono essere presentate su tutte le disposizioni. Quanto
deliberato in seconda lettura non è più soggetto ad ulteriore lettura. *
4 Se il Consiglio ritiene che la proposta o una mozione non siano mature per una decisione,
sospende la seconda lettura fino a quando la commissione preliminare, l'Ufficio o il
Consiglio di Governo non si saranno pronunciati sulle questioni ancora aperte.
Schlussabstimmung
1 Se un oggetto è modificato più volte, si deve procedere a una votazione finale. *
2 Se l'oggetto è soggetto a una seconda lettura, la votazione finale ha luogo solo dopo.
30
6.2. Votazioni
Procedura di votazione
1 Prima di ogni votazione, il Presidente fornisce una breve panoramica delle
proposte e presenta al Consiglio i suoi suggerimenti in merito alla procedura
di votazione (formulazione e ordine delle questioni).
2 Sulle obiezioni relative alla procedura di votazione decide il Consiglio.
3 Su questioni votabili divisibili si vota separatamente su richiesta.
Ordine delle votazioni
1 Sui ricorsi eventuali si vota prima che sulle proposte di modifica e su queste prima che sulla mozione principale; quale mozione principale valgono la proposta della commissione preliminare in primo luogo e quella del Governo in secondo luogo.
2 Se vengono presentate più proposte di modifica o controproposte che si escludono a vicenda, esse devono essere messe a confronto, eliminando di volta in volta la proposta che ha ottenuto meno voti. Ogni membro può in questi casi votare solo per una di queste proposte.
3 La controproposta o la proposta di modifica che ha prevalso viene posta in votazione contro la mozione principale. È consentito votare solo per una proposta.
Votazione
1. La votazione avviene per alzata di mano o per appello nominale.
2. Per il calcolo della maggioranza è determinante il numero dei votanti. Per una decisione valida è necessaria la maggioranza dei votanti. Resta riservata la capacità deliberativa del Landrat.
3. Non appena saranno disponibili le infrastrutture tecniche, la votazione avverrà per via elettronica.
Accertamento della maggioranza
1 Se non vi è una proposta contraria, il Presidente dichiara accettate le pro-
poste inoppugnate senza votazione. *
2 Se l'esito di una votazione è evidente, si può rinunciare al conteggio dei
voti.
3 Se l'esito non è chiaro, la votazione deve essere ripetuta e la maggioranza
accertata dagli scrutatori.
4 Non appena disponibili gli impianti tecnici, i voti vengono scrutinati elet-
tronicamente. *
5 Nelle votazioni palesi viene mostrato il comportamento di voto dei singoli
membri. Nelle votazioni segrete il risultato viene rappresentato unica-
mente come somma. *
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II A/2/3
Appello nominale
1 La votazione ha luogo per appello nominale se almeno 15 membri lo ri-
chiedono.
2 I membri rispondono alla domanda di voto posta dal Presidente dal loro
posto con: «Sì», «No» o «Astensione».
3 Se la votazione avviene per appello nominale, la votazione di tutti i Consi-
glieri è annotata nel protocollo.
4 Le votazioni per appello nominale non sono conteggiate elettronicamente.
Richieste di Grazia
1 Le richieste di grazia sono sottoposte al Consiglio con relazione scritta e
proposta.
2 La questione preliminare non viene posta e una discussione è esclusa.
3 Il Consiglio decide sull'accettazione o sul rifiuto della richiesta mediante
votazione segreta.
4 Per l'accettazione della richiesta è richiesta la maggioranza assoluta dei
membri presenti.
Revoca dell'immunità parlamentare
1 I membri del Governo, del Gran Consiglio e dei Tribunali possono essere
perseguiti penalmente per le loro dichiarazioni rese nel Gran Consiglio o nelle
sue Commissioni solo se il Consiglio revoca l'immunità con la maggioranza di
due terzi dei membri presenti.
2 La domanda di entrata nel merito non viene posta e non ha luogo alcuna discussione.
3 Il Gran Consiglio decide a scrutinio segreto sulla base del rapporto e della
proposta della Commissione Giustizia, Sicurezza e Legislazione.
* Autorizzazione al perseguimento penale
1 Contro i membri del Consiglio di Stato, delle commissioni e delle persone
elette dal Gran Consiglio, a causa di crimini o delitti commessi nell'esercizio
delle loro funzioni, l'azione penale può essere avviata solo se la maggioranza
assoluta dei Gran Consiglieri presenti concede l'autorizzazione.
