Kanton Glarus (EGRHG)
Indice delle disposizioni (23)
Testo normativo (23 Articoli)
Scopo e ambito di applicazione
¹ La presente legge ha lo scopo, in attuazione della legge sull'armonizzazione dei registri, di disciplinare l'anagrafe e di semplificare lo scambio di dati tra i registri degli abitanti e gli altri registri ufficiali delle persone.
² Per le persone di cittadinanza straniera, la presente legge si applica con riserva di altre disposizioni, in particolare quelle relative al diritto degli stranieri.
³ Le denominazioni di persone e funzioni utilizzate nella presente legge si riferiscono a entrambi i generi.
Competenze
1 Ogni Comune dispone di un controllo abitanti che gestisce elettronicamente un registro abitanti in conformità con le disposizioni della legge sull'armonizzazione dei registri.
2 Il Consiglio di Stato assicura il coordinamento, l'attuazione e il controllo di qualità dell'armonizzazione dei registri, nonché la vigilanza sull'esecuzione delle disposizioni in materia di registrazione degli abitanti; esso designa i Dipartimenti a tal fine competenti.
1) GSIA/1/1
SBE XI/2 159
1
I C/21/2
Anagrafe
1 L’anagrafe contiene di ogni persona che si è domiciliata nel comune o vi
soggiorna, i dati conformemente all’articolo 6 LRU.
2 Il Consiglio di Stato può, previa consultazione dei comuni e sentita la
Sezione della protezione dei dati, prevedere la registrazione di ulteriori dati
nell’anagrafe, qualora ciò sia necessario per scopi ufficiali o statistici. Esso
stabilisce gli identificatori e le caratteristiche, nella misura in cui questi non
siano prescritti dall’Ufficio federale di statistica. *
2. Obblighi di notifica
Obblighi di notifica degli abitanti
1 Chi in una Comune si trasferisce, cambia residenza o si allontana da essa, deve notificarlo entro 14 giorni all'Ufficio Controllo Abitanti.
2 Lo stesso obbligo incombe, indipendentemente dalla costituzione di un domicilio, per le persone che iniziano o cessano un'attività lucrativa indipendente in un Comune.
3 È esente dall'obbligo di notifica chiunque soggiorni in un Comune solo temporaneamente e per non più di tre mesi consecutivi o tre mesi nell'arco di un anno.
Obblighi di notifica di terzi
1 I locatori e le amministrazioni immobiliari devono notificare all'ufficio di
controllo degli abitanti l'arrivo e la partenza di inquilini soggetti all'obbligo di
notifica, entro 14 giorni dalla loro conoscenza.
2 Analogamente, entro 14 giorni, gli albergatori devono notificare tutti gli ospiti
soggetti all'obbligo di notifica.
3 *
4 L'obbligo di notifica di terzi non sostituisce l'obbligo di notifica personale ai
sensi dell'articolo 4.
Obbligo di collaborare
1 Chi è soggetto all’obbligo di notifica deve fornire le necessarie informazioni personali in modo completo e veritiero e presentare i documenti necessari, quali certificati di stato civile, contratti di locazione, sentenze giudiziarie ecc.
2 I datori di lavoro, i locatori, le amministrazioni immobiliari, gli albergatori e i direttori di convivenze collettive devono, nell’ambito dei loro obblighi legali, fornire gratuitamente su richiesta del controllo abitanti informazioni sulle persone da essi impiegate o residenti presso di loro.
2
I C/21/2
3. Schriften
Heimatschein
1 Con l'attestato di domicilio (Heimatschein) l'ufficio dello stato civile del luogo d'origine attesta che una persona è cittadino di un determinato comune.
2 Chi vuole stabilirsi al di fuori del suo luogo d'origine necessita di un attestato di domicilio; esso deve essere depositato presso il comune di domicilio.
3 Il controllo abitanti del comune di domicilio conferma il deposito nella ricevuta dei documenti.
Attestato di domicilio
1 Il controllo abitanti del comune di domicilio attesta, con l'attestato di domicilio, che il certificato di origine vi è depositato; l'attestato di domicilio è in linea di principio valido per un anno.
2 L'attestato di domicilio deve essere depositato nel comune di dimora se una persona intende soggiornare in un comune per più di tre mesi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3; il deposito è confermato dal controllo abitanti del comune di dimora mediante l'attestazione di deposito dei documenti.
3 Alle persone annunciate come dimoranti può essere imposta la prova che il loro domicilio effettivo si trova altrove. Se questa prova non è fornita entro il termine stabilito, il luogo di dimora è considerato domicilio.
Certificato di domicilio / Certificato di residenza
1 Con il certificato di domicilio (o di residenza), l'Ufficio controllo abitanti certifica l'insediamento (o la residenza) in un comune.
