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I-F.2 VIDAG CH-GL

Kanton Glarus (VIDAG)

48 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Glarona
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Indice delle disposizioni (48)

Art. 1 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 2 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 3 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 4 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 5 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 6 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 7 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 8 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 9 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 10 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 11 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 12 VIDAG Art. 13 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 14 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 15 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 16 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 17 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 18 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 19 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 20 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 21 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 22 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 23 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 24 VIDAG Art. 25 VIDAG Art. 26 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 27 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 28 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 29 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 30 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 31 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 32 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 33 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 34 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 35 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 36 VIDAG Art. 37 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 38 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 39 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 40 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 41 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 42 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 43 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 44 VIDAG Art. 45 VIDAG Art. 46 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 47 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG) Art. 48 Verordnung zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG)

Testo normativo (48 Articoli)

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Oggetto

1 Il presente regolamento disciplina in complemento alle disposizioni di legge

a. l'accesso ai documenti ufficiali;

b. il trattamento dei dati personali da parte degli organismi pubblici;

c. l'archiviazione dei documenti ufficiali.

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Geltungsbereich

1 Sotto riserva di disposizioni speciali, la presente ordinanza si applica a tutti gli organi pubblici definiti all'articolo 4 capoverso 1 della LTiD.

2. Principio di pubblicità

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Documento virtuale

1 Quale documento ufficiale creato da informazioni registrate tramite una semplice procedura elettronica (art. 3 cpv. 3 LIA) si considera una valutazione che

a. può essere generata direttamente o indirettamente mediante un'esportazione di dati da sistemi informatici; e

b. non richiede un significativo dispendio di tempo per la creazione e la rielaborazione.

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Trattazione della richiesta di accesso

1 L'organo pubblico al quale è stata presentata la richiesta la trasmette

per la trattazione, se riguarda documenti ufficiali in possesso di un altro

organo pubblico.

1)

GS I A/1/1

SBE 2022 48

1

I F/2

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Precisazione della richiesta di accesso

1 L'organo pubblico può richiedere alla persona che presenta la domanda

una precisazione, qualora non gli sia possibile, senza un onere sproporzionato,

determinare a quali documenti ufficiali si riferisca la domanda.

2 Qualora la precisazione non venga fornita entro il termine stabilito,

la richiesta di accesso diventa priva di oggetto.

3. Protezione dei dati

3.1. Definizioni

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Dati personali particolarmente sensibili

1. Sono considerati dati personali particolarmente sensibili (art. 5 cpv. 2 LPDA) in particolare

a. dati sulle opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali;

b. dati sulla salute, la sfera intima o l'appartenenza a una razza o etnia;

c. dati genetici;

d. dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica;

e. dati su procedimenti o sanzioni amministrativi e penali;

f. dati su misure di assistenza sociale e di protezione dei minori e degli adulti.

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Stammdaten

¹ Si considerano dati di base (art. 5 cpv. 3 LID)

a.

Nome;

b.

Cognome;

c.

Indirizzo;

d.

Data di nascita;

e.

Luogo d'origine.

3.2. Sicurezza dei dati

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Responsabilità

1 Gli organi pubblici responsabili della protezione dei dati (art. 32 LIDAP)

sono anche responsabili della sicurezza dei dati.

2

2 Sulla base degli obiettivi di protezione, essi valutano

a. le esigenze di protezione;

b. i rischi;

c. le misure tecniche e organizzative da adottare e la loro adeguatezza.

3 Gli organi pubblici garantiscono che i mezzi informatici che impiegano per

l'adempimento dei loro compiti legali siano adeguatamente protetti contro

l'abuso e le perturbazioni.

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Obiettivi di protezione

1 Le autorità pubbliche garantiscono che i dati personali e materiali, in

base alla loro necessità di protezione

a. siano accessibili solo a persone autorizzate (riservatezza);

b. siano disponibili quando necessario (disponibilità);

c. non vengano modificati, distrutti o cancellati in modo non autorizzato

o involontario (integrità);

d. siano trattati in modo tracciabile (tracciabilità).

