Legislator · Canton Glarona — Raccolta delle leggi cantonali
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8.7-1 APGN CH-GL

Forma giuridica e sede (APGN)

21 Articles / Provisions · Canton Glarona — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (21)

Art. 1 Regolamento d'organizzazione delle Case di Riposo e Cura Glarus Nord APGN Art. 2 Regolamento organico delle Case di riposo e cura Glarus Nord APGN Art. 3 Regolamento di Organizzazione delle Case per Anziani e di Cura Glarus Nord APGN - Strategia del Proprietario Art. 4 Regolamento di organizzazione delle Case di riposo e cura Glarona Nord APGN Art. 5 Regolamento d'organizzazione delle Case per anziani e di cura Glarus Nord APGN Art. 6 Regolamento di organizzazione delle Case di riposo e cura Glarus Nord APGN Art. 7 Regolamento Organizzativo delle Case per Anziani e di Cura Glarus Nord APGN Art. 8 Regolamento di Organizzazione delle Case di Riposo e Cura Glarus Nord APGN Art. 9 Regolamento organico delle case di riposo e cura Glarona Nord APGN Art. 10 Regolamento Organizzativo delle Case di Riposo e Cura Glarus Nord APGN Art. 11 Regolamento Organizzativo delle Case per Anziani e di Cura Glarus Nord APGN Art. 12 Regolamento di organizzazione delle Case per anziani e di cura Glarus Nord APGN Art. 13 Regolamento d'organizzazione delle Case per anziani e di cura Glarus Nord APGN - Compiti e composizione della Direzione Art. 14 Regolamento di organizzazione delle Case per anziani e di cura Glarus Nord APGN Art. 15 Regolamento di organizzazione delle case per anziani e di cura Glarus Nord APGN Art. 16 Regolamento Organizzativo delle Case di Riposo e Cura Glarus Nord APGN Art. 17 Regolamento Organizzativo delle Case di Riposo e Cura Glarus Nord APGN Art. 18 Regolamento sull'organizzazione delle case di riposo e cura Glarus Nord APGN Art. 19 Regolamento d'organizzazione delle Case per anziani e di cura Glarus Nord APGN - Responsabilità Art. 20 Regolamento di Organizzazione delle Case per Anziani e di Cura Glarus Nord APGN Art. 21 Regolamento Organizzativo delle Case per Anziani e di Cura Glarus Nord APGN

Statutory Text (21 Provisions)

Allgemeine Bestimmungen

1. Sotto la denominazione «Alters- und Pflegeheime Glarus Nord (APGN)» (Case per anziani e di cura Glarus Nord) sussiste un ente autonomo di diritto pubblico del Comune di Glarus Nord (nel prosieguo: APGN) con sede a Glarus Nord.

2. L'istituzione è iscritta nel registro di commercio.

3. L'istituzione possiede un proprio patrimonio e gestisce una propria contabilità.

Allgemeine Bestimmungen

1. Scopo dell'istituzione è la fornitura di servizi, prevalentemente a favore di persone anziane e del loro ambiente, nel rispetto delle disposizioni della legislazione federale e cantonale.

2. L'istituzione

a) garantisce la cura e l'assistenza degli ospiti;

b) è orientata alla buona qualità di vita degli ospiti;

c) supporta ulteriori compiti nell'ambito di un'assistenza sanitaria completa;

d) può fornire servizi anche ad altri comuni o ad altre istituzioni;

e) supporta in modo significativo l'attuazione della politica cantonale in materia di anziani.

3. L'istituzione può fornire tutte le prestazioni, svolgere tutte le attività e stipulare tutti i contratti atti a promuovere lo scopo dell'istituzione o che sono direttamente o indirettamente correlati ad esso.

4. L'istituzione può acquisire o alienare immobili, nonché intraprendere tutte le attività e stipulare tutti i contratti (ad eccezione delle partecipazioni) atti a promuovere lo scopo dell'APGN o che sono direttamente o indirettamente correlati ad esso. I singoli investimenti da CHF 2'000'000.00 a CHF 4'000'000.00 devono essere approvati dal Consiglio comunale e sono soggetti a referendum facoltativo. I singoli investimenti superiori a CHF 4'000'000.00 devono essere deliberati dall'Assemblea comunale.

5. L'istituzione può partecipare a imprese, acquisire in tutto o in parte imprese simili o affini, fondare essa stessa imprese e alienare partecipazioni, a condizione che ciò garantisca in modo dimostrabile la sostenibilità economica e/o migliori la posizione di mercato. Il consenso del Consiglio comunale è necessario per transazioni superiori a CHF 100'000.00 o se la partecipazione dell'APGN dopo la transazione supera un terzo o se una partecipazione in caso di vendita scende nuovamente al di sotto del limite di un terzo.

6. Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'istituzione stipula contratti di diritto privato con i suoi clienti (in particolare contratti di locazione e di pensione).

Allgemeine Bestimmungen

2. La strategia aziendale di APGN si basa sulla strategia di proprietà del comune. L'adozione della strategia di proprietà avviene secondo quanto previsto dal regolamento comunale.