2 La questione preliminare non viene posta e non ha luogo alcuna discussione.
3 Il Gran Consiglio decide a scrutinio segreto sulla base del rapporto e della
proposta della Commissione Giustizia, Sicurezza e Diritto.
4 Sono escluse denunce e richieste di autorizzazione manifestamente
infondate. Queste possono essere respinte autonomamente dalla
Commissione Giustizia, Sicurezza e Diritto con decisione unanime, senza
ulteriori chiarimenti, senza accesso agli atti e senza una presa di posizione
scritta della persona interessata. *
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6.3. Elezioni
Principio generale
1 Il Consiglio procede alle elezioni che gli sono attribuite dalla Costituzione e dalla legge.
2 Le elezioni avvengono per iscritto e a scrutinio segreto, nella misura in cui il presente regolamento non preveda elezioni aperte.
Procedura per votazioni segrete
1 Gli scrutatori distribuiscono le schede elettorali per ogni votazione e accertano il numero delle schede distribuite.
2 Dopo aver raccolto le schede elettorali, gli scrutatori annotano il numero delle schede pervenute e determinano il risultato. L'Ufficio decide sulla loro validità, applicando per analogia la legge sul diritto di voto.
3 Se il numero delle schede pervenute supera quello delle schede distribuite, la votazione è nulla e viene ripetuta.
Determinazione dei voti validi
1 Nella determinazione dei voti validi, le schede bianche e nulle non vengono prese in considerazione.
Wahlgänge
**Turni di votazione**
1 Werden für eine Wahl drei oder mehr Vorschläge gemacht, fällt bei jedem Wahlgang derjenige Bewerber aus der Wahl, der am wenigsten Stimmen auf sich vereinigt; bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los, wer aus der Wahl fällt. Erreicht ein Bewerber die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, ist die Wahl zustande gekommen.
1 Qualora per un'elezione siano presentate tre o più proposte, in ogni turno di votazione il candidato che avrà ottenuto il minor numero di voti sarà eliminato dall'elezione; in caso di parità di voti, la sorte deciderà chi sarà eliminato. Se un candidato ottiene la maggioranza dei voti validi espressi, l'elezione è valida.
2 Stehen nur bzw. nur noch zwei Bewerber in der Wahl, ist derjenige gewählt, der die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinigt; bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los.
2 Se vi sono solo due candidati in lizza, o ne rimangono soltanto due, è eletto colui che ottiene la maggioranza dei voti validi espressi; in caso di parità di voti, decide la sorte.
3 In jedem Fall ist eine Wahl nur zustandegekommen, wenn der Bewerber mindestens 20 Stimmen auf sich vereinigt hat; dies gilt auch, wenn nur ein einziger Bewerber in der Wahl steht. *
3 In ogni caso, l'elezione è valida solo se il candidato ha ottenuto almeno 20 voti; ciò vale anche se vi è un solo candidato in lizza. *
4 Wird die Mindestzahl von 20 Stimmen nicht erreicht, geht bei Wahlen von Angestellten das Geschäft an den Regierungsrat zurück mit dem Auftrag, dem Landrat erneut Antrag zu stellen. In den andern Fällen wird das Wahlgeschäft dem Büro mit dem Auftrag überwiesen, dem Landrat über das weitere Vorgehen Antrag zu stellen. *
4 Qualora non venga raggiunto il numero minimo di 20 voti, nelle elezioni dei dipendenti la questione ritorna al Consiglio di Governo con l'incarico di presentare una nuova proposta al Landrat. Negli altri casi, la procedura elettorale è trasmessa all'Ufficio con l'incarico di presentare una proposta al Landrat in merito alla procedura successiva. *
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II A/2/3
* Elezione e rielezione di dipendenti *
1 Il Consiglio di Governo presenta al Gran Consiglio, in un rapporto scritto, le
candidature pervenute e la loro valutazione in merito all'eleggibilità e all'ido-
neità. Esso può sottoporre al Consiglio una o più proposte di elezione. Il
Consiglio elegge senza discutere l'idoneità dei candidati.
2 La rielezione viene effettuata nella prima seduta del Consiglio neoeletto.
Essa si considera tacitamente avvenuta se il Consiglio di Governo non pre-
senta una proposta di non rielezione. Su questa proposta si vota a scrutinio
segreto. Se la proposta viene respinta, il dipendente è rieletto.