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Necessità di protezione

1 La necessità di protezione si orienta in particolare a

a. la natura dei dati oggettivi e personali trattati;

b. il rischio di una violazione della personalità o dei diritti fondamentali

per le persone interessate;

c. la natura del trattamento dei dati, in particolare in caso di utilizzo di

tecnologie, meccanismi o procedure rischiose o nuove;

d. il numero di persone interessate dal trattamento dei dati;

e. l'entità dei dati oggettivi e personali trattati.

2 Per l'utilizzo di mezzi informatici, il servizio informatico competente può,

a seconda della necessità di protezione, stabilire livelli di sicurezza e

requisiti minimi per la sicurezza dei dati.

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Valutazione dei rischi

1 Gli organi pubblici esaminano, assieme al servizio informatico loro com-

petente, i loro mezzi informatici e le altre collezioni di dati materiali e

personali, considerando la probabilità di accadimento e le possibili conse-

guenze di una violazione della sicurezza dei dati.

2 Essi adottano, sulla base dei risultati della valutazione dei rischi, misu-

re tecniche e organizzative adeguate.

3

I F/2

Datenschutz - Datensicherheit

1. Zur Gewährleistung der Datensicherheit und zur Wahrung des Datenschutzes können insbesondere die folgenden technischen und organisatorischen Massnahmen ergriffen werden

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | Zugangsbeschränkungen: unbefugten Personen ist der Zugang zu Einrichtungen, in denen Sach- und Personendaten bearbeitet werden, zu verwehren; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | Benutzerkontrollen: unbefugten Personen ist die Benutzung von Informatikmitteln, mit denen Sach- und Personendaten bearbeitet werden, zu verwehren; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | Datenträgerkontrollen: unbefugten Personen ist das Lesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen von Datenträgern zu verunmöglichen; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d. | Zugriffsbeschränkungen: der Zugriff ist auf diejenigen Sach- und Personendaten zu beschränken, welche die berechtigten Personen für die Erfüllung ihrer Aufgabe benötigen; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | e. | Bearbeitungsbeschränkungen: das unbefugte Bearbeiten von Sach- und Personendaten wird verhindert; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | f. | Eingabekontrollen: bei der Verwendung von Informatikmitteln muss nachträglich überprüft werden können, welche Sach- und Personendaten zu welcher Zeit und von welcher Person eingegeben wurden; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | g. | Transportsicherung: bei der Bekanntgabe von Sach- und Personendaten sowie beim Transport von Datenträgern ist zu verhindern, dass die Daten unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder gelöscht werden können; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | h. | Empfängeridentifikation: Datenempfänger, denen Sach- und Personendaten bekannt gegeben werden, müssen identifiziert werden können; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | i. | Kontinuitätssicherung: Vorkehrungen werden getroffen, damit bei einem Ausfall von Informatikmitteln wichtige Funktionen möglichst rasch weiter erfüllt werden können; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | j. | Generationenfolgesicherung: Vorkehrungen werden getroffen, dass Sach- und Personendaten infolge technologischen Wandels beim Einsatz von Informatikmitteln dauerhaft erhalten werden können. | | |

2. Die zu ergreifenden Massnahmen sind angemessen, wenn sie sich eignen, dem Risiko einer Verletzung der Datensicherheit und des Datenschutzes effektiv zu begegnen.

3. Die öffentlichen Organe prüfen periodisch die Angemessenheit der in ihrer Organisation ergriffenen Sicherheitsmassnahmen und passen diese bei Bedarf an.

4. Dabei tragen die öffentlichen Organe den Grundsätzen der Zweckmässigkeit, der Wirtschaftlichkeit, dem Stand der jeweiligen Technik und der Benutzerfreundlichkeit Rechnung.

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Protokollierung (should be Protokollierung, meaning "Logging" or "Protocolling")

1. I soggetti pubblici verbalizzano il trattamento dei dati personali e dei fatti

con mezzi informatici, qualora le misure tecniche e organizzative (art. 12)

volte a garantire la sicurezza dei dati e la protezione dei dati non siano

sufficienti.

