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I-D.24.2 PUBV CH-GL

Kanton Glarus (PUBV)

18 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Glarona
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Indice delle disposizioni (18)

Testo normativo (18 Articoli)

Kanton Glarus

Oggetto

1 La presente ordinanza contiene le disposizioni d’esecuzione della legge

sulle pubblicazioni. Essa disciplina inoltre la consultazione delle fonti di

diritto della Confederazione che dev’essere garantita dal Cantone.

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Contenuti supplementari della Raccolta delle leggi

1 Nella Raccolta delle leggi sono pubblicati, oltre agli oggetti indicati nella legge

a. le decisioni concernenti le zone di protezione cantonali;

b. le concessioni rilasciate dal Cantone, nella misura in cui il contenuto è di

pubblico interesse;

c. gli statuti delle associazioni di scopo;

d. i decreti fondamentali delle Chiese nazionali.

2 L'efficacia della materia giuridica indicata nelle lettere c e d si conforma alla

legislazione comunale, rispettivamente alle prescrizioni ecclesiastiche.

3 Altri atti normativi possono essere inclusi nella Raccolta delle leggi, nella misura

in cui la loro pubblicazione riveste un pubblico interesse.

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Eccezioni alla pubblicazione nella Raccolta delle leggi

1 Non sono pubblicati nella Raccolta delle leggi

a. le ordinanze di carattere generale che regolano un fatto concreto (ordinanze generali);

b. gli statuti e i regolamenti della Banca Cantonale di Glarona, nonché le ordinanze delle altre persone giuridiche di diritto pubblico cantonale, nella misura in cui il loro contenuto non abbia ripercussioni immediate sui cittadini.

2 Si può rinunciare alla pubblicazione del diritto intercantonale nella Raccolta delle leggi, se è disponibile una pubblicazione equivalente della Confederazione o a livello intercantonale. In questo caso, nella Raccolta delle leggi si rimanda alla pubblicazione extracantonale.

1) GS I D/24/1

SBE 2014 58

1

I D/24/2

I D/24/2

³ Per il resto, si può rinunciare alla pubblicazione nella Raccolta delle leggi di ordinanze e accordi del Cantone e di organi intercantonali, se si rivolgono a una cerchia limitata e chiaramente determinabile di persone e la loro informazione è garantita in altro modo.

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Momento della pubblicazione

¹ La pubblicazione dei decreti e delle convenzioni generalmente vincolanti avviene di regola nella Raccolta delle Decisioni Ufficiali (RDU) almeno dieci giorni prima della loro entrata in vigore.

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Pubblicazione straordinaria del materiale normativo

¹ La pubblicazione straordinaria del materiale normativo appartenente alla Raccolta delle leggi avviene quando la pubblicazione nella Raccolta delle leggi è impedita da circostanze eccezionali o quando l'efficacia deve essere garantita in modo particolare.

² La pubblicazione avviene su istruzione del Consiglio di Stato, tramite radio, televisione, volantini o in altro modo.

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Berichtigung und Aktualisierung von Rechtstexten

Correzione e aggiornamento di testi giuridici

¹ Fehler in Rechtstexten, die offensichtlich nicht dem Beschluss des erlas-

senden Organs entsprechen, werden berichtigt, soweit sich der korrekte In-

halt zweifelsfrei feststellen lässt.

¹ Errori in testi giuridici che manifestamente non corrispondono alla decisione dell'organo emanante vengono corretti, nella misura in cui il contenuto corretto può essere accertato senza dubbio.

² Berichtigungen gemäss Absatz 1 erfolgen namentlich bei Grammatik-,

Rechtschreib- und Darstellungsfehlern sowie falschen Verweisen, gesetzge-

bungstechnischen Fehlern und begrifflichen Unstimmigkeiten.

² Le correzioni ai sensi del paragrafo 1 riguardano in particolare errori grammaticali, di ortografia e di presentazione, nonché rinvii errati, errori di tecnica legislativa e incongruità terminologiche.

³ Angaben in Rechtstexten wie Bezeichnungen von Verwaltungseinheiten,

Verweise, Fundstellen oder Abkürzungen, die geändert haben, werden durch

Fussnotenhinweise aktualisiert.

³ Le indicazioni nei testi giuridici, come le denominazioni di unità amministrative, i rinvii, i riferimenti normativi o le abbreviazioni che sono stati modificati, vengono aggiornati mediante note a piè di pagina.

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Elenco del materiale giuridico di nuova pubblicazione

¹ Nel Foglio ufficiale è regolarmente pubblicato un elenco del materiale giuridico di nuova pubblicazione nella Raccolta delle leggi, con indicazione dei titoli e delle date di pubblicazione.

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Abgabe von Separatdrucken

¹ La produzione di estratti per la distribuzione al prezzo di costo è ammessa qualora vi sia una domanda considerevole.

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Kantonale Einsichtstelle für Rechtsquellen des Bundes

¹ Organo cantonale di consultazione per le fonti giuridiche federali ai sensi della

legislazione federale sulle pubblicazioni è la Cancelleria di Stato.