Rinnovo di documenti di identità
1 I documenti di identità depositati, la cui validità è limitata, devono essere rinnovati prima della scadenza o sostituiti con nuovi.
2 In caso di modifica del nome, della cittadinanza o dello stato civile, i nuovi documenti di identità devono essere depositati presso l'Ufficio controllo abitanti entro 30 giorni.
Ritorno
1 Chi si allontana da un comune ha diritto, contro restituzione della ricevuta dei documenti, alla restituzione dei documenti depositati; il luogo verso il quale avviene il trasferimento deve essere comunicato al controllo abitanti.
3
I C/21/2
4. Dati
Scambio di dati tra i controlli degli abitanti
**1** In caso di trasferimento o allontanamento di una persona, i controlli degli abitanti si
scambiano i dati dei registri degli abitanti in formato elettronico e criptato, conformemente all’articolo 10 LCR.
Consegna di dati alla Confederazione
1. I dati dei registri degli abitanti di cui all'articolo 6 LRD sono messi a disposizione dell'Ufficio federale competente dai controlli abitanti periodicamente e gratuitamente conformemente alle disposizioni della LRD.
Consegna di dati al Cantone
1 I dati dei registri degli abitanti vengono messi a disposizione del Cantone dalle sezioni del controllo abitanti, gratuitamente e per via elettronica, senza che sia necessaria una richiesta. *
2 Il Cantone può utilizzare i dati personali e i dati di altri registri ufficiali delle persone per l'adempimento dei propri compiti amministrativi e a tal fine può istituire una piattaforma centrale di dati elettronica. Può anche istituire e far gestire piattaforme dati per determinati registri in collaborazione con altri Cantoni o tramite terzi.
3 Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli, in particolare quali uffici amministrativi ottengono un accesso online ai dati della piattaforma dati centrale, e disciplina gli effetti sugli obblighi di notifica. Può anche concedere alle comunità corrispondente accesso per l'adempimento dei loro compiti amministrativi. *
Comunicazione di dati
1 Le Anagrafi sono autorizzate e obbligate a trasmettere a tutti gli uffici am-
ministrativi i dati di cui questi necessitano per l'adempimento dei loro com-
piti.
2 Le informazioni a terzi sono di norma fornite solo su richiesta personale o
su domanda scritta e sono limitate a nome, cognome, data di nascita, luogo
d'origine e indirizzo. Esse devono essere negate qualora sussista un fondato
sospetto di un utilizzo abusivo.
3 In caso di iscrizione, cancellazione o trasferimento di persone appartenenti
a una chiesa nazionale riconosciuta, l'Anagrafe comunica i dati necessari alla
chiesa interessata.
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I C/21/2
Sperrung von Daten
1 Il blocco della comunicazione di dati personali dal registro degli abitanti
è disciplinato dall’articolo 17 della legge cantonale sulla protezione dei dati
personali²).
2 La trasmissione sistematica di dati a scopo pubblicitario è inammissibile.
Diritto di accesso
1 Il cittadino ha il diritto di accedere ai propri dati personali presso il controllo
degli abitanti e di richiederne la rettifica in caso di errori.
Dati per l'identificatore di alloggio, numerazione degli alloggi
1 Le aziende di approvvigionamento ed esercenti, nonché altri enti che
gestiscono registri del Cantone e dei Comuni, i quali sono in possesso
di dati per la determinazione o l'aggiornamento dell'identificatore di
alloggio, li mettono gratuitamente a disposizione dell'Ufficio controllo
abitanti e dell'Amministrazione edilizia.
2 I Comuni possono prescrivere una numerazione fisica degli alloggi. In
questo caso, il numero dell'alloggio deve essere apposto in modo ben
visibile all'esterno dell'alloggio e indicato nel contratto di locazione.
Uso del numero d'assicurato
1 Le unità amministrative di cui all'articolo 50e capoverso 2 LAVS possono
utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato per l'adempimento dei loro
compiti legali.
2 Il Consiglio di Governo può autorizzare altre unità amministrative a utiliz-
zare sistematicamente il numero d'assicurato per l'adempimento dei loro com-
piti legali.
**5. Tasse**
1. I Comuni designano le attività soggette a tariffa e stabiliscono l'ordinamento tariffario. *
6. Tutela giurisdizionale e sanzioni
Strafbestimmung
1 Chi non ottempera all'obbligo di notifica, di informazione, di collaborazione o di dire la verità secondo la presente legge, oppure non deposita gli atti nonostante la richiesta, è punito con una multa fino a 500 franchi.
Disposizioni esecutive
1 Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni esecutive per l'applicazione della presente legge.
**7. Disposizioni finali**
1. Dieses Gesetz tritt sofort in Kraft.