Legislator · Canton Glarona — Raccolta delle leggi cantonali
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I-C.21.3 CH-GL

Kanton Glarus

8 Articles / Provisions · Canton Glarona — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (8)

Statutory Text (8 Provisions)

Kanton Glarus

Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina il funzionamento e l’utilizzazione di una piat-

taforma cantonale di dati.

Kanton Glarus

Competenza

1 Il Dipartimento dell'informatica è competente per la garanzia del funzionamento della piattaforma dati cantonale.

Kanton Glarus

Consegna dei dati alla piattaforma dati

1 I controlli degli abitanti dei comuni trasmettono alla piattaforma dati i

dati personali (identificatori e caratteristiche) di ogni persona registrata

nel rispettivo registro degli abitanti, conformemente all'articolo 6 della

legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri

registri ufficiali di persone (LAR).

2 Essi devono trasmettere alla piattaforma dati, in modo continuo e imme-

diato, ogni modifica dei dati personali di cui all'articolo 6 LAR.

3 I dati personali da fornire in forma elettronica devono soddisfare gli stessi

requisiti tecnici di qualità prescritti dalla legislazione federale sull'armo-

nizzazione dei registri per la fornitura dei dati personali elencati nell'arti-

colo 6 LAR all'Ufficio federale di statistica.

Kanton Glarus

Sovranità sui dati

1 La sovranità sui dati forniti alla piattaforma dati rimane in capo ai Comuni. Solo essi sono autorizzati a modificare i dati e a fornire informazioni a terzi sui dati personali inseriti nella piattaforma dati.

1)

GS I A/1/1

2)

GS I C/21/2

SBE 2014 42

1

I C/21/3

Kanton Glarus

Accesso alla piattaforma dati

1 Le autorità amministrative autorizzate all'accesso, l'oggetto e le moda-

lità dell'autorizzazione all'accesso alla piattaforma dati sono designati

nell'allegato.

2 All'interno dell'autorità amministrativa autorizzata, l'accesso alla piatta-

forma dati è consentito alle persone incaricate dell'adempimento del corri-

spondente compito amministrativo. La direzione dell'autorità amministrativa

determina tali persone.

3 Si distinguono le seguenti autorizzazioni all'accesso

a.

Richiesta semplice: autorizzazione per il semplice accesso in lettura

ai dati personali attuali;

b.

Storico: autorizzazione per l'accesso a dati personali non più at-

tuali al fine di rendere tracciabili i processi;

C.

Esportazione: autorizzazione per l'esportazione elettronica dei dati;

d.

Automatizzato: autorizzazione per il recupero automatico di dati

personali tramite interfaccia con applicazioni specialistiche.

Kanton Glarus

Partenza; Decesso

1 Trascorso un periodo di 3 anni dalla partenza dal Cantone o dalla data del

decesso, non deve più essere consentito alcun accesso ai dati personali dei

soggetti partiti o deceduti.

Kanton Glarus

Controllo

1 Gli accessi ai dati vengono registrati.

2 Il Dipartimento Informatica controlla a campione gli accessi effettuati per verificarne la conformità alla presente ordinanza.

Kanton Glarus

Responsabilità

1 La Divisione Informatica garantisce, sotto il profilo tecnico, che siano

disponibili solo le autorizzazioni d’accesso determinate in conformità

all’articolo 5 capoverso 2.

2 La direzione dell’ufficio amministrativo autorizzato al prelievo dei dati

vigila sulla corretta gestione dei diritti d’accesso concessi.

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