2. La verbalizzazione deve avvenire in particolare quando, in assenza di essa,

non sia possibile accertare a posteriori se i dati personali e i fatti siano stati

trattati per gli scopi per i quali sono stati raccolti o comunicati.

3.3. Obbligo di informazione

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Modalità dell'obbligo d'informazione

1 L'organo pubblico comunica alla persona interessata l'informazione sull'ac-

quisizione di dati personali (art. 21 cpv. 1 LIPPD) in forma precisa, compren-

sibile e facilmente accessibile.

2 Se la persona interessata non è tenuta a fornire le informazioni, l'organo

pubblico, al momento dell'acquisizione dei dati personali, le indica che la

comunicazione è facoltativa.

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Eccezioni all'obbligo di informazione

1. In aggiunta all'articolo 21 capoverso 3 LPD, l'obbligo di informazione viene meno anche se

a. i dati personali sono trattati per garantire la sicurezza dei dati;

b. i dati personali sono trattati per scopi archivistici.

**3.4. Comunicazione di dati**

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Interessi Degni di Protezione

1 Se la persona richiedente chiede una comunicazione di dati personali

ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 lettera d LPD o la revoca di un blocco

di dati ai sensi dell'articolo 40 capoverso 2 lettera c LPD, deve indicare

concretamente a cosa le servono le informazioni richieste.

2 Un interesse generale, che deriva dal fatto che tra le persone esiste

un rapporto giuridico, economico o personale, non è sufficiente a fornire

la prova.

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3 Le persone richiedenti che chiedono la comunicazione di dati personali

ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 lettera f LPD possono fornire la prova

dell'utilità pubblica mediante il marchio di qualità dell'organismo di certifica-

zione per organizzazioni non profit di utilità pubblica (marchio di qualità Zewo)

o il corrispondente riconoscimento da parte delle autorità fiscali competenti.

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Tutela adeguata dei dati

1 Una tutela adeguata dei dati per la comunicazione di dati personali all'estero

(art. 24 cpv. 1 LIPD) sussiste se

a. la Confederazione ha accertato che la legislazione del Paese destinatario

o l'organo internazionale garantisce una protezione adeguata (elenco di

Paesi);

b. in caso di mancata iscrizione nell'elenco di Paesi della Confederazione,

una tutela adeguata dei dati è garantita mediante altri mezzi.

2 La Sezione specialistica Protezione dei dati stabilisce quali altri mezzi sono

idonei a garantire una tutela adeguata dei dati.

3 Resta riservata la comunicazione di dati personali a un Paese destinatario

o a un organo internazionale senza una tutela adeguata dei dati nel singolo

caso (art. 24 cpv. 2 LIPD).

3.5. Trattamento di dati personali per scopi particolari

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Trattamento di dati su incarico

1 L’organo pubblico committente sceglie accuratamente il suo incaricato del trattamento dei dati, prestando particolare attenzione al rispetto della sicurezza dei dati e della protezione dei dati.

2 Sono da stabilire contrattualmente, in particolare

a. l'oggetto e la durata dell'incarico;

b. l'ambito, la natura e lo scopo del trattamento dei dati previsto, il tipo di dati e il circolo delle persone interessate;

c. le misure tecniche e organizzative da adottare per garantire la sicurezza dei dati, il loro controllo e la loro documentazione;

d. l'esercizio dei diritti delle persone interessate;

e. l'obbligo di segretezza e il trasferimento di tale obbligo a tutti coloro che trattano i dati;

f. l'eventuale autorizzazione a conferire subappalti e i relativi obblighi;

g. i diritti di controllo dell'organo pubblico committente e delle sue autorità di vigilanza, nonché i corrispondenti obblighi di tolleranza e di collaborazione dell'incaricato del trattamento dei dati;

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h. l'obbligo di notifica dell'incaricato del trattamento dei dati in caso di violazioni della sicurezza dei dati;

i. i poteri di istruzione dell'organo pubblico committente;

j. la restituzione dei dati e dei supporti di dati consegnati, nonché la distruzione o la cancellazione dei dati memorizzati presso l'incaricato del trattamento dei dati;

k. il diritto applicabile e il foro competente.

