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I-C.21.2 EGRHG CH-GL

Kanton Glarus (EGRHG)

23 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Glarona
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Indice delle disposizioni (23)

Art. 1 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (Einführungsgesetz zum Registerharmonisierungsgesetz, EG RHG) Art. 2 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (Einführungsgesetz zum Registerharmonisierungsgesetz, EG RHG) Art. 3 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (Einführungsgesetz zum Registerharmonisierungsgesetz, EG RHG) Art. 4 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (Einführungsgesetz zum Registerharmonisierungsgesetz, EG RHG) Art. 5 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (Einführungsgesetz zum Registerharmonisierungsgesetz, EG RHG) Art. 6 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (Einführungsgesetz zum Registerharmonisierungsgesetz, EG RHG) Art. 7 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (Einführungsgesetz zum Registerharmonisierungsgesetz, EG RHG) Art. 8 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (Einführungsgesetz zum Registerharmonisierungsgesetz, EG RHG) Art. 9 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (Einführungsgesetz zum Registerharmonisierungsgesetz, EG RHG) Art. 10 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (Einführungsgesetz zum Registerharmonisierungsgesetz, EG RHG) Art. 11 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (Einführungsgesetz zum Registerharmonisierungsgesetz, EG RHG) Art. 12 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (Einführungsgesetz zum Registerharmonisierungsgesetz, EG RHG) Art. 13 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (Einführungsgesetz zum Registerharmonisierungsgesetz, EG RHG) Art. 14 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (Einführungsgesetz zum Registerharmonisierungsgesetz, EG RHG) Art. 15 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (Einführungsgesetz zum Registerharmonisierungsgesetz, EG RHG) Art. 16 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (Einführungsgesetz zum Registerharmonisierungsgesetz, EG RHG) Art. 17 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (Einführungsgesetz zum Registerharmonisierungsgesetz, EG RHG) Art. 18 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (Einführungsgesetz zum Registerharmonisierungsgesetz, EG RHG) Art. 19 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (Einführungsgesetz zum Registerharmonisierungsgesetz, EG RHG) Art. 20 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (Einführungsgesetz zum Registerharmonisierungsgesetz, EG RHG) Art. 22 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (Einführungsgesetz zum Registerharmonisierungsgesetz, EG RHG) Art. 23 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (Einführungsgesetz zum Registerharmonisierungsgesetz, EG RHG) Art. 25 Einführungsgesetz zum Registerharmonisierungsgesetz, EG RHG

Testo normativo (23 Articoli)

Kanton Glarus

Scopo e ambito di applicazione

¹ La presente legge ha lo scopo, in attuazione della legge sull'armonizzazione dei registri, di disciplinare l'anagrafe e di semplificare lo scambio di dati tra i registri degli abitanti e gli altri registri ufficiali delle persone.

² Per le persone di cittadinanza straniera, la presente legge si applica con riserva di altre disposizioni, in particolare quelle relative al diritto degli stranieri.

³ Le denominazioni di persone e funzioni utilizzate nella presente legge si riferiscono a entrambi i generi.

Kanton Glarus

Competenze

1 Ogni Comune dispone di un controllo abitanti che gestisce elettronicamente un registro abitanti in conformità con le disposizioni della legge sull'armonizzazione dei registri.

2 Il Consiglio di Stato assicura il coordinamento, l'attuazione e il controllo di qualità dell'armonizzazione dei registri, nonché la vigilanza sull'esecuzione delle disposizioni in materia di registrazione degli abitanti; esso designa i Dipartimenti a tal fine competenti.

1) GSIA/1/1

SBE XI/2 159

1

I C/21/2

Kanton Glarus

Anagrafe

1 L’anagrafe contiene di ogni persona che si è domiciliata nel comune o vi

soggiorna, i dati conformemente all’articolo 6 LRU.

