Kanton Glarus (VO)
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
Dipartimento della sicurezza e della giustizia
¹ L'esecuzione della legislazione federale sugli stranieri è sotto la sorveglianza del Dipartimento della sicurezza e della giustizia.
Dipartimento dell'economia e degli interni
1 Il Dipartimento dell'economia e degli interni sorveglia l'esecuzione
dell'assistenza sociale (in particolare l'assistenza, il sostegno) a favore delle persone
richiedenti asilo nonché l'autorità del mercato del lavoro. *
Dipartimento della Migrazione
*
1 Il Dipartimento della migrazione è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3 della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sugli stranieri e l'integrazione e della Legge sull'asilo e nell'ambito dell'esecuzione dell'aiuto d'emergenza. *
Termine di notifica
1 Il termine di notifica in caso di cambio di domicilio o di residenza all'interno del Cantone o del Comune è di 14 giorni.
Autorità del mercato del lavoro
1 Ai sensi della legge federale concernente l’introduzione della legge federale sugli stranieri e stranieri e della legge sull’asilo, l’autorità del mercato del lavoro è l’Ispettorato del lavoro. *
1)
RS I A/1/1
2)
RS I C/23/2
RDA XI/1 7
1
I C/23/3
Fachstelle Integrazione *
1. La Fachstelle Integrazione del Dipartimento educazione e cultura è il punto di contatto per le questioni relative all'integrazione. *
2. Tariffe
Tariffe a scaglioni
¹ Nelle procedure di polizia degli stranieri sono riscosse le seguenti tasse
(tra parentesi l'eventuale quota del comune): Per *
a. l'autorizzazione al rilascio del visto o la garanzia di un
permesso: Fr. 95.–;
b. * la trattazione di una dichiarazione d'impegno: Fr. 45.–;
c. il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno di breve durata,
di un permesso di soggiorno o di un permesso per frontalieri
Fr. 75.– (Fr. 20.−);
d. * l'autorizzazione all'inizio dell'attività lavorativa: Fr. 95.–;
e. * l'autorizzazione al cambio di Cantone, di impiego e di professione
Fr. 75.– (Fr. 20.–);
f. * il prolungamento di un permesso di soggiorno di breve durata o per
frontalieri: Fr. 60.– (Fr. 15.−);
g. * il rilascio del permesso di domicilio C: Fr. 75.– (Fr. 20.−);
h. * il prolungamento del periodo di controllo del permesso C
Fr. 51.– (Fr. 14.–);
i. * l'autorizzazione di riserva del permesso C: Fr. 51.– (Fr. 14.−);
k. * il prolungamento del permesso F, l'inizio dell'attività lavorativa con
permesso F (persona ammessa provvisoriamente): Fr. 30.– (Fr. 10.–); il primo
inizio dell'attività lavorativa è autorizzato gratuitamente; se la durata di validità
del permesso è inferiore a sei mesi, è dovuto la metà della tassa;
l. * il cambiamento di indirizzo all'interno del comune di residenza e per
i frontalieri: Fr. 21.– (Fr. 4.−);
m. * la registrazione di un'iscrizione o cancellazione o di un cambiamento di
stato civile: Fr. 21.– (Fr. 4.−);
n. * tutte le altre modifiche del permesso per stranieri: Fr. 40.−;
o. * la sostituzione di un permesso per stranieri: Fr. 40.−;
p. * l'ottenimento di un estratto del casellario giudiziale (a seconda
dell'ente pubblico interessato): Fr. 25.–;
q. * un'ammonizione o la minaccia di un allontanamento: Fr. 100.– fino a
Fr. 300.–;
r. * la proroga di un termine di partenza: Fr. 50.–;
s. * il prolungamento del visto o il visto di rientro: Controvalore di
60 Euro in Franchi;
t. * il rilascio di attestazioni, l'esame preliminare di domande
Fr. 50.– fino a Fr. 95.–;
u. * informazioni: Fr. 20.– per ogni quarto d'ora di lavoro iniziato;
v. * supplemento per urgenza: Fr. 30.–;
2
I C/23/3
w. * il rilascio o il prolungamento di un permesso di una persona
richiedente asilo, se svolgente attività lucrativa: Fr. 40.–;
x. * la modifica del permesso di una persona richiedente asilo, se
svolgente attività lucrativa: Fr. 25.–;
y. * la sostituzione del permesso di una persona richiedente asilo: Fr. 20.–.
2 Sono fatte salve le disposizioni divergenti del diritto federale a favore
di persone straniere che possono avvalersi dell'Accordo sulla libera
circolazione delle persone o della Convenzione AELS, nonché le tasse
di gruppo (art. 8 cpv. 9 dell'Ordinanza federale sulle tasse relative alla
Legge federale sugli stranieri e l'integrazione). *
3 In relazione al rilascio e alla produzione di permessi per stranieri, per il
rilascio, per la sostituzione e per tutte le altre modifiche di un permesso
per stranieri biometrico sono da pagare in aggiunta 22 franchi, per un
permesso non biometrico in aggiunta 10 franchi, che confluiscono nelle
casse statali. Per la rilevazione e la registrazione dei dati biometrici è
dovuta al Cantone una tassa di 20 franchi. *
4 Le spese (in particolare spese postali, costi telefonici, accertamenti
tramite terzi) sono calcolate separatamente. *
5 Le persone che hanno presentato una domanda in nome della persona
straniera sono responsabili in solido per le tasse. *
6 In caso di comprovata indigenza o per altri importanti motivi, le tasse
dovute possono essere ridotte o condonate. *
Altre tasse amministrative
1. Nella misura in cui la riscossione di tasse nell’ambito dei procedimenti amministrativi
non è regolata dall'articolo 6, essa è disciplinata dall'Ordinanza concernente
le tasse di giustizia in materia di procedura amministrativa e di giustizia amministrativa 5).
**3. Disposizione finale**
1. Diese Verordnung tritt rückwirkend auf den 1. Juli 2008 in Kraft.
2. Auf diesen Zeitpunkt werden die Verordnung vom 21. März 2006 zum Vollziehungsgesetz zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung sowie der kantonale Gebührentarif vom 1. April 2003 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung aufgehoben.