Kanton Glarus
Indice delle disposizioni (8)
Testo normativo (8 Articoli)
Autorità Richiedente
¹ L'autorità richiedente ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 della AwG è
l'Ufficio Anagrafe del comune interessato.
Autorità emittente
1 L'autorità emittente ai sensi dell'articolo 4 della legge sui documenti d'identità (AwG) è l'Ufficio Passaporti presso la Sezione Migrazione. *
2 Essa esegue tutti i compiti assegnati al Cantone dalla legislazione sui documenti d'identità, nella misura in cui non siano stati delegati ad un'altra istanza.
3 In situazioni di emergenza, essa può trasferire tale compito all'autorità emittente di un altro Cantone.
4 Su richiesta, rilascia passaporti provvisori durante gli orari di apertura ordinari.
5 I passaporti provvisori devono essere richiesti presso l'Ufficio Passaporti. *
Riscossione ed attribuzione delle tasse
1 La riscossione delle tasse è disciplinata dal diritto federale.
2 La quota della tassa spettante al Cantone in virtù del diritto federale per
il rilascio di carte d’identità, dedotti i costi di produzione e la quota della
Confederazione, va per il 60 per cento al Cantone e per il 40 per cento
al Comune interessato. *
3 Se la richiesta di rilascio di un passaporto provvisorio, di un passaporto
ordinario diplomatico o di servizio è presentata all’autorità richiedente
del Comune, quest’ultima riscuote una tassa di 30 franchi. Se la richiesta
è presentata direttamente all’Ufficio passaporti, la quota della tassa spetta
interamente al Cantone.
4 Le spese d’installazione e d’esercizio per l’autorità richiedente sono a
carico del Comune interessato e, per l’autorità emittente, a carico del
Cantone.
1)
RS I A/1/1
RSB VIII/7 388
1
I C/3/2
Costi straordinari
1 Nel caso di formulari di richiesta presentati che non sono stati compilati dalle autorità richiedenti secondo le direttive federali, l'Ufficio passaporti può fatturare alle autorità richiedenti una somma forfettaria di 20 franchi a titolo di rimborso spese.
2 Questi costi non possono essere addebitati dalle autorità richiedenti alle persone che hanno presentato la domanda.
Fatturazione delle Tasse
1. L'Ufficio Passaporti fattura mensilmente ai Comuni la quota cantonale delle tasse per le carte d'identità.
Accertamenti dell'identità e registrazione delle denunce di smarrimento
**1** Tutti gli appartenenti alla Polizia cantonale di Glarona sono autorizzati ad accedere al Sistema d'informazione sui documenti d'identità (ISA), esclusivamente per gli accertamenti dell'identità e per la registrazione delle denunce di smarrimento.
Abrogazione del diritto previgente
**1** Le disposizioni cantonali dell'11 gennaio 1971 relative al passaporto svizzero sono abrogate.
Entrata in vigore
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2003.
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