2 Il Consiglio di Stato può, previa consultazione dei comuni e sentita la

Sezione della protezione dei dati, prevedere la registrazione di ulteriori dati

nell’anagrafe, qualora ciò sia necessario per scopi ufficiali o statistici. Esso

stabilisce gli identificatori e le caratteristiche, nella misura in cui questi non

siano prescritti dall’Ufficio federale di statistica. *

2. Obblighi di notifica

Kanton Glarus

Obblighi di notifica degli abitanti

1 Chi in una Comune si trasferisce, cambia residenza o si allontana da essa, deve notificarlo entro 14 giorni all'Ufficio Controllo Abitanti.

2 Lo stesso obbligo incombe, indipendentemente dalla costituzione di un domicilio, per le persone che iniziano o cessano un'attività lucrativa indipendente in un Comune.

3 È esente dall'obbligo di notifica chiunque soggiorni in un Comune solo temporaneamente e per non più di tre mesi consecutivi o tre mesi nell'arco di un anno.

Kanton Glarus

Obblighi di notifica di terzi

1 I locatori e le amministrazioni immobiliari devono notificare all'ufficio di

controllo degli abitanti l'arrivo e la partenza di inquilini soggetti all'obbligo di

notifica, entro 14 giorni dalla loro conoscenza.

2 Analogamente, entro 14 giorni, gli albergatori devono notificare tutti gli ospiti

soggetti all'obbligo di notifica.

3 *

4 L'obbligo di notifica di terzi non sostituisce l'obbligo di notifica personale ai

sensi dell'articolo 4.

Kanton Glarus

Obbligo di collaborare

1 Chi è soggetto all’obbligo di notifica deve fornire le necessarie informazioni personali in modo completo e veritiero e presentare i documenti necessari, quali certificati di stato civile, contratti di locazione, sentenze giudiziarie ecc.

2 I datori di lavoro, i locatori, le amministrazioni immobiliari, gli albergatori e i direttori di convivenze collettive devono, nell’ambito dei loro obblighi legali, fornire gratuitamente su richiesta del controllo abitanti informazioni sulle persone da essi impiegate o residenti presso di loro.

2

I C/21/2

3. Schriften

Kanton Glarus

Heimatschein

1 Con l'attestato di domicilio (Heimatschein) l'ufficio dello stato civile del luogo d'origine attesta che una persona è cittadino di un determinato comune.

2 Chi vuole stabilirsi al di fuori del suo luogo d'origine necessita di un attestato di domicilio; esso deve essere depositato presso il comune di domicilio.

3 Il controllo abitanti del comune di domicilio conferma il deposito nella ricevuta dei documenti.

Kanton Glarus

Attestato di domicilio

1 Il controllo abitanti del comune di domicilio attesta, con l'attestato di domicilio, che il certificato di origine vi è depositato; l'attestato di domicilio è in linea di principio valido per un anno.

2 L'attestato di domicilio deve essere depositato nel comune di dimora se una persona intende soggiornare in un comune per più di tre mesi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3; il deposito è confermato dal controllo abitanti del comune di dimora mediante l'attestazione di deposito dei documenti.

3 Alle persone annunciate come dimoranti può essere imposta la prova che il loro domicilio effettivo si trova altrove. Se questa prova non è fornita entro il termine stabilito, il luogo di dimora è considerato domicilio.

Kanton Glarus

Certificato di domicilio / Certificato di residenza

1 Con il certificato di domicilio (o di residenza), l'Ufficio controllo abitanti certifica l'insediamento (o la residenza) in un comune.

Kanton Glarus

Rinnovo di documenti di identità

1 I documenti di identità depositati, la cui validità è limitata, devono essere rinnovati prima della scadenza o sostituiti con nuovi.

2 In caso di modifica del nome, della cittadinanza o dello stato civile, i nuovi documenti di identità devono essere depositati presso l'Ufficio controllo abitanti entro 30 giorni.

Kanton Glarus

Ritorno

1 Chi si allontana da un comune ha diritto, contro restituzione della ricevuta dei documenti, alla restituzione dei documenti depositati; il luogo verso il quale avviene il trasferimento deve essere comunicato al controllo abitanti.

3

I C/21/2

4. Dati

Kanton Glarus

Scambio di dati tra i controlli degli abitanti

**1** In caso di trasferimento o allontanamento di una persona, i controlli degli abitanti si

scambiano i dati dei registri degli abitanti in formato elettronico e criptato, conformemente all’articolo 10 LCR.