3 Se un membro del Consiglio propone la non rielezione, si deve votare a
scrutinio segreto. Se il Gran Consiglio accoglie una tale proposta, l'elezione
deve essere sospesa fino a quando non siano disponibili una presa di posi-
zione del Consiglio di Governo e della Commissione dipartimentale compe-
tente per il settore delle finanze risp. della giustizia. Sulla proposta di non
rieleggere il dipendente si vota quindi a scrutinio segreto sulla base di tali
prese di posizione. Se la proposta viene respinta, il dipendente è rieletto.
Votazioni a mano alzata
1 Per le votazioni a mano alzata si applicano le seguenti disposizioni
a.
b.
C.
d.
e.
f. *
La votazione avviene per alzata di mano.
Per il calcolo della maggioranza è determinante il numero dei votanti. Per un'elezione è richiesta la maggioranza dei votanti.
Se il risultato dell'elezione è evidente, si può rinunciare al conteggio dei voti.
Se per un'elezione vengono avanzate tre o più proposte, in ogni turno di votazione il candidato che ha raccolto il minor numero di voti è escluso dall'elezione; in caso di parità di voti, il sorteggio decide chi è escluso dall'elezione. Se un candidato raggiunge la maggioranza dei voti, l'elezione è avvenuta con successo.
Se nell'elezione rimangono solo due candidati, è eletto colui che raccoglie la maggioranza dei voti; in caso di parità di voti, decide il sorteggio.
In ogni caso, un'elezione è avvenuta con successo solo se il candidato ha raccolto almeno 20 voti; ciò vale anche se nell'elezione è presente un solo candidato. L'articolo 116 capoverso 4 si applica per analogia.
2 Gli attuali scrutatori, rappresentanti di gruppo parlamentare e membri di commissione sono eletti in blocco, a meno che il Consiglio non decida per l'elezione individuale. *
34
II A/2/3
1. Das Los wird vom Präsidenten in Anwesenheit von zwei Mitgliedern des Büros gezogen.
Doveri e Diritti
1 I membri del Consiglio di Stato partecipano alle sedute del Gran Consiglio;
allo stesso modo partecipano alle sedute delle commissioni del Gran Consiglio,
a meno che il loro presidente non disponga diversamente.
2 Essi hanno voto consultivo e il diritto di presentare mozioni; ricevono gli
stessi documenti di consultazione dei membri del Gran Consiglio.
Dichiarazioni del Consiglio di Stato
1 Il Consiglio di Stato può di propria iniziativa rilasciare dichiarazioni su importanti
eventi della vita cantonale. Ne dà preavviso al Presidente del Gran
Consiglio.
2 Il Gran Consiglio può, su proposta, decidere una discussione sulla dichiarazione.
Proposte
1 Il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio le necessarie proposte,
nella misura in cui non siano presentate da commissioni del Gran Consiglio.
2 Il Consiglio di Stato ha il diritto di prendere posizione in merito a proposte e mozioni
provenienti dal Consiglio.
Vollzug
1. Il Consiglio di Stato esegue le delibere del Gran Consiglio, salvo che la
legislazione non disponga altrimenti.
7.2. Autorità giudiziarie
* Partecipazione della Commissione amministrativa dei tribunali *
1 La partecipazione della Commissione amministrativa dei tribunali alle discu-
ssioni del Gran Consiglio sul budget e sul conto annuale è disciplinata dalla
Legge sull’organizzazione giudiziaria5).
5) RS III A/2
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II A/2/3
2 Inoltre, una rappresentanza della Commissione amministrativa dei tribunali
può partecipare alle sedute del Consiglio con voto consultivo durante la
trattazione di proposte e rapporti dei tribunali.
3 L’Ufficio di presidenza del Consiglio può, per ulteriori affari che concer-
nano i tribunali, invitare la Commissione amministrativa dei tribunali per
una consultazione o una sua rappresentanza a partecipare alle sedute del
Consiglio con voto consultivo.
4 Sull’invito di una rappresentanza della Commissione amministrativa dei tri-
bunali a partecipare con voto consultivo alla trattazione degli affari sopra
menzionati in seno alle commissioni del Gran Consiglio decidono i presi-
denti delle commissioni.