3 L'obbligo di rispettare la sicurezza dei dati e la protezione dei dati può essere garantito con la stipula di una pena convenzionale.

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Sorveglianza con impianti ottico-elettronici

1 La sorveglianza con impianti ottico-elettronici deve essere limitata, in

termini materiali, spaziali e temporali, a quanto strettamente necessario per

raggiungere lo scopo concreto.

2 L'Ufficio specializzato per la protezione dei dati tiene un registro pubbli-

camente accessibile delle videosorveglianze.

3 Il registro fornisce in particolare informazioni su

a. il luogo sorvegliato;

b. lo scopo della sorveglianza;

c. il tipo di sorveglianza;

d. il perimetro di sorveglianza;

e. il numero di telecamere impiegate;

f. l'organo pubblico responsabile della sorveglianza.

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Trattamento dei dati a fini di test

1 L'organo pubblico presenta all'Incaricato della protezione dei dati, al più tardi due

anni dopo l'inizio della fase di test, un rapporto di valutazione.

2 Esso propone in tale rapporto la continuazione, la cessazione o il trasferimento del

funzionamento pilota nel funzionamento ordinario.

3.6. Conservazione e distruzione

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Termini di Conservazione

1 I termini di conservazione stabiliscono per quale durata i dati reali e personali

devono essere a disposizione degli organi pubblici per l'adempimento dei loro compiti,

nonché a fini probatori e di sicurezza, prima di dover essere offerti all'archivio competente per scopi archivistici.

2 Gli organi pubblici stabiliscono, in consultazione con l'archivio competente, i termini

minimi di conservazione per i loro dati reali e personali.

3 Dopo la scadenza del termine minimo di conservazione, i dati reali e personali

possono essere distrutti o cancellati solo con il consenso dell'archivio competente.

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4 I dati reali e personali non acquisiti dall'archivio competente, che non sono più

necessari per l'adempimento dei compiti dell'organo pubblico o per scopi probatori e di

sicurezza, devono essere distrutti o cancellati al più tardi 30 anni dopo la scadenza del

termine minimo di conservazione.

5 Restano salve le disposizioni speciali di legge.

3.7. Attuazione della protezione dei dati

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Prova della protezione dei dati

1 I requisiti per la prova della conformità alla protezione dei dati (art. 32 cpv. 3 LDPA) sono determinati dalle direttive del Servizio specializzato per la protezione dei dati. Essa può essere fornita anche mediante certificazione. Quest'ultima si basa sulle disposizioni della Confederazione.

2 Gli organi pubblici forniscono la prova entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Essi possono fornirla singolarmente o congiuntamente ad altri organi pubblici.

3 Gli organi pubblici devono rinnovare la prova della protezione dei dati regolarmente, ma al più tardi ogni cinque anni.

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Obbligo di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

¹ L'obbligo degli organi pubblici di effettuare una valutazione d'impatto sulla

protezione dei dati (art. 33 LIPD) è limitato all'introduzione e all'ampliamento

di mezzi informatici con cui vengono trattati dati personali.

² Un rischio elevato per la personalità e i diritti fondamentali delle persone

interessate ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 LIPD è presumibilmente

presente quando

a. i mezzi informatici impiegati consentono la profilazione;

b. vengono trattati dati personali particolarmente sensibili;

c. vengono trattati dati personali di una moltitudine di persone interessate;

d. i trattamenti di dati personali sono eseguiti da incaricati del trattamento;

e. due o più organi pubblici trattano dati personali congiuntamente.

³ In aggiunta all'articolo 33 capoverso 3 LIPD, gli organi pubblici possono rinunciare

alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, a condizione che i trattamenti

dei dati siano già espressamente regolamentati nelle basi legali.

Gli organi pubblici comunicano all'Ufficio specializzato per la protezione dei dati

il risultato documentato della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati,

indipendentemente dal fatto che l'introduzione o l'ampliamento dei mezzi

informatici richieda o meno una consultazione preventiva.

