Kanton Glarus (VPR)
Indice delle disposizioni (48)
Testo normativo (48 Articoli)
Funzione, Ambito, Contenuto
1 Il registro elettorale costituisce la base esclusiva per l'esercizio del
diritto di voto.
2 Esso comprende tutte le persone aventi diritto di voto e di elezione
in questioni federali, cantonali e comunali.
3 Esso contiene, per ogni persona avente diritto di voto e di elezione, le
informazioni necessarie per l'identificazione e per l'esercizio del diritto di voto e di elezione.
4 A tal fine, si basa in particolare sui dati del registro degli abitanti.
Führung
1 I comuni designano un ufficio competente per la **tenuta** del registro eletto-
rale e nominano una o un responsabile del registro elettorale.
2 L’ufficio rilascia i certificati di diritto di voto.
Forma
1 Il registro elettorale deve essere tenuto in forma elettronica.
2 Deve consentire un trasferimento di dati al sistema cantonale di voto elettronico.
3 Può accedere ai dati del registro degli abitanti.
Zuziehende** (Trasferimento)
1. Nessuno può essere contemporaneamente iscritto nel registro elettorale di più comuni.
2. I cittadini che si trasferiscono sono iscritti nel registro elettorale immediatamente dopo la notifica, qualora siano soddisfatti i requisiti.
3. L'ufficio competente per la tenuta del registro elettorale può richiedere al comune di provenienza le informazioni idonee e necessarie per la valutazione del diritto di voto attivo e passivo.
1)
GS I D/22/2
SBE 2017 26
1
I D/22/3
Streichungen
1. Iscrizioni sind zu streichen
a. bei Aufgabe des Wohnsitzes in der Gemeinde;
b. bei Eintritt eines Ausschlussgrundes;
c. auf Antrag von Personen, die an ihrem Aufenthaltsort politischen
Wohnsitz begründen wollen;
d. im Todesfall.
2. Stimm- und Wahlmaterial
2.1. Stimmrechtsausweis
***
Cancellazioni
1. Le iscrizioni sono da cancellare
a. in caso di abbandono del domicilio nel comune;
b. in caso di verificarsi di un motivo di esclusione;
c. su richiesta di persone che intendono stabilire il loro domicilio politico
nel luogo di residenza;
d. in caso di decesso.
2. Materiale di voto ed elettorale
2.1. Certificato di voto
Contenuto
1 La tessera di legittimazione civica è rilasciata sulla base del registro elettorale e
contiene
a. le indicazioni necessarie per l'identificazione univoca dell'avente diritto di
voto;
b. la data dell'elezione o della votazione rispettivamente della Landsgemeinde
o dell'assemblea comunale;
2 In caso di elezioni e votazioni alle urne, la tessera contiene inoltre
a. una riga per la firma per l'espressione personale e per corrispondenza del
voto;
b. una rubrica per annotazioni e firma per l'assistenza al voto;
c. gli elementi di identificazione e sicurezza per il voto elettronico;
d. le indicazioni relative all'apertura e alla chiusura dell'urna elettronica.
3 Può essere corredata di istruzioni sull'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità
nonché di ulteriori elementi di sicurezza.
4 Per il resto, la configurazione della tessera di legittimazione civica si basa
sulle direttive della Cancelleria di Stato.
Produzione, Consegna e Distribuzione
1. La tessera di legittimazione civica per la Landsgemeinde è consegnata ai comuni dalla Cancelleria di Stato in numero sufficiente.
2. La distribuzione della tessera di legittimazione civica per la Landsgemeinde agli aventi diritto di voto è effettuata dai comuni.
3. I costi per la produzione della tessera di legittimazione civica per la Landsgemeinde e per la consegna ai comuni sono a carico del Cantone. I costi per la distribuzione agli aventi diritto di voto sono a carico dei comuni.
4. Se la persona si trasferisce dal comune o decede dopo la distribuzione, ma prima della Landsgemeinde, la tessera di legittimazione civica deve essere restituita immediatamente.
5. Per la produzione e la distribuzione delle tessere di legittimazione civica per tutte le altre elezioni e votazioni sono competenti i comuni. Essi ne sopportano i costi. Essi possono delegare la produzione al Cantone.