Allgemeine Bestimmungen

1. L'istituzione ha assunto, in base ai bilanci al 31 dicembre 2010

a) dalla Fondazione Casa di Riposo Niederurnen: tutte le attività e passività relative al Centro per Anziani "im Feld" e agli appartamenti per anziani annessi.

b) dai Comuni di Näfels, Oberurnen, Mühlehorn, Obstalden e Filzbach: tutte le attività e passività relative alla Casa di Riposo e Cura "Letz".

c) dal Comune di Mollis: tutte le attività e passività relative alla Casa di Riposo e Cura "Hof" e agli appartamenti per anziani annessi.

1.1 La destinazione d'uso dei fondi, legati e fondazioni esistenti, costituiti a favore di una casa di riposo e cura, rimane invariata.

2. L'istituzione si procura ulteriori mezzi attraverso l'accumulo di riserve necessarie all'esercizio.

3. Il valore di partecipazione del Comune di Glarona Nord alle APGN corrisponde al massimo al costo di acquisizione delle APGN (valore del capitale proprio, escluse le riserve) al 1° gennaio 2011.

4. ...

Aufsicht

1. Il Consiglio comunale di Glarona Nord esercita la vigilanza sull'istituzione, ad eccezione della vigilanza cantonale ai sensi della Legge sulle cure e l'assistenza (PBG).

2. Il rendiconto annuale deve essere presentato annualmente al Consiglio comunale per l'approvazione da parte dell'Assemblea comunale.

3. Il rapporto di gestione viene presentato annualmente al Consiglio comunale per conoscenza.

4. Il Consiglio comunale prende annualmente atto del preventivo.

Organe

1. Gli organi dell'istituzione sono

a) Consiglio di amministrazione;

b) Direzione;

c) Organo di revisione.

2. I loro compiti e le loro competenze sono stabiliti nelle disposizioni seguenti e nel regolamento d'organizzazione.

3. In assenza di una regolamentazione specifica, si applicano le restanti disposizioni del diritto comunale e del diritto cantonale.

Organi - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo supremo dell'istituzione. Ad esso compete la gestione strategica aziendale. Esso stabilisce i principi fondamentali della politica aziendale e dell'attività imprenditoriale conformemente allo scopo, al contratto di prestazioni con il Cantone e alla strategia del proprietario dell'istituzione.

2. Il Consiglio di amministrazione è competente per l'assunzione di tutti i membri della Direzione nonché per la risoluzione e la cessazione di tali rapporti di lavoro.

3. Il Consiglio di amministrazione esercita la vigilanza sulla persona che gestisce l'attività e sulla Direzione. Esso decide su tutti gli affari, nella misura in cui questi non siano attribuiti per decisione a un altro organo dalla legge o dal presente Regolamento di organizzazione.

4. Il Consiglio di amministrazione, basandosi sul Regolamento di organizzazione, emana un Regolamento di gestione.

5. Il Regolamento di gestione disciplina la gestione aziendale, determina le posizioni necessarie a tal fine, ne descrive i compiti e le competenze e regola la rendicontazione.

6. Il Regolamento di gestione deve contenere ulteriori disposizioni sui compiti e le competenze degli organi, sulla supervisione della persona che gestisce l'attività e della Direzione, sulla contabilità, sulla definizione delle tariffe e sul personale.

Organi - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un massimo di sette membri.

2. Gli aventi diritto di voto eleggono due membri conformemente all'ordinamento comunale.

3. Il Consiglio comunale elegge, previo parere del Consiglio di amministrazione, gli altri membri, di cui uno scelto tra i membri del Consiglio comunale. Il Consiglio comunale, nell'eleggere i membri del Consiglio di amministrazione, deve assicurarsi che vengano nominati anche specialisti nei settori dell'assistenza e delle cure, della medicina, dell'economia aziendale e delle finanze.

4. La presidenza è nominata dal Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio di amministrazione può far parte del Consiglio comunale solo in casi eccezionali. Per il resto, il Consiglio di amministrazione si costituisce autonomamente.

5. I dipendenti del Comune e dell'istituzione non possono far parte del Consiglio di amministrazione.

6. Il regolamento per l'indennità dei membri del Consiglio di amministrazione è emanato conformemente all'ordinamento comunale.

7. ...

Organi - Consiglio di Amministrazione

1. La durata del mandato dei membri del Consiglio di amministrazione coincide con quella delle autorità del Comune di Glarus Nord. La rielezione è consentita.

Organi - Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri.

2. Nella deliberazione decide la maggioranza dei voti espressi. In caso di parità, decide il presidente.

Organi - Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione firmano congiuntamente o con un membro del Consiglio di Amministrazione per l'istituzione collettivamente a due.

2. Il Consiglio di Amministrazione può anche designare membri della direzione e altri dipendenti che hanno il diritto di firma collettivamente a due o con un membro del Consiglio di Amministrazione. I dettagli sono regolati nel regolamento interno dell'istituzione.

Organi - Amministratore e Direzione

1. La persona che ricopre la funzione di direzione è subordinata al Consiglio d'amministrazione. Essa è responsabile della gestione operativa dell'istituzione e dirige la Direzione in conformità con le direttive strategiche del Consiglio d'amministrazione.