Datenschutz - Durchsetzung des Datenschutzes

1. Die Datenschutz-Folgenabschätzung benennt mindestens

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | das verantwortliche öffentliche Organ, die rechtliche Grundlage, den Zweck und eine systematische Beschreibung der geplanten Datenbearbeitungen, insbesondere in Bezug auf die zu bearbeitenden Personendaten; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismässigkeit der Datenbearbeitungen in Bezug auf den Zweck, wobei potenziell mildere Mittel zu erörtern sind; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | eine Bewertung der Risiken für die Persönlichkeit und die Grundrechte der betroffenen Personen; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d. | die technischen und organisatorischen Massnahmen, die zur Bewältigung der Risiken geplant sind, insbesondere in Bezug auf Datenbearbeitungen im Auftrag. | | |

Datenschutz - Durchsetzung des Datenschutzes

1. Zusammen mit dem Gesuch um Vorab-Konsultation reicht das öffentliche Organ das dokumentierte Ergebnis der Datenschutz-Folgenabschätzung ein.

2. Die Konsultation ist abgeschlossen, wenn die Fachstelle Datenschutz die Anwendung für unbedenklich erklärt oder eine Empfehlung (Art. 58 Abs. 3 IDAG) abgegeben hat.

3. Das öffentliche Organ führt die geplanten Datenbearbeitungen erst nach Abschluss der Konsultation durch.

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Comunicazione pubblica di violazioni della sicurezza dei dati

1. Se l'informazione individuale su violazioni della sicurezza dei dati dovesse risultare sproporzionata a causa dell'elevato numero di persone coinvolte (art. 35 cpv. 5 lett. b nIDP), l'informazione può essere effettuata mediante comunicazione pubblica in forma adeguata.

3.8. Diritti degli interessati

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Conferma e revoca del blocco dei dati

1. Il blocco dei dati deve essere confermato alla persona interessata in forma

adeguata.

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2. La domanda di revoca del blocco dei dati deve essere presentata per

iscritto o in forma elettronica.

3.9. Organo di vigilanza e controllo

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Stellvertretung

1 Il Consiglio di Stato, previa consultazione con la direzione del Servizio

per la protezione dei dati, designa il suo sostituto per i casi di astensione

e le assenze prolungate.

2 Resta riservata una diversa regolamentazione della rappresentanza per

un'autorità di vigilanza intercantonale (Art. 59 LIDAP).

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Diritto di consultazione

1 Gli organi pubblici sottopongono d’ufficio all’Incaricato della protezione dei dati progetti di atti normativi e provvedimenti previsti che siano rilevanti per la protezione dei dati (art. 57 cpv. 1 lett. c LIPDA), affinché si esprima in merito.

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Avviso

1 La competente autorità per la protezione dei dati interviene in veste di

vigilanza in seguito a una segnalazione, qualora da essa emergano fatti

che richiedano un intervento nell'interesse pubblico.

2 Qualora, invece, siano presenti fatti la cui trattazione non rientra nell'in-

teresse pubblico, la competente autorità per la protezione dei dati rinvia

la persona segnalante alla via della tutela giuridica individuale.

3 Resta riservata la possibilità di una mediazione (art. 57 cpv. 1 lett. e LPDTI).

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Fissazione di termini

1 Se l'Ufficio specializzato per la protezione dei dati constata che vengono

violati i regolamenti sulla protezione dei dati e formula una raccoman-

dazione, assegna all'organo pubblico un termine adeguato per dichiarare

se intende seguire o meno la raccomandazione.

4. Archivistica

4.1. Tenuta e conservazione degli atti

Kanton Glarus

Aktenführung

**1 Tenuta dei documenti**

1 Gli organi pubblici tengono i documenti ufficiali in modo completo, siste-

matico e tracciabile.

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La tenuta dei documenti avviene secondo un sistema di classificazione e, di

regola, in forma digitale.

Il sistema di classificazione costituisce la base per la successiva archiviazione.

Le modifiche al sistema di classificazione possono avvenire solo in collabora-

zione con l'archivio competente. Quest'ultimo deve essere coinvolto per

tempo nella pianificazione dell'impiego di nuovi mezzi informatici in cui

vengono depositati documenti ufficiali e può richiedere una revisione del

sistema di classificazione.