Trattamento dei dati
1 La Cancelleria di Stato è autorizzata, ai fini della produzione degli attestati di diritto di voto, a trattare i dati personali provenienti dal registro elettorale dei comuni. Per l'indirizzamento riceve dai comuni cognome, nome e indirizzo degli aventi diritto di voto iscritti nel registro elettorale del comune alla data determinante.
Nachträgliche Abgabe
**Consegna Successiva**
1 Der Stimmrechtsausweis für die Landsgemeinde wird nachträglich abgege-
ben, wenn Stimmberechtigte nach dem ordentlichen Versand in das Stimm-
register eingetragen werden oder wenn sie den Nichtempfang oder Verlust
glaubhaft machen.
**1 Il certificato di diritto di voto per la Landsgemeinde viene consegnato successivamente se gli aventi diritto di voto vengono iscritti nel registro elettorale dopo la spedizione ordinaria o se essi rendono credibile la mancata ricezione o la perdita.**
2 Die Gemeinde kann dafür eine Gebühr erheben.
**2 Il comune può riscuotere una tassa per questo.**
2.2. Übriges Stimm- und Wahlmaterial
**2.2. Altro materiale di voto ed elettorale**
1 Schede e bollettini di voto
1 Sono responsabili della produzione delle schede e dei bollettini di voto
nonché delle liste
a.
il Cantone
1.
per l’elezione del Consiglio di Stato;
2.
per l’elezione del Consiglio nazionale;
3.
per l’elezione dei due Consiglieri agli Stati;
4.
per le votazioni in questioni cantonali.
b.
i Comuni
1.
per l’elezione del Gran Consiglio;
2.
per le elezioni in questioni comunali;
3.
per le votazioni in questioni comunali.
2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a, la Cancelleria di Stato provvede
alla consegna gratuita di un numero sufficiente di schede e bollettini di
voto ai Comuni o a un servizio da essi designato. Essa può consegnare
loro ulteriore documentazione per la distribuzione.
3 La consegna del materiale di voto per le votazioni in questioni federali
avviene conformemente alle istruzioni della Cancelleria di Stato
direttamente ai Comuni o a un servizio da essi designato.
4 I Comuni provvedono alla distribuzione agli aventi diritto di voto. Essi
ne sopportano i costi.
Busta per la risposta, per la scheda elettorale e per il voto
1 La busta preaffrancata per la risposta nonché la busta per la scheda elettorale
e per il voto sono messe a disposizione gratuitamente dai comuni agli aventi diritto di voto.
Landsgemeindememorial
1 Per la produzione e la spedizione di un numero sufficiente di Memoriali
ai Comuni è competente la Cancelleria di Stato.
2 I Comuni sono responsabili della distribuzione del Memoriale agli aventi
diritto di voto.
3 I costi di produzione e spedizione sono a carico del Cantone; i costi
di distribuzione sono a carico dei Comuni.
Rinuncia al memoriale della Landsgemeinde
¹ Gli aventi diritto di voto possono rinunciare alla consegna del memoriale della Landsgemeinde in forma fisica.
² La rinuncia deve essere comunicata all'ufficio comunale competente per la tenuta del registro elettorale.
³ Una rinuncia è valida per tutti gli aventi diritto di voto che vivono nella stessa economia domestica. Ne sono escluse le economie domestiche collettive.
Consegna successiva
1 Il materiale di voto e di elezione viene consegnato successivamente se gli
aventi diritto di voto sono iscritti nel registro elettorale dopo la spedizione
ordinaria o se rendono credibile il mancato ricevimento o la perdita della documentazione.
2 Il Comune può riscuotere una tassa per questo.
3. Elezioni e votazioni all'urna
3.1. Preparazione delle elezioni e delle votazioni
3.1.1. Termini
Date delle votazioni
**1** Il Consiglio di Governo stabilisce le date per le elezioni generali del Gran Consiglio, del Consiglio di Governo e delle giunte comunali al più tardi sei mesi prima del giorno della votazione.
4
I D/22/3
**2** L'elezione generale del Consiglio di Governo deve essere effettuata prima della Landsgemeinde in cui scade il mandato.
**3** L'elezione generale dei due Consiglieri agli Stati si svolge contemporaneamente all'elezione generale del Consiglio nazionale.
