Kanton Glarus
Indice delle disposizioni (8)
Testo normativo (8 Articoli)
Consulenza; Rapporti
*
1 Nell'ambito della sua attività consultiva, la Commissione per le pari
opportunità ha in particolare il compito di
a.
redigere rapporti e pareri;
b. presentare proposte per un'adeguata rappresentanza femminile
nelle commissioni extraparlamentari ed esterne all'amministrazione; nonché
c. elaborare autonomamente proposte per l'effettiva parità tra
donne e uomini.
2 *
3 La Commissione per le pari opportunità riferisce al Gran Consiglio
sulla sua attività al termine di ogni legislatura.
Befugnisse gegenüber der kantonalen Verwaltung
**Competenze nei confronti dell'Amministrazione cantonale**
1 Die Gleichstellungskommission ist zur Teilnahme an allen Vernehmlassun-
gen zu kantonalen Gesetzgebungsvorhaben berechtigt, welche Gleichstel-
lungsfragen betreffen oder betreffen können. Bei kantonalen Vernehmlas-
sungen zu entsprechenden Erlassen des Bundes ist sie anzuhören.
1 La Commissione per la parità è autorizzata a partecipare a tutte le consultazioni relative a progetti di legislazione cantonale che riguardano o possono riguardare questioni di parità. Nelle consultazioni cantonali relative a corrispondenti atti normativi federali, la Commissione deve essere consultata.
2 Die Gleichstellungskommission ist unter Vorbehalt des Amtsgeheimnisses
und der Datenschutzgesetzgebung zur Einholung von Auskünften bei der
kantonalen Verwaltung befugt.
2 La Commissione per la parità è autorizzata a richiedere informazioni all'Amministrazione cantonale, fatto salvo il segreto d'ufficio e la legislazione sulla protezione dei dati.
Organizzazione e Deliberazione
1 La Commissione per le Pari Opportunità si riunisce su invito della presi-
dente o del presidente, nonché su richiesta di almeno la metà dei membri.
Per singole questioni, possono essere consultate persone esterne alle discu-
ssioni.
2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso
di parità di voti, la proposta è accolta se ha votato a favore la presidente o
il presidente.
1) GS IE/1/1
SBE VI/3 290
1
I E/1/2
3 La segreteria provvede all'invito alle riunioni e alla redazione dei verbali.
La persona verbalizzante ha voto consultivo.
Indennità; Bilancio
1 L'indennità della Commissione per la parità dei sessi è retta dall'ordinanza
concernente lo stipendio. *
2 *
3 Sulla base dei programmi annuali di attività, la Commissione per la parità
dei sessi sottopone tempestivamente al Consiglio di Governo un bilancio
annuale delle prevedibili spese per le indennità.
Limitazione provvisoria della durata dell'attività
1 L'attività della Commissione per le pari opportunità è limitata fino alla fine dell'anno amministrativo 2023/2024.
2 Per la decisione sul proseguimento della Commissione per le pari opportunità, quest'ultima redige un rapporto sulle sue attività ed esperienze, nonché sullo sviluppo dell'effettiva parità tra uomo e donna. Essa presenta, se del caso, proposte di modifica delle disposizioni che la riguardano.
**2. Organo di conciliazione**
Segreteria
1 La Segreteria provvede all'organizzazione delle sedute, alla convocazione delle
parti ai procedimenti di conciliazione nonché alla verbalizzazione. La persona
verbalizzante ha voto consultivo.
1. Die Entschädigung der Schlichtungsstelle richtet sich nach der Lohnverordnung.
1. Diese Verordnung tritt auf den 1. Juli 1996 in Kraft.