Ciascun organo pubblico designa una persona responsabile per il sistema di

classificazione e per l'ulteriore organizzazione dell'archiviazione.

La digitalizzazione dei documenti ufficiali fisici si conforma alle direttive

dell'archivio competente.

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Conservazione degli atti

Gli organi pubblici conservano i propri documenti ufficiali in modo appropriato e sicuro.

Essi li proteggono da abusi, danneggiamenti e perdite. A tal fine, prestano attenzione all'uso di supporti informativi e di ausili resistenti all'invecchiamento che garantiscano una durata di vita sufficiente.

Essi sono responsabili dei propri documenti ufficiali fino alla scadenza dei termini di conservazione ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2, o fino alla loro distruzione o cancellazione.

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Banca dati comune

Qualora più organi pubblici elaborino congiuntamente documenti ufficiali,

disciplinano la responsabilità della tenuta e della conservazione

degli atti.

**4.2. Archiviazione**

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Obbligo di Offerta

Gli organi pubblici offrono regolarmente i loro documenti ufficiali all'archivio

competente per l'acquisizione, al più tardi comunque dopo la scadenza dei

termini di conservazione ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2.

In caso di scioglimento di un organo pubblico o del suo trasferimento al

diritto privato, i suoi documenti ufficiali devono essere offerti all'archivio

competente in accordo con il successore giuridico.

Archivwesen - Archivierung

1. Das zuständige Archiv bewertet die ihm angebotenen amtlichen Dokumente hinsichtlich ihrer Archivwürdigkeit. Dabei hört es das anbietende öffentliche Organ an.

2. Archivwürdig sind amtliche Dokumente insbesondere dann, wenn sie von dauerndem Wert sind für

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | die Dokumentierung der Organisation und der Tätigkeit des öffentlichen Organs; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | die Sicherung berechtigter Interessen betroffener Personen oder Dritter; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | das Verständnis der Gegenwart und der Geschichte; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d. | die Gesetzgebung; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | e. | die Verwaltungstätigkeit oder die Rechtsprechung; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | f. | die Wissenschaft und die Forschung. | | |

3. Das zuständige Archiv entscheidet aufgrund seiner Bewertung abschliessend über die Übernahme von amtlichen Dokumenten ins Archivgut.

4. Mit der Übernahme der amtlichen Dokumente ins Archivgut geht die Verantwortlichkeit an das zuständige Archiv über.

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Consegna

1. Gli organi pubblici consegnano all'archivio competente i documenti ufficiali destinati alla presa in carico, in stato preparato e ordinato e corredati da un inventario di consegna.

2. L'archivio competente definisce i requisiti per l'inventario di consegna nonché per la preparazione e l'ordinamento, in particolare per quanto riguarda

a. imballaggio, etichettatura e trasporto;

b. standard per pacchetti di consegna e trasferimento dati.

3. A tal fine, può stipulare accordi di consegna con gli organi pubblici che effettuano la consegna.

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Sicherung des Archivguts

**Salvataggio del bene archivistico**

1 Die von den zuständigen Archiven übernommenen und als archivwürdig bewerteten amtlichen Dokumente bilden das Archivgut.

**1 I documenti ufficiali acquisiti dagli archivi competenti e valutati come meritevoli di conservazione costituiscono il bene archivistico.**

2 Das zuständige Archiv sorgt für die dauerhafte Erhaltung sowie Nutzbarkeit des Archivguts und schützt es vor unbefugter Kenntnisnahme, Vernichtung oder Löschung.

**2 L'archivio competente garantisce la conservazione e la fruibilità a lungo termine del bene archivistico e lo protegge da acquisizione di conoscenza, distruzione o cancellazione non autorizzate.**

4.3. Zugang zum Archivgut

**4.3. Accesso al bene archivistico**

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Prestito

1. L'Archivio competente può concedere in prestito beni archivistici all'ente pubblico che li ha consegnati o per scopi espositivi.

2. Qualora la protezione dei beni archivistici lo richieda, l'Archivio competente può fornire copie dei documenti ufficiali anziché gli originali.