Giorni di blocco
1 Il giorno della votazione non può coincidere con i seguenti giorni
a. Capodanno;
b. Domenica di Pasqua;
c. Domenica della Landsgemeinde;
d. Domenica di Pentecoste;
e. Digiuno federale;
f. Ognissanti;
g. Giorni di Natale.
Distribuzione dei mandati nei circondari elettorali
1 La distribuzione dei mandati nei circondari elettorali in occasione di elezioni
con sistema proporzionale avviene contestualmente alla fissazione della
data della votazione da parte del Consiglio di Stato o del Consiglio comunale.
2 I risultati della distribuzione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale.
3.1.2 Procedura di presentazione delle candidature nelle elezioni a maggioranza *
Dati *
1 *
2 La notifica di candidatura deve contenere: *
a. * nomi e cognomi ufficiali;
b. * nomi e cognomi con cui la persona è conosciuta in ambito politico o
nella vita quotidiana;
c. * genere;
d. * data di nascita;
e. * indirizzo di domicilio, inclusivo del codice postale;
f. * luoghi di origine, inclusiva dell'appartenenza cantonale;
g. * appartenenza a un partito o a un raggruppamento politico;
h. * professione;
i. * designazione univoca della carica a cui si aspira.
j. 3-4 ***
Bereinigung der Wahlvorschläge
1 Le proposte di candidatura presentate possono essere consultate presso la
cancelleria comunale.
2 L'ufficio elettorale comunale le verifica quanto ai requisiti di legge e alla
validità delle firme.
3 È competente per l'epurazione delle proposte di candidatura e per la
stesura delle liste.
4 Nell'epurazione delle proposte di candidatura sono stralciate
a. le persone proposte che non sono identificabili;
b. le persone proposte che non sono eleggibili;
c. le persone proposte che figurano più di due volte;
d. le persone proposte che figurano già su un'altra proposta di candidatura
dello stesso circondario elettorale;
e. le persone proposte in eccesso dal basso verso l'alto e da destra
verso sinistra.
1. Wahlvorschläge können nach der Bereinigung durch die für den Wahlvorschlag verantwortliche Person ergänzt werden, wenn
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | a. | vorgeschlagene Personen gestrichen werden mussten; | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | b. | die Unterschrift vorgeschlagener Personen fehlt; | | |
| | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | c. **\*** | ... | | | | |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | | d. | die Listenbezeichnung aufgrund von Verwechslungsgefahr angepasst werden muss. | | |
2. Für die Ergänzung ist der für den Wahlvorschlag verantwortlichen Person eine Frist von drei Tagen anzusetzen.
3. Sofern sie nichts anderes verlangt, werden gemeldete Ersatzvorschläge am Ende angereiht.
### Numeri di lista
1 L'estrazione dei numeri di lista è effettuata dal capo o dalla capa dell'Ufficio elettorale comunale alla presenza di almeno altre due persone.
2 L'estrazione è pubblicamente accessibile. I comuni provvedono a un'adeguata informazione del pubblico circa la data e il luogo dell'estrazione.
3 Il sorteggio avviene manualmente.
Ascolta
**1 Le liste**
1 Le liste sono da allestire su carta dello stesso formato e colore.
6
I D/22/3
2 Esse devono recare una designazione di lista, un numero di lista e un’even-
tuale congiunzione di liste.
3 Aggiunte dopo i nomi dei candidati, come «uscente» o «nuovo», non sono
ammesse.
4 I Comuni rendono note le liste, inclusa la designazione di lista, il numero
di lista e le eventuali congiunzioni di liste, in modo appropriato al pubbli-
co.
3.1.4. Impiego del canale di voto elettronico
Wahlen und Abstimmungen in Bundes- und Kantonsangelegen-
heiten**
**Elezioni e votazioni in affari federali e cantonali**
1 Il Consiglio di Stato decide sull'uso del canale di voto elettronico, con riserva dell'articolo 15 capoverso 1 LPR.
2 Esso richiede alla Confederazione la necessaria autorizzazione di base e può emanare direttive complementari.
3 La Cancelleria di Stato
a. richiede alla Confederazione l'autorizzazione per le singole elezioni e votazioni;
b. sorveglia il processo di votazione elettronica;
c. controlla, insieme agli uffici elettorali comunali, il divieto di doppio voto;
d. decifra i voti espressi elettronicamente;
e. conferma i risultati elettronici;
f. trasmette i risultati elettronici agli uffici elettorali comunali.
