Kanton Glarus
Table of Provisions (8)
Statutory Text (8 Provisions)
Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina il funzionamento e l’utilizzazione di una piat-
taforma cantonale di dati.
Competenza
1 Il Dipartimento dell'informatica è competente per la garanzia del funzionamento della piattaforma dati cantonale.
Consegna dei dati alla piattaforma dati
1 I controlli degli abitanti dei comuni trasmettono alla piattaforma dati i
dati personali (identificatori e caratteristiche) di ogni persona registrata
nel rispettivo registro degli abitanti, conformemente all'articolo 6 della
legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri
registri ufficiali di persone (LAR).
2 Essi devono trasmettere alla piattaforma dati, in modo continuo e imme-
diato, ogni modifica dei dati personali di cui all'articolo 6 LAR.
3 I dati personali da fornire in forma elettronica devono soddisfare gli stessi
requisiti tecnici di qualità prescritti dalla legislazione federale sull'armo-
nizzazione dei registri per la fornitura dei dati personali elencati nell'arti-
colo 6 LAR all'Ufficio federale di statistica.
Sovranità sui dati
1 La sovranità sui dati forniti alla piattaforma dati rimane in capo ai Comuni. Solo essi sono autorizzati a modificare i dati e a fornire informazioni a terzi sui dati personali inseriti nella piattaforma dati.
1)
GS I A/1/1
2)
GS I C/21/2
SBE 2014 42
1
I C/21/3
Accesso alla piattaforma dati
1 Le autorità amministrative autorizzate all'accesso, l'oggetto e le moda-
lità dell'autorizzazione all'accesso alla piattaforma dati sono designati
nell'allegato.
2 All'interno dell'autorità amministrativa autorizzata, l'accesso alla piatta-
forma dati è consentito alle persone incaricate dell'adempimento del corri-
spondente compito amministrativo. La direzione dell'autorità amministrativa
determina tali persone.
3 Si distinguono le seguenti autorizzazioni all'accesso
a.
Richiesta semplice: autorizzazione per il semplice accesso in lettura
ai dati personali attuali;
b.
Storico: autorizzazione per l'accesso a dati personali non più at-
tuali al fine di rendere tracciabili i processi;
C.
Esportazione: autorizzazione per l'esportazione elettronica dei dati;
d.
Automatizzato: autorizzazione per il recupero automatico di dati
personali tramite interfaccia con applicazioni specialistiche.
Partenza; Decesso
1 Trascorso un periodo di 3 anni dalla partenza dal Cantone o dalla data del
decesso, non deve più essere consentito alcun accesso ai dati personali dei
soggetti partiti o deceduti.
Controllo
1 Gli accessi ai dati vengono registrati.
2 Il Dipartimento Informatica controlla a campione gli accessi effettuati per verificarne la conformità alla presente ordinanza.
Responsabilità
1 La Divisione Informatica garantisce, sotto il profilo tecnico, che siano
disponibili solo le autorizzazioni d’accesso determinate in conformità
all’articolo 5 capoverso 2.
2 La direzione dell’ufficio amministrativo autorizzato al prelievo dei dati
vigila sulla corretta gestione dei diritti d’accesso concessi.