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Interesse privato preponderante

1. Un interesse privato preponderante ai sensi dell'articolo 46 capoverso 2 lettera c LFID si ha di regola quando una persona

a. richiede l'accesso a informazioni che la riguardano;

b. richiede l'accesso a informazioni su una persona pubblica, purché tali informazioni riguardino l'attività di questa persona nell'ambito pubblico.

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Accesso tramite Internet

1 L'Archivio competente può rendere accessibili i dati dell'inventario tra-

mite Internet già durante il periodo di protezione, purché non contengano

dati sensibili riguardanti fatti o persone.

2 Dopo la scadenza del periodo di protezione, può rendere accessibili tra-

mite Internet le versioni elettroniche dei documenti ufficiali.

4.4. Fondo e utilizzo dell'Archivio di Stato

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Beni archivistici

1 L'Archivio di Stato è l'archivio centrale del Cantone e dei suoi enti pre-

decessori.

2 Esso conserva in modo sicuro e permanente i documenti ufficiali degni di

essere archiviati dei seguenti organi pubblici

a. della Landsgemeinde;

b. del Consiglio cantonale (Landrat);

c. del Consiglio di Stato (Regierungsrat);

d. delle autorità giudiziarie;

e. delle commissioni cantonali;

f. dell'amministrazione cantonale;

g. degli enti e delle fondazioni cantonali di diritto pubblico;

h. delle organizzazioni, istituzioni e enti intercantonali ai quali il

Cantone partecipa, nella misura in cui per questi sia applicabile il

diritto glaronese;

i. di altre persone, organizzazioni e istituzioni di diritto pubblico e

privato che svolgono compiti pubblici del Cantone, ad eccezione della

Banca Cantonale Glaronese.

3 Può acquisire beni archivistici di terzi che non svolgono compiti pubblici

del Cantone.

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Sviluppo e Utilizzo

1 L'Archivio di Stato provvede a un'adeguata gestione e utilizzo del materiale d'archivio.

2 Redige un regolamento sull'utilizzo dei suoi archivi, locali e strutture.

3 Può allontanare persone che violano gravemente il regolamento d'uso e negare loro l'accesso all'Archivio di Stato.

**4.5. Ulteriori Compiti e Poteri dell'Archivio di Stato**

Archivwesen - Weitere Aufgaben und Befugnisse des Landesarchivs

1. Das Landesarchiv

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | berät die kantonalen öffentlichen Organe bei der Organisation ihrer Aktenführung und Aktenaufbewahrung sowie in Bezug auf die Aufbereitung und Ablieferung von amtlichen Dokumenten; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | begleitet Projekte der elektronischen Aktenführung und Aktenaufbewahrung der kantonalen öffentlichen Organe; | | |

| | | | | | --- | --- | --- | --- | | c. | berät die Gemeinden in Archivfragen. | | |

Archivwesen - Weitere Aufgaben und Befugnisse des Landesarchivs

1. Das Landesarchiv kann sich an der Erforschung und Veröffentlichung seines Archivgutes beteiligen.

2. Wer ein Werk veröffentlicht, das in wesentlichen Teilen auf der Nutzung von Archivgut des Landesarchivs beruht, hat diesem ein unentgeltliches Belegexemplar abzuliefern.

Kanton Glarus

Informazioni sui costi

1 L'organo pubblico informa senza indugio la persona richiedente

circa un'eventuale obbligatorietà di tasse e onorari, qualora vengano effettuate copie o

il trattamento dei diritti e delle pretese fatti valere ai sensi della LTIAD

provochi un procedimento dispendioso.

Kanton Glarus

Procedimento oneroso

1 Un procedimento oneroso (art. 54 cpv. 2 lett. a LAID) sussiste quando

il trattamento dei diritti e delle pretese fatti valere in base alla LAID

richiede più di tre ore.

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Kanton Glarus

Abuso nella ripresentazione di una domanda

1. Un'adeguata tassa può essere riscossa anche qualora la persona istante ripresenti ripetutamente, senza un interesse degno di protezione o in modo abusivo, le medesime domande presso organi pubblici.

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