4 Gli uffici elettorali comunali tengono conto dei risultati elettronici trasmessi nello spoglio e nella determinazione dei propri risultati.
5 Per l'osservazione della decifrazione e dello spoglio dei voti espressi elettronicamente, il Consiglio di Stato può nominare un organo di controllo indipendente.
Wahlen und Abstimmungen in Gemeindeangelegenheiten
Votazioni ed elezioni in questioni comunali
1 Der Regierungsrat kann den Gemeinden den elektronischen Stimmkanal
für Wahlen und Abstimmungen in Gemeindeangelegenheiten auf entspre-
chendes Gesuch des Gemeinderates hin zur Verfügung stellen.
1 Il Consiglio di Stato può mettere a disposizione dei comuni il canale di voto
elettronico per votazioni ed elezioni in questioni comunali su richiesta del
consiglio comunale.
2 Die kommunalen Wahlbüros erfüllen die Aufgaben der Staatskanzlei nach
Artikel 22
Absatz 3 sinngemäss. Sie arbeiten dazu mit der Staatskanzlei zu-
sammen und können ihr einzelne Aufgaben ganz oder teilweise übertragen.
7
I D/22/3
2 Gli uffici elettorali comunali adempiono i compiti della Cancelleria di Stato
secondo l'articolo 22 capoverso 3 per analogia. A tal fine collaborano con la
Cancelleria di Stato e possono trasferirle singoli compiti interamente o
parzialmente.
7
I D/22/3
3 Fallen Wahlen und Abstimmungen in Gemeindeangelegenheiten mit sol-
chen in Bundes- oder Kantonsangelegenheiten zusammen, so trägt der
Kanton die Kosten, welche im Zusammenhang mit dem Einsatz des kanto-
nalen Systems anfallen. In den übrigen Fällen tragen die Gemeinden die
Kosten.
3 Se le votazioni e le elezioni in questioni comunali coincidono con quelle
in questioni federali o cantonali, il Cantone si assume i costi relativi
all'utilizzo del sistema cantonale. Negli altri casi, i comuni si assumono i
costi.
3.2. Stimmabgabe
3.2. Espressione del voto
Posti di votazione e orari di apertura
**1 Il Consiglio comunale:**
a.
b.
stabilisce i posti di votazione e gli orari di apertura il giorno della
votazione e nei giorni precedenti;
designa l'ufficio dell'amministrazione comunale presso il quale
gli aventi diritto di voto possono esprimere il proprio voto con-
segnando una busta chiusa e separata.
**2 Qualora un'elezione o una votazione coincida con un'assemblea comunale,**
l'urna deve essere chiusa all'inizio dell'assemblea.
**3 Gli aventi diritto di voto devono essere adeguatamente informati** sui posti
di votazione e sugli orari di apertura, nonché sulle possibilità di voto
personale anticipato ai sensi del capoverso 1 lettera b.
Urna elettronica
¹ L'urna elettronica viene aperta il quarto lunedì prima del giorno della votazione alle ore 12.00.
² Si chiude l'ultimo giorno prima del giorno della votazione alle ore 12.00.
³ Fa fede l'ora svizzera, vale a dire l'ora dell'Europa centrale (CET) tenendo conto dell'ora legale secondo la legge federale sulla metrologia²).
Voto per corrispondenza
1 Il voto per corrispondenza può avvenire per posta o tramite deposito in una
buca delle lettere dell'amministrazione comunale designata dal Consiglio
comunale.
2 Il Consiglio comunale designa le buche delle lettere dell'amministrazione comunale
presso le quali è possibile votare per corrispondenza tramite deposito, e provvede
a un'adeguata informazione degli aventi diritto di voto.
3 La spedizione deve contenere l'attestato di diritto di voto firmato e la
busta per le schede di voto e di elezione con una scheda di voto o di elezione ciascuno
nella stessa questione.
4 Deve essere spedita in tempo utile affinché pervenga all'ufficio elettorale
comunale al più tardi il giorno della votazione.