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* **Forma di pubblicazione del Bollettino ufficiale**

I D/24/2

1 Il Bollettino ufficiale è pubblicato in forma elettronica. La Cancelleria di Stato

rende nota la pagina internet sulla quale il Bollettino ufficiale viene pubblicato.

2 Fa fede la pubblicazione in formato PDF sul sito internet e munita di firma

elettronica.

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Modalità di pubblicazione del Foglio Ufficiale

1 Il Foglio Ufficiale appare una volta alla settimana, di regola il mercoledì. *

1ª Le pubblicazioni straordinarie vengono pubblicate il giorno stabilito dall'ente pubblicante. *

2 Su richiesta, una versione stampata del Foglio Ufficiale può essere ottenuta presso la Cancelleria di Stato. *

3 I media di stampa locali possono riprodurre il Foglio Ufficiale parzialmente o integralmente nei loro prodotti di stampa. In caso di riproduzione, occorre fare riferimento alla validità giuridica della forma elettronica. *

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Pubblicanti

1 Organi pubblici e privati che presentano annunci per la pubblicazione

sono definiti "pubblicanti".

2 I pubblicanti sono in particolare

a. autorità e unità organizzative del Cantone, inclusi i tribunali;

b. Comuni;

c. persone giuridiche di diritto pubblico cantonale e comunale che

svolgono un compito pubblico;

d. privati, nella misura in cui il Cantone o i Comuni abbiano loro

affidato l'adempimento di compiti pubblici, essi siano obbligati alla

pubblicazione in base a disposizioni di legge o l'annuncio sia di

interesse generale.

3 I pubblicanti possono essere anche organi pubblici di altri Cantoni o

della Confederazione.

4 I pubblicanti sono responsabili dell'esattezza contenutistica e formale

degli annunci.

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* Sicurezza di riproduzione e tracciabilità

1 La Cancelleria di Stato assicura che le pubblicazioni diffuse nel Foglio Uffi-

ciale

a. provengano effettivamente dagli enti pubblicanti che le hanno

disposte;

3

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b. non siano modificate indebitamente o involontariamente dopo

la pubblicazione.

2 Essa adotta le misure tecniche e organizzative necessarie a tale scopo.

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* Rintracciabilità

1 Le pubblicazioni diffuse nel Foglio ufficiale sono rese rintracciabili con

una funzione di ricerca che consente segnatamente di cercare in base a rubrica,

servizio pubblicante, territorio, data e parole chiave.

2 L'accesso diretto alle singole pubblicazioni con la funzione di ricerca è

possibile per 90 giorni dalla loro pubblicazione. Trascorso tale periodo, le

pubblicazioni rimangono accessibili al pubblico per un massimo di cinque anni

in un archivio intermedio.

3 I servizi pubblicanti possono, al momento della pubblicazione delle diffuse

comunicazioni, prevedere una durata maggiore o minore in casi motivati.

4 Sono fatte salve le disposizioni di leggi speciali.

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* Rettifica di pubblicazioni errate

¹ Errori in pubblicazioni che manifestamente non corrispondono alla delibera dell'ente pubblicante, vengono rettificati, qualora il contenuto corretto possa essere accertato senza dubbio.

² La pubblicazione rettificata viene contrassegnata come tale. Essa deve essere collegata alla pubblicazione originaria ed errata.

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* Spese di pubblicazione

1 Per la pubblicazione di annunci, la Cancelleria di Stato riscuote tasse

dalle autorità pubblicanti, a meno che ciò non sia escluso da disposizioni

di legge.

2 La Cancelleria di Stato stabilisce le spese di pubblicazione in una somma forfettaria per rubrica. Le somme forfettarie ammontano da 20 a 200 franchi. Per gli annunci di grande portata o con allegati, può riscuotere un supplemento.

3 Per gli annunci che non vengono inseriti online tramite l'applicazione della Gazzetta Ufficiale, la Cancelleria di Stato può riscuotere un supplemento di inserimento di 50 franchi.

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* Costo della consultazione, abbonamento

1 La versione stampata del Bollettino Ufficiale può essere ottenuta singolarmente

o in abbonamento presso la Cancelleria di Stato.

2 La tassa ammonta a tre franchi per copia.

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3 Un abbonamento può essere ordinato in qualsiasi momento. La durata minima

è di tre mesi. In seguito, l'abbonamento può essere disdetto in qualsiasi momento con effetto dalla successiva

edizione possibile.

4 La fatturazione dell'abbonamento avviene di norma alla fine dell'anno o

in caso di disdetta.

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Competenza

1 L'esecuzione della legge sulle pubblicazioni e della presente ordinanza spetta alla Cancelleria di Stato.

2 Essa cura un linguaggio comprensibile e provvede a una presentazione aggiornata nonché a una facile accessibilità dei contenuti per i cittadini.

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I D/24/2

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