Kanton Glarus

Consegna di dati alla Confederazione

1. I dati dei registri degli abitanti di cui all'articolo 6 LRD sono messi a disposizione dell'Ufficio federale competente dai controlli abitanti periodicamente e gratuitamente conformemente alle disposizioni della LRD.

Kanton Glarus

Consegna di dati al Cantone

1 I dati dei registri degli abitanti vengono messi a disposizione del Cantone dalle sezioni del controllo abitanti, gratuitamente e per via elettronica, senza che sia necessaria una richiesta. *

2 Il Cantone può utilizzare i dati personali e i dati di altri registri ufficiali delle persone per l'adempimento dei propri compiti amministrativi e a tal fine può istituire una piattaforma centrale di dati elettronica. Può anche istituire e far gestire piattaforme dati per determinati registri in collaborazione con altri Cantoni o tramite terzi.

3 Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli, in particolare quali uffici amministrativi ottengono un accesso online ai dati della piattaforma dati centrale, e disciplina gli effetti sugli obblighi di notifica. Può anche concedere alle comunità corrispondente accesso per l'adempimento dei loro compiti amministrativi. *

Kanton Glarus

Comunicazione di dati

1 Le Anagrafi sono autorizzate e obbligate a trasmettere a tutti gli uffici am-

ministrativi i dati di cui questi necessitano per l'adempimento dei loro com-

piti.

2 Le informazioni a terzi sono di norma fornite solo su richiesta personale o

su domanda scritta e sono limitate a nome, cognome, data di nascita, luogo

d'origine e indirizzo. Esse devono essere negate qualora sussista un fondato

sospetto di un utilizzo abusivo.

3 In caso di iscrizione, cancellazione o trasferimento di persone appartenenti

a una chiesa nazionale riconosciuta, l'Anagrafe comunica i dati necessari alla

chiesa interessata.

4

I C/21/2

Kanton Glarus

Sperrung von Daten

1 Il blocco della comunicazione di dati personali dal registro degli abitanti

è disciplinato dall’articolo 17 della legge cantonale sulla protezione dei dati

personali²).

2 La trasmissione sistematica di dati a scopo pubblicitario è inammissibile.

Kanton Glarus

Diritto di accesso

1 Il cittadino ha il diritto di accedere ai propri dati personali presso il controllo

degli abitanti e di richiederne la rettifica in caso di errori.

Kanton Glarus

Dati per l'identificatore di alloggio, numerazione degli alloggi

1 Le aziende di approvvigionamento ed esercenti, nonché altri enti che

gestiscono registri del Cantone e dei Comuni, i quali sono in possesso

di dati per la determinazione o l'aggiornamento dell'identificatore di

alloggio, li mettono gratuitamente a disposizione dell'Ufficio controllo

abitanti e dell'Amministrazione edilizia.

2 I Comuni possono prescrivere una numerazione fisica degli alloggi. In

questo caso, il numero dell'alloggio deve essere apposto in modo ben

visibile all'esterno dell'alloggio e indicato nel contratto di locazione.

Kanton Glarus

Uso del numero d'assicurato

1 Le unità amministrative di cui all'articolo 50e capoverso 2 LAVS possono

utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato per l'adempimento dei loro

compiti legali.

2 Il Consiglio di Governo può autorizzare altre unità amministrative a utiliz-

zare sistematicamente il numero d'assicurato per l'adempimento dei loro com-

piti legali.

**5. Tasse**

Kanton Glarus

1. I Comuni designano le attività soggette a tariffa e stabiliscono l'ordinamento tariffario. *

6. Tutela giurisdizionale e sanzioni

Kanton Glarus

Strafbestimmung

1 Chi non ottempera all'obbligo di notifica, di informazione, di collaborazione o di dire la verità secondo la presente legge, oppure non deposita gli atti nonostante la richiesta, è punito con una multa fino a 500 franchi.

Kanton Glarus

Disposizioni esecutive

1 Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni esecutive per l'applicazione della presente legge.

**7. Disposizioni finali**

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