2) RS 941.20
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I D/22/3
5 L'ufficio elettorale comunale provvede affinché le buche delle lettere
dell'amministrazione comunale designate dal Consiglio comunale vengano svuotate
nuovamente al momento della chiusura dell'ultima urna nel comune
il giorno della votazione e le spedizioni in esse contenute siano considerate
nel conteggio.
Voto elettronico
1 I cittadini aventi diritto di voto esercitano il proprio diritto di voto tramite
internet su una pagina dedicata al voto elettronico.
2 La persona avente diritto di voto che esprime il proprio voto elettronicamente
a. inserisce le previste caratteristiche di autenticazione sulla piattaforma utente;
b. compila la scheda di voto e il bollettino elettronico;
c. può verificare la correttezza dell'espressione del voto tramite apposite caratteristiche;
d. conferma l'espressione del voto inserendo le previste caratteristiche di autenticazione.
3 L'espressione del voto elettronico è nulla se
a. non avviene nella forma e con la crittografia previste;
b. non perviene entro la chiusura dell'urna elettronica (art. 25);
c. non può essere decifrata e letta;
d. avviene in modo abusivo.
4 I voti espressi sono separati dal sistema cantonale di voto elettronico dai dati
personali in modo tale da non poter essere nuovamente attribuiti l'uno all'altro.
Consegna delle urne
1 Prima della prima apertura dei seggi, l'ufficio elettorale comunale verifica
che le urne siano vuote.
2 Le urne devono essere chiaramente contrassegnate e protette con lucchetti,
sigilli o piombi. Possono essere aperte e svuotate solo il giorno della votazione
per lo spoglio.
3 Nel seggio non devono essere presenti documenti, in particolare schede
elettorali o di voto.
4 Gli aventi diritto di voto devono consegnare nel seggio la tessera di
legittimazione firmata. Su di essa depongono la loro scheda elettorale o di
voto nell'urna.
5 L'ufficio elettorale comunale sorveglia lo scrutinio. In particolare,
assicura che
a. le tessere di legittimazione firmate siano consegnate solo dalle
persone autorizzate;
b. in caso di delega, il delegato consegni anche la propria tessera di
legittimazione;
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I D/22/3
c. le schede elettorali o di voto siano depositate nell'urna solo da
persone autorizzate.
6 Ai membri degli uffici elettorali comunali è vietato
a. prendere visione delle schede elettorali o di voto consegnate;
b. compilare schede elettorali o di voto per terzi;
c. fornire a terzi informazioni personali sullo scrutinio.
**3.3. Accertamento dei risultati**
Spoglio
1 Lo spoglio avviene sotto il controllo reciproco dei partecipanti, secondo le
istruzioni degli uffici elettorali.
2 L'impiego di procedure per lo spoglio automatizzato ai sensi dell'articolo 16
capoverso 4 della LDP va notificato previamente alla Cancelleria di Stato.
3 Se lo spoglio inizia il giorno della votazione prima della chiusura delle
urne, i partecipanti sono obbligati alla segretezza. Il contatto con gli aventi
diritto di voto e con il pubblico è da evitare. La comunicazione di risultati
intermedi e finali è loro vietata.
4 Le schede di voto, le schede elettorali e le liste vanno separate in valide,
bianche e nulle. Successivamente, vanno accertati e contati i voti rilevanti
sulle schede di voto, sulle schede elettorali e sulle liste valide.
5 Sulle schede di voto, sulle schede elettorali e sulle liste dichiarate nulle
va annotato il motivo della nullità. La nullità va confermata con firma da
un membro dell'ufficio elettorale.
Rettifica delle schede e delle liste elettorali
1 Sulle schede e liste elettorali valide devono essere depennati, nell'ordine
a. i nomi di persone non identificabili;
b. i nomi di persone prive di capacità elettorale passiva;
c. i nomi di persone non candidate, in caso di elezione con sistema
proporzionale;
d. i nomi di persone candidate decedute dalla rettifica delle proposte di
candidatura, in caso di elezione con sistema proporzionale;
e. le ripetizioni di nomi, qualora in un'elezione con sistema proporzionale
siano stati scritti più di due volte;
f. le ripetizioni di nomi, qualora in un'elezione con sistema maggioritario
siano stati scritti più di una volta;
g. i nomi di persone in eccesso, dal basso verso l'alto e da destra
verso sinistra.