7.3. Esperti
Partecipazione alle negoziazioni *
1 L'Ufficio può invitare esperti a partecipare alle negoziazioni. Essi hanno voto consultivo. *
7.4. Rappresentanti di organizzazioni *
* Partecipazione alle negoziazioni
¹ L'Ufficio può invitare alle negoziazioni rappresentanti degli organi di ge-
stione strategica di enti e corporazioni cantonali di diritto pubblico au-
tonomi, nonché di altre imprese in cui il Cantone detiene una partecipa-
zione di maggioranza.
² La partecipazione è limitata all'approvazione dei rapporti di gestione.
³ Gli invitati partecipano alle negoziazioni con voto consultivo.
⁴ I presidenti delle commissioni decidono in merito alla partecipazione di
un rappresentante ai sensi del capoverso 1, nonché di rappresentanti di
altre organizzazioni, alle deliberazioni in seno alle commissioni.
8. Protocollo
Indice
1 Il protocollo del Consiglio deve contenere
a. i nomi del Presidente, del Segretario del Consiglio e del Verbaliz-
zatore;
b. il luogo, la data e la durata della seduta;
c. i nomi dei membri del Consiglio e del Governo assenti;
36
II A/2/3
d. il contenuto essenziale di tutti i pareri, le proposte con i nomi dei
proponenti, nonché la decisione su tutte le proposte con l’indicazione
del numero dei voti, se sono stati contati;
e. in caso di votazioni per appello nominale, i nomi dei votanti;
f. i risultati delle elezioni e i nomi degli eletti;
g. i richiami all’ordine;
h. * in caso di votazioni elettroniche, il comportamento di voto dei
votanti.
2*
3 Il protocollo deve essere numerato in modo progressivo all’interno di un periodo di carica.
4 Il protocollo scritto, approvato dall'Ufficio, è determinante. *
* Mezzi Ausiliari
1 Per la redazione del verbale possono essere utilizzati mezzi tecnici ausiliari.
Allegati
1 I documenti oggetto della discussione devono essere allegati al verbale e
menzionati nel medesimo.
Autorizzazione, Opposizioni
1 Di regola il verbale viene sottoposto all'Ufficio per l'approvazione prima della successiva seduta del Gran Consiglio e successivamente firmato dal Presidente e dal Segretario.
1a L'approvazione può avvenire per via circolare. *
2 Le opposizioni dei membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato devono essere presentate all'Ufficio entro 30 giorni dall'approvazione e decise da quest'ultimo. Esse possono riferirsi esclusivamente a errori, a riproduzioni distorte del contenuto o a omissioni.
* **Consultazione**
1. Il verbale approvato delle sedute pubbliche del Gran Consiglio è
aperto alla consultazione. I verbali delle discussioni segrete non sono pubblici.
2. Su richiesta, a ogni membro del Consiglio, a ogni membro del Consiglio
di Stato e della Commissione amministrativa dei tribunali viene inviato un estratto del
verbale.
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II A/2/3
Veröffentlichung der Landratsbeschlüsse
1. I decreti del Consiglio di Stato sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale secondo le prescrizioni
del regolamento sulla pubblicazioneº).
9. Indennità
* **Consiglieri**
1. L'indennità dei consiglieri è disciplinata dall'ordinanza salariale.
* Fraktionen
1 Le frazioni ricevono
a. un contributo di base di 500 franchi all'anno; e
b. un contributo di 50 franchi per membro e all'anno.
Art. 134-137* ...
10. Disposizioni finali
Diritto di necessità
1. In caso di interruzioni dell'approvvigionamento o di gravi situazioni di carenza ai sensi della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese, in caso di catastrofi o di eventi bellici, il Landrat (Consiglio Cantonale), nella misura e per la durata in cui gli scopi della legge sul diritto di necessità lo richiedano, non è vincolato dalle disposizioni degli articoli 7 (Termini), 8 (Luogo e date), 10 capoverso 2 (Ordine del giorno), 11 capoverso 1 (Validità delle decisioni), 13 capoverso 1 (Pubblicità), 105 (Seconda lettura), 116 capoverso 3 e 119 capoverso 1 lettera f (Numero minimo nelle elezioni).
1. Der Fraktionsbeitrag nach Artikel 133a wird erstmals für das Amtsjahr 2024/2025 ausgerichtet.
1. Das Reglement vom 2. Juli 1958 für den Landrat des Kantons Glarus wird aufgehoben.
1. Diese Verordnung tritt auf die konstituierende Sitzung des Landrates nach den Gesamterneuerungswahlen 1994 in Kraft.[[8]](#paragraphtext_content_fn_804111_2_8_c)