2. La persona che ricopre la funzione di direzione partecipa alle sedute del Consiglio d'amministrazione con voto consultivo e ha il diritto di presentare proposte.

3. La persona che ricopre la funzione di direzione rappresenta l'istituzione verso l'esterno, fatte salve le competenze del Consiglio d'amministrazione.

4. Per il resto, i compiti e i poteri della persona che ricopre la funzione di direzione sono stabiliti nel regolamento di gestione, adottato dal Consiglio d'amministrazione.

Organi - Amministratore e Direzione

1. La Direzione si compone della persona che ricopre la funzione di direzione e dei capi reparto.

2. La Direzione è responsabile nei confronti del Consiglio di Amministrazione per

a) la gestione aziendale,

b) l'ulteriore sviluppo dell'istituzione,

c) l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

3. La Direzione è competente per l'assunzione, lo scioglimento nonché la cessazione dei rapporti di lavoro, a meno che questi non rientrino nella sfera di competenza del Consiglio di Amministrazione.

4. Per il resto, i compiti e i poteri della Direzione sono stabiliti nel Regolamento di gestione, che viene emanato dal Consiglio di Amministrazione.

Organi - Ufficio di revisione

1. Il Consiglio di Amministrazione presenta una richiesta alla Commissione di Gestione per l'elezione di un ufficio di revisione (Revisionsstelle) esperto nel settore e nella materia per la revisione dei conti.

2. L'elezione dell'ufficio di revisione avviene annualmente.

3. L'ufficio di revisione deve annualmente, dopo la chiusura contabile, esaminare i conti annuali e i bilanci e riferire al Consiglio comunale per la presentazione all'Assemblea comunale.

Personal

1. Il personale deve essere assunto a titolo di diritto privato conformemente alle disposizioni del regolamento comunale.

2. L'istituzione provvede direttamente all'assicurazione del proprio personale contro le conseguenze economiche di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e morte, in coordinamento con il comune.

Finanza e Responsabilità

1. L'istituzione si finanzia in particolare tramite

a) Entrate derivanti dalla fornitura di servizi;

b) Crediti che essa contrae sul mercato monetario o presso il Comune;

c) Contributi del Comune per il cofinanziamento di importanti progetti d'investimento;

d) Donazioni, legati e simili;

e) * ...

Finanza e Responsabilità

1. La gestione degli affari deve essere condotta in modo efficiente e coprire i costi, secondo i principi commerciali.

2. L'istituzione tiene la contabilità secondo le attuali raccomandazioni di Curaviva Svizzera e le direttive sulla rendicontazione contabile conformemente all'attuale decisione del Consiglio di Stato.

3. Il calcolo degli investimenti è di competenza del Consiglio di amministrazione.

4. Viene tenuta una contabilità degli immobilizzi.

Finanza e Responsabilità

1. Il Consiglio di amministrazione adotta annualmente il preventivo (conto economico e conto degli investimenti) e lo presenta successivamente al Consiglio comunale.

2. L'istituzione redige un piano finanziario di almeno quattro anni e lo aggiorna annualmente.

3. Il conto annuale viene chiuso al 31 dicembre.

4. Il conto annuale contiene le giustificazioni delle deviazioni rispetto al preventivo.

Finanza e Responsabilità

1. Per le obbligazioni dell'istituzione risponde esclusivamente il suo patrimonio. Una responsabilità del comune è espressamente esclusa.

2. La responsabilità dell'istituzione per i danni causati dai dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni a favore dell'istituzione nei confronti di terzi è disciplinata dalla legge sulla responsabilità dello Stato del cantone di Glarona. Sono fatti salvi i termini del comma 4.

3. Nella misura in cui l'istituzione debba fornire risarcimento dei danni ai sensi della legge sulla responsabilità dello Stato, il dipendente dell'istituzione risponde secondo le disposizioni della stessa legge. In caso contrario, il rapporto giuridico tra l'istituzione e i dipendenti è disciplinato dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero.

4. Se l'istituzione ha concluso un contratto privato con i suoi clienti, la responsabilità è regolata dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero (CO).

Auflösung

1. Sulla risoluzione o la vendita di parti o dell'intera istituzione e sulla sua liquidazione decide l'assemblea comunale.

2. Un eventuale utile o perdita di liquidazione spetta al Comune di Glarus Nord.

Disposizioni transitorie e finali

1. I Comuni di Niederurnen, Näfels e Mollis hanno conferito le proprie strutture, impianti e immobili, con i relativi diritti e obblighi, all'istituzione, secondo il bilancio di conferimento al 1° gennaio 2011.

2. L'istituzione ha assunto tutte le attività e passività, i diritti e gli obblighi relativi alla fornitura di posti pubblici in case per anziani e case di cura e tutti gli altri servizi correlati dai Comuni di Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Näfels, Mollis, Filzbach, Obstalden e Mühlehorn.

3. Le finalità dei fondi, legati e fondazioni esistenti, costituiti a favore di una casa per anziani o di una casa di cura, rimangono immutate.

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