2 Le cancellazioni e le annotazioni devono essere riconoscibili come tali.
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I D/22/3
3 Per la verifica della capacità elettorale passiva secondo il capoverso 1 lettera
b, gli uffici elettorali comunali possono accedere alla piattaforma dati cantonale
ai sensi dell'articolo 14 della Legge d'introduzione alla Legge sull'armonizzazione dei registri³).
Elenchi invariati e modificati
1 Dopo la loro depurazione, gli elenchi validi devono essere separati in in-
variati e modificati.
2 Sono considerati elenchi invariati quelli che corrispondono integralmente
all'elenco stampato.
3 Gli elenchi invariati vengono ordinati per denominazione dell'elenco e
conteggiati. Successivamente vengono conteggiati quelli modificati, dove il
numero dei voti di candidati, aggiuntivi e schede bianche deve sempre cor-
rispondere al numero dei mandati della circoscrizione elettorale.
Risultati e ripartizione dei seggi
¹ La Cancelleria di Stato accerta i risultati basandosi sui risultati comunali trasmessi
a. nell'elezione del Consiglio nazionale;
b. nelle elezioni del Consiglio di Stato;
c. nell'elezione dei due Consiglieri agli Stati;
d. nelle votazioni su affari federali e cantonali.
² L'accertamento dei risultati e la ripartizione dei seggi nelle elezioni del Gran Consiglio sono effettuati dagli uffici elettorali comunali, basandosi sui divisori di circondario stabiliti dalla Cancelleria di Stato.
³ L'accertamento dei risultati nelle votazioni e nelle elezioni su affari comunali è effettuato dall'ufficio elettorale comunale.
3.4. Comunicazione e pubblicazione dei risultati
Meldung und Protokollierung
1 Bei Wahlen und Abstimmungen in Bundes- und Kantonsangelegenheiten
melden die kommunalen Wahlbüros die Gemeindeergebnisse unmittelbar
nach der Auszählung telefonisch und elektronisch der Staatskanzlei.
2 Das Protokoll der Gemeindeergebnisse hat zu enthalten
a.
b.
C.
Ort, Tage und Zeiten, während denen die Urnenabgabe möglich
war;
die Namen der Mitglieder des kommunalen Wahlbüros;
die zu ermittelnden Werte gemäss Artikel 20 GPR.
3 Das Protokoll ist
a.
im Doppel auszufertigen;
3)
GS I C/21/2
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I D/22/3
b. durch die Leiterin oder den Leiter des kommunalen Wahlbüros zu-
sammen mit einem weiteren Mitglied zu unterzeichnen;
c. bei Wahlen und Abstimmungen in Bundes- und Kantonsangele-
genheiten am nächsten Arbeitstag der Staatskanzlei zuzustellen.
***
**Segnalazione e verbalizzazione**
1. Nelle elezioni e votazioni in affari federali e cantonali, gli uffici elettorali comunali comunicano i risultati comunali immediatamente dopo lo scrutinio, telefonicamente ed elettronicamente alla Cancelleria di Stato.
2. Il verbale dei risultati comunali deve contenere
a. luogo, giorni e orari durante i quali era possibile la consegna delle schede;
b. i nomi dei membri dell'ufficio elettorale comunale;
c. i valori da accertare conformemente all'articolo 20 LDP.
3. Il verbale è
a. redatto in doppio esemplare;
3)
RS I C/21/2
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I D/22/3
b. sottoscritto dalla direttrice o dal direttore dell'ufficio elettorale comunale insieme a un altro membro;
c. per elezioni e votazioni in affari federali e cantonali, consegnato alla Cancelleria di Stato il giorno lavorativo successivo.
Pubblicazione dei risultati
1 Le informazioni al pubblico e ai media sui risultati il giorno della votazione
non possono essere fornite prima delle ore 12.00.
2 La Cancelleria di Stato informa adeguatamente il pubblico sui risultati
complessivi delle elezioni e delle votazioni in questioni federali e cantonali.
3 La pubblicazione dei risultati nel Foglio Ufficiale avviene con l'indicazione
del mezzo di ricorso.
1. Die Wahl- und Stimmzettel sowie die Stimmrechtsausweise sind nach der Auszählung sortiert und verschlossen aufzubewahren.
2. Bei Wahlen und Abstimmungen in Bundes- und Kantonsangelegenheiten sind sie zusammen mit dem Protokoll der Ergebnisse der Staatskanzlei zuzustellen.
3. Die Vernichtung erfolgt frühestens drei Monate nach dem Abstimmungstag, nicht jedoch vor rechtskräftiger Erledigung allfälliger Rechtsmittelverfahren respektive vor dem Erwahrungsbeschluss des Bundesrates bei Wahlen und Abstimmungen in Bundesangelegenheiten.
4. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Auswertung des Stimmverhaltens.
5. Für die Löschung der Daten aus der elektronischen Stimmabgabe gelten die Bestimmungen sinngemäss.
Rinuncia
1 La rinuncia deve avvenire tramite dichiarazione scritta
a. alla Cancelleria di Stato per le elezioni del Consiglio di Stato;
b. alle Cancellerie comunali a favore del Consiglio comunale per le elezioni del Gran Consiglio e le elezioni in materia comunale;
2 La dichiarazione di rinuncia deve pervenire alla Cancelleria di Stato o alla Cancelleria comunale entro il termine legale durante gli orari di apertura.
3 Le disposizioni si applicano analogamente per la dichiarazione ai sensi dell'articolo 54 LDP.
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I D/22/3
Subentro
¹ Il Consiglio comunale dichiara eletta la persona subentrante ai sensi dell'articolo 56 RPC.
Estrazione a sorte
¹ L'estrazione a sorte è effettuata da
a. la responsabile o il responsabile dell'Ufficio elettorale comunale per le elezioni comunali;
b. la responsabile o il responsabile dell'Ufficio elettorale cantonale per le elezioni del Consiglio di Stato, le elezioni del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale, nonché per le elezioni del Gran Consiglio nei casi previsti dall'articolo 54 capoverso 2 della legge sui diritti politici.
² L'estrazione a sorte deve essere effettuata alla presenza di due membri del rispettivo Ufficio elettorale.
**4. Elezioni e votazioni alla Landsgemeinde**
Convocazione
¹ La convocazione della Landsgemeinde avviene mediante pubblicazione nel
Foglio ufficiale.
* Misure per gli aventi diritto di voto con disabilità
¹ Gli aventi diritto di voto con disabilità o i loro rappresentanti devono presentare
le loro esigenze riguardanti l'esercizio del diritto di voto
a. alla Cancelleria di Stato, al più tardi 14 giorni prima della Landsgemeinde;
b. alla Cancelleria comunale, al più tardi 14 giorni prima dell'assemblea comunale.
* Misure per facilitare la partecipazione
¹ Le misure per facilitare la partecipazione sono
a. trasporto pubblico gratuito per gli aventi diritto di voto, nonché per i bambini e i giovani fino a 16 anni;
b. servizio di custodia per i figli degli aventi diritto di voto per la durata della Landsgemeinde.
Esercizio del diritto di voto
¹ Il diritto di voto è esercitato alzando la tessera elettorale.
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Accreditamento dei media e degli ospiti
1 L'accreditamento dei media e degli ospiti è effettuato dalla Cancelleria di Stato.
Protokollierung
1 La Cancelleria di Stato è responsabile della verbalizzazione della Landsgemeinde e della sua pubblicazione nell'archivio ufficiale di immagini e suoni.
5. Iniziative popolari
Certificato di abilitazione al voto
1. Il certificato di abilitazione al voto viene rilasciato se la persona firmataria è iscritta nel registro elettorale il giorno in cui la lista di firme per la certificazione viene presentata.
2. Se il certificato di abilitazione al voto viene negato, tale rifiuto deve essere motivato con una delle parole chiave ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 dell'Ordinanza federale sui diritti politici.
Consegna delle liste di firme
¹ Le liste di firme devono essere consegnate presso la Cancelleria comunale al più tardi entro l'ultimo giorno del termine referendario, durante gli orari di apertura.
² Se il termine di raccolta scade di sabato, domenica o in un giorno festivo, le liste di firme possono essere consegnate ancora durante gli orari di apertura del successivo giorno feriale.
Distruzione delle liste di firme
1 Le liste di firme devono essere distrutte, una volta che la decisione sulla
validità dell'iniziativa popolare è passata in giudicato.
6